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Sentenza.
Presidente
Corda relatore Spagna Musso
Pm Pivetti, conforme ricorrente Banca commerciale italiana
Spa controricorrente Cutillo
Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 8 marzo
1991, Cutillo Rita conveniva innanzi al tribunale di Palermo
la Banca commerciale italiana Spa (filiale di Palermo) per sentirla
condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del furto
perpetrato, tra il 2 ed il 3 giugno 1990, ad una cassetta di
sicurezza ad essa istante concessa in uso dalla banca convenuta,
con conseguente asportazione dei valori custoditi.
Si costituiva la banca, sostenendo linfondatezza della
domanda, dovendosi configurare nella vicenda in questione lipotesi
del caso fortuito di cui allarticolo 1839 Cc ed avendo
essa convenuta predisposto moderne e sofisticate apparecchiature
al fine di evitare furti; chiedeva, altresì, in via riconvenzionale,
la condanna della Cutillo per violazione dellobbligo di
esecuzione del contratto secondo buona fede, ex articolo 1375
Cc, per avere la stessa introdotto nella cassetta di sicurezza
valori di importo superiore al limite massimo contrattualmente
stabilito di 10 milioni di lire.
Ladito tribunale, con sentenza in data 17 febbraio 1995,
accoglieva la domanda principale, con conseguente domanda della
banca al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede,
e rigettava la domanda riconvenzionale, dichiarando la nullità
delle clausole aventi ad oggetto detta limitazione del valore
di quanto custodito nella cassetta.
A seguito delle impugnazioni proposte, in via principale, dalla
Banca commerciale, ed, in via incidentale, dalla Cutillo (riguardante
le sole spese processuali), la Corte dappello di Palermo,
con la decisione in esame, rigettava entrambi i gravami, confermando
quanto statuito in primo grado. Affermava, in particolare, la
Corte territoriale che i mezzi di sicurezza predisposti dalla
banca si erano rilevati «in concreto assolutamente inidonei
alla custodia dei locali»; che le clausole riguardanti
lobbligo di non conservare nella cassetta beni aventi
un valore complessivo superiore a quello concordato erano da
ritenersi nulle ai sensi dellarticolo 1229 Cc; che, pertanto,
nessuna violazione ai sensi dellarticolo 1375 Cc era ascrivibile
alla Cutillo.
Ricorre per cassazione, con due motivi, la Banca commerciale
italiana; resiste con controricorso la Cutillo. La ricorrente
ha, altresì, depositato memoria nonché «osservazioni
per iscritto» allodierna udienza ai sensi dellarticolo
379 Cpc.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si sostiene
la violazione dellarticolo 1229, primo comma, Cc, anche
in relazione agli articoli 1225, 1322, primo comma, 1839 e 1841
Cc, e relativo difetto di motivazione in ordine allasserita
invalidità di dette clausole contrattuali aventi ad oggetto
la limitazione del valore dei beni custoditi, riguardanti le
stesse non una limitazione dei danni derivanti da inadempimento
della banca (così come sostenuto nellimpugnata
decisione) bensì una limitazione nellambito del
contenuto contrattuale.
Con il secondo motivo si sostiene, sotto altro profilo, la violazione
dellarticolo 1229, primo comma, Cc, anche in relazione
agli articoli 1218 e 2697 Cc, e relativo difetto di motivazione,
con riferimento allesclusione, nella vicenda in esame,
del caso fortuito ed alla parallela affermazione della colpa
grave a carico della banca.
Il ricorso non merita accoglimento in relazione ad entrambe
le suesposte censure.
Deve, innanzitutto, rilevarsi, in generale, che la Corte di
merito ha affermato la responsabilità della banca in
ordine al «servizio» della cassetta di sicurezza
in questione, con esclusione di un inadempimento contrattuale
a carico dellodierna resistente, con ampie, logiche e
pienamente condivisibili argomentazioni riguardo sia allarticolato
e chiaro percorso decisionale, sia, in particolare, allinterpretazione
delle norme applicabili alla fattispecie in esame ed allenunciazione
dei relativi principi giuridici.
Riguardo al secondo motivo, da anteporsi, in via logica, nellesame
di questa Corte al primo in quanto prospetta il più ampio
tema della disciplina della responsabilità di un istituto
bancario nel servizio delle cassette di sicurezza, va osservato
che detta disciplina, sistematicamente, è da rinvenirsi,
anche per quanto stabilito nelle cosiddette norme bancarie uniformi,
nelle disposizioni di cui agli articoli 1839, 1229 e 1176, secondo
comma, del codice civile; ne deriva che il parametro di valutazione
di detta responsabilità «verso lutente»,
individuato dal legislatore codicistico nell«idoneità
dei locali ed integrità della cassetta, salvo il caso
fortuito» deve necessariamente raccordarsi con quanto
previsto in tema di clausole di esonero da responsabilità
di cui al soprarichiamato articolo 1229 Cc, secondo cui «è
nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la
responsabilità del debitore per dolo o colpa grave»,
nonché con il principio, ex articolo 1176, secondo comma,
Cc che stabilisce che per «le obbligazioni inerenti allesercizio
di unattività professionale, la diligenza deve
valutarsi con riguardo alla natura dellattività
esercitata». Pertanto, lesercizio dellattività
bancaria, per la sua natura derivante dal modo in cui è
«autorizzata», «riservata» agli stessi
istituti di credito e disciplina dal legislatore (si veda in
particolare larticolo 14 del D.Lgs. 385/93) e per come
già sostenuto da questa stessa Corte (secondo cui oltre
che attività dimpresa è anche «servizio»
per il pubblico), deve ispirarsi al criterio di alta diligenza
professionale di cui allarticolo 1176, secondo comma,
Cc, con conseguente configurabilità di «colpa grave»
in casi di inadempimenti quale quello in esame, derivante dallomessa
o insufficiente predisposizione delle cautele e delle misure
atte a prevenire i furti dei beni custoditi nelle cassette di
sicurezza, concesse, previo contratto, in uso dalle banche ai
clienti; omissione ed insufficienza da valutarsi «in concreto»,
così come effettuato, con più che sufficiente
motivazione, dalla Corte di Palermo rispetto alla vicenda in
esame, con accertamento in fatto non ulteriormente sindacabile
in sede di legittimità.
Quanto, poi, alla ricorribilità o meno del caso fortuito,
di cui allarticolo 1839 Cc, quale esimente della responsabilità
in esame, deve osservarsi, in linea generale, che esso, è
da escludersi in caso di furto, stante lovvia prevedibilità
di tale evento e che, più specificamente, spetta alla
banca lonere di provarlo, onere, nella fattispecie, ritenuto
dalla Corte di merito, sempre in base ad accertamento insindacabile
in sede di legittimità, non adempiuto.
Per quanto attiene al primo motivo, la Corte rileva: a parte
la considerazione che sul punto si sono già pronunciate
le sezioni unite (che, con la sentenza 6225/94, hanno sostenuto
che le clausole contrattuali predisposte dalla banca, aventi
ad oggetto limpegno da parte del cliente di non superare
un determinato valore dei beni da custodire nelle cassette di
sicurezza sono nulle ai sensi dellarticolo 1229 Cc in
quanto comportano una limitazione di responsabilità della
stessa banca, e del connesso suo debito risarcitorio, in ipotesi
di dolo o di colpa grave, questultima configurabile, per
quanto detto, nella presente fattispecie), deve ulteriormente
rilevarsi che le clausole in questione sono da ritenersi nulle
sia che le si interpretino come non sono assolutamente riconducibili
ad una limitazione del contenuto contrattuale sia che le si
intendano quali dirette ad incidere sulle stesse prestazioni,
sia infine, come pure è stato sostenuto dal ricorrente,
che le si configurino come una condizione limitativa dellefficacia
contrattuale.
In proposito vanno svolte le seguenti osservazioni: a) il contratto
bancario riguardante le cassette di sicurezza è un contratto
consensuale, a prestazioni corrispettive (luso della cassetta
in locali «idonei e sicuri» a fronte del pagamento
di un canone), non aleatorio (per previsione legislativa e per
volontà delle parti), rientrante nei contratti cosiddetti
di consumo o di massa o standard, come tale caratterizzato dalla
preventiva predisposizione del contenuto contrattuale. Ne consegue
che la previsione contrattuale di un limite al valore dei beni
nella cassetta inseriti non può logicamente riferirsi
a dette prestazioni ma è agevolmente riconducibile al
già richiamato e chiaro disposto dellarticolo 1229
Cc; b) anche ritenendo non fondato quanto indicato sub a), non
può omettersi di considerare che la recente disciplina
in tema di clausole vessatorie tra un professionista o unimpresa
ed un «consumatore» (di cui agli articoli 1469bis
e seguenti Cc, introdotti con legge 52/96) deve ritenersi estesa,
versandosi, tra laltro, in tema di «prestazioni
di servizi», alla vicenda contrattuale in esame. Pertanto,
in tale prospettiva, la clausola che limita il valore dei beni
in questione, ove ricondotta nellambito del sinallagma
o contenuto contrattuale, è ugualmente da ritenersi «inefficace»
(rectius: nulla) non solo perché comporta uno «squilibrio»
a carico del cliente-consumatore ex articolo 1469bis Cc ma,
ancor più specificamente, perché, quantanche
«oggetto di trattativa», determina, in caso di inadempimento
della banca, una limitazione nella proposizione dellazione
risarcitoria nei confronti della stessa, così come previsto
nellarticolo 1469quinquies Cc al punto 2; c) infine, non
può la clausola in esame configurare una condizione risolutiva
della prestazione della banca o, addirittura, delleffetto
risarcitorio a carico di questultima. Fermo restando che,
con tale prospettazione, levento in condizione non sembra
presentare i requisiti per essere tale (estrinsecità,
futurità, incertezza obiettiva), detta «ricostruzione»
va del tutto esclusa sia perché non può essere
oggetto di condizione ladempimento o linadempimento
(stante la sussistenza della specifica disciplina risolutoria
e del connesso risarcimento di cui, anche, al richiamato articolo
1229 Cc), sia perché, a maggior ragione, la stessa condizione
incide sugli effetti contrattuali tipici non sulla responsabilità
in caso di inadempimento. Né può tacersi in proposito
che i giudici di merito hanno implicitamente escluso tale configurazione
sulla base dellinterpretazione del contratto ad essi demandata
ex articolo 1362 Cc.
Ne consegue, quanto al profilo della dedotta responsabilità
dellodierna resistente in ordine alla violazione dellarticolo
1375 Cc, che alcuna violazione del principio di buona fede nella
fase della esecuzione del contratto è, in termini giuridici,
ascrivibile alla stessa; a parte la considerazione che detta
doglianza è formulata in termini generici e che, comunque,
la correttezza del comportamento contrattuale è questione
«di fatto» su cui, essendovi ampia motivazione,
non sono in questa sede possibili ulteriori valutazioni, deve
ritenersi che, a fronte di una clausola di per sé nulla
e vessatoria (indipendentemente dal successivo accertamento
giudiziale), non è il contraente che intende avvalersi
di detta clausola legittimato a contestare il comportamento
dellaltro contraente come «scorretto».
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna
la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente
giudizio che liquida in complessivi 4 milioni 177mila 600 lire
di cui 4 milioni di lire per onorario.
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