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Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Articolo 1
(Cooperazione con Stati stranieri)
1. Al fine di favorire le elargizioni in favore
di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 13bis, comma 1, lettera ibis), dopo le parole:
«organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus),»
sono inserite le seguenti: «delle iniziative umanitarie, religiose
o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
nei Paesi non appartenenti allOrganizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico (Ocse)»;
b) allarticolo 65, comma 2, lettera csexies), dopo le parole:
«a favore delle Onlus» sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche,
gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dellarticolo
13bis, comma 1, lettera ibis), nei Paesi non appartenenti allOcse;».
2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi
bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo
umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti allUnione
europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario,
il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi
interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e al
contrasto delle organizzazioni criminali operanti nellimmigrazione
clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della
prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonché
in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione
della normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.
3. Si può procedere alla revisione dei programmi di cooperazione
e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati
non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire
il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi.
Articolo 2
(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
di seguito denominato «testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998», dopo larticolo 2, è inserito
il seguente:
«Articolo 2bis. - (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)
1. È istituito il Comitato per il coordinamento e
il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di
seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal vice Presidente
del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente
del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri interessati
ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a
quattro e da un Presidente di regione o di provincia autonoma designato
dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.
3. Per listruttoria delle questioni di competenza del Comitato,
è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero
dellinterno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti
per gli affari regionali, per le pari opportunità, per il
coordinamento delle politiche comunitarie, per linnovazione
e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno,
della giustizia, delle attività produttive, dellistruzione,
delluniversità e della ricerca, del lavoro e delle
politiche sociali, della difesa, delleconomia e delle finanze,
della salute, delle politiche agricole e forestali, per i beni e
le attività culturali, delle comunicazioni, oltre che da
un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre
esperti designati dalla Conferenza unificata di cui allarticolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni,
in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati
anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata
allattuazione delle disposizioni del presente testo unico,
nonché degli enti e delle associazioni nazionali e delle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui allarticolo
3, comma 1.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dellinterno
e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le
modalità di coordinamento delle attività del gruppo
tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri».
Articolo 3
(Politiche migratorie)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, allarticolo 3, al comma 1, dopo le parole:
«ogni tre anni» sono inserite le seguenti: «salva
la necessità di un termine più breve».
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
allarticolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti il Comitato di cui allarticolo 2-bis, comma 2, la
Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari,
sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dellanno
precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri
generali individuati nel documento programmatico, le quote massime
di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure
di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dellarticolo
20. Qualora se ne ravvisi lopportunità, ulteriori decreti
possono essere emanati durante lanno. I visti di ingresso
ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze
di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati
entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione
del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio
dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio
decreto, nel limite delle quote stabilite per lanno precedente».
Articolo 4
(Ingresso nel territorio dello Stato)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, allarticolo 4, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi
sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi,
dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente
al rilascio del visto di ingresso lautorità diplomatica
o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta
in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese,
spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero
relativi allingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non
sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere
al rilascio del visto, lautorità diplomatica o consolare
comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile,
o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga
a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego
non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto
presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e
39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di
false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente,
oltre alle relative responsabilità penali, linammissibilità
della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno
è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello
Stato, una preventiva comunicazione allautorità di
frontiera.»;
b) al comma 3, lultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi
tali requisiti o che sia considerato una minaccia per lordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
lItalia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei
controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle
persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dellarticolo 444 del codice
di procedura penale, per reati previsti dallarticolo 380,
commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti
gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento
dellimmigrazione clandestina verso lItalia e dellemigrazione
clandestina dallItalia verso altri Stati o per reati diretti
al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività
illecite».
Articolo 5
(Permesso di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, allarticolo 5 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «permesso di soggiorno rilasciati»,
sono inserite le seguenti: «e in corso di validità,»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno
è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.»;
c) al comma 3, alinea, dopo le parole: «La durata del permesso
di soggiorno» sono inserite le seguenti: «non rilasciato
per motivi di lavoro»;
d) al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;
e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è
rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per
lavoro di cui allarticolo 5bis. La durata del relativo permesso
di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di
soggiorno e comunque non può superare:
a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale,
la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
la durata di due anni.
3ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno
due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere
rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso
pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la
durata temporale annuale di cui ha usufruito nellultimo dei
due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto
di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è
revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero vìoli
le disposizioni del presente testo unico.
3quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato
gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo
rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dallarticolo 26 del presente testo unico. Il permesso
di soggiorno non può avere validità superiore ad un
periodo di due anni.
3quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che
rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei
commi 2 e 3 dellarticolo 4, ovvero il visto di ingresso per
lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dellarticolo 26, ne
dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dellinterno
e allINPS per linserimento nellarchivio previsto
dal comma 9 dellarticolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento
della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero
dellinterno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare
di cui allarticolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento
della documentazione.
3sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dellarticolo
29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore
a due anni.»;
f) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno
novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3bis,
lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b)
del medesimo comma 3bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed è
sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio
e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti
salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato
per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.»;
g) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di
soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.»;
h) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui
allarticolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi
ai tipi da approvare con decreto del Ministro dellinterno,
di concerto con il Ministro per linnovazione e le tecnologie
in attuazione dellAzione comune adottata dal Consiglio dellUnione
europea il 16 dicembre 1996, riguardante ladozione di un modello
uniforme per i permessi di soggiorno.»;
i) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso
o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno
o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti
al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di
reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno
o di una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da
uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di
un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è
da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è
commesso da un pubblico ufficiale».
Articolo 6
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, dopo larticolo 5 è inserito il seguente:
«Articolo 5bis. - (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato
fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non
appartenente allUnione europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità
di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b) limpegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle
spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di
soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui
alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in
base a quanto previsto dallarticolo 22 presso lo sportello
unico per limmigrazione della provincia nella quale risiede
o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la
prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento
di attuazione.».
2. Con il regolamento di cui allarticolo 34, comma 1, si procede
allattuazione e allintegrazione delle disposizioni recate
dallarticolo 5bis del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con
particolare riferimento allassunzione dei costi per gli alloggi
di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 5bis, prevedendo
a quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.
Articolo 7
(Facoltà inerenti il soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, allarticolo 6, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «prima della sua scadenza»,
sono inserite le seguenti: «e previa stipula del contratto
di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione
attestante la sussistenza dei requisiti previsti dallarticolo
26,»;
b) al comma 4, le parole: «può essere sottoposto a
rilievi segnaletici» sono sostituite dalle seguenti: «è
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici».
Articolo 8
(Sanzioni per linosservanza degli obblighi di comunicazione
dellospitante e del datore di lavoro)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, allarticolo 7, dopo il comma 2 è aggiunto,
in fine, il seguente:
«2bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente
articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 160 a 1.100 euro».
Articolo 9
(Carta di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, allarticolo 9, comma 1, le parole: «cinque
anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».
Articolo 10
(Coordinamento dei controlli di frontiera)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, allarticolo 11, dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
«1bis. Il Ministro dellinterno, sentito, ove necessario,
il Comitato nazionale per lordine e la sicurezza pubblica,
emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli
sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dellinterno
promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le
autorità italiane competenti in materia di controlli sullimmigrazione
e le autorità europee competenti in materia di controlli
sullimmigrazione ai sensi dellAccordo di Schengen, ratificato
ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388».
Articolo 11
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
1. Allarticolo 12 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico
compie atti diretti a procurare lingresso nel territorio dello
Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare lingresso
illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina
o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per
ogni persona.»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti
diretti a procurare lingresso di taluno nel territorio dello
Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico,
ovvero a procurare lingresso illegale in altro Stato del quale
la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente,
è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con
la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica
quando il fatto è commesso da tre o più persone in
concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto
ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente
ottenuti.»;
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
a) il fatto riguarda lingresso o la permanenza illegale nel
territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) per procurare lingresso o la permanenza illegale la persona
è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
c) per procurare lingresso o la permanenza illegale la persona
è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.
3ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare
persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento
sessuale ovvero riguardano lingresso di minori da impiegare
in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento,
si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e
la multa di 25.000 euro per ogni persona.
3quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dallarticolo
98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi
3bis e 3ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità
di pena risultante dallaumento conseguente alle predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene
sono diminuite fino alla metà nei confronti dellimputato
che si adopera per evitare che lattività delittuosa
sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente lautorità
di polizia o lautorità giudiziaria nella raccolta di
elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per lindividuazione
o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione
di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
3sexies. Allarticolo 4bis, comma 1, terzo periodo, della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole:
609octies del codice penale sono inserite
le seguenti: nonché dallarticolo 12, commi
3, 3bis e 3ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286,»;
d) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
«9bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri
nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si
ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto
illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione
e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento
della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la
stessa in un porto dello Stato.
9ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze
istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate
per concorrere alle attività di cui al comma 9bis.
9quater. I poteri di cui al comma 9bis possono essere esercitati
al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi
della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di
polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale
o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera
nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una
nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina
militare nonché quelle di raccordo con le attività
svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono
definite con decreto interministeriale dei Ministri dellinterno,
della difesa, delleconomia e delle finanze e delle infrastrutture
e dei trasporti.
9sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9bis
e 9quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli
concernenti il traffico aereo».
Articolo 12
(Espulsione amministrativa)
1. Allarticolo 13 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Lespulsione è disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame
o impugnativa da parte dellinteressato. Quando lo straniero
è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato
di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire
lespulsione, richiede il nulla osta allautorità
giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili
esigenze processuali valutate in relazione allaccertamento
della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o
imputati in procedimenti per reati connessi, e allinteresse
della persona offesa. In tal caso lesecuzione del provvedimento
è sospesa fino a quando lautorità giudiziaria
comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore,
ottenuto il nulla osta, provvede allespulsione con le modalità
di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora lautorità
giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento
della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla
osta, il questore può adottare la misura del trattenimento
presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dellarticolo
14.»;
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice
rilascia il nulla osta allatto della convalida, salvo che
applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi
dellarticolo 391, comma 5, del codice di procedura penale,
o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può
essere negato ai sensi del comma 3.
3ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo
straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata
o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia
cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con
lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara lestinzione
della misura, decide sul rilascio del nulla osta allesecuzione
dellespulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato
al questore.
3quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3bis e 3ter, il giudice,
acquisita la prova dellavvenuta espulsione, se non è
ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia
sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca
delle cose indicate nel secondo comma dellarticolo 240 del
codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13,
13bis, 13ter e 14.
3quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio
dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di
durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più
grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
larticolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero
era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima
della custodia cautelare, questultima è ripristinata
a norma dellarticolo 307 del codice di procedura penale.
3sexies. Il nulla osta allespulsione non può essere
concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti
dallarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, nonché dallarticolo 12 del presente testo unico.»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Lespulsione è sempre eseguita dal questore
con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica
ad eccezione dei casi di cui al comma 5.»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto
nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è
scaduto di validità da più di sessanta giorni e non
ne è stato chiesto il rinnovo, lespulsione contiene
lintimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di quindici giorni. Il questore dispone laccompagnamento
immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi
il concreto pericolo che questultimo si sottragga allesecuzione
del provvedimento.»;
e) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato
unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del
luogo in cui ha sede lautorità che ha disposto lespulsione.
Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento
di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie
o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato,
in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.
Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto
anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite
della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese
di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona
interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze
diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne lautenticità
e ne curano linoltro allautorità giudiziaria.
Lo straniero è ammesso allassistenza legale da parte
di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale
rilasciata avanti allautorità consolare. Lo straniero
è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello
Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito
da un difensore designato dal giudice nellambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui allarticolo 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché,
ove necessario, da un interprete.»;
f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati;
g) il comma 13 è sostituito dai seguenti:
«13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio
dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dellinterno.
In caso di trasgressione lo straniero è punito con larresto
da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento
immediato alla frontiera.
13bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore
del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno
a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, già
denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto
reingresso sul territorio nazionale.
13ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13bis è sempre consentito
larresto in flagranza dellautore del fatto e, nellipotesi
di cui al comma 13bis, è consentito il fermo. In ogni caso
contro lautore del fatto si procede con rito direttissimo»;
h) il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui
al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione
può essere previsto un termine più breve, in ogni
caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva
condotta tenuta dallinteressato nel periodo di permanenza
in Italia».
Articolo 13
(Esecuzione dellespulsione)
1. Allarticolo 14 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un
periodo di complessivi trenta giorni. Qualora laccertamento
dellidentità e della nazionalità, ovvero lacquisizione
di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il
giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine
di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore
esegue lespulsione o il respingimento, dandone comunicazione
senza ritardo al giudice.»;
b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero
presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi
i termini di permanenza senza aver eseguito lespulsione o
il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare
il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. Lordine
è dato con provvedimento scritto, recante lindicazione
delle conseguenze penali della sua trasgressione.
5ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel
territorio dello Stato in violazione dellordine impartito
dal questore ai sensi del comma 5bis è punito con larresto
da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione
con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
5quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5ter che viene
trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel
territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno
a quattro anni.
5quinquies. Per i reati previsti ai commi 5ter e 5quater è
obbligatorio larresto dellautore del fatto e si procede
con rito direttissimo. Al fine di assicurare lesecuzione dellespulsione,
il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma
1 del presente articolo».
2. Per la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e
assistenza è autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39
milioni di euro per lanno 2002, 24,79 milioni di euro per
lanno 2003 e 24,79 milioni di euro per lanno 2004.
Articolo 14
(Ulteriori disposizioni per lesecuzione dellespulsione)
1. Allarticolo 15 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1, è
aggiunto il seguente:
«1bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare
o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei
confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari
viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente
autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione
dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge,
lesecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del
periodo di custodia cautelare o di detenzione».
2. La rubrica dellarticolo 15 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998 è sostituita dalla seguente:
«Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni
per lesecuzione dellespulsione».
Articolo 15
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla
detenzione)
1. Larticolo 16 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:
«Articolo 16. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva
o alternativa alla detenzione) 1. Il giudice, nel pronunciare
sentenza di condanna per un reato non colposo o nellapplicare
la pena su richiesta ai sensi dellarticolo 444 del codice
di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in
taluna delle situazioni indicate nellarticolo 13, comma 2,
quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite
di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione
condizionale della pena ai sensi dellarticolo 163 del codice
penale né le cause ostative indicate nellarticolo 14,
comma 1, del presente testo unico, può sostituire la medesima
pena con la misura dellespulsione per un periodo non inferiore
a cinque anni.
2. Lespulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore
anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità
di cui allarticolo 13, comma 4.
3. Lespulsione di cui al comma 1 non può essere disposta
nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti
dallarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti
con pena edittale superiore nel massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente
nel territorio dello Stato prima del termine previsto dallarticolo
13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice
competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si
trova in taluna delle situazioni indicate nellarticolo 13,
comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non
superiore a due anni, è disposta lespulsione. Essa
non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda
uno o più delitti previsti dallarticolo 407, comma
2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti
previsti dal presente testo unico.
6. Competente a disporre lespulsione di cui al comma 5 è
il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato,
senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di
polizia sullidentità e sulla nazionalità dello
straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero
che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione
dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine
di venti giorni.
7. Lesecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6
è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione
o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo
stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti
i necessari documenti di viaggio. Lespulsione è eseguita
dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero
con la modalità dellaccompagnamento alla frontiera
a mezzo della forza pubblica.
8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni
dallesecuzione dellespulsione di cui al comma 5, sempre
che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio
dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato
e riprende lesecuzione della pena».
9. Lespulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa
alla detenzione non si applica ai casi di cui allarticolo
19».
Articolo 16
(Diritto di difesa)
1. Allarticolo 17, comma 1, del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole:
«Lo straniero» sono inserite le seguenti: «parte
offesa ovvero» e dopo la parola: «richiesta» sono
inserite le seguenti: «della parte offesa o».
Articolo 17
(Determinazione dei flussi di ingresso)
1. Allarticolo 21 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
«Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni
numeriche allingresso di lavoratori di Stati che non collaborano
adeguatamente nel contrasto allimmigrazione clandestina o
nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti
di rimpatrio»;
b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «quote riservate»
sono inserite le seguenti: «ai lavoratori di origine italiana
per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea
retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano
di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze
diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali
dei lavoratori stessi, nonché»;
c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono
altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva
richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali
di utenza, elaborati dallanagrafe informatizzata, istituita
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui
al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme
di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio».
4ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni
anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla
presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel
territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali
relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto
alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo».
Articolo 18
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro
autonomo)
1. Larticolo 22 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:
«Articolo 22. - (Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato) 1. In ogni provincia è istituito presso
la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico
per limmigrazione, responsabile dellintero procedimento
relativo allassunzione di lavoratori subordinati stranieri
a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero
residente allestero deve presentare allo sportello unico per
limmigrazione della provincia di residenza ovvero di quella
in cui ha sede legale limpresa, ovvero di quella ove avrà
luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle
relative condizioni, comprensiva dellimpegno al pagamento
da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello
straniero nel Paese di provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente
il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero,
il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia può richiedere, presentando la documentazione di
cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di
una o più persone iscritte nelle liste di cui allarticolo
21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento
di attuazione.
4. Lo sportello unico per limmigrazione comunica le richieste
di cui ai commi 2 e 3 al centro per limpiego di cui allarticolo
4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in
relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale.
Il centro per limpiego provvede a diffondere le offerte per
via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito
INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali
interventi previsti dallarticolo 2 del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata
presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario,
anche per via telematica, il centro trasmette allufficio territoriale
richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite
comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine
sia decorso senza che il centro per limpiego abbia fornito
riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per limmigrazione, nel complessivo termine
massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta,
a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al
comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il
nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi
determinati a norma dellarticolo 3, comma 4, e dellarticolo
21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione,
ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile
in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità
per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello
straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare
il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato
dallo sportello unico per limmigrazione. Entro otto giorni
dallingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico
per limmigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di
questultimo, trasmesso in copia allautorità consolare
competente ed al centro per limpiego competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico
per limmigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro
intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa
da 500 a 2.500 euro. Per laccertamento e lirrogazione
della sanzione è competente il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dallarticolo 23, ai fini dellingresso
in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve
essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso
lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono allINPS, tramite collegamenti telematici,
le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari
ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di
lavoro, o comunque idoneo per laccesso al lavoro, e comunicano
altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari
ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; lINPS, sulla
base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere
con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni
avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate.
Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura
delle questure, allufficio finanziario competente che provvede
allattribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per limmigrazione fornisce al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla
osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti
di cui allarticolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca
del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi
familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso
del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto
di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle
liste di collocamento per il periodo di residua validità
del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso
di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore
a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità
di comunicazione ai centri per limpiego, anche ai fini delliscrizione
del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità
rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori
stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia
stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato,
è punito con larresto da tre mesi ad un anno e con
lammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dallarticolo
25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario
conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati
e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo
di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti
previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo
anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo
previsto dallarticolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995,
n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza
sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai
lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività
di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il
riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti allestero;
in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentita la commissione centrale per limpiego,
dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche
per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre
partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di
formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della
Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione».
2. Allarticolo 26, comma 5, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia,
altresì, allo straniero la certificazione dellesistenza
dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti
previsti dallarticolo 5, comma 3quater, per la concessione
del permesso di soggiorno per lavoro autonomo».
Articolo 19
(Titoli di prelazione)
1. Larticolo 23 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:
«Articolo 23. - (Titoli di prelazione) 1. Nellambito
di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle
province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e dal Ministero dellistruzione, delluniversità
e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni,
le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali
degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché
organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori
stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi
del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dellimmigrazione
da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione
e di formazione professionale nei Paesi di origine.
2. Lattività di cui al comma 1 è finalizzata:
a) allinserimento lavorativo mirato nei settori produttivi
italiani che operano allinterno dello Stato;
b) allinserimento lavorativo mirato nei settori produttivi
italiani che operano allinterno dei Paesi di origine;
c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali
autonome nei Paesi di origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di
cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le
attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro
di cui allarticolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità
previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.
4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede
agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che
abbiano seguito i corsi di cui al comma 1».
Articolo 20
(Lavoro stagionale)
1. Larticolo 24 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:
«Articolo 24. - (Lavoro stagionale) 1. Il datore di
lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che
intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato
a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta
nominativa allo sportello unico per limmigrazione della provincia
di residenza ai sensi dellarticolo 22. Nei casi in cui il
datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta
dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità
previste dallarticolo 22, deve essere immediatamente comunicata
al centro per limpiego competente, che verifica nel termine
di cinque giorni leventuale disponibilità di lavoratori
italiani o comunitari a ricoprire limpiego stagionale offerto.
Si applicano le disposizioni di cui allarticolo 22, comma
3.
2. Lo sportello unico per limmigrazione rilascia comunque
lautorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato,
decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non
oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore
di lavoro.
3. Lautorizzazione al lavoro stagionale ha validità
da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della
durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento allaccorpamento
di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso
diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni
indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di
provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza
per il rientro in Italia nellanno successivo per ragioni di
lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che
non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di
lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno
per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le
condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di cui allarticolo
4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono
stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le
regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire
laccesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale.
Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo,
comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani
e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera,
nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire
lattivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari
relative allaccoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori
di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso
di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto,
revocato o annullato, è punito ai sensi dellarticolo
22, comma 12».
Articolo 21
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, allarticolo 26, dopo il comma 7, è
aggiunto, in fine, il seguente:
«7bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno
dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III,
Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473
e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno
rilasciato allo straniero e lespulsione del medesimo con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica».
Articolo 22
(Attività sportive)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, allarticolo 27, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera r) è aggiunta la seguente:
«rbis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie
pubbliche e private;»;
b) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
«5bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), sentiti i Ministri dellinterno e del lavoro e delle
politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale
dingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività
sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire
tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è
effettuata dal CONI con delibera da sottoporre allapprovazione
del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i
criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione
agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili».
Articolo 23
(Ricongiungimento familiare)
1. Allarticolo 29 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«bbis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per
ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del
loro stato di salute che comporti invalidità totale»;
2) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di
provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri
figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati
gravi motivi di salute»;
3) la lettera d) è abrogata;
b) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare,
corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante
i rapporti di parentela, coniugio e la minore età, autenticata
dallautorità consolare italiana, è presentata
allo sportello unico per limmigrazione presso la prefettura-ufficio
territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente,
la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla
del dipendente incaricato del ricevimento. Lufficio, verificata,
anche mediante accertamenti presso la questura competente, lesistenza
dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento
richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, linteressato
può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia
degli atti contrassegnata dallo sportello unico per limmigrazione,
da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa
documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano
altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti
dal comma 5».
Articolo 24
(Permesso di soggiorno per motivi familiari)
1. Allarticolo 30 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 5, prima delle
parole: «In caso di separazione», sono inserite le seguenti:
«In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti
per il ricongiungimento e».
Articolo 25
(Minori affidati al compimento della maggiore età)
1. Allarticolo 32 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1 sono
aggiunti i seguenti:
«1bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può
essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero
di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età,
sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato
per i minori stranieri di cui allarticolo 33, ai minori stranieri
non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore
a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito
da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale
e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri ai sensi dellarticolo 52 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1ter. Lente gestore dei progetti deve garantire e provare
con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore
età del minore straniero di cui al comma 1bis, che linteressato
si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha
seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità
di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività
lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste
dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di
lavoro anche se non ancora iniziato.
1quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi
del presente articolo è portato in detrazione dalle quote
di ingresso definite annualmente nei decreti di cui allarticolo
3, comma 4».
Articolo 26
(Accesso ai corsi delle università)
1. Il comma 5 dellarticolo 39 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito
dal seguente:
«5. È comunque consentito laccesso ai corsi universitari,
a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri
titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno
per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari,
per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi,
ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno
in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia,
nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari
dei diplomi finali delle scuole italiane allestero o delle
scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o allestero,
oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento
dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste
per lingresso per studio».
Articolo 27
(Centri di accoglienza e accesso allabitazione)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, allarticolo 40, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, lultimo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1bis. Laccesso alle misure di integrazione sociale
è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dellUnione
europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano
il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle
leggi e regolamenti vigenti in materia»;
c) il comma 5 è abrogato;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri
regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno
biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni
di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie
sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali
per agevolare laccesso alle locazioni abitative e al credito
agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione
della prima casa di abitazione».
Articolo 28
(Aggiornamenti normativi)
1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, ovunque ricorrano, le parole: «ufficio periferico
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono
sostituite dalle seguenti: «prefettura-ufficio territoriale
del Governo» e le parole: «il pretore» sono sostituite
dalle seguenti: «il tribunale in composizione monocratica».
2. Allarticolo 25 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, il primo periodo del comma 5 è sostituito
dal seguente: «Ai contributi di cui al comma 1, lettera a),
si applicano le disposizioni dellarticolo 22, comma 13, concernenti
il trasferimento degli stessi allistituto o ente assicuratore
dello Stato di provenienza».
3. Allarticolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, nel comma 3, le parole da: «o di corrispondente
garanzia» fino alla fine del comma sono soppresse.
Articolo 29
(Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sullingresso
e sul soggiorno dello straniero)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, allarticolo 30, dopo il comma 1, è
inserito il seguente:
«1bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1,
lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato
che al matrimonio non è seguita leffettiva convivenza
salvo che dal matrimonio sia nata prole».
Articolo 30
(Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli
uffici consolari)
1. Al fine di provvedere alle straordinarie
esigenze di servizio connesse con lattuazione delle misure
previste dalla presente legge, e nelle more del completamento degli
organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle
ordinarie procedure di assunzione del personale, le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere,
previa autorizzazione dellAmministrazione centrale, personale
con contratto temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo
di ottanta unità, anche in deroga ai limiti del contingente
di cui allarticolo 152, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
Per le stesse esigenze il contratto può essere rinnovato
per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga
al limite temporale di cui allarticolo 153, secondo e terzo
comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18
del 1967. Le suddette unità di personale sono destinate a
svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle predette sedi allestero.
Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unità di
personale di ruolo appartenente alle aree funzionali è conseguentemente
adibito allespletamento di funzioni istituzionali in materia
di immigrazione ed asilo, nonché di rilascio dei visti di
ingresso.
2. Per lassunzione del personale di cui al comma 1 si applicano
le procedure previste per il personale temporaneo di cui allarticolo
153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO
Articolo 31
(Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo)
1. Lultimo periodo del comma 5 dellarticolo
1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:
«Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano
le ipotesi previste negli articoli 1bis e 1ter, rilascia, su richiesta,
un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione
della procedura di riconoscimento».
Articolo 32
(Procedura semplificata)
1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 1, il comma 7 è abrogato;
b) dopo larticolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Articolo 1bis. - (Casi di trattenimento) 1. Il richiedente
asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare
la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia, essere
trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione
delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato
in base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nei seguenti casi:
a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità,
qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o didentità,
oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati
falsi;
b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo,
qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;
c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento
del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.
2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:
a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata
dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il
controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni
di soggiorno irregolare;
b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte
di uno straniero già destinatario di un provvedimento di
espulsione o respingimento.
3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere
a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), è
attuato nei centri di identificazione secondo le norme di apposito
regolamento. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche
e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto
degli atti adottati dallAlto Commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio dEuropa e dallUnione
europea. Nei centri di identificazione sarà comunque consentito
laccesso ai rappresentanti dellACNUR. Laccesso
sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi
ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore,
autorizzati dal Ministero dellinterno.
4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano
le norme di cui allarticolo 14 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza temporanea
e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sarà comunque
consentito laccesso ai rappresentanti dellACNUR. Laccesso
sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi
ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore,
autorizzati dal Ministero dellinterno.
5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata
di cui allarticolo 1ter, e qualora la stessa non si sia ancora
conclusa, allo straniero è concesso un permesso di soggiorno
temporaneo fino al termine della procedura stessa.
Articolo 1ter. - (Procedura semplificata) 1. Nei casi di
cui alle lettere a) e b) del comma 2 dellarticolo 1bis è
istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza
di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità
di cui ai commi da 2 a 6.
2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di
rifugiato di cui allarticolo 1bis, comma 2, lettera a), il
questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata
presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato
in uno dei centri di identificazione di cui allarticolo 1bis,
comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dellistanza, il
questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria
alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status
di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione
della documentazione, provvede allaudizione. La decisione
è adottata entro i successivi tre giorni.
3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di
rifugiato di cui allarticolo 1bis, comma 2, lettera b), il
questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata
presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato
in uno dei centri di permanenza temporanea di cui allarticolo
14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286; ove già sia in corso il trattenimento, il questore
chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo
di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire lespletamento
della procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal
ricevimento dellistanza, il questore provvede alla trasmissione
della documentazione necessaria alla commissione territoriale per
il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici
giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede allaudizione.
La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
4. Lallontanamento non autorizzato dai centri di cui allarticolo
1bis, comma 3, equivale a rinuncia alla domanda.
5. Lo Stato italiano è competente allesame delle domande
di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo,
ove i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino
ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.
6. La commissione territoriale, integrata da un componente della
Commissione nazionale per il diritto di asilo, procede, entro dieci
giorni, al riesame delle decisioni su richiesta adeguatamente motivata
dello straniero di cui è disposto il trattenimento in uno
dei centri di identificazione di cui allarticolo 1bis, comma
3. La richiesta va presentata alla commissione territoriale entro
cinque giorni dalla comunicazione della decisione. Leventuale
ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è
presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente
competente entro quindici giorni, anche dallestero tramite
le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento
di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo
può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato
a rimanere sul territorio nazionale fino allesito del ricorso.
La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.
Articolo 1quater. - (Commissioni territoriali) 1. Presso
le prefetture-uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento
di cui allarticolo 1bis, comma 3, sono istituite le commissioni
territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le
predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dellinterno,
sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte
da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante dellente
territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie
locali e da un rappresentante dellACNUR. Per ciascun componente
deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni possono
essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione
centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista
dallarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da un funzionario del Ministero
degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti,
ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi
di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre
di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione
dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari
esteri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Ove necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti
asilo, le commissioni possono essere composte da personale posto
in posizione di distacco o di collocamento a riposo. La partecipazione
del personale di cui al precedente periodo ai lavori delle commissioni
non comporta la corresponsione di compensi o di indennità
di qualunque natura.
2. Entro due giorni dal ricevimento dellistanza, il questore
provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla
commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato
che entro trenta giorni provvede allaudizione. La decisione
è adottata entro i successivi tre giorni.
3. Durante lo svolgimento dellaudizione, ove necessario, le
commissioni territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio
con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate
con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al richiedente,
unitamente allinformazione sulle modalità di impugnazione,
nelle forme previste dallarticolo 2, comma 6, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina sullimmigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
4. Nellesaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali
valutano per i provvedimenti di cui allarticolo 5, comma 6,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti
dalle convenzioni internazionali di cui lItalia è firmataria
e, in particolare, dellarticolo 3 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà
fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n.
848.
5. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è
ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente
che decide ai sensi dellarticolo 1-ter, comma 6.
Articolo 1quinquies. - (Commissione nazionale per il diritto di
asilo) 1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello
status di rifugiato prevista dallarticolo 2 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990,
n. 136, è trasformata in Commissione nazionale per il diritto
di asilo, di seguito denominata Commissione nazionale,
nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta congiunta dei Ministri dellinterno e degli affari
esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è
composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un
funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento
per le libertà civili e limmigrazione e da un dirigente
del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa
un rappresentante del delegato in Italia dellACNUR. Ciascuna
amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione
nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni
di analoga composizione.
2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento
delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei
componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici
oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli
status concessi.
3. Con il regolamento di cui allarticolo 1bis, comma 3, sono
stabilite le modalità di funzionamento della Commissione
nazionale e di quelle territoriali.
Articolo 1-sexies. - (Sistema di protezione per richiedenti asilo
e rifugiati) 1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati
allaccoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati
e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria
possono accogliere nellambito dei servizi medesimi il richiedente
asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano
le ipotesi previste dagli articoli 1bis e 1ter.
2. Il Ministro dellinterno, con proprio decreto, sentita la
Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle
risorse del Fondo di cui allarticolo 1septies, al sostegno
finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura
non superiore all80 per cento del costo complessivo di ogni
singola iniziativa territoriale.
3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:
a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione
delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta
gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale
revoca;
b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui
allarticolo 1septies, la continuità degli interventi
e dei servizi già in atto, come previsti dal Fondo europeo
per i rifugiati;
c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di
cui allarticolo 1septies, le modalità e la misura dellerogazione
di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente
asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1bis e 1ter
e che non è accolto nellambito dei servizi di accoglienza
di cui al comma 1.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione
del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso
umanitario di cui allarticolo 18 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei
servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dellinterno
attiva, sentiti lAssociazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) e lACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione,
consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che
prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio
centrale è affidato, con apposita convenzione, allANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo,
dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale
in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione
dei servizi di cui al comma 1;
e) promuovere e attuare, dintesa con il Ministero degli affari
esteri, programmi di rimpatrio attraverso lOrganizzazione
internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o
internazionali, a carattere umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale
sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui allarticolo
1septies.
Articolo 1septies. - (Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dellasilo) 1. Ai fini del finanziamento delle attività
e degli interventi di cui allarticolo 1sexies, presso il Ministero
dellinterno, è istituito il Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dellasilo, la cui dotazione è
costituita da:
a) le risorse iscritte nellunità previsionale di base
4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» capitolo
2359 dello stato di previsione del Ministero dellinterno
per lanno 2002, già destinate agli interventi di cui
allarticolo 1sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi
comprese quelle già attribuite allItalia per gli anni
2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione
del Ministero delleconomia e delle finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati,
enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi
dellUnione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate allentrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui
al medesimo comma 1.
3. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
2. Per la costruzione di nuovi centri di identificazione è
autorizzata la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro
per lanno 2003.
Articolo 33
(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)
1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data
di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie
dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad
attività di assistenza a componenti della famiglia affetti
da patologie o handicap che ne limitano lautosufficienza ovvero
al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può
denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione
della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente
articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal
richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne
la data, fa fede il timbro dellufficio postale accettante.
La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è
limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo
al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:
a) le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione
attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità
della sua presenza in Italia;
b) lindicazione delle generalità e della nazionalità
dei lavoratori occupati;
c) lindicazione della tipologia e delle modalità di
impiego;
d) lindicazione della retribuzione convenuta, in misura non
inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale
di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione
sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari allimporto
trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza
aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il prestatore dopera,
nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto
dallarticolo 5bis del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, introdotto dallarticolo 6 della presente
-legge;
c) certificazione medica della patologia o handicap del componente
la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore.
Tale certificazione non è richiesta qualora il lavoratore
extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al
bisogno familiare.
4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione
di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale del Governo
competente per territorio verifica lammissibilità e
la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta
se sussistono motivi ostativi alleventuale rilascio del permesso
di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta
di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la
denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui
è riferita la denuncia.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza
di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui
al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita
le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle
forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute
nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del
permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui
al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo
accertamento da parte dellorgano competente della prova della
continuazione del rapporto e della regolarità della posizione
contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione
delle parti comporta larchiviazione del relativo procedimento.
6. I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione
del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili
per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e
di carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge, in relazione alloccupazione
dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione
presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina
con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità
di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera
a), nonché le modalità per la successiva imputazione
delle stesse sia per fare fronte allorganizzazione e allo
svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione
alla posizione contributiva del lavoratore interessato in modo da
garantire lequilibrio finanziario delle relative gestioni
previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì
le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi
dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati
antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti
di lavoro che occupino prestatori dopera extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di
soggiorno; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi
o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della
non ammissione nel territorio dello Stato; c) che risultino denunciati
per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi
con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità
dellinteressato, ovvero risultino destinatari dellapplicazione
di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della
riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono
comunque impedimento allespulsione degli stranieri che risultino
pericolosi per la sicurezza dello Stato.
8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi
del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione
della presente legge, è punito con la reclusione da due a
nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
CAPO III
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
Articolo 34
(Norme transitorie e finali)
1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi
dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, allemanazione delle norme di attuazione
ed integrazione della presente legge, nonché alla revisione
ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394. Con il medesimo regolamento sono definite le modalità
di funzionamento dello sportello unico per limmigrazione previsto
dalla presente legge; fino alla data di entrata in vigore del predetto
regolamento le funzioni di cui agli articoli 18, 23 e 28 continuano
ad essere svolte dalla direzione provinciale del lavoro.
2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato
ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione
delle disposizioni regolamentari vigenti sullimmigrazione,
sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente
alle seguenti finalità:
a) razionalizzare limpiego della telematica nelle comunicazioni,
nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;
b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi già
realizzati a riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni
pubbliche;
c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli
archivi esistenti.
3. Il regolamento previsto dallarticolo 1-bis, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dallarticolo
32, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31 e
32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
predetto regolamento; fino a tale data si applica la disciplina
anteriormente vigente.
4. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione
di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato
con decreto del Ministro dellinterno, sentito il Comitato
di cui al comma 2 dellarticolo 2bis del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dallarticolo
2 della presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di
emergenza, può disporre lalloggiamento, nei centri
di accoglienza di cui allarticolo 40 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non
in regola con le disposizioni sullingresso e sul soggiorno
nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro
allontanamento dal territorio medesimo.
Articolo 35
(Istituzione della Direzione centrale dellimmigrazione e della
polizia delle frontiere)
1. È istituita, presso il Dipartimento
della pubblica sicurezza del Ministero dellinterno, la Direzione
centrale dellimmigrazione e della polizia delle frontiere
con compiti di impulso e di coordinamento delle attività
di polizia di frontiera e di contrasto dellimmigrazione clandestina,
nonché delle attività demandate alle autorità
di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri.
Alla suddetta Direzione centrale è preposto un prefetto,
nellambito della dotazione organica esistente.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione
del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola la
Direzione centrale dellimmigrazione e della polizia delle
frontiere, nonché la determinazione delle piante organiche
e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro
dellinterno, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze, ai sensi dellarticolo 5 della legge 1º
aprile 1981, n. 121. Dallistituzione della Direzione centrale,
che si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti,
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
3. La denominazione della Direzione centrale di cui allarticolo
4, comma 2, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, è conseguentemente
modificata in «Direzione centrale per la polizia stradale,
ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della
Polizia di Stato».
4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui
ai commi precedenti sono effettuate con la procedura di cui allarticolo
17, comma 4bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Articolo 36
(Esperti della Polizia di Stato)
1. Nellambito delle strategie finalizzate
alla prevenzione dellimmigrazione clandestina, il Ministero
dellinterno, dintesa con il Ministero degli affari esteri,
può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari funzionari della Polizia di Stato in qualità di
esperti nominati secondo le procedure e le modalità previste
dallarticolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente previsto dal citato
articolo 168 è aumentato sino ad un massimo di ulteriori
undici unità, riservate agli esperti della Polizia di Stato,
corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente comma.
2. Allonere derivante dallattuazione del presente articolo,
determinato nella misura di 778.817 euro per lanno 2002 e
di 1.557.633 euro annui a decorrere dallanno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle
finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
laccantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo 37
(Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo sullattuazione
dellaccordo di Schengen, di vigilanza sullattività
di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione)
1. Al Comitato parlamentare istituito dallarticolo
18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione
di «Comitato parlamentare di controllo sullattuazione
dellaccordo di Schengen, di vigilanza sullattività
di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione»
sono altresì attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza
circa la concreta attuazione della presente legge, nonché
degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia
di immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo presenta annualmente
al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle
Camere sulla propria attività.
Articolo 38
(Norma finanziaria)
1. Dallapplicazione degli articoli 2,
5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34 non devono derivare oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato.
2. Allonere derivante dallattuazione dellarticolo
30, comma 1, valutato in euro 1.515.758 per lanno 2002, e
in euro 3.031.517 per lanno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nellambito dellunità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per
lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Allonere derivante dallattuazione degli articoli
1, 12, comma 1, lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91 milioni di
euro per lanno 2002, 130,65 milioni di euro per lanno
2003, 125,62 milioni di euro per lanno 2004 e 117,75 milioni
di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nellambito dellunità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per
lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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