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Wi-Fi - Avvocato Generale CG UE: il gestore di un esercizio commerciale che offre gratuitamente al pubblico una rete Wi-Fi aperta non è responsabile delle violazioni commesse dagli utenti

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha reso note il 16 marzo 2016 le conclusioni dell'Avvocato Generale relative alla causa C-484/14, in cui la Corte è chiamata a stabilire se e a quali condizioni il gestore di un esercizio commerciale che offre gratuitamente al pubblico una rete Wi-Fi non protetta possa essere considerato responsabile delle violazioni commesse dagli utenti che ne usufruiscono.

In particolare, viene contestata una violazione dei diritti d'autore nei confronti del gestore di un esercizio commerciale dopo che un'opera musicale è stata scaricata illecitamente e messa a disposizione per mezzo della connessione alla rete Internet di cui il gestore è titolare e che offre al pubblico a libero accesso, in maniera gratuita e non protetta da password.

Il Tribunale Regionale di Monaco, Germania, ha ritenuto il gestore non direttamente responsabile della violazione lamentata dal titolare dei diritti d’autore considerando, al contempo, la possibilità di una responsabilità indiretta a causa della mancata protezione della rete Wi-Fi. Il Tribunale tedesco ricorda come la Direttiva 2000/31/CE (“direttiva sul commercio elettronico”) offra al prestatore del servizio di mere conduit l’esonero dalla responsabilità per le violazioni commesse dai terzi che usufruiscano di tale servizio a patto che 1) non dia origine alla trasmissione, 2) non selezioni il destinatario della trasmissione, e 3) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse. Tuttavia, nel caso di specie il giudice dubita che il gestore possa essere considerato come prestatore del servizio ai sensi della Direttiva citata, ancorché tutte le condizioni risultino soddisfatte.

Secondo l’Avvocato Generale: il gestore di un esercizio commerciale che offra gratuitamente al pubblico una rete Wi-Fi, in via accessoria rispetto alla sua attività economica principale, va considerato un prestatore del servizio di mere conduit ai sensi della Direttiva 2000/31/CE, perciò non risponde delle violazioni commesse dagli utenti che usufruiscono della rete messa a disposizione.

Il servizio di fornitura di accesso alla rete come definito dalla direttiva, nota l’Avvocato Generale, “significa semplicemente che il servizio in questione consente al pubblico di avere accesso a una rete e si svolge in un contesto economico” [traduzione dell’Autore], senza la necessità che il soggetto che lo fornisce si presenti al pubblico in qualità di prestatore. Neppure rileva la gratuità del servizio: tenendo conto di una costante giurisprudenza che interpreta il concetto di attività economica in maniera estensiva, “dove, nel corso della sua attività, un operatore economico offre accesso a Internet per il pubblico, anche se non a pagamento, egli sta fornendo un servizio di natura economica, anche se è meramente accessoria alla sua attività principale” [traduzione dell’Autore].

D’altra parte, continua l’Avvocato Generale, pur in mancanza di responsabilità per le violazioni dei terzi, il prestatore del servizio di mere conduit non è immune ad una eventuale ingiunzione giudiziale. In particolare, nel caso di specie, il Tribunale Regionale di Monaco potrebbe obbligare il prestatore del servizio ad adottare misure che facciano astenere i terzi dal commettere violazioni, a patto che tali misure rispettino il requisito di un giusto equilibrio tra la tutela della proprietà intellettuale e la liberà d’impresa dei prestatori di servizi.

Attendiamo la pronuncia della Corte di Giustizia UE.

(Corte di Giustizia UE, Conclusioni dell’Avvocato Generale del 16 marzo 2016, Causa C-484/14)

Dott. Andrea Gabrielli

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha reso note il 16 marzo 2016 le conclusioni dell'Avvocato Generale relative alla causa C-484/14, in cui la Corte è chiamata a stabilire se e a quali condizioni il gestore di un esercizio commerciale che offre gratuitamente al pubblico una rete Wi-Fi non protetta possa essere considerato responsabile delle violazioni commesse dagli utenti che ne usufruiscono.

In particolare, viene contestata una violazione dei diritti d'autore nei confronti del gestore di un esercizio commerciale dopo che un'opera musicale è stata scaricata illecitamente e messa a disposizione per mezzo della connessione alla rete Internet di cui il gestore è titolare e che offre al pubblico a libero accesso, in maniera gratuita e non protetta da password.

Il Tribunale Regionale di Monaco, Germania, ha ritenuto il gestore non direttamente responsabile della violazione lamentata dal titolare dei diritti d’autore considerando, al contempo, la possibilità di una responsabilità indiretta a causa della mancata protezione della rete Wi-Fi. Il Tribunale tedesco ricorda come la Direttiva 2000/31/CE (“direttiva sul commercio elettronico”) offra al prestatore del servizio di mere conduit l’esonero dalla responsabilità per le violazioni commesse dai terzi che usufruiscano di tale servizio a patto che 1) non dia origine alla trasmissione, 2) non selezioni il destinatario della trasmissione, e 3) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse. Tuttavia, nel caso di specie il giudice dubita che il gestore possa essere considerato come prestatore del servizio ai sensi della Direttiva citata, ancorché tutte le condizioni risultino soddisfatte.

Secondo l’Avvocato Generale: il gestore di un esercizio commerciale che offra gratuitamente al pubblico una rete Wi-Fi, in via accessoria rispetto alla sua attività economica principale, va considerato un prestatore del servizio di mere conduit ai sensi della Direttiva 2000/31/CE, perciò non risponde delle violazioni commesse dagli utenti che usufruiscono della rete messa a disposizione.

Il servizio di fornitura di accesso alla rete come definito dalla direttiva, nota l’Avvocato Generale, “significa semplicemente che il servizio in questione consente al pubblico di avere accesso a una rete e si svolge in un contesto economico” [traduzione dell’Autore], senza la necessità che il soggetto che lo fornisce si presenti al pubblico in qualità di prestatore. Neppure rileva la gratuità del servizio: tenendo conto di una costante giurisprudenza che interpreta il concetto di attività economica in maniera estensiva, “dove, nel corso della sua attività, un operatore economico offre accesso a Internet per il pubblico, anche se non a pagamento, egli sta fornendo un servizio di natura economica, anche se è meramente accessoria alla sua attività principale” [traduzione dell’Autore].

D’altra parte, continua l’Avvocato Generale, pur in mancanza di responsabilità per le violazioni dei terzi, il prestatore del servizio di mere conduit non è immune ad una eventuale ingiunzione giudiziale. In particolare, nel caso di specie, il Tribunale Regionale di Monaco potrebbe obbligare il prestatore del servizio ad adottare misure che facciano astenere i terzi dal commettere violazioni, a patto che tali misure rispettino il requisito di un giusto equilibrio tra la tutela della proprietà intellettuale e la liberà d’impresa dei prestatori di servizi.

Attendiamo la pronuncia della Corte di Giustizia UE.

(Corte di Giustizia UE, Conclusioni dell’Avvocato Generale del 16 marzo 2016, Causa C-484/14)

Dott. Andrea Gabrielli