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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIADI IMMIGRAZIONE
Art. 1.
(Cooperazione con Stati stranieri)
1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di
sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole:
"organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),"
sono inserite le seguenti: "delle iniziative umanitarie, religiose
o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico (OCSE)";
b) all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole:
"a favore delle ONLUS" sono aggiunte, in fine, le seguenti:
", nonche' le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite
da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo
13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;".
2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi
bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo
umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea,
con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo
tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi interessati
alla prevenzione dei flussi migratori illegali e al contrasto delle
organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione clandestina,
nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della prostituzione,
nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonche' in materia di
cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della
normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.
3. Si puo' procedere alla revisione dei programmi di cooperazione
e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati
non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire
il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi.
Art. 2.
(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato
"testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998",
dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)
-
1. E' istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio
delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato
"Comitato".
2. Il Comitato e' presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente
del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente
del Consiglio dei ministri, ed e' composto dai Ministri interessati
ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a
quattro e da un presidente di regione o di provincia autonoma designato
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.
3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato,
e' istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno,
composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali,
per le pari opportunita', per il coordinamento delle politiche comunitarie,
per l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari
esteri, dell'interno, della giustizia, delle attivita' produttive,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro e
delle politiche sociali, della difesa, dell'economia e delle finanze,
della salute, delle politiche agricole e forestali, per i beni e
le attivita' culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante
del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati
dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie
oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di
ogni altra pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle
disposizioni del presente testo unico, nonche' degli enti e delle
associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno
e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le
modalita' di coordinamento delle attivita' del gruppo tecnico con
le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri".
Art. 3.
(Politiche migratorie)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: "ogni tre anni"
sono inserite le seguenti: "salva la necessita' di un termine
piu' breve".
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 3, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente
definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente
a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali
individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri
da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo,
tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione
temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora
se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti possono essere emanati
durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale,
e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote
predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione
annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' provvedere
in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote
stabilite per l'anno precedente".
Art. 4.
(Ingresso nel territorio dello Stato)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il visto di ingresso e' rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi
sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi,
dalle autorita' diplomatiche o consolari di altri Stati.
Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorita' diplomatica
o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta
in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese,
spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero
relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano
i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al
rilascio del visto, l'autorita' diplomatica o consolare comunica
il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza,
in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per
motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere
motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai
sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione
di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a
sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre
alle relative responsabilita' penali, l'inammissibilita' della domanda.
Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno e' sufficiente,
ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva
comunicazione all'autorita' di frontiera";
b) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Non
e' ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti
o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza
dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto
accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne
e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato,
anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti
dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero
per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione
clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite".
Art. 5.
(Permesso di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "permesso di soggiorno rilasciati",
sono inserite le seguenti: ", e in corso di validita',";
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno
e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici";
c) al comma 3, alinea, dopo le parole: "La durata del permesso
di soggiorno" sono inserite le seguenti: "non rilasciato
per motivi di lavoro";
d) al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;
e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e' rilasciato
a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di
cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno
per lavoro e' quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque
non puo' superare:
a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro stagionale, la
durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno
due anni di seguito per prestare lavoro stagionale puo' essere rilasciato,
qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale,
a tale titolo, fino a tre annualita', per la durata temporale annuale
di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo
provvedimento. Il relativo visto di ingresso e' rilasciato ogni
anno. Il permesso e' revocato immediatamente nel caso in cui lo
straniero violi le disposizioni del presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato
gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo
rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il permesso
di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad un periodo di
due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana
che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi
dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per
lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne da' comunicazione
anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per
l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22
entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale
comunicazione e' data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso
per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro trenta
giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo
29, la durata del permesso di soggiorno non puo' essere superiore
a due anni";
f) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto dallo
straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta
giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera
c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo
comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed e' sottoposto
alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle
diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi
i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione, il permesso di soggiorno e' rinnovato per una durata
non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale";
g) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di
soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici";
h) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui
all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia
avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi
da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in attuazione
dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il
16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un modello uniforme
per i permessi di soggiorno";
i) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
"8-bis. Chiunque contraffa' o altera un visto di ingresso o
reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno
o una carta di soggiorno, ovvero contraffa' o altera documenti al
fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso,
di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una
carta di soggiorno, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsita' concerne un atto o parte di un atto che faccia fede
fino a querela di falso la reclusione e' da tre a dieci anni. La
pena e' aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale".
Art. 6.
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
-
1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra
un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non
appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilita'
di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese
di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di
soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui
alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro e' sottoscritto in base
a quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per
l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale
il datore di lavoro o dove avra' luogo la prestazione lavorativa
secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione".
2. Con il regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, si procede
all'attuazione e all'integrazione delle disposizioni recate dall'articolo
5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento
all'assunzione dei costi per gli alloggi di cui al comma 1, lettera
a), del medesimo articolo 5-bis, prevedendo a quali condizioni gli
stessi siano a carico del lavoratore.
Art. 7.
(Facolta' inerenti il soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "prima della sua scadenza,"
sono inserite le seguenti: "e previa stipula del contratto
di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione
attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26,";
b) al comma 4, le parole: "puo' essere sottoposto a rilievi
segnaletici" sono sostituite dalle seguenti: "e' sottoposto
a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici".
Art. 8.
(Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dell'ospitante
e del datore di lavoro)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 7, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente
articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 160 a 1.100 euro".
Art. 9.
(Carta di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 9, comma 1, le parole: "cinque anni" sono
sostituite dalle seguenti: "sei anni".
Art. 10.
(Coordinamento dei controlli di frontiera)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 11, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario,
il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana
le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli
sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno
promuove altresi' apposite misure di coordinamento tra le autorita'
italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e
le autorita' europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione
ai sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge
30 settembre 1993, n. 388".
Art. 11.
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie
atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di
uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale
in altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo
di residenza permanente, e' punito con la reclusione fino a tre
anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque,
al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti
a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione
delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare
l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non e' cittadina
o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione
da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni
persona. La stessa pena si applica quando il fatto e' commesso da
tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali
di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque
illegalmente ottenuti";
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio
dello Stato di cinque o piu' persone;
b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona
e' stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumita';
c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona
e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare
persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento
sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in
attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica
la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di
25.000 euro per ogni persona.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista
dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti
di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti
o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano
sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene
sono diminuite fino alla meta' nei confronti dell'imputato che si
adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori, aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la
ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno
o piu' autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti
alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole:
"609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti:
"nonche' dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,"";
d) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri
nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si
ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto
illecito di migranti, puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e,
se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della
nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa
in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze
istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate
per concorrere alle attivita' di cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati
al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi
della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di
polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale
o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera
nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una
nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi della Marina
militare nonche' quelle di raccordo con le attivita' svolte dalle
altre unita' navali in servizio di polizia sono definite con decreto
interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia
e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano,
in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico
aereo".
Art. 12.
(Espulsione amministrativa)
1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto motivato
immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa
da parte dell'interessato. Quando lo straniero e' sottoposto a procedimento
penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere,
il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta
all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in presenza di
inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento
della responsabilita' di eventuali concorrenti nel reato o imputati
in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona
offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino
a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze
processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione
con le modalita' di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso
qualora l'autorita' giudiziaria non provveda entro quindici giorni
dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione
sulla richiesta di nulla osta, il questore puo' adottare la misura
del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai
sensi dell'articolo 14";
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice
rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi
la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo
391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una
delle ragioni per le quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi
del comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo
straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata
o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia
cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con
lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione
della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione
dell'espulsione. Il provvedimento e' immediatamente comunicato al
questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice,
acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non e' ancora stato
emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza
di non luogo a procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose
indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter
e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio
dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di
durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato piu'
grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era
stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della
custodia cautelare, quest'ultima e' ripristinata a norma dell'articolo
307 del codice di procedura penale.
3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non puo' essere concesso
qualora si proceda per uno o piu' delitti previsti dall'articolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonche'
dall'articolo 12 del presente testo unico";
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. L'espulsione e' sempre eseguita dal questore con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi
di cui al comma 5";
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Nei confronti dello straniero che si e' trattenuto nel
territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno e' scaduto
di validita' da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto
il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio
dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone
l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora
il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga
all'esecuzione del provvedimento";
e) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato
unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del
luogo in cui ha sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione. Il
termine e' di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione.
Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso,
decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro
venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui
al presente comma puo' essere sottoscritto anche personalmente,
ed e' presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica
o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione
del ricorso, da parte della persona interessata, e' autenticata
dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che
provvedono a certificarne l'autenticita' e ne curano l'inoltro all'autorita'
giudiziaria. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte
di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale
rilasciata avanti all'autorita' consolare. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato
dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui
all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete";
f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati;
g) il comma 13 e' sostituito dai seguenti:
"13. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel territorio
dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno.
In caso di trasgressione lo straniero e' punito con l'arresto da
sei mesi ad un anno ed e' nuovamente espulso con accompagnamento
immediato alla frontiera.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore
del divieto di reingresso e' punito con la reclusione da uno a quattro
anni. La stessa pena si applica allo straniero che, gia' denunciato
per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso
sul territorio nazionale.
13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis e' sempre consentito
l'arresto in flagranza dell'autore del fatto e, nell'ipotesi di
cui al comma 13-bis, e' consentito il fermo. In ogni caso contro
l'autore del fatto si procede con rito direttissimo";
h) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
"14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui
al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione
puo' essere previsto un termine piu' breve, in ogni caso non inferiore
a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato
nel periodo di permanenza in Italia".
Art. 13.
(Esecuzione dell'espulsione)
1. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo
di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita'
e della nazionalita', ovvero l'acquisizione di documenti per il
viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta del
questore, puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni.
Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice";
b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero
presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi
i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento,
il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello
Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine e' dato con provvedimento
scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua
trasgressione.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel
territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore
ai sensi del comma 5-bis e' punito con l'arresto da sei mesi ad
un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene
trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel
territorio dello Stato e' punito con la reclusione da uno a quattro
anni.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater e' obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo.
Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore
puo' disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo".
2. Per la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e
assistenza e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni
di euro per l'anno 2002, 24,79 milioni di euro per l'anno 2003 e
24,79 milioni di euro per l'anno 2004.
Art. 14.
(Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione)
1. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare
o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei
confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari
viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente
autorita' consolare al fine di avviare la procedura di identificazione
dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge,
l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo
di custodia cautelare o di detenzione".
2. La rubrica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998 e' sostituita dalla seguente: "Espulsione
a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione
dell'espulsione".
Art. 15.
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla
detenzione)
1. L'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
"Art. 16. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione) - 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza
di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni
indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare
la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le
condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai
sensi dell'articolo 163 del codice penale ne' le cause ostative
indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, puo'
sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un
periodo non inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione di cui al comma 1 e' eseguita dal questore anche
se la sentenza non e' irrevocabile, secondo le modalita' di cui
all'articolo 13, comma 4.
3. L'espulsione di cui al comma 1 non puo' essere disposta nei casi
in cui la condanna riguardi uno o piu' delitti previsti dall'articolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero
i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale
superiore nel massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente
nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo
13, comma 14, la sanzione sostitutiva e' revocata dal giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si
trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma
2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore
a due anni, e' disposta l'espulsione. Essa non puo' essere disposta
nei casi in cui la condanna riguarda uno o piu' delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico.
6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 e' il magistrato
di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalita',
acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identita'
e sulla nazionalita' dello straniero. Il decreto di espulsione e'
comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni,
puo' proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza.
Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 e' sospesa
fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione
del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione
permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti
di viaggio. L'espulsione e' eseguita dal questore competente per
il luogo di detenzione dello straniero con la modalita' dell'accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
8. La pena e' estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione
dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia
rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso,
lo stato di detenzione e' ripristinato e riprende l'esecuzione della
pena.
9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla
detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19".
Art. 16.
(Diritto di difesa)
1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole: "Lo straniero"
sono inserite le seguenti: "parte offesa ovvero" e dopo
la parola:
"richiesta" sono inserite le seguenti: "della parte
offesa o".
Art. 17.
(Determinazione dei flussi di ingresso)
1. All'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche
all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente
nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione
di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio";
b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "quote riservate"
sono inserite le seguenti: "ai lavoratori di origine italiana
per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea
retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano
di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze
diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali
dei lavoratori stessi, nonche'";
c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono
altresi' essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta
di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza,
elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento
di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre
strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio.
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni
anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla
presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel
territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali
relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto
alla capacita' di assorbimento del tessuto sociale e produttivo".
Art. 18.
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro
autonomo)
1. L'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
"Art. 22. - (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)
- 1. In ogni provincia e' istituito presso la prefettura-ufficio
territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione,
responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di
lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero
residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione
della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale
l'impresa, ovvero di quella ove avra' luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalita' di sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle
relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte
dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero
nel Paese di provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente
il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero,
il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia puo' richiedere, presentando la documentazione di cui
alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una
o piu' persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma
5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di
cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in
relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale.
Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via
telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET
o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi
previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181.
Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda
da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica,
il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione
negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresi' al
datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro
per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede
ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine
massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta,
a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al
comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il
nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi
determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21,
e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione,
ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile
in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validita'
per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello
straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare
il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato
dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso,
lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione
che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno
che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in
copia all'autorita' consolare competente ed al centro per l'impiego
competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico
per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto
con lo straniero, e' punito con la sanzione amministrativa da 500
a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione
e' competente il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso
in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve
essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso
lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici,
le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari
ai quali e' concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro,
o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresi'
il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle
disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni
ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori
extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni
pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione
tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono
trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio
finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice
fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla
osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti
di cui all'articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca
del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi
familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso
del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto
di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto nelle liste
di collocamento per il periodo di residua validita' del permesso
di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno
per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi.
Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' di comunicazione
ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore
straniero nelle liste di collocamento con priorita' rispetto a nuovi
lavoratori extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori
stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia
stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato,
e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di
5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo
25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario
conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati
e puo' goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di
reciprocita' al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti
dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno
di eta', anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto
dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza
sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai
lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivita' di lavoro
in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il
riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero;
in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego,
dispone condizioni e modalita' di riconoscimento delle qualifiche
per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario puo' inoltre partecipare,
a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione
e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione".
2. All'articolo 26, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresi', allo
straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti
dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo
5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno
per lavoro autonomo".
Art. 19.
(Titoli di prelazione)
1. L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
"Art. 23. - (Titoli di prelazione) - 1. Nell'ambito di programmi
approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome,
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e realizzati anche
in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti
locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di
lavoro e dei lavoratori, nonche' organismi internazionali finalizzati
al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento
nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti
nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere
previste attivita' di istruzione e di formazione professionale nei
Paesi di origine.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' finalizzata:
a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani
che operano all'interno dello Stato;
b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani
che operano all'interno dei Paesi di origine;
c) allo sviluppo delle attivita' produttive o imprenditoriali autonome
nei Paesi di origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attivita' di cui al
comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attivita'
si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo
22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalita' previste nel regolamento
di attuazione del presente testo unico.
4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede
agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che
abbiano seguito i corsi di cui al comma 1".
Art. 20.
(Lavoro stagionale)
1. L'articolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
"Art. 24. - (Lavoro stagionale) - 1. Il datore di lavoro italiano
o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni
di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare
in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale
con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello
unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell'articolo
22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza
diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalita'
previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata
al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di
cinque giorni l'eventuale disponibilita' di lavoratori italiani
o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione
nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla
data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validita' da venti giorni
ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro
stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di
gruppi di lavori di piu' breve periodo da svolgere presso diversi
datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni
indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di
provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza
per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro
stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano
mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
Puo', inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale
in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato
o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma
1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare
con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni
e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso
dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni
possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque
non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure
per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonche'
eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione
dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori
di carattere stagionale, uno o piu' stranieri privi del permesso
di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto,
revocato o annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 22, comma
12".
Art. 21.
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 26, dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno
dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III,
Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473
e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno
rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica".
Art. 22.
(Attivita' sportive)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera r) e' aggiunta la seguente:
"r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie
pubbliche e private;";
b) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche
sociali, e' determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli
sportivi stranieri che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico
o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive
nazionali. Tale ripartizione e' effettuata dal CONI con delibera
da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa
delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di
tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare
la tutela dei vivai giovanili".
Art. 23.
(Ricongiungimento familiare)
1. All'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per
ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del
loro stato di salute che comporti invalidita' totale";
2) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di
provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri
figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati
gravi motivi di salute";
3) la lettera d) e' abrogata;
b) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare,
corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante
i rapporti di parentela, coniugio e la minore eta', autenticata
dall'autorita' consolare italiana, e' presentata allo sportello
unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale
del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la
quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla
del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, verificata,
anche mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza
dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento
richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato
puo' ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia
degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione,
da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa
documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano
altresi' il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma
5".
Art. 24.
(Permesso di soggiorno per motivi familiari)
1. All'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, al comma 5, prima delle parole: "In caso di
separazione", sono inserite le seguenti: "In caso di morte
del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento
e".
Art. 25.
(Minori affidati al compimento della maggiore eta)
1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo' essere
rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di
lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore eta',
sempreche' non sia intervenuta una decisione del Comitato per i
minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non
accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore
a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito
da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale
e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con
idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore
eta' del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato
si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha
seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita'
di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attivita'
lavorativa retribuita nelle forme e con le modalita' previste dalla
legge italiana, ovvero e' in possesso di contratto di lavoro anche
se non ancora iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi
del presente articolo e' portato in detrazione dalle quote di ingresso
definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4".
Art. 26.
(Accesso ai corsi delle universita)
1. Il comma 5 dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
"5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari,
a parita' di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri
titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno
per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari,
per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi,
ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno
in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia,
nonche' agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei
diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere
o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di
intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento
dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste
per l'ingresso per studio".
Art. 27.
(Centri di accoglienza e accesso all'abitazione)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale e' riservato
agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che
dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il
soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi
e regolamenti vigenti in materia";
c) il comma 5 e' abrogato;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri
regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno
biennale e che esercitano una regolare attivita' di lavoro subordinato
o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di
parita' con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente
predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso
alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia,
recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione".
Art. 28.
(Aggiornamenti normativi)
1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
ovunque ricorrano, le parole: "ufficio periferico del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle
seguenti:
"prefettura-ufficio territoriale del Governo" e le parole:
"il pretore" sono sostituite dalle seguenti: "il
tribunale in composizione monocratica".
2. All'articolo 25 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, il primo periodo del comma 5 e' sostituito dal
seguente: "Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si
applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 13, concernenti
il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello
Stato di provenienza".
3. All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, nel comma 3, le parole da: "o di corrispondente
garanzia" fino alla fine del comma sono soppresse.
Art. 29.
(Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso e
sul soggiorno dello straniero)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 30, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1,
lettera b), e' immediatamente revocato qualora sia accertato che
al matrimonio non e' seguita l'effettiva convivenza salvo che dal
matrimonio sia nata prole".
Art. 30.
(Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli
uffici consolari)
1. Al fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio
connesse con l'attuazione delle misure previste dalla presente legge,
e nelle more del completamento degli organici del Ministero degli
affari esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure di assunzione
del personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari
di prima categoria possono assumere, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, personale con contratto temporaneo della durata di sei
mesi, nel limite complessivo di ottanta unita', anche in deroga
ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
e successive modificazioni. Per le stesse esigenze il contratto
puo' essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei
mesi, anche in deroga al limite temporale di cui all'articolo 153,
secondo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 18 del 1967. Le suddette unita' di personale sono destinate a
svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle predette sedi all'estero.
Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unita' di personale
di ruolo appartenente alle aree funzionali e' conseguentemente adibito
all'espletamento di funzioni istituzionali in materia di immigrazione
ed asilo, nonche' di rilascio dei visti di ingresso.
2. Per l'assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano
le procedure previste per il personale temporaneo di cui all'articolo
153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO
Art. 31.
(Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo)
1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39, e' sostituito dal seguente: "Il questore
territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste
negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso
di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura
di riconoscimento".
Art. 32.
(Procedura semplificata)
1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 7 e' abrogato;
b) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - (Casi di trattenimento) - 1. Il richiedente
asilo non puo' essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda
di asilo presentata. Esso puo', tuttavia, essere trattenuto per
il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni
alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi:
a) per verificare o determinare la sua nazionalita' o identita',
qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d'identita',
oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati
falsi;
b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo,
qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;
c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento
del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.
2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:
a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata
dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il
controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni
di soggiorno irregolare;
b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte
di uno straniero gia' destinatario di un provvedimento di espulsione
o respingimento.
3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere
a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), e' attuato
nei centri di identificazione secondo le norme di apposito regolamento.
Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche
e le modalita' di gestione di tali strutture e tiene conto degli
atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea.
Nei centri di identificazione sara' comunque consentito l'accesso
ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sara' altresi' consentito
agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con
esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano
le norme di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza temporanea
e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sara' comunque consentito
l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sara' altresi'
consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei
rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal
Ministero dell'interno.
5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata
di cui all'articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora
conclusa, allo straniero e' concesso un permesso di soggiorno temporaneo
fino al termine della procedura stessa.
Art. 1-ter. - (Procedura semplificata) - 1. Nei casi di cui alle
lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1-bis e' istituita la
procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento
dello status di rifugiato secondo le modalita' di cui ai commi da
2 a 6.
2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di
rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore
competente per il luogo in cui la richiesta e' stata presentata
dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei
centri di identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. Entro
due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla
trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale
per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici
giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione.
La decisione e' adottata entro i successivi tre giorni.
3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di
rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore
competente per il luogo in cui la richiesta e' stata presentata
dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei
centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove
gia' sia in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale
in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento
per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della
procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento
dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione
necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello
status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione
della documentazione, provvede all'audizione.
La decisione e' adottata entro i successivi tre giorni.
4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'articolo
1-bis, comma 3, equivale a rinuncia alla domanda.
5. Lo Stato italiano e' competente all'esame delle domande di riconoscimento
dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi
non lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata
ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.
6. La commissione territoriale, integrata da un componente della
Commissione nazionale per il diritto di asilo, procede, entro dieci
giorni, al riesame delle decisioni su richiesta adeguatamente motivata
dello straniero di cui e' disposto il trattenimento in uno dei centri
di identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. La richiesta
va presentata alla commissione territoriale entro cinque giorni
dalla comunicazione della decisione. L'eventuale ricorso avverso
la decisione della commissione territoriale e' presentato al tribunale
in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici
giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche.
Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio
nazionale; il richiedente asilo puo' tuttavia chiedere al prefetto
competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale
fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso
e' immediatamente esecutiva.
Art. 1-quater. - (Commissioni territoriali) - 1. Presso le prefetture-uffici
territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui all'articolo
1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il
riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni,
nominate con decreto del Ministro dell'interno, sono presiedute
da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario
della Polizia di Stato, da un rappresentante dell'ente territoriale
designato dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e da
un rappresentante dell'ACNUR.
Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente.
Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente
della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di
rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da un funzionario
del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente
a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione
a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande
dei quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione
in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza
del Ministero degli affari esteri. In caso di parita', prevale il
voto del Presidente. Ove necessario, in relazione a particolari
afflussi di richiedenti asilo, le commissioni possono essere composte
da personale posto in posizione di distacco o di collocamento a
riposo. La partecipazione del personale di cui al precedente periodo
ai lavori delle commissioni non comporta la corresponsione di compensi
o di indennita' di qualunque natura.
2. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede
alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione
territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che
entro trenta giorni provvede all'audizione. La decisione e' adottata
entro i successivi tre giorni.
3. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le commissioni
territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente
viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto
e motivato. Le stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente
all'informazione sulle modalita' di impugnazione, nelle forme previste
dall'articolo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. Nell'esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali
valutano per i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 6, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti
dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia e' firmataria e,
in particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
5. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali e' ammesso
ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente che decide
ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6.
Art. 1-quinquies. - (Commissione nazionale per il diritto di asilo)
- 1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status
di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136,
e' trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo,
di seguito denominata "Commissione nazionale", nominata
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione
e' presieduta da un prefetto ed e' composta da un dirigente in servizio
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario
della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia
in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione
e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle
riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR.
Ciascuna amministrazione designa, altresi', un supplente. La Commissione
nazionale, ove necessario, puo' essere articolata in sezioni di
analoga composizione.
2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento
delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei
componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici
oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli
status concessi.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono stabilite
le modalita' di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle
territoriali.
Art. 1-sexies. - (Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati) - 1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati
all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati
e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria
possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente
asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano
le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del
Fondo di cui all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei
servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore
all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa
territoriale.
3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:
a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione
delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta
gestione dello stesso e le modalita' per la sua eventuale revoca;
b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui
all'articolo 1-septies, la continuita' degli interventi e dei servizi
gia' in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;
c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di
cui all'articolo 1-septies, le modalita' e la misura dell'erogazione
di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente
asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter
e che non e' accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui
al comma 1.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione
del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso
umanitario di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei
servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva,
sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR,
un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio
e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza
di cui al comma 1. Il servizio centrale e' affidato, con apposita
convenzione, all'ANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo,
dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale
in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione
dei servizi di cui al comma 1;
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale
per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali,
a carattere umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale
sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo
1-septies.
Art. 1-septies. - (Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo) - 1. Ai fini del finanziamento delle attivita' e degli
interventi di cui all'articolo 1-sexies, presso il Ministero dell'interno,
e' istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo,
la cui dotazione e' costituita da:
a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale di base 4.1.2.5
"Immigrati, profughi e rifugiati" - capitolo 2359 - dello
stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002,
gia' destinate agli interventi di cui all'articolo 1-sexies e corrispondenti
a 5,16 milioni di euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi
comprese quelle gia' attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001
e 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero
dell'economia e delle finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati,
enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi
dell'Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui
al medesimo comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
2. Per la costruzione di nuovi centri di identificazione e' autorizzata
la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per l'anno
2003.
Art. 33.
(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)
1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore
della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale
di origine extracomunitaria, adibendolo ad attivita' di assistenza
a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che
ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno
al bisogno familiare, puo' denunciare, entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto
di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente
per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione
nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di
emersione e' presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici
postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio
postale accettante. La denuncia di cui al primo periodo del presente
comma e' limitata ad una unita' per nucleo familiare, con riguardo
al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilita':
a) le generalita' del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante
la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarita' della sua presenza
in Italia;
b) l'indicazione delle generalita' e della nazionalita' dei lavoratori
occupati;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore
a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilita', alla dichiarazione di emersione
sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo
trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza
aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini
di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo
5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
introdotto dall'articolo 6 della presente legge;
c) certificazione medica della patologia o handicap del componente
la famiglia alla cui assistenza e' destinato il lavoratore. Tale
certificazione non e' richiesta qualora il lavoratore extracomunitario
sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione
di cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo
competente per territorio verifica l'ammissibilita' e la ricevibilita'
della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi
all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di
un anno, dandone comunicazione alla prefettura -
ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro
informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui
al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui e' riferita la denuncia.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza
di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui
al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita
le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle
forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute
nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del
permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui
al comma 4.
Il permesso di soggiorno e' rinnovabile previo accertamento da parte
dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto
e della regolarita' della posizione contributiva della manodopera
occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione
del relativo procedimento.
6. I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione
del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili
per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e
di carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge, in relazione all'occupazione
dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione
presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina
con proprio decreto i parametri retributivi e le modalita' di calcolo
e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonche'
le modalita' per la successiva imputazione delle stesse sia per
fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di
cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva
del lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario
delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio
decreto, determina altresi' le modalita' di corresponsione delle
somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti
periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti
di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di
soggiorno; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi
o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della
non ammissione nel territorio dello Stato; c) che risultino denunciati
per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi
con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilita' dell'interessato,
ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di
prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.
Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento
all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza
dello Stato.
8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi
del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione
della presente legge, e' punito con la reclusione da due a nove
mesi, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
Capo III DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO Art. 34.
(Norme transitorie e finali)
1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione della presente
legge, nonche' alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni
contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il medesimo regolamento sono
definite le modalita' di funzionamento dello sportello unico per
l'immigrazione previsto dalla presente legge; fino alla data di
entrata in vigore del predetto regolamento le funzioni di cui agli
articoli 18, 23 e 28 continuano ad essere svolte dalla direzione
provinciale del lavoro.
2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione
delle disposizioni regolamentari vigenti sull'immigrazione, sulla
condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente
alle seguenti finalita':
a) razionalizzare l'impiego della telematica nelle comunicazioni,
nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;
b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi gia' realizzati
al riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni
pubbliche;
c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli
archivi esistenti.
3. Il regolamento previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32, e' emanato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a
tale data si applica la disciplina anteriormente vigente.
4. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione
di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato
con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui
al comma 2 dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 2 della presente
legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza, puo'
disporre l'alloggiamento, nei centri di accoglienza di cui all'articolo
40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso
e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni
sul loro allontanamento dal territorio medesimo.
Art. 35.
(Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della
polizia delle frontiere)
1. E' istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno, la Direzione centrale dell'immigrazione
e della polizia delle frontiere con compiti di impulso e di coordinamento
delle attivita' di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione
clandestina, nonche' delle attivita' demandate alle autorita' di
pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri.
Alla suddetta Direzione centrale e' preposto un prefetto, nell'ambito
della dotazione organica esistente.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione
del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola la
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere,
nonche' la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione,
sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo
5 della legge 1º aprile 1981, n. 121. Dall'istituzione della
Direzione centrale, che si avvale delle risorse umane, strumentali
e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.
3. La denominazione della Direzione centrale di cui all'articolo
4, comma 2, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e' conseguentemente modificata
in "Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria,
delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato".
4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui
ai commi precedenti sono effettuate con la procedura di cui all'articolo
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 36.
(Esperti della Polizia di Stato)
1. Nell'ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione dell'immigrazione
clandestina, il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri, puo' inviare presso le rappresentanze diplomatiche
e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato in qualita'
di esperti nominati secondo le procedure e le modalita' previste
dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente previsto dal citato
articolo 168 e' aumentato sino ad un massimo di ulteriori undici
unita', riservate agli esperti della Polizia di Stato, corrispondenti
agli esperti nominati ai sensi del presente comma.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato
nella misura di 778.817 euro per l'anno 2002 e di 1.557.633 euro
annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di par |