Sentenza.
Presidente Carnevale relatore Macioce
Pm Uccella, parz.conf. ricorrenti Gatti ed altri
controricorrenti Consob (Commissione nazionale per la società
e per la borsa) ed altri
Motivi della decisione
Con il primo motivo
viene denunziata violazione dellarticolo 28 del Cpp abrogato
e vizio di motivazione per avere la Corte di merito omesso di
considerare che il giudice penale aveva approfonditamente valutato
linesistenza di fatti e circostanze tali da imporre lassoluzione
nel merito degli imputati ed aveva quindi statuito sulla esistenza
di gravi omissioni di verifica da parte dei componenti la commissione
e dei funzionari addetti, sul cui accertamento il giudice civile
non avrebbe più potuto operare rivalutazione di sorta.
Con il secondo motivo i
ricorrenti denunziano ripetuta violazione dellarticolo
18 della legge 216/74 come modificato dalle successive legge
77/83, D.Lgs. 85/92, legge 474/94, dellarticolo 2043 Cc,
degli articoli 28-41-47 Costituzione, nonché vizio di
motivazione, per avere i giudici di appello affermato che nel
luglio 1983 la Consob non aveva il potere di verificare la verità
dei dati alla base dellinvestimento proposto, perché
tal potere sarebbe stato assegnato solo con il D.Lgs. del 1992.
Di contro, ad avviso dei ricorrenti, se la stessa funzione istituzionale
della Commissione imponeva di valorizzare il ruolo di controllore
della veridicità delle affermazioni contenute negli atti
controllati, il solo esame dellarticolo 18quater della
legge, con il rinvio ai poteri di cui agli articoli 3 lett.
b) e c) e 4 della stessa legge, avrebbe dovuto far ritenere
indiscutibile il potere della Consob nel luglio 1983 di eseguire
ispezioni, assumere notizie e chiarimenti onde accertare completezza
ed esattezza dei dati comunicati e pubblicati. In tal senso
si era pronunziata ampia letteratura, gli stessi presidenti
della Commissione e la sentenza istruttoria.
Con il terzo motivo, poi,
viene denunziata la violazione delle stesse norme speciali,
nonché degli articoli 1229-2043-2056 Cc 28 Costituzione
e vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata dato
indebito rilievo alle incongrue clausole con le quali la Consob
aveva ritenuto in sede di pubblicazione del prospetto
di autoesentarsi dalle responsabilità derivanti
dalla inosservanza degli obblighi di legge e, tra questi, di
quello afferente il controllo di veridicità dei dati
esposti nel prospetto stesso.
Con il quarto motivo, quindi,
esponente la violazione delle stesse norme sopra indicate ed
il correlato vizio di motivazione, i ricorrenti censurano con
ampio argomentare il passaggio motivazionale con il quale la
sentenza della Corte di Milano ha escluso che dalla pur
negata violazione di obblighi di informazione da parte
Consob fosse derivata ai sottoscrittori alcuna ipotesi di danno,
questo essendo scaturito dalla divergenza tra valore nominale
e valore effettivo della quota e dalla omessa considerazione
della inesistenza di redditi di sorta dellinvestimento
proposto. Ad avviso dei ricorrenti, invece, ove la Consob non
avesse autorizzato lemissione del prospetto contenente
le macroscopiche falsità afferenti lacquisto già
avvenuto di un capitale di valore pari a 44 miliardi di lire
la stessa operazione non avrebbe avuto corso e nessun danno
avrebbero patito i risparmiatori; quantomeno, un inserimento
nel prospetto dei dati effettivi o la stessa adozione di iniziative
successive alla pubblicazione, avrebbero reso edotti i sottoscrittori
dei reali termini dellinvestimento che si andava a fare
ed avrebbero escluso, o quantomeno ridotto, i danni cagionati.
Con il quinto motivo, infine,
viene denunziata la violazione delle ridette norme e la commissione
di vizio di motivazione per avere la Corte territoriale irragionevolmente
affermato che le notizie di stampa successivamente diffuse sul
carattere avventuroso dellinvestimento in atto avrebbero
esonerato la Consob, ignorando il ruolo autorevole dellorgano
pubblico a fronte della opinabilità delle notizie di
stampa, sì che in difetto del primo e pur in presenza
delle seconde nel corso del 1984 si erano finite per raccogliere
altre ingenti somme (sino ad arrivare ad oltre 27 miliardi di
lire) nel mentre certamente una sollecita iniziativa Consob
attuativa del disposto di legge avrebbe impedito o ridotto la
rovinosa raccolta di fondi.
Giova rammentare, prima di procedere allanalitico esame
delle censure testé sintetizzate, che la Corte di Milano,
con statuizioni non fatte segno a censure di sorta, ha inteso
prendere le mosse dalla questione della esistenza di posizione
giuridica soggettiva tutelabile in capo agli attori sostanziali
della causa (questione che le Su 367/92 avevano ricondotto allambito
della fondatezza della domanda) per concludere nel senso della
proponibilità delle domande risarcitorie. E tale conclusione
ha fondato sulla qualificazione della causa petendi in termini
di addebito del danno patrimoniale subito (la rovinosa conclusione
della sottoscrizione di quote della Hvst) alla condotta della
Consob e dei suoi componenti e funzionari, condotta omissiva
delle possibili e dovute attività di informazione e gravemente
colposa, nonché causalmente incidente su posizioni giuridiche
riconducibili a quelle del diritto soggettivo. Tale qualificazione,
pervero scandita su passaggi coerenti con i principi delineati
da questa Corte (nelle note Su 500/99 e seguiti da Cassazione
1814/00-3726/00-14432/00), con riguardo alla cognizione dei
giudizi pendenti alla data di entrata in vigore degli articoli
33 e 34 D.Lgs. 80/98, non è stata fatta segno ad impugnazioni
di sorta e va, dunque, tenuta ferma quale incontestata cornice
di riferimento dei passaggi argomentativi della sentenza impugnata.
Essa, dunque, dalla premessa proponibilità delle domande
risarcitorie, deriva, attraverso la disamina delle norme e la
valutazione dei fatti, il giudizio conclusivo di insussistenza
dellillecito; e ciò ponendo in logica sequenza
di subordinazione i passaggi afferenti: 1) linesistenza
dellobbligo informativo di legge 2) la mancanza del richiesto
grado di negligenza 3) linsussistenza della causalità
della (negata) omissione rispetto al danno patrimoniale risarcibile.
Ma prima di esaminare i
motivi del ricorso che censurano la legittimità e la
coerenza logica di tali passaggi, occorre esaminare, per disattenderlo
a cagione della evidente infondatezza, il primo motivo del ricorso.
Esso prospetta lefficacia vincolante in sede civile delle
statuizioni (di responsabilità dei commissari e funzionari
Consob) contenute nella sentenza del Gi presso il tribunale
di Milano che ebbe a dichiarare ndp a carico dei predetti per
amnistia ma che a tal declaratoria sarebbe pervenuta dopo la
ponderata e specifica valutazione della insussistenza, a beneficio
degli imputati, di ipotesi di proscioglimento di cui allarticolo
152 comma 2° dellabrogato Cpp. La pretesa efficacia
vincolante esattamente esclusa dalla Corte di merito
va invero negata sullassorbente rilievo per il
quale leffetto della statuizione penale in sede di giudizio
civile di danno deve essere regolato sulla base del nuovo testo
degli articoli 652 e 654 Cpp anche se, come nella specie, la
statuizione sia stata emessa prima della entrata in vigore del
nuovo codice, in tal senso disponendo larticolo 260 delle
disp.att. Cpp approvate con D.Lgs. 271/89, con la conseguenza
per la quale non può riconoscersi alcuna efficacia di
giudicato a qualsiasi statuizione contenuta in una sentenza
istruttoria di proscioglimento dellimputato per applicazione
di amnistia (Cassazione 3084/97 3519/96), pur potendo
il giudice civile nellopera di necessaria rivalutazione
del fatto tenere conto degli elementi di prova ritualmente
acquisiti nel processo penale.
Venendo, quindi, allesame
del secondo motivo del ricorso, che denunzia la ripetuta violazione
di legge commessa dalla sentenza impugnata nellaver escluso
la sussistenza nel luglio del 1983 di poteri della
Consob di accertare le evidenti falsità dei dati comunicati
dai promotori della operazione di pubblica sottoscrizione e
di assumere iniziative di ripristino della verità delle
comunicazioni e di impedimento al corso ulteriore della operazione
stessa, ritiene il Collegio, dallesame della legislazione
allepoca vigente, che le censure mosse dai ricorrenti
alle statuizioni negative della pronunzia impugnata siano assolutamente
esatte. La Corte di Milano, da un canto, ha ripetutamente sottolineato
lovvia constatazione della inesistenza di alcun potere
Consob di intervenire formulando riserve sulla opportunità
della operazione introdotta con le comunicazioni di rito e,
dallaltro canto, ha più volte, ed erroneamente,
escluso che in capo alla Consob sussistessero oneri e poteri
di portare ad emersione e sino alla conseguenza di vietare
lulteriore corso delloperazione le inesattezze,
le incompletezze e le falsità dei dati comunicati.
Ritiene di contro il Collegio, accingendosi allesame delle
rilevanti questioni poste dalla affermazione di responsabilità
civile di un organo pubblico di vigilanza (in vicenda di rilevante
impatto economico non dissimile da quella su alcuni profili
della quale ebbero a pronunziare le Ssuu 5477/95 e 7339/98),
che, una volta accertato (come effettuato dalla sentenza impugnata
a pagg. 29-30-31-35) che ex actis risultava (tanto emergendo
dalla documentazione allegata alla comunicazione effettuata
dai promotori) la falsità di essenziali dati della prescritta
comunicazione e della necessaria informazione pubblica (il prospetto),
lorgano pubblico istituzionalmente preposto ad assicurare
leffettività di minimi standards informativi avesse
la potestà legale di intervenire con iniziative istruttorie,
integrative, repressive su operazioni che, prima facie, quel
livello di veridica informazione non fornivano.
Ed è la stessa sentenza della Corte milanese a rammentare
che il prospetto riassuntivo dei dati afferenti loperazione
promossa dalle socc. Hvst, Sofinvest, Ifl, Ifls, secondo lincontestata
prospettazione attorea, «...avrebbe dato falsamente per
avvenuta ed eseguita la delibera di aumento del capitale sociale
della società Hotel Villaggio S. Teresa a 44 miliardi,
mentre laumento non era stato eseguito ed il capitale
era allepoca di 20 milioni...» e che «...il
prospetto era stato depositato benché i proponenti non
fossero ancora proprietari del bene, il prezzo di acquisto fosse
stato dichiarato in una somma inferiore a quella di 44 miliardi,
il valore della operazione non considerasse i mutui per 15 miliardi
gravanti sulla società» ed anche che «...il
canone del complesso immobiliare non poteva affatto rappresentare
per il gruppo Sofinvest-Cultrera una componente di reddito attiva
ed una disponibilità liquida effettiva perché
il relativo credito (circostanza questa del tutto sottaciuta)
aveva formato oggetto di cessione o vincolo a favore della Bnl».
Ed è con riguardo allincontestata eloquenza di
tali circostanze che la Corte di merito ha disapplicato le norme
vigenti nel luglio del 1983, ripetutamente ed erroneamente affermando
che, sulla loro base, la Consob non aveva alcun potere di controllo
sulla veridicità dei dati fattuali comunicati dai promotori
né di intervento correttivo sugli stessi (finalizzato
allinserimento sostitutivo dei dati veri) né, infine,
alcun potere di vietare la esecuzione delloperazione inottemperante
agli interventi stessi.
La legge 77/83 (pubblicata su «Gazzetta Ufficiale»
85/83), che disciplinava i fondi comuni di investimento immobiliare,
ebbe allarticolo 12 a ridisegnare i poteri di controllo
della Consob anche con riferimento alle operazioni di sottoscrizione
od acquisto di titoli ed assai semplicemente delineati dallarticolo
5 Dl 95/74 conv. in legge 216/74: al proposito vennero disciplinati
agli articoli 18 e 18bis-ter-quater gli oneri dei promotori
di analitica e veridica comunicazione alla Consob dei dati afferenti
loperazione nonché di quelli, da inserire in apposito
prospetto informativo, concernenti organizzazione, situazione
economico-finanziaria, evoluzione e prospettive dei soggetti
proponenti.
La Consob, fermo restando il potere (articolo 18 comma 3°)
di innovare alle proprie metodologie informative dellofferta
e di pretendere laddizione dei dati (rispetto a quelli
generalmente richiesti), aveva poi il ben più penetrante
e diffuso potere di controllo della completezza-veridicità
delle notizie (articolo 18quater) lungo tutto larco procedimentale
corrente dalla data della comunicazione della operazione, un
potere espressivo della scelta legislativa di assegnare alla
Consob la massima funzione di garante della legalità
dellagire delle società e tradotto in plurime potestà
di intervento (articoli 3-4), significativamente richiamate
per la fase del controllo delloperazione di sollecitazione
del pubblico risparmio (articolo 18quater cit.), tra le quali,
e per quel che rileva, la potestà di disporre esibizioni
ed integrazioni documentali, ispezioni ed inchieste, al fine
di accertare «...lesattezza e completezza dei dati
e delle notizie comunicati o pubblicati...».
E, si badi, tali ultime potestà (articolo 3 lett. c),
richiamate espressamente dallintervento legislativo del
1983 (con il citato articolo 18quater comma 1 introdotto dallarticolo
12 della legge 77/83), erano ancora quelle previste nel testo
dellarticolo 1 della legge 216/74 di conversione del Dl
96/74 istitutivo della Consob: e tali letteralmente rimasero
anche quando il citato articolo 3 venne ridisegnato dallarticolo
5 della legge 281/85. Si trattava, quindi, di poteri qualificanti
per lo stesso rilievo ordinamentale della Consob e comunque
nella disponibilità dellapparato della Commissione
da ben nove anni e non certo frutto di una novellazione ad opera
della legge 77/83 (che, infatti, a tali poteri fece espresso
rinvio per estenderne lesercizio proprio al controllo
della fase aperta dalla comunicazione di offerta al pubblico).
Ed a chiusura razionale di tale sistema di poteri, sussisteva,
poi, la potestà (articolo 18 comma 4) di vietare in limine
loperazione o di intervenire nel suo corso (non già,
come ripetutamente quanto inutilmente ribadito dalla sentenza
impugnata, per linopportunità o la rischiosità
della stessa bensì) per linosservanza delle prescrizioni
generali o speciali poste a garanzia della genuinità
dei richiesti standards informativi.
Ebbene, la Corte di merito, che pur nella disamina dello stato
normativo nel luglio 1983, ha inteso ignorare tale sistema di
norme, ha poi finito per dar atto della esistenza dei poteri
di cui allarticolo 3 lett. c) (se pur nella riduttiva
ottica di poteri di integrazione successiva) ma ne ha escluso
la rilevanza sotto il profilo della discrezionalità del
loro uso (oltre che della inutilità pratica, come sarà
esaminato in occasione della valutazione del quinto motivo di
ricorso). Ed anche tale affermazione appare formulata in violazione
di legge, posto che se è indiscutibile che appartenga
alla sfera riservata alle scelte dellorgano quella di
utilizzare questo o quello strumento istruttorio, correttivo,
repressivo a fronte di elementi di incompletezza o non veridicità
della comunicazione di cui allarticolo 18, è altrettanto
indiscutibile trattandosi di strumenti assegnati allorgano
pubblico per lesercizio di una funzione di vigilanza
che lomissione di alcuna iniziativa funzionale allo scopo
assegnato non può trovare esimente nellappartenenza
anche di tale omissione allambito della funzione stessa,
tal funzione avendo oltre i noti limiti esterni della imparzialità,
correttezza e buona amministrazione (Su 500/99 cit.) il vincolo
interno costituito dalla attivazione della vigilanza nellinteresse
pubblico, quello che questa Corte ha già avuto occasione
di definire come linteresse alla trasparenza del mercato
dei valori mobiliari (Cassazione 10976/96).
A questo quadro normativo coerente nel dettare le regole
per un preventivo e successivo controllo Consob sulla completezza
e veridicità delle informazioni date dai promotori della
operazione si è aggiunto, vari anni appresso,
lo strumento del supplemento di prospetto, imposto ai promotori
dal sopravvenire, dopo la pubblicazione e prima della chiusura
delloperazione, di fatti nuovi (o constatazione di errori)
idonei ad influire sulla valutazione dei valori mobiliari (comma
4° dellarticolo 18 come modificato dallarticolo
1 D.Lgs. 85/1992, adottato in esecuzione della Dir. 89/298/Cee).
E si tratta di un supplemento di «informazione»
che innova al quadro normativo previgente soltanto perché
aggiunge uno strumento di garanzia predefinito ad un quadro
di misure di vigilanza affidate alla scelta tecnica aperta dalla
Consob (e non certo perché, come inesattamente affermato
dai giudici di merito, introduce poteri ispettivi prima inesistenti).
Va, infine, e conclusivamente, rilevato che la qui disattesa
interpretazione del (chiarissimo) dato normativo del 1983 confligge
in modo macroscopico anche con la razionalità del sistema
di garanzie perseguite con la istituzione della Consob. Ed infatti,
ipotizzare con lintero procedimento di comunicazione di
dati, di allegazione di documentazione e di pubblicazione del
prospetto riassuntivo fosse stato ideato al solo fine di consentire
una programmata pubblicità della operazione ed affermare
che in tal quadro alla Consob spettasse solo di regolare-integrare
i modi di pubblicizzazione, significherebbe ridurre il ruolo
dellOrgano di garanzia a quello di un ufficio di deposito
atti, con la ineluttabile conseguenza di veder attribuita ad
un organo in tesi privo di alcun potere di controllo sulla veridicità
degli atti il ruolo di pubblico promotore della genuinità
degli atti quale dichiarata dagli interessati. Ed è sintomatico
che la sentenza impugnata, partita dalle rilevate erronee premesse
ed affrontata con le subordinate e successive rationes decidendi
lipotesi della sussistenza della contestata condotta omissiva,
si sia imbattuta proprio in tale conseguenza, finendo per attribuire
rilevanza alla anomala clausola di «esonero di responsabilità»
apposta al prospetto in discorso e, giustamente, attirandosi
le censure contenute nel terzo motivo del ricorso, censure che
si vanno subito ad esaminare.
Affermano al proposito i giudici milanesi che la duplice avvertenza
e dichiarazione fatta apporre in testa ed in coda al prospetto
(e relativa tanto alla inesistenza di alcun giudizio della Consob
anche sulla sola completezza e verità dei dati riportati
quanto alla responsabilità dei soli proponenti per le
notizie riportate), se pur non inducenti esonero della Commissione
da responsabilità per condotta gravemente colposa avrebbero
comunque determinato un elevarsi della soglia probatoria afferente
la colpa necessaria alladdebito. Come esattamente rilevato
nel motivo in esame la statuizione testé riferita appare
viziata da violazione di legge ed illogica sul piano della valutazione
dei fatti. Se, infatti, occorre affermare (come rammentato nellesame
del secondo motivo) che la Consob aveva comunque il dovere di
verificare ed assicurare la veridicità di dati e notizie
che autorizzava fossero pubblicati nelle premesse del prospetto,
le precisazioni in discorso, per la parte in cui negavano proprio
lesistenza di quel dovere, erano stilate evidentemente
contra legem (restando corrette per la parte in cui negavano
che la pubblicazione del prospetto comportasse giudizio della
Consob sulla convenienza per il pubblico della operazione proposta).
Ma è anche illogico attribuire ad un organo pubblico
per il quale il comportamento dovuto non è adempimento
contrattuale ma osservanza delle norme/precetto afferenti la
funzione il potere di emettere dichiarazioni (negoziali)
idonee a comprovare una media diligenza e buona fede, là
dove la colpa dellazione od omissione della Pa, inducente
danno risarcibile per la lesione di una situazione protetta
del privato, deve essere scrutinata oggettivamente con riguardo
alle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione
(Su 500/99 cit.).
Solo in parte fondata è
la censura contenuta nel quarto motivo del ricorso: la Corte
territoriale, seguendo lo sviluppo delle subordinate rationes
decidendi, ha inteso dare per commessa la ascritta violazione
di legge (per omissione) ma ha negato la sussistenza della causalità
tra omissione e danno sul rilievo della non dipendenza dalle
omesse informative del reale danno patito, questo essendo individuabile
semmai nella divergenza tra valore di sottoscrizione delle quote
e valore effettivo delle stesse (a sua volta indotta dalla sottaciuta
assenza di componenti di reddito nellinvestimento proposto,
determinata dalla pregressa cessione dei canoni alla Bnl). Le
omesse informazioni originarie (quelle afferenti i fatti successivi
non sarebbero state comunque erogabili dalla Consob, stanti
i limiti legali di intervento), del resto, sarebbero state,
ad avviso della Corte, afferenti fatti poi effettivamente
anche se su valori inferiori realizzati (entro il gennaio
1984).
Orbene, se appare inconferente, ed in parte inammissibile, la
contestazione delle valutazioni fatta dalla Corte di merito
sulla dimensione del danno subito dagli investitori ed il suo
collegamento con questa o quella manipolazione operata dai promotori,
appare del tutto pertinente e fondata la ripetuta denunzia del
palese equivoco nel quale è incorsa la pronunzia impugnata.
Questa, infatti, indagando sulla causalità tra con dotta
omissiva e danno patito ha finito per negarla sulla base di
rilievi afferenti la mera quantificazione del danno, senza interrogarsi
con specifico riguardo alle date ed alle modalità
delle varie sottoscrizioni sulla possibilità che
luso dei poteri conferitile dalla legge avrebbe dovuto
indurre Consob a far pubblicare sul prospetto, previa le menzionate
iniziative ed integrazioni, solo notizie veridiche (nel luglio
1983) ovvero, ed in caso di non ottemperanza alle proprie iniziative,
a non autorizzarne affatto la pubblicazione. Avrebbe quindi
dovuto il giudice dappello scrutinare la pretesa causalità,
pur nella difficoltà della valutazione e con luso
di ogni potere assegnato al giudice del merito, ma facendo applicazione
dei principi in tema di concorso di cause statuiti dallarticolo
41 Cp ed applicabili anche a regolare la causalità nellillecito
extracontrattuale; ed avrebbe poi dovuto formulare prognosi
sulla sorte delle iniziative di sottoscrizione in presenza dei
possibili esiti del corretto e tempestivo esercizio della vigilanza
Consob.
E solo ove avesse dato al relativo quesito risposta positiva
concludendo nel senso della presumi8bile esclusione di
questa o quella sottoscrizione «dannosa», per effetto
del tempestivo esercizio della potestà di legge
avrebbe dovuto spostare lattenzione dalla responsabilità
degli organi (scrutinandone la condotta «colposa»
alla stregua delle indicazioni dianzi formulate) alla specifica
ed individuale responsabilità dei componenti o dipendenti.
Fondata è, infine,
la censura contenuta nel quinto motivo del ricorso. La sentenza
impugnata ha, come in narrativa rammentato, negato che dalla
Consob fosse comunque esigibile un intervento successivo alla
pubblicazione del prospetto ed in coincidenza della diffusione
(27 settembre 1983) di notizie di stampa sul carattere avventuroso
delloperazione avviata: e lopinione negativa dei
giudici milanesi si è fondata sulla duplice considerazione
del carattere certamente «discrezionale» dei poteri
di integrazione di cui allarticolo 3 lett. b-c della legge
216/74 (ai quali faceva rinvio larticolo 18quater comma
1° della stessa legge, come modificato dallarticolo
12 della legge 77/83) e della sostanziale inefficienza causale
di un intervento informativo assunto nel pieno di una campagna
giornalistica di informazione. Orbene, se per quel che rileva
la pretesa discrezionalità delle iniziative non può
che rinviarsi a quanto affermato nellesame del secondo
motivo del ricorso (ed alla cui stregua è stata rilevata
la contrarietà a legge della statuizione dei giudici
di merito), per quanto concerne la pretesa «superfluità»
di un intervento accertatore Consob dopo le notizie di stampa
appaiono pertinenti e condivisibili le censure al proposito
formulate dai ricorrenti. La Corte di merito, infatti, pur consapevole
del fatto che Consob in quel contesto che richiamava
lattenzione dellopinione pubblica su profili i cui
dati fattuali emergevano già dalla documentazione allegata
alla comunicazione del luglio avesse i poteri di intervento
di cui alla lett. c) articolo 3 della legge 216/74 (poteri in
effetti limitati al mero accertamento correttivo ed episodico
dei dati comunicati, e non autorizzanti la pubblicazione del
supplemento di prospetto disciplinato solo con il D.Lgs. 85/92),
ha però ritenuto che i potenziali investitori fossero
stati già sufficientemente avvertiti, proprio a cagione
del clamore di stampa, dei rischi esistenti.
Orbene, tale argomentare disvela pienamente la denunziata violazione
dellarticolo 2043 Cc e la parimenti evidenziata illogicità
argomentativa, per avere la Corte di merito considerato le notizie
di stampa quali esimenti dallobbligo istituzionale della
Consob di attivare le potestà disponibili, senza considerare
che, al contrario, tali notizie avrebbero semmai imposto, e
non certo escluso, la sollecita attivazione degli interventi
doverosi sino a quel momento negletti.
Di contro, le notizie in discorso avrebbero potuto essere considerate
come originanti una situazione pervero caratterizzata
dallampio dispiegamento cronologico delle sottoscrizioni
(iniziate allindomani della pubblicazione del prospetto
e continuate anche nellanno 1984) nella quale,
semmai, il comportamento dei sottoscrittori (o di parte di essi)
avrebbe potuto ricevere una valutazione alla stregua degli articoli
2056 comma 1° e 1227 Cc.
Sicché, e sotto entrambi i profili la riportata statuizione
merita censura avendo, da un canto, erroneamente attribuito
alle notizie di stampa lindebito ruolo di esimenti dai
propri obblighi a beneficio della Consob ed avendo, dallaltro
canto, mancato di collocarle sullesatto terreno della
valutazione della condotta dei creditori.
Allesito delle esposte considerazioni, quindi, ritiene
il Collegio che, rigettato il primo motivo del ricorso ed accolto
pienamente il secondo, nonché accolte, per quanto di
ragione, le censure contenute nei successivi mezzi di impugnazione,
la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio ad altra
sezione della Corte di Milano per nuovo, completo, esame della
controversia, esame che sarà condotto sulla base dei
formulati principi di diritto e seguendo una corretta logica
argomentativa (alla quale la sentenza impugnata si è,
più volte, sottratta).
Sarà compito del giudice del rinvio anche4 quello di
regolare le spese del giudizio di legittimità.
PQM
la Corte di Cassazione,
rigetta il primo motivo del ricorso; accoglie il secondo e,
per quanto di ragione, il terzo, quarto e quinto motivo; cassa
la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra
sezione della Corte dappello di Milano.
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