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Professioni - Consiglio di Stato: no al riconoscimento automatico del titolo professionale conseguito all’estero ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale dei commercialisti

Con sentenza dell’8 gennaio 2016, i giudici del Consiglio di Stato non hanno riconosciuto una automatica validità del titolo professionale conseguito all’estero ai fini della iscrizione nell’apposito Albo nazionale, per il quale il nostro ordinamento prevede il superamento di un esame.

Il caso in esame prende le mosse dal ricorso contro un provvedimento di reiezione della pubblica amministrazione, promosso da un soggetto che si era visto negare la sua domanda di riconoscimento del proprio titolo professionale di “economista” conseguito in Spagna, quale titolo valido ad ottenere automaticamente l’iscrizione all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili in Italia. I giudici di prime cure ritenevano fondato il ricorso sulla base della violazione dell’articolo 10-bis legge n. 241/1990, vale a dire per omissione del preavviso di rigetto da parte dell’autorità procedente.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso il Ministero della Giustizia deducendo falsa applicazione e/o violazione degli articoli 10-bis e 21-octies legge n. 241/90 nonché di diverse disposizioni della direttiva comunitaria 2005/36 (relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali), esponendo come il provvedimento di rigetto doveva considerarsi basato sulla assenza di una specifica formazione post-laurea svolta dall’istante in Spagna, a nulla rilevando il mancato preavviso di rigetto della pubblica amministrazione.

I giudici di Palazzo Spada, accogliendo il ricorso, hanno primariamente rilevato che la valutazione del giudice del TAR Lazio si sia concentrata esclusivamente sul sopraccennato vizio procedimentale di mancanza di preavviso di rigetto, mostrandosi, contrariamente, dell’avviso che possa certamente trovare applicazione la causa di esclusione dell’annullabilità di cui all’articolo 21-octies legge n. 241/1990. Di conseguenza, anche in presenza di un preavviso di rigetto, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Secondariamente, richiamando proprio la direttiva 2005/36/CE, i medesimo giudici hanno osservato come la stessa sia: “costantemente interpretata dalle stesse istituzioni europee nel senso di non consentire l’automatico riconoscimento di titoli conseguiti in un altro Stato dell’Unione, qualora questo sia richiesto al fine di ottenere l’attribuzione di un titolo per il quale l’ordinamento nazionale richiede un esame o una formazione professionale specifica, ulteriore rispetto al diploma di laurea”.

Pertanto, se è indubbio che il titolo di “economista” risulta ottenibile in Spagna sulla base del solo diploma di laurea, il Consiglio di Stato afferma, l’impossibilità che tale titolo possa consentire – in  maniera pressoché automatica l’iscrizione all’albo dei dottori commercialisti o degli esperti contabili per la quale, come è noto, nel nostro ordinamento non è sufficiente il mero possesso del diploma di laurea.

(Consiglio di Stato - Quarta Sezione, Sentenza 8 gennaio 2016, n. 32)

Con sentenza dell’8 gennaio 2016, i giudici del Consiglio di Stato non hanno riconosciuto una automatica validità del titolo professionale conseguito all’estero ai fini della iscrizione nell’apposito Albo nazionale, per il quale il nostro ordinamento prevede il superamento di un esame.

Il caso in esame prende le mosse dal ricorso contro un provvedimento di reiezione della pubblica amministrazione, promosso da un soggetto che si era visto negare la sua domanda di riconoscimento del proprio titolo professionale di “economista” conseguito in Spagna, quale titolo valido ad ottenere automaticamente l’iscrizione all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili in Italia. I giudici di prime cure ritenevano fondato il ricorso sulla base della violazione dell’articolo 10-bis legge n. 241/1990, vale a dire per omissione del preavviso di rigetto da parte dell’autorità procedente.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso il Ministero della Giustizia deducendo falsa applicazione e/o violazione degli articoli 10-bis e 21-octies legge n. 241/90 nonché di diverse disposizioni della direttiva comunitaria 2005/36 (relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali), esponendo come il provvedimento di rigetto doveva considerarsi basato sulla assenza di una specifica formazione post-laurea svolta dall’istante in Spagna, a nulla rilevando il mancato preavviso di rigetto della pubblica amministrazione.

I giudici di Palazzo Spada, accogliendo il ricorso, hanno primariamente rilevato che la valutazione del giudice del TAR Lazio si sia concentrata esclusivamente sul sopraccennato vizio procedimentale di mancanza di preavviso di rigetto, mostrandosi, contrariamente, dell’avviso che possa certamente trovare applicazione la causa di esclusione dell’annullabilità di cui all’articolo 21-octies legge n. 241/1990. Di conseguenza, anche in presenza di un preavviso di rigetto, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Secondariamente, richiamando proprio la direttiva 2005/36/CE, i medesimo giudici hanno osservato come la stessa sia: “costantemente interpretata dalle stesse istituzioni europee nel senso di non consentire l’automatico riconoscimento di titoli conseguiti in un altro Stato dell’Unione, qualora questo sia richiesto al fine di ottenere l’attribuzione di un titolo per il quale l’ordinamento nazionale richiede un esame o una formazione professionale specifica, ulteriore rispetto al diploma di laurea”.

Pertanto, se è indubbio che il titolo di “economista” risulta ottenibile in Spagna sulla base del solo diploma di laurea, il Consiglio di Stato afferma, l’impossibilità che tale titolo possa consentire – in  maniera pressoché automatica l’iscrizione all’albo dei dottori commercialisti o degli esperti contabili per la quale, come è noto, nel nostro ordinamento non è sufficiente il mero possesso del diploma di laurea.

(Consiglio di Stato - Quarta Sezione, Sentenza 8 gennaio 2016, n. 32)