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Prescrizione - Cassazione SU Civili: domanda nuova inammissibile ed effetti interruttivi della prescrizione

Nel caso in esame le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si trovano a dirimere la controversa questione se la proposizione di una domanda nuova in appello, pur se inammissibile, abbia effetti interruttivi della prescrizione.

In particolare l’attore sostanziale, vistosi revocare dal Tribunale di Brindisi, in giudizio di opposizione, un decreto ingiuntivo al Comune di Brindisi per il pagamento dell’indennizzo da arricchimento senza causa, ricorreva in appello proponendo domanda di indebito arricchimento. La Corte di Appello di Lecce dichiarava intervenuta la prescrizione del diritto di arricchimento senza causa sostenendo che la notificazione della domanda dichiarata inammissibile, per novità come da articolo 345 Codice di Procedura Civile, e quindi inidonea ad instaurare un processo, fosse priva di inefficacia interruttiva della prescrizione.

Il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione articolato in un unico motivo deducendo la violazione degli articoli 1219, 2943 e 2944 Codice Civile nonché dell’articolo 170 Codice di Procedura Civile per aver ritenuto inidoneo l’atto di appello ad interrompere la prescrizione.

La Suprema Corte a Sezioni Unite ha stabilito che: “la domanda nuova – al di fuori dell’ipotesi della contumacia del convenuto, non pertinente al caso in esame – non può che essere notificata al difensore costituito, sebbene questi sia solo un rappresentante in senso tecnico della parte sostanziale, nell’ambito del processo in corso. In tale ipotesi, la prescrizione non decorre, quindi, fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”. Unica eccezione a tale effetto sospensivo consiste nell’estinzione del processo per inattività della parte, che comunque fa salvo l’effetto interruttivo istantaneo legato alla notificazione dell’atto di citazione.

La Corte di Appello, ha rilevato drasticamente la Cassazione: “ha confuso l’aspetto processuale dell’inammissibilità con quello sostanziale dell’interruzione della prescrizione”.

Un ulteriore argomento, per assurdo, a sostegno della tesi in esame è quello che poggia sulle conseguenze dell’inammissibilità ove essa non fosse rilevata dal giudice. In questa ipotesi, infatti, secondo la Cassazione “si creerebbe una vistosa contraddizione tra l’inidoneità astratta all’interruzione – che, secondo l’opinione qui criticata, andrebbe stabilita a priori, in considerazione dei vizi processuali dell’atto introduttivo del giudizio – e l’eventuale efficacia di un giudicato sostanziale, che evidentemente si sovrapporrebbe all’inidoneità genetica, sanandola ex post, ai fini interruttivi del decorso della prescrizione”.

Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso e hanno cassato con rinvio la sentenza impugnata.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 27 gennaio 2016, n. 1516)

Nel caso in esame le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si trovano a dirimere la controversa questione se la proposizione di una domanda nuova in appello, pur se inammissibile, abbia effetti interruttivi della prescrizione.

In particolare l’attore sostanziale, vistosi revocare dal Tribunale di Brindisi, in giudizio di opposizione, un decreto ingiuntivo al Comune di Brindisi per il pagamento dell’indennizzo da arricchimento senza causa, ricorreva in appello proponendo domanda di indebito arricchimento. La Corte di Appello di Lecce dichiarava intervenuta la prescrizione del diritto di arricchimento senza causa sostenendo che la notificazione della domanda dichiarata inammissibile, per novità come da articolo 345 Codice di Procedura Civile, e quindi inidonea ad instaurare un processo, fosse priva di inefficacia interruttiva della prescrizione.

Il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione articolato in un unico motivo deducendo la violazione degli articoli 1219, 2943 e 2944 Codice Civile nonché dell’articolo 170 Codice di Procedura Civile per aver ritenuto inidoneo l’atto di appello ad interrompere la prescrizione.

La Suprema Corte a Sezioni Unite ha stabilito che: “la domanda nuova – al di fuori dell’ipotesi della contumacia del convenuto, non pertinente al caso in esame – non può che essere notificata al difensore costituito, sebbene questi sia solo un rappresentante in senso tecnico della parte sostanziale, nell’ambito del processo in corso. In tale ipotesi, la prescrizione non decorre, quindi, fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”. Unica eccezione a tale effetto sospensivo consiste nell’estinzione del processo per inattività della parte, che comunque fa salvo l’effetto interruttivo istantaneo legato alla notificazione dell’atto di citazione.

La Corte di Appello, ha rilevato drasticamente la Cassazione: “ha confuso l’aspetto processuale dell’inammissibilità con quello sostanziale dell’interruzione della prescrizione”.

Un ulteriore argomento, per assurdo, a sostegno della tesi in esame è quello che poggia sulle conseguenze dell’inammissibilità ove essa non fosse rilevata dal giudice. In questa ipotesi, infatti, secondo la Cassazione “si creerebbe una vistosa contraddizione tra l’inidoneità astratta all’interruzione – che, secondo l’opinione qui criticata, andrebbe stabilita a priori, in considerazione dei vizi processuali dell’atto introduttivo del giudizio – e l’eventuale efficacia di un giudicato sostanziale, che evidentemente si sovrapporrebbe all’inidoneità genetica, sanandola ex post, ai fini interruttivi del decorso della prescrizione”.

Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso e hanno cassato con rinvio la sentenza impugnata.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 27 gennaio 2016, n. 1516)