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PCT - Tribunale Milano: il mancato recapito di una comunicazione a mezzo PEC è imputabile al difensore se la sua casella mail è piena

Il Tribunale di Milano, ha stabilito che la mancata conoscenza di una comunicazione della cancelleria effettuata a mezzo PEC è imputabile al difensore, qualora sia determinata dall’impossibilità di recapitare il messaggio a causa del circostanza che la casella di posta del destinatario risulti piena.

La pronuncia trae origine da un reclamo proposto avverso un’ordinanza, in riferimento al quale il Tribunale  aveva emesso un decreto con cui aveva fissato l’udienza di trattazione e assegnato alla parte reclamante il termine per la notifica del reclamo e del decreto stesso. Decorso il termine, il reclamo e il decreto non erano stati notificati.

Successivamente, il legale della parte reclamante depositava un’istanza per l’emissione di un nuovo decreto di fissazione dell’udienza e del relativo termine per la notifica, in quanto non aveva ricevuto comunicazione dalla cancelleria dell’emissione del precedente decreto e, di conseguenza, riteneva di non essere stato messo in condizione di effettuare tempestivamente la notifica nei termini fissati.

Il collegio giudicante rilevava, per contro, che la comunicazione era stata regolarmente eseguita a mezzo PEC dalla cancelleria, ma aveva contestualmente ottenuto in risposta dal gestore del servizio di posta elettronica certificata del difensore la ricevuta di mancata consegna con la causale “casella piena”.

Rilevato questo, il Tribunale di Milano ha proseguito evidenziando che, ai sensi dell’articolo 16, comma 4 del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, come convertito nella Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 e successive modifiche e integrazioni, nei procedimenti civili le comunicazioni a cura della cancelleria devono effettuarsi esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibile alle pubbliche amministrazioni.

Inoltre, ai sensi del comma 6 della stessa disposizione, nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni devono essere eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Ad integrazione del quadro normativo, il comma 8 stabilisce che la cancelleria è tenuta ad ovviare con la trasmissione a mezzo telefax o con la rimessione a ufficiale giudiziario per la notifica, come previsto dagli articoli 136 e 137 del Codice di Procedura Civile, solo nel caso in cui l’impossibilità di recapitare il messaggio a mezzo PEC non dipenda da una causa imputabile allo stesso destinatario.

Nel caso di specie la mancata ricezione del messaggio è ascrivibile alla sfera di organizzazione del difensore, che non ha fatto diligente uso del proprio account di posta elettronica certificata, avendo egli omesso di verificare con la necessaria periodicità la capienza residua di tale casella di posta e, pertanto, di porsi in condizione di ricevere la comunicazione della cancelleria.

Per questi motivi il Tribunale ha ritenuto irricevibile l’argomentazione della parte reclamante secondo cui la cancelleria avrebbe dovuto ovviare alla mancata ricezione della comunicazione effettuata a mezzo PEC con l’utilizzo degli strumenti previsti dagli articoli 136 e 137 del Codice di Procedura Civile, e pertanto ne ha respinto la citata istanza.

(Tribunale di Milano - Sezione Terza Civile, 20 aprile 2016)

Dott. Andrea Gabrielli

Il Tribunale di Milano, ha stabilito che la mancata conoscenza di una comunicazione della cancelleria effettuata a mezzo PEC è imputabile al difensore, qualora sia determinata dall’impossibilità di recapitare il messaggio a causa del circostanza che la casella di posta del destinatario risulti piena.

La pronuncia trae origine da un reclamo proposto avverso un’ordinanza, in riferimento al quale il Tribunale  aveva emesso un decreto con cui aveva fissato l’udienza di trattazione e assegnato alla parte reclamante il termine per la notifica del reclamo e del decreto stesso. Decorso il termine, il reclamo e il decreto non erano stati notificati.

Successivamente, il legale della parte reclamante depositava un’istanza per l’emissione di un nuovo decreto di fissazione dell’udienza e del relativo termine per la notifica, in quanto non aveva ricevuto comunicazione dalla cancelleria dell’emissione del precedente decreto e, di conseguenza, riteneva di non essere stato messo in condizione di effettuare tempestivamente la notifica nei termini fissati.

Il collegio giudicante rilevava, per contro, che la comunicazione era stata regolarmente eseguita a mezzo PEC dalla cancelleria, ma aveva contestualmente ottenuto in risposta dal gestore del servizio di posta elettronica certificata del difensore la ricevuta di mancata consegna con la causale “casella piena”.

Rilevato questo, il Tribunale di Milano ha proseguito evidenziando che, ai sensi dell’articolo 16, comma 4 del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, come convertito nella Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 e successive modifiche e integrazioni, nei procedimenti civili le comunicazioni a cura della cancelleria devono effettuarsi esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibile alle pubbliche amministrazioni.

Inoltre, ai sensi del comma 6 della stessa disposizione, nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni devono essere eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Ad integrazione del quadro normativo, il comma 8 stabilisce che la cancelleria è tenuta ad ovviare con la trasmissione a mezzo telefax o con la rimessione a ufficiale giudiziario per la notifica, come previsto dagli articoli 136 e 137 del Codice di Procedura Civile, solo nel caso in cui l’impossibilità di recapitare il messaggio a mezzo PEC non dipenda da una causa imputabile allo stesso destinatario.

Nel caso di specie la mancata ricezione del messaggio è ascrivibile alla sfera di organizzazione del difensore, che non ha fatto diligente uso del proprio account di posta elettronica certificata, avendo egli omesso di verificare con la necessaria periodicità la capienza residua di tale casella di posta e, pertanto, di porsi in condizione di ricevere la comunicazione della cancelleria.

Per questi motivi il Tribunale ha ritenuto irricevibile l’argomentazione della parte reclamante secondo cui la cancelleria avrebbe dovuto ovviare alla mancata ricezione della comunicazione effettuata a mezzo PEC con l’utilizzo degli strumenti previsti dagli articoli 136 e 137 del Codice di Procedura Civile, e pertanto ne ha respinto la citata istanza.

(Tribunale di Milano - Sezione Terza Civile, 20 aprile 2016)

Dott. Andrea Gabrielli