INDICE
Articolo 1 - Ambito di
applicazione
Articolo 2 - Elenco delle
industrie insalubri
Articolo 3 - Aggiornamento
dell'elenco
Articolo 4 - Ripartizione
dell'elenco
Articolo 5 - Disciplina
comunale del procedimento
Articolo 6 - Procedure applicabili
in assenza di disciplina comunale
Articolo 7 - Casi di esclusione
Articolo 8 - Sanzioni
Articolo 9 - Abrogazioni
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento
di classificazione delle industrie insalubri.
Art. 2
Elenco delle industrie insalubri
1. Le industrie o fabbriche che producono vapori,
gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in alcun
modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco
approvato con determinazione dirigenziale del ministero della salute,
sentiti il ministero delle attività produttive, del lavoro
e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio
e dell'interno.
2. L'elenco di cui al comma 1 e le sue variazioni,
ai sensi dell' articolo 3, sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale
della Repubblica. È consentita la consultazione anche in
via telematica.
3. Alla redazione dell'elenco provvede il Consiglio
superiore di sanità.
Art. 3
Aggiornamento dell'elenco
1. L'elenco, di cui all'articolo 2, viene aggiornato
periodicamente sulla base di documentate segnalazioni o istanze
avanzate da soggetti pubblici e privati ai sensi del comma 2 ovvero
d'ufficio, apportandovi le aggiunte rese necessarie da nuovi impianti
o metodi di fabbricazione. È possibile la cancellazione di
tipologie di industrie che, alla luce di nuove e più avanzate
tecnologie e sistemi di sicurezza, risultino non più insalubri
o pericolose per la salute pubblica.
2. Le segnalazioni e le istanze di modifica
sono indirizzate, anche per via telematica, al ministero della salute
che, entro 15 giorni, le trasmette al Consiglio superiore di sanità
ai fini dell'esame.
3. Il Consiglio superiore di sanità
si esprime entro 60 giorni.
Art. 4
Ripartizione dell'elenco
1. L'elenco, di cui all'articolo 2, si suddivide
in due classi.
2. La prima classe comprende le industrie che
devono essere isolate in aree attrezzate e tenute lontane dall'abitato.
L'attivazione di un'industria, iscritta nella prima classe, può
essere permessa nell'abitato solo se l'interessato ne dimostri l'innocuità
alla salute del vicinato per i nuovi metodi introdotti o le speciali
cautele adottate.
3. La seconda classe comprende le industrie
che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.
Art. 5
Disciplina comunale del procedimento
1. Ai sensi dell'articolo 7 del Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 23 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo
64 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i comuni determinano i criteri
di localizzazione e le condizioni per l'attivazione delle industrie
classificate insalubri, nonché la disciplina del relativo
procedimento nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni
di cui agli articoli 6 e 7.
Art. 6
Procedure applicabili in assenza di disciplina comunale
1. In mancanza delle determinazioni di cui
all'articolo 5 si provvede secondo le modalità e le procedure
di cui ai seguenti commi.
2. Chiunque intenda attivare una fabbrica o
un'industria compresa nell'elenco di cui all'articolo 2 deve presentare,
anche su supporto informatico, istanza almeno 60 giorni prima di
dare inizio alla messa in esercizio degli impianti .
3. L'istanza deve essere presentata all'amministrazione
comunale e, in particolare, laddove costituito, allo sportello unico,
di cui all'articolo 23 del dlgs 31 marzo 1998, n.112 e dell'articolo
3 del decreto del presidente delle Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447 e successive modificazioni, corredata da documentazione idonea
a descrivere il ciclo produttivo e dall'elenco delle sostanze utilizzate
nel ciclo lavorativo stesso.
4. Decorsi 60 giorni dalla presentazione dell'istanza,
l'impresa può dare avvio all'attività, fatti salvi
i poteri di controllo previsti dalla normativa vigente e quanto
disposto dal comma 6.
5. Ai fini dell'assunzione delle decisioni,
l'amministrazione comunale si avvale dell'Asl, dell'Arpa e degli
organismi tecnici territoriali o di altro soggetto pubblico specificamente
qualificato, dandone contestuale comunicazione alla regione.
6. Nei casi in cui non si ravvisi la presenza
di tutte le condizioni necessarie a garantire la tutela della salute
pubblica, l'amministrazione comunale può vietare l'attivazione
dell'industria o subordinarla all'adozione di particolari cautele
e misure atte ad assicurare le condizioni richieste. In quest'ultimo
caso, il titolare dell'impianto dovrà fornire, nei termini
assegnatigli, opportuna prova dell'adozione delle misure richieste.
Art. 7
Casi di esclusione
1. Si prescinde dall'istanza, dalle modalità
e dalle procedure di cui agli articoli 5 e 6 nei casi in cui l'impresa
è autorizzata o ha effettuato una comunicazione ai sensi
delle disposizioni normative che regolano procedimenti ai quali
il comune abbia comunque preso parte.
2. Qualora ricorrano le ipotesi di cui al comma
1 e sia stata comunque presentata l'istanza di cui all'articolo
6, il comune, entro 20 giorni dalla presentazione della medesima,
dà formale comunicazione al richiedente dell'esclusione dall'obbligo
di acquisire l'assenso all'attivazione.
Art. 8
Sanzioni
1. A coloro i quali attivino una fabbrica o
un'industria compresa nell'elenco di cui all'articolo 2, in violazione
degli obblighi disposti ai sensi dell'articolo 6, fatti salvi i
casi di cui all'articolo 7, si applica la sanzione amministrativa
da lire 40 mila a lire 400 mila prevista dall'art. 216, comma 7,
del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.
Art. 9
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20 comma 4 della
legge 15 marzo 1997 n. 59, sono abrogati:
a) i commi da 1 a 6 dell'articolo 216 del Testo
unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265;
b) gli articoli 93, 94, 101, 102, 103,
104, 105 del regolamento generale sanitario approvato con regio
decreto 3 febbraio 1901, n. 45.
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