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Nascita - Cassazione Civile: riconoscimento dell’atto di nascita straniero del minore, figlio di due donne

Nascita - Cassazione Civile: riconoscimento dell’atto di nascita straniero del minore, figlio di due donne
Nascita - Cassazione Civile: riconoscimento dell’atto di nascita straniero del minore, figlio di due donne

La Corte di Cassazione ha stabilito la riconoscibilità in Italia dell’atto di nascita, validamente formato in un altro stato, dal quale risulti che un bambino, nato da un progetto genitoriale di coppia, è figlio di due madri, non essendo opponibile un principio di ordine pubblico.

Il fatto

La controversia nasce dalla richiesta di due donne, legalmente sposate in Spagna, all’ufficiale dello stato civile di Torino, di trascrivere in Italia l’atto di nascita del figlio minore. Quest’ultimo è stato concepito mediante procreazione medicalmente assistita e partorito da una delle due donne, la quale è di nazionalità spagnola. L’altra donna, di nazionalità italiana, ha donato l’ovulo per la procedura e pertanto risulta essere madre genetica del bambino. Nell’atto di nascita spagnolo entrambe le signore risultano madri del minore.

Le donne adicono il tribunale a seguito del rifiuto dell’ufficiale civile di riconoscere il rapporto di filiazione tra il minore e la ‘madre genetica’, da cui conseguirebbe l’impossibilità per il minore di acquisire la nazionalità italiana. Successivamente il caso giunge alla Corte d’Appello, che ordina all’ufficiale dello stato civile la trascrizione dell’atto di nascita.

Contro la sentenza della Corte d’Appello propongono ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino e il Ministro dell’Interno.

I ricorrenti sostengono la contrarietà all’ordine pubblico del riconoscimento della filiazione come discendenza di persone dello stesso sesso, inoltre sottolineando come le tecniche di procreazione medicalmente assistita siano state riservate, in Italia, alle coppie eterosessuali.

Rapporto di filiazione

La questione principale, secondo la Cassazione, è stabilire se vi sia, nel caso di specie, un rapporto di filiazione valido anche per il diritto italiano. Dal momento che la legge dispone in via generale che un atto straniero è invalido se contrario all’ordine pubblico, occorre stabilire se l’atto di nascita sia ad esso conforme.

L’Ordine Pubblico

Innanzi tutto, i giudici della Corte osservano come il concetto di ordine pubblico abbia subito un’evoluzione da una concezione prevalentemente statualista, in cui il concetto fungeva essenzialmente da “limite per l’ingresso nell’ordinamento interno  di qualsiasi disposizione straniera non conforme a norme statali ritenute rappresentative dell’assetto normativo nazionale”, ad una prospettiva internazionale, fondata su una maggiore apertura agli ordinamenti esterni ed ai valori condivisi dagli stati.

Inoltre viene rilevato come, nella giurisprudenza di legittimità, sia recentemente prevalsa la nozione di ordine pubblico internazionale, come “complesso di principi fondamentali dell’ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma ispirati ad esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo comuni ai vari ordinamenti e collocati ad un livello superiore rispetto alla legislazione ordinaria”. Per dare sostanza al concetto di ordine pubblico occorre, pertanto, fare riferimento a quei principi fondamentali vincolanti per lo stesso legislatore.

La Cassazione afferma quindi che il giudice italiano deve operare una verifica della conformità dell’atto straniero da trascrivere, alle esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, desumibili dalla Carta Costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.

Si specifica ulteriormente che la legge 40/2004, che regola la procreazione medicalmente assistita, non rappresenta altro che una modalità di regolazione della materia sulla quale le scelte legislative non sono costituzionalmente obbligate, pertanto la disciplina non rientra nel concetto di ordine pubblico.

L’interesse preminente del minore

La Cassazione procede rilevando come nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, rilevi l’interesse superiore del minore, che si sostanzia anche nel diritto a conservare lo status di figlio riconosciutogli da un atto validamente formato in un altro Stato, rifiutando il quale verrebbe negata la nazionalità anche italiana del minore, il quale si vedrebbe pertanto leso nel suo diritto all’identità personale. Contro tale interesse non può opporsi la contrarietà all’ordine pubblico a causa di una scelta operata da coloro che hanno messo al mondo il minore mediante una pratica non consentita in Italia.

Il solo fatto che il legislatore nazionale non preveda o vieti il verificarsi di una fattispecie simile a quella in esame in Italia, non fa sì che il riconoscimento e la trascrizione dell’atto di nascita del minore, figlio di due donne, siano contrarie all’ordine pubblico, in quanto prevale il principio dell’interesse superiore del minore, di rilevanza costituzionale primaria.

La maternità

La Corte prosegue affermando che non è possibile opporre l’Articolo 169 Codice Civile (“Articolo”), che stabilisce che madre è colei che partorisce, in quanto ad oggi non è più necessariamente coincidente la figura della madre genetica con quella della madre in gravidanza. Inoltre viene rilevato come la Costituzione “protegga la maternità direttamente e in tutte le declinazioni che può assumere nell’evoluzione sociale”, pertanto l’Articolo non costituisce un principio fondamentale di rango costituzionale.

Decisione

La Cassazione rigetta quindi i ricorsi ed enuncia il principio di diritto secondo cui: “è riconoscibile in Italia l’atto di nascita straniero dal quale risulti che un bambino, nato da un progetto genitoriale di coppia, è figlio di due madri, non essendo opponibile un principio di ordine pubblico”.

Conclude la decisione la precisazione che viene in questo modo consentito l’ingresso in Italia, non della disciplina spagnola, bensì di un particolare e specifico atto giuridico.

(Corte di Cassazione - Prima Sezione Civile, Sentenza 30 settembre 2016, n. 19599)

La Corte di Cassazione ha stabilito la riconoscibilità in Italia dell’atto di nascita, validamente formato in un altro stato, dal quale risulti che un bambino, nato da un progetto genitoriale di coppia, è figlio di due madri, non essendo opponibile un principio di ordine pubblico.

Il fatto

La controversia nasce dalla richiesta di due donne, legalmente sposate in Spagna, all’ufficiale dello stato civile di Torino, di trascrivere in Italia l’atto di nascita del figlio minore. Quest’ultimo è stato concepito mediante procreazione medicalmente assistita e partorito da una delle due donne, la quale è di nazionalità spagnola. L’altra donna, di nazionalità italiana, ha donato l’ovulo per la procedura e pertanto risulta essere madre genetica del bambino. Nell’atto di nascita spagnolo entrambe le signore risultano madri del minore.

Le donne adicono il tribunale a seguito del rifiuto dell’ufficiale civile di riconoscere il rapporto di filiazione tra il minore e la ‘madre genetica’, da cui conseguirebbe l’impossibilità per il minore di acquisire la nazionalità italiana. Successivamente il caso giunge alla Corte d’Appello, che ordina all’ufficiale dello stato civile la trascrizione dell’atto di nascita.

Contro la sentenza della Corte d’Appello propongono ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino e il Ministro dell’Interno.

I ricorrenti sostengono la contrarietà all’ordine pubblico del riconoscimento della filiazione come discendenza di persone dello stesso sesso, inoltre sottolineando come le tecniche di procreazione medicalmente assistita siano state riservate, in Italia, alle coppie eterosessuali.

Rapporto di filiazione

La questione principale, secondo la Cassazione, è stabilire se vi sia, nel caso di specie, un rapporto di filiazione valido anche per il diritto italiano. Dal momento che la legge dispone in via generale che un atto straniero è invalido se contrario all’ordine pubblico, occorre stabilire se l’atto di nascita sia ad esso conforme.

L’Ordine Pubblico

Innanzi tutto, i giudici della Corte osservano come il concetto di ordine pubblico abbia subito un’evoluzione da una concezione prevalentemente statualista, in cui il concetto fungeva essenzialmente da “limite per l’ingresso nell’ordinamento interno  di qualsiasi disposizione straniera non conforme a norme statali ritenute rappresentative dell’assetto normativo nazionale”, ad una prospettiva internazionale, fondata su una maggiore apertura agli ordinamenti esterni ed ai valori condivisi dagli stati.

Inoltre viene rilevato come, nella giurisprudenza di legittimità, sia recentemente prevalsa la nozione di ordine pubblico internazionale, come “complesso di principi fondamentali dell’ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma ispirati ad esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo comuni ai vari ordinamenti e collocati ad un livello superiore rispetto alla legislazione ordinaria”. Per dare sostanza al concetto di ordine pubblico occorre, pertanto, fare riferimento a quei principi fondamentali vincolanti per lo stesso legislatore.

La Cassazione afferma quindi che il giudice italiano deve operare una verifica della conformità dell’atto straniero da trascrivere, alle esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, desumibili dalla Carta Costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.

Si specifica ulteriormente che la legge 40/2004, che regola la procreazione medicalmente assistita, non rappresenta altro che una modalità di regolazione della materia sulla quale le scelte legislative non sono costituzionalmente obbligate, pertanto la disciplina non rientra nel concetto di ordine pubblico.

L’interesse preminente del minore

La Cassazione procede rilevando come nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, rilevi l’interesse superiore del minore, che si sostanzia anche nel diritto a conservare lo status di figlio riconosciutogli da un atto validamente formato in un altro Stato, rifiutando il quale verrebbe negata la nazionalità anche italiana del minore, il quale si vedrebbe pertanto leso nel suo diritto all’identità personale. Contro tale interesse non può opporsi la contrarietà all’ordine pubblico a causa di una scelta operata da coloro che hanno messo al mondo il minore mediante una pratica non consentita in Italia.

Il solo fatto che il legislatore nazionale non preveda o vieti il verificarsi di una fattispecie simile a quella in esame in Italia, non fa sì che il riconoscimento e la trascrizione dell’atto di nascita del minore, figlio di due donne, siano contrarie all’ordine pubblico, in quanto prevale il principio dell’interesse superiore del minore, di rilevanza costituzionale primaria.

La maternità

La Corte prosegue affermando che non è possibile opporre l’Articolo 169 Codice Civile (“Articolo”), che stabilisce che madre è colei che partorisce, in quanto ad oggi non è più necessariamente coincidente la figura della madre genetica con quella della madre in gravidanza. Inoltre viene rilevato come la Costituzione “protegga la maternità direttamente e in tutte le declinazioni che può assumere nell’evoluzione sociale”, pertanto l’Articolo non costituisce un principio fondamentale di rango costituzionale.

Decisione

La Cassazione rigetta quindi i ricorsi ed enuncia il principio di diritto secondo cui: “è riconoscibile in Italia l’atto di nascita straniero dal quale risulti che un bambino, nato da un progetto genitoriale di coppia, è figlio di due madri, non essendo opponibile un principio di ordine pubblico”.

Conclude la decisione la precisazione che viene in questo modo consentito l’ingresso in Italia, non della disciplina spagnola, bensì di un particolare e specifico atto giuridico.

(Corte di Cassazione - Prima Sezione Civile, Sentenza 30 settembre 2016, n. 19599)