x

x

Privacy - Cassazione Civile: sì allo skipass munito di radiofrequenza anche se privo di una specifica informativa

Privacy - Cassazione Civile: sì allo skipass munito di radiofrequenza anche se privo di una specifica informativa
Privacy - Cassazione Civile: sì allo skipass munito di radiofrequenza anche se privo di una specifica informativa

La Corte di Cassazione ha stabilito che non è obbligatoria una specifica informativa privacy per lo skipass intelligente. Nel caso di specie, il Garante per la protezione dei dati personali ha ricorso contro una società esercente il servizio di gestione di impianti sciistici per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Sondrio aveva annullato l’ordinanza di ingiunzione con la quale il Garante Privacy aveva sanzionato la suddetta società per mancata informativa sul trattamento dei dati effettuato.

Secondo il Garante, la società utilizzava skipass muniti di dispositivi a frequenza radio (Rfid Radio Frequency Identification) idonei a consentire di oltrepassare i tornelli - con apertura automatica all’avvicinarsi di sciatori con indosso skipass muniti di etichette Rfid - che limitano l’accesso alle piste di sci senza dover esibire lo skipass (cosiddetto “accesso a mani libere”). In sostanza, il Garante ha contestato l’omessa “indicazione da parte della società ai propri clienti della presenza di etichette Rfid, utilizzati per raccogliere dati personali, oltre alla mancata comunicazione che, attraverso i sistemi connessi, è possibile raccogliere dati personali senza che gli interessati si attivino al riguardo”.

La Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal Garante, affermando, innanzitutto, che: “la mancata preventiva informativa non è sanzionabile se l’utente fruisce di specifiche prestazioni programmate sulla base di un meccanismo di riconoscimento a radiofrequenza, azionabile a sua iniziativa, in quanto in tali casi non occorre la necessità di una informazione specifica”.

La pronuncia della Suprema Corte spiega come il sistema a radiofrequenza presenta l’evidente vantaggio di esonerare l’utente dalle operazioni di marcatura o punzonatura del tesserino cartaceo rappresentativo dello skipass, particolarmente disagevoli quando si abbiano le mani guantate, un abbigliamento pesante e magari si debbano accompagnare bambini piccoli, agevolando così l’accesso agli impianti di risalita.

A tal proposito, secondo la Cassazione, lo sciatore che acquista uno skipass che gli consente di accedere all’impianto di risalita non può ignorare l’esistenza di un meccanismo di radiofrequenza, né può ignorare che tale meccanismo consente al gestore del sistema di acquisire il dato sui tornelli che l’acquirente dello skipass, nominativamente identificato, abbia attraversato nel corso del periodo di validità dello skipass medesimo. Quindi, a giudizio della Suprema Corte, una specifica informativa al riguardo risulta palesemente superflua.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Garante per la protezione dei dati personali, condannando quest’ultimo al pagamento delle spese di giudizio di Cassazione alla controricorrente.

(Corte di Cassazione - Seconda Sezione Civile, Sentenza 29 luglio 2016, n. 15901)

La Corte di Cassazione ha stabilito che non è obbligatoria una specifica informativa privacy per lo skipass intelligente. Nel caso di specie, il Garante per la protezione dei dati personali ha ricorso contro una società esercente il servizio di gestione di impianti sciistici per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Sondrio aveva annullato l’ordinanza di ingiunzione con la quale il Garante Privacy aveva sanzionato la suddetta società per mancata informativa sul trattamento dei dati effettuato.

Secondo il Garante, la società utilizzava skipass muniti di dispositivi a frequenza radio (Rfid Radio Frequency Identification) idonei a consentire di oltrepassare i tornelli - con apertura automatica all’avvicinarsi di sciatori con indosso skipass muniti di etichette Rfid - che limitano l’accesso alle piste di sci senza dover esibire lo skipass (cosiddetto “accesso a mani libere”). In sostanza, il Garante ha contestato l’omessa “indicazione da parte della società ai propri clienti della presenza di etichette Rfid, utilizzati per raccogliere dati personali, oltre alla mancata comunicazione che, attraverso i sistemi connessi, è possibile raccogliere dati personali senza che gli interessati si attivino al riguardo”.

La Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal Garante, affermando, innanzitutto, che: “la mancata preventiva informativa non è sanzionabile se l’utente fruisce di specifiche prestazioni programmate sulla base di un meccanismo di riconoscimento a radiofrequenza, azionabile a sua iniziativa, in quanto in tali casi non occorre la necessità di una informazione specifica”.

La pronuncia della Suprema Corte spiega come il sistema a radiofrequenza presenta l’evidente vantaggio di esonerare l’utente dalle operazioni di marcatura o punzonatura del tesserino cartaceo rappresentativo dello skipass, particolarmente disagevoli quando si abbiano le mani guantate, un abbigliamento pesante e magari si debbano accompagnare bambini piccoli, agevolando così l’accesso agli impianti di risalita.

A tal proposito, secondo la Cassazione, lo sciatore che acquista uno skipass che gli consente di accedere all’impianto di risalita non può ignorare l’esistenza di un meccanismo di radiofrequenza, né può ignorare che tale meccanismo consente al gestore del sistema di acquisire il dato sui tornelli che l’acquirente dello skipass, nominativamente identificato, abbia attraversato nel corso del periodo di validità dello skipass medesimo. Quindi, a giudizio della Suprema Corte, una specifica informativa al riguardo risulta palesemente superflua.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Garante per la protezione dei dati personali, condannando quest’ultimo al pagamento delle spese di giudizio di Cassazione alla controricorrente.

(Corte di Cassazione - Seconda Sezione Civile, Sentenza 29 luglio 2016, n. 15901)