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PCT - Tribunale di Vasto: è inammissibile il ricorso per reclamo cautelare depositato in modalità cartacea anziché telematica

Borghetto
Ph. Francesca Russo / Borghetto

Il Giudice di merito del Tribunale di Vasto ha stabilito che per l’atto di reclamo non esiste altra forma di deposito se non quella da effettuarsi con modalità telematiche e nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, ai sensi dell’articolo 16 bis, comma 1, del Decreto Legge n. 179/12.

Nel caso di specie, il Tribunale ha valutato se il ricorso ex articolo 669 terdecies del codice di procedura civile può rientrare o meno tra i provvedimenti da depositare esclusivamente per via telematica, “ovvero tra quelli che, veicolando la costituzione della parte in giudizio e configurandosi - dunque - come atti introduttivi, possono essere assoggettati al diverso regime della facoltatività (e non della obbligatorietà) del deposito telematico, sancito dall’articolo 19 Decreto Legge 27 giugno 2015 n. 83”.

A tal proposito, il Tribunale di Vasto, prima di dichiarare la sussistenza dell’obbligo di deposito telematico dei relativi atti, ha evidenziato che: “il ricorso per reclamo non introduce un nuovo e diverso giudizio, ma rappresenta la prosecuzione del medesimo procedimento cautelare, iniziato con il deposito del ricorso nella precedente fase e di cui costituisce - a sua volta - una fase meramente eventuale, finalizzata al riesame della domanda cautelare e destinata a concludersi con un provvedimento che, in caso di riforma, si sostituisce a quello reso dal giudice di prime cure e produce effetti sino all’esito del giudizio di cognizione, salva la revoca o la modifica per motivi sopravvenuti”. Infatti, secondo quanto affermato dal Tribunale, nel caso di specie, si è in presenza di un atto processuale che è stato depositato dal difensore di una parte già costituita nella precedente fase che ha dato luogo al provvedimento da cui è scaturito il reclamo stesso.

Nel caso di errato deposito in via cartacea del reclamo da depositarsi obbligatoriamente per via telematica, il Tribunale di Vasto ha dichiarato che: “rispetto agli atti processuali che, per espresso obbligo di legge, devono essere depositati telematicamente (e, quindi, redatti in modo informatico) - l’atto creato in modalità cartacea non è semplicemente nullo, ma è da considerarsi giuridicamente inesistente, in quanto, essendo stato redatto in modo assolutamente non previsto dalla normativa ed essendo totalmente privo degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto del tipo normativamente considerato, è non soltanto inidoneo a produrre gli effetti processuali propri degli atti riconducibili al corrispondente tipo, ma è addirittura non passibile di considerazione sotto il profilo giuridico. L’atto processuale cartaceo, infatti, non è sottoscritto con firma digitale, non viene depositato nel rispetto delle regole tecniche e delle specifiche tecniche previste dalla normativa regolamentare del P.C.T. e non supera le barriere dei controlli della cancelleria (che certifica il deposito dell’atto e dei documenti allegati e mette a disposizione del giudice e delle altre parti processuali l’atto depositato telematicamente e i relativi allegati).

Pertanto, il Tribunale di Vasto ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo cautelare depositato in modalità cartacea, compensando tra le parti le spese della fase di giudizio, tenuto conto della natura, della complessità e della assoluta novità della questione trattata.

Per visualizzare il testo dell’ordinanza clicca qui.

(Tribunale di Vasto, Ordinanza 15 aprile 2016)

Il Giudice di merito del Tribunale di Vasto ha stabilito che per l’atto di reclamo non esiste altra forma di deposito se non quella da effettuarsi con modalità telematiche e nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, ai sensi dell’articolo 16 bis, comma 1, del Decreto Legge n. 179/12.

Nel caso di specie, il Tribunale ha valutato se il ricorso ex articolo 669 terdecies del codice di procedura civile può rientrare o meno tra i provvedimenti da depositare esclusivamente per via telematica, “ovvero tra quelli che, veicolando la costituzione della parte in giudizio e configurandosi - dunque - come atti introduttivi, possono essere assoggettati al diverso regime della facoltatività (e non della obbligatorietà) del deposito telematico, sancito dall’articolo 19 Decreto Legge 27 giugno 2015 n. 83”.

A tal proposito, il Tribunale di Vasto, prima di dichiarare la sussistenza dell’obbligo di deposito telematico dei relativi atti, ha evidenziato che: “il ricorso per reclamo non introduce un nuovo e diverso giudizio, ma rappresenta la prosecuzione del medesimo procedimento cautelare, iniziato con il deposito del ricorso nella precedente fase e di cui costituisce - a sua volta - una fase meramente eventuale, finalizzata al riesame della domanda cautelare e destinata a concludersi con un provvedimento che, in caso di riforma, si sostituisce a quello reso dal giudice di prime cure e produce effetti sino all’esito del giudizio di cognizione, salva la revoca o la modifica per motivi sopravvenuti”. Infatti, secondo quanto affermato dal Tribunale, nel caso di specie, si è in presenza di un atto processuale che è stato depositato dal difensore di una parte già costituita nella precedente fase che ha dato luogo al provvedimento da cui è scaturito il reclamo stesso.

Nel caso di errato deposito in via cartacea del reclamo da depositarsi obbligatoriamente per via telematica, il Tribunale di Vasto ha dichiarato che: “rispetto agli atti processuali che, per espresso obbligo di legge, devono essere depositati telematicamente (e, quindi, redatti in modo informatico) - l’atto creato in modalità cartacea non è semplicemente nullo, ma è da considerarsi giuridicamente inesistente, in quanto, essendo stato redatto in modo assolutamente non previsto dalla normativa ed essendo totalmente privo degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto del tipo normativamente considerato, è non soltanto inidoneo a produrre gli effetti processuali propri degli atti riconducibili al corrispondente tipo, ma è addirittura non passibile di considerazione sotto il profilo giuridico. L’atto processuale cartaceo, infatti, non è sottoscritto con firma digitale, non viene depositato nel rispetto delle regole tecniche e delle specifiche tecniche previste dalla normativa regolamentare del P.C.T. e non supera le barriere dei controlli della cancelleria (che certifica il deposito dell’atto e dei documenti allegati e mette a disposizione del giudice e delle altre parti processuali l’atto depositato telematicamente e i relativi allegati).

Pertanto, il Tribunale di Vasto ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo cautelare depositato in modalità cartacea, compensando tra le parti le spese della fase di giudizio, tenuto conto della natura, della complessità e della assoluta novità della questione trattata.

Per visualizzare il testo dell’ordinanza clicca qui.

(Tribunale di Vasto, Ordinanza 15 aprile 2016)