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Prove - Giudice di Pace di Reggio Emilia: la richiesta istruttoria non incontra eccezioni

Prove - Giudice di Pace di Reggio Emilia: la richiesta istruttoria non incontra eccezioni
Prove - Giudice di Pace di Reggio Emilia: la richiesta istruttoria non incontra eccezioni

“In generale nel rito del giudice di pace, per inciso e come più volte detto e ritenuto da questo gdp, le prove vanno dedotte nell’atto introduttivo od al più tardi in prima udienza. Il termine di cui al comma quarto dell’art. 320 cpc viene concesso solo per integrare i mezzi di prova, e solo per quanto reso necessario dalle altrui difese, e non già per dedurre per la prima volta le prove che avrebbero potuto e dovuto essere dedotte fin dall’atto introduttivo.”

Con la pronuncia in oggetto, il Giudice di Pace di Reggio Emilia prende posizione in merito alle preclusioni istruttorie nel procedimento disciplinato dagli articoli 311 e seguenti del codice di procedura civile.

A tale proposito, il quarto comma dell’articolo 320 del codice di procedura civile prevede che “quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova”.

Nel caso in oggetto, nell’ambito di una causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo, l’attrice opponente aveva contestato l’esistenza di difetti di conformità del materiale consegnato da parte della convenuta opposta – nello specifico piastrelle ceramiche – ma non aveva allegato al proprio atto di citazione alcun elemento probatorio inerente tali vizi.

Alla prima udienza, alla luce delle difese svolte dalla difesa della convenuta opposta, la difesa di parte attrice opponente aveva chiesto la concessione di termine ex art. 320 c.p.c. per produrre documenti e meglio dedurre le proprie richieste istruttorie.

Il Giudice di Pace, tuttavia, interpretando letteralmente la citata norma ha ritenuto infondata l’opposizione, per carenza di elementi probatori a sostegno, rilevando la decadenza di parte attrice opponente dalla possibilità di dedurre ulteriori mezzi istruttori. Ha, quindi, precisato che, nel procedimento avanti al Giudice di Pace, tutte le richieste istruttorie devono essere dedotte nell’atto introduttivo, o al più tardi alla prima udienza, essendo il termine di cui al citato art. 320, quarto comma, c.p.c. concedibile solo per integrare i mezzi di prova nella misura in cui tale integrazione derivi dalle difese svolte dalla controparte.

(Giudice di Pace di Reggio Emilia, Sentenza 13 gennaio 2017, n. 46)

“In generale nel rito del giudice di pace, per inciso e come più volte detto e ritenuto da questo gdp, le prove vanno dedotte nell’atto introduttivo od al più tardi in prima udienza. Il termine di cui al comma quarto dell’art. 320 cpc viene concesso solo per integrare i mezzi di prova, e solo per quanto reso necessario dalle altrui difese, e non già per dedurre per la prima volta le prove che avrebbero potuto e dovuto essere dedotte fin dall’atto introduttivo.”

Con la pronuncia in oggetto, il Giudice di Pace di Reggio Emilia prende posizione in merito alle preclusioni istruttorie nel procedimento disciplinato dagli articoli 311 e seguenti del codice di procedura civile.

A tale proposito, il quarto comma dell’articolo 320 del codice di procedura civile prevede che “quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova”.

Nel caso in oggetto, nell’ambito di una causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo, l’attrice opponente aveva contestato l’esistenza di difetti di conformità del materiale consegnato da parte della convenuta opposta – nello specifico piastrelle ceramiche – ma non aveva allegato al proprio atto di citazione alcun elemento probatorio inerente tali vizi.

Alla prima udienza, alla luce delle difese svolte dalla difesa della convenuta opposta, la difesa di parte attrice opponente aveva chiesto la concessione di termine ex art. 320 c.p.c. per produrre documenti e meglio dedurre le proprie richieste istruttorie.

Il Giudice di Pace, tuttavia, interpretando letteralmente la citata norma ha ritenuto infondata l’opposizione, per carenza di elementi probatori a sostegno, rilevando la decadenza di parte attrice opponente dalla possibilità di dedurre ulteriori mezzi istruttori. Ha, quindi, precisato che, nel procedimento avanti al Giudice di Pace, tutte le richieste istruttorie devono essere dedotte nell’atto introduttivo, o al più tardi alla prima udienza, essendo il termine di cui al citato art. 320, quarto comma, c.p.c. concedibile solo per integrare i mezzi di prova nella misura in cui tale integrazione derivi dalle difese svolte dalla controparte.

(Giudice di Pace di Reggio Emilia, Sentenza 13 gennaio 2017, n. 46)