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Sentenza.
Presidente Chieppa
- Relatore Marini
Nel giudizio di legittimità costituzionale
dellart. 2059 del codice civile, promosso con ordinanza del
20 giugno 2002 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente
tra Manetti Luciano ed altri contro Ingretolli Daniela ed altri,
iscritta al n. 60 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,
dellanno 2003.
Visto latto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2003 il Giudice relatore
Annibale Marini.
Ritenuto in fatto
1.- Il Tribunale di Roma, con ordinanza
dell11 maggio 2002, depositata il 20 giugno 2002, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale dellart. 2059 cod. civ.
In punto di rilevanza, il rimettente espone
di doversi pronunciare su domande di risarcimento del danno morale
avanzate dagli eredi di persone decedute in un sinistro stradale
nei confronti dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro
stesso. Aggiunge che nessuna delle parti è riuscita a superare
la presunzione di colpa in pari misura concorrente posta a carico
di ciascuno dei conducenti dallart. 2054, secondo comma, cod.
civ., cosicché le suddette domande risarcitorie dovrebbero
essere respinte, stante la limitazione posta dallart. 2059
cod. civ., dovendo per diritto vivente escludersi
la risarcibilità, ex art. 185 cod. pen., del danno morale
nel caso in cui la responsabilità dellautore del fatto
illecito, pur astrattamente costituente reato, sia accertata in
base ad una presunzione di legge e non in base alloggettiva
ricostruzione del fatto.
La previsione di risarcibilità del danno
non patrimoniale nei soli casi previsti dalla legge, contenuta nella
norma impugnata, sarebbe tuttavia lesiva del diritto fondamentale
dellindividuo alla serenità morale, tutelato dallart.
2 Cost., oltre ad essere fonte di inique ed ingiustificate disparità
di trattamento, tali da violare il principio di eguaglianza. Sotto
altro aspetto, essa avrebbe prodotto per effetto di orientamenti
giurisprudenziali nel tempo consolidatisi ingiustificate
duplicazioni risarcitorie, contrastanti con lart. 3 Cost.,
sotto il profilo della ragionevolezza, rispetto al tertium comparationis
rappresentato dallart. 2043 cod. civ.
Con riguardo al primo dei profili considerati,
il rimettente osserva che la norma impugnata si fonderebbe, in definitiva,
sullassunto secondo cui i diritti della personalità
non costituiscono elementi del patrimonio del titolare e la loro
lesione non darebbe perciò luogo a risarcimento.
Siffatto assunto non potrebbe tuttavia trovare
cittadinanza nellordinamento costituzionale, posto che tutti
i diritti della personalità, nessuno escluso, ricevono tutela
dagli artt. 2 e 3 Cost., come è del resto riconosciuto sia
dalla giurisprudenza di legittimità e di merito sia dalla
migliore dottrina. Né, daltro canto, potrebbe sostenersi
che la sofferenza morale causata dalla perdita di un prossimo congiunto
non sia tutelata da alcun precetto costituzionale e quindi
non costituendo un diritto della personalità non possa
essere risarcita se non nei limiti stabiliti dallart. 2059
cod. civ.
Lassurdità di una simile tesi,
sul piano giuridico, risulterebbe secondo il rimettente -
palese ove si consideri che, secondo lorientamento prevalente
della dottrina, della giurisprudenza di legittimità e di
quella costituzionale, lart. 2 Cost. sancisce il valore assoluto
della persona umana ed è norma a contenuto precettivo e non
programmatico, cosicché ogni proiezione della persona nella
realtà sociale sarebbe suscettibile di assurgere al rango
di diritto soggettivo perfetto, con la conseguente configurabilità
di una tutela risarcitoria in caso di lesione.
Non potendo dubitarsi che la famiglia sia una
delle formazioni sociali nelle quali lindividuo esplica la
propria personalità e che i vincoli famigliari costituiscano
proiezione della persona nella realtà sociale, ne discenderebbe
che i suddetti vincoli costituiscono, ex art. 2 Cost., oggetto di
un diritto soggettivo perfetto. Lart. 2059 cod. civ., impedendone
la risarcibilità in caso di lesione, salvo i casi previsti
dalla legge, violerebbe perciò tanto lart. 2 Cost.,
frustrando un diritto fondamentale, quanto lart. 3, con riguardo
al principio di eguaglianza, differenziando ingiustamente la situazione
di chi perde un congiunto in conseguenza di un illecito accertato
e quella di chi invece lo perde in conseguenza di un illecito presunto
ex art. 2054 cod. civ.
La norma impugnata, daltro canto, non
sarebbe - ad avviso del rimettente suscettibile di una lettura
costituzionalmente orientata, così da superare il prospettato
dubbio di legittimità con riferimento al canone di ragionevolezza.
In particolare, non ritiene il giudice a quo
di poter condividere la tesi secondo la quale la lesione di un diritto
costituzionalmente protetto sarebbe comunque risarcibile, nonostante
il tenore dellart. 2059, in base al combinato disposto dellart.
2043 e della norma costituzionale di volta in volta violata.
In primo luogo, tale orientamento si fonda
sullassunto che lart. 2043 sia una norma in bianco,
ma siffatto assunto è stato ormai abbandonato dalla giurisprudenza
delle Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 500 del
1999, nella quale il danno risarcibile è espressamente definito
come la lesione dellinteresse al bene della vita al quale
linteresse leso, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto,
effettivamente si collega. In tale ottica la risarcibilità
discende dunque dal fatto che linteresse leso sia rilevante
per lordinamento, a prescindere dallesistenza di una
garanzia costituzionale, e non vi è dubbio ad avviso
sempre del giudice a quo che linteresse alla propria
serenità morale sia preso in considerazione, sotto molti
aspetti, dallordinamento.
Secondariamente, la tesi cosiddetta «del
combinato disposto» condurrebbe a svuotare lart. 2059
cod. civ. di ogni contenuto, atteso che qualsiasi danno morale potrebbe
astrattamente ricondursi alla lesione di un diritto costituzionalmente
protetto. Ma tra una interpretatio abrogans conforme a Costituzione
ed una interpretatio utilis con questa contrastante linterprete
secondo il rimettente - dovrebbe necessariamente scegliere
la seconda.
Lorientamento ermeneutico in esame porterebbe,
infine, ad una irragionevole duplicazione di risarcimento nel caso
in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato: in tal
caso, infatti, il danneggiato potrebbe agire sia per il risarcimento
del danno ingiusto, in base al combinato disposto degli artt. 2
Cost. e 2043 cod. civ., sia per il risarcimento del danno morale
in base allart. 2059 cod. civ.
In via dichiaratamente subordinata, il rimettente
solleva poi, in riferimento allart. 3 Cost., una diversa questione
di legittimità costituzionale della stessa norma, nella parte
in cui non consente la liquidazione del danno non patrimoniale nei
casi in cui la responsabilità delloffensore venga affermata
come è nel giudizio a quo - in base ad una presunzione
di legge.
Il rimettente muove dalla considerazione che
siffatta lettura della norma, costituente diritto vivente, nacque
in unepoca storica nella quale, vigendo lart. 3 cod.
proc. pen. del 1930, laccertamento dellillecito in sede
civile era necessariamente subordinato allaccertamento del
reato in sede penale.
Lirrisarcibilità del danno morale
in caso di responsabilità presunta, quale conseguenza dellinesistenza
del reato affermata in sede penale, discenderebbe pertanto dalla
preminenza logica della giurisdizione penale rispetto a quella civile.
La situazione sarebbe radicalmente mutata a
seguito dellintroduzione del nuovo art. 75 cod. proc. pen.,
per effetto del quale lazione risarcitoria in sede civile
può avere uno svolgimento del tutto autonomo, ed un esito
anche contrastante, rispetto alleventuale azione penale che
sia promossa per lo stesso fatto.
La norma impugnata si porrebbe pertanto in
contrasto con lart. 3 Cost. in quanto - «in modo irrazionale
rispetto al dettato dellart. 75 cod. proc. pen., considerato
quale tertium comparationis» - nonostante la conclamata parità
delle giurisdizioni, precluderebbe al danneggiato che agisca in
sede civile ai fini del risarcimento del danno morale «di
avvalersi di uno dei mezzi di prova più tipici e risalenti
del processo civile, cioè la presunzione».
2.- E intervenuto in giudizio il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di non
fondatezza della questione.
Ad avviso della parte pubblica, il senso della
norma impugnata sarebbe quello non di negare il riconoscimento dei
diritti della personalità tutelati dagli artt. 2 e 3 Cost.,
ma di limitare un profilo risarcitorio privo per la particolare
natura di quei diritti - di effettiva idoneità ripristinatoria
della perdita subita.
La norma troverebbe in definitiva la propria
giustificazione nellesigenza pur essa frutto di civiltà
giuridica - di evitare che il debitore si trovi assoggettato ad
un carico risarcitorio sproporzionato rispetto allentità
del fatto illecito, tanto più che, una volta ammessa la piena
risarcibilità del danno morale, sarebbe difficile giustificare
la limitazione della tutela risarcitoria in una fattispecie
come quella sottoposta allesame del giudice a quo - ai soli
congiunti e non anche ad altri soggetti legati alle vittime del
sinistro da rapporti di diversa natura.
La scelta operata dal legislatore sarebbe dunque
frutto di una valutazione non solo ampiamente discrezionale ma altresì
riconducibile ad un sistema complessivo, «non suscettibile
di riscrittura attraverso una mera pronuncia abrogativa».
Legando la possibilità del risarcimento
alla natura penale dellillecito, lordinamento avrebbe
inteso, non irragionevolmente, attribuire valore differenziale,
tenuto conto della specialità di questo tipo di danni, alla
natura della condotta anziché a quella dellevento.
Considerato in diritto
1.- Il Tribunale di Roma
chiamato a pronunciarsi su domande di risarcimento del danno morale
avanzate dai prossimi congiunti di persone decedute in un incidente
automobilistico, nei confronti dei conducenti dei veicoli coinvolti,
la cui responsabilità discende, secondo lo stesso giudice,
esclusivamente dalla presunzione di cui allart. 2054, secondo
comma, cod. civ. solleva due diverse questioni di legittimità
costituzionale dellart. 2059 cod. civ.
La prima, che il rimettente qualifica come
principale, ha ad oggetto con riferimento agli artt. 2 e
3 Cost. la previsione di risarcibilità del danno non
patrimoniale «solo nei casi determinati dalla legge».
Siffatta limitazione risarcitoria sarebbe
ad avviso del rimettente lesiva del diritto fondamentale
dellindividuo alla serenità morale, tutelato dallart.
2 Cost., nonché fonte di ingiustificate disparità
di trattamento tra danneggiati. Avrebbe inoltre dato causa
per effetto di orientamenti giurisprudenziali nel tempo consolidatisi
ad ingiustificate duplicazioni risarcitorie, contrastanti
con lart. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza.
La seconda questione, indicata come subordinata,
riguarda invece, con riferimento allart. 3 Cost., la medesima
norma nella parte in cui escluderebbe la risarcibilità del
danno non patrimoniale allorché la responsabilità
dellautore del fatto, corrispondente ad una fattispecie astratta
di reato, venga affermata come appunto nel caso di specie
- in base ad una presunzione di legge.
Siffatta esclusione si porrebbe in irragionevole
contrasto con il principio di parità delle giurisdizioni
civile e penale, proclamato dallart. 75 cod. proc. pen., precludendo
al danneggiato che agisca in sede civile ai fini del risarcimento
del danno non patrimoniale di avvalersi di un mezzo di prova tipico
del processo civile, quale la presunzione.
Presupposto interpretativo comune ad entrambe
le questioni è quello certamente non implausibile
secondo cui lambito di applicazione dellart.
2059 cod. civ. copre lintera area del danno non patrimoniale,
restando perciò preclusa al giudicante la possibilità
di risarcire il pregiudizio alla serenità morale, derivante
dalla perdita di un congiunto per fatto illecito altrui, mediante
il ricorso allart. 2043 cod. civ., in combinato disposto con
lart. 2 Cost.
2.- Una corretta valutazione del rapporto di
pregiudizialità tra le questioni oggetto del presente giudizio
porta ad invertire lordine di trattazione seguito dal rimettente,
esaminando prioritariamente la questione sollevata, nellordinanza,
in via subordinata.
Il rimettente infatti, in relazione ad una
domanda di risarcimento del danno morale derivato agli attori dalla
morte di congiunti in uno scontro tra veicoli provocato da fatto
illecito altrui, ritiene di non poter accertare concretamente lelemento
soggettivo del dolo o della colpa dellautore dellillecito
e di dover quindi ricorrere alla presunzione di pari responsabilità
dei conducenti dei veicoli, posta dallart. 2054, secondo comma,
cod. civ. Pertanto il dubbio di costituzionalità da lui sollevato
in ordine allart. 2059 cod. civ., nella parte relativa alla
limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale
ai soli casi determinati dalla legge (tra i quali rientra quello
del danno derivante da reato, ai sensi dellart. 185 cod. pen.)
in tanto può ritenersi rilevante in quanto si assuma lesclusione
di tale risarcibilità nelle ipotesi in cui il ricordato elemento
soggettivo discenda da una presunzione di legge.
Ma poiché il rimettente dubita (anche)
della legittimità costituzionale dellart. 2059 cod.
civ. proprio sotto questo specifico profilo, è evidente come
la relativa questione sia preliminare allaltra, prospettata
come principale.
3.- La questione individuata come logicamente
preliminare deve essere dichiarata non fondata nei sensi di cui
in motivazione.
3.1.- Il rimettente nel sollevare il dubbio
di costituzionalità muove dalla ritenuta necessità,
ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale, dellaccertamento
in concreto di un reato e, quindi, anche dellelemento soggettivo
del dolo o della colpa.
Ma è proprio una interpretazione
siffatta, assunta in termini di diritto vivente, a risultare del
tutto dissonante rispetto alla ratio della norma impugnata, quale
si desume dalla evoluzione legislativa e giurisprudenziale verificatasi
in materia.
3.2. Non vi è dubbio che lart.
2059 cod. civ., stabilendo che il danno non patrimoniale deve essere
risarcito solo nei casi determinati dalla legge, circoscriveva originariamente
la risarcibilità allipotesi, contemplata dallart.
185 cod. pen., del danno non patrimoniale derivante da reato, e
le conferiva un carattere sanzionatorio, reso manifesto, tra laltro,
dalla stessa relazione al codice civile, secondo la quale «soltanto
nel caso di reato è più intensa loffesa allordine
giuridico e maggiormente sentito il bisogno di una più energica
repressione con carattere anche preventivo».
Coerentemente a ciò, si riteneva, poi,
che il riferimento al reato, contenuto nellart. 185 cod. pen.,
dovesse essere inteso nel senso della ricorrenza in concreto di
una fattispecie criminosa in tutti i suoi elementi costitutivi,
anche di carattere soggettivo. Con la conseguente inoperatività,
in tale ambito, della presunzione di legge destinata a supplire
la prova, in ipotesi mancante, della colpa dellautore della
fattispecie criminosa.
3.3.- Lindirizzo interpretativo riassuntivamente
esposto risulta, tuttavia, destinato ad entrare in crisi per effetto
della richiamata evoluzione sullarea di risarcibilità
del danno non patrimoniale.
Da un lato, infatti, il legislatore ha introdotto
ulteriori casi di risarcibilità del danno non patrimoniale
estranei alla materia penale, riguardo ai quali è del tutto
inconferente qualsiasi riferimento ad esigenze di carattere repressivo
(si pensi, ad esempio, alle azioni di responsabilità previste
dallart. 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, per i danni
derivanti da ingiusta privazione della libertà personale
nellesercizio di funzioni giudiziarie; dallart. 2 della
legge 24 marzo 2001, n. 89, per i danni derivanti dal mancato rispetto
del termine ragionevole di durata del processo).
Dallaltro, la giurisprudenza
sia pure muovendosi nellambito di operatività dellart.
2043 cod. civ., nel corso di un travagliato itinerario interpretativo
nel quale questa Corte è ripetutamente intervenuta - ha da
tempo individuato ulteriori ipotesi di danni sostanzialmente non
patrimoniali, derivanti dalla lesione di interessi costituzionalmente
garantiti, risarcibili a prescindere dalla configurabilità
di un reato (in primis il cosiddetto danno biologico). Il mutamento
legislativo e giurisprudenziale venutosi in tal modo a realizzare
ha fatto assumere allart. 2059 cod. civ. una funzione non
più sanzionatoria, ma soltanto tipizzante dei singoli casi
di risarcibilità del danno non patrimoniale.
Su tale base, pertanto, anche il riferimento
al «reato» contenuto nellart. 185 cod. pen., in
coerenza con la diversa funzione assolta dalla norma impugnata,
non postula più, come si riteneva per il passato, la ricorrenza
di una concreta fattispecie di reato, ma solo di una fattispecie
corrispondente nella sua oggettività allastratta previsione
di una figura di reato. Con la conseguente possibilità che
ai fini civili la responsabilità sia ritenuta per effetto
di una presunzione di legge.
Del resto, è significativo come la
stessa giurisprudenza di legittimità abbia affermato, in
relazione al reato commesso da persona non imputabile, che la risarcibilità
del danno non patrimoniale a norma dellart. 2059 cod. civ.,
in relazione allart. 185 cod. pen., non richiede che il fatto
illecito integri in concreto un reato punibile per il concorso di
tutti gli elementi a tal fine rilevanti per la legge penale, essendo
sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente preveduto dalla
legge come reato.
Sicché può dirsi che, anche
sotto laspetto della complessiva coerenza del sistema, la
tesi che alla parola «reato» attribuisce il significato
di fatto (solo) astrattamente previsto come tale dalla legge risulta
certamente non estranea alla stessa giurisprudenza, pur richiamata
dal rimettente a sostegno della contraria opinione.
Né, daltro canto, potrebbe ancora
invocarsi, quale argomento a favore della tesi opposta, una asserita
prevalenza della giurisdizione penale rispetto a quella civile.
Lart. 75 cod. proc. pen. ha definitivamente
consacrato il principio di parità delle giurisdizioni, cosicché
perfino la possibilità di giudicati contrastanti in relazione
al medesimo fatto, ai diversi effetti civili e penali, costituisce
evenienza da considerarsi ormai fisiologica.
3.4.- Occorre da ultimo considerare che lindirizzo
interpretativo assunto dal rimettente come diritto vivente risulta
disatteso, successivamente allordinanza di rimessione, dalla
stessa giurisprudenza di legittimità.
Giova al riguardo premettere pur
trattandosi di un profilo solo indirettamente collegato alla questione
in esame che può dirsi ormai superata la tradizionale
affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato
dallart. 2059 cod. civ. si identificherebbe con il cosiddetto
danno morale soggettivo. In due recentissime pronunce (Cass., 31
maggio 2003, nn. 8827 e 8828), che hanno lindubbio pregio
di ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo
della tutela risarcitoria del danno alla persona, viene, infatti,
prospettata, con ricchezza di argomentazioni nel quadro di
un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale
uninterpretazione costituzionalmente orientata dellart.
2059 cod. civ., tesa a ricomprendere nellastratta previsione
della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione
di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo,
inteso come transeunte turbamento dello stato danimo della
vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione
dellinteresse, costituzionalmente garantito, allintegrità
psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento
medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in
dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla
lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla
persona.
Per quanto specificamente riguarda il tema
che qui ci occupa - della risarcibilità del danno
non patrimoniale in caso di colpa presunta, altre, anchesse
recentissime, sentenze del giudice di legittimità, muovendo
dalla «sempre più avvertita esigenza di garantire lintegrale
riparazione del danno ingiustamente subito (...) nei valori propri
della persona, anche in riferimento allart. 2 Cost.»,
sono giunte allenunciazione di un principio di diritto perfettamente
coerente con le considerazioni sin qui svolte. Si afferma, infatti,
in tali pronunce che alla risarcibilità del danno non
patrimoniale ex artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen. non osta il
mancato positivo accertamento della colpa dellautore del danno
se essa, come nei casi di cui agli artt. 2051 e 2054 cod. civ.,
«debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di
legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile
come reato» (Cass., 12 maggio 2003, nn. 7281 e 7282).
Sicché, nessun ostacolo sussiste, neppure
sotto laspetto di un contrario diritto vivente, allaccoglimento
di una interpretazione opposta a quella da cui muove il rimettente
nel sollevare il dubbio di costituzionalità.
3.5.- Conclusivamente, lart. 2059
cod. civ. deve essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale,
in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, è
risarcibile anche nellipotesi in cui, in sede civile, la colpa
dellautore del fatto risulti da una presunzione di legge.
Resta in tal modo superato il dubbio di legittimità
costituzionale originato da una contraria lettura della norma, mentre
la concreta possibilità di una tutela risarcitoria dei danneggiati
nel giudizio principale rende evidentemente priva di rilevanza e,
pertanto, inammissibile lulteriore questione di legittimità
costituzionale dellart. 2059 cod. civ., prospettata dal medesimo
rimettente in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. e diretta a censurare
la limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale
ai soli casi stabiliti dalla legge.
per questi motivi la Corte Costituzionale
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione,
la questione di legittimità costituzionale dellart.
2059 del codice civile sollevata, in riferimento allart. 3
Cost., dal Tribunale di Roma con lordinanza in epigrafe;
dichiara inammissibile lulteriore questione
di legittimità costituzionale della medesima norma, sollevata
dallo stesso rimettente in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.
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