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Oggetto.
Vendita a domicilio,
commercio al dettaglio, agenti di commercio, tutela dei consumatori
e degli utenti.
Iniziativa e relazione.
Sen. Giuseppe Vallone
(Mar-DL-U)
Presentato in data 30 Novembre 2001; annunciato nella seduta n.84
del 4 Dicembre 2001
Onorevoli Senatori. Il fenomeno della vendita diretta a domicilio
costituisce una delle varianti più innovative ed avanzate
delle forme di distribuzione commerciale moderne. Si tratta di un
comparto brillantemente inserito nel tessuto economico ed imprenditoriale
del Paese, soprattutto alla luce delle opportunità di carriera
e guadagno offerti agli operatori.
Crescente è linteresse verso
il ramo della vendita diretta da parte di media ed istituti accademici;
quali, ad esempio: il Centro di ricerca e documentazione «Luigi
Einaudi» (che, dallanno passato, ha inserito questo
comparto nel suo Rapporto annuale sulleconomia globale e lItalia),
luniversità Bocconi di Milano e luniversità
degli studi di Torino. Questi ultimi, infatti, hanno recentemente
dedicato al settore diversi convegni di studio e seminari.
Dalla relazione annuale esposta dal presidente del consiglio direttivo
dellAssociazione nazionale vendite dirette servizio consumatori
(AVEDISCO), si evincono alcuni dati statistici degni di nota.
Il primo è laumento dei consumi da parte delle famiglie.
I fattori socio-economici di tale orientamento sono molteplici:
la maggiore comodità dellacquisto a domicilio rispetto
ai tradizionali locali commerciali, il superamento di problemi legati
alle aree poco servite, al traffico, al parcheggio, soprattutto
in riferimento a quelle categorie poco mobili, come anziani e disabili.
Il secondo elemento è rappresentato dallincremento
della forza vendita attiva del comparto, passata da 146.574 unità
nel 1999, a 185.247 unità nel 2000; con una crescita percentuale
del 26,38 annuo. Oltre ai limitati rischi imprenditoriali, la professione
di incaricato alle vendite offre, altresì, una notevole flessibilità
di orario: ben l88,9 per cento degli operatori sceglie il
part-time; formula, questa, particolarmente apprezzata dalle donne
lavoratrici con famiglia. Non è un caso, infatti, che più
del 70 per cento degli addetti di questo settore sia rappresentato
proprio da donne!
Il terzo elemento, infine, è dato dal contributo delle società
di vendita diretta alleconomia nazionale. Relativamente ai
dati ufficiali estrapolati, ancora una volta, dalla relazione annuale
del consiglio direttivo AVEDISCO riguardanti le società ad
esso associate (mi riferisco, ad esempio, alla Amway Italia Srl,
alla Avon Cosmetics SpA, alla Stanhome, alla Vorwerk Folletto, eccetera),
lIRPEF versata nel 2000 sugli stipendi dei dipendenti ha raggiunto
34.127 milioni di lire; i contributi obbligatori, assicurativi e
previdenziali versati (INPS ed INAIL) 52.040 milioni di lire, lIVA
versata 108.905 milioni di lire e lintero volume di affari
1.648.738 milioni di lire.
Tuttavia, lattenzione del presente disegno di legge muove,
non solo dalle osservazioni appena rilevate, ma dallesigenza,
altresì, di approvare una normativa che introduca un netto
«distinguo» tra le forme corrette di vendita diretta,
e quelle che si sono giustamente meritate la qualifica di truffe,
ovvero le cosiddette vendite «piramidali».
In molti Paesi, queste ultime, sono state fatte oggetto di pesanti
divieti legali. Negli Stati Uniti dAmerica, ad esempio, sono
quarantatrè gli Stati che hanno adottato una specifica normativa
anti-piramidale; mentre in Europa, in Paesi come Belgio, Francia,
Germania, Irlanda, Portogallo, Regno Unito e Svizzera, esiste il
divieto di esercitare le vendite a catena.
Il comparto delle vendite dirette ha aperto una interessante strada
occupazionale ed imprenditoriale che merita di essere approfondita
ed incentivata, soprattutto nellattuale quadro di rilancio
della libera impresa e della flessibilità lavorativa.
Con il disegno di legge in titolo si è voluto offrire una
base di meditazione al dibattito parlamentare, nel quale le forze
politiche tutte saranno chiamate a contemperare le differenti posizioni
delle parti coinvolte: da un lato, il consumatore e la sua tutela
da vendite piramidali, truffe e raggiri; dallaltro, le legittime
aspirazioni professionali di seri operatori del comparto.
A) Ambito giuridico e fonti normative della
negoziazione contrattuale condotta fuori dei locali commerciali
In Italia, da un punto di vista giuridico,
le «forme speciali di vendita» configurano gli estremi
della fattispecie del contratto di vendita disciplinato dallarticolo
1470 del codice civile, anche qualora esso venga stipulato ad iniziativa
del venditore al domicilio del consumatore.
Le disposizioni legislative che adottano misure
in materia di negoziazione contrattuale condotta fuori dei locali
commerciali sono diverse (decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, articolo 19; decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, articolo 25-bis; decreto legislativo 15 gennaio 1992,
n. 50; legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 2, commi 26 e seguenti),
ciononostante, manca un quadro normativo organico che definisca
in modo specifico la trasparenza della vendita diretta a domicilio
e la figura dellincaricato.
Si tratta di una lacuna che due progetti di legge della XIII legislatura
(Atto Camera n. 3367 del 1997 e Atto Senato n. 4723 del 2000) hanno
tentato di colmare ed il cui iter parlamentare non ha avuto, purtroppo,
seguito.
B) Descrizione dellarticolato
Larticolo 1 del presente disegno di
legge definisce la vendita diretta a domicilio e la figura dellincaricato
alla vendita, stabilendone lambito di applicazione e le esclusioni.
Larticolo 2 dispone che le ditte esercenti
la vendita diretta sono soggette alla osservanza degli articoli
19, 20 e 22 del decreto legislativo n. 114 del 1998, nonché
alle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per la
tipologia del prodotto o del servizio offerto.
Larticolo 3 descrive lattività dellincaricato
alla vendita diretta a domicilio. Il comma 1 impone lobbligo
del possesso del tesserino di riconoscimento.
Il comma 2 stabilisce che, in assenza di vincolo di subordinazione,
lattività può essere svolta come oggetto di
obbligazione assunta con contratto di agenzia solo dagli agenti
e rappresentanti di commercio. Il comma 3 dispone che, in assenza
di vincolo di subordinazione, lattività può
essere svolta anche da soggetti non riconducibili agli agenti e
rappresentanti di commercio, senza assumere lobbligo di promuovere
la conclusione di contratti e purché autorizzati da ditte
esercenti la vendita a domicilio.
Il comma 4 definisce i limiti dellattività occasionale
per i soggetti di cui al comma 3.
Larticolo 4, oltre a disciplinare il rapporto fra ditta affidante
ed incaricato alla vendita, stabilisce, altresì, le disposizioni
sul compenso di questultimo. Lincaricato deve attenersi
alle condizioni di vendita stabilite dalla ditta e non ha, salvo
autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere crediti
presso i privati consumatori.
Larticolo 5, con riferimento alla tassazione degli incaricati
alla vendita, introduce delle modifiche alla normativa vigente rivolte,
in coerenza con i principi costituzionali e nel rispetto dei criteri
di progressività, ad eliminare sostanziali iniquità.
Larticolo 6 tende ad eliminare la disparità di trattamento
nei confronti degli incaricati alla vendita a domicilio, attualmente
assoggettati ai contributi previdenziali (anche allorquando la loro
attività abbia carattere occasionale), contrariamente a quanto
statuito per i lavoratori autonomi ed i titolari di collaborazioni
coordinate e continuative.
Larticolo 7 considera illegittime le organizzazioni il cui
mero fine è reclutare persone, vendendo loro una posizione
nella struttura, con il compito di introdurre altre persone cui
è imposto di investire somme di danaro.
Larticolo 8 stabilisce le sanzioni derivanti dalla violazione
dellarticolo 7.
Larticolo 9 individua, infine, alcuni elementi presuntivi
la cui ricorrenza, in aggiunta agli elementi delineati nellarticolo
7, facilita lindividuazione di organizzazioni piramidali illegittime
e di operazioni vietate e, quindi, lapplicazione delle sanzioni
previste.
Disegno di Legge.
Art. 1.
(Ambito di applicazione della legge)
1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per vendita diretta a domicilio, la forma
speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni o servizi,
di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive
modificazioni, effettuate mediante la raccolta di una proposta dordine
presso il domicilio del finale consumatore o nei locali nei quali
il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro,
di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
b) per incaricato alla vendita diretta a domicilio,
colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente
o indirettamente, la conclusione di contratti presso privati consumatori
per conto di ditte esercenti la vendita diretta a domicilio.
2. La presente legge non si applica alla offerta,
alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:
a) prodotti e servizi finanziari;
b) prodotti e servizi assicurativi;
c) generi alimentari o bevande o altri beni per uso domestico di
consumo corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari;
d) contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili.
Art. 2.
(Esercizio dellattività di vendita diretta a domicilio)
1. Le ditte esercenti la vendita diretta a
domicilio di beni o servizi sono soggette alla osservanza delle
norme previste dagli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché alle autorizzazioni
previste dalla vigente legislazione relative alla tipologia del
bene o servizio offerto.
Art. 3.
(Attività dellincaricato alla vendita diretta a domicilio)
1. Lattività di incaricato alla
vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione,
è soggetta allobbligo del possesso del tesserino di
riconoscimento di cui allarticolo 19, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2. Lattività di incaricato alla
vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può
essere svolta, come oggetto di una obbligazione assunta con contratto
di agenzia, solo dagli agenti e rappresentanti di commercio di cui
agli articoli 1742 e 1752 del codice civile.
3. Lattività di incaricato alla vendita diretta a domicilio
senza vincolo di subordinazione può essere altresì
svolta, senza assumere lobbligo di promuovere la conclusione
di contratti, da altri soggetti, non riconducibili agli agenti e
rappresentanti di commercio di cui al comma 2, che esercitano lattività
in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera
occasionale, purché autorizzati da una o più ditte
esercenti la vendita diretta a domicilio.
4. La natura dellattività di cui al comma 3 è
di carattere occasionale sino al conseguimento di un ammontare annuo
di provvigioni pari allimporto annuo dellassegno sociale
di cui allarticolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335. La disposizione del presente comma cessa di avere applicazione
a partire dallanno successivo a quello nel corso del quale
il limite è superato.
Art. 4.
(Disciplina del rapporto fra ditta affidante e incaricato alla vendita
diretta a domicilio. Compenso dellincaricato)
1. Allincaricato alla vendita diretta
a domicilio con vincolo di subordinazione si applicano le norme
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore.
2. Allincaricato alla vendita diretta
a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui allarticolo
3, comma 2, si applicano gli accordi economici collettivi di settore.
3. Per lincaricato alla vendita diretta a domicilio senza
vincolo di subordinazione di cui allarticolo 3, comma 3, lincarico
deve avere origine da atto scritto e può essere liberamente
rinunciato o revocato, anche per fatti concludenti.
4. Lincaricato alla vendita diretta a domicilio deve attenersi
alle modalità e alle condizioni di vendita stabilite dalla
ditta. In caso contrario, egli è responsabile dei danni derivanti
dalle difformità da lui adottate rispetto alle condizioni
prestabilite.
5. Lincaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo
espressa autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere
i crediti presso i privati consumatori. Nel caso che tale facoltà
gli sia stata attribuita dalla ditta affidante, le somme riscosse
devono essere trasferite alla ditta nei termini e con le modalità
da questa stabilite. In ogni caso, lincaricato non può
concedere sconti o dilazioni di pagamento senza speciale autorizzazione
scritta.
6. Il compenso dellincaricato alla vendita diretta a domicilio
senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni
sugli affari diretti o indiretti che, accettati, hanno avuto regolare
esecuzione.
7. La misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione
devono essere precisate per iscritto.
Art. 5.
(Trattamento fiscale)
1. Il sesto comma dellarticolo 25-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Per le prestazioni rese dagli
incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui allarticolo
19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è
applicata a titolo di imposta sul reddito determinato secondo i
criteri di cui allarticolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, quando sussistono i requisiti di cui allarticolo
3, comma 171, della stessa legge. Per le prestazioni che esulano
dai requisiti di cui al periodo precedente e per le prestazioni
derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate
nei commi che precedono».
2. Allarticolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, è aggiunta, infine, la seguente lettera:
«c-bis) incaricati alla vendita diretta a domicilio: 75 per
cento».
3. Allarticolo 3, comma 171, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, dopo le parole: «arti e professioni», sono aggiunte
le seguenti: «ovvero gli incaricati alla vendita diretta a
domicilio, di cui allarticolo 19 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114».
Art. 6.
(Previdenza)
1. Alla gestione separata di cui allarticolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e allarticolo
84 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, sono obbligatoriamente iscritti gli incaricati alla vendita
diretta a domicilio, di cui allarticolo 3, comma 3 della presente
legge, soltanto qualora il reddito annuo derivante da tale attività
sia superiore allimporto, nel medesimo anno, dellassegno
sociale di cui allarticolo 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335. Ai fini della copertura dellonere derivante
dal precedente periodo, il Ministro delleconomia e finanze
provvede, almeno ogni due anni, alla variazione delle aliquote e
delle tariffe di cui allarticolo 2, commi 151, 152 e 153,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Gli incaricati alla vendita diretta a domicilio
di cui al comma 1 hanno, comunque, la facoltà di iscriversi
alla gestione speciale, qualora il reddito annuo derivante da tale
attività sia inferiore a quanto previsto dallo stesso comma.
3. Per gli incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui allarticolo
3, comma 2, si applicano le disposizioni in materia previdenziale
e assicurativa, di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 12.
Art. 7.
(Illegittimità delle organizzazioni piramidali, di giochi,
piani o catene)
1. Sono vietate quelle organizzazioni il cui
fine è reclutare persone, vendendo loro una posizione nella
struttura con la prospettiva di guadagni illusori e con il compito
di introdurre, a loro volta, altre persone che, per il semplice
accesso alla struttura stessa, devono investire somme di danaro
o acquistare beni o servizi a vantaggio dellorganizzazione
o di uno o più aderenti alla struttura.
2. È altresì vietata lorganizzazione
o la promozione di tutte quelle operazioni quali giochi, piani di
sviluppo, «catene di SantAntonio» e simili, che
configurano la possibilità di guadagno attraverso il mero
reclutamento di altre persone, a fronte del pagamento di un corrispettivo.
Art. 8.
(Sanzioni)
1. Chiunque realizza o promuove le organizzazioni
o le operazioni indicate nellarticolo 7, è punito con
larresto da sei mesi ad un anno o con unammenda da euro
103.291,38 a euro 361.519,83.
2. Chiunque, cooperando alla realizzazione
o alla promozione di una organizzazione o di una operazione di cui
allarticolo 7, induce o tenta di indurre una o più
persone a partecipare come aderenti a tali organizzazioni o operazioni,
è punito con larresto da uno a tre mesi, o con unammenda
da euro 2.582,28 a euro 25.822,24.
3. Con la stessa pena di cui al comma 2 è punito chi concorre
allinduzione o al tentativo di induzione, di cui al medesimo
comma, anche mediante segnalazione di nominativi di persone quali
potenziali destinatari del tentativo di induzione.
Art. 9.
(Elementi presuntivi)
1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza
di una organizzazione o di una operazione vietate ai sensi dellarticolo
7, la ricorrenza di una delle seguenti circostanze:
a) l eventuale obbligo della persona
reclutata di acquistare dallimpresa organizzatrice, ovvero
da altro aderente alla struttura, una rilevante quantità
di beni senza diritto alla restituzione o rifusione del prezzo,
relativamente ai beni ancora vendibili, in misura non inferiore
al 90 per cento del prezzo originario al netto dei benefici ricevuti
dalla persona reclutata per lacquisto di detti beni;
b) leventuale obbligo della persona
reclutata di corrispondere allimpresa organizzatrice o ad
altro aderente alla struttura, quale condizione della propria appartenenza
alla struttura stessa, una somma di danaro o titoli di credito,
o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante
entità e in assenza di una reale controprestazione;
c) leventuale obbligo della persona reclutata di acquistare
dallimpresa organizzatrice o da altro aderente alla struttura,
beni, materiali o servizi non strettamente inerenti alla attività
commerciale in questione;
d) il fatto che gli introiti dellimpresa organizzatrice, ovvero
degli aderenti alla struttura, siano attribuibili in maggior misura
ai corrispettivi di cui alla lettera a), ovvero alla lettera b),
ovvero alla lettera c), piuttosto che al ricavato della vendita
di beni o servizi al finale consumatore.
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