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Banca - Tribunale di Milano: legittimità della Commissione di Massimo Scoperto in banca

Banca - Tribunale di Milano: legittimità della Commissione di Massimo Scoperto in banca
Banca - Tribunale di Milano: legittimità della Commissione di Massimo Scoperto in banca

Il 25 ottobre 2016, il Tribunale di Milano ha pubblicato la sentenza n. 2920/2011, con cui il Magistrato ha fatto chiarezza in merito alla presunta nullità di causa della Commissione di Massimo Scoperto.

È stato infatti precisato in sentenza che È infondata, altresì, la contestazione degli addebiti per Commissione di Massimo Scoperto per mancanza di causa in quanto, anche prima della riforma attuata col D.L n. 185/2008 e legge di conversione n. 2/2009, la previsione della Commissione di Massimo Scoperto trovava giustificazione nella funzione remunerativa dell’obbligo della banca di tenere a disposizione del correntista una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo”.

È in assoluta coerenza con l’intero impianto normativo dettato in materia dai DD.LL. n. 185/2008 e 78/2009 intendere la funzione ontologica della Commissione di Massimo Scoperto connessa alla remunerazione per la Banca dell’obbligo assunto di tenere sempre a disposizione del cliente una certa somma di denaro, per un certo periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo.

Per consultare il testo integrale della sentenza si veda qui.

(Tribunale di Milano - Sesta Sezione Civile, Sentenza 25 ottobre 2016, n. 11710)

Dott.ssa Silvana Mascellaro

Il 25 ottobre 2016, il Tribunale di Milano ha pubblicato la sentenza n. 2920/2011, con cui il Magistrato ha fatto chiarezza in merito alla presunta nullità di causa della Commissione di Massimo Scoperto.

È stato infatti precisato in sentenza che È infondata, altresì, la contestazione degli addebiti per Commissione di Massimo Scoperto per mancanza di causa in quanto, anche prima della riforma attuata col D.L n. 185/2008 e legge di conversione n. 2/2009, la previsione della Commissione di Massimo Scoperto trovava giustificazione nella funzione remunerativa dell’obbligo della banca di tenere a disposizione del correntista una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo”.

È in assoluta coerenza con l’intero impianto normativo dettato in materia dai DD.LL. n. 185/2008 e 78/2009 intendere la funzione ontologica della Commissione di Massimo Scoperto connessa alla remunerazione per la Banca dell’obbligo assunto di tenere sempre a disposizione del cliente una certa somma di denaro, per un certo periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo.

Per consultare il testo integrale della sentenza si veda qui.

(Tribunale di Milano - Sesta Sezione Civile, Sentenza 25 ottobre 2016, n. 11710)

Dott.ssa Silvana Mascellaro