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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000),
ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie
dei beni di consumo;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 21 novembre 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 febbraio 2002;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle
attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disciplina della vendita dei beni di consumo
1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III
del libro IV del codice civile e' inserito il seguente paragrafo:
"1-bis. - Della vendita dei beni di consumo.
1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni). - Il presente
paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle
garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti
di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione
nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti
comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare
o produrre.
Ai fini del presente paragrafo si intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui
al comma primo, agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale
o professionale eventualmente svolta;
b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare,
tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo
altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega
ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un
volume delimitato o in quantita' determinata;
3) l'energia elettrica;
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata
che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o professionale,
utilizza i contratti di cui al comma primo;
d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore
del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi
altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene
di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore
o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza
costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire,
riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora
esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione
di garanzia o nella relativa pubblicita';
f) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino
del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita
di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo,
limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.
1519-ter (Conformita' al contratto). - Il venditore ha l'obbligo
di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se,
ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello
stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono
le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore
come campione o modello;
c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello
stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi,
tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni
pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo
dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante,
in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura;
d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore
e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al
momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia
accettato anche per fatti concludenti.
Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione
del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non
poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformita'
deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui
al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa,
dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla
con l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento
della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al
consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata
dalla dichiarazione.
Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione
del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformita' del
bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita
ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita'.
Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto,
concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato
in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di
installazione.
1519-quater (Diritti del consumatore). - Il venditore e' responsabile
nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita'
esistente al momento della consegna del bene.
In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al
ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione
o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto,
ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del
contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono.
Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare
il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo
che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente
oneroso rispetto all'altro.
Ai fini di cui al comma terzo e' da considerare eccessivamente oneroso
uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in
confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito
senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro
un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli
inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene
e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi
indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo
con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la
mano d'opera e per i materiali.
Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione
del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle
seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente
onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione
del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha
arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. Nel determinare
l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto
dell'uso del bene.
Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire
al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti
effetti:
a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio,
il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze
in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto,
salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo
proposto;
b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico
rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla
scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato
possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione
o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto.
1519-quinquies (Diritto di regresso). - Il venditore finale, quando
e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto
di conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore,
di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva
o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo
patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti
responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal
consumatore, puo' agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione,
in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili
per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
1519-sexies (Termini). - Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo
1519-quater, quando il difetto di conformita' si manifesta entro
il termine di due anni dalla consegna del bene.
Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater,
comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformita'
entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.
La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza
del difetto o l'ha occultato.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che
si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero
gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con
la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.
L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati
dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei
mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto
per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre
i diritti di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purche'
il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla
scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
1519-septies (Garanzia convenzionale). - La garanzia convenzionale
vincola chi la offre secondo le modalita' indicate nella dichiarazione
di garanzia medesima o nella relativa pubblicita'.
La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti
previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia
impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli
elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata
e l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il nome o la
ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile
per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri
non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo,
terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore puo' continuare
ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.
1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni). - E' nullo
ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto
di conformita', volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto,
i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita' puo'
essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata
d'ufficio dal giudice.
Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della
responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad
un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno. E' nulla
ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto
di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto
di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente
paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento
con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni). - Le disposizioni
del presente paragrafo non escludono ne' limitano i diritti che
sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico".
Art. 2.
Norme transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle
vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna
al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all'articolo 1519-septies
del codice civile, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto,
non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima della data
di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim,
Ministro degli affari esteri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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