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TITOLO I
Regolazione dei mercati
Capo I
Interventi nel settore assicurativo
Articolo 1
Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli
a motore
1. Dopo l'articolo 12 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, è inserito il seguente:
<Articolo 12-bis - 1. Al fine di garantire
la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi
assicurativi, nonché un'adeguata informazione agli utenti,
è fatto obbligo alle imprese di assicurazione esercenti il
ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di rendere
pubblici i premi annuali di riferimento di cui al comma 4, indicando
altresì il periodo al quale gli stessi si riferiscono, mediante
appositi opuscoli, materiale promozionale ovvero annunci pubblicitari.
2. É fatto obbligo alle imprese di assicurazione
di rendere visibili agli utenti, nei punti di vendita e nell'ambito
dei sistemi informativi telematici, le tariffe e le condizioni concernenti
le polizze assicurative relative ad autoveicoli, motocicli, ciclomotori,
autocarri e natanti soggetti alla disciplina della presente legge
e di evidenziare, anche nei preventivi, eventuali rivalse o esclusioni
di garanzia previste contrattualmente nei confronti del proprietario
o del conducente, per sinistri occorsi o causati in occasione di
guida del veicolo assicurato da parte di persona diversa dal proprietario
o da persona designata contrattualmente alla guida, dalla tariffa
di riferimento usata.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
2, comma 5, del decreto legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta
dei contratti ai sensi della presente legge deve essere inviata
a mezzo fax o raccomandata almeno trenta giorni prima della data
di scadenza indicata in polizza.
4. Sono definiti "premi annuali di riferimento"
quelli relativi a polizze di assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, comprensivi
degli oneri fiscali e parafiscali, riguardanti:
a) persona fisica di sesso maschile di 18 anni
di età, che si assicura per la prima volta con la formula
tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto
dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici
di cilindrata, con alimentazione a benzina;
b) persona fisica di sesso maschile di 28 anni di età, con
8 anni di guida senza sinistri, che si assicura con la formula tariffaria
bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla
legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata,
con alimentazione a benzina;
c) persona fisica di sesso maschile di 35 anni di età, con
10 anni di guida senza sinistri, che si assicura con la formula
tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto
dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici
di cilindrata, con alimentazione a benzina;
d) persona fisica di sesso maschile di 40 anni di età che
si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale
pari a quello minimo previsto dalla legge vigente nella classe cui
corrisponde il massimo sconto per un'automobile di 1.300 centimetri
cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
e) persona fisica di sesso maschile di 21 anni di età, con
2 anni di guida con un sinistro, che si assicura con la formula
tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto
dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici
di cilindrata, con alimentazione a benzina;
f) persona fisica di sesso maschile di 45 anni di età che
si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale
pari a quello minimo previsto dalla legge vigente nella classe cui
corrisponde il massimo del malus per un'automobile di 1.300 centimetri
cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
g) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età che
si assicura per la prima volta con la formula tariffaria bonus-malus
e con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente
per un ciclomotore di 50 centimetri cubici di cilindrata;
h) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che
si assicurano per la prima volta con la formula tariffaria pejus,
con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente
per un veicolo con massa totale a pieno carico di 18 tonnellate;
i) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che
si assicurano per la prima volta con la formula tariffaria pejus,
con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente
per un veicolo con massa totale a pieno carico di 44 tonnellate.
5. Le imprese di assicurazione sono tenute
a comunicare all'Isvap, al Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti (Cncu) istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281,
e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competenti per territorio, i premi annuali di riferimento offerti
agli utenti all'inizio di ogni semestre.
6. Le comunicazioni di cui al comma 5 devono
essere effettuate entro il 31 ottobre, per il semestre gennaio-giugno
dell'anno successivo, ed entro il 30 aprile, per il semestre luglio-dicembre
dell'anno in corso.
7. Le eventuali variazioni dei premi di riferimento
sono comunicate dalle imprese di assicurazione almeno sessanta giorni
prima della loro applicazione.
8. I premi da comunicare sono quelli di cui
al comma 4, applicati dall'impresa in ogni singola Provincia>.
2. Le imprese di assicurazione danno attuazione
alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12-bis della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Nel primo anno di vigenza della presente
legge, le comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 12-bis della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, sono effettuate nel periodo compreso tra il 1^ e il 10
aprile per il successivo semestre luglio-dicembre e nel periodo
compreso tra il 1^ e il 10 ottobre per il successivo semestre gennaio-giugno.
Articolo 2
Funzioni di vigilanza dell'Isvap
1. Le funzioni di vigilanza assegnate all'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
(Isvap ) dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive
modificazioni, sono estese, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, alle disposizioni contenute nell'articolo
l nonché nel presente articolo.
2. Il ritardo, l'erroneità o l'incompletezza
nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7 e
8 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto
dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, comportano l'irrogazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da cinque a venti milioni
di lire. In caso di omissione o ritardo superiore a sessanta giorni,
la sanzione è raddoppiata. La violazione della disposizione
di cui all'articolo 12-quater, comma 3, della citata legge n. 990
del 1969, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, comporta
l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre
milioni a lire nove milioni in relazione a ciascun illecito, ferme
restando le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo
12-quater.
3. Al fine della diffusione di un'adeguata
informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di
monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti (Cncu) istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, è
autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale
di statistica (Istat) e a cofinanziare, secondo modalità
e criteri stabiliti con decreto del ministro dell'Industria, del
commercio e dell'artigianato, programmi di informazione e orientamento
rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni
dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilità
finanziarie assegnate al Cncu stesso dalla legge 30 luglio 1998,
n. 281, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. All'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge
28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 maggio 2000, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: "con cadenza
trimestrale" sono soppresse;
b) il quarto periodo è soppresso.
5. All'articolo 2 del decreto legge 28 marzo
2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2000, n. 137, dopo il comma 5-quater, è inserito il seguente:
<5-quater - 1 . Le procedure e le modalità
di funzionamento della banca dati di cui al comma 5-quater sono
definite con provvedimento dell'Isvap da pubblicare nella <Gazzetta
Ufficiale>. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti le modalità
di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi
giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia
di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore
delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità
e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese
di assicurazione. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti
indicati dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996,
n. 675, sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni previste
nel presente comma>.
Articolo 3
Norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese di assicurazione
1. Dopo l'articolo 12-bis della legge 24 dicembre
1969, n. 990, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente
legge, è inserito il seguente:
<Articolo 12-ter - 1. Le imprese di assicurazione
esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
sono tenute a garantire, a coloro che stipulino con esse contratti
di assicurazione riguardanti tale ramo, nonché ai danneggiati,
il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di
valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
Al danneggiato o all'assicurato non sono opponibili gli accordi
associativi stipulati tra imprese di assicurazione.
2. Al fine di cui al comma 1 ciascuna impresa
di assicurazione deve garantire all'assicurato nonché al
danneggiato l'accesso agli atti di cui al medesimo comma 1. Se entro
sessanta giorni dalla richiesta l'assicurato o il danneggiato non
è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti,
egli può rivolgersi all'Isvap al fine di veder garantito
il proprio diritto.
3. Il ministro dell'Industria, del commercio
e dell'artigianato adotta, con proprio decreto, le disposizioni
attuative del presente articolo>.
2. Il decreto del ministro dell'Industria,
del commercio e dell'artigianato di cui al comma 3 dell'articolo
12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma
1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 4
Tutela del contraente l'assicurazione obbligatoria per la circolazione
dei veicoli
1. Dopo l'articolo 12-ter della legge 24 dicembre
1969, n. 990, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente
legge, è inserito il seguente:
<Articolo 12-quater - 1. Il rifiuto o l'elusione
da parte delle imprese assicuratrici dell'obbligo di accettare le
proposte presentate dagli assicurandi ai sensi dell'articolo 11
per l'assicurazione obbligatoria per i rischi derivanti dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti, sono soggetti ad una sanzione
pecuniaria da lire 3 milioni a lire 9 milioni, in relazione a ciascun
illecito.
2. É fatta salva la facoltà di
revoca dell'autorizzazione all'esercizio del ramo responsabilità
civile per la circolazione dei veicoli in caso di reiterato e sistematico
rifiuto od elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo
16.
3. L'assicuratore non può subordinare
la stipula di una polizza Rc auto alla stipula di ulteriori contratti
assicurativi>.
Articolo 5
Modifiche al decreto legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 39 del 1977
1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo
3 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:
<Per i sinistri con soli danni a cose la
richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità
indicate nell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, e
successive modificazioni, deve essere corredata dalla denuncia secondo
il modulo di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge e recare
l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate
sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità
del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione,
l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento
ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.
Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il
modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti
nel sinistro.
L'obbligo di proporre al danneggiato congrua
offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi
per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri
che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta
di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi
diritto con le modalità indicate al primo comma. La richiesta
deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si è
verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento
e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi
all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito,
all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante
l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso
di decesso, dal certificato di morte. L'assicuratore è tenuto
a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta
giorni dalla ricezione di tale documentazione.
Il danneggiato non può rifiutare gli
accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla
persona da parte dell'impresa.
L'assicuratore è tenuto al rispetto
dei diversi termini stabiliti dai commi primo e secondo anche in
caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni
personali o il decesso.
In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore,
ove non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta di
risarcimento, richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla
ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i
termini di cui ai commi primo e secondo decorrono nuovamente dalla
data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi>.
2. In attesa di una disciplina organica sul
danno biologico il risarcimento dei danni alla persona di lieve
entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti avvenuti successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato
secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente è
liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento
un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione
ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è
calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di
invalidità del relativo coefficiente di cui all' ALLEGATO
A annesso alla presente legge. L'importo così determinato
si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione
dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo
anno di età. Il valore del primo punto è pari a lire
un milione duecentomila;
b) a titolo di danno biologico temporaneo è
liquidato un importo di lire settantamila per ogni giorno di inabilità
assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento
per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla
percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
3. Agli effetti di cui al comma 2, per danno
biologico si intende la lesione all'integrità psicofisica
della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno
biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza
sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2,
il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle
condizioni soggettive del danneggiato.
5. Con decreto del ministro della Sanità,
di concerto con il ministro del Lavoro e della previdenza sociale
e con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato,
si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle
menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9
punti di invalidità.
6. Gli importi indicati nel comma 2 sono aggiornati
annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, in misura corrispondente alla variazione dell'indice
nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
accertata dall'Istat.
7. L'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto-legge
23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1977, n. 39, è sostituito dai seguenti:
<L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice
dei termini prescritti dal presente articolo comporta:
a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione
della richiesta di risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria
da lire un milione a lire tre milioni;
b) in ordine alla omessa formulazione dell'offerta,
all'omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta o all'omessa
corresponsione della somma offerta, che si protragga per oltre centoventi
giorni dal termine utile finale:
1) la sanzione da lire dieci milioni a lire
sessanta milioni, in relazione a danni a cose e lesioni guaribili
entro quaranta giorni;
2) la sanzione da lire quindici milioni a lire
duecentoquaranta milioni, in relazione a danni a persone guaribili
oltre quaranta giorni o per il caso di morte.
La comunicazione dei motivi della mancata offerta
effettuata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile
comporta la sanzione da lire tre milioni a lire nove milioni. La
formulazione dell'offerta o la corresponsione della stessa effettuate
entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile, comporta
oltre al pagamento degli interessi, l'applicazione delle seguenti
sanzioni:
a) dal 5 al 10 per cento della somma offerta
o pagata con un ritardo non superiore ai quindici giorni, con un
limite minimo di lire ottocentomila;
b) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o pagata in ritardo,
decorso ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni, con
un limite minimo di lire due milioni e un limite massimo rispettivamente
di lire cinquanta milioni per sinistri con danni a cose e lesioni
a persone guaribili entro quaranta giorni e di lire duecento milioni
per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero lesioni permanenti
o guarite oltre i quaranta giorni dal sinistro.
Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo,
ma provveda contestualmente al pagamento della stessa, si applicano
le sanzioni di cui ai commi precedenti diminuite del 40 per cento.
L'offerta e il pagamento formulati in via transattiva
o stragiudiziale, ma in ritardo rispetto ai tempi di cui al presente
articolo, sono soggette comunque alle sanzioni di cui ai commi ottavo,
nono e decimo.
L'impresa che corrisponda compensi professionali
per l'eventuale assistenza prestata da professionisti è tenuta
ad acquisire la documentazione probatoria relativa alla prestazione
stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle
voci di danno nella quietanza di liquidazione. Ove l'impresa abbia
provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista,
deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto>.
Articolo 6
Ricorsi
1. Avverso il provvedimento col quale ai sensi
dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato
dall'articolo 4 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373,
il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato irroga
la sanzione per le infrazioni di cui all'articolo 5, è ammesso
ricorso al giudice amministrativo che provvede a norma degli articoli
33, comma 1, e 45, comma 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche
ai provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie ovvero disciplinari
previste da ogni altra norma che disciplina l'esercizio delle assicurazioni
private, ivi compreso quello dell'attività di agente, di
mediatore di assicurazione e di riassicurazione e di perito assicurativo.
É abrogata ogni diversa disposizione.
Allegato A (v. articolo 5, comma 2)
TABELLA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL PUNTO
Punto percentuale Coefficiente di invalidità
moltiplicatore
1 1,0
2 1,1
3 1,2
4 1,3
5 1,5
6 1,7
7 1,9
8 2,1
9 2,3
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