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Sentenza.
Presidente Ruperto - relatore Neppi Zagrebelsky
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.
2, comma 7, e 4, comma 4, della legge 25 febbraio 1992, n. 210
(Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze
di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come integrata
dallart. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238
(Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210,
in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), promosso con ordinanza
emessa l8 maggio 2000 dal Tribunale di Camerino nel procedimento
civile vertente tra M.C. e il Ministero della sanità,
iscritta al n. 624 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie
speciale, dellanno 2000.
Visti latto di costituzione di M.C. nonché latto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 4 dicembre 2001 il Giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
udito lavvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Camerino, in composizione monocratica
e con funzioni di giudice del lavoro, con ordinanza dell8
maggio 2000 ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2, comma 7, e 4, comma 4, della legge 25 febbraio
1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come integrata
dallart. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238
(Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210,
in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), in relazione agli
artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.
1.1. Il rimettente riferisce che la competente commissione
per laccertamento delle invalidità civili aveva
riconosciuto a M.C., sottoposto nel 1976 a vaccinazione obbligatoria
antipoliomielitica, una invalidità del cento per cento,
per la quale, in seguito allentrata in vigore della legge
n. 210 del 1992, questi aveva ottenuto la corresponsione di
un indennizzo bimestrale; M.C. aveva quindi presentato istanza
al Ministero della sanità sia per la corresponsione dellassegno
una tantum previsto dallart. 2, comma 2, della legge n.
210 del 1992, come integrato dalla legge n. 238 del 1997, sia
per lattribuzione di un indennizzo aggiuntivo (art. 2,
comma 7, della legge n. 210), avendo contratto, per effetto
della vaccinazione, più di una malattia, ciascuna delle
quali produttiva di esiti invalidanti. Non avendo ricevuto risposta,
M.C. ha proposto ricorso presso il Tribunale rimettente per
ottenere dal Ministero della sanità, oltre alla corresponsione
degli indennizzi sopra indicati e degli interessi arretrati
sui relativi importi, anche lattribuzione dellassegno
di «superinvalidità» previsto dalla tabella
E allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento
delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista
dallart. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533).
1.2. Ciò premesso, il rimettente ritiene
rilevante, ai fini della definizione del giudizio a quo, la
soluzione della questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2, comma 7, e 4, comma 4, della legge n. 210 del
1992 (come integrata dallart. 1, comma 2, della legge
n. 238 del 1997), in relazione agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione:
(a) la prima disposizione nella parte in cui non prevede che
ai danneggiati in modo gravissimo da vaccinazione antipolio
sia corrisposto anche lassegno di «superinvalidità»
di cui alla tabella E allegata al d.P.R. n. 834 del 1981; (b)
la seconda disposizione nella parte in cui, nel caso di danno
alla salute derivante da vaccinazione obbligatoria antipolio,
non consente alla competente commissione medica ospedaliera
di applicare al danneggiato la medesima tabella E sopra indicata.
1.3. La rilevanza della questione risiede, ad avviso
del rimettente, nel fatto che dallaccoglimento della questione
di legittimità costituzionale dipende laccoglimento
del ricorso nel merito, in quanto M.C., sottoposto a consulenza
tecnica dufficio nel corso del giudizio, è risultato
«affetto da diplegia causata da malattia paralitica da
somministrazione di vaccino orale antipolio». A giudizio
del consulente tecnico dufficio, che il rimettente considera
«condivisibile», il complesso patologico derivante
da tale affezione «può sicuramente essere sussunto
tra le fattispecie di cui al punto b.1 della tabella E allegata
al d.P.R. n. 834 del 1981», che concerne le «lesioni
del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con
conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente
o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti
della vita organica e sociale».
1.4. Il giudice a quo svolge una ricostruzione del quadro
normativo e della giurisprudenza costituzionale in tema di danno
alla salute derivante da vaccinazioni obbligatorie, richiamando
lapprovazione, dopo la sentenza della Corte costituzionale
n. 307 del 1990, della legge n. 210 del 1992, la quale prevede
la corresponsione di un indennizzo a favore di coloro che, a
causa di vaccinazioni imposte per legge, abbiano subito lesioni
produttive di menomazioni psico-fisiche irreversibili, e di
coloro che, a seguito di trasfusioni di sangue o di emoderivati,
siano stati infettati da HIV o lamentino danni irreversibili
da epatiti post-trasfusionali.
Il rimettente ricorda inoltre che con la sentenza n. 118 del
1996 la Corte costituzionale ha dichiarato lillegittimità
costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 3, comma 7, della citata
legge n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevedevano il
diritto a un equo indennizzo a carico dello Stato, per il periodo
ricompreso tra il manifestarsi della patologia e il momento
di entrata in vigore della legge, a favore di coloro che avessero
subìto lesioni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria
antipolio e di coloro che avessero prestato assistenza personale
diretta ai soggetti lesi.
A seguito di tale sentenza prosegue il rimettente
la legge n. 238 del 1997 ha previsto la corresponsione di un
assegno una tantum a favore di coloro che hanno subito le lesioni
considerate dalla legge n. 210 del 1992, pari al trenta per
cento dellindennizzo in essa previsto, per ciascuno degli
anni intercorsi tra levento dannoso e lentrata in
vigore della stessa legge n. 210.
Con la sentenza n. 27 del 1998, infine, la Corte costituzionale
ha dichiarato lillegittimità costituzionale dellart.
1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui
non prevedeva il diritto allindennizzo di coloro che siano
stati vaccinati contro la poliomielite nel periodo in cui era
in vigore la legge 30 luglio 1959, n. 695 (Provvedimenti per
rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica), cioè
quando la vaccinazione, benché incentivata, non era ancora
obbligatoria.
Concludendo la sua ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale,
il rimettente rileva che, allo stato attuale, la legislazione
esclude la possibilità di corrispondere, ai soggetti
i quali abbiano subìto danni permanenti e irreversibili
a seguito di vaccinazione obbligatoria antipolio, lassegno
di «superinvalidità», previsto dalla
tabella E allegata al d.P.R. n. 834 del 1981 soltanto
a favore degli invalidi per cause belliche o di servizio connesso
alla guerra.
1.5. Di questa mancata possibilità il rimettente
si duole, in relazione agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.
In primo luogo il quadro normativo descritto produrrebbe «una
disparità trattamentale tra situazioni tuttaffatto
consimili» non giustificata da ragioni prevalenti di tutela
della collettività.
Lart. 32 della Costituzione ricorda il rimettente
tutela la salute, prima che come interesse della collettività,
come diritto «assoluto e primario» dellindividuo:
da ciò dovrebbe desumersi, anche alla luce del principio
solidaristico (art. 2 della Costituzione), la necessità
della tutela della salute individuale anche quando dal trattamento
del singolo la collettività non tragga un immediato beneficio.
Le citate disposizioni costituzionali escludono, ad avviso
del giudice a quo, che la collettività possa richiedere
allindividuo di esporre a rischio la propria salute senza
farsi carico delle eventuali conseguenze negative: pur prevedendo
trattamenti sanitari imposti per legge a beneficio dellinteresse
collettivo alla salute, lart. 32 della Costituzione «non
postula il sacrificio della salute individuale a quella collettiva».
Ne consegue che, a fronte dellassunzione da parte del
singolo del rischio di lesioni alla salute, lart. 2 della
Costituzione impone allo Stato di corrispondere, nel caso che
levento dannoso si produca, «una protezione specifica
consistente in una equa indennità».
In base alla ricostruzione esposta, poi, non sarebbe ragionevole
commisurare lequa indennità al fattore di rischio
«inteso come più o meno rilevante possibilità
di verificarsi di un evento dannoso» anziché
allentità del danno che lindividuo ha effettivamente
subìto in conseguenza delladempimento di un obbligo
imposto dalla legge; né la censurata disparità
di trattamento potrebbe trovare giustificazione nella considerazione
che a determinate situazioni corrisponda una maggiore probabilità
di compromissione del bene della salute perché, se così
fosse, lo Stato dovrebbe attribuire unindennità
proporzionata al rischio a favore di tutti coloro che vi si
espongono, indipendentemente dal verificarsi dellevento.
La ratio della legislazione in materia sarebbe invece da rinvenire
nel favore verso il risarcimento solidale da parte
della collettività, nel cui interesse il singolo si è
esposto al fattore di rischio, in caso di evento che abbia causato
un danno grave ed irreversibile alla salute dellindividuo.
2. Si è costituita in giudizio la parte privata
M.C., depositando una memoria nella quale si richiamano, condividendole,
le argomentazioni svolte nellordinanza di rimessione.
La difesa della parte aggiunge, ai fini del profilo di sostenibilità
finanziaria, che i cittadini attualmente indennizzati per vaccinazioni
obbligatorie non sarebbero più di cinquecento, e sollecita
la Corte costituzionale ad acquisire, con ordinanza istruttoria,
i relativi dati presso il Ministero della sanità. Rispetto
agli indennizzati, coloro che hanno contratto una pluralità
di patologie sarebbero «una esigua minoranza», che
si ridurrebbe ulteriormente con riferimento ai soggetti affetti
da patologie comprese nellallegato E del d.P.R. n. 834
del 1981; non varrebbero quindi, in senso contrario allaccoglimento
della questione, neppure esigenze di salvaguardia del bilancio.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, è
intervenuto nel giudizio così promosso, chiedendo che
la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata
inammissibile o infondata.
In una memoria depositata in prossimità delludienza
linterveniente premette che la questione, «pur nella
consapevolezza della rilevanza dei profili sociali» ad
essa attinenti «e con comprensione per la particolare
situazione soggettiva», deve essere considerata in un
quadro complessivo che tenga conto della giurisprudenza costituzionale
in materia.
In primo luogo lAvvocatura ritiene che il giudice rimettente
abbia confuso i presupposti dei diversi istituti del risarcimento
del danno e dellindennizzo: contrariamente a quanto ritenuto
dal rimettente, la funzione di integrale ed effettivo ristoro
del danno appartiene allistituto del risarcimento, mentre
lindennizzo avrebbe funzione integrativa «là
dove si avverte pressante lesigenza del ristoro di un
pregiudizio, pur in presenza della impossibilità o estrema
difficoltà di assicurarlo nella sua integralità».
A tale proposito, linterveniente richiama la giurisprudenza
costituzionale (sentenze n. 307 del 1990 e n. 118 del 1996)
in cui si afferma che il riconoscimento dellindennizzo
per lesioni derivanti dalla vaccinazione antipolio si inserisce
nel sistema di sicurezza sociale e non nel contesto della responsabilità
civile.
La Corte costituzionale, nelle decisioni richiamate, avrebbe
perseguito «scopi di giustizia sostanziale» nellassicurare
il ristoro del danno per casi che sono comunque «assolutamente
rari», tali perciò da non alterare gli esiti della
politica sanitaria. In quei casi lo Stato, in considerazione
della rilevanza degli interessi coinvolti, come si accolla il
costo della vaccinazione così affronta il costo derivante
dal contagio, in seguito a una valutazione che ritiene
per la collettività minori i costi connessi agli
eventuali «esiti infausti» della vaccinazione rispetto
ai costi che si dovrebbero sostenere per evitarli.
Linquadramento dellindennizzo nel sistema di sicurezza
sociale comporta innanzitutto che esso è regolato da
strumenti di diritto pubblico e inoltre che per esso è
disponibile «un numero modesto e limitato di risorse economiche»,
insufficienti a garantire lintegrale risarcimento del
danno che appartiene allambito proprio della responsabilità
civile.
Da tali premesse, prosegue lAvvocatura, discende che
la determinazione dellindennizzo è attività
riservata al legislatore, cosicché limporto e le
modalità di erogazione dello stesso devono avvenire allinterno
del sistema di sicurezza sociale, il quale «deve calibrare
i suoi interventi» in ragione dei limiti delle risorse
disponibili.
Ulteriore conseguenza è che la valutazione del sacrificio
imposto al danneggiato deve considerare adeguatamente sia le
diverse finalità del sistema di sicurezza sociale, sia
gli «evidenti vantaggi» che risiedono nella pronta
ed automatica erogazione dellindennizzo.
Coerentemente con tali premesse prosegue lAvvocatura
- i giudici di merito, a seguito della sentenza n. 307 del 1990,
da un lato hanno utilizzato la categoria della responsabilità
oggettiva, in assenza di una condotta antigiuridica dello Stato,
dallaltro hanno determinato un indennizzo congruamente
ridotto rispetto allentità reale del danno, in
considerazione delle differenze esistenti tra la responsabilità
civile e le garanzie di sicurezza sociale.
Si comprende, dunque, che il sindacato della Corte costituzionale
si sia limitato a verificare che lesiguità dellindennizzo
non giungesse «a vanificare, svuotandolo di contenuto
concreto», il relativo diritto.
Lindennizzo in questione non avrebbe daltronde
neppure natura assistenziale, posto che lart. 1, comma
1, della legge n. 210 del 1992 consente la cumulabilità
di tale erogazione con «ogni altro emolumento a qualsiasi
titolo percepito»: per esso, dunque, non si applica nessuna
delle regole che disciplinano i crediti assistenziali.
LAvvocatura osserva inoltre che il giudice rimettente
avrebbe individuato impropriamente il tertium comparationis:
non potrebbero infatti considerarsi assimilabili, ai fini della
questione di legittimità costituzionale, i rischi connessi
allesposizione del soggetto ad eventi bellici o alla prestazione
di un servizio connesso alla guerra con quelli derivanti dalla
vaccinazione obbligatoria antipolio. Il rimettente tenderebbe
perciò a trasferire elementi di un sistema di garanzia
in un altro.
Né prosegue linterveniente potrebbe
essere ritenuto lesivo del principio di eguaglianza lesercizio
da parte del legislatore della potestà «di individuare
e di adottare discrezionalmente soluzioni differenziate per
fattispecie distinte e diverse, ancorché assimilabili».
Nel caso in esame la condizione giuridica di coloro che hanno
riportato lesioni permanenti da vaccinazioni obbligatorie sarebbe
obiettivamente diversa e distinta dalla condizione di chi ha
subìto danni irreversibili per ragioni collegate a eventi
bellici, posto che lassimilazione potrebbe essere sostenuta
solo con riferimento alla gravità del danno, «peraltro,
neanche della stessa natura».
LAvvocatura conclude pertanto per il rigetto della questione.
Considerato in diritto
1. Il Tribunale di Camerino dubita della legittimità
costituzionale degli artt. 2, comma 7, e 4, comma 4, della legge
25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati
da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati),
integrata dallart. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997,
n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992,
n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), in relazione
agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.
Il menzionato art. 2, comma 7, stabilisce che ai soggetti danneggiati
che contraggono più di una malattia a seguito di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati,
a norma della legge n. 210 del 1992, a ognuna delle quali sia
conseguito un esito invalidante distinto, è riconosciuto
un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità
con proprio decreto, in una misura non superiore al cinquanta
per cento di quello, per così dire, ordinario, previsto
nei commi 1 e 2 del medesimo articolo e consistente in un assegno
determinato nella misura stabilita - dalla tabella B allegata
alla legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni
del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento
del trattamento di quiescenza del personale statale e degli
iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza),
come modificata dallart. 8 della legge 2 maggio 1984,
n. 111 - in riferimento al trattamento pensionistico privilegiato
ordinario delle Forze Armate; assegno al quale si aggiunge una
somma corrispondente allimporto dellindennità
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324
(Miglioramenti economici al personale statale in attività
ed in quiescenza), prevista per la prima qualifica funzionale
degli impiegati civili dello Stato.
Il giudice rimettente ritiene che la statuizione posta da tale
comma 7 dellart. 2 della legge n. 210 del 1992 possa violare
un diritto fondamentale della persona umana, quale il diritto
alla salute (artt. 2 e 32 della Costituzione), e possa apparire
irragionevole in quanto, determinando nel modo anzidetto la
misura dellindennizzo, non consente il riconoscimento
del diritto a ottenere anche lassegno previsto dalla tabella
E allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento
delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista
dallart. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533), relativo
alla determinazione dellassegno di «superinvalidità»
derivante da eventi bellici o da cause di servizio connesse
alla guerra.
La premessa della tesi sostenuta dal giudice rimettente
è che, in materia, alla stregua del diritto costituzionale
alla salute, non siano rilevanti le cause del danno inferto
alla salute e la loro incidenza statistica ma unicamente lentità
del danno subìto. Da tale premessa viene tratta, come
conseguenza, laffermazione che, a parità di danno,
pari deve essere lintervento indennitario dello Stato
a favore del danneggiato. Nella specie, il soggetto che ha agito
di fronte al giudice rimettente è stato colpito, come
riportato nellesposizione dei fatti di causa, da invalidità
riconosciuta del cento per cento, conseguente a lesioni del
sistema nervoso le quali, a giudizio del consulente tecnico
dufficio condiviso dal giudice rimettente, rientrano nella
previsione del punto b.1 della tabella E sopra menzionata, applicabile
ai casi di «superinvalidità» derivante da
patologie contratte per causa di servizio di guerra o a seguito
di eventi bellici. In forza dei parametri costituzionali invocati
e sulla premessa dellirrilevanza della natura degli eventi
che hanno determinato il danno, il giudice rimettente ritiene
pertanto che la stessa indennità debba essere riconosciuta
anche a chi come il soggetto che ha promosso il giudizio
di merito tale danno ha contratto a seguito di vaccinazione
antipoliomielitica obbligatoria.
A tale riconoscimento si oppone il denunciato art. 2,
comma 7, della legge n. 210 del 1992 che prevede soltanto un
diverso tipo di intervento indennitario, e si oppone altresì
lart. 4, comma 4, della medesima legge, il quale stabilisce
che la commissione medico-ospedaliera che è chiamata
a esprimere il giudizio sul nesso causale tra la vaccinazione
e la menomazione della salute formula altresì un giudizio
di classificazione delle lesioni e delle infermità alla
stregua di una tabella diversa dalla menzionata tabella E di
cui si chiede lapplicazione nel caso di specie, e precisamente
«secondo la tabella A annessa al testo unico approvato
con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella
A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834».
Per questa loro portata ostativa al riconoscimento dellassegno
di «superinvalidità», gli artt. 2, comma
7, e 4, comma 4, della legge n. 210 del 1992 vengono quindi
sottoposti al controllo di costituzionalità di questa
Corte.
2. La questione non è fondata.
2.1. La tabella E allegata al d.P.R. n. 834 del 1981,
sostitutiva della corrispondente tabella E allegata al d.P.R.
23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia
di pensioni di guerra) di cui si prospetta lapplicazione
anche al caso del danno alla salute derivante da vaccinazione
obbligatoria, tramite una pronuncia additiva sul comma 7 dellart.
2 della legge n. 210 del 1992 , è inserita in un
sistema normativo complesso nel quale è prevista la corresponsione
di pensioni, assegni temporanei e indennità a favore
di militari, o soggetti equiparati, e dei loro congiunti, nel
caso di ferite, lesioni, infermità riportate in guerra
o per fatti connessi alla guerra, da cui siano derivate ferite,
lesioni, infermità o morte (art. 2 del citato d.P.R.
n. 915 del 1978), corresponsione che vale come «atto risarcitorio,
di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte
dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra,
abbiano subìto menomazioni nellintegrità
fisica o la perdita di un congiunto» (art. 1). In particolare,
le lesioni e le infermità elencate nella tabella E in
questione danno diritto, in aggiunta alla pensione o allassegno
temporaneo, allassegno per «superinvalidità»
in esso prevista (art. 15), nonché a unindennità
per la necessità di assistenza e per la retribuzione
di un accompagnatore (art. 21). Nel caso di coesistenza di infermità
o mutilazioni è previsto un assegno di cumulo che si
aggiunge a quello per «superinvalidità»,
ove si tratti di invalidità diverse da quelle che danno
luogo a questultimo assegno (art. 16). Norme particolari,
infine, sono dettate in tema di cumulabilità e opzione
tra il trattamento di guerra e altro trattamento (artt. 28 -
36). Già solo da questi accenni, risulta che la disciplina
in questione costituisce un sistema e che ogni suo elemento,
compresa la disciplina delle infermità che danno luogo
allassegno di «superinvalidità», contribuisce
a formare il quadro, assumendo significato solo allinterno
di esso.
Daltra parte, lintervento dello Stato a favore
di coloro che abbiano riportato lesioni o infermità a
causa (tra laltro) di vaccinazioni obbligatorie si è
sviluppato - anche in conseguenza dei diritti riconosciuti in
materia dalla giurisprudenza di questa Corte, a iniziare dalla
sentenza n. 307 del 1990 dando luogo a sua volta a un
autonomo quadro normativo. Secondo la legislazione vigente,
lintervento anzidetto consiste in un indennizzo, cumulabile
con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato
annualmente, il quale dà luogo a un assegno, reversibile
per quindici anni, determinato nella misura stabilita dalla
tabella B prevista dallart. 9, secondo comma, della legge
n. 177 del 1976 e ad essa allegata (modificata dallart.
8 della legge n. 111 del 1984), in sostituzione di una precedente
tabella annessa al d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e concernente
le pensioni privilegiate ordinarie riconosciute a favore di
tre classi di personale delle Forze Armate. Detta tabella B
prevede otto categorie di trattamento pensionistico a favore
di tale personale, corrispondenti alle otto categorie di lesioni
e infermità previste nella tabella A allegata al d.P.R.
n. 915 del 1978 (sostituita dal d.P.R. n. 834 del 1981), in
riferimento alle quali la commissione medico-ospedaliera prevista
dal denunciato art. 4, comma 4, della legge n. 210 del 1992
deve formulare il giudizio di classificazione. Lindennizzo
è integrato da una somma corrispondente allimporto
dellindennità integrativa speciale prevista dalla
legge n. 324 del 1959 per la prima qualifica funzionale degli
impiegati civili dello Stato, e tale integrazione si cumula,
ulteriormente, con lindennità integrativa speciale
e con qualunque altra analoga indennità collegata alla
variazione del costo della vita. Qualora poi coloro che si sono
assoggettati al trattamento sanitario abbiano contratto più
di una malattia, a ognuna delle quali sia conseguito un esito
invalidante distinto, è riconosciuto, ulteriormente,
un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità
con proprio decreto, in misura non superiore al cinquanta per
cento di quello calcolato secondo i criteri sopra richiamati.
Da ciò risulta un sistema di determinazione dellindennizzo
nel caso in questione diverso da quello concernente la materia
delle pensioni di guerra, dal quale si richiede di estrapolare
un elemento e di inserirlo nel primo sistema, il che, evidentemente,
potrebbe essere realizzato solo con un intervento del legislatore.
In conclusione, leterogeneità dei sistemi
normativi messi a confronto non consente di pervenire al risultato
al quale la questione di costituzionalità è orientata,
questione dunque che già sotto questo profilo appare
non fondata.
2.2. Neppure può essere seguita largomentazione
del giudice rimettente là dove, sottolineando la centralità
del diritto individuale alla salute nella materia in esame,
afferma che lintervento indennitario dello Stato deve
essere commisurato esclusivamente al danno effettivamente subìto
dal soggetto che, anche nellinteresse della collettività,
si è esposto al rischio conseguente al trattamento sanitario:
argomentazione che proverebbe, con lirrilevanza della
diversa tipologia delle cause e dellincidenza statistica
del danno alla salute, la necessità di una disciplina
che non distingua, quanto allapplicazione della tabella
E di «superinvalidità», i soggetti la cui
salute ha subìto danno in conseguenza di un trattamento
sanitario obbligatorio dai soggetti che il danno hanno subìto
per eventi bellici.
Questo modo di argomentare, innanzitutto, condurrebbe
troppo lontano poiché, dando rilievo solo alleffetto
e non alle possibili cause, porterebbe addirittura a concludere
- ben al di là della estensione di un singolo aspetto
di una disciplina a unaltra - per la necessità
sul piano costituzionale di ununica disciplina (per usare
la terminologia dellordinanza di rimessione) di risarcimento
solidale del danno alla salute da parte della collettività,
quale che sia la ragione che chiama in causa anche un interesse
collettivo che ha determinato la necessaria esposizione a rischio
della salute individuale. Ma, soprattutto, così ragionando,
si trascura di considerare che lintervento pubblico in
questione deriva, dal punto di vista costituzionale, da un obbligo
dello Stato non strettamente commisurato al danno subìto,
un obbligo cioè di solidarietà sociale nei confronti
di coloro che hanno esposto la loro salute a un rischio, nellinteresse
non solo loro proprio, ma anche dellintera collettività.
Se si trattasse di un risarcimento dovuto per la lesione di
un diritto, potrebbero ritenersi irrilevanti, ai fini della
determinazione quantitativa del risarcimento, le cause della
lesione. Poiché invece si tratta delladempimento
di un dovere di solidarietà, è naturale ammettere
che tale dovere possa essere avvertito e dal legislatore tradotto
in norma, a seconda dei casi, in maniera e misura variabile
in rapporto alle circostanze in cui il danno alla salute si
è determinato e che quindi anche le conseguenti misure
indennitarie possano differenziarsi le une dalle altre.
Anche sotto questo profilo, dunque, il dubbio di legittimità
costituzionale non risulta fondato.
3. E peraltro indubbio che la presente questione,
come altre sulle quali questa Corte ha avuto occasione di pronunciarsi
nel recente passato (sentenze n. 27 del 1998; n. 226 e n. 423
del 2000), nasce comprensibilmente dalla constatazione che i
criteri di determinazione della misura dellindennizzo
nelle diverse ipotesi previste dal legislatore del 1992 non
sono i più congrui fra quelli cui il legislatore medesimo
avrebbe potuto fare riferimento, anche alla luce di quanto chiarito
da questa Corte circa i caratteri di tale misura, che, oltre
a dovere risultare «equa» rispetto al danno subìto
(sentenze n. 307 del 1990 e n. 118 del 1996), deve «tenere
conto di tutte le componenti del danno stesso» (sentenza
n. 307 del 1990). Lart. 2, comma 1, della legge n. 210
del 1992, in particolare, si limita infatti a fare un mero e
globale rinvio, per il calcolo dellindennizzo, a quanto
previsto da una tabella che ha riguardo a un caso distante da
quello qui in discussione, cioè al trattamento pensionistico
privilegiato di appartenenti alle Forze Armate, per le ipotesi
di infermità o malattie derivanti da cause di servizio.
Il che induce a ribadire la sollecitazione, già formulata
nella sentenza n. 423 del 2000 di questa Corte, affinché
si addivenga a una nuova disciplina, specificamente determinata
in relazione alle esigenze di normazione proprie della delicata
materia.
Per questi motivi la Corte Costituzionale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2, comma 7, e 4, comma 4, della legge 25 febbraio
1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come integrata
dallart. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238
(Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210,
in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), sollevata, in riferimento
agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Camerino
con lordinanza indicata in epigrafe.
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