|
Titolo I
Diritto del minore alla propria famiglia
Articolo 1
1.Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184,
di seguito denominata «legge n.184», è sostituito
dal seguente: «Diritto del minore ad una famiglia».
2. La rubrica del Titolo I della legge 184, è sostituita
dalla seguente: «Principi generali».
3. Larticolo 1 della legge 184 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1. 1. Il minore ha diritto di crescere ed
essere educato nellambito della propria famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente
la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo allesercizio
del diritto del minore alla propria famiglia. A tale fine a favore
della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nellambito delle
proprie competenze, sostengono con idonei interventi, nel rispetto
della loro autonomia e dei limiti delle risorse finanziarie disponibile,
i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire labbandono
e di consentire al minore di essere educato nellambito della
propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione
dellopinione pubblica sullaffidamento e ladozione
e di sostegno allattività delle comunità di
tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento
professionale degli operatori sociali nonché incontri di
formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono
avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono
stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro
che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per
la realizzazione delle attività di cui al presente comma.
4. Quando la famiglia non è in grado
di provvedere alla crescita e alleducazione del minore, si
applicano gli istituti di cui alla presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nellambito
di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso,
di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto
della identità culturale del minore e comunque non in contrasto
con i principi fondamentali dellordinamento».
Titolo II
Affidamento del minore
Articolo 2
1. Allarticolo 2 della legge 184 sono
premesse le seguenti parole: «Titolo Ibis. Dellaffidamento
del minore».
2. Larticolo 2 della legge 184 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2. 1. Il minore temporaneamente privo di
un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno
e aiuto disposti ai sensi dellarticolo 1, è affidato
ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona
singola, in grado di assicurargli il mantenimento, leducazione,
listruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile laffidamento nei termini di cui al
comma 1, è consentito linserimento del minore in una
comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto
di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente
nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede
il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore
a sei anni linserimento può avvenire solo presso una
comunità di tipo familiare.
3. In caso di necessità e urgenza laffidamento può
essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui
allarticolo 1, commi 2 e 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre
2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non
sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare
caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi
a quelli di una famiglia.
5. Le regioni, nellambito delle proprie competenze sulla base
di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
definiscono gli standard minimi dei servizi e dellassistenza
che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare
e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi».
Articolo 3
1. Larticolo 3 della legge 184 è
sostituito dal seguente:
«Articolo 3. I. I legali rappresentanti delle comunità
di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati
esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme
del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino
a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi
nei quali lesercizio della potestà dei genitori o della
tutela sia impedito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dallaccoglienza
del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per
la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente
la propria attività a favore delle comunità di tipo
familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non
possono essere chiamati a tale incarico.
3. Nel caso in cui i genitori riprendano lesercizio della
potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti
di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di
fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio».
Articolo 4
1. Larticolo 4 della legge 184 è
sostituito dal seguente:
«Articolo 4. 1. Laffidamento familiare è
disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato
dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero
dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e
anche il minore di età inferiore, in considerazione della
sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo
ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi lassenso dei genitori esercenti la potestà
o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano
gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate
specificamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i
modi dellesercizio dei poteri riconosciuti allaffidatario,
e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri
componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con
il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale
locale cui è attribuita la responsabilità del programma
di assistenza, nonché la vigilanza durante laffidamento
con lobbligo di tenere costantemente informati il giudice
tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti
di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale
locale cui è attribuita la responsabilità del programma
di assistenza, nonché la vigilanza durante laffidamento,
deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per
i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si
tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 e 2, ogni evento
di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione
semestrale sullandamento del programma di assistenza, sulla
sua presumibile ulteriore durata e sullevoluzione delle condizioni
di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato
il periodo di presumibile durata dellaffidamento che deve
essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero
della famiglia dorigine. Tale periodo non può superare
la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale
per i minorenni, qualora la sospensione dellaffidamento rechi
pregiudizio al minore.
5. Laffidamento familiare cessa con provvedimento della stessa
autorità che lo ha disposto, valutato linteresse del
minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà
temporanea della famiglia dorigine che lo ha determinato,
ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio
al minore.
6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto,
ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il
servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto
gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione
della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario,
al competente tribunale per i minorenni ladozione di ulteriori
provvedimenti nellinteresse del minore.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità
di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato».
Articolo 5
1. Larticolo 5 della legge 184 è
sostituito dal seguente:
«Articolo 5. 1. Laffidatario deve accogliere
presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e
alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni
dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli
articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando
le prescrizioni stabilite dallautorità affidante. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dellarticolo
316 del codice civile. In ogni caso laffidatario esercita
i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli
ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità
sanitarie. Laffidatario deve essere sentito nei procedimenti
civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità
relativi al minore affidato.
2. Il servizio sociale, nellambito delle proprie competenze,
su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del
caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola
i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa
del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi
anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio
e dellopera delle associazioni familiari eventualmente indicate
dagli affidatari.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili,
nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare
o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato.
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nellambito delle
proprie competenze, e nei limiti delle disponibilità finanziarie
dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di
aiuto economico in favore della famiglia affidataria».
Titolo III
Delladozione
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 6
1. Larticolo 6 della legge 184 è
sostituito dal seguente:
«Articolo 6. 1. Ladozione è consentita
a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi
non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre
anni separazione personale neppure di fatto.
2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare,
istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
3. Letà degli adottanti deve superare di almeno diciotto
e di non più di quarantacinque anni letà delladottando.
4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma
1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano
convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per
un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni
accerti la continuità e la stabilità della convivenza,
avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il
tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi
un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
6. Non è preclusa ladozione quando il limite massimo
di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in
misura non superiore a 10 anni, ovvero quando essi siano genitori
di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età
minore, ovvero quando ladozione riguardi un fratello o una
sorella del minore già dagli stessi adottato.
7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche
con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini
delladozione laver già adottato un fratello delladottando
o il far richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità
dichiarata alladozione di minori che si trovino nelle condizioni
indicate dallarticolo 3, comma 1, della legge 104/92, concernente
lassistenza, lintegrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate».
8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici
anni o con handicap accertato ai sensi dellarticolo 4 della
legge 5 febbraio 1992,104, lo Stato, le regioni e gli enti locali
possono intervenire, nellambito delle proprie competenze e
nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi
bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente
anche mediante misure di sostegno alla formazione e allinserimento
sociale, fino alletà di diciotto anni degli adottati.
Articolo 7
1. Larticolo 7 della legge 184 è
sostituito dal seguente:
«Articolo 7. 1. Ladozione è consentita
a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai
sensi degli articoli seguenti.
2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può
essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso,
che deve essere manifestato anche quando il minore compia letà
predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può
comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva delladozione.
3. Se ladottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente
sentito; se ha unetà inferiore, deve essere sentito,
in considerazione della sua capacità di discernimento».
Capo II
Della dichiarazione di adottabilità
Articolo 8
1. Larticolo 8 della legge 184 è
sostituito dal seguente:
«Articolo 8. 1. Sono dichiarati in stato di adottabilità
dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano,
i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché
privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei
parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza
non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le
condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso
istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo
familiare ovvero siano in affidamento familiare.
3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui
al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali
locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dallinizio
con lassistenza legale del minore e dei genitori o degli altri
parenti, di cui al comma 2 dellarticolo 10».
Articolo 9
1. Larticolo 9 della legge 184 è
sostituito dal seguente:
«Articolo 9. 1. Chiunque ha facoltà di segnalare
allautorità pubblica situazioni di abbandono di minori
di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico
servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità
debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si
trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono
di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità
di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove
hanno sede lelenco di tutti i minori collocati presso di loro
con lindicazione specifica, per ciascuno di essi, della località
di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle
condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie
informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare ladottabilità
di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità
di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati
o presso una famiglia affidataria che risultino in situazioni di
abbandono, specificandone i motivi
3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni,
che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa,
ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza
pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere
a ispezioni straordinarie in ogni tempo.
4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie
stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora laccoglienza
si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso
tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni. Lomissione della segnalazione
può comportare linidoneità ad ottenere affidamenti
familiari o adottivi e lincapacità allufficio
tutelare.
5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve
essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non
sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo
non inferiore a sei mesi. Lomissione della segnalazione può
comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma
dellarticolo 330 del codice civile e lapertura della
procedura di adottabilità».
Articolo 10
1. Larticolo 10 della legge 184 è
sostituito dal seguente:
«Articolo 10. 1. Il presidente del tribunale per i
minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso
di cui allarticolo 9, comma 2, provvede allimmediata
apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del
minore. Dispone immediatamente, alloccorrenza, tramite i servizi
sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi
accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore,
sullambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare
se sussiste lo stato di abbandono.
2. Allatto dellapertura del procedimento, sono avvertiti
i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano
rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente
del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore
e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso
che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore,
possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale,
possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione
ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione
del giudice.
3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino allaffidamento
preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nellinteresse
del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia
o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà
dei genitori sul minore, la sospensione dellesercizio delle
funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.
4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al
comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per
i minorenni o da un giudice da lui delegato.
5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare
o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4.
Il tribunale provvede in camera di consiglio con lintervento
del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta
ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore
che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età
inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.
I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero
ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e
seguenti del codice civile».
Articolo 11
1. Allarticolo 11, primo comma, della
legge 184, dopo le parole: «parenti entro il quarto grado»
sono inserite le seguenti: «che abbiano rapporti significativi
con il minore».
Articolo 12
1. Allarticolo 12, quinto comma, della
legge 184, le parole «ai sensi del secondo comma dellarticolo
10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma
3 dellarticolo 10».
Articolo 13
1. Larticolo 14 della legge 184 è
sostituito dal seguente:
«Articolo 14. 1. Il tribunale per i minorenni può
disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione
del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle
indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire
utile nellinteresse del minore. In tal caso la sospensione
è disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore
a un anno.
2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali
competenti perché adottino le iniziative opportune».
Articolo 14
1. Larticolo 15 della legge 184 è
sostituito dal seguente:
«Articolo 15. 1. A conclusione delle indagini e degli
accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la
situazione di abbandono di cui allarticolo 8, lo stato di
adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale
per i minorenni quando:
a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12
e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;
b) laudizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato
il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e
la non disponibilità ad ovviarvi;
c) le prescrizioni impartite ai sensi dellarticolo 12 sono
rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori.
2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore
è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio
con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante
dellistituto di assistenza pubblico o privato o della comunità
di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona
cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il
tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici
e anche il minore di età inferiore, in considerazione della
sua capacità di discernimento.
3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero,
ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dellarticolo
12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano,
con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre
impugnazione nelle forme e nei termini di cui allarticolo
17».
Articolo 15
1. Larticolo 16 della legge 184 è
sostituito dal seguente:
«Articolo 16. 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita
la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga
che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di
adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.
2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero,
ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dellarticolo
12, nonché al tutore e al curatore speciale ove esistano.
Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nellinteresse
del minore.
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».
Articolo 16
1. Larticolo 17 della legge 184 è
sostituito dal seguente:
«Articolo 17. 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero
e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte dappello
sezione per i minorenni entro trenta giorni dalla notificazione.
La Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato
ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera
di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria,
entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata
dufficio al pubblico ministero e alle altre parti.
2. Avverso la sentenza della Corte dappello è ammesso
ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione,
per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dellarticolo
360 del codice di procedura civile. Si applica altresì il
secondo comma dello stesso articolo.
3. Ludienza di discussione dellappello e del ricorso
deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi
atti introduttivi».
Articolo 17
1. Larticolo 18 della legge 184 è
sostituito dal seguente:
«Articolo 18. 1. La sentenza definitiva che dichiara
lo stato di adottabilità è trascritta, a cura del
cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro
conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione
deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello
della comunicazione che la sentenza di adottabilità è
divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice
dellimpugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione
al cancelliere del tribunale per i minorenni».
Articolo 18
1. Larticolo 21 della legge 184 è
sostituito dal seguente:
«Articolo 21. 1. Lo stato di adottabilità cessa
altresì per revoca, nellinteresse del minore, in quanto
siano venute meno le condizioni di cui allarticolo 8, comma
1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dellarticolo
15.
2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni
dufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori,
del tutore.
3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero.
4. Nel caso in cui sia in atto laffidamento preadottivo, lo
stato di adottabilità non può essere revocato».
Capo III
Dellaffidamento preadottivo
Articolo 19
1. Larticolo 22 della legge 184 è
sostituito dal seguente:
«Articolo 22. 1. Coloro che intendono adottare devono
presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando leventuale
disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori
che si trovino nelle condizioni indicate dallarticolo 3, comma
1, della legge 104/92, concernente lassistenza, lintegrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate. È ammissibile
la presentazione di più domande anche successive a più
tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia
comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali
cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli
atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli
altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati
dufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione
e può essere rinnovata.
2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere
fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.
3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti
di cui allarticolo 6, dispone lesecuzione delle adeguate
indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali
degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi
delle competenti professionalità delle aziende sanitarie
locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande
dirette alladozione di minori di età superiore a cinque
anni o con handicap accertato ai sensi dellarticolo 4 della
legge 104/92.
4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi
entro 120 giorni, riguardano in particolare la capacità di
educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute,
lambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali
questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato,
il termine entro il quale devono concludersi le indagini può
essere prorogato una sola volta e per non più di 120 giorni.
5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate,
sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente
in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti
il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano,
il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di
età inferiore, in considerazione della sua capacità
di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura,
dispone, senza indugio, laffidamento preadottivo, determinandone
le modalità con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli
anni quattordici deve manifestare espresso consenso allaffidamento
alla coppia prescelta.
7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti
sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini.
Non può essere disposto laffidamento di uno solo di
più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo
che non sussistano gravi ragioni. Lordinanza è comunicata
al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento
di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non
oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della
trascrizione di cui allarticolo 18.
8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dellaffidamento
preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi
locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà,
convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza,
se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause allorigine
delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno
psicologico e sociale».
Articolo 20
1. Larticolo 23 della legge 184 è
sostituito dal seguente:
«Articolo 23. 1. Laffidamento preadottivo è
revocato dal tribunale per i minorenni dufficio o su istanza
del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la
vigilanza di cui allarticolo 22, comma 8, quando vengano accertate
difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili.
Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale
per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono
essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dellistanza
di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche
il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità
di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano
svolto attività di vigilanza o di sostegno.
2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore
dellistanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto
che dispone la revoca dellaffidamento preadottivo è
annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni a margine della
trascrizione di cui allarticolo 18.
3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni
provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dellarticolo
10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice
civile».
Capo IV
Della dichiarazione di adozione
Articolo 21
1. Larticolo 25 della legge 184 è
sostituito dal seguente:
«Articolo 25. 1. Il tribunale per i minorenni che ha
dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dallaffidamento,
sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni
dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della
sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il
tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza
o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste
dal presente capo e, senza altra formalità di procedura,
provvede sulladozione con sentenza in camera di consiglio,
decidendo di far luogo o di non fare luogo alladozione. Il
minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare
espresso consenso alladozione nei confronti della coppia prescelta.
2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che
hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli
anni quattordici, debbono essere sentiti.
3. Nellinteresse del minore il termine di cui al comma 1 può
essere prorogato di un anno, dufficio o su domanda dei coniugi
affidatari, con ordinanza motivata.
4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante laffidamento
preadottivo, ladozione, nellinteresse del minore, può
essere ugualmente disposta ad istanza dellaltro coniuge, nei
confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla
data della morte.
5. Se nel corso dellaffidamento preadottivo interviene separazione
tra i coniugi affidatari, ladozione può essere disposta
nei confronti di uno solo o di entrambi, nellesclusivo interesse
del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
6. La sentenza che decide sulladozione è comunicata
al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno laffidamento
preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni
provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dellarticolo
10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice
civile».
Articolo 22
1. Larticolo 26 della legge 184 è
sostituito dal seguente:
«Articolo 26. 1. Avverso la sentenza che dichiara se
far luogo o non far luogo alladozione, entro trenta giorni
dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti
alla sezione per i minorenni della Corte dappello da parte
del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore.
La Corte dappello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento
ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata
dufficio alle parti per esteso.
2. Avverso la sentenza della Corte dappello è ammesso
ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni
dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma,
numero 3, dellarticolo 360 del codice di procedura civile.
3. Ludienza di discussione dellappello e del ricorso
per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito
dei rispettivi atti introduttivi.
4. La sentenza che pronuncia ladozione, divenuta definitiva,
è immediatamente trascritta nel registro di cui allarticolo
18 e comunicata allufficiale dello stato civile che la annota
a margine dellatto di nascita delladottato. A questo
effetto, il cancelliere del giudice dellimpugnazione deve
immediatamente dare comunicazione della definitività della
sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.
5. Gli effetti delladozione si producono dal momento della
definitività della sentenza».
Articolo 23
1. Allarticolo 27, secondo comma, della
legge 184, le parole «ai sensi dellarticolo 25, quinto
comma» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dellarticolo
25, comma 5».
Articolo 24
1. Larticolo 28 della legge 184 è
sostituito dal seguente:
«Articolo 28. 1. Il minore adottato è informato
di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei
modi e termini che essi ritengono più opportuni.
2. Qualunque attestazione di stato civile riferita alladottato
deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome
e con lesclusione di qualsiasi riferimento alla paternità
e alla maternità del minore e dellannotazione di cui
allarticolo 26, comma 4.
3. Lufficiale di stato civile, lufficiale di anagrafe
e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico
ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni,
estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto
di adozione, salvo autorizzazione espressa dellautorità
giudiziaria. Non è necessaria lautorizzazione qualora
la richiesta provenga dallufficiale di stato civile, per verificare
se sussistano impedimenti matrimoniali.
4. Le informazioni concernenti lidentità dei genitori
biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti
la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale
per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il
tribunale accerta che linformazione sia preceduta e accompagnata
da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni
possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera
o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità
e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.
5. Ladottato, raggiunta letà di venticinque anni,
può accedere a informazioni che riguardano la sua origine
e lidentità dei propri genitori biologici. Può
farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi
e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. Listanza
deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di
residenza.
6. Il tribunale per i minorenni procede allaudizione delle
persone di cui ritenga opportuno lascolto; assume tutte le
informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare
che laccesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave
turbamento allequilibrio psico-fisico del richiedente. Definita
listruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto
laccesso alle notizie richieste.
7. Laccesso alle informazioni non è consentito se ladottato
non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora
anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler
essere nominato, o abbia manifestato il consenso alladozione
a condizione di rimanere anonimo.
8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, lautorizzazione
non è richiesta per ladottato maggiore di età
quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili».
Titolo IV
Delladozione in casi particolari
Capo I
Delladozione in casi particolari e dei suoi effetti
Articolo 25
1. Larticolo 44 della legge 184 è
sostituito dal seguente:
«Articolo 44. 1. I minori possono essere adottati anche
quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dellarticolo
7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto
grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore
sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo
dellaltro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dallarticolo
3, comma 1, della legge 104/92, e sia orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento
preadottivo.
2. Ladozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita
anche in presenza di figli legittimi.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 ladozione
è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è
coniugato. Se ladottante è persona coniugata e non
separata, ladozione può essere tuttavia disposta solo
a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 letà
delladottante deve superare di almeno diciotto anni quella
di coloro che egli intende adottare».
Articolo 26
1. Larticolo 45 della legge 184 è
sostituito dal seguente:
«Articolo 45. 1. Nel procedimento di adozione nei casi
previsti dallarticolo 44 si richiede il consenso delladottante
e delladottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno
di età.
2. Se ladottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente
sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in
considerazione della sua capacità di discernimento.
3. In ogni caso, se ladottando non ha compiuto gli anni quattordici,
ladozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito
il suo legale rappresentante.
4. Quando ladozione deve essere disposta nel caso previsto
dallarticolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito
il legale rappresentante delladottando in luogo di questi,
se lo stesso non può esserlo o non può prestare il
proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue
condizioni di minorazione».
Articolo 27
1. Larticolo 47 della legge 184 è
sostituito dal seguente:
«Articolo 47. 1. Ladozione produce i suoi effetti
dalla data della sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza
non è emanata, tanto ladottante quanto ladottando
possono revocare il loro consenso.
2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima
della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza
dellaltro coniuge, al compimento degli atti necessari per
ladozione.
3. Se ladozione è ammessa, essa
produce i suoi effetti dal momento della morte delladottante».
Articolo 28
1. Larticolo 49 della legge 184 è
sostituito dal seguente:
«Articolo 49. 1. Ladottante deve fare linventario
dei beni delladottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro
trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella
sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.
2. Ladottante che omette di fare linventario nel termine
stabilito o fa un inventario infedele può essere privato
dellamministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo lobbligo
del risarcimento dei danni».
Capo II
Delle forme delladozione in casi particolari
Articolo 29
1. La lettera a) del terzo comma dellarticolo
57 della legge 184 è sostituita dalla seguente:
«a) lidoneità affettiva e la capacità
di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica,
la salute, lambiente familiare degli adottanti;».
Titolo V
Modifiche al titolo VIII del libro primo del codice civile
Articolo 30
1. Larticolo 313 del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Articolo 313. (Provvedimento del tribunale)
Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero
e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con
sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
Ladottante, il pubblico ministero, ladottando, entro
trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione
avanti la Corte dappello, che decide in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero».
Articolo 31
1. Larticolo 314 del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Articolo 314. (Pubblicità) La sentenza
definitiva che pronuncia ladozione è trascritta a cura
del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno
successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi
non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del
giudice dellimpugnazione, su apposito registro e comunicata
allufficiale di stato civile per lannotazione a margine
dellatto di nascita delladottato.
Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì
trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata
in giudicato.
Lautorità giudiziaria può inoltre ordinare la
pubblicazione della sentenza che pronuncia ladozione o della
sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni».
Titolo VI
Norme finali, penali e transitorie
Articolo 32
1. Allarticolo 35, comma 4, della legge
184, le parole: «può essere sentito ove sia opportuno
e» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere sentito».
2. Allarticolo 52, secondo comma, della legge 184, le parole:
«e, se opportuno, anche di età inferiore» sono
sostituite dalle seguenti: «e anche di età inferiore,
in considerazione della sua capacità di disconoscimento».
3. Allarticolo 79, terzo comma, della legge 184, le parole:
«, se opportuno,» sono sostituite dalle seguenti: «,
in considerazione della loro capacità di discernimento,».
Articolo 33
1. Allarticolo 43, primo comma, della
legge 184, le parole: «di cui al sesto, settimo e ottavo comma
dellarticolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui ai commi 4 e 5 dellarticolo 9».
Articolo 34
1. Larticolo 70 della legge 184 è
sostituito dal seguente:
«Articolo 70. 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati
di un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni
di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza
in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dellarticolo
328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità
sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la
multa da 500mila a 2 milioni 500mila lire.
2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati
che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni lelenco di tutti i minori
ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte
circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con
la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da 500mila
a 5 milioni di lire».
Articolo 35
1. Il primo comma dellarticolo 71 della
legge 184 è sostituito dal seguente:
«Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di
adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero
lo avvia allestero perché sia definitivamente affidato,
è punto con la reclusione da uno a tre anni».
2. Il sesto comma dellarticolo 71 della legge 184 è
sostituito dal seguente:
«Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare
laffidamento di cui al primo comma è punito con la
reclusione fino ad un anno o con multa da 500mila a 5 milioni di
lire».
Articolo 36
1. Il primo comma dellarticolo 73 della
legge 184 è sostituito dal seguente:
«Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio
fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui
confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo
notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è
punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 200mila
a 2 milioni di lire».
Articolo 37
1. Allarticolo 330, secondo comma, del
codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero
lallontanamento del genitore o convivente che maltratta o
abusa del minore».
2. Allarticolo 333, primo comma, del codice civile, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «ovvero lallontanamento
del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».
3. Allarticolo 336 del codice civile è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori
e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello
Stato nei casi previsti dalla legge».
Articolo 38
1. Larticolo 80 della legge 184 è
sostituito dal seguente:
«Articolo 80. 1. Il giudice, se del caso ed anche in
relazione alla durata dellaffidamento, può disporre
che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative
al minore siano erogati temporaneamente in favore dellaffidatario.
2. Le disposizioni di cui allarticolo 12 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 917/86, e successive modificazioni, allarticolo
6 della legge 903/77, e alla legge 53/00, si applicano anche agli
affidatari di cui al comma 1.
3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema
di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi
per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.
4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno
alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno
minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa
fondare sulla disponibilità e lidoneità allaccoglienza
indipendentemente dalle condizioni economiche».
Articolo 39
1. Dopo i primi due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale,
il ministro della Giustizia e il ministro per la solidarietà
sociale, di concerto con la Conferenza unificata di cui allarticolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nellambito
delle rispettive competenze, trasmettono al Parlamento una relazione
sullo stato di attuazione della presente legge, al fine di verificarne
la funzionalità in relazione alle finalità perseguite
e la rispondenza allinteresse del minore, in particolare per
quanto attiene allapplicazione delle disposizioni di cui allarticolo
6, commi 3 e 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito
dallarticolo 6 della presente legge.
Articolo 40
1. Per le finalità perseguite dalla
presente legge è istituita, entro e non oltre centottanta
giorni dalla data della sua entrata in vigore, anche con lapporto
dei dati forniti dalle singole regioni, presso il ministero della
Giustizia, una banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili,
nonché ai coniugi aspiranti alladozione nazionale e
internazionale, con indicazione di ogni informazione atta a garantire
il miglior esito del procedimento. I dati riguardano anche le persone
singole disponibili alladozione in relazione ai casi di cui
allarticolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito
dallarticolo 25 della presente legge.
2. La banca dati è resa disponibile, attraverso una rete
di collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni e deve essere
periodicamente aggiornata con cadenza trimestrale.
3. Con regolamento del ministro della Giustizia sono disciplinate
le modalità di attuazione e di organizzazione della banca
dati, anche per quanto attiene alladozione dei dispositivi
necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
4. Dallattuazione del presente articolo non debbono derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Articolo 41
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta
Ufficiale».
|