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Sentenza.
Presidente Marvulli - relatore Preden
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 28 giugno 1990, A. D. conveniva davanti
al tribunale di Milano la spa Mediolanum Assicurazioni per sentirla
condannare al pagamento dellindennità di lire 34.350.000,
in base a polizza di assicurazione contro gli infortuni.
La convenuta resisteva eccependo che lindennità
non era dovuta, ai sensi dellarticolo 1910 Cc, per avere
la A. D., allatto della sottoscrizione, taciuto di aver
stipulato altre polizze per lo stesso rischio con altri assicuratori.
Al giudizio venivano riunite altre cause instaurate dalla A.
D. nei confronti della spa Latina Renana Assicurazioni spa,
della spa Assitalia Assicurazioni e della spa Levante Assicurazioni,
aventi ad oggetto la richiesta di pagamento dellindennizzo
per lo stesso infortunio (lesione traumatica della mano sinistra
con postumi invalidanti), in base a polizze stipulate con le
predette convenute.
La Danello chiamava inoltre in giudizio la Legal & General
Assurance Society Limited, quale coassicuratrice, per lo stesso
rischio, con la spa Latina Renana Assicurazioni.
Tutte le società convenute contestavano la fondatezza
della domanda.
Il tribunale, con sentenza del 29 aprile 1993, accoglieva la
domanda nei confronti della spa Mediolanum Assicurazioni e la
respingeva nei confronti delle altre convenute. Considerava
che nella polizza stipulata tra la A. D. e la spa Mediolanum
Assicurazioni era stata inserita clausola di deroga allarticolo
1910, che impone allassicurato di comunicare alla società
di assicurazione le eventuali altre polizze contratte con altri
assicuratori, mentre tale deroga non era stata prevista nelle
polizze sottoscritte con le altre compagnie.
La A. D. proponeva appello nei confronti di tutte le convenute,
ad eccezione della spa Mediolanum Assicurazioni.
La Corte dappello di Milano, con sentenza del 15 aprile
1997, rigettava limpugnazione. Considerava la corte: che
alla assicurazione privata contro gli infortuni si applicano
le previsioni dei primi due commi dellarticolo 1910; che
in nessuna delle polizze stipulate con le società appellate
era stata pattuita la deroga allosservanza della suindicata
normativa; che lappellante non si era limitata a non dare
avviso della stipulazione di più assicurazioni per il
medesimo rischio con diversi assicuratori, ma aveva esplicitamente
dichiarato ad alcuni di essi di non aver stipulato altre polizze,
così integrando il comportamento doloso che, ai sensi
dellarticolo 1910, comma 2, esonera lassicuratore
dal pagare lindennità.
Avverso la sentenza la A. D. ha proposto ricorso per cassazione,
affidato a due motivi, illustrati con memoria.
Hanno resistito, con controricorso la spa Milano Assicurazioni
(società incorporante la spa La Previdente Assicurazioni,
a sua volta incorporante la spa Ausonia Assicurazioni, già
spa Latina Renana Assicurazioni) e la spa Levante Assicurazioni,
che ha depositato memoria.
Con ordinanza del 17 aprile 2000, la terza sezione della Corte
di cassazione, alla quale il ricorso era stato assegnato, ha
disposto la trasmissione degli atti al primo presidente della
corte, avendo rilevato che in ordine alla questione investita
dal primo motivo del ricorso, concernente linquadramento
dellassicurazione privata contro gli infortuni nellambito
dellassicurazione sulla vita, ai fini dellapplicabilità
o meno dellarticolo 1910, sussiste contrasto nella giurisprudenza
della corte.
Il primo presidente ha assegnato la causa alle sezioni unite
civili per la composizione del contrasto.
Motivi della decisione
1. La spa Milano Assicurazioni (società incorporante
la spa La Previdente Assicurazioni, a sua volta incorporante
la spa Ausonia Assicurazioni, giù spa Latina Renana Assicurazioni)
ha eccepito linammissibilità del ricorso proposto
da A. D. nei confronti della spa La Previdente Assicurazioni.
Deduce che la A. D. aveva agito nei confronti della spa Latina
Renana Assicurazioni ed aveva chiamato in causa, quale coassicuratrice,
la Legal & General Assurance Society Limited.
Sostiene che, trattandosi di un unico rapporto sostanziale e
processuale, lavvenuta notificazione della sentenza, in
data 29 dicembre 1997, ad istanza della Legal & General
Assurance Society Limited, ha determinato la decorrenza del
termine per la proposizione del ricorso anche nei confronti
dellaltro assicuratore.
2. Leccezione non è fondata.
Per consolidata giurisprudenza, nel caso di coassicurazione
ipotesi che ricorre, ai sensi dellarticolo 1911
Cc, quando uno stesso rischio viene assunto, anche se con unico
contratto, con le medesime modalità e per lo stesso tempo
da più assicuratori che ripartiscono fra loro la quota
e rischio e la relativa quota dellindennità
non si instaura un vincolo solidale tra assicuratori, ma si
costituiscono separati rapporti assicurativi, in ordine ai quali
ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni
soggettive, sostanziali e processuali, relative al proprio rapporto
(sentenza 3614/82; 661/88; 5673/90; 3302/90).
3. Con lunico mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione
dellarticolo 1910 Cc ed omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione
allarticolo 360, numero 3 e 5, Cpc, deduce la ricorrente:
a) che erroneamente la corte territoriale ha ritenuto applicabile
larticolo 1910 Cc, dettato in tema di assicurazione contro
i danni, anche allassicurazione contro gli infortuni;
tale assicurazione va al contrario inquadrata nellambito
delle assicurazioni sulla vita, delle quali condivide le finalità,
poiché limpossibilità di individuare con
criteri oggettivi il valore della persona umana, con conseguente
inevitabile ricorso al sistema della valutazione convenzionale,
rende estraneo allassicurazione contro gli infortuni il
principio indennitario, del quale è espressione larticolo
1910 Cc; b) che erroneamente la corte territoriale ha escluso
che le polizze di cui trattasi non prevedessero lesonero
dellassicurato dallosservanza dellarticolo
1910 Cc.
4. Va in primo luogo esaminato il secondo profilo della censura,
poiché il suo eventuale accoglimento sarebbe preclusivo
dellesame della questione di diritto svolta nel primo
profilo di censura.
4.1. La censura non è fondata.
La statuizione della corte dappello in punto di mancata
previsione convenzionale della deroga alle disposizioni dellarticolo
1919 Cc consegue allinterpretazione che il giudice di
merito ha compiuto delle clausole di polizza.
Si verte, quindi, in tema di apprezzamento di fatto, che, in
quanto sorretto da adeguata motivazione, si sottrae al sindacato
di legittimità.
5. Può quindi procedersi allesame del primo profilo
di censura.
6. Lassicurazione privata contro gli infortuni consiste
nel contratto con il quale lassicuratore, previa corresponsione
di un premio, si obbliga al pagamento di una certa somma allassicurato,
nel caso di lesione dovuta ad una causa fortuita, violente ed
esterna che ne determini linabilità temporanea
o linvalidità permanente, ovvero ad un terzo beneficiario,
nel caso di morte dellassicurato medesimo conseguente
ad infortunio.
Questo tipo di assicurazione la cui larga diffusione
nella pratica ha determinato il formarsi di un contratto socialmente
tipico non è autonomamente disciplinato nel capo
ventesimo del libero quarto del Cc dedicato alla assicurazione.
Il citato capo ventesimo, dopo aver dettato, nella sezione rima,
le disposizioni generali sullassicurazione (articoli 1882
1903), riserva una specifica disciplina alla assicurazione
contro i danni nella sezione seconda (articoli 1904 1918)
ed alla assicurazione sulla vita nella sezione terza (articoli
1919 1927).
In assenza di una organica disciplina normativa (a parte lestensione
della disciplina della surrogazione alla «assicurazioni
contro le disgrazie accidentali» prevista dallarticolo
1916, comma 4), sorge riguardo allassicurazione privata
contro gli infortuni, per gli aspetti del rapporto in relazione
ai quali le singole convenzioni non dispongono, lesigenza
di stabilirne il regime giuridico.
In tale più vasto ambito, contraddistinto dal segnalato
contrasto tra lorientamento giurisprudenziale che propende
per lassimilazione di tale tipo di assicurazione alla
assicurazione sulla vita, e lindirizzo che tende ad inquadrarla
nellambito dellassicurazione contro i danni, si
iscrive lo specifico problema della applicabilità o meno
dellarticolo 1910, inserito nella disciplina concernente
lassicurazione contro i danni, allassicurazione
privata contro gli infortuni.
Larticolo 1910, nei primi due commi, stabilisce quanto
segue: «se per il medesimo rischio sono contratte separatamente
più assicurazioni presso diversi assicuratori, lassicurato
deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore».
«Se l'assicurato omette dolosamente di dare lavviso,
gli assicuratori non sono tenuti a pagare lindennità».
7. Ai fini della composizione del denunciato contrasto occorre
dare conto dello stato della giurisprudenza di questa Suprema
corte.
8. La giurisprudenza numericamente prevalente di questa Suprema
corte, in sintonia con la dottrina meno recente, tende ad inquadrare
lassicurazione privata contro gli infortuni tra le assicurazioni
sulla vita, con conseguente applicazione (oltre che delle disposizioni
generali) di (alcune) norme inserite nellambito della
disciplina dettata per questultimo tipo di assicurazione.
È stato affermato che lassicurazione infortuni,
specie per il caso di morte, si inquadra fra le assicurazioni
sulla vita in base ad un duplice rilievo. In primo luogo, considerando
che ha con queste in comune il contenuto e le finalità,
in quanto coprono il rischio della morte, e nessuna differenza
si riscontra tra lipotesi in cui la morte sia prevista
come effetto di circostanze determinate, cioè a seguito
di infortunio, e lipotesi in cui sia, invece, prevista
puramente e semplicemente, sebbene con lesclusione di
alcuni rischi derivanti da dati eventi (guerra, suicidio, duello,
ecc). In secondo luogo, sottolineando che limpossibilità
di attribuire un valore economico determinato alla vita umana
e la conseguente esclusione, al verificarsi dellevento,
di ogni indagine sulla sussistenza e sullentità
reale del danno ricollegabile allevento importano linconciliabilità
di qualsiasi assicurazione sulla vita, anche se destinata a
coprire un solo tipo di eventi mortali, come lassicurazione
infortuni, col regime dellassicurazione contro i danni
(sentenza 2336/66: la decisione riconosce tuttavia che, in virtù
dellespressa estensione operata dallarticolo 1916,
comma 4, allassicurazione contro gli infortuni si applica
listituto della surroga dellassicuratore, con la
precisazione, nel caso di infortunio mortale, che la surroga
è esperibile solo se il terzo beneficiario dellindennità
è anche titolare del diritto al risarcimento del danno
contro il terzo responsabile, come avviene nel caso di prossimi
congiunti, poiché solo in tale ipotesi si verifica il
cumulo di diritto in capo ad unico soggetto che la legge vuole
evitare; sul punto è conforme la sentenza 1175/97).
Altra decisione ha ritenuto che lassicurazione facoltativa
contro gli infortuni è affine a quella sulla vita e pertanto
vanno ad essa applicate, in relazione a singole fattispecie,
alcune delle norme proprie della assicurazione sulla vita. Ha
invero considerato che nellampia categoria degli eventi
attinenti alla vita umana di cui è cenno nellarticolo
1882 debbono ritenersi ricompresi linfortunio e la disgrazia
accidentale che abbiano come conseguenza dannosa la lesione
dellintegrità fisica dellindividuo e che,
perciò, cagionino a costui una invalidità temporanea
o permanente. Lassicurazione contro gli infortuni non
è, invece, equiparabile a quella contro i danni, stante
la sostanziale differenza di contenuto che luna presenta
di fronte allaltra. Mentre nellassicurazione contro
i danni il anno viene considerato in riferimento a cose materiali
ed inanimate, suscettibili di proprietà e soggette perciò,
per se stesse , ad una obiettiva valutazione economica, nellassicurazione
contro gli infortuni e le disgrazie accidentali quello che viene
in considerazione è il corpo umano nella sua interezza
e nelle sue singole componenti, e cioè un bene tuttaffatto
particolare, rispetto al quale, per la considerazione etica
che i paesi civili hanno della vita umana, non è configurabile
un puro e semplice contratto dindennità come efficace
strumento di riparazione del danno prodottosi (sentenza 2915/68:
la decisione ha concluso per lapplicabilità dellarticolo
1919, comma 2, che, per preservare la vita del terzo da mire
illecite del contraente, subordina la validità dellassicurazione
contratta per il caso di morte di un terzo al consenso di questultimo,
in relazione ad assicurazione contro gli infortuni comprendente
tutti i rischi del gioco del calcio nonché i rischi extraprofessionali
cui fossero andati incontro i giocatori di una squadra di calcio,
stipulata a favore della società e sottoscritta solo
dalla società e non dai singoli giocatori).
Lapplicazione allassicurazione contro gli infortuni
di norme comprese nella disciplina dellassicurazione sulla
vita è confermata dalle sentenze 1205/75, 5775/79, 4851/80,
3207/94, 9388/97 e 6062/98 (tutte le decisioni, rese in ipotesi
di infortunio mortale, hanno affermato lapplicabilità
dellarticolo 1920, comma 3, che attribuisce al terzo beneficiario
nel caso di morte dellassicurato un diritto proprio ai
vantaggi dellassicurazione).
9. Pur confermando laffinità dellassicurazione
contro gli infortuni alla assicurazione sulla vita, la sentenza
1883/77, adottata in fattispecie concernente le conseguenze
del mancato pagamento dei premi, ponendosi in contrasto con
la sentenza 2285/68 che era pervenuta alla soluzione affermativa,
ha invece ritenuto inapplicabile allassicurazione contro
gli infortuni larticolo 1924, comma 2 (dettato in tema
di assicurazione sulla vita, che prevede la risoluzione del
contratto nel caso di mancato pagamento dei premi relativi agli
anni successivi al primo), ed applicabile invece la norma generale
di cui allarticolo 1910. La decisione ha invero ritenuto
di precisare, attenuando così la portata dellassimilazione
teorica tra assicurazione sulla vita ed assicurazione contro
gli infortuni, «che laffinità per vari aspetti
riscontrabile tra le due specie assicurative non comporta necessariamente
che tutte le norme dettate per la prima debbano trovare integrale
applicazione anche nella seconda: da un canto, infatti, si deve
tener conto delle differenze ontologiche e di struttura fra
esse esistenti, per cui occorre stabilire, caso per caso, quali
norme del ramo «vita» si possono applicare al ramo
«infortuni» e quali no, avuto riguardo alle caratteristiche
di affinità o di somiglianza che questo presenta rispetto
al primo; daltro canto, poi, non si può ignorare
che, fra le norme specifiche dellassicurazione sulla vita,
ce ne sono alcune (ad esempio gli articoli 1925 e 1927) che
rivelano una così intima connessione col particolare
congegno tecnico-giuridico di questo ramo assicurativo da non
trovare riscontro in nessun altro».
Ed eguale affermazione dellesigenza di accertare, di volta
in volta, quali norme disciplinanti lassicurazione sulla
vita siano applicabili allassicurazione contro gli infortuni
si rinviene nella sentenza 6205/79, che ha escluso lintegrale
applicabilità alla assicurazione contro gli infortuni
dellarticolo 1926, che disciplina laggravamento
del rischio nellassicurazione sulla vita.
10. Allindirizzo, maggioritario, ora richiamato, che propende
per una assimilazione della assicurazione contro gli infortuni
(specie nel caso di morte) alla assicurazione sulla vita, si
contrappone altro orientamento, minoritario, che, sia pur con
minor apparato argomentativo, ma con il confronto della prevalente
dottrina più recente, tende a ricondurre lassicurazione
contro gli infortuni nellambito dellassicurazione
contro i danni, con conseguente applicazione di alcune disposizioni
dettate per questo tipo di assicurazione.
In tal senso si è pronunciata la sentenza 1078/78, che
ha ritenuto applicabile anche allassicurazione contro
gli infortuni, nonostante diversa previsione contrattuale sfavorevole
allassicurato, la disciplina dettata dagli articolo 1913
e 1915, comma 2 (non derogabile ex articolo 1932), in tema di
assicurazione contro i danni, circa le conseguenze dellinadempimento
colposo allobbligo di avviso.
La collocazione dellassicurazione contro gli infortuni
nellambito dellassicurazione contro i danni è
stata ancora affermata al fine della qualificazione del debito
di indennizzo dellassicuratore come debito di valore,
sul rilievo che detto debito, ancorché venga convenzionalmente
contenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un
massimale, non è debito di valuta, in quanto assolve
una funzione reintegrativa della perdita subita dallassicurato,
ed è pertanto suscettibile di automatico adeguamento
(sentenza 3017/86; 661/88).
11. Vanno infine ricordate due sentenze rese con specifico riferimento
allarticolo 1910.
La sentenza 8597/95 ha ritenuto la norma suindicata applicabile
anche allassicurazione contro gli infortuni, sul rilievo
che costituisce espressione di un principio di carattere generale
(e cioè del principio indennitario posto dallarticolo
1905), in quanto tende ad evitare che, mediante la stipulazione
di diversi contratti di assicurazione contro il medesimo rischio,
il beneficiario ottenga un indebito arricchimento, con conseguenze
pregiudizievoli per leconomia (la sentenza invoca, quale
precedente, la sentenza 1832/80, che si è invece limitata
a ritenere legittima la clausola di un contratto di assicurazione
contro gli infortuni che riproduca larticolo 1910). Occorre
notare che laffermazione di principio costituisce un mero
obiter, poiché nel caso esaminato nella polizza era inserita
clausola di deroga allarticolo 1910.
A sua volta la sentenza 8826/98, dopo aver richiamato il precedente
ora menzionato ed aver dato atto dellesistenza, in dottrina,
della tesi contraria, secondo cui il principio indennitario,
e quindi il limite del risarcimento posto dallarticolo
1905, non trova applicazione nellassicurazione privata
contro gli infortuni, ove si ha invece ha determinazione convenzionale
del danno alla persona, onde si sostiene che lassicurato,
a propria discrezione, potrebbe scegliere la misura dellindennità
da ricevere in caso di infortunio, ha poi rilevato che sul detto
contrasto non era necessario soffermarsi, poiché nella
polizza era stata espressamente prevista loperatività
dellarticolo 1910.
12. In conclusione, il denunciato contrasto risulta meno netto
di quanto può apparire ad un superficiale esame della
giurisprudenza di questa Suprema corte.
In realtà, lesame della motivazione delle singole
pronunce consente di rilevare che, più che stabilire,
in via di principio, per assimilazione teorica, linquadramento
dellassicurazione contro gli infortuni nellambito
di uno dei due tipi di assicurazione legislativamente disciplinati,
con conseguente integrale applicazione delle rispettive discipline,
la Suprema corte si è di volta in volta impegnata a valutare
se, in relazione alla fattispecie in esame, fosse o meno adattabile
allassicurazione contro gli infortuni, priva di organica
disciplina, una determinata norma, dettata per lassicurazione
sulla vita ovvero per lassicurazione contro i danni.
Ed è significativo che gran parte delle decisioni che
hanno ritenuto applicabili allassicurazione contro le
disgrazie accidentali norme proprie dellassicurazione
sulla vita sono state emesse in riferimento a fattispecie di
infortunio mortale, ravvisandosi una notevole analogia tra tale
ipotesi (nella quale non coincidono la persona dellassicurato
e quella del beneficiario) e quella della assicurazione sulla
vita (che egualmente una simile coincidenza mai presenta).
13. Una volta chiarito che nella giurisprudenza di questa Suprema
Corte non si rinviene una contrapposizione tra indirizzi che
affermano, da un lato, lintegrale applicazione allassicurazione
contro gli infortuni delle norme sullassicurazione sulla
vita, e, da altro lato, la completa soggezione alla disciplina
dellassicurazione contro i danni, ma piuttosto una analitica
ricerca, ad opera delle singole decisioni, della compatibilità
con lassicurazione contro gli infortuni di norme proprie
di entrambi i tipi legalmente disciplinati, giova tuttavia precisare
che una eventuale piena assimilazione dellassicurazione
contro gli infortuni allassicurazione sulla vita ovvero
alla assicurazione contro i danni sarebbe in contrasto con la
nozione di assicurazione dettata dallarticolo 1882, secondo
cui: «lassicurazione è il contratto col quale
lassicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga
a rivalere lassicurato, entro i limiti convenuti, del
danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale
o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita
umana».
La definizione normativa, che si ricollega alla tradizionale
bipartizione delle assicurazioni, poiché nella prima
parte si riferisce allassicurazione contro i danni e nella
seconda allassicurazione sulla vita, consente di affermare
che la prima, in quanto considera il danno prodotto allassicurato
(«ad esso prodotto»), senza ulteriori precisazioni,
non è solo assicurazione di cose o di patrimoni, ma è
suscettiva di ricomprendere anche i danni subiti dalla persone
dellassicurato per effetto di infortunio, così
caratterizzandosi (anche) come assicurazione di persone, e,
per altro verso, che lassicurazione sulla vita non esaurisce
lambito delle assicurazioni di persone, inglobando anche
lassicurazione contro gli infortuni, poiché la
disgrazia accidentale (non produttiva di morte) non costituisce
evento attinente alla vita umana, tale essendo solo la morte,
bensì evento attinente alla persona.
14. La questione dellapplicabilità o meno della
disciplina dettata dallarticolo 1910 allassicurazione
contro gli infortuni va quindi esaminata muovendo dalla valutazione
della compatibilità e coerenza con tale assicurazione
della menzionata disciplina, della quale vanno indagate le ragioni
giustificatrici.
15. La separata stipulazione di più assicurazioni per
il medesimo rischio presso diversi assicuratori è considerata
con sfavore dal codice vigente (come del resto già dal
codice abrogato negli articoli 426 e 427), in quanto può
essere dettata dallintento dellassicurato di ottenere
una pluralità di indennizzi per il medesimo danno. Intento
la cui realizzazione, oltre a costituire incentivo alla provocazione
dolosa del sinistro da parte dellassicurato nella prospettiva
di rivolgersi a tutti gli assicuratori, ignari della pluralità
di contratti, verrebbe a contrastare con il principio indennitario
posto dallarticolo 1905 («lassicuratore è
tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto,
il danno sofferto dellassicurato in conseguenza del sinistro»),
trasformando il contratto di assicurazione in fonte di lucro,
con indebito arricchimento dellassicurato, e con conseguenze
pregiudizievoli per le imprese di assicurazione e, di riflesso,
per leconomia nazionale.
Per prevenire tale distorsione dellassicurazione, larticolo
1910, comma 1, impone allassicurato di dare avviso di
tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore, così consentendo
a tutti gli assicuratori, grazie allinformazione, di accettare
di concludere il contratto solo con previsione di un indennizzo
proporzionalmente limitato, ovvero, dopo aver valutato il rischio
nel termine entro il quale il contraente deve tenere ferma la
sua proposta (articolo 1887), di decidere di non accettarla,
ed inoltre, una volta instaurato il rapporto, di svolgere, allatto
della denuncia del sinistro, un più accurato controllo
sulle sue modalità, onde prevenire la realizzazione di
eventuali intenti fraudolenti.
A sua volta, il comma 2 sanziona rigorosamente lomissione,
prevedendo che, qualora sia dolosa, gli assicuratori non sono
tenuti a pagare lindennità.
Essendo la normativa in esame espressione del principio
indennitario (articolo 1905), che caratterizza lassicurazione
contro i danni, stabilire se larticolo 1910 (quantomeno
nei due commi sopra menzionati) sia applicabile allassicurazione
contro gli infortuni impone di accertare se tale tipo di assicurazione
abbia o meno natura indennitaria.
16. La risposta positiva al quesito discende dalle considerazioni
di seguito esposte.
16.1. In primo luogo, va rilevato che larticolo 1916,
comma 4, prevede espressamente che le disposizioni dettate dal
medesimo articolo, concernenti il diritto di surrogazione dellassicuratore,
«si applicano anche alle assicurazioni contro le disgrazie
accidentali».
Ora, poiché il diritto di surrogazione dellassicuratore,
in quanto mira ad impedire il cumulo nello stesso soggetto del
diritto al risarcimento verso il terzo responsabile e del diritto
allindennizzo verso lassicuratore, costituisce sicura
applicazione del principio indennitario, lesplicita estensione
della relativa disciplina allassicurazione contro gli
infortuni consente di affermare che anche questo tipo di assicurazione
si caratterizza per la funzione indennitaria.
16.2. Va altresì considerato che linfortunio è
sicuramente evento produttivo di danno per lassicurato:
danno patrimoniale, qualora incida sulla capacità di
lavoro del soggetto leso, da valutarsi in relazione al grado
dellinabilità o invalidità, alla natura
dellattività svolta dallassicurato ed al
suo reddito; ovvero, qualora linfortunio venga in considerazione
come rischio dellassicurato indipendentemente dalla sua
capacità di lavoro e di guadagno, danno non patrimoniale,
ma pur sempre patrimonialmente valutabile, come attesta lelaborazione
giurisprudenziale in tema di valutazione, mediante apposite
tabelle, del danno biologico.
Linfortunio, in quanto evento dannoso da indennizzare,
ben può quindi essere ricondotto nellambito di
applicazione del principio indennitario.
A ciò non osta la circostanza che, nellassicurazione
contro gli infortuni, la misura dellindennizzo è
predeterminata nella polizza, atteso che, anche in materia dellassicurazione
contro i danni, in relazione alla quale il principio indennitario
è espressamente sancito, è prevista tale eventualità,
mediante la cosiddetta polizza stimata (articolo 1908).
Né la sottrazione al principio indennitario può
essere giustificato affermando che colui che contrae una assicurazione
contro gli infortuni, sarebbe libero, a sua discrezione, di
stabilire limporto dellindennizzo, svincolando da
ogni obiettivo riferimento alle conseguenze dannose dalla lesione.
Come già rilevato, il pregiudizio determinato dalla perdita
o dalla riduzione, a causa di infortunio, della capacità
di produrre reddito (danno patrimoniale), ovvero dal peggioramento
della qualità della vita di una persona (danno biologico
in senso lato), ben può essere valutato e monetariamente
quantificato in riferimento alla specifica situazione dellassicurato,
con conseguente contenimento della pretesa assoluta discrezionalità
dellassicurato. Si tratta di una valutazione del rischio
indubbiamente più difficoltosa di quella concernente
lapprezzamento del valore di una cosa, ma pur sempre possibile
anche in relazione al pregiudizio che un infortunio può
determinare, nel patrimonio o nella persona, al soggetto che
stipula una assicurazione contro tale rischio. Valutabilità
che rende percepibile la manifesta sproporzione tra indennizzo
preteso dallassicurando e presumibili conseguenze dellinfortunio,
e che consente quindi allassicuratore di esercitare la
sua facoltà di non accettare la proposta, che controparte
deve tenere ferma per quindici giorni ex articolo 1887, proprio
per dar modo allassicuratore di valutare il rischio.
17. In conclusione, il contrasto va composto affermando che:
«alla assicurazione contro le disgrazie accidentali
(non mortali), in quanto partecipe della funzione indennitaria
propria dellassicurazione contro i danni, va estesa lapplicazione
dellarticolo 1910, trattandosi di norme dettate a tutela
del principio indennitario, per evitare che, mediante la stipulazione
di più assicurazioni per il medesimo rischio, lassicurato,
ottenendo lindennizzo da più assicuratori, persegua
fini di lucro conseguendo un indebito arricchimento».
È opportuno precisare che la disposizione sarà
pienamente applicabile nei primi due commi. Quanto al secondo
ed al terzo, concernenti rispettivamente lobbligazione
solidale degli assicuratori per lindennizzo, nei limiti
dellammontare del danno, ed il regresso dellassicuratore
che ha pagato nei confronti degli altri per la ripartizione
proporzionale del debito, la peculiarità dellassicurazione
contro gli infortuni, che è assicurazione di persone
e non di cose, con le conseguenti difficoltà di rapportare
la misura dellindennizzo ad un danno di consistenza obiettivamente
accertabile, se non osta radicalmente alla loro applicazione,
se non osta radicalmente alla loro applicazione, la rende indubbiamente
difficoltosa nella pratica.
18. Quanto detto finora ben si attaglia alla assicurazione
contro le disgrazie accidentali non mortali, nella quale vi
è coincidenza tra lassicurato, titolare dellinteresse
garantito e beneficiario dellindennizzo per inabilità
o invalidità, e la persona sulla quel fisicamente incide
linfortunio (coincidenza che si verifica sia nel caso
di assicurazione contro i propri infortuni, sia nel caso di
assicurazione contro gli infortuni di terzi stipulata nellinteresse
dei medesimi).
A diverse conclusioni deve invece pervenirsi in relazione allassicurazione
contro gli infortuni ove sia prevista la corresponsione dellindennizzo
nel caso di infortunio morale. E ciò per le ragioni
che seguono.
18.1. Nella detta ipotesi, viene in considerazione un rischio
che è tipico dellassicurazione sulla vita: il rischio
assicurato, ancorché collegato ad una specifica causa
(linfortunio), è infatti pur sempre costituito
dalla morte, e cioè da un evento attinente alla vita
umana, e non alla persona, come linfortunio invalidante.
Inoltre, beneficiario dellindennizzo non è lassicurato,
sul quale incide levento morte, ma un terzo, come nellassicurazione
sulla vita.
Lo schema è, con tutta evidenza, del tutto simile a quello
dellassicurazione sulla vita, ed è quindi dalla
disciplina dettata per questo tipo di assicurazione che dovranno
essere prevalentemente desunte, in relazione alle singole fattispecie,
le norme applicabili (in tal senso hanno appunto statuito le
sentenze che hanno ritenuto applicabili gli articoli 1919, comma
2, e 1929).
Risulteranno invece incompatibili altre norme, dettate in materia
di assicurazione contro i danni, non tanto per ragioni di inquadramento,
ma per intrinseca inettitudine (come, ad esempio, quelle sullobbligo
di avviso di cui agli articoli 1913 e 1915, non essendone ipotizzabile
ladempimento da parte del soggetto deceduto per infortunio
mortale).
18.2. La diversità di disciplina dellipotesi in
esame, nella quale viene in evidenza un infortunio con conseguenze
mortali, rispetto a quella precedentemente esaminata concernente
gli infortuni non mortali, emerge con chiarezza ove si ponga
mente allarticolo 1916, che prevede il diritto di surrogazione
dellassicuratore.
Si tratta, come già ricordato, di norma che, nel comma
4, prevede lestensione del diritto anche alle assicurazioni
contro le disgrazie accidentali, ma che può trovare applicazione
solo in relazione allassicurazione contro infortuni invalidanti
che colpiscano lo stesso assicurato, e non anche in relazione
allipotesi dellinfortunio mortale, poiché
in questultimo caso, essendo beneficiario del diritto
di surrogazione, costituito dal cumulo in unico soggetto di
diritti derivanti da titoli diversi, e cioè del cumulo
del diritto al risarcimento verso i terzi responsabili e del
diritto allindennizzo verso lassicuratore.
In proposito, alcune decisioni di questa Suprema corte hanno
ritenuto egualmente operante il diritto di surrogazione dellassicuratore
nellipotesi in cui il terzo beneficiario, quale prossimo
congiunto dellassicurato, sia anche titolare del diritto
al risarcimento dei danni contro il terzo responsabile dellinfortunio
mortale, sussistendo anche in tale caso un cumulo di diritti
in capo ad unico soggetto, pur riconoscendosi che in tale eventualità
lassicuratore non si surroga in un diritto dellassicurato
verso il terzo responsabile, poiché il diritto allindennità
ed al risarcimento spettano al terzo beneficiario iure proprio,
e non gli derivano dal patrimonio dellassicurato (sentenza
2336/66; 1175/74).
Ora, anche aderendo al cennato indirizzo (non condiviso dalla
dottrina), linapplicabilità della surrogazione,
nel caso di infortunio mortale, resta comunque ferma, qualora
non ricorra la suindicata ipotesi di coincidenza di titolarità
di diritti. E tanto basta a sorreggere laffermata diversificazione
della disciplina (anche in riferimento ad una singola disposizione)
dellassicurazione contro gli infortuni secondo il tipo
di evento, invalidante o mortale, coperto dalla polizza.
18.3. La ravvisata diversificazione sussiste anche in punto
di applicabilità della disciplina dettata dallarticolo
1910.
18.3.1. Va anzitutto rilevato che sembra da escludere la configurabilità
di un danno patrimoniale da morte nei riguardi dellassicurato,
per il significativo rilievo che la morte determina il venir
meno del soggetto che potrebbe farlo valere (vedi, in riferimento
al tema del cosiddetto danno biologico da morte, sentenza 1704/97).
Daltra parte, occorre considerare che neppure per il terzo
beneficiario la morte dellassicurato si risolve necessariamente
in un danno: non vi sarà danno, ad esempio, nel caso
di terzo beneficiario non destinatario di contributi economici
da parte dellassicurato in vita.
Per lassicurazione contro linfortunio mortale
risulta quindi assai dubbia la vigenza del principio indennitario,
analogamente a quanto si sostiene, sia pur non senza contrasti,
per lassicurazione sulla vita. E ciò costituisce
ostacolo allapplicabilità dellarticolo 1910,
che del detto principio costituisce espressione.
18.3.2. Deve inoltre considerarsi che viene meno, in relazione
allevento morte, una delle ragioni sulle quali si fonda
la disciplina dettata dallarticolo 1910, e cioè
lincentivo alla provocazione volontaria del sinistro anche
mediante forme di autolesionismo.
Una cosa è procurarsi volontariamente una lesione, altra
è darsi la morte. Il naturale istinto di conservazione
sembra costituire sufficiente remora agli intenti fraudolenti
che larticolo 1910 mira a prevenire.
E, daltra parte, nel caso di assicurazioni plurime
che includano tra i rischi anche linfortunio mortale,
qualora il contraente giunga a porre fine volontariamente alla
sua vita, ed il beneficiario richieda a tutti lindennizzo,
ciascun assicuratore avrà adeguata tutela nellarticolo
1900, compreso tra le disposizioni generali in materia di assicurazione,
secondo il quale lassicuratore non è obbligato
per i sinistri cagionati da dolo dellassicurato.
Tutti gli assicuratori saranno invece obbligati a corrispondere
al beneficiario lindennità stabilità nella
polizza nel caso in cui la morte del pluriassicurato consegua
ad infortunio involontario, anche se della pluralità
di assicurazioni, sopportando lonere dei relativi premi,
lassicurato non abbia dato avviso.
19. In conclusione, occorre apportare una limitazione al principio
enunciato nel paragrafo 17, affermando che: «deve ritenersi
inapplicabile allipotesi di assicurazione contro gli infortuni
mortali la disciplina dettata dallarticolo 1910».
20. Nella pratica corrente, le polizze di assicurazione contro
gli infortuni non si limitano a coprire lipotesi dellinfortunio
inabilitante o invalidante, ma anche quella dellinfortunio
mortale.
Le differenziazioni di disciplina sopra menzionate sono quindi
destinate ad oprare nellambito di un medesimo contratto.
Una peculiarità del contratto di assicurazione
privata contro gli infortuni è infatti proprio quella
dellessere tale contratto caratterizzato dalla complessità
del rischio coperto, in quanto comprensivo sia del rischio di
infortunio produttivo di inabilità temporanea o invalidità
permanente, sia del rischio di infortunio mortale.
La duplicità del rischio implica diversificazione di
disciplina del contratto, che deve quindi ritenersi soggetto
ad una disciplina di tipo misto: da ricavare prevalentemente
dalla disciplina dettata per lassicurazione contro i danni,
nel caso in cui il particolare aspetto del rapporto del quale
deve essere individuata la disciplina si ricolleghi alla deduzione
di un infortunio che abbia determinato inabilità o invalidità,
ovvero prevalentemente dalla disciplina dettata per lassicurazione
sulla vita, nel caso in cui venga in considerazione un infortunio
mortale.
21. Nella controversia oggetto dl ricorso lindennizzo
è stato richiesto in relazione ad un infortunio invalidante
ed è stato rifiutato dagli assicuratori ai sensi dellarticoli
1919, commi 1 e 2.
Consegue che, dovendosi, per le suesposte ragioni, ritenere
applicabile allassicurazione contro gli infortuni (salvo
il caso in cui sia dedotto un infortunio mortale) larticolo
1910, limpugnata sentenza, che ha deciso in conformità,
accogliendo le difese degli assicuratori, risulta corretta.
Anche il primo profilo di censura risulta quindi infondato ed
il ricorso va rigettato.
22. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio
di cassazione tra tutte le parti.
PQM
La corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
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