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Sentenza.
Presidente
Sommella relatore Durante
Pm Iannelli, difforme ricorrenti Tavanti ed altri
Svolgimento del processo
La notte del 4 gennaio 1986 lautovettura
di Tavanti Enrico, guidata da Tavanti Roberto, finiva in una
buca praticata sulla strada che attraversava labitato
di Foiano della Chiana e sbandava, urtando contro una colonna
situata sul ciglio della carreggiata.
I Tavanti convenivano innanzi al tribunale di Arezzo Gori Giovanni,
titolare dellomonima impresa, per ottenere il risarcimento
dei danni alla persona ed al mezzo, che assumevano di avere
subito, spiegando che la buca, inavvistabile e non segnalata,
era stata scavata dai dipendenti dellimpresa nel corso
di lavori per conto del comune.
Il convenuto, costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda;
deduceva che la pioggia aveva rimosso la terra ammassata durante
i lavori di interramento delle condutture del metano, creando
un avvallamento, e che il conducente dellautovettura non
aveva tenuto conto del limite di velocità e della segnalazione
di lavori in corso.
Il tribunale rigettava la domanda; il rigetto veniva confermato
dalla Corte dappello di Firenze con sentenza resa il 4
marzo 1997.
Secondo la Corte non era possibile parlare di attività
pericolosa in quanto lo scavo era stato ricoperto, con la conseguenza
che non si versava in tema di responsabilità ex articolo
2050 Cc bensì ex articolo 2051 stesso codice; il comportamento
del conducente era stato, comunque, tale da determinare il superamento
di qualsiasi presunzione; in particolare, dalla deposizione
del teste Mostacci, vigile urbano, era emerso che si trattava
di avvallamento del fondo stradale facilmente superabile con
luso della normale diligenza tanto più che la zona
era bene illuminata; lavvallamento era inoltre preceduto
da cartelli di lavori in corso e di velocità limitata.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i
Tavanti, deducendo quattro motivi; lintimato non ha svolto
attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si denuncia
violazione e falsa applicazione di non specificate norme di
diritto e si sostiene che la Corte di merito avrebbe dovuto
applicare la presunzione di responsabilità di cui allarticolo
2050 Cc e prendere atto che non è stata fornita prova
idonea a superarla, tenuto conto che per attività pericolosa
si deve intendere non solo quella che sia qualificata tale dalla
legge di pubblica sicurezza o da altre o da altre specifiche
norme, ma anche quella che sia tale per i mezzi adoperati o
per la sua intrinseca natura, e che nella specie la pericolosità
è desumibile dallobbligo di dettagliate cautele
posto dallarticolo 8 dellallora vigente codice della
strada.
Con il secondo motivo di ricorso, deducendosi
contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia,
si sostiene che la Corte di merito ha ritenuto non pericolosa
lattività dellimpresa in considerazione del
fatto che lo scavo era già avvenuto ed era stato ricoperto,
ma ha aggiunto che lavvallamento residuato è stato
opportunamente segnalato con cartelli di lavori in corso e di
limite di velocità; per questo modo, da un lato, ha ravvisato
la presunzione di responsabilità di cui allarticolo
2051 Cc e, dallaltro, lha ritenuta superata per
essere stata fornita la prova liberatoria di cui allarticolo
2050 Cc.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce
che la motivazione della sentenza impugnata è sufficiente
nel punto concernente la censura, secondo la quale limpresa
non ha osservato lobbligo, imposto dal codice della strada
vigente allepoca dellincidente, di apporre segnalazioni
luminose e transenne idonee a delimitare lavvallamento.
Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso
si lamenta che la Corte di merito non si sia pronunciata sulla
censura mossa ai giudici di primo grado per avere accordato
credito alla deposizione del teste Mostacci e non a quella del
teste Salemme e si sostiene che, ove avesse accolto la censura,
sarebbe pervenuta a conclusioni diametralmente opposte, visto
che secondo questa ultima deposizione si trattava di buca profonda
da 30 a 40 cm.
I motivi, che si esaminano congiuntamente
per la evidente connessione, sono fondati e vanno accolti per
quanto di ragione.
Qualora la cosa produca danno non per la
sua intrinseca natura o per linsorgenza in essa di agenti
dannosi, ma perché inserita in unattività
pericolosa, trova applicazione la presunzione di responsabilità
prevista dallarticolo 2050 Cc e non quella di cui al successivo
articolo 2051.
Si intendono per attività pericolose, in relazione al
cui svolgimento opera la presunzione, oltre quelle prese in
considerazione per la prevenzione degli infortuni e la tutela
dellincolumità pubblica, tutte quelle altre che,
pur non essendo specificate o disciplinate, presentino una pericolosità
intrinseca o dipendente dalle modalità di esercizio e
dai mezzi adoperati (ex plurimis: Cassazione 6739/88; 5341/98;
10951/96); restano, pertanto, escluse dalla previsione della
norma le attività nelle quali leventuale pericolosità,
non configurabile in re ipsa, insorga per errori o colpe
da parte di terzi utenti (Cassazione 1394/83).
In altre parole, le attività pericolose
sono tipiche, quando sono individuate come tali in leggi o regolamenti,
ed atipiche, quando la pericolosità viene accertata in
concreto dal giudice di merito con possibilità di sindacato
in sede di legittimità nei limiti del vizio di motivazione
(Cassazione 5341/98).
Nella risalente sentenza 1895/70, questa Corte ha affermato
che è pericolosa lattività che comporta
lesecuzione di scavi sulla pubblica strada, corrispondentemente
assoggettando lesercente alla presunzione di cui allarticolo
2050 Cc in relazione ai danni subiti dagli utenti della strada
a causa e nello svolgimento dellattività.
Il principio va esteso allipotesi di esecuzione di lavori
sulla pubblica strada, essendo i lavori, al pari degli scavi,
fonte di pericolo per gli utenti al punto che sia il codice
della strada vigente allepoca del fatto che quello attualmente
vigente prevedono un particolare sistema di misure di prevenzione.
Ora, la Corte di merito ha ritenuto che
lo scavo era stato ricoperto, esprimendo un apprezzamento di
fatto, ma, così come dedotto con il ricorso, prima di
escludere lapplicabilità alla specie della presunzione
di cui allarticolo 2050 Cc avrebbe dovuto estendere la
propria valutazione alla circostanza che erano in corso lavori.
Comè noto, per vincere la detta presunzione lesercente
lattività pericolosa deve dimostrare di avere adottato
tutte le misure idonee ad evitare il danno (Cassazione 5484/98;
4710/91).
Nella scelta delle misure dispone di un margine piuttosto ampio
di discrezionalità da esercitare facendo uso della normale
prudenza e tenendo conto dello sviluppo della tecnica e delle
condizioni pratiche nelle quali si svolge lattività.
La discrezionalità, tuttavia, cessa quando la legge impone
lobbligo di adottare talune misure; in tale ipotesi le
misure imposte debbono ritenersi comprese nel concetto più
ampio e generale di misure idonee e lesercente lattività
pericolosa non può sottrarsi allobbligo di adottarle
senza violare i suoi particolari doveri di prudenza.
Pertanto, la presunzione di responsabilità opera nei
confronti dellesercente lattività pericolosa
che abbia adottato misure diverse da quelle prescritte da norme
legislative o regolamentari senza che vi sia alcuna possibilità
di valutarne idoneità.
Nella prospettiva dellarticolo 2051 Cc la Corte di merito
ha considerato rilevante la prova che sul luogo dellincidente
vi fossero cartelli di lavoro in corso e di limite di velocità.
Mutata la prospettiva e ricondotta la fattispecie nellambito
dellarticolo 2050 Cc, lindagine va rivolta ad accertare
se lopposizione dei cartelli esaurisse lobbligo
di adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno.
In questa ottica è determinante larticolo 8 del
previgente codice della strada, applicabile alla specie per
essersi il fatto verificato nel 1986; tale articolo dispone
che chi compie lavori sulla strada è tenuto a delimitare
con opportuni ripari ben visibili i lavori ed a mantenere costantemente
efficienti durante la notte fanali a luce rossa e dispositivi
a luce riflessa rossa in modo che i lavori, i cavalletti e gli
steccati siano visibili a sufficiente distanza.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio ad altra
sezione della Corte dappello di Firenze perché
proceda a nuovo esame sulla base dei principi sopra esposti
e pronunci anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
PQM
la Corte accoglie, per quanto di ragione,
il ricorso; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese, ad altra sezione della Corte dappello
di Firenze.
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