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Sentenza.
Presidente Duva relatore Lupo
Pm Marinelli, parz.conf. ricorrenti Mucchetti ed altri
controricorrente Azienda provinciale per i servizi sanitari
della provincia di Trento
Svolgimento
del processo
Con
atto di citazione del 5 giugno 1992 Roberto Mucchetti e Rina
Bertazzoli convenivano in giudizio davanti al tribunale di Rovereto
il dott. Andrea Stampini e la Usl del Comprensorio Alto Garda
e Ledro, asserendo che, a causa dello scorretto intervento medico
ostetrico dello Stampini, al momento del parto del figlio minore
Luca, avvenuto l8 agosto 1988, questi aveva riportato
una grave lesione cerebrale. Gli attori, pertanto, chiedevano
il risarcimento del danno patrimoniale e del danno morale da
loro subito, nonché del danno biologico e del danno morale
del minore.
Costituitisi separatamente lo Stampini e la Usl convenuta, il
tribunale adito, con la sentenza depositata il 12 agosto 1994,
accoglieva la domanda nei confronti della sola Usl, che condannava
a pagare agli attori la complessiva somma di 1 miliardo 60 milioni
di lire, oltre le spese processuali.
Gli attori e la Usl proponevano impugnazione. La Corte di appello
di Trento, con la sentenza depositata il 24 maggio 1997, ha
affermato, per ciò che rileva in questa sede, il diritto
del nascituro ad essere risarcito del danno subito nel corso
del parto, ma ha ritenuto sussistente il solo danno biologico
ed ha escluso il danno morale (liquidato invece dal tribunale),
perché ha ritenuto che le condizioni di totale invalidità
del minore non lo pongano «in grado di dolersi per il
suo stato» e di avvertire «sofferenze per le condizioni
di menomazione» sussistenti dalla nascita. Ha confermato,
poi, lesclusione del danno del minore da mancato guadagno
perché non richiesto dagli attori come rilevato
dal tribunale ed ha quantificato in misura maggiore il
danno biologico subito dallo stesso minore, liquidandolo in
1 miliardo 100 milioni di lire (11 milioni di lire valore attuale
per ogni punto di invalidità). A favore dei genitori
la Corte ha ritenuto dovuto il solo danno morale, confermandone
la determinazione effettuata in primo grado (160 milioni di
lire). La Corte, infine, ha respinto le richieste degli attori-appellanti
dirette ad ottenere la rivalutazione monetaria e gli interessi
sulle somme liquidate a favore del minore e dei genitori, osservando
che gli interessi moratori e corrispettivi, come era stato rilevato
dal tribunale, erano stati richiesti tardivamente e la controparte
non aveva accettato il contraddittorio, mentre gli interessi
compensativi dovevano ritenersi compresi nella liquidazione
del danno biologico allattualità.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Trento Roberto
Mucchetti e Rina Bertazzoli, per sé e quali rappresentanti
del figlio minore Luca Mucchetti, hanno proposto ricorso per
cassazione, deducendo cinque motivi. Ha proposto controricorso
e ricorso incidentale (sulla base di tre motivi) lAzienda
provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento,
assumendo di essere subentrata alla Usl dellAlto Garda
e della Valle di Ledro, soppressa a far data dall1 gennaio
1994.
Motivi
della decisione
1.
Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno riuniti,
essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (articolo
335 Cpc).
2. Il controricorso ed il ricorso incidentale dellAzienda
provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento
sono inammissibili perché proposti da soggetto non legittimato
a partecipare al presente giudizio che, nei gradi di merito,
si è svolto nei confronti di altro soggetto, e cioè
della Usl del Comprensorio Alto Garda e Ledro.
Come hanno già affermato le sezioni unite di questa Corte
(sentenze 1989/97; 102/99), per effetto della soppressione delle
unità sanitarie locali e della conseguente istituzione
delle aziende unità sanitarie locali si è realizzata
una successione ex lege delle regioni nei rapporti obbligatori
già di pertinenza delle Uussll, attraverso la creazione,
nellinteresse delle stesse regioni, di apposite gestioni
stralcio, fruenti della soggettività dellente soppresso
(prolungata durante la fase liquidatoria). Ed invero, secondo
larticolo 6, comma 1, della legge 724/94, in nessun caso
le regioni possono far gravare sulle nuove aziende unità
sanitarie locali, direttamente o indirettamente, i debiti ed
i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità
sanitarie locali. Consegue che tale fenomeno successorio va
inquadrato nellambito dellarticolo 111 Cpc, onde
il processo instaurato nei confronti di una Usl prima della
sua soppressione prosegue tra le parti originarie, e la legittimazione
ad impugnare la sentenza nei confronti della Usl spetta non
alla azienda subentrante, bensì alla Usl soppressa (la
cui soggettività, come si è detto, continua nella
gestione stralcio per tutta la fase liquidatoria) ovvero alla
regione, in ipotesi di intervento o chiamata in causa di essa
nella sua qualità di successore a titolo particolare
(articolo 111, terzo comma, Cpc).
Tali principi, affermati dalle sezioni unite di questa Corte
con riferimento allordinamento generale, valgono anche
per la provincia autonoma di Trento, poiché la disposizione
contenuta nel citato articolo 6 della legge statale 724/94,
come ha più volte precisato la Corte costituzionale,
«incide su tutti gli enti di autonomia a statuto speciale
e ordinario» (così, da ultimo, la sentenza 89/2000).
Si tratta, cioè come ha chiarito la citata pronunzia
della Corte costituzionale , «di una disposizione
che, sebbene a contenuto specifico e dettagliato, è da
considerare, per la finalità perseguita, in rapporto
di coessenzialità e di necessaria integrazione con le
norme-principio che connotano il settore dellorganizzazione
sanitaria locale, così da vincolare lautonomia
finanziaria regionale in ordine alla disciplina prevista per
i debiti ed i crediti delle soppresse unità sanitarie
locali».
Alla luce del ricordato orientamento della Corte costituzionale
va interpretata la legge della provincia di Trento 10/1993 (nuova
disciplina del servizio sanitario provinciale), che è
stata invocata dallazienda ricorrente incidentale a fondamento
della propria legittimazione a stare in giudizio e ad impugnare
la sentenza emessa nei confronti della Usl del Comprensorio
Alto Garda e Lero. Se è vero che questa Usl è
stata soppressa in attuazione dellarticolo 55 della citata
legge provinciale e nelle funzioni svolte dalla stessa è
subentrata lazienda ricorrente, questa modifica non fa
venire meno la fase di liquidazione dellente soppresso
e la permanenza in capo alla gestione stralcio dello stesso
ente dei debiti e dei crediti maturati anteriormente alla data
di sua soppressione. Ed infatti listituzione di una «apposita
contabilità stralcio distinta per unità sanitaria
locale di provenienza» è prevista anche dalla invocata
legge provinciale di Trento 10/1993 (articolo 59, comma 5).
Il mantenimento di tale contabilità stralcio è,
secondo la citata norma della legge provinciale, limitato nel
tempo (due anni, superati i quali «le residue pendenze
saranno trasferite» alla gestione dellazienda subentrante).
Ma tale limitazione temporale della legge provinciale deve ritenersi
superata dalla successiva previsione della legge statale (articolo
6 della legge 724/94, che non prevede termini finali per le
gestioni stralcio delle soppresse unità sanitarie locali),
poiché questultima legge, come si è visto,
incide anche sugli ordinamenti delle regioni a Statuto speciale.
La legge provinciale invocata dallazienda ricorrente,
interpretata in modo conforme alla Costituzione, non la legittima,
pertanto, a partecipare al presente giudizio ed a ricorrere
avverso la sentenza pronunziata nei confronti della Usl e relativa
a debiti facenti carico su questultima. Consegue la inammissibilità
del controricorso e del ricorso incidentale proposti dalla stessa
azienda.
Il ricorso per cassazione principale del Muchetti e della Bertazzoli
è stato, invece, correttamente proposto nei confronti
della Usl Comprensorio Alto Garda e Ledro, nei cui confronti
(attraverso lapposita gestione stralcio) il presente giudizio
prosegue a norma del primo comma dellarticolo 111 Cpc.
3. Va quindi esaminato il contenuto del solo ricorso principale.
Con il primo motivo i ricorrenti principali, deducendo violazione
e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 189 Cpc,
nel testo previgente; articolo 2043, 2056, 1223-1226-1227 Cc),
nonché omessa motivazione, censurano la sentenza impugnata
nella parte in cui ha ritenuto non richiesto il danno per mancato
guadagno del minore. Al riguardo i ricorrenti osservano che
essi, nel precisare le conclusioni davanti al tribunale, hanno
chiesto la liquidazione di tutti i danni derivanti dal fatto
illecito e tale richiesta comprende tutti i danni morali e materiali,
in essi compreso il lucro cessante da mancato guadagno.
Il motivo di ricorso è infondato.
Dallesame degli atti, che questa Corte può compiere
per valutare lerror in procedendo denunziato dai ricorrenti,
si desume che gli attori, nellatto di citazione, hanno
chiesto, per quanto riguarda i danni subiti dal minore, il risarcimento
del danno biologico (specificato in 500 milioni di lire) e del
danno morale (chiesto in 290 milioni di lire). Nel precisare
le conclusioni davanti al tribunale gli attori non hanno modificato
le voci di danno indicate nellatto di citazione perché
hanno chiesto la condanna dei convenuti «al risarcimento
integrale di tutti i danni che si quantifica così di
seguito: ...lire ottocento milioni per il minore» (somma
costituente pressoché il totale delle due voci di danno
chieste in citazione). Dalle trascritte formulazioni della domanda
si desume inequivocamente che, in ordine ai danni subiti dal
minore, essi sono stati espressamente limitati al danno biologico
ed al danno morale, con esclusione implicita del danno patrimoniale.
La richiesta degli attori, sia nellatto di citazione che
nelle conclusioni in primo grado, della «diversa maggiore
o minor somma» che sarà ritenuta di giustizia,
va inteso come limitata allentità delle voci di
danno espressamente indicate (con riferimento sia ai genitori
che al minore). Ed infatti il danno biologico del minore è
stato liquidato dalla Corte di appello in misura ben maggiore
di quella chiesta. Tale formula, invece, non può essere
intesa come riferita ad altre voci di danno, diverse da quelle
a cui gli attori hanno espressamente limitato la domanda.
4. Con il secondo motivo i ricorrenti principali, deducendo
la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (articolo
1, 2043-2056-1223-1224 Cc, 245, Cpc) nonché vizi di motivazione,
censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto
insussistente il danno morale in capo al minore. Al riguardo
i ricorrenti osservano che è ipotetica la valutazione
della Corte di appello sulla impossibilità per il minore
di avvertire alcuna sofferenza per le menomazioni patite, non
risultando essa dalla consulenza tecnica e dovendosi comunque
il danno morale liquidare anche nel caso di incertezza sulla
possibilità di percezione fisica o psichica del dolore.
Il motivo di ricorso è fondato.
La Corte di appello ha escluso la sussistenza, in capo al minore,
del danno morale perché ha ritenuto che egli «non
è in grado di dolersi per il suo stato e non può
avvertire sofferenze per le condizioni di menomazione che coesistono
in lui dalla nascita». A tale conclusione il giudice del
merito è, però, pervenuto sulla base di una motivazione
non sufficiente perché quando ha, in precedenza, descritto
le condizioni in cui trovasi il minore ha indicato una situazione
che, pur essendo di gravissima invalidità, non denota
un suo stato meramente vegetativo, tale da fare escludere con
assoluta certezza che egli sia in grado di avvertire comunque
ed in modo permanente una sofferenza fisica e psichica per le
lesioni subite durante la nascita. Ed invero la Corte di appello
ha affermato che dalla sofferenza fetale del minore «scaturirono
gravissime ed irreversibili alterazioni ipossiche cerebrali»
e che in lui «è stata riscontrata una cerebropatia
connatale consistente in un gravissimo ipoevolutismo somato-psichico
con tetraparesi spastica comportante una invalidità del
100 per cento. Al riguardo va osservato che, mentre la tetraparesi,
interessando i quattro arti, non elimina la capacità
di sentire sofferenze, le «alterazioni cerebrali»,
la «cerebropatia» e lo «ipoevolutismo somato-psichico»
sono situazioni generiche che non implicano necessariamente
la assoluta e permanente impossibilità di avvertire sofferenze
fisiche e psichiche. Tale situazione, comportando una vita della
persona umana a livello meramente vegetativo, costituisce uno
stato del tutto eccezionale, che va accertato in modo certo
e preciso.
Va, inoltre, rilevato che limpossibilità per il
minore di sentire dolore è affermata dalla sentenza impugnata
senza alcun riferimento ai risultati della consulenza tecnica
dufficio, la quale viene citata dalla Corte di appello
soltanto per la valutazione sulla riconducibilità delle
lesioni al «comportamento colposo dei dipendenti Usl nella
fase del travaglio», e quindi per laffermazione
di sussistenza del reato che determina la risarcibilità
del danno non patrimoniale. Laccertamento di uno stato
vegetativo della vittima che sia destinato a protrarsi immutato
nel tempo, proprio per leccezionalità di tale situazione,
richiede unindagine di ordine tecnico-sanitario dalla
quale il giudice del merito non può prescindere.
Di conseguenza, va ravvisato il vizio di insufficienza della
motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto
insussistente il danno non patrimoniale del minore.
5. Con il terzo motivo i ricorrenti, deducendo la violazione
o falsa applicazione di norme di diritto (articoli 2043-2056-1223-1226-1227
Cc) nonché vizi di motivazione, censurano la sentenza
impugnata nella parte in cui ha omesso di calcolare linteresse
compensativo sul danno biologico, pur avendolo riconosciuto
dovuto. Al riguardo i ricorrenti osservano che la Corte di appello,
nella liquidazione di tale danno, ha utilizzato i parametri
del tribunale di Milano del 10 maggio 1995, che vanno riferiti
a questa data, onde non possono essere comprensivi degli interessi
compensativi.
Il motivo di ricorso è infondato.
La Corte di appello ha liquidato il danno biologico subito dal
minore precisando espressamente che tale liquidazione è
stata effettuata «all'attualità» (pag. 16
della sentenza impugnata). La quantificazione del danno in base
ai valori monetari al momento della liquidazione comprende sicuramente
la svalutazione, e può includere anche gli interessi
compensativi che servono ad indennizzare il mancato godimento
del denaro (v., da ultimo, Cassazione 748/00). Nel caso di specie,
la Corte territoriale ha ritenuto che la liquidazione del danno
«allattualità» sia comprensiva del
«pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento dellequivalente
monetario del danno». Il giudice del merito ha, perciò,
ritenuto che la determinazione complessiva del danno biologico
da lui compiuta in via equitativa includa anche il compenso
per il ritardo con cui il danno viene risarcito.
Non spettano, pertanto, al danneggiato gli interessi (compensativi)
sul danno biologico per il periodo anteriore alla pubblicazione
della sentenza impugnata.
6. Con il quarto motivo i ricorrenti, deducendo violazione e
falsa applicazione dellarticolo 345 Cpc e degli articoli
1223 e 1224 Cc, censurano il mancato riconoscimento degli interessi
legali sulle somme liquidate a titolo di danno a favore sia
del minore sia dei genitori, osservando che tali interessi vanno
riconosciuti dufficio sul debito relativo, essendo questo
di valore, e che essi concorrono con la rivalutazione monetaria.
Il motivo di ricorso è fondato limitatamente al mancato
riconoscimento degli interessi legali sul danno morale riconosciuto
ai genitori, mentre è infondato per quanto attiene agli
interessi sul danno biologico (del minore), come si è
già osservato in relazione al terzo motivo del ricorso.
Il danno morale a favore dei genitori è stato liquidato
dalla sentenza di primo grado (e confermato dalla sentenza impugnata).
Su di esso la Corte di appello ha negato gli interessi legali
osservando che, «come ha ben giudicato il tribunale, le
parti avanzarono tale richiesta tardivamente con rifiuto dellUsl
di accettazione del contraddittorio tempestivamente opposto».
La ragione processuale addotta dalla Corte di appello (e dal
tribunale) per negare gli interessi legali sul danno morale
è errata.
Dallesame degli atti processuali, che questa Corte può
compiere per decidere sul denunziato error inprocedendo, si
desume che gli attori, mentre nellatto di citazione si
erano limitati a chiedere soltanto lammontare dei danni
(indicati in cifre determinate), nelle conclusioni davanti al
tribunale aggiunsero la richiesta degli interessi legali sugli
stessi danni. Tale modifica della domanda originaria costituisce
una consentita emendatio libelli, onde è irrilevante,
rispetto ad essa, che la controparte, nelle sue conclusioni,
abbia dichiarato «di non accettare il contraddittorio
su domande nuove». È invero giurisprudenza costante
che gli interessi legali sulle somme liquidate a titolo di risarcimento
del danno causato da fatto illecito hanno natura compensativa,
e non moratoria, perché prescindono dalla mora del debitore
e servono a remunerare il creditore per il mancato godimento
di una somma di denaro, onde si ritiene che tali interessi possono
essere attribuiti dal giudice anche dufficio in assenza
di una specifica domanda della parte che abbia chiesto lintegrale
risarcimento del danno (v., ex plurimis, Cassazione 2745/97).
La sentenza impugnata va, perciò, cassata nella parte
in cui ha respinto la richiesta degli attori di corresponsione
degli interessi legali sul danno morale liquidato ai genitori.
7. Con il quinto motivo i ricorrenti, deducendo la violazione
o falsa applicazione dellarticolo 345 Cpc e degli articoli
1219, 1222, 1223 Cc nonché vizi di motivazione, si dolgono
della «mancata corresponsione dellinteresse vuoi
legale vuoi corrispettivo dal dì della sentenza di secondo
grado alla liquidazione effettiva». Al riconoscimento
di tale interesse si sarebbe dovuto pervenire sulla base dellarticolo
345, primo comma, Cpc.
Il motivo di ricorso è infondato.
La sentenza impugnata ha correttamente liquidato il danno al
momento in cui essa è stata pronunciata, non essendo
tenuta a statuire anche per il futuro. Linvocato articolo
345 Cpc concerne gli interessi «maturati dopo la sentenza
impugnata», non anche gli interessi successivi alla sentenza
che viene pronunziata.
Va, però, precisato che, per effetto di tale liquidazione,
il debito risarcitorio, che è un debito di valore, si
è convertito in un debito di valuta, la cui condanna
è immediatamente esecutiva. Su di esso, perciò,
sono dovuti gli interessi legali corrispettivi con decorrenza
dalla data della liquidazione giudiziale (v., tra le altre,
Cassazione 9648/96).
8. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata limitatamente
ai due punti qui indicati nei paragrafi 4 e 6. Il giudice di
rinvio, che si designa nella Corte di appello di Venezia, dovrà
decidere nuovamente: a) sulla domanda di risarcimento del danno
non patrimoniale del minore; b) sulla domanda di corresponsione
degli interessi legali sul danno non patrimoniale liquidato
ai genitori.
Il giudice di rinvio si pronunzierà anche sulle spese
del giudizio di cassazione.
PQM
la
Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso
incidentale, accoglie il secondo motivo e, per quanto di ragione,
il quarto motivo del ricorso principale, che rigetta nel resto.
Cassa la sentenza impugnata limitatamente alle censure accolte
e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, anche per
le spese del giudizio di cassazione.
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