|
Art. 1.
(Obiettivi e finalità)
1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto
di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai
relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso
gli strumenti informatici e telematici.
2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di
accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione
e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili,
in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dellarticolo
3 della Costituzione.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende
per:
a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi
informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze
tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili,
senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità
necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni
tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile,
superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle
informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.
Art. 3.
(Soggetti erogatori)
1. La presente legge si applica alle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 2 dellarticolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli
enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di
servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti
di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto
e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico
e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi
per laccessibilità non si applicano ai sistemi informatici
destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione
di legge, non possono fare parte persone disabili.
Art. 4.
(Obblighi per laccessibilità)
1. Nelle procedure svolte dai soggetti di
cui allarticolo 3, comma 1, per lacquisto di beni e
per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità
stabiliti con il decreto di cui allarticolo 11 costituiscono
motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella
valutazione dellofferta tecnica, tenuto conto della destinazione
del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti
di accessibilità o leventuale acquisizione di beni
o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata.
2. I soggetti di cui allarticolo 3, comma 1, non possono stipulare,
a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica
di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino
i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui
allarticolo 11. I contratti in essere alla data di entrata
in vigore del decreto di cui allarticolo 11, in caso di rinnovo,
modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle
disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti
di accessibilità, con lobiettivo di realizzare tale
adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
medesimo decreto.
3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per
lacquisto di beni e servizi informatici destinati allutilizzo
da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione
di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza
di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti
dal decreto di cui allarticolo 11.
4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione
del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e
la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità,
anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente
svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di
cui allarticolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo
1999, n. 68.
5. I datori di lavoro pubblici provvedono allattuazione del
comma 4, nellambito delle disponibilità di bilancio.
Art. 5.
(Accessibilità degli strumenti didattici e formativi)
1. Le disposizioni della presente legge si
applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato
nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dellistruzione,
delluniversità e della ricerca e le associazioni di
editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono
sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti
didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli
insegnanti di sostegno, nellambito delle disponibilità
di bilancio.
Art. 6.
(Verifica dellaccessibilità su richiesta)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per linnovazione e le tecnologie valuta su
richiesta laccessibilità dei siti INTERNET o del materiale
informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui allarticolo
3.
2. Con il regolamento di cui allarticolo 10 sono individuati:
a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;
b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai
costi delloperazione;
c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso
del requisito dellaccessibilità;
d) le modalità con cui può essere verificato il permanere
del requisito stesso.
Art. 7.
(Compiti amministrativi)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per linnovazione e le tecnologie, anche avvalendosi
del Centro nazionale per linformatica nella pubblica amministrazione
di cui allarticolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, come sostituito dallarticolo 176 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) effettua il monitoraggio dellattuazione della presente
legge;
b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle
disposizioni della presente legge;
c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato
i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui allarticolo
11, si sono anche meritoriamente distinti per limpegno nel
perseguire le finalità indicate dalla presente legge;
d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento
e alla diffusione delle tecnologie assistive e per laccessibilità;
e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, lerogazione di
finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie
assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni
particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dellinnovazione
tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità
dei disabili;
f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio
di esperienze e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni
di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, amministrazioni
pubbliche, operatori economici e fornitori di hardware e software,
anche per la proposta di nuove iniziative;
g) promuove, di concerto con i Ministeri dellistruzione, delluniversità
e della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative
per favorire laccessibilità alle opere multimediali,
anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione
con il coinvolgimento delle associazioni delle persone disabili;
sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicate, con
decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche
per laccessibilità alle opere multimediali;
h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilità
delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici,
nonchè lintroduzione delle problematiche relative allaccessibilità
nei programmi di formazione del personale.
2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sullattuazione
da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge.
Art. 8.
(Formazione)
1. Le amministrazioni di cui allarticolo
3, comma 1, nellambito delle attività di cui al comma
4 dellarticolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione, e nellambito delle
attività per lalfabetizzazione informatica dei pubblici
dipendenti di cui allarticolo 27, comma 8, lettera g), della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio
a carattere fondamentale le problematiche relative allaccessibilità
e alle tecnologie assistive.
2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata
con tecnologie accessibili.
3. Le amministrazioni di cui allarticolo 3, comma 1, nellambito
delle disponibilità di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento
professionale sullaccessibilità.
Art. 9.
(Responsabilità)
1. Linosservanza delle disposizioni
della presente legge comporta responsabilità dirigenziale
e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21
e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando
le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle
norme vigenti.
Art. 10.
(Regolamento di attuazione)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi
dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono definiti:
a) i criteri e i princìpi operativi e organizzativi generali
per laccessibilità;
b) i contenuti di cui allarticolo 6, comma 2;
c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso
nota laccessibilità dei propri siti e delle proprie
applicazioni informatiche;
d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui allarticolo
3, comma 1.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione
con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative,
con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità
e di produttori di hardware e software e previa acquisizione del
parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi
entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e dintesa con
la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
Art. 11.
(Requisiti tecnici)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge il Ministro per linnovazione
e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili
maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel
rispetto dei criteri e dei princìpi indicati dal regolamento
di cui allarticolo 10:
a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli
per laccessibilità;
b) le metodologie tecniche per la verifica dellaccessibilità
dei siti INTERNET, nonchè i programmi di valutazione assistita
utilizzabili a tale fine.
Art. 12.
(Normative internazionali)
1. Il regolamento di cui allarticolo
10 e il decreto di cui allarticolo 11 sono emanati osservando
le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni
e nelle direttive sullaccessibilità dellUnione
europea, nonchè nelle normative internazionalmente riconosciute
e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici
e privati, anche internazionali, operanti nel settore.
2. Il decreto di cui allarticolo
11 è periodicamente aggiornato, con la medesima procedura,
per il tempestivo recepimento delle modifiche delle normative di
cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.
|