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SOMMARIO:
Larticolo 39, commi 4, 5 e 8,della legge n.289 del 2002 contiene
disposizioni di interpretazione autentica dellarticolo 38,
commi 1,2 e 5, della legge
n.448 del 2001, che ha previsto, a determinate condizioni di
età e di reddito, lincremento delle pensioni in favore
dei soggetti disagiati.
1 - Premessa
Sul supplemento ordinario n.240 della Gazzetta Ufficiale n.305
del 31 dicembre 2002 è stata pubblicata la legge
27 dicembre 2002, n.289, avente per oggetto Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003), che, allarticolo 39, commi 4,
5 e 8, contiene disposizioni interpretative dellarticolo 38
della legge 28 dicembre 2001, n.448.
2 - Articolo 39, comma 4
Larticolo 39, comma 4, della legge finanziaria 2003 dispone
che Il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001,
n.448, si interpreta nel senso che l'incremento delle pensioni in
favore dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione
sociale, non può superare l'importo mensile determinato dalla
differenza fra l'importo di 516,46 euro e l'importo del trattamento
minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale.
Tale disposizione conferma i criteri seguiti dallIstituto
a seguito delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, dintesa con il Ministero dellEconomia
e delle Finanze, in merito allattribuzione dellincremento
fino a 516,46 euro delle maggiorazioni sociali di cui allarticolo
1 della legge n. 544 del 1988 e degli aumenti delle pensioni sociali
e degli assegni sociali disposto dallarticolo 38 della legge
finanziaria 2002.
In particolare è stata confermata la misura della maggiorazione
da corrispondere ai titolari di pensioni in regime internazionale
ed ai residenti allestero in relazione alla normativa comunitaria
e nazionale che limita, sotto diversi aspetti, lattribuzione
del trattamento minimo ai predetti soggetti.
E stata altresì confermata la misura della maggiorazione
sociale da corrispondere ai titolari di pensione o assegno sociale
spettanti in misura ridotta a causa del reddito derivante da pensioni
di guerra, reddito da considerare ai soli fini della prestazione
di base ma non ai fini dellattribuzione delle maggiorazioni
sociali.
Si richiamano in proposito la circolare n.44 del 1° marzo 2002
con la quale sono state fornite le istruzioni applicative di tale
disciplina e la circolare n.168 dell11 novembre 2002 che ha
fornito ulteriori istruzioni con riferimento agli aspetti sopra
indicati.
3 - Articolo 39, comma 5
Larticolo 39, comma 5, dispone che Il comma 2 dell'articolo
38 della legge 28 dicembre 2001, n.448, si interpreta nel senso
che l'incremento spetta ai ciechi civili titolari della relativa
pensione.
E stato pertanto confermato che laumento in esame spetta
ai ciechi civili titolari della relativa pensione.
4 - Articolo 39, comma 8
Larticolo 39, comma 8, dispone che La lettera d) del
comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n 448, si
interpreta nel senso che, per gli anni successivi al 2002, sono
aumentati in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento
minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
rispetto all'anno precedente, il limite di reddito annuo di 6.713,98
euro e l'importo di 516,46 euro di cui al comma 1 del predetto articolo.
Tale disposizione precisa che a partire dal 1° gennaio 2003
deve essere aumentato - in misura pari all'incremento dell'importo
del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente non solo
il limite di reddito annuo da non superare ai fini dellattribuzione
del beneficio in argomento, ma anche il reddito mensile da garantire,
pari a 516,46 euro nellanno 2002.
Poiché nellanno 2003 limporto mensile del predetto
trattamento minimo è aumentato di 9,43 euro rispetto allanno
2002, il reddito da garantire, in presenza ovviamente delle condizioni
richieste dalla legge, è pari in tale anno a 525,89 euro
al mese per tredici mensilità.
Come precisato con circolare n.180 del 12 dicembre 2002 il calcolo
degli importi per lanno 2003 è stato effettuato tenendo
conto delle predette disposizioni.
Si riportano nellallegato 1 i limiti di reddito valevoli
per lanno 2003.
***
Per quanto riguarda la materia attinente i residenti allestero
e le pensioni in regime internazionale di cui agli articoli 38,
comma 9, e 49, comma 1, si fa riserva di successive apposite disposizioni.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
PRAUSCELLO
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Pensionato non coniugato
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Pensionato coniugato
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Limite di reddito personale
euro 6.836,57
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Limite di reddito personale
euro 6.836,57
Limite di reddito cumulato (1)
euro 11.503,44
(1) Somma del limite di reddito personale
e dellimporto annuo dellassegno sociale di 4.666,87
euro
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