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Sentenza.
Presidente
Favara relatore Petti
Pm Fedeli, conforme ricorrenti
Loiarro ed altri controricorrente Assitalia Le Assicurazioni
dItalia Spa
Svolgimento del processo
Il 1° marzo 1990, in località
Grifalco, lautovettura Fiat 127 sport, di proprietà
di Stranieri Pietro, condotto dal medesimo collideva con il
motociclo Piaggio Vespa condotto da Cristofaro Roberto, che
decedeva quattro ore dopo il verificarsi del sinistro.
Con citazione (del 30 marzo e 3 aprile 1991) gli aventi causa
del defunto, e cioè la madre Loiarro Barbara, in proprio
e quale esercente la potestà sulla minore Cristofaro
Rossella, ed i germani Cristofaro Stefania, Antonella, Domenico,
Marisa, Angela Rosa e Giuseppe, convenivano in giudizio il conducente
danneggiante e lassicurazione Assitalia e ne chiedevano
la condanna al pagamento dei danni patrimoniali e morali conseguenti
al decesso, quantificati come in citazione.
Restava contumace il conducente e si costituiva lAssitalia
contestando il fondamento della domanda.
Istruita la causa il tribunale di Catanzaro, accertava la pari
responsabilità dei conducenti in ordine alla produzione
del sinistro ai sensi dellarticolo 2054 secondo comma
del codice civile; negava il danno morale richiesto avendo ritenuto
la colpa cosiddetta presunta, e liquidava a titolo di danno
biologico, iure hereditario, la somma di 70 milioni di lire
ai valori attuali, oltre interessi legali dalla data del fatto
al soddisfo e poneva le spese di lite a carico dei convenuti.
La decisione era impugnata con appello principale dallassicurazione,
sul punto della trasmissibilità iure hereditario del
danno biologico; con appello incidentale dai danneggiati sul
punto della responsabilità e sulle voci di danno, analiticamente
indicate, per un totale globale di 150 milioni.
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 18 luglio
1997 così decideva:
- in riforma della appellata sentenza, riconosciuta la totale
responsabilità di Stranieri Pietro in ordine al sinistro
per cui è causa, accoglie per quanto di ragione lappello
principale e lappello incidentale e per leffetto:
- liquida lammontare del danno morale, in favore di Loiarro
Barbara, in 40 milioni di lire ed in favore dei congiunti (v.
amplius in dispositivo) in 5 milioni di lire per ciascuno di
essi.
Rigetta la domanda di liquidazione del danno biologico; conferma
nel resto e dichiara interamente compensate tra le parti le
spese del giudizio di appello.
Contro la decisione ricorrono i danneggiati deducendo quattro
motivi di gravame; resiste lassicurazione con controricorso
e ricorso incidentale sul punto dellattribuzione della
responsabilità esclusiva al danneggiante.
I ricorsi sono stati previamente riuniti ex articolo 335 Cpc.
Motivi della decisione
Precede lesame del ricorso incidentale
con il quale la Assitalia deduce la violazione dellarticolo
2043 Cc in relazione alla attribuzione delle responsabilità
dellincidente, ed il vizio della motivazione, ritenuta
illogica e contraddittoria sul punto.
Il ricorso incidentale è infondato; ed in vero esso si
sostanzia in censure in fatto (le contraddizioni del teste Morlino
o la ricostruzione della dinamica disattendendo la ricostruzione
proposta dai carabinieri) che attengono al prudente e critico
apprezzamento delle prove, compiuto dai giudici del riesame,
valorizzando la relazione sulla dinamica dellincidente,
svolta dallingegner Savarese, ma tenendo conto delle altre
prove e dei dati oggettivi. In tale contesto la critica dei
rilievi del codice civile e la rilevanza della deposizione del
teste, appaiono secondarie, ed attengono ad una selezione critica
del materiale probatorio che conduce ad una valutazione in fatto
non sindacabile in questa sede.
È fondato, per quanto di ragione, il ricorso degli aventi
causa della vittima primaria, deceduta a seguito di lesioni
mortali.
Cristofaro Roberto aveva 18 anni al tempo dellincidente,
e decedeva circa quattro ore dopo lincidente occorsogli,
lasciando la madre e ben otto tra fratelli e sorelle.
Nel primo motivo di ricorso si deduce lerror iuris sotto
un duplice profilo:
da un lato si assume che la lesione mortale è a sua volta
la causa dans della lesione al bene della vita, che è
costituzionalmente protetto (articolo 2 Costituzione) e che
è più vasto del bene della salute.
Dunque non vi è ragione per non considerare trasmesso
iure hereditatis il diritto di credito risarcitorio immediatamente
acquisito per effetto della lesione.
Daltro lato (secondo profilo) si deduce che comunque la
morte intervenne oltre quattro ore dopo il fatto, e che nessuna
motivazione è stata data circa la rilevanza di questo
intervallo in relazione alla lesione gravissima della salute.
Il primo profilo è infondato. Infatti è assolutamente
consolidato il principio che distingue tra la lesione
del bene della vita (sanzionato penalmente e civilmente con
la configurazione di un danno morale) e il bene della salute,
trasmissibile agli eredi del defunto, nel caso in cui la morte
sia sopravvenuta alla lesione dopo apprezzabile intervallo (cfr.
Cassazione 197 n. 1704; 12756/99; 13336/99; 1633/00, tra le
tante).
Questa Corte conosce tuttavia la dottrina che propone una tesi
di tutela più estesa, proprio per la discrasia che si
crea tra la morte immediata e lesioni mortali, con conseguente
disparità di trattamento per i superstiti.
È una discrasia che è superata da norme internazionali
ed europee (ad esempio in tema di risarcimento ai superstiti
di disastri aerei) o da progetti di convenzioni europee (v.
Consiglio dEuropa deliberazione 75/7 in tema di risarcimento
del danno alla persona), ma che non costituisce lacuna o discriminazione
costituzionalmente rilevante per il nostro ordinamento interno,
posto che comunque il legislatore appresta mezzi di tutela,
giurisdizionalmente azionabili (in sede penale e civile).
De iure condendo è dunque auspicabile una riforma che
possa allineare il sistema italiano a quello internazionale
o di diritto comune (ma ancora in fieri).
Il secondo profilo è fondato. Ed in vero, il riferimento
alle numerose sentenze appena citate, conferma lesigenza
di una attenta motivazione del breve lasso di tempo tra la lesione
e la morte, ai fini della trasmissibilità del diritto
di credito.
Questa Corte ritiene che la motivazione debba essere accurata
e circostanziata: ed in vero, posto che le lesioni mortali,
conducono, secondo la esperienza medico legale e psichiatrica,
alla presenza di un danno «catastrofico», per intensità,
a carico della psiche del soggetto che attende lucidamente lestinzione
della propria vita (danno considerato dalla psichiatria nordamericana
nella scala Dsm III degli eventi psicosociali stressanti, di
sesto livello, che è quello più elevato) essenzialmente
come «sofferenza» esistenziale e non già
come dolore, occorre riflettere (come del resto, metodologicamente,
propone la stessa Consulta, quando considera il danno psichico
riflesso delle vittime secondarie come danno psichico riconducibile
sotto larticolo 2059 Cc: v. Corte costituzionale sentenza
372/94 e successiva ordinanza 293/96) sulla diversa natura del
danno fisico, del soma e delle funzioni vitali, dove lapprezzamento
della durata attiene alla stessa esistenza del danno (come quantum
apprezzabile) e del danno psichico, pur esso prodotto da lesioni
mortali, come danno catastrofico, la cui intensità può
essere apprezzata dalla vittima, pur nel breve intervallo delle
residue speranze di vita. Nel danno psichico non è solo
il fatto durata a determinare la patologia, ma è la stessa
intensità della sofferenza e della disperazione.
Se è esatto dire, con il legislatore riformatore (v.
attualmente larticolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000,
per la riforma Inail, che si occupa del danno biologico previdenziale
del lavoratore) e con il diritto vivente (convalidato dalle
decisioni della Consulta) che il danno biologico è la
lesione della integrità fisica e psichica medicalmente
accertabile, allora è alla scienza medica che occorre
affidarsi per la determinazione dei casi clinici, delle malattie
e degli esiti invalidanti sia per il danno fisico (dove è
il soma ad essere materialmente considerato) sia per il danno
psichico (che considera la mente umana, sia neurologicamente,
sia clinicamente, sia nelle sue funzioni esistenziali essenziali).
Per queste ragioni la motivazione sulla rilevanza dello spatium
vivendi della vittima primaria incide sulla valutazione dellesistenza
(lan) e della consistenza (il quantum) del danno e se
tale valutazione è positiva, nessun ostacolo sussiste
al riconoscimento della trasmissibilità del danno biologico
iure hereditatis (cfr. Cassazione 2123/00).
Non può dunque il giudice del merito sottrarsi al dovere
di motivazione adeguata su tali punti decisivi, anche ricorrendo
al supporto di una appropriata consulenza medico legale.
Il motivo merita accoglimento per la seconda prospettazione.
Parimenti fondato è il secondo motivo in cui si deduce
il vizio della motivazione e la violazione di legge per la ridotta
valutazione del danno morale diretto, patito iure proprio dai
prossimi congiunti, ed in misura più elevata dalla madre.
Sullan debeatur non vi è ormai contestazione: la
contestazione attiene al principio del risarcimento integrale
del danno morale, che è non solo il pretium doloris od
il prezzo del patema danimo transeunte (una sorta di danno
da lutto) ma è la valutazione della lesione della stessa
dignità umana, tanto più interessa, quanto la
sofferenza morale attiene agli effetti ed alla integrità
di una famiglia numerosa e solidale.
In questo senso appare allevidenza iniqua e giuridicamente
errata la liquidazione sommariamente motivata dai giudici del
merito, che non considerano neppure la natura di debito di valore
del credito, e che sostanzialmente riducono un criterio equitativo
integrativo (articolo 2056 e 1226 Cc) ad un criterio del tutto
arbitrario, sottratto a qualsiasi controllo di congruità.
Resta assorbito il terzo motivo, in cui si chiede anche la liquidazione
del danno morale iure hereditatis in relazione al gravissimo
danno morale subito dal defunto in relazione al delitto di omicidio
colposo.
Infatti si tratta di danno morale conseguenziale al danno biologico
primario e dunque lesistenza e la consistenza dipende
dallaccertamento della esistenza del primo.
Infine è fondato il quarto motivo, avendo omesso la Corte
di liquidare i cosiddetti interessi compensativi.
È infatti costante linsegnamento di questa Corte
(dalle Su 1712/95 e successive conformi) secondo cui in tema
di debiti di valore (come sono quelli relativi al danno biologico
e morale o patrimoniale consequenziale) rivalutazione e interessi
compensativi assolvono a due funzioni diverse, poiché
la rivalutazione altro non è che la liquidazione reale
del danno ai valori attuali, mentre gli interessi compensativi
(ai sensi dellarticolo 1219 secondo comma del Cc) sono
interessi di mora (per il ritardato adempimento) e decorrono
dal dì dellevento (essendo il debitore del risarcimento
in mora ex re).
Il giudice del rinvio, nei limiti del devolutum e dei principi
di diritto soprarichiamati, provvederà al riesame dei
punti interessati dalle censure accolte e provvederà
anche in ordine alla liquidazione delle spese ed onorari di
questo giudizio di cassazione.
PQM
riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso
incidentale, accoglie il ricorso principale per quanto di ragione,
cassa in relazione e rinvia anche per le spese ad altra sezione
della Corte di appello di Catanzaro.
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