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Vacanza - Tribunale di Reggio Emilia: il danno da vacanza rovinata va risarcito anche al coniuge del danneggiato

A seguito di sinistro stradale del quale un soggetto si assume l’integrale responsabilità, i coniugi danneggiati – la moglie non presente al sinistro, quale danneggiata per non aver potuto godere della vacanza programmata – invocano il risarcimento integrale dei danni patiti. La compagnia assicuratrice risarcisce i danni riportati all’autovettura del conducente non responsabile del sinistro, oltre a formulare offerta risarcitoria anche per spese mediche e rimborso spese di viaggio.

I coniugi ricorrono al Giudice di pace per il riconoscimento integrale dei danni subiti, tra i quali figura il danno da vacanza rovinata subito da entrambi per non aver potuto godere della vacanza già prenotata con formula “All Inclusive” presso il villaggio Alpitour dell’Isola di Rodi. Tuttavia, il giudice rigetta la domanda della moglie ritenendola infondata in fatto e in diritto.

Adito il Tribunale quale giudice d’appello, i due coniugi chiedono una riqualificazione del danno complessivo risarcibile, in quanto il giudice di prime cure non avrebbe considerato né le penali per l’annullamento del viaggio prenotato, né avrebbe correttamente determinato l’ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata.

Le ferie – sostiene il Tribunale – rappresentano un diritto inviolabile e irrinunciabile costituzionalmente garantito e devono essere considerate non solo quale periodo di riposo dall’attività lavorativa, ma anche quale periodo in cui per il lavoratore è sicuramente maggiormente possibile dedicarsi agli affetti familiari”. Inoltre, “consentono il soddisfacimento di esigenze di rigenerazione psicofisiche fondamentali del lavoratore, permettendo allo stesso di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale: motivo per il quale il diritto al godimento della vacanza non può considerarsi soltanto quale diritto di credito, nascente dal contratto di viaggio e tutelabile a livello contrattuale nei rapporti con l’organizzatore e il tour- operator ma anche come diritto assoluto tutelabile in via aquiliana.”

Da tali premesse, si può desumere che la posizione della moglie, anche se non direttamente coinvolta nel sinistro stradale, può correttamente ritenersi assimilata a quella del marito sotto il profilo del mancato godimento della vacanza programmata con la propria famiglia. Inoltre, la stretta connessione temporale tra la verificazione del sinistro e il momento della partenza, sebbene non abbia impedito, ha di fatto oggettivamente ridotto il pieno godimento delle ferie da parte degli appellanti nel senso di costringerli a rinunciare alla vacanza già organizzata ed effettuare il riposo altrove. Interessante, in tal senso, il passaggio della pronuncia nel quale il Tribunale secondo il quale “la stretta connessione temporale tra il sinistro e la programmata partenza fa presumere che l’unica alternativa” per il marito “fosse rinunciare alle ferie, atteso che le stesse erano state organizzate con largo anticipo evidenziando con ciò, la difficoltà, in quanto lavoratore subordinato, di un repentino cambio di programma nell’organizzazione delle proprie ferie”.

Per queste ragioni, il Tribunale ritiene di dover accogliere il ricorso e quantifica correttamente la somma a titolo di danno dovuta dall’assicurazione. In particolare, il Tribunale liquida a favore dei coniugi, in via equitativa, la somma di euro 400,00 ciascuno a titolo di danno biologico derivante dal mancato godimento delle ferie programmate.

(Tribunale di Reggio Emilia - Prima Sezione Civile, Sentenza 30 marzo 2016, n.434)

A seguito di sinistro stradale del quale un soggetto si assume l’integrale responsabilità, i coniugi danneggiati – la moglie non presente al sinistro, quale danneggiata per non aver potuto godere della vacanza programmata – invocano il risarcimento integrale dei danni patiti. La compagnia assicuratrice risarcisce i danni riportati all’autovettura del conducente non responsabile del sinistro, oltre a formulare offerta risarcitoria anche per spese mediche e rimborso spese di viaggio.

I coniugi ricorrono al Giudice di pace per il riconoscimento integrale dei danni subiti, tra i quali figura il danno da vacanza rovinata subito da entrambi per non aver potuto godere della vacanza già prenotata con formula “All Inclusive” presso il villaggio Alpitour dell’Isola di Rodi. Tuttavia, il giudice rigetta la domanda della moglie ritenendola infondata in fatto e in diritto.

Adito il Tribunale quale giudice d’appello, i due coniugi chiedono una riqualificazione del danno complessivo risarcibile, in quanto il giudice di prime cure non avrebbe considerato né le penali per l’annullamento del viaggio prenotato, né avrebbe correttamente determinato l’ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata.

Le ferie – sostiene il Tribunale – rappresentano un diritto inviolabile e irrinunciabile costituzionalmente garantito e devono essere considerate non solo quale periodo di riposo dall’attività lavorativa, ma anche quale periodo in cui per il lavoratore è sicuramente maggiormente possibile dedicarsi agli affetti familiari”. Inoltre, “consentono il soddisfacimento di esigenze di rigenerazione psicofisiche fondamentali del lavoratore, permettendo allo stesso di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale: motivo per il quale il diritto al godimento della vacanza non può considerarsi soltanto quale diritto di credito, nascente dal contratto di viaggio e tutelabile a livello contrattuale nei rapporti con l’organizzatore e il tour- operator ma anche come diritto assoluto tutelabile in via aquiliana.”

Da tali premesse, si può desumere che la posizione della moglie, anche se non direttamente coinvolta nel sinistro stradale, può correttamente ritenersi assimilata a quella del marito sotto il profilo del mancato godimento della vacanza programmata con la propria famiglia. Inoltre, la stretta connessione temporale tra la verificazione del sinistro e il momento della partenza, sebbene non abbia impedito, ha di fatto oggettivamente ridotto il pieno godimento delle ferie da parte degli appellanti nel senso di costringerli a rinunciare alla vacanza già organizzata ed effettuare il riposo altrove. Interessante, in tal senso, il passaggio della pronuncia nel quale il Tribunale secondo il quale “la stretta connessione temporale tra il sinistro e la programmata partenza fa presumere che l’unica alternativa” per il marito “fosse rinunciare alle ferie, atteso che le stesse erano state organizzate con largo anticipo evidenziando con ciò, la difficoltà, in quanto lavoratore subordinato, di un repentino cambio di programma nell’organizzazione delle proprie ferie”.

Per queste ragioni, il Tribunale ritiene di dover accogliere il ricorso e quantifica correttamente la somma a titolo di danno dovuta dall’assicurazione. In particolare, il Tribunale liquida a favore dei coniugi, in via equitativa, la somma di euro 400,00 ciascuno a titolo di danno biologico derivante dal mancato godimento delle ferie programmate.

(Tribunale di Reggio Emilia - Prima Sezione Civile, Sentenza 30 marzo 2016, n.434)