Cassazione - Sezione I Civile

Sentenza 1 dicembre 2000 - 4 aprile 2001

4946/2001

 

Massima non ufficiale.

Il contratto bancario riguardante le cassette di sicurezza è un contratto consensuale, a prestazioni corrispettive (l’uso della cassetta in locali «idonei e sicuri» a fronte del pagamento di un canone), non aleatorio (per previsione legislativa e per volontà delle parti), rientrante nei contratti cosiddetti di consumo o di massa o standard, come tale caratterizzato dalla preventiva predisposizione del contenuto contrattuale. Ne consegue che la previsione contrattuale di un limite al valore dei beni nella cassetta inseriti non può logicamente riferirsi a dette prestazioni ma è agevolmente riconducibile al disposto dell’articolo 1229 Cc.
La recente disciplina in tema di clausole vessatorie tra un professionista o un’impresa ed un «consumatore» (di cui agli articoli 1469bis e seguenti Cc, introdotti con legge 52/96) deve ritenersi estesa, versandosi, tra l’altro, in tema di «prestazioni di servizi», alla vicenda contrattuale tra utente della banca e quest'ultima in relazione a cassette di sicurezza. La clausola che limita il valore dei beni posti in una cassetta di sicurezza, ove ricondotta nell’ambito del sinallagma o contenuto contrattuale, è ugualmente da ritenersi «inefficace» (rectius: nulla) non solo perché comporta uno «squilibrio» a carico del cliente-consumatore ex articolo 1469bis Cc ma, ancor più specificamente, perché, quant’anche «oggetto di trattativa», determina, in caso di inadempimento della banca, una limitazione nella proposizione dell’azione risarcitoria nei confronti della stessa, così come previsto nell’articolo 1469quinquies Cc al punto 2.

 

 

Sentenza.

Presidente Corda – relatore Spagna Musso
Pm Pivetti, conforme – ricorrente Banca commerciale italiana Spa – controricorrente Cutillo

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 8 marzo 1991, Cutillo Rita conveniva innanzi al tribunale di Palermo la Banca commerciale italiana Spa (filiale di Palermo) per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del furto perpetrato, tra il 2 ed il 3 giugno 1990, ad una cassetta di sicurezza ad essa istante concessa in uso dalla banca convenuta, con conseguente asportazione dei valori custoditi.
Si costituiva la banca, sostenendo l’infondatezza della domanda, dovendosi configurare nella vicenda in questione l’ipotesi del caso fortuito di cui all’articolo 1839 Cc ed avendo essa convenuta predisposto moderne e sofisticate apparecchiature al fine di evitare furti; chiedeva, altresì, in via riconvenzionale, la condanna della Cutillo per violazione dell’obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede, ex articolo 1375 Cc, per avere la stessa introdotto nella cassetta di sicurezza valori di importo superiore al limite massimo contrattualmente stabilito di 10 milioni di lire.
L’adito tribunale, con sentenza in data 17 febbraio 1995, accoglieva la domanda principale, con conseguente domanda della banca al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, e rigettava la domanda riconvenzionale, dichiarando la nullità delle clausole aventi ad oggetto detta limitazione del valore di quanto custodito nella cassetta.
A seguito delle impugnazioni proposte, in via principale, dalla Banca commerciale, ed, in via incidentale, dalla Cutillo (riguardante le sole spese processuali), la Corte d’appello di Palermo, con la decisione in esame, rigettava entrambi i gravami, confermando quanto statuito in primo grado. Affermava, in particolare, la Corte territoriale che i mezzi di sicurezza predisposti dalla banca si erano rilevati «in concreto assolutamente inidonei alla custodia dei locali»; che le clausole riguardanti l’obbligo di non conservare nella cassetta beni aventi un valore complessivo superiore a quello concordato erano da ritenersi nulle ai sensi dell’articolo 1229 Cc; che, pertanto, nessuna violazione ai sensi dell’articolo 1375 Cc era ascrivibile alla Cutillo.
Ricorre per cassazione, con due motivi, la Banca commerciale italiana; resiste con controricorso la Cutillo. La ricorrente ha, altresì, depositato memoria nonché «osservazioni per iscritto» all’odierna udienza ai sensi dell’articolo 379 Cpc.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si sostiene la violazione dell’articolo 1229, primo comma, Cc, anche in relazione agli articoli 1225, 1322, primo comma, 1839 e 1841 Cc, e relativo difetto di motivazione in ordine all’asserita invalidità di dette clausole contrattuali aventi ad oggetto la limitazione del valore dei beni custoditi, riguardanti le stesse non una limitazione dei danni derivanti da inadempimento della banca (così come sostenuto nell’impugnata decisione) bensì una limitazione nell’ambito del contenuto contrattuale.

Con il secondo motivo si sostiene, sotto altro profilo, la violazione dell’articolo 1229, primo comma, Cc, anche in relazione agli articoli 1218 e 2697 Cc, e relativo difetto di motivazione, con riferimento all’esclusione, nella vicenda in esame, del caso fortuito ed alla parallela affermazione della colpa grave a carico della banca.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione ad entrambe le suesposte censure.
Deve, innanzitutto, rilevarsi, in generale, che la Corte di merito ha affermato la responsabilità della banca in ordine al «servizio» della cassetta di sicurezza in questione, con esclusione di un inadempimento contrattuale a carico dell’odierna resistente, con ampie, logiche e pienamente condivisibili argomentazioni riguardo sia all’articolato e chiaro percorso decisionale, sia, in particolare, all’interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie in esame ed all’enunciazione dei relativi principi giuridici.

Riguardo al secondo motivo, da anteporsi, in via logica, nell’esame di questa Corte al primo in quanto prospetta il più ampio tema della disciplina della responsabilità di un istituto bancario nel servizio delle cassette di sicurezza, va osservato che detta disciplina, sistematicamente, è da rinvenirsi, anche per quanto stabilito nelle cosiddette norme bancarie uniformi, nelle disposizioni di cui agli articoli 1839, 1229 e 1176, secondo comma, del codice civile; ne deriva che il parametro di valutazione di detta responsabilità «verso l’utente», individuato dal legislatore codicistico nell’«idoneità dei locali ed integrità della cassetta, salvo il caso fortuito» deve necessariamente raccordarsi con quanto previsto in tema di clausole di esonero da responsabilità di cui al soprarichiamato articolo 1229 Cc, secondo cui «è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave», nonché con il principio, ex articolo 1176, secondo comma, Cc che stabilisce che per «le obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata». Pertanto, l’esercizio dell’attività bancaria, per la sua natura derivante dal modo in cui è «autorizzata», «riservata» agli stessi istituti di credito e disciplina dal legislatore (si veda in particolare l’articolo 14 del D.Lgs. 385/93) e per come già sostenuto da questa stessa Corte (secondo cui oltre che attività d’impresa è anche «servizio» per il pubblico), deve ispirarsi al criterio di alta diligenza professionale di cui all’articolo 1176, secondo comma, Cc, con conseguente configurabilità di «colpa grave» in casi di inadempimenti quale quello in esame, derivante dall’omessa o insufficiente predisposizione delle cautele e delle misure atte a prevenire i furti dei beni custoditi nelle cassette di sicurezza, concesse, previo contratto, in uso dalle banche ai clienti; omissione ed insufficienza da valutarsi «in concreto», così come effettuato, con più che sufficiente motivazione, dalla Corte di Palermo rispetto alla vicenda in esame, con accertamento in fatto non ulteriormente sindacabile in sede di legittimità.
Quanto, poi, alla ricorribilità o meno del caso fortuito, di cui all’articolo 1839 Cc, quale esimente della responsabilità in esame, deve osservarsi, in linea generale, che esso, è da escludersi in caso di furto, stante l’ovvia prevedibilità di tale evento e che, più specificamente, spetta alla banca l’onere di provarlo, onere, nella fattispecie, ritenuto dalla Corte di merito, sempre in base ad accertamento insindacabile in sede di legittimità, non adempiuto.

Per quanto attiene al primo motivo, la Corte rileva: a parte la considerazione che sul punto si sono già pronunciate le sezioni unite (che, con la sentenza 6225/94, hanno sostenuto che le clausole contrattuali predisposte dalla banca, aventi ad oggetto l’impegno da parte del cliente di non superare un determinato valore dei beni da custodire nelle cassette di sicurezza sono nulle ai sensi dell’articolo 1229 Cc in quanto comportano una limitazione di responsabilità della stessa banca, e del connesso suo debito risarcitorio, in ipotesi di dolo o di colpa grave, quest’ultima configurabile, per quanto detto, nella presente fattispecie), deve ulteriormente rilevarsi che le clausole in questione sono da ritenersi nulle sia che le si interpretino come non sono assolutamente riconducibili ad una limitazione del contenuto contrattuale sia che le si intendano quali dirette ad incidere sulle stesse prestazioni, sia infine, come pure è stato sostenuto dal ricorrente, che le si configurino come una condizione limitativa dell’efficacia contrattuale.
In proposito vanno svolte le seguenti osservazioni: a) il contratto bancario riguardante le cassette di sicurezza è un contratto consensuale, a prestazioni corrispettive (l’uso della cassetta in locali «idonei e sicuri» a fronte del pagamento di un canone), non aleatorio (per previsione legislativa e per volontà delle parti), rientrante nei contratti cosiddetti di consumo o di massa o standard, come tale caratterizzato dalla preventiva predisposizione del contenuto contrattuale. Ne consegue che la previsione contrattuale di un limite al valore dei beni nella cassetta inseriti non può logicamente riferirsi a dette prestazioni ma è agevolmente riconducibile al già richiamato e chiaro disposto dell’articolo 1229 Cc; b) anche ritenendo non fondato quanto indicato sub a), non può omettersi di considerare che la recente disciplina in tema di clausole vessatorie tra un professionista o un’impresa ed un «consumatore» (di cui agli articoli 1469bis e seguenti Cc, introdotti con legge 52/96) deve ritenersi estesa, versandosi, tra l’altro, in tema di «prestazioni di servizi», alla vicenda contrattuale in esame. Pertanto, in tale prospettiva, la clausola che limita il valore dei beni in questione, ove ricondotta nell’ambito del sinallagma o contenuto contrattuale, è ugualmente da ritenersi «inefficace» (rectius: nulla) non solo perché comporta uno «squilibrio» a carico del cliente-consumatore ex articolo 1469bis Cc ma, ancor più specificamente, perché, quant’anche «oggetto di trattativa», determina, in caso di inadempimento della banca, una limitazione nella proposizione dell’azione risarcitoria nei confronti della stessa, così come previsto nell’articolo 1469quinquies Cc al punto 2; c) infine, non può la clausola in esame configurare una condizione risolutiva della prestazione della banca o, addirittura, dell’effetto risarcitorio a carico di quest’ultima. Fermo restando che, con tale prospettazione, l’evento in condizione non sembra presentare i requisiti per essere tale (estrinsecità, futurità, incertezza obiettiva), detta «ricostruzione» va del tutto esclusa sia perché non può essere oggetto di condizione l’adempimento o l’inadempimento (stante la sussistenza della specifica disciplina risolutoria e del connesso risarcimento di cui, anche, al richiamato articolo 1229 Cc), sia perché, a maggior ragione, la stessa condizione incide sugli effetti contrattuali tipici non sulla responsabilità in caso di inadempimento. Né può tacersi in proposito che i giudici di merito hanno implicitamente escluso tale configurazione sulla base dell’interpretazione del contratto ad essi demandata ex articolo 1362 Cc.

Ne consegue, quanto al profilo della dedotta responsabilità dell’odierna resistente in ordine alla violazione dell’articolo 1375 Cc, che alcuna violazione del principio di buona fede nella fase della esecuzione del contratto è, in termini giuridici, ascrivibile alla stessa; a parte la considerazione che detta doglianza è formulata in termini generici e che, comunque, la correttezza del comportamento contrattuale è questione «di fatto» su cui, essendovi ampia motivazione, non sono in questa sede possibili ulteriori valutazioni, deve ritenersi che, a fronte di una clausola di per sé nulla e vessatoria (indipendentemente dal successivo accertamento giudiziale), non è il contraente che intende avvalersi di detta clausola legittimato a contestare il comportamento dell’altro contraente come «scorretto».
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi 4 milioni 177mila 600 lire di cui 4 milioni di lire per onorario.