x

x

Totocalcio - Corte d’Appello di Roma: natura vessatoria delle clausole contrattuali

Totocalcio - Corte d’Appello di Roma: natura vessatoria delle clausole contrattuali
Totocalcio - Corte d’Appello di Roma: natura vessatoria delle clausole contrattuali

La fattispecie riguarda uno scommettitore che aveva vinto al totocalcio 100 milioni delle vecchie lire ed aveva richiesto il premio con tre giorni di ritardo rispetto a quanto previsto dal regolamento. I Monopoli di Stato pertanto si rifiutavano di pagare la vincita: da qui il contenzioso.

Nel primo grado il Tribunale di Roma dava ragione ai Monopoli rigettando la domanda. La Corte di Appello di Roma ha invece accolto le tesi dello scommettitore.

La Corte capitolina ha esaminato in dettaglio la clausola contrattuale che prevedeva: “ferma restando la sussistenza del credito maturato, i vincitori decadono dal diritto alla riscossione dei premi presso i punti vendita e gli sportelli nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non è effettuata secondo le modalità di cui all’art. 11, nel termine di i 90 giorni dalla data di pubblicazione del bollettino ufficiale dell’esito dei concorsi”.

Secondo la Corte d’Appello, la locuzione “resta ferma la sussistenza del credito maturato” determina, appunto, la sussistenza del diritto di credito per il termine decennale di prescrizione. In sostanza, trascorsi i 90 giorni previsti dalla clausola, il giocatore/vincitore sarà solo gravato di una riscossione più complessa, ma potrà ottenere la sua vincita.           

La Cassazione, pertanto, ha condannato il Ministero a pagare sorte, interessi e spese legali.

(Corte d’Appello di Roma - Prima Sezione Civile, Sentenza 14 dicembre 2016, n. 2911)

La fattispecie riguarda uno scommettitore che aveva vinto al totocalcio 100 milioni delle vecchie lire ed aveva richiesto il premio con tre giorni di ritardo rispetto a quanto previsto dal regolamento. I Monopoli di Stato pertanto si rifiutavano di pagare la vincita: da qui il contenzioso.

Nel primo grado il Tribunale di Roma dava ragione ai Monopoli rigettando la domanda. La Corte di Appello di Roma ha invece accolto le tesi dello scommettitore.

La Corte capitolina ha esaminato in dettaglio la clausola contrattuale che prevedeva: “ferma restando la sussistenza del credito maturato, i vincitori decadono dal diritto alla riscossione dei premi presso i punti vendita e gli sportelli nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non è effettuata secondo le modalità di cui all’art. 11, nel termine di i 90 giorni dalla data di pubblicazione del bollettino ufficiale dell’esito dei concorsi”.

Secondo la Corte d’Appello, la locuzione “resta ferma la sussistenza del credito maturato” determina, appunto, la sussistenza del diritto di credito per il termine decennale di prescrizione. In sostanza, trascorsi i 90 giorni previsti dalla clausola, il giocatore/vincitore sarà solo gravato di una riscossione più complessa, ma potrà ottenere la sua vincita.           

La Cassazione, pertanto, ha condannato il Ministero a pagare sorte, interessi e spese legali.

(Corte d’Appello di Roma - Prima Sezione Civile, Sentenza 14 dicembre 2016, n. 2911)