Cassazione - Sezione III Civile

Sentenza 29 novembre 2000 - 4 aprile 2001

4970/2001

 

Massima non ufficiale.

L'accertamento di uno stato vegetativo della vittima che sia destinato a protrarsi immutato nel tempo, proprio per l’eccezionalità di tale situazione, richiede un’indagine di ordine tecnico-sanitario dalla quale il giudice del merito non può prescindere.

 

 


Sentenza.

Presidente Duva – relatore Lupo
Pm Marinelli, parz.conf. – ricorrenti Mucchetti ed altri – controricorrente Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 5 giugno 1992 Roberto Mucchetti e Rina Bertazzoli convenivano in giudizio davanti al tribunale di Rovereto il dott. Andrea Stampini e la Usl del Comprensorio Alto Garda e Ledro, asserendo che, a causa dello scorretto intervento medico ostetrico dello Stampini, al momento del parto del figlio minore Luca, avvenuto l’8 agosto 1988, questi aveva riportato una grave lesione cerebrale. Gli attori, pertanto, chiedevano il risarcimento del danno patrimoniale e del danno morale da loro subito, nonché del danno biologico e del danno morale del minore.
Costituitisi separatamente lo Stampini e la Usl convenuta, il tribunale adito, con la sentenza depositata il 12 agosto 1994, accoglieva la domanda nei confronti della sola Usl, che condannava a pagare agli attori la complessiva somma di 1 miliardo 60 milioni di lire, oltre le spese processuali.
Gli attori e la Usl proponevano impugnazione. La Corte di appello di Trento, con la sentenza depositata il 24 maggio 1997, ha affermato, per ciò che rileva in questa sede, il diritto del nascituro ad essere risarcito del danno subito nel corso del parto, ma ha ritenuto sussistente il solo danno biologico ed ha escluso il danno morale (liquidato invece dal tribunale), perché ha ritenuto che le condizioni di totale invalidità del minore non lo pongano «in grado di dolersi per il suo stato» e di avvertire «sofferenze per le condizioni di menomazione» sussistenti dalla nascita. Ha confermato, poi, l’esclusione del danno del minore da mancato guadagno perché non richiesto dagli attori – come rilevato dal tribunale – ed ha quantificato in misura maggiore il danno biologico subito dallo stesso minore, liquidandolo in 1 miliardo 100 milioni di lire (11 milioni di lire valore attuale per ogni punto di invalidità). A favore dei genitori la Corte ha ritenuto dovuto il solo danno morale, confermandone la determinazione effettuata in primo grado (160 milioni di lire). La Corte, infine, ha respinto le richieste degli attori-appellanti dirette ad ottenere la rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme liquidate a favore del minore e dei genitori, osservando che gli interessi moratori e corrispettivi, come era stato rilevato dal tribunale, erano stati richiesti tardivamente e la controparte non aveva accettato il contraddittorio, mentre gli interessi compensativi dovevano ritenersi compresi nella liquidazione del danno biologico all’attualità.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Trento Roberto Mucchetti e Rina Bertazzoli, per sé e quali rappresentanti del figlio minore Luca Mucchetti, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi. Ha proposto controricorso e ricorso incidentale (sulla base di tre motivi) l’Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento, assumendo di essere subentrata alla Usl dell’Alto Garda e della Valle di Ledro, soppressa a far data dall’1 gennaio 1994.

Motivi della decisione

1. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (articolo 335 Cpc).

2. Il controricorso ed il ricorso incidentale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento sono inammissibili perché proposti da soggetto non legittimato a partecipare al presente giudizio che, nei gradi di merito, si è svolto nei confronti di altro soggetto, e cioè della Usl del Comprensorio Alto Garda e Ledro.
Come hanno già affermato le sezioni unite di questa Corte (sentenze 1989/97; 102/99), per effetto della soppressione delle unità sanitarie locali e della conseguente istituzione delle aziende unità sanitarie locali si è realizzata una successione ex lege delle regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle Uussll, attraverso la creazione, nell’interesse delle stesse regioni, di apposite gestioni stralcio, fruenti della soggettività dell’ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria). Ed invero, secondo l’articolo 6, comma 1, della legge 724/94, in nessun caso le regioni possono far gravare sulle nuove aziende unità sanitarie locali, direttamente o indirettamente, i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. Consegue che tale fenomeno successorio va inquadrato nell’ambito dell’articolo 111 Cpc, onde il processo instaurato nei confronti di una Usl prima della sua soppressione prosegue tra le parti originarie, e la legittimazione ad impugnare la sentenza nei confronti della Usl spetta non alla azienda subentrante, bensì alla Usl soppressa (la cui soggettività, come si è detto, continua nella gestione stralcio per tutta la fase liquidatoria) ovvero alla regione, in ipotesi di intervento o chiamata in causa di essa nella sua qualità di successore a titolo particolare (articolo 111, terzo comma, Cpc).
Tali principi, affermati dalle sezioni unite di questa Corte con riferimento all’ordinamento generale, valgono anche per la provincia autonoma di Trento, poiché la disposizione contenuta nel citato articolo 6 della legge statale 724/94, come ha più volte precisato la Corte costituzionale, «incide su tutti gli enti di autonomia a statuto speciale e ordinario» (così, da ultimo, la sentenza 89/2000). Si tratta, cioè – come ha chiarito la citata pronunzia della Corte costituzionale –, «di una disposizione che, sebbene a contenuto specifico e dettagliato, è da considerare, per la finalità perseguita, in rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione con le norme-principio che connotano il settore dell’organizzazione sanitaria locale, così da vincolare l’autonomia finanziaria regionale in ordine alla disciplina prevista per i debiti ed i crediti delle soppresse unità sanitarie locali».

Alla luce del ricordato orientamento della Corte costituzionale va interpretata la legge della provincia di Trento 10/1993 (nuova disciplina del servizio sanitario provinciale), che è stata invocata dall’azienda ricorrente incidentale a fondamento della propria legittimazione a stare in giudizio e ad impugnare la sentenza emessa nei confronti della Usl del Comprensorio Alto Garda e Lero. Se è vero che questa Usl è stata soppressa in attuazione dell’articolo 55 della citata legge provinciale e nelle funzioni svolte dalla stessa è subentrata l’azienda ricorrente, questa modifica non fa venire meno la fase di liquidazione dell’ente soppresso e la permanenza in capo alla gestione stralcio dello stesso ente dei debiti e dei crediti maturati anteriormente alla data di sua soppressione. Ed infatti l’istituzione di una «apposita contabilità stralcio distinta per unità sanitaria locale di provenienza» è prevista anche dalla invocata legge provinciale di Trento 10/1993 (articolo 59, comma 5). Il mantenimento di tale contabilità stralcio è, secondo la citata norma della legge provinciale, limitato nel tempo (due anni, superati i quali «le residue pendenze saranno trasferite» alla gestione dell’azienda subentrante). Ma tale limitazione temporale della legge provinciale deve ritenersi superata dalla successiva previsione della legge statale (articolo 6 della legge 724/94, che non prevede termini finali per le gestioni stralcio delle soppresse unità sanitarie locali), poiché quest’ultima legge, come si è visto, incide anche sugli ordinamenti delle regioni a Statuto speciale.
La legge provinciale invocata dall’azienda ricorrente, interpretata in modo conforme alla Costituzione, non la legittima, pertanto, a partecipare al presente giudizio ed a ricorrere avverso la sentenza pronunziata nei confronti della Usl e relativa a debiti facenti carico su quest’ultima. Consegue la inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale proposti dalla stessa azienda.
Il ricorso per cassazione principale del Muchetti e della Bertazzoli è stato, invece, correttamente proposto nei confronti della Usl Comprensorio Alto Garda e Ledro, nei cui confronti (attraverso l’apposita gestione stralcio) il presente giudizio prosegue a norma del primo comma dell’articolo 111 Cpc.

3. Va quindi esaminato il contenuto del solo ricorso principale.
Con il primo motivo i ricorrenti principali, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 189 Cpc, nel testo previgente; articolo 2043, 2056, 1223-1226-1227 Cc), nonché omessa motivazione, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non richiesto il danno per mancato guadagno del minore. Al riguardo i ricorrenti osservano che essi, nel precisare le conclusioni davanti al tribunale, hanno chiesto la liquidazione di tutti i danni derivanti dal fatto illecito e tale richiesta comprende tutti i danni morali e materiali, in essi compreso il lucro cessante da mancato guadagno.

Il motivo di ricorso è infondato.
Dall’esame degli atti, che questa Corte può compiere per valutare l’error in procedendo denunziato dai ricorrenti, si desume che gli attori, nell’atto di citazione, hanno chiesto, per quanto riguarda i danni subiti dal minore, il risarcimento del danno biologico (specificato in 500 milioni di lire) e del danno morale (chiesto in 290 milioni di lire). Nel precisare le conclusioni davanti al tribunale gli attori non hanno modificato le voci di danno indicate nell’atto di citazione perché hanno chiesto la condanna dei convenuti «al risarcimento integrale di tutti i danni che si quantifica così di seguito: ...lire ottocento milioni per il minore» (somma costituente pressoché il totale delle due voci di danno chieste in citazione). Dalle trascritte formulazioni della domanda si desume inequivocamente che, in ordine ai danni subiti dal minore, essi sono stati espressamente limitati al danno biologico ed al danno morale, con esclusione implicita del danno patrimoniale.
La richiesta degli attori, sia nell’atto di citazione che nelle conclusioni in primo grado, della «diversa maggiore o minor somma» che sarà ritenuta di giustizia, va inteso come limitata all’entità delle voci di danno espressamente indicate (con riferimento sia ai genitori che al minore). Ed infatti il danno biologico del minore è stato liquidato dalla Corte di appello in misura ben maggiore di quella chiesta. Tale formula, invece, non può essere intesa come riferita ad altre voci di danno, diverse da quelle a cui gli attori hanno espressamente limitato la domanda.

4. Con il secondo motivo i ricorrenti principali, deducendo la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (articolo 1, 2043-2056-1223-1224 Cc, 245, Cpc) nonché vizi di motivazione, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto insussistente il danno morale in capo al minore. Al riguardo i ricorrenti osservano che è ipotetica la valutazione della Corte di appello sulla impossibilità per il minore di avvertire alcuna sofferenza per le menomazioni patite, non risultando essa dalla consulenza tecnica e dovendosi comunque il danno morale liquidare anche nel caso di incertezza sulla possibilità di percezione fisica o psichica del dolore.

Il motivo di ricorso è fondato.
La Corte di appello ha escluso la sussistenza, in capo al minore, del danno morale perché ha ritenuto che egli «non è in grado di dolersi per il suo stato e non può avvertire sofferenze per le condizioni di menomazione che coesistono in lui dalla nascita». A tale conclusione il giudice del merito è, però, pervenuto sulla base di una motivazione non sufficiente perché quando ha, in precedenza, descritto le condizioni in cui trovasi il minore ha indicato una situazione che, pur essendo di gravissima invalidità, non denota un suo stato meramente vegetativo, tale da fare escludere con assoluta certezza che egli sia in grado di avvertire comunque ed in modo permanente una sofferenza fisica e psichica per le lesioni subite durante la nascita. Ed invero la Corte di appello ha affermato che dalla sofferenza fetale del minore «scaturirono gravissime ed irreversibili alterazioni ipossiche cerebrali» e che in lui «è stata riscontrata una cerebropatia connatale consistente in un gravissimo ipoevolutismo somato-psichico con tetraparesi spastica comportante una invalidità del 100 per cento. Al riguardo va osservato che, mentre la tetraparesi, interessando i quattro arti, non elimina la capacità di sentire sofferenze, le «alterazioni cerebrali», la «cerebropatia» e lo «ipoevolutismo somato-psichico» sono situazioni generiche che non implicano necessariamente la assoluta e permanente impossibilità di avvertire sofferenze fisiche e psichiche. Tale situazione, comportando una vita della persona umana a livello meramente vegetativo, costituisce uno stato del tutto eccezionale, che va accertato in modo certo e preciso.
Va, inoltre, rilevato che l’impossibilità per il minore di sentire dolore è affermata dalla sentenza impugnata senza alcun riferimento ai risultati della consulenza tecnica d’ufficio, la quale viene citata dalla Corte di appello soltanto per la valutazione sulla riconducibilità delle lesioni al «comportamento colposo dei dipendenti Usl nella fase del travaglio», e quindi per l’affermazione di sussistenza del reato che determina la risarcibilità del danno non patrimoniale. L’accertamento di uno stato vegetativo della vittima che sia destinato a protrarsi immutato nel tempo, proprio per l’eccezionalità di tale situazione, richiede un’indagine di ordine tecnico-sanitario dalla quale il giudice del merito non può prescindere.
Di conseguenza, va ravvisato il vizio di insufficienza della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto insussistente il danno non patrimoniale del minore.

5. Con il terzo motivo i ricorrenti, deducendo la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (articoli 2043-2056-1223-1226-1227 Cc) nonché vizi di motivazione, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di calcolare l’interesse compensativo sul danno biologico, pur avendolo riconosciuto dovuto. Al riguardo i ricorrenti osservano che la Corte di appello, nella liquidazione di tale danno, ha utilizzato i parametri del tribunale di Milano del 10 maggio 1995, che vanno riferiti a questa data, onde non possono essere comprensivi degli interessi compensativi.

Il motivo di ricorso è infondato.
La Corte di appello ha liquidato il danno biologico subito dal minore precisando espressamente che tale liquidazione è stata effettuata «all'attualità» (pag. 16 della sentenza impugnata). La quantificazione del danno in base ai valori monetari al momento della liquidazione comprende sicuramente la svalutazione, e può includere anche gli interessi compensativi che servono ad indennizzare il mancato godimento del denaro (v., da ultimo, Cassazione 748/00). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che la liquidazione del danno «all’attualità» sia comprensiva del «pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento dell’equivalente monetario del danno». Il giudice del merito ha, perciò, ritenuto che la determinazione complessiva del danno biologico da lui compiuta in via equitativa includa anche il compenso per il ritardo con cui il danno viene risarcito.
Non spettano, pertanto, al danneggiato gli interessi (compensativi) sul danno biologico per il periodo anteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata.

6. Con il quarto motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 Cpc e degli articoli 1223 e 1224 Cc, censurano il mancato riconoscimento degli interessi legali sulle somme liquidate a titolo di danno a favore sia del minore sia dei genitori, osservando che tali interessi vanno riconosciuti d’ufficio sul debito relativo, essendo questo di valore, e che essi concorrono con la rivalutazione monetaria.

Il motivo di ricorso è fondato limitatamente al mancato riconoscimento degli interessi legali sul danno morale riconosciuto ai genitori, mentre è infondato per quanto attiene agli interessi sul danno biologico (del minore), come si è già osservato in relazione al terzo motivo del ricorso.
Il danno morale a favore dei genitori è stato liquidato dalla sentenza di primo grado (e confermato dalla sentenza impugnata). Su di esso la Corte di appello ha negato gli interessi legali osservando che, «come ha ben giudicato il tribunale, le parti avanzarono tale richiesta tardivamente con rifiuto dell’Usl di accettazione del contraddittorio tempestivamente opposto».
La ragione processuale addotta dalla Corte di appello (e dal tribunale) per negare gli interessi legali sul danno morale è errata.
Dall’esame degli atti processuali, che questa Corte può compiere per decidere sul denunziato error inprocedendo, si desume che gli attori, mentre nell’atto di citazione si erano limitati a chiedere soltanto l’ammontare dei danni (indicati in cifre determinate), nelle conclusioni davanti al tribunale aggiunsero la richiesta degli interessi legali sugli stessi danni. Tale modifica della domanda originaria costituisce una consentita emendatio libelli, onde è irrilevante, rispetto ad essa, che la controparte, nelle sue conclusioni, abbia dichiarato «di non accettare il contraddittorio su domande nuove». È invero giurisprudenza costante che gli interessi legali sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno causato da fatto illecito hanno natura compensativa, e non moratoria, perché prescindono dalla mora del debitore e servono a remunerare il creditore per il mancato godimento di una somma di denaro, onde si ritiene che tali interessi possono essere attribuiti dal giudice anche d’ufficio in assenza di una specifica domanda della parte che abbia chiesto l’integrale risarcimento del danno (v., ex plurimis, Cassazione 2745/97).
La sentenza impugnata va, perciò, cassata nella parte in cui ha respinto la richiesta degli attori di corresponsione degli interessi legali sul danno morale liquidato ai genitori.

7. Con il quinto motivo i ricorrenti, deducendo la violazione o falsa applicazione dell’articolo 345 Cpc e degli articoli 1219, 1222, 1223 Cc nonché vizi di motivazione, si dolgono della «mancata corresponsione dell’interesse vuoi legale vuoi corrispettivo dal dì della sentenza di secondo grado alla liquidazione effettiva». Al riconoscimento di tale interesse si sarebbe dovuto pervenire sulla base dell’articolo 345, primo comma, Cpc.

Il motivo di ricorso è infondato.
La sentenza impugnata ha correttamente liquidato il danno al momento in cui essa è stata pronunciata, non essendo tenuta a statuire anche per il futuro. L’invocato articolo 345 Cpc concerne gli interessi «maturati dopo la sentenza impugnata», non anche gli interessi successivi alla sentenza che viene pronunziata.
Va, però, precisato che, per effetto di tale liquidazione, il debito risarcitorio, che è un debito di valore, si è convertito in un debito di valuta, la cui condanna è immediatamente esecutiva. Su di esso, perciò, sono dovuti gli interessi legali corrispettivi con decorrenza dalla data della liquidazione giudiziale (v., tra le altre, Cassazione 9648/96).
8. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata limitatamente ai due punti qui indicati nei paragrafi 4 e 6. Il giudice di rinvio, che si designa nella Corte di appello di Venezia, dovrà decidere nuovamente: a) sulla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale del minore; b) sulla domanda di corresponsione degli interessi legali sul danno non patrimoniale liquidato ai genitori.
Il giudice di rinvio si pronunzierà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

la Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, accoglie il secondo motivo e, per quanto di ragione, il quarto motivo del ricorso principale, che rigetta nel resto. Cassa la sentenza impugnata limitatamente alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, anche per le spese del giudizio di cassazione.