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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza
di ripartire, nel corrente anno, le risorse finanziarie tra le universita',
destinando i fondi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre
1999, n. 370, al sostegno di servizi agli studenti, al potenziamento
della mobilita' interuniversitaria degli studenti stessi, alla incentivazione
delle iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale
e comunitario, nonche' all'incremento del numero dei giovani dotati
di elevata qualificazione scientifica;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita'
ed urgenza di consentire agli enti di ricerca ed alle universita'
di assumere personale a tempo determinato, anche in deroga a quanto
previsto dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
senza ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato;
Ritenuta infine, la straordinaria necessita'
ed urgenza di indire una sessione straordinaria di esame di Stato
per l'anno 2003, al fine di consentire a coloro che abbiano conseguito
la laurea in farmacia, a compimento di un percorso formativo quadriennale,
iniziato anteriormente al 1° novembre 1993, di concludere la
formazione anteriormente al 1° novembre 2003, come previsto
dall'articolo 12 della direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 14 maggio 2001;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio
2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne
la mobilita'
1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di assicurare
un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare
la mobilita' internazionale degli studenti stessi, di incentivare
le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale
e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata
qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
per le finalita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre
1999, n. 370, assume la denominazione di "Fondo per il sostegno
dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti" e,
per l'anno 2003, e' ripartito tra gli atenei in base a criteri e
modalita' determinati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori
delle universita' italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti
universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, ferme
restando le finalita' di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge
25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n. 268:
a) sostegno alla mobilita' internazionale degli studenti, anche
nell'ambito del programma di mobilita' dell'Unione europea Socrates-Erasmus,
mediante l'erogazione di borse di studio integrative;
b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi
di laurea specialistica e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni
per l'incentivazione delle attivita' di tutorato di cui all'articolo
13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' per le attivita'
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
c) promozione, in determinate aree scientifico-disciplinari, di
corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali ed internazionali
di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche
del Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
d) finanziamento di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma
6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad
aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.
2. Per i fini di cui al comma 1, lettera c), viene riservata anche
una quota percentuale delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo
4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.
3. Agli assegni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano
le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, nonche' quelle dell'articolo 4 della legge 13 agosto
1984, n. 476, e successive modificazioni, ed in materia previdenziale
quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni.
4. Le eventuali economie di spesa accertate dalle universita' in
sede di approvazione del conto consuntivo 2002, derivanti dalle
risorse acquisite per l'incentivazione dell'impegno didattico dei
professori e dei ricercatori per gli anni 1999, 2000 e 2001, nonche'
quelle gia' assegnate per le stesse finalita' per l'anno 2002 e
non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono utilizzate per assicurare un adeguato livello di servizi
agli studenti.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2
Disposizioni per il funzionamento delle universita' e degli enti
di ricerca
1. Il quarto periodo del comma 13 dell'articolo 34 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e' soppresso.
2. Dopo il comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e' inserito il seguente:
"13-bis. Per l'anno 2003, per gli enti di ricerca, l'Istituto
superiore di sanita', l'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per
le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonche' per le universita'
e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque
salve le assunzioni di personale a tempo determinato, i cui oneri
ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie
ed internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e da contratti con le imprese; per le medesime
istituzioni sono altresi' consentite assunzioni di personale a tempo
determinato per l'attuazione di progetti di ricerca, i cui oneri
non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o
del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento
ordinario delle universita'.".
Art. 3.
Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla
professione di farmacista
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del
regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale
9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del
2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e' indetta, per l'anno 2003, una sessione straordinaria
di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione
di farmacista, riservata ai laureati in farmacia con percorso formativo
quadriennale, i quali abbiano iniziato la loro formazione anteriormente
al 1° novembre 1993. I relativi oneri finanziari sono posti
a carico delle universita' nell'ambito degli ordinari stanziamenti
di bilancio, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Art 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 maggio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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