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Sentenza.
Presidente Carnevale - relatore Vitrone
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 24 settembre 1990 C. B.,
unico erede di N. B., esponeva di aver accertato che erano stati
presentati all'incasso poco prima del decesso di suo padre quattro
assegni per complessive L. 46.700.000 spiccati sul conto corrente
n. 10/5553 a lui intestato presso l'agenzia n. 36 dell'(omissis),
le cui firme risultavano palesemente difformi dallo specimen
depositato in banca. Aggiungeva l'attore che una perizia grafica
eseguita su sua richiesta aveva evidenziato la falsità
della firma in uno solo dei quattro assegni mentre nei restanti
tre non era stato possibile rilevare alcuna appariscente falsità
delle sottoscrizioni. Conveniva perciò in giudizio dinanzi
al Tribunale di Torino il predetto Istituto per sentirlo condannare
al risarcimento dei danni conseguenti al pagamento degli assegni,
avvenuto senza il preventivo accertamento con la dovuta diligenza
della falsità delle firme di traenza.
L'(omissis) eccepiva che gli assegni risultavano formalmente
regolari in tutti i loro elementi essenziali e non presentavano
anomalie di sorta; aggiungeva che tre di essi, per complessive
L. 46.000.000, erano stati presentati all'incasso dalla sorella
del defunto, I. B., e accreditati sul suo conto corrente, mentre
il quarto, di L. 700.000 era stato pagato a tale G. B. i cui
estremi identificativi erano stati riportati sul titolo. Chiedeva
pertanto il rigetto della domanda e, in subordine, l'autorizzazione
a chiamare in causa la B. e il B. per essere tenuto indenne
dalle conseguenze negative derivanti dall'eventuale accoglimento
della domanda.
Autorizzata la chiamata in causa, la B. si costituiva e contestava
la falsità delle firme di traenza specificando che i
tre assegni da lei in cassati erano stati sottoscritti dal de
cuius alla presenza della madre, di suo fratello G. e di essa
prenditrice, e che il quarto era stato emesso a favore dell'amministratore
del condominio per il pagamento delle spese condominiali.
Il B. non si costituiva in giudizio.
Con sentenza del 24 marzo - 17 luglio 1995 il tribunale accoglieva
la domanda principale e condannava l'(omissis) al risarcimento
dei danni in misura pari alla somma portata dai quattro assegni
con rivalutazione e interessi, rigettando la domanda di garanzia.
A sostegno della decisione affermava che l'attore già
nell'atto di citazione aveva in buona sostanza dichiarato di
non conoscere la sottoscrizione del suo dante causa e ne aveva
reiterato il disconoscimento implicito all'udienza immediatamente
successiva a quella in cui erano stati prodotti in giudizio
i titoli originali, ribadendo in tale sede l'evidente difformità
delle firme di traenza; aggiungeva, quindi che, in presenza
del disconoscimento della sottoscrizione, la banca convenuta
non solo non aveva proposto l'istanza di verificazione delle
scritture, ma, nonostante le evidenti difformità tra
le firme di traenza e lo specimen depositato dal B., non aveva
provato di aver contattato il cliente per ottenerne l'autorizzazione
al pagamento, né di aver proceduto al necessario raffronto
tra la sottoscrizione apposta sui titoli e quella presso di
essa depositata, e neppure aveva dimostrato l'impossibilità
per un semplice operatore di sportello di rilevare l'anomalia
delle sottoscrizioni con l'u so dell'ordinaria diligenza nell'esercizio
dell'attività bancaria.
Su gravame dell'(omissis) la locale Corte d'Appello, con sentenza
del 20 marzo - 28 aprile 1998, riformava la decisione impugnata
rigettando la domanda del B..
Osservava la corte che erroneamente era stata addebitata alla
banca convenuta la mancata proposizione dell'istanza di verificazione
dell'autenticità delle firme di traenza poiché
queste non erano mai state formalmente disconosciute dall'attore
il quale, come risultava da una puntuale analisi del contesto
dell'atto di citazione, aveva espresso la chiara volontà
di circoscrivere la causa petendi della sua domanda alla mera
difformità (comune ai quattro assegni) tra le firme di
traenza e lo specimen depositato in banca, interpretando il
mancato accertamento dell'autenticità e la falsificazione
di dette firme con riferimento esclusivo alla corrispondenza
tra le stesse e quella depositata in banca da N. B.. Da ciò
conseguiva che la "evidente difformità delle sottoscrizioni"
ribadita a verbale in occasione della produzione degli assegni
originali, non poteva valere come un nuovo disconoscimento effettuato
implicitamente - come ritenuto dal primo giudice - in quanto
il disconoscimento da parte dell'erede doveva consistere in
una dichiarazione di specifico ed univoco contenuto di non conoscere
la scrittura del proprio autore, secondo l'insegnamento della
giurisprudenza di legittimità. Così interpretata
la domanda, perdeva ogni rilevanza la questione della conformità
delle firme di traenza con quella depositata in banca poiché,
come espressamente rilevato dalla sentenza impugnata, in tanto
l'attore poteva affermare di aver subito un danno a causa del
comportamento asseritamente negligente della banca in quanto
le firme di traenza apposte sugli assegni fossero false. Non
avendo l'attore assunto come causa petendi la falsità
delle sottoscrizioni controverse, superflua appariva l'istanza
di verificazione avanzata per puro tuziorismo difensivo dall'(omissis)
nel giudizio di appello e, conseguentemente, nessun danno poteva
essere risarcito al B. fin quando egli non avesse provato che
le firme di traenza degli assegni in questione, ancor prima
che difformi dallo specimen depositato, erano state apposte
da persona diversa da colui che figurava quale traente.
Contro la sentenza ricorre per cassazione C. B. con sei motivi
illustrati da memoria.
Resiste la (omissis) (già omissis) con controricorso
contenente ricorso incidentale affidato a un solo motivo.
Non hanno presentato difese I. B. e G. B.
Motivi della decisione
Va disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi proposti
contro la medesima sentenza.
Passando all'esame del
ricorso principale, col primo motivo viene denunziata l'erronea
interpretazione dei motivi di appello per aver la sentenza impugnata
esorbitato dalle censure della banca appellarne che si doleva
dell'apodittica affermazione della difformità tra le
firme di traenza e quella depositata, da accertarsi attraverso
i mezzi di pro va richiesti, e in subordine, del mancato espletamento
di una consulenza tecnica per l'accertamento della autenticità
delle sottoscrizioni, incorrendo perciò nel vizio di
extrapetizione con la pronuncia di riforma della sentenza impugnata.
Col secondo motivo, che per ragioni di ordine logico è
suscettibile di esame congiunto, viene denunciato sotto altro
profilo il vizio di extrapetizione per aver la sentenza di appello
posto a fonda mento della sua decisione una diversa interpretazione
della domanda, da ritenersi preclusa in assenza di uno specifico
mezzo di gravame al riguardo.
Le censure non hanno fondamento poiché il vizio di extrapetizione
ricorre solo quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle
pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su
questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili
d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso
da quello domandato, mentre spetta al giudice di merito il compito
di definire, entro detti limiti, la domanda proposta dalla parte;
tale compito appartiene anche al giudice di appello, il quale
resta libero di dare al rapporto controverso una qualificazione
difforme da quella data dal primo giudice con riferimento all'individuazione
della causa petendi, avendo egli il potere-dovere di definire
l'esatta natura del rapporto dedotto in giudizio e di precisarne
il contenuto e gli effetti in relazione alle norme applicabili,
col solo limite di non esorbitare dalle richieste delle parti
segnate dai motivi di appello e di non introdurre nuovi elementi
di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al suo esame
(Cass. 19 agosto 1995, n. 8924; 5 febbraio 1987, n.1138; 17
marzo 1981, n. 1539) .
E pertanto, allorquando l'appello abbia investito la sentenza
impugnata nella sua globalità come si verifica nella
specie avendo l'appellante contestato sia la ritenuta difformità
tra le firme di traenza e quella depositata in banca, sia l'asserita
falsità delle sottoscrizioni - non è ravvisa bile
alcuna preclusione al potere-dovere del giudice di appello di
interpretare la domanda proposta in giudizio in maniera difforme
dal giudice di primo grado.
Con il terzo motivo si denuncia l'erronea motivazione in ordine
all'interpretazione della domanda e l'omesso esame degli atti
di primo grado, nonché la violazione dell'art. 214 cod.
proc. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc.
civ., poiché la sentenza impugnata sarebbe pervenuta
all'affermazione del mancato formale disconoscimento delle firme
di traenza senza considerare che l'attore ha sempre sostenuto
che esse erano state falsificate, tanto vero che in sede di
precisazione delle conclusioni aveva richiesto l'ammissione
di una consulenza tecnica per l'accertamento della dedotta falsità.
Inoltre non è stata presa in esame la dichiarazione verbalizzata
all'udienza del 28 ottobre 1992, nella quale l'attore ha eccepito
la mancata proposizione dell'istanza di verificazione a seguito
del disconoscimento delle firme di traenza.
Col quarto motivo, che può essere esaminato congiuntamente,
viene dedotta la violazione dell'art. 214 cod. proc. civ. poiché
erroneamente la sentenza impugnata avrebbe posto a carico dell'attore
l'onere del disconoscimento delle scritture da lui stesso prodotte
e sulle quali egli fondava la sua domanda risarcitoria assumendone
la falsità.
Le esposte censure meritano accoglimento poiché la vertenza
che ha dato luogo al presente giudizio non comporta a ben vedere
alcuna applicazione della disciplina del disconoscimento della
scrittura privata come delineata nel codice di rito, e deve
quindi ritenersi errato sia il convincimento del primo giudice
che le firme di traenza siano false per essere state disconosciute
dall'attore senza che al disconoscimento sia seguito alcun procedimento
di verificazione a istanza della banca convenuta, sia il diverso
convincimento del giudice di appello che le sottoscrizioni non
siano state formalmente, o, comunque, chiaramente disconosciute
e che esse debbano esser perciò tenute per riconosciute
restando così preclusa così ogni pretesa risarcitoria
nei confronti della banca che avrebbe effettuato il pagamento
di assegni con firma di traenza autentica.
Va infatti considerato che la parte la quale sostenga
la non autenticità della firma di traenza di una assegno
bancario da lui emesso, o, come nella specie, emesso dal suo
dante causa a titolo universale, non è tenuto ad attendere
di essere convenuta in giudizio da chi affermi una pretesa sulla
base del documento per poi operarne il disconoscimento ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 214 cod. proc. civ., ma può
assumere l'iniziativa del processo per sentir accertare, secondo
le ordinarie regole probatorie, la non autenticità della
sottoscrizione ed accogliere tutte le domande che postulino
tale accertamento, come, ad esempio, quel la di condanna della
banca al risarcimento dei danni per l'avvenuto pagamento dell'assegno
con firma falsa.
Ne consegue che nella specie l'erede del traente, il
quale lamenti la non corrispondenza della firma di traenza con
quella depositata dal de cuius, non può vedersi per ciò
solo respingersi la domanda risarcitoria nei confronti della
banca che abbia provveduto al pagamento degli assegni per non
aver proceduto preliminarmente al disconoscimento della firma
di traenza o per non aver chiaramente dichiarato di non conoscere
la sottoscrizione del proprio dante causa, non essendo ipotizzabile
un'azione risarcitoria fondata sull'errato pagamento del titolo
per contestazioni che investano la firma di traenza la quale
possa comportare l'implicito riconoscimento dell'autenticità
della sottoscrizione, come ritenuto dalla sentenza impugnata,
poiché è di tutta evidenza la mancanza di qualsiasi
danno derivante dal pagamento di un assegno che si supponga
del tutto regolare.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'azione
risarcitoria promossa nei confronti della banca che abbia pagato
un assegno senza riscontrare difformità o anomalie della
firma di traenza resta regolata dalle regole generali dell'onere
della prova, le quali comportano che l'attore debba fornire
la prova della falsità della firma di traenza che sia
contestata dalla convenuta, fornendo elementi di comparazione
e sollecitando l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio,
e la banca quella dell'efficacia liberatoria del pagamento del
titolo, per non essere l'accertata falsità rilevabile
con l'ordinaria diligenza richiesta nell'esercizio dell'attività
bancaria (vedi, in tal senso: Cass. 24 febbraio 1983,
n. 1420, in motivazione).
L'accoglimento dei motivi che precedono comporta l'assorbimento
dell'esame dei successivi motivi, aventi natura subordinata,
con i quali si denunciano ulteriori vizi di errata interpretazione
della domanda e di extrapetizione (quinto motivo) e si contesta
la rilevanza della questione relativa all'accertamento della
falsità della firma di traenza dovendo ritenersi sufficiente
a radicare la responsabilità della banca, secondo l'assunto
del ricorrente, la mera difformità della sottoscrizione
con lo specimen depositato dal correntista (sesto motivo).
Resta del pari assorbito l'esame del ricorso incidentale proposto
dalla (omissis) per dolersi dell'omessa pronunzia in ordine
alla domanda di restituzione delle somme da essa versate al
B. in esecuzione della sentenza di primo grado.
In conclusione il ricorso principale merita accoglimento nei
limiti meglio innanzi specificati e, previo assorbimento del
ricorso incidentale, la sentenza impugnata dev'essere cassata
con rinvio della causa ad altro giudice il quale si conformerà
al principio di diritto secondo cui l'azione risarcitoria
promossa nei confronti della banca per i danni derivanti dal
pagamento di un assegno con una firma di traenza che risulti
palesemente difforme dal quella depositata dal correntista resta
regolata dalle norme generali in tema di onere della prova,
incombendo all'attore la prova della falsità della firma
di traenza, qualora la falsità sia contestata dalla convenuta,
e alla banca quella dell'efficacia liberatoria del pagamento
per non essere la falsità rilevabile con l'ordinaria
diligenza richiesta nell'esercizio dell'attività bancaria.
Al giudice di rinvio viene rimessa altresì la pronuncia
sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il primo e il secondo
motivo del ricorso principale, accoglie il terzo e il quarto,
dichiara assorbiti il quinto e il sesto nonché il ricorso
incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad
al tra sezione della Corte d'Appello di Torino, cui rimette
altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
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