|
Sentenza.
Giudice Unico Dr.ssa Chiara
Graziosi
Z. Attrice - Avv. Isabella Trebbi
X Convenuto
AZ. USL DI K. Convenuta
Compagnia Assicurativa Y Convenuta
Conclusioni
Il procuratore dell'attrice
chiede e conclude:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna,
premessa opportuna declaratoria del caso
Nel merito
Dichiarare e quindi condannare il convenuto
X al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice, in conseguenza
dell'evento per cui è causa che si riconducono al:
- danno biologico, quantificato in una percentuale
pari al 16-18%, o in quella maggiore o minore percentuale che sarà
ritenuta di giustizia, da liquidarsi in base alle Tabelle adottate
da codesto Tribunale;
- danno morale, da liquidarsi in base alle
Tabelle adottate da codesto Tribunale nella misura massima consentita;
- danno estetico, da liquidarsi in via equitativa,
tenendo conto dell'età e dell'incidenza di tale evento nella
sfera di vita anche sessuale dell'attrice;
- oltre ad eventuali ulteriori voci di danno
che dovessero risultare dall'espletata istruttoria.
Oltre alla integrale rifusione delle spese
di causa, spese per la CTP compresa, e delle spese sostenute per
periodo 1995-1998 di cui al foglio di deduzioni predetto".
Il procuratore della convenuta AZ. USL DI K.
e del convenuto X chiede e conclude:
"Piaccia al Tribunale Illustrissimo dare
atto della congruità della somma offerta banco iudicis respingendo
ogni domanda attore per importi superiori e liquidando nella misura
che riterrà giusta e fondata le spese legali".
Il procuratore della convenuta Compagnia Assicurativa
Y chiede e conclude:
"Piaccia al Tribunale Illustrissimo dichiarare
inammissibili e/o improponibili e comunque respingere qualsiasi
domanda nei confronti della Compagnia Assicurativa Y condannando
l'attrice a rifondere spese, competenze e onorari fino all'udienza
del 30.06.1999 come precisato nel verbale di udienza medesimo".
Svolgimento del processo
Con citazione 26.6.98 la Z. conveniva le controparti
esponendo che in un'operazione chirurgica praticatale presso l'Ospedale
Civile di K il 3.12.95 dall'equipe del X le era stato lasciato nell'addome
un filo metallico, come fu scoperto con esame radiologico 14.3.96;
il 18.3.96 pertanto era stata nuovamente operata nel suddetto ospedale
e le si asportava dall'addome "un rotolo di garza laparotomica...al
quale avevano già aderito alcune anse intestinali".
Chiedeva perciò la condanna solidale dei convenuti al risarcimento
dei convenuti al risarcimento dei conseguenti danni, indicativamente
quantificati in L. 144.471.525 oltre a danno estetico e accessori.
Si costituiva la convenuta USL, chiedendo il
rigetto "di ogni domanda attorea ...che non sia pienamente
provata sia in punto an, sia in punto quantum".
Si costituiva altresì X, chiedendo il
rigetto d'ogni domanda nei suoi confronti.
Si costituiva inoltre Compagnia Assicurativa Y, eccependo
l'inammissibilità/improponibilità dell'azione diretta
nei suoi confronti quale assicuratore per la responsabilità
civile dell'Azienda USL di K. Era disposta CTU, al cui esito, disattese
le ulteriori istanze istruttorie, era disposto con ordinanza 18.4.2001
un tentativo di conciliazione, che non poteva esperirsi per mancata
comparizione dei convenuti. Disposta poi un'integrazione della CTU,
precisate quindi le conclusioni il 7.11.2002 (udienza in cui USL
e X versavano all'attrice € 30.212,73), la causa era trattenuta,
scaduti i termini.
Motivi della decisione
Riguardo al rapporto processuale Z. / Compagnia
Assicurativa Y, all'udienza 4.3.99, fissata ex art. 183 cpc. ed
effettivamente prima udienza di trattazione della presente causa,
l'attrice dichiarava di rinunciare alla domanda nei confronti di
tale convenuta. A parte che tale rinuncia (che è da distinguersi
dalla rinuncia agli atti, essendo rinuncia al diritto sostanziale
e non al processo) non è stata mai ex adverso accettata,
deve pure rilevarsi che la dichiarazione a verbale non è
sottoscritta dalla Z.; sottoscrizione indispensabile, trattandosi
di atto dispositivo del diritto.
Deve dunque esaminarsi la posizione. Al riguardo,
è fondata l'eccezione - da qualificarsi di difetto di legittimazione
passiva di Compagnia Assicurativa Y, che non ha rapporto contrattuale con la Z.,
non configurandosi neppure qui una fattispecie normativa che consenta
di agire direttamente verso l'assicuratore del preteso danneggiante.
Passando al rapporto processuale con l'Azienda
USL di K e con X, va ricordato che all'udienza di p.c., come già
accennato, la difesa dei suddetti ha offerto banco judicis un assegno
circolare di € 30.212,73 "che potrà essere trattenuto
anche a titolo di preteso acconto", concludendo nel senso che
il Tribunale desse atto "della congruità della somma
offerta...respingendo ogni domanda attorea per importi superiori
e liquidando nella misura che riterrà giusta e fondata le
spese legali". Da ciò si evince che la contestazione
dell'an (presumibilmente per l'inequivoco esito della CTU) è
venuta a cessare, permanendo resistenza solo su un quantum superiore
alla somma versata che controparte ha accettato a titolo di acconto.
Deve perciò esaminarsi solo il profilo
della quantificazione del danno, per determinare se sia superiore
o meno alla somma suddetta.
In citazione l'attrice chiedeva (cfr. sub 12
e 13) danni biologici permanenti (che quantificava nel 29%), I.T.T.
per 240 giorni e I.T.P. per 120 giorni, oltre al danno morale e
alle spese mediche (che asseriva di aver sostenuto per complessive
L. 1.045.100). L'attrice forniva inoltre un calcolo, che qualificava
indicativo, delle somme che le sarebbero spettate per i danni biologici
e morali (L. (79.026.425+13.200.000+3.300.000+47.800.000) = L. 143.326.425),
che, sommato agli esborsi per spese mediche, portava a L. 144.371.525.
Nelle conclusioni di citazione, dunque, l'attrice chiedeva "in
via indicativa" danni per un totale di L. 144.471.525 (evidentemente
per un errore di calcolo, essendo la somma finale risultante dalla
citazione, come si è appena visto, di L. 144.371.525), oltre
a danno estetico da determinarsi equitativamente, e accessori, "comunque"
chiedendo la "maggiore o minor somma che verrà ritenuta
di giustizia".
Se, dunque, la quantificazione prospettata
è del tutto non vincolante, non configurandosi, se la si
modifica nel senso di maggiorarla, ultrapetizione visto l'inequivoco
riferimento alla maggiore o minor somma di giustizia, diversamente
deve ritenersi per quel che concerne non la quantificazione dei
danni, bensì l'identificazione dei danni stessi.
Le voci di danno, cioè, sono state inequivocamente
individuate nell'atto introduttivo come danno biologico (permanente
e non), estetico, morale e patrimoniale nel senso di esborsi per
spese mediche. Nelle memorie poi depositate dall'attrice ex artt.
180 e 183 cpc. non figura modifica delle sue pretese sotto questo
aspetto, non introducendosi doglianze di altre voci di danno; nè
tantomeno ciò risulta essere avvenuto all'udienza ex art.
183 cpc.
E' dunque tardiva la pretesa, in seguito avanzata
dalla Z., di risarcimento, quale ulteriore voce di danno, delle
spese legali stragiudiziali sostenute durante le trattative che
precedettero l'instaurazione della causa; e ciò, per quanto
occorrer possa, è rilevabile anche d'ufficio, visto l'interesse
pubblicistico sotteso alle decadenze processuali (cfr. Cass. 2000/4376).
Va altresì segnalato che, nelle precisate conclusioni, il
danno biologico è quantificato al 16-18% o nella percentuale
di giustizia e non è più fornita alcuna quantificazione
"indicativa". Irrilevante deve ritenersi il riferimento
alle "Tabelle adottate da codesto Tribunale".
Infatti il Tribunale di per sè non ha
adottato alcuna tabella, sussistendo semmai "tabelle"
di sezione; e d'altronde, tali scelte sostanzialmente normative
competono esclusivamente al legislatore, dovendo il giudice, in
difetto di regole generali appunto legislative, fondarsi sulla specifica
valutazione del caso concreto nelle sue caratteristiche e particolarità
(come del resto riconosce in sostanza la stessa attrice riferendosi
- cfr. conclusionale, pag. 19 - al danno personalizzato).
Occorre allora procedere alla quantificazione,
premettendo che, per comodità di calcolo, si determineranno
i valori rapportandoli all'epoca dell'udienza di precisazione delle
conclusioni (7.11.2002, cioè quasi all'attualità)
per poter più facilmente "confrontarsi" con l'importo
in tale sede versato.
La CTU ha constatato nell'addome dell'attrice
un "esito cicatriziale di mano chirurgica sovra-sottombelicale,
lungo circa 24 cm., irregolare, adeso ai piani profondi, della larghezza
massima di ca. 1,5 cm.; in regione sovra-paraombelicale sinistra:
si apprezza diastasi della muscolatura addominale con laparocele
del diametro di circa 10 cm., assai dolente"; e ha osservato
che trattasi di "ampio laparocele sovraparaombelicale sinistro
con spiccata sintomatologia algico-disfunzionale soggettiva".
La quantificazione del danno biologico in 9%
(oltre a I.T.T. complessivamente di 40 giorni, I.T.P. al 50% per
complessivi 40 giorni e I.T.P. al 25% di complessivi 40 giorni)
è stata motivata dal CTU all'udienza 6.3.2002 nel senso della
derivazione da "1) esiti aderenziali o sindrome aderenziale
di plurimi accessi chirurgici per via addominale nonché 2)
della recidiva di laparocele post-chirurgico addominale concausato
dalla lassità della parete addominale indotta dai più
accessi chirurgici resi necessari in conseguenza dell'errore professionale
accertato".
Tale motivazione appare più una descrizione
del danno che una motivazione della sua quantificazione: quantificazione
che appare, visto quanto rilevato dalla stessa CTU sulle cospicue
dimensioni sia dell'esito cicatriziale in sè sia del laparocele,
nonchè sulla rilevanza delle loro conseguenze ("spiccata
sintomatologia algico-disfunzionale"), alquanto riduttiva.
Deve tenersi conto, infatti - e non pare che
la CTU abbia considerato adeguatamente tali aspetti - che, secondo
la migliore interpretazione (cfr. p.es. Cass. 1993/10153) il danno
biologico non va inteso come mera lesione all'integrità fisica
dell'individuo, ma all'individuo in senso psico-fisico, rifrangendosi
invero su tutta la personalità del soggetto, e dunque comprendendo
anche il pregiudizio estetico e alla vita di relazione.
Considerato tutto questo, si reputa corretta
una quantificazione del 15%, mentre si stima adeguata quella di
I.T.T. e I.T.P..Valutando allora sia l'età, non particolarmente
anziana, dell'attrice quando è intervenuta la lesione, sia
la natura di questa - incluse le caratteristiche che la connotano,
soprattutto sul piano algico-disfunzionale e della grave compromissione
estetica - appare corretto quantificare (ai valori, si ripete, del
7.11.2002) un importo di € 2.582,28 per ogni punto, e così
per un totale di 38.734,20.
Riguardo all'I.T.T., per ogni giorno si stima
adeguata una quantificazione di € 51,65, così ottenendosi
€ (51,65x40) = € 2.066,00; per i 40 giorni di I.T P. al
50% si avrà perciò € 1.033,20, e per i 40 giorni
di I.T.P. al 25% si avrà € 516,40. Complessivamente,
allora, € (2.066 + 1.033,20 + 516,40 + 38.734,20) = €
42.349,80.
Quanto al danno morale, va subito rilevato
come non sia affatto condivisibile l'apodittica quantificazione
in una percentuale del danno biologico, essendo questo solo una,
per quanto importantissima, delle fonti del danno morale.
Va altresì osservato, sempre contro
tale criterio di quantificazione, che esso normalmente è
profondamente influenzato dall'importo del biologico permanente,
laddove possono verificarsi fattispecie di grave danno morale pur
in presenza di postumi permanenti assai modesti.
Nel caso in esame, il danno morale collegato
al biologico è particolarmente
spiccato, visti i disturbi conseguiti e poi, soprattutto, la necessità
di sottoporsi ad altri due interventi chirurgici conseguita alla
negligenza commessa nel primo; interventi, si noti, tutt'altro che
ambulatoriali, bensì di notevole impatto fisico, come si
evince dalle cartelle cliniche agli atti. Sempre collegato al biologico
è un'ulteriore causa di danno morale, quella rappresentata
dal trovarsi il proprio corpo sfigurato e deformato sia per la cicatrice
sia e soprattutto per il laparocele; e questo, si ripete, in una
donna che, considerata anche la durata media della vita che oggi
si prospetta per il suo sesso, non può certo definirsi già
nella fase finale della sua esistenza, ma anzi dovrebbe ritenersi
ancora completamente adeguata ad ogni vita di relazione anche affettiva
e a ogni normale incombenza quotidiana.
Infine, ulteriore
elemento da cui sortisce il danno morale nella fattispecie,
avulso dall'aspetto biologico in sè, si riscontra nelle modalità
in cui l'evento lesivo si è verificato: una cosa è
subire una menomazione per una patologia naturalmente insorta, un'altra
è subirla per un'evidente trascuratezza del sanitario cui
si era affidata, che non solo non ha operato con una diligenza minima
(non altrimenti può definirsi la condotta di chi "richiude"
il paziente dopo avervi lasciato dentro attrezzatura medica, come
qui è accaduto), ma non prende in seria considerazione neppure
i successivi sintomi causati dalla sua mancanza di diligenza,
limitandosi sul punto a una affrettata diagnosi "probabilistica"
(cfr. la lettera di dimissioni 13.12.95 in cui il X scrive che nel
decorso post-operatorio si è verificata una gastroenterite
acuta - "presumibilmente virale") e non fornendo quell'attenzione
postoperatoria che dovrebbe connotare il rapporto chirurgico-paziente
(cfr. Cass. 1979/1441; infatti l'individuazione della presenza del
corpo estraneo è ascrivibile ai sanitari di un diverso ospedale,
come risulta dalle produzioni documentali attoree); e la seconda
ipotesi è indubbiamente ben più gravosa e sgradevole
sul piano psicologico.
Considerati tutti questi elementi, si stima
equo quantificare (ai valori 7.11.2002) il danno morale complessivo
in € 40.000, su cui spetteranno gli interessi legali di mora
dall'evento al saldo. Si avrà pertanto € [(42.349 ,80+40.000)]
- € 30.212,73 = 52.137,07. Su questa somma spetterà,
essendo debito di valore, la rivalutazione secondo gli indici ISTAT
del costo della vita su base nazionale per famiglie di operai e
impiegati dal 7.11.2002 via via sino al saldo effettivo; su di essa
così adeguata spettano pure gli interessi legali di mora
dal 4.12.95 al saldo effettivo.
Spetta inoltre alla Z. il rimborso delle
spese mediche dimostrate documentalmente per un totale di L. 502.600,
cioè € 259,57, le altre non apparendo univocamente collegabili
alla vicenda de qua o non potendo (è il caso della perizia
medico-legale) qualificarsi terapeutiche.
Su tale somma, debito ab origine sorto in valuta,
spettano solo gli interessi legali di mora che, viste le diverse
date degli esborsi, si ritiene equo far decorrere dal 18.6.97 (cfr.
doc. 16) al saldo effettivo.
La condanna dei due convenuti è ovviamente
solidale (cfr. già Cass. 1997/1476); su di essi, in quanto
soccombenti, graveranno solidalmente anche le spese di CTU, come
liquidate in corso di causa sempre solidalmente, per il comune interesse
processuale, vanno condannati a rifondere le spese di causa, come
liquidate in dispositivo, all'attrice. Sussistono giusti motivi
per compensare le spese tra l'attrice e l'ulteriore convenuto Compagnia Assicurativa Y.
P.Q.M.
contrariis reiectis:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva
della convenuta Compagnia Assicurativa Y;
2) compensa le spese tra l'attrice e la suddetta
convenuta;
3) condanna solidalmente gli ulteriori convenuti
a risarcire l'attrice nella misura di € 52.137,07, oltre a
rivalutazione e interessi legali di mora come da motivazione, per
danno biologico e morale, e nella misura di € 259,57 oltre
a interessi legali di mora dal 18.6.97 al saldo;
4) pone a carico solidalmente dell'Azienda
USL di K. e di X le spese di CTU, come liquidate in corso di causa;
5) condanna solidalmente i due suddetti convenuti
a rifondere all'attrice le spese di causa, per un totale di €
18.090,30, di cui € 3.991,26 per diritti ed € 11.837,20
di onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
|