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Trust - Cassazione Penale: non basta accantonare a bilancio una somma di denaro e la costituzione di un trust al fine di risarcire un presunto danno ad enti interessati

La Corte di Cassazione ha stabilito che ad una Società per azioni (Spa) non basta accantonare a bilancio una somma di denaro con il fine di risarcire un presunto danno agli enti interessati, per far decadere la misura che vieta alla società di contrattare con la pubblica amministrazione; anche se il fondo ha forma di riserva legale certificata dal collegio sindacale, a cui poi si aggiunge la costituzione di un trust specifico.

All’origine della vicenda il Tribunale di Pistoia aveva applicato nei confronti della società la misura cautelare del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, in quanto la società era coinvolta in una indagine di presunta associazione per delinquere e turbative d’asta.

L’efficacia della misura era stata però sospesa al fine di consentire alla società l’eventuale ricorso agli adempimenti che potevano inibire l’applicazione della sanzione interdittiva (articolo 17 del Decreto Legislativo 231/01). A seguito di diversi passaggi processuali la questione è approdata alla Cassazione.

La Corte ha specificato che il giudice non può ritenere sufficiente l’accantonamento di una determinata somma di denaro a bilancio, la costituzione di un trust e la comunicazione delle relative previsioni alle persone offese del reato.

Per far decadere le misure interdettive occorre eliminare sì il danno, ma anche le possibili conseguenze pregiudizievoli. Ciò non può scaturire da una determinazione unilaterale della società indagata, ma serve una collaborazione tra le varie parti.

Secondo la Cassazione, la riparazione richiesta alla società deve essere valutata con il massimo rigore, che generalmente si ottiene con la consegna agli enti locali danneggiati della somma che rappresenta il risarcimento del danno.

(Corte di Cassazione - Seconda Sezione Penale, Sentenza 17 marzo 2016, n.11209)

La Corte di Cassazione ha stabilito che ad una Società per azioni (Spa) non basta accantonare a bilancio una somma di denaro con il fine di risarcire un presunto danno agli enti interessati, per far decadere la misura che vieta alla società di contrattare con la pubblica amministrazione; anche se il fondo ha forma di riserva legale certificata dal collegio sindacale, a cui poi si aggiunge la costituzione di un trust specifico.

All’origine della vicenda il Tribunale di Pistoia aveva applicato nei confronti della società la misura cautelare del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, in quanto la società era coinvolta in una indagine di presunta associazione per delinquere e turbative d’asta.

L’efficacia della misura era stata però sospesa al fine di consentire alla società l’eventuale ricorso agli adempimenti che potevano inibire l’applicazione della sanzione interdittiva (articolo 17 del Decreto Legislativo 231/01). A seguito di diversi passaggi processuali la questione è approdata alla Cassazione.

La Corte ha specificato che il giudice non può ritenere sufficiente l’accantonamento di una determinata somma di denaro a bilancio, la costituzione di un trust e la comunicazione delle relative previsioni alle persone offese del reato.

Per far decadere le misure interdettive occorre eliminare sì il danno, ma anche le possibili conseguenze pregiudizievoli. Ciò non può scaturire da una determinazione unilaterale della società indagata, ma serve una collaborazione tra le varie parti.

Secondo la Cassazione, la riparazione richiesta alla società deve essere valutata con il massimo rigore, che generalmente si ottiene con la consegna agli enti locali danneggiati della somma che rappresenta il risarcimento del danno.

(Corte di Cassazione - Seconda Sezione Penale, Sentenza 17 marzo 2016, n.11209)