Cassazione - Sezione I Civile

Sentenza 14 febbraio - 3 marzo 2001

3132/2001

 
Massima non disponibile.
 

 

Sentenza.  

Presidente Carnevale – relatore Macioce
Pm Uccella, parz.conf. – ricorrenti Gatti ed altri – controricorrenti Consob (Commissione nazionale per la società e per la borsa) ed altri


Motivi della decisione

Con il primo motivo viene denunziata violazione dell’articolo 28 del Cpp abrogato e vizio di motivazione per avere la Corte di merito omesso di considerare che il giudice penale aveva approfonditamente valutato l’inesistenza di fatti e circostanze tali da imporre l’assoluzione nel merito degli imputati ed aveva quindi statuito sulla esistenza di gravi omissioni di verifica da parte dei componenti la commissione e dei funzionari addetti, sul cui accertamento il giudice civile non avrebbe più potuto operare rivalutazione di sorta.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano ripetuta violazione dell’articolo 18 della legge 216/74 come modificato dalle successive legge 77/83, D.Lgs. 85/92, legge 474/94, dell’articolo 2043 Cc, degli articoli 28-41-47 Costituzione, nonché vizio di motivazione, per avere i giudici di appello affermato che nel luglio 1983 la Consob non aveva il potere di verificare la verità dei dati alla base dell’investimento proposto, perché tal potere sarebbe stato assegnato solo con il D.Lgs. del 1992. Di contro, ad avviso dei ricorrenti, se la stessa funzione istituzionale della Commissione imponeva di valorizzare il ruolo di controllore della veridicità delle affermazioni contenute negli atti controllati, il solo esame dell’articolo 18quater della legge, con il rinvio ai poteri di cui agli articoli 3 lett. b) e c) e 4 della stessa legge, avrebbe dovuto far ritenere indiscutibile il potere della Consob nel luglio 1983 di eseguire ispezioni, assumere notizie e chiarimenti onde accertare completezza ed esattezza dei dati comunicati e pubblicati. In tal senso si era pronunziata ampia letteratura, gli stessi presidenti della Commissione e la sentenza istruttoria.

Con il terzo motivo, poi, viene denunziata la violazione delle stesse norme speciali, nonché degli articoli 1229-2043-2056 Cc – 28 Costituzione e vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata dato indebito rilievo alle incongrue clausole con le quali la Consob aveva ritenuto – in sede di pubblicazione del prospetto – di autoesentarsi dalle responsabilità derivanti dalla inosservanza degli obblighi di legge e, tra questi, di quello afferente il controllo di veridicità dei dati esposti nel prospetto stesso.

Con il quarto motivo, quindi, esponente la violazione delle stesse norme sopra indicate ed il correlato vizio di motivazione, i ricorrenti censurano con ampio argomentare il passaggio motivazionale con il quale la sentenza della Corte di Milano ha escluso che dalla – pur negata – violazione di obblighi di informazione da parte Consob fosse derivata ai sottoscrittori alcuna ipotesi di danno, questo essendo scaturito dalla divergenza tra valore nominale e valore effettivo della quota e dalla omessa considerazione della inesistenza di redditi di sorta dell’investimento proposto. Ad avviso dei ricorrenti, invece, ove la Consob non avesse autorizzato l’emissione del prospetto contenente le macroscopiche falsità afferenti l’acquisto già avvenuto di un capitale di valore pari a 44 miliardi di lire la stessa operazione non avrebbe avuto corso e nessun danno avrebbero patito i risparmiatori; quantomeno, un inserimento nel prospetto dei dati effettivi o la stessa adozione di iniziative successive alla pubblicazione, avrebbero reso edotti i sottoscrittori dei reali termini dell’investimento che si andava a fare ed avrebbero escluso, o quantomeno ridotto, i danni cagionati.

Con il quinto motivo, infine, viene denunziata la violazione delle ridette norme e la commissione di vizio di motivazione per avere la Corte territoriale irragionevolmente affermato che le notizie di stampa successivamente diffuse sul carattere avventuroso dell’investimento in atto avrebbero esonerato la Consob, ignorando il ruolo autorevole dell’organo pubblico a fronte della opinabilità delle notizie di stampa, sì che in difetto del primo e pur in presenza delle seconde nel corso del 1984 si erano finite per raccogliere altre ingenti somme (sino ad arrivare ad oltre 27 miliardi di lire) nel mentre certamente una sollecita iniziativa Consob attuativa del disposto di legge avrebbe impedito o ridotto la rovinosa raccolta di fondi.
Giova rammentare, prima di procedere all’analitico esame delle censure testé sintetizzate, che la Corte di Milano, con statuizioni non fatte segno a censure di sorta, ha inteso prendere le mosse dalla questione della esistenza di posizione giuridica soggettiva tutelabile in capo agli attori sostanziali della causa (questione che le Su 367/92 avevano ricondotto all’ambito della fondatezza della domanda) per concludere nel senso della proponibilità delle domande risarcitorie. E tale conclusione ha fondato sulla qualificazione della causa petendi in termini di addebito del danno patrimoniale subito (la rovinosa conclusione della sottoscrizione di quote della Hvst) alla condotta della Consob e dei suoi componenti e funzionari, condotta omissiva delle possibili e dovute attività di informazione e gravemente colposa, nonché causalmente incidente su posizioni giuridiche riconducibili a quelle del diritto soggettivo. Tale qualificazione, pervero scandita su passaggi coerenti con i principi delineati da questa Corte (nelle note Su 500/99 e seguiti da Cassazione 1814/00-3726/00-14432/00), con riguardo alla cognizione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore degli articoli 33 e 34 D.Lgs. 80/98, non è stata fatta segno ad impugnazioni di sorta e va, dunque, tenuta ferma quale incontestata cornice di riferimento dei passaggi argomentativi della sentenza impugnata. Essa, dunque, dalla premessa proponibilità delle domande risarcitorie, deriva, attraverso la disamina delle norme e la valutazione dei fatti, il giudizio conclusivo di insussistenza dell’illecito; e ciò ponendo in logica sequenza di subordinazione i passaggi afferenti: 1) l’inesistenza dell’obbligo informativo di legge 2) la mancanza del richiesto grado di negligenza 3) l’insussistenza della causalità della (negata) omissione rispetto al danno patrimoniale risarcibile.

Ma prima di esaminare i motivi del ricorso che censurano la legittimità e la coerenza logica di tali passaggi, occorre esaminare, per disattenderlo a cagione della evidente infondatezza, il primo motivo del ricorso. Esso prospetta l’efficacia vincolante in sede civile delle statuizioni (di responsabilità dei commissari e funzionari Consob) contenute nella sentenza del Gi presso il tribunale di Milano che ebbe a dichiarare ndp a carico dei predetti per amnistia ma che a tal declaratoria sarebbe pervenuta dopo la ponderata e specifica valutazione della insussistenza, a beneficio degli imputati, di ipotesi di proscioglimento di cui all’articolo 152 comma 2° dell’abrogato Cpp. La pretesa efficacia vincolante – esattamente esclusa dalla Corte di merito – va invero negata sull’assorbente rilievo per il quale l’effetto della statuizione penale in sede di giudizio civile di danno deve essere regolato sulla base del nuovo testo degli articoli 652 e 654 Cpp anche se, come nella specie, la statuizione sia stata emessa prima della entrata in vigore del nuovo codice, in tal senso disponendo l’articolo 260 delle disp.att. Cpp approvate con D.Lgs. 271/89, con la conseguenza per la quale non può riconoscersi alcuna efficacia di giudicato a qualsiasi statuizione contenuta in una sentenza istruttoria di proscioglimento dell’imputato per applicazione di amnistia (Cassazione 3084/97 – 3519/96), pur potendo il giudice civile – nell’opera di necessaria rivalutazione del fatto – tenere conto degli elementi di prova ritualmente acquisiti nel processo penale.

Venendo, quindi, all’esame del secondo motivo del ricorso, che denunzia la ripetuta violazione di legge commessa dalla sentenza impugnata nell’aver escluso la sussistenza – nel luglio del 1983 – di poteri della Consob di accertare le evidenti falsità dei dati comunicati dai promotori della operazione di pubblica sottoscrizione e di assumere iniziative di ripristino della verità delle comunicazioni e di impedimento al corso ulteriore della operazione stessa, ritiene il Collegio, dall’esame della legislazione all’epoca vigente, che le censure mosse dai ricorrenti alle statuizioni negative della pronunzia impugnata siano assolutamente esatte. La Corte di Milano, da un canto, ha ripetutamente sottolineato l’ovvia constatazione della inesistenza di alcun potere Consob di intervenire formulando riserve sulla opportunità della operazione introdotta con le comunicazioni di rito e, dall’altro canto, ha più volte, ed erroneamente, escluso che in capo alla Consob sussistessero oneri e poteri di portare ad emersione – e sino alla conseguenza di vietare l’ulteriore corso dell’operazione – le inesattezze, le incompletezze e le falsità dei dati comunicati.
Ritiene di contro il Collegio, accingendosi all’esame delle rilevanti questioni poste dalla affermazione di responsabilità civile di un organo pubblico di vigilanza (in vicenda di rilevante impatto economico non dissimile da quella su alcuni profili della quale ebbero a pronunziare le Ssuu 5477/95 e 7339/98), che, una volta accertato (come effettuato dalla sentenza impugnata a pagg. 29-30-31-35) che ex actis risultava (tanto emergendo dalla documentazione allegata alla comunicazione effettuata dai promotori) la falsità di essenziali dati della prescritta comunicazione e della necessaria informazione pubblica (il prospetto), l’organo pubblico istituzionalmente preposto ad assicurare l’effettività di minimi standards informativi avesse la potestà legale di intervenire con iniziative istruttorie, integrative, repressive su operazioni che, prima facie, quel livello di veridica informazione non fornivano.
Ed è la stessa sentenza della Corte milanese a rammentare che il prospetto riassuntivo dei dati afferenti l’operazione promossa dalle socc. Hvst, Sofinvest, Ifl, Ifls, secondo l’incontestata prospettazione attorea, «...avrebbe dato falsamente per avvenuta ed eseguita la delibera di aumento del capitale sociale della società Hotel Villaggio S. Teresa a 44 miliardi, mentre l’aumento non era stato eseguito ed il capitale era all’epoca di 20 milioni...» e che «...il prospetto era stato depositato benché i proponenti non fossero ancora proprietari del bene, il prezzo di acquisto fosse stato dichiarato in una somma inferiore a quella di 44 miliardi, il valore della operazione non considerasse i mutui per 15 miliardi gravanti sulla società» ed anche che «...il canone del complesso immobiliare non poteva affatto rappresentare per il gruppo Sofinvest-Cultrera una componente di reddito attiva ed una disponibilità liquida effettiva perché il relativo credito (circostanza questa del tutto sottaciuta) aveva formato oggetto di cessione o vincolo a favore della Bnl».
Ed è con riguardo all’incontestata eloquenza di tali circostanze che la Corte di merito ha disapplicato le norme vigenti nel luglio del 1983, ripetutamente ed erroneamente affermando che, sulla loro base, la Consob non aveva alcun potere di controllo sulla veridicità dei dati fattuali comunicati dai promotori né di intervento correttivo sugli stessi (finalizzato all’inserimento sostitutivo dei dati veri) né, infine, alcun potere di vietare la esecuzione dell’operazione inottemperante agli interventi stessi.
La legge 77/83 (pubblicata su «Gazzetta Ufficiale» 85/83), che disciplinava i fondi comuni di investimento immobiliare, ebbe all’articolo 12 a ridisegnare i poteri di controllo della Consob anche con riferimento alle operazioni di sottoscrizione od acquisto di titoli ed assai semplicemente delineati dall’articolo 5 Dl 95/74 conv. in legge 216/74: al proposito vennero disciplinati agli articoli 18 e 18bis-ter-quater gli oneri dei promotori di analitica e veridica comunicazione alla Consob dei dati afferenti l’operazione nonché di quelli, da inserire in apposito prospetto informativo, concernenti organizzazione, situazione economico-finanziaria, evoluzione e prospettive dei soggetti proponenti.
La Consob, fermo restando il potere (articolo 18 comma 3°) di innovare alle proprie metodologie informative dell’offerta e di pretendere l’addizione dei dati (rispetto a quelli generalmente richiesti), aveva poi il ben più penetrante e diffuso potere di controllo della completezza-veridicità delle notizie (articolo 18quater) lungo tutto l’arco procedimentale corrente dalla data della comunicazione della operazione, un potere espressivo della scelta legislativa di assegnare alla Consob la massima funzione di garante della legalità dell’agire delle società e tradotto in plurime potestà di intervento (articoli 3-4), significativamente richiamate per la fase del controllo dell’operazione di sollecitazione del pubblico risparmio (articolo 18quater cit.), tra le quali, e per quel che rileva, la potestà di disporre esibizioni ed integrazioni documentali, ispezioni ed inchieste, al fine di accertare «...l’esattezza e completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati...».
E, si badi, tali ultime potestà (articolo 3 lett. c), richiamate espressamente dall’intervento legislativo del 1983 (con il citato articolo 18quater comma 1 introdotto dall’articolo 12 della legge 77/83), erano ancora quelle previste nel testo dell’articolo 1 della legge 216/74 di conversione del Dl 96/74 istitutivo della Consob: e tali letteralmente rimasero anche quando il citato articolo 3 venne ridisegnato dall’articolo 5 della legge 281/85. Si trattava, quindi, di poteri qualificanti per lo stesso rilievo ordinamentale della Consob e comunque nella disponibilità dell’apparato della Commissione da ben nove anni e non certo frutto di una novellazione ad opera della legge 77/83 (che, infatti, a tali poteri fece espresso rinvio per estenderne l’esercizio proprio al controllo della fase aperta dalla comunicazione di offerta al pubblico).
Ed a chiusura razionale di tale sistema di poteri, sussisteva, poi, la potestà (articolo 18 comma 4) di vietare in limine l’operazione o di intervenire nel suo corso (non già, come ripetutamente quanto inutilmente ribadito dalla sentenza impugnata, per l’inopportunità o la rischiosità della stessa bensì) per l’inosservanza delle prescrizioni  generali o speciali – poste a garanzia della genuinità dei richiesti standards informativi.
Ebbene, la Corte di merito, che pur nella disamina dello stato normativo nel luglio 1983, ha inteso ignorare tale sistema di norme, ha poi finito per dar atto della esistenza dei poteri di cui all’articolo 3 lett. c) (se pur nella riduttiva ottica di poteri di integrazione successiva) ma ne ha escluso la rilevanza sotto il profilo della discrezionalità del loro uso (oltre che della inutilità pratica, come sarà esaminato in occasione della valutazione del quinto motivo di ricorso). Ed anche tale affermazione appare formulata in violazione di legge, posto che se è indiscutibile che appartenga alla sfera riservata alle scelte dell’organo quella di utilizzare questo o quello strumento istruttorio, correttivo, repressivo a fronte di elementi di incompletezza o non veridicità della comunicazione di cui all’articolo 18, è altrettanto indiscutibile – trattandosi di strumenti assegnati all’organo pubblico per l’esercizio di una funzione di vigilanza – che l’omissione di alcuna iniziativa funzionale allo scopo assegnato non può trovare esimente nell’appartenenza anche di tale omissione all’ambito della funzione stessa, tal funzione avendo oltre i noti limiti esterni della imparzialità, correttezza e buona amministrazione (Su 500/99 cit.) il vincolo interno costituito dalla attivazione della vigilanza nell’interesse pubblico, quello che questa Corte ha già avuto occasione di definire come l’interesse alla trasparenza del mercato dei valori mobiliari (Cassazione 10976/96).
A questo quadro normativo – coerente nel dettare le regole per un preventivo e successivo controllo Consob sulla completezza e veridicità delle informazioni date dai promotori della operazione – si è aggiunto, vari anni appresso, lo strumento del supplemento di prospetto, imposto ai promotori dal sopravvenire, dopo la pubblicazione e prima della chiusura dell’operazione, di fatti nuovi (o constatazione di errori) idonei ad influire sulla valutazione dei valori mobiliari (comma 4° dell’articolo 18 come modificato dall’articolo 1 D.Lgs. 85/1992, adottato in esecuzione della Dir. 89/298/Cee). E si tratta di un supplemento di «informazione» che innova al quadro normativo previgente soltanto perché aggiunge uno strumento di garanzia predefinito ad un quadro di misure di vigilanza affidate alla scelta tecnica aperta dalla Consob (e non certo perché, come inesattamente affermato dai giudici di merito, introduce poteri ispettivi prima inesistenti).
Va, infine, e conclusivamente, rilevato che la qui disattesa interpretazione del (chiarissimo) dato normativo del 1983 confligge in modo macroscopico anche con la razionalità del sistema di garanzie perseguite con la istituzione della Consob. Ed infatti, ipotizzare con l’intero procedimento di comunicazione di dati, di allegazione di documentazione e di pubblicazione del prospetto riassuntivo fosse stato ideato al solo fine di consentire una programmata pubblicità della operazione ed affermare che in tal quadro alla Consob spettasse solo di regolare-integrare i modi di pubblicizzazione, significherebbe ridurre il ruolo dell’Organo di garanzia a quello di un ufficio di deposito atti, con la ineluttabile conseguenza di veder attribuita ad un organo in tesi privo di alcun potere di controllo sulla veridicità degli atti il ruolo di pubblico promotore della genuinità degli atti quale dichiarata dagli interessati. Ed è sintomatico che la sentenza impugnata, partita dalle rilevate erronee premesse ed affrontata con le subordinate e successive rationes decidendi l’ipotesi della sussistenza della contestata condotta omissiva, si sia imbattuta proprio in tale conseguenza, finendo per attribuire rilevanza alla anomala clausola di «esonero di responsabilità» apposta al prospetto in discorso e, giustamente, attirandosi le censure contenute nel terzo motivo del ricorso, censure che si vanno subito ad esaminare.
Affermano al proposito i giudici milanesi che la duplice avvertenza e dichiarazione fatta apporre in testa ed in coda al prospetto (e relativa tanto alla inesistenza di alcun giudizio della Consob anche sulla sola completezza e verità dei dati riportati quanto alla responsabilità dei soli proponenti per le notizie riportate), se pur non inducenti esonero della Commissione da responsabilità per condotta gravemente colposa avrebbero comunque determinato un elevarsi della soglia probatoria afferente la colpa necessaria all’addebito. Come esattamente rilevato nel motivo in esame la statuizione testé riferita appare viziata da violazione di legge ed illogica sul piano della valutazione dei fatti. Se, infatti, occorre affermare (come rammentato nell’esame del secondo motivo) che la Consob aveva comunque il dovere di verificare ed assicurare la veridicità di dati e notizie che autorizzava fossero pubblicati nelle premesse del prospetto, le precisazioni in discorso, per la parte in cui negavano proprio l’esistenza di quel dovere, erano stilate evidentemente contra legem (restando corrette per la parte in cui negavano che la pubblicazione del prospetto comportasse giudizio della Consob sulla convenienza per il pubblico della operazione proposta). Ma è anche illogico attribuire ad un organo pubblico – per il quale il comportamento dovuto non è adempimento contrattuale ma osservanza delle norme/precetto afferenti la funzione – il potere di emettere dichiarazioni (negoziali) idonee a comprovare una media diligenza e buona fede, là dove la colpa dell’azione od omissione della Pa, inducente danno risarcibile per la lesione di una situazione protetta del privato, deve essere scrutinata oggettivamente con riguardo alle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione (Su 500/99 cit.).

Solo in parte fondata è la censura contenuta nel quarto motivo del ricorso: la Corte territoriale, seguendo lo sviluppo delle subordinate rationes decidendi, ha inteso dare per commessa la ascritta violazione di legge (per omissione) ma ha negato la sussistenza della causalità tra omissione e danno sul rilievo della non dipendenza dalle omesse informative del reale danno patito, questo essendo individuabile semmai nella divergenza tra valore di sottoscrizione delle quote e valore effettivo delle stesse (a sua volta indotta dalla sottaciuta assenza di componenti di reddito nell’investimento proposto, determinata dalla pregressa cessione dei canoni alla Bnl). Le omesse informazioni originarie (quelle afferenti i fatti successivi non sarebbero state comunque erogabili dalla Consob, stanti i limiti legali di intervento), del resto, sarebbero state, ad avviso della Corte, afferenti fatti poi effettivamente – anche se su valori inferiori – realizzati (entro il gennaio 1984).
Orbene, se appare inconferente, ed in parte inammissibile, la contestazione delle valutazioni fatta dalla Corte di merito sulla dimensione del danno subito dagli investitori ed il suo collegamento con questa o quella manipolazione operata dai promotori, appare del tutto pertinente e fondata la ripetuta denunzia del palese equivoco nel quale è incorsa la pronunzia impugnata. Questa, infatti, indagando sulla causalità tra con dotta omissiva e danno patito ha finito per negarla sulla base di rilievi afferenti la mera quantificazione del danno, senza interrogarsi – con specifico riguardo alle date ed alle modalità delle varie sottoscrizioni – sulla possibilità che l’uso dei poteri conferitile dalla legge avrebbe dovuto indurre Consob a far pubblicare sul prospetto, previa le menzionate iniziative ed integrazioni, solo notizie veridiche (nel luglio 1983) ovvero, ed in caso di non ottemperanza alle proprie iniziative, a non autorizzarne affatto la pubblicazione. Avrebbe quindi dovuto il giudice d’appello scrutinare la pretesa causalità, pur nella difficoltà della valutazione e con l’uso di ogni potere assegnato al giudice del merito, ma facendo applicazione dei principi in tema di concorso di cause statuiti dall’articolo 41 Cp ed applicabili anche a regolare la causalità nell’illecito extracontrattuale; ed avrebbe poi dovuto formulare prognosi sulla sorte delle iniziative di sottoscrizione in presenza dei possibili esiti del corretto e tempestivo esercizio della vigilanza Consob.
E solo ove avesse dato al relativo quesito risposta positiva – concludendo nel senso della presumi8bile esclusione di questa o quella sottoscrizione «dannosa», per effetto del tempestivo esercizio della potestà di legge – avrebbe dovuto spostare l’attenzione dalla responsabilità degli organi (scrutinandone la condotta «colposa» alla stregua delle indicazioni dianzi formulate) alla specifica ed individuale responsabilità dei componenti o dipendenti.

Fondata è, infine, la censura contenuta nel quinto motivo del ricorso. La sentenza impugnata ha, come in narrativa rammentato, negato che dalla Consob fosse comunque esigibile un intervento successivo alla pubblicazione del prospetto ed in coincidenza della diffusione (27 settembre 1983) di notizie di stampa sul carattere avventuroso dell’operazione avviata: e l’opinione negativa dei giudici milanesi si è fondata sulla duplice considerazione del carattere certamente «discrezionale» dei poteri di integrazione di cui all’articolo 3 lett. b-c della legge 216/74 (ai quali faceva rinvio l’articolo 18quater comma 1° della stessa legge, come modificato dall’articolo 12 della legge 77/83) e della sostanziale inefficienza causale di un intervento informativo assunto nel pieno di una campagna giornalistica di informazione. Orbene, se per quel che rileva la pretesa discrezionalità delle iniziative non può che rinviarsi a quanto affermato nell’esame del secondo motivo del ricorso (ed alla cui stregua è stata rilevata la contrarietà a legge della statuizione dei giudici di merito), per quanto concerne la pretesa «superfluità» di un intervento accertatore Consob dopo le notizie di stampa appaiono pertinenti e condivisibili le censure al proposito formulate dai ricorrenti. La Corte di merito, infatti, pur consapevole del fatto che Consob in quel contesto – che richiamava l’attenzione dell’opinione pubblica su profili i cui dati fattuali emergevano già dalla documentazione allegata alla comunicazione del luglio – avesse i poteri di intervento di cui alla lett. c) articolo 3 della legge 216/74 (poteri in effetti limitati al mero accertamento correttivo ed episodico dei dati comunicati, e non autorizzanti la pubblicazione del supplemento di prospetto disciplinato solo con il D.Lgs. 85/92), ha però ritenuto che i potenziali investitori fossero stati già sufficientemente avvertiti, proprio a cagione del clamore di stampa, dei rischi esistenti.
Orbene, tale argomentare disvela pienamente la denunziata violazione dell’articolo 2043 Cc e la parimenti evidenziata illogicità argomentativa, per avere la Corte di merito considerato le notizie di stampa quali esimenti dall’obbligo istituzionale della Consob di attivare le potestà disponibili, senza considerare che, al contrario, tali notizie avrebbero semmai imposto, e non certo escluso, la sollecita attivazione degli interventi – doverosi – sino a quel momento negletti.
Di contro, le notizie in discorso avrebbero potuto essere considerate come originanti una situazione – pervero caratterizzata dall’ampio dispiegamento cronologico delle sottoscrizioni (iniziate all’indomani della pubblicazione del prospetto e continuate anche nell’anno 1984) – nella quale, semmai, il comportamento dei sottoscrittori (o di parte di essi) avrebbe potuto ricevere una valutazione alla stregua degli articoli 2056 comma 1° e 1227 Cc.
Sicché, e sotto entrambi i profili la riportata statuizione merita censura avendo, da un canto, erroneamente attribuito alle notizie di stampa l’indebito ruolo di esimenti dai propri obblighi a beneficio della Consob ed avendo, dall’altro canto, mancato di collocarle sull’esatto terreno della valutazione della condotta dei creditori.
All’esito delle esposte considerazioni, quindi, ritiene il Collegio che, rigettato il primo motivo del ricorso ed accolto pienamente il secondo, nonché accolte, per quanto di ragione, le censure contenute nei successivi mezzi di impugnazione, la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Milano per nuovo, completo, esame della controversia, esame che sarà condotto sulla base dei formulati principi di diritto e seguendo una corretta logica argomentativa (alla quale la sentenza impugnata si è, più volte, sottratta).
Sarà compito del giudice del rinvio anche4 quello di regolare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

la Corte di Cassazione,
rigetta il primo motivo del ricorso; accoglie il secondo e, per quanto di ragione, il terzo, quarto e quinto motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.