x

x

Società - Cassazione Civile: il socio titolare di almeno un terzo del capitale di s.r.l. ha il potere di convocare l’assemblea

Nel silenzio della legge e dell’atto costitutivo, al socio di maggioranza di una s.r.l., titolare di almeno un terzo del capitale, va riconosciuto il potere di convocazione dell’assemblea, in caso di inerzia dell’organo di gestione. Lo ha stabilito la Cassazione pronunciandosi d’ufficio, data la particolare importanza della questione sollevata con il ricorso.

Occorre innanzitutto rilevare che il Codice Civile non prevede per le S.r.l. un sistema analogo a quello contemplato dall’articolo 2367 per le S.p.a. in materia di convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci. A norma di detto articolo, infatti: “Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare”.

In merito alla riforma del diritto societario del 2003, la Corte ha ricordato che:

in generale, “l’obiettivo di fondo della riforma è stato quello di configurare la S.r.l. come un modello elastico, valorizzando i profili di carattere personale presenti soprattutto nelle piccole e medie imprese, cui tale forma sociale è connaturale; con accentuati margini di disponibilità delle norme, ammissive di soluzioni organizzative proprie di società d persone, per via statutaria. Centrale nella S.r.l. è divenuto, dunque, il ruolo del socio, al quale spettano anche poteri prima riservati in via esclusiva all’amministratore”;

in particolare, con riferimento al caso di specie: “ha differenziato fortemente la disciplina delle S.r.l. da quella delle S.p.a., eliminando la tecnica del rinvio. L’autonomia e potenziale onnicomprensività della normativa sulla S.r.l. induce ad escludere l’estensione analogica del meccanismo procedurale di convocazione previsto dall’articolo 2367 Codice Civile: estensione, già in linea di principio, dissonante con la rigidità dei diversi tipi societari”.

Tuttavia, secondo la Corte, “l’inapplicabilità dell’articolo 2367 Codice Civile porterebbe ad una paralisi della vita societaria, se la richiesta di assemblea da parte di una maggioranza qualificata dei soci incontrasse l’inerzia ostruzionistica dell’amministratore: nella specie, direttamente controinteressato alla proposta di revoca portata dall’ordine del giorno”.

Pertanto, “Nel silenzio della legge e dell’atto costitutivo, si palesa dunque necessario trovare un meccanismo alternativo: e questo appare correttamente individuato dalla Corte territoriale nel riconosciuto potere di convocazione dell’assemblea da parte del socio di maggioranza, titolare di almeno un terzo del capitale, in caso di inerzia dell’organo di gestione”.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Prima Sezione Civile, Sentenza 25 maggio 2016, n. 10821)

Nel silenzio della legge e dell’atto costitutivo, al socio di maggioranza di una s.r.l., titolare di almeno un terzo del capitale, va riconosciuto il potere di convocazione dell’assemblea, in caso di inerzia dell’organo di gestione. Lo ha stabilito la Cassazione pronunciandosi d’ufficio, data la particolare importanza della questione sollevata con il ricorso.

Occorre innanzitutto rilevare che il Codice Civile non prevede per le S.r.l. un sistema analogo a quello contemplato dall’articolo 2367 per le S.p.a. in materia di convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci. A norma di detto articolo, infatti: “Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare”.

In merito alla riforma del diritto societario del 2003, la Corte ha ricordato che:

in generale, “l’obiettivo di fondo della riforma è stato quello di configurare la S.r.l. come un modello elastico, valorizzando i profili di carattere personale presenti soprattutto nelle piccole e medie imprese, cui tale forma sociale è connaturale; con accentuati margini di disponibilità delle norme, ammissive di soluzioni organizzative proprie di società d persone, per via statutaria. Centrale nella S.r.l. è divenuto, dunque, il ruolo del socio, al quale spettano anche poteri prima riservati in via esclusiva all’amministratore”;

in particolare, con riferimento al caso di specie: “ha differenziato fortemente la disciplina delle S.r.l. da quella delle S.p.a., eliminando la tecnica del rinvio. L’autonomia e potenziale onnicomprensività della normativa sulla S.r.l. induce ad escludere l’estensione analogica del meccanismo procedurale di convocazione previsto dall’articolo 2367 Codice Civile: estensione, già in linea di principio, dissonante con la rigidità dei diversi tipi societari”.

Tuttavia, secondo la Corte, “l’inapplicabilità dell’articolo 2367 Codice Civile porterebbe ad una paralisi della vita societaria, se la richiesta di assemblea da parte di una maggioranza qualificata dei soci incontrasse l’inerzia ostruzionistica dell’amministratore: nella specie, direttamente controinteressato alla proposta di revoca portata dall’ordine del giorno”.

Pertanto, “Nel silenzio della legge e dell’atto costitutivo, si palesa dunque necessario trovare un meccanismo alternativo: e questo appare correttamente individuato dalla Corte territoriale nel riconosciuto potere di convocazione dell’assemblea da parte del socio di maggioranza, titolare di almeno un terzo del capitale, in caso di inerzia dell’organo di gestione”.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Prima Sezione Civile, Sentenza 25 maggio 2016, n. 10821)