INDICE
TITOLO I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Articolo 1 : (Risultati
differenziali)
TITOLO II: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Capo I: PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE
Articolo 2 : (Riduzione
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)
Articolo 3 : (Sospensione
degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle
persone fisiche)
Articolo 4 : (Riduzione
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche)
Articolo 5 : (Riduzioni
dell'imposta regionale sulle attività produttive)
Capo II: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO
Articolo 6 : (Concordato
preventivo)
Articolo 7 : (Definizione
automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli
anni pregressi mediante autoliquidazione)
Articolo 8 : (Integrazione
degli imponibili per gli anni pregressi)
Articolo 9 : (Definizione
automatica per gli anni pregressi)
Articolo 10 : (Proroga
di termini)
Articolo 11 : (Definizione
agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale,
sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli
immobili)
Articolo 12 : (Definizione
dei carichi di ruolo pregressi)
Articolo 13 : (Definizione
dei tributi locali)
Articolo 14 : (Regolarizzazione
delle scritture contabili)
Articolo 15 : (Definizione
degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi
verbali di constatazione)
Articolo 16 : (Chiusura
delle liti fiscali pendenti)
Articolo 17 : (Regolarizzazione
di inadempienze di natura fiscale)
Capo III: PROROGHE E ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 18 : (Disposizioni
in materia di reimmatricolazione dei veicoli e di tassa automobilistica
su alcuni quadricicli)
Articolo 19 : (Proroghe
di agevolazioni per il settore agricolo)
Articolo 20 : (Emersione
di attività detenute all'estero)
Articolo 21 : (Disposizioni
in materia di accise)
Articolo 22 : (Misure
di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento
e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse ippiche
e sportive)
TITOLO III: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I: SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Articolo 23 :
(Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio)
Articolo 24 :
(Acquisto di beni e servizi)
Articolo 25. :
(Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare)
Articolo 26 :
(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica)
Articolo 27 :
(Progetto "PC ai giovani")
Articolo 28 :
(Acquisizione di informazioni)
Articolo 29 :
(Patto di stabilità interno per gli enti territoriali)
Articolo 30 :
(Disposizioni varie per le regioni)
Articolo 31 :
(Disposizioni varie per gli enti locali)
Articolo 32 :
(Flussi di tesoreria e dati di cassa)
Capo II: ONERI DI PERSONALE
Articolo 33 :
(Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione
integrativa)
Articolo 34 :
(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti
e organismi pubblici)
Articolo 35 :
(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)
Articolo 36 :
(Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione
del costo della vita)
Articolo 37 :
(Retribuzione dei giudici della Corte costituzionale)
Capo III: INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Articolo 38 :
(Gestioni previdenziali)
Articolo 39 :
(Spesa assistenziale e benefici previdenziali per i lavoratori
esposti all'amianto)
Articolo 40 :
(Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio
civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili)
Articolo 41 :
(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità
e contratti di solidarietà)
Articolo 42 :
(Confluenza dell'INPDAI nell'INPS)
Articolo 43 :
(Norme in materia di ENPALS)
Articolo 44 :
(Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità
e redditi da lavoro)
Articolo 45 :
(Interventi per agevolare l'artigianato e i coltivatori diretti)
Articolo 46 :
(Fondo nazionale per le politiche sociali. Finanziamento della
federazione maestri del lavoro)
Articolo 47 :
(Finanziamento di interventi per la formazione professionale)
Articolo 48 :
(Fondi interprofessionali per la formazione continua)
Articolo 49 :
(Accertamenti sui redditi prodotti all'estero e finanziamento
indennizzi ex Jugoslavia)
Articolo 50 :
(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)
Articolo 51 :
(Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi)
Capo IV: INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Articolo 52: (Razionalizzazione
della spesa sanitaria)
Articolo 53 : (Medici
con titolo di specializzazione)
Articolo 54 : (Livelli
essenziali di assistenza)
Articolo 55 : (Interventi
di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del
patrimonio sanitario pubblico)
Articolo 56 : (Fondo
per progetti di ricerca)
Articolo 57 : (Commissione unica sui dispositivi medici)
Articolo 58 : (Incentivi
per la ricerca farmaceutica)
Articolo 59 : (Deducibilità
delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle malattie
neoplastiche)
Capo V: FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI
Articolo 60 : (Finanziamento
degli investimenti per lo sviluppo)
Articolo 61 : (Fondo
per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree)
Articolo 62 : (Incentivi
agli investimenti)
Articolo 63 : (Incentivi
alle assunzioni)
Articolo 64 : (Misure
compensative per le regioni e gli enti locali)
Articolo 65 : (Operazioni
sui titoli di Stato)
Articolo 66 : (Sostegno
della filiera agroalimentare)
Articolo 67 : (Disposizioni
per l'insediamento nelle zone di montagna)
Articolo 68 : (Interventi
per fronteggiare la malattia vescicolare dei suini)
Articolo 69 : (Misure
in materia agricola)
Articolo 70 : (Fondo
rotativo per la progettualità)
Articolo 71 : (Fondo
rotativo per le opere pubbliche)
Articolo 72 : (Fondi
rotativi per le imprese)
Articolo 73 : (Estensione
di interventi di promozione industriale)
Articolo 74 : (Incentivi
per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza
nelle piccole e medie imprese commerciali)
Articolo 75 : (Interventi
ferroviari)
Articolo 76 : (Interventi
stradali)
Articolo 77 : (Interventi
ambientali)
Articolo 78 : (Fondo
per lo sviluppo sostenibile)
Articolo 79 : (Limiti
di impegno)
Capo VI: ALTRI INTERVENTI
Articolo 80 : (Misure
di razionalizzazione diverse)
Articolo 81 : (Misure
di contenimento dell'inflazione nel mercato assicurativo)
Articolo 82 : (Continuità
territoriale)
Articolo 83 : (Mutui
agevolati)
Articolo 84 : (Privatizzazione
del patrimonio immobiliare delle regioni, degli enti locali e
degli altri enti pubblici)
Articolo 85 : (Tutela
dei prodotti tipici delle zone di montagna)
Articolo 86 : (Interventi
per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui
alla legge 14 maggio 1981, n. 219)
Articolo 87 : (Banconote
e monete)
Articolo 88 : (Disposizioni
concernenti i consorzi agrari)
Articolo 89 : (Contributo
per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione
digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad Internet)
Articolo 90 : (Disposizioni
per l'attività sportiva dilettantistica)
Articolo 91 : (Asili
nido nei luoghi di lavoro)
Articolo 92 : (Esenzioni
a favore dei centri sociali per anziani)
TITOLO IV: NORME FINALI
Articolo 93 : (Fondi
speciali e tabelle)
Articolo 94 : (Disposizioni
varie)
Articolo 95 : (Copertura
finanziaria ed entrata in vigore)
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Articolo 1
(Risultati differenziali)
1. Per l'anno 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare
resta determinato in termini di competenza in 48.200 milioni di
euro, al netto di 5.760 milioni di euro per regolazioni debitorie.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi
compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non
superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati
nel bilancio di previsione per il 2003, resta fissato, in termini
di competenza, in 281.000 milioni di euro per l'anno finanziario
2003.
2. Per gli anni 2004 e 2005 il livello massimo del saldo netto
da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, è determinato,
rispettivamente, in 42.500 milioni di euro ed in 37.500 milioni
di euro, al netto di 4.210 milioni di euro per l'anno 2004 e 4.210
milioni di euro per l'anno 2005, per le regolazioni debitorie; il
livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente,
in 285.000 milioni di euro ed in 298.000 milioni di euro. Per il
bilancio programmatico degli anni 2004 e 2005, il livello massimo
del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente,
in 46.500 milioni di euro ed in 42.000 milioni di euro ed il livello
massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente,
in 289.000 milioni di euro ed in 303.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono
al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima
della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le maggiori entrate
rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono
interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare,
salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi
urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità
naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza
del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero
riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli
obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Capo I
PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE
Articolo 2
(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1,
dopo le parole: "al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo
10" sono aggiunte le seguenti: ", nonchè della
deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis";
b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, è
inserito il seguente:
"Articolo 10-bis. (Deduzione per assicurare la progressività
dell'imposizione)
1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di
cui all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo
10, si deduce l'importo di 3.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli
indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b),
c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 è
aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello
previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a),
la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo
pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi
2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno.
4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo
49 o di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma
1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile
con quello previsto dai commi 2 e 3.
5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato
delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili
di cui all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del
credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000
euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la
deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore
di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del
predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali";
c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito
complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo
10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione
di cui all'articolo 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di
reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
e) oltre 70.000 euro, 45 per cento";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi
di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze
l'imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni previste
nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500
euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d'imposta
netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo
e 7.500 euro";
d) l'articolo 13, relativo alle altre detrazioni, è sostituito
dal seguente:
"Articolo 13. (Altre detrazioni)
1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi
di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma
2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis)
e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000
euro ma non a 29.500 euro;
b) 235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500
euro ma non a 36.500 euro;
c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500
euro ma non a 41.500 euro;
d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500
euro ma non a 46.700 euro;
e) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.700
euro ma non a 52.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a),
spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500
euro ma non a 27.000 euro;
b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000
euro ma non a 29.000 euro;
c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000
euro ma non a 31.000 euro;
d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000
euro ma non a 36.500 euro;
e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500
euro ma non a 41.500 euro;
f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500
euro ma non a 46.700 euro;
g) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.700
euro ma non a 52.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo
49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta
lorda pari a:
a) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500
euro ma non a 29.400 euro;
b) 126 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.400
euro ma non a 31.000 euro;
c) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000
euro ma non a 32.000 euro.
4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra
loro".
2. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "i
corrispondenti scaglioni annui di reddito" sono inserite le
seguenti: ", al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis
del medesimo testo unico,".
3. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle
persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003,
i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare
le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002,
se più favorevoli.
4. La deduzione di cui all'articolo 10-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle
addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo
restando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, secondo
periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo
1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi
di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al
30 settembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a
48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti
a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di
pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio realizzati fino al 30 settembre 2003 consistano nella mera
prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1º gennaio
1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse
a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute
negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto
tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi
di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che
spettano all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare
esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte
dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione
del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede
che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti,
proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto
dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80
anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente,
in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.
6. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le parole: "31 dicembre 2002" e: "30 giugno 2003"
sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 dicembre
2003" e: "30 giugno 2004"; all'alinea del comma 1
dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite
dalle seguenti: "30 settembre 2003".
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i criteri per l'attribuzione
alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione
degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività
educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso
scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
8. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, è inserito il seguente:
"4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo
6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a
fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo
l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti".
9. Sono indeducibili ai sensi dell'articolo 75 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'acquisto
di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari
o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione
di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso
farmaceutico.
10. La revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito prevista
nel comma 1, lettera c), del presente articolo, ha effetto per i
periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004 per
gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
11. Per l'anno 2003 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato,
in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero
in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti
nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo
per l'importo eccedente 8.000 euro.
12. Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 25-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è
sostituito dal seguente: "Per le prestazioni rese dagli incaricati
alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta
ed è commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite
ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle
spese di produzione del reddito".
13. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, concernente l'indetraibilità dell'IVA afferente le operazioni
aventi ad oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli
di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole:
"31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2003".
Articolo 3
(Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito
delle persone fisiche)
1. In funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda
della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo
fiscale:
a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle
persone fisiche per i comuni e le regioni, nonchè la maggiorazione
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive
di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e
che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002,
sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza
unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali
del federalismo fiscale;
b) fermo restando quanto stabilito dall'accordo interistituzionale
tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunità
montane stipulato il 20 giugno 2002, è istituita l'Alta Commissione
di studio per indicare al Governo, sulla base dell'accordo di cui
alla lettera a), i principi generali del coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117,
terzo comma, 118 e 119 della Costituzione.
Per consentire l'applicazione del principio della compartecipazione
al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni,
province, città metropolitane e regioni, previsto dall'articolo
119 della Costituzione, l'Alta Commissione di cui al precedente
periodo propone anche i parametri da utilizzare per la regionalizzazione
del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o parte
dell'attività produttiva in regioni diverse. In particolare,
ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello statuto
della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15
maggio 1946, n. 455, l'Alta Commissione propone le modalità
mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo
4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale
fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa dispongono
di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria
nei confronti della Regione stessa. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali,
con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme istituzionali
e la devoluzione, è definita la composizione dell'Alta Commissione,
della quale fanno parte anche rappresentanti delle regioni e degli
enti locali, designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le
disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilita
la data di inizio delle sue attività.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
precedente periodo è emanato entro il 31 gennaio 2003. L'Alta
Commissione di studio presenta al Governo la sua relazione entro
il 31 marzo 2003. Il Governo presenta al Parlamento entro il 30
aprile 2003 una relazione nella quale viene dato conto degli interventi,
anche di carattere legislativo, necessari per dare attuazione all'articolo
119 della Costituzione. Per l'espletamento della sua attività
l'Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione
tecnica per la spesa pubblica, la quale è soppressa con decorrenza
dalla data di costituzione dell'Alta Commissione.
Il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i mezzi necessari
per il funzionamento dell'Alta Commissione. A tal fine, le risorse,
anche finanziarie, previste per il funzionamento della soppressa
Commissione tecnica per la spesa pubblica sono destinate al funzionamento
dell'Alta Commissione, ivi compresi gli oneri relativi agli emolumenti
da corrispondere ai componenti, fissati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
2. All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dopo il
terzo comma, è aggiunto il seguente:
"Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione fruisce
di personale, ivi comprese eventuali collaborazioni esterne, locali
e strumenti operativi, messi a disposizione dai Presidenti delle
Camere, d'intesa fra loro".
Articolo 4
(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per
gli utili distribuiti da società ed enti, le parole: "al
53,85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51
per cento";
b) all'articolo 91, comma 1, in materia di aliquota dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche, le parole: "del 35 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 34 per cento";
c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai
soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "del
53,85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del
51,51 per cento", e, al comma 5, le parole: "al 53,85
per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per
cento".
2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle imposte di
cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, relativamente alle plusvalenze
assoggettate all'imposta sostitutiva in applicazione degli articoli
1 e 4, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358,
la percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2 dell'articolo
4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, è ridotta
al 44,12 per cento.
Articolo 5
(Riduzioni dell'imposta regionale sulle attività produttive)
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuiti
fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse; b) all'articolo 10-bis,
comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuite fino al 31
dicembre 1999" sono soppresse.
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore
della produzione netta, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni
obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative
agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto
con contratti di formazione lavoro";
2) alla lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:
"2) i compensi per attività commerciali e per prestazioni
di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo
81, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci,
sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste
contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito
del dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";
c) al comma 2, primo periodo, le parole: "alla generalità
dei dipendenti e dei collaboratori " sono sostituite dalle
seguenti: "alla generalità o a categorie dei dipendenti
e dei collaboratori";
d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti
importi:
a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 5.625 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non
euro 180.834,91;
c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non
euro 180.909,91;
d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non
euro 180.984,91.";
e) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
"4-bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
da a) ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione
del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta
a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari
a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo
d'imposta fino a un massimo di cinque; la deduzione è ragguagliata
ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo
d'imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale è
ridotta in misura proporzionale. Per i soggetti di cui all'articolo
3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta solo in relazione ai
dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali
e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali,
l'importo di cui al primo periodo è ridotto in base al rapporto
di cui all'articolo 10, comma 2. Ai fini del computo del numero
di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui
al presente comma non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili
e del personale assunto con contratti di formazione lavoro.
4-bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore
a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività
in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile
di cui al comma bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1
sono ragguagliati all'anno solare. ";
f) al comma 4-ter, le parole: "di cui al comma 4-bis"
sono sostituite dalle seguenti:
"di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1".
3. Il comma 2-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265, è sostituito dal seguente:
"2-quinquies. La disposizione contenuta nell'articolo 11,
comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo
la quale i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione
della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività
produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi
non ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale
concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali
sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui
redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta
regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle
leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni
di carattere speciale".
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO
Articolo 6
(Concordato preventivo)
1. è istituito il concordato triennale preventivo. Al concordato
possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e
di lavoro autonomo soggetti all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, nonchè all'imposta regionale sulle attività
produttive che hanno realizzato, nel periodo di imposta che immediatamente
precede quello in corso alla data della definizione del concordato,
ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro. Il concordato
ha per oggetto la definizione per tre anni della base imponibile
delle imposte di cui al periodo precedente. Gli eventuali maggiori
imponibili, rispetto a quelli oggetto del concordato, non sono soggetti
ad imposta e quest'ultima non è ridotta per gli imponibili
eventualmente minori.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono individuate le singole categorie di contribuenti
nei cui riguardi progressivamente si applicano le disposizioni di
cui al comma 1, a decorrere dalle date stabilite con il medesimo
regolamento, e sono emanate le relative norme di attuazione.
Articolo 7
(Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo
per gli anni pregressi mediante autoliquidazione)
1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti
e professioni, nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa,
di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo
5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono
state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le disposizioni
del presente articolo. La definizione automatica, relativamente
a uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte
sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto
e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona
con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti
dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri
e delle metodologie stabiliti con il decreto di cui al comma 14,
tenendo conto, in alternativa:
a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base
degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per i contribuenti
cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti studi;
b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base
dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, per i contribuenti
cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti parametri;
c) della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in
classi omogenee sulla base dei processi produttivi, dei contribuenti
per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 5.164.569
euro annui e di redditività risultanti dalle dichiarazioni,
qualora non siano determinabili i ricavi o compensi con le modalità
di cui alle lettere a) e b).
2. La definizione automatica può altresì essere effettuata,
con riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1,
dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario
ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, e successive modificazioni, nonché dalle imprese
di allevamento di cui all'articolo 78 del medesimo testo unico,
e successive modificazioni, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo
precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati,
per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia
di calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 14, che tiene
conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto.
3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa
per i soggetti:
a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non
hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo,
ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986;
b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore
a 5.164.569 euro;
c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,
è stato notificato processo verbale di constatazione con
esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte
sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attività produttive, nonché invito
al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218;
d) nei cui riguardi è stato avviato procedimento penale
per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
di cui il contribuente ha formale conoscenza.
4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto
della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di
cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
la definizione è ammessa a condizione che il contribuente
versi entro il 20 giugno 2003 le somme derivanti dall'accertamento
parziale notificato entro la predetta data.
5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al comma 1
possono effettuare la definizione automatica con il versamento entro
il 20 giugno 2003 esclusivamente di una somma pari a 300 euro. Per
i periodi di imposta successivi, la definizione automatica si perfeziona
con il versamento entro il 20 giugno 2003 delle somme determinate
secondo la metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile
al contribuente. Gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo
o compenso non possono essere inferiori a 600 euro per le persone
fisiche e a 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle relative maggiori
imposte non sono dovuti gli interessi e le sanzioni. Le maggiori
imposte complessivamente dovute a titolo di definizione automatica
sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente
l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000
euro per gli altri soggetti. Gli importi dovuti a titolo di maggiore
imposta sono aumentati di una somma pari a 300 euro per ciascuna
annualità oggetto di definizione, escluso il 1997. La somma
di cui al periodo precedente non è dovuta dai soggetti di
cui al comma 2. Qualora gli importi da versare complessivamente
per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche,
la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000
euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate,
di pari importo, entro il 20 giugno 2004 ed entro il 20 giugno 2005,
maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003.
L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente
non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il
recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano
le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al
30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in
caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle
rispettive scadenze, e gli interessi legali.
6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare
non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore
di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non
sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica,
nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi
di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei
parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare
la definizione automatica di cui al comma 1 con il versamento di
una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità.
7. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda
su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione
originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata
dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente
articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che,
in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno
eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro
autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali
perdite risultanti dalla dichiarazione. è pertanto escluso
e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite.
Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta
per i quali la definizione automatica non è intervenuta,
il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione
delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione
di interessi.
9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi
previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte
eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il
dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi
e sanzioni.
10. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché i
titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria
o dell'impresa familiare, che hanno effettuato la definizione automatica
secondo le modalità del presente articolo, comunicano alle
persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata
l'avvenuta definizione, entro il 20 luglio 2003. La definizione
automatica da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti
in forma associata si perfeziona con il versamento delle somme dovute
entro il 16 settembre 2003, secondo le disposizioni del presente
articolo; gli interessi di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono
dal 17 settembre 2003. La definizione effettuata dai soggetti indicati
dal primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento
ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti
delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti
in forma associata. Per il periodo di imposta 1997, la definizione
automatica effettuata dalle società o associazioni nonché
dai titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria
o dell'impresa familiare rende definitivi anche i redditi prodotti
in forma associata. La disposizione di cui al periodo precedente
si applica, altresì, per gli altri periodi d'imposta definiti
a norma del comma 6 dai predetti soggetti che abbiano dichiarato
ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili
sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni,
e nei confronti dei quali non siano riscontrabili anomalie negli
indici di coerenza economica, nonché qualora abbiano dichiarato
ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili
sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
11. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data
del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente,
salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura
penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro
autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38,
39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52,
54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l'applicabilità
delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità
delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili
dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento
e dell'atto di definizione in suo possesso.
12. La definizione automatica non è revocabile ne´
soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile
da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non
rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto
dal comma 9.
13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità,
rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla
dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni
indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni.
Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e
del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis
ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché
gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi
dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano
ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente
articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli
eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate
ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali,
dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale
sulle attività produttive.
14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe
tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche,
le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti
al comma 1, tenuto conto degli indici di coerenza economica, nonché
i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte,
mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun
periodo di imposta.
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo
del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni
delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque
entro il 31 luglio 2003, e le modalità di versamento, secondo
quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la
compensazione ivi prevista.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre
2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma
8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di
cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie
presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente
costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni
integrative presentate.
Articolo 8
(Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi)
1. Le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i
termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre
2002, possono essere integrate secondo le disposizioni del presente
articolo. L'integrazione può avere effetto ai fini delle
imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive,
dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, dell'imposta sul
valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive,
dei contributi previdenziali e di quelli al Servizio sanitario nazionale.
I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute
alla fonte, possono integrare, secondo le disposizioni del presente
articolo, le ritenute relative ai periodi di imposta di cui al presente
comma.
2. I versamenti delle imposte di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,
e all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 16, relativamente ai quali il termine è scaduto entro
il 31 ottobre 2002 e, alla data di entrata in vigore della presente
legge, non sono stati notificati avvisi di accertamento, possono
essere definiti, su richiesta dei contribuenti, mediante la presentazione
di dichiarazione integrativa. La definizione avviene con il pagamento
di un importo pari al 20 per cento delle imposte non versate. Le
controversie, sulle quali non sia ancora intervenuto accertamento
definitivo o pronunzia non più impugnabile, possono essere
definite con il pagamento di un importo pari al 30 per cento del
dovuto o della maggiorazione accertata dagli uffici alla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi
dovuti entro il 16 marzo 2003, mediante l'applicazione delle disposizioni
vigenti in ciascun periodo di imposta relative ai tributi indicati
nel comma 1 nonché dell'intero ammontare delle ritenute e
contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa da presentare,
entro la medesima data, in luogo di quella omessa ovvero per rettificare
in aumento la dichiarazione già presentata. La predetta dichiarazione
integrativa è presentata in via telematica direttamente ovvero
avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, salvo che per
i periodi d'imposta 1996 e 1997, per i quali la dichiarazione è
presentata su supporto cartaceo. Qualora gli importi da versare
per ciascun periodo di imposta eccedano, per le persone fisiche,
la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000
euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate,
di pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005, maggiorati
degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento
delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia
della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte
a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione
amministrativa di ammontare pari al 30 per cento delle somme non
versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito
entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi
legali. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per
il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente
non dichiarati, nè per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni
non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse
da quelle originariamente dichiarate; la differenza tra l'importo
dell'eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria
e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione
integrativa, è versata secondo le modalità previste
dal presente articolo. è in ogni caso preclusa la deducibilità
delle maggiori imposte e contributi versati. Per le ritenute indicate
nelle dichiarazioni integrative non può essere esercitata
la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati
a ritenuta. I versamenti delle somme dovute ai sensi del presente
comma sono effettuati secondo le modalità previste dall'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
esclusa la compensazione ivi prevista.
4. In alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento
di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di
quelli che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative
a tutti i periodi d'imposta di cui al medesimo comma, possono presentare
la dichiarazione integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della dichiarazione
integrativa riservata, versano, entro il 21 marzo 2003, le maggiori
somme dovute secondo le disposizioni contenute nel capo III del
predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusa la compensazione
di cui all'articolo 17 dello stesso decreto legislativo, e comunicano
all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle medesime
somme senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato
la dichiarazione integrativa riservata. è esclusa la rateazione
di cui al comma 3.
5. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque
modalità, anche tramite soggetti non residenti o loro strutture
interposte, è dovuta un'imposta sostitutiva di quelle indicate
al comma 1, pari al 13 per cento. Per la dichiarazione e il versamento
della predetta imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
dei commi 3 e 4.
6. Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della
procedura prevista dal presente articolo comporta, limitatamente
alle annualità oggetto di integrazione ai sensi del comma
3 e del comma 4 e ai maggiori imponibili ovvero alle maggiori ritenute
risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati, rispettivamente,
del 100 e del 50 per cento per ciascun periodo d'imposta:
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti
coobbligati, di ogni accertamento tributario e contributivo;
b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali,
ivi comprese quelle accessorie, nonché, ove siano stati integrati
i redditi di cui al comma 5, e ove ricorra la ipotesi di cui all'articolo
14, comma 4, delle sanzioni previste dalle disposizioni sul monitoraggio
fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati
tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74;
d) l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati
previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e
492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e
2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per
eseguire od occultare i reati di cui alla lettera c), ovvero per
conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o
situazione tributaria. L'esclusione di cui alla presente lettera
non si applica ai procedimenti in corso.
7. Per i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento del 100
per cento previsto dal comma 6 e gli effetti di cui alle lettere
c) e d) del medesimo comma operano a condizione che, ricorrendo
la ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4, si provveda alla regolarizzazione
contabile delle attività detenute all'estero secondo le modalità
ivi previste.
8. Gli effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche nei confronti
dei soggetti diversi dal dichiarante se considerati possessori effettivi
dei maggiori imponibili.
9. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività
di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione
riservata di cui al comma 4 può opporre agli organi competenti
gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità
di cui ai commi 6 e 7 con invito a controllare la congruità
delle somme di cui ai commi 3 e 5, in relazione all'ammontare dei
maggiori redditi e imponibili nonché delle ritenute e dei
contributi indicati nella dichiarazione integrativa.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:
a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato
notificato processo verbale di constatazione con esito positivo,
ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle
attività produttive, nonché invito al contraddittorio
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218; in caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto
di integrazione, ovvero di cui all'articolo 54, quinto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, l'integrazione è ammessa a condizione
che il contribuente versi entro il 16 marzo 2003 le somme derivanti
dall'accertamento parziale notificato entro la predetta data;
b) alla data di presentazione della dichiarazione integrativa sia
stato già avviato un procedimento penale per gli illeciti
di cui alle lettere c) e d) del comma 6, di cui il soggetto che
presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza.
11. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
nonché i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma
societaria e dell'impresa familiare, che hanno presentato la dichiarazione
integrativa secondo le modalità del presente articolo, comunicano,
entro il 16 aprile 2003, alle persone fisiche titolari dei redditi
prodotti in forma associata l'avvenuta presentazione della relativa
dichiarazione. La integrazione da parte delle persone fisiche titolari
dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona presentando,
entro il 20 giugno 2003, la dichiarazione integrativa di cui al
comma 3 e versando contestualmente le imposte e i relativi contributi
secondo le modalità di cui al medesimo comma 3. La presentazione
della dichiarazione integrativa da parte dei soggetti di cui al
primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento,
ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti
dei soggetti che non hanno integrato i redditi prodotti in forma
associata.
12. La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei redditi e degli
imponibili ai sensi del presente articolo non genera obbligo o facoltà
della segnalazione di cui all'articolo 331 del codice di procedura
penale. L'integrazione effettuata ai sensi del presente articolo
non costituisce notizia di reato.
13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
sono definite le modalità applicative del presente articolo.
Articolo 9
(Definizione automatica per gli anni pregressi)
1. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di
cui al presente articolo, presentano una dichiarazione con le modalità
previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 8, chiedendo, a pena di nullità,
la definizione automatica per tutte le imposte e concernente tutti
i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle
relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002. Non
possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti
a tassazione separata, nonché i redditi di cui al comma 5
dell'articolo 8, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilità
di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo
articolo 8, secondo le modalità ivi indicate.
2. La definizione automatica si perfeziona con il versamento per
ciascun periodo d'imposta:
a) ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle
imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività
produttive, nonché dell'imposta sul patrimonio netto delle
imprese, fermi restando i versamenti minimi di cui ai commi 3 e
4, di un importo pari al 18 per cento delle imposte lorde e delle
imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente
presentata; se ciascuna imposta lorda o sostitutiva è risultata
di ammontare superiore a 10.000 euro, la percentuale applicabile
all'eccedenza è pari al 16 per cento, mentre se è
risultata di ammontare superiore a 20.000 euro, la percentuale applicabile
a quest'ultima eccedenza è pari al 13 per cento;
b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti
minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per
cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate
nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta detraibile
nel medesimo periodo; se l'imposta relativa alle operazioni imponibili
ovvero l'imposta detraibile superano gli importi di 200.000 euro,
le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1,5
per cento, e se i predetti importi di imposta superano 300.000 euro
le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1
per cento.
3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma
2, lettera a), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta,
almeno pari:
a) a 100 euro, per le persone fisiche e le società semplici
titolari di redditi diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti
dall'esercizio di arti o professioni;
b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa,
per gli esercenti arti e professioni, per le società e le
associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché
per i soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico:
1) 450 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è
superiore a 10.000 euro;
2) 900 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è
superiore a 100.000 euro;
3) 1.200 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è
superiore a 200.000 euro;
4) 1.600 euro, se l'ammontare dei ricavi o compensi non è
superiore a 500.000 euro;
5) 2.000 euro, se l'ammontare dei ricavi o compensi non è
superiore a 5.000.000 di euro;
6) 450 euro, per ogni 500.000 euro in più.
4. Ai fini della definizione automatica, le persone fisiche titolari
dei redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'articolo 5
del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, il titolare e i collaboratori
dell'impresa familiare nonché il titolare e il coniuge dell'azienda
coniugale non gestita in forma societaria, indicano nella dichiarazione
integrativa, per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare dell'importo
minimo da versare determinato, con le modalità indicate nel
comma 3, lettera b), in ragione della propria quota di partecipazione.
In nessun caso tale importo può risultare di ammontare inferiore
a 200 euro.
5. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4 deve essere
versato quello di ammontare maggiore.
6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma
2, lettera b), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta,
almeno pari a:
a) 500 euro, per i soggetti con volume d'affari fino a 10.000 euro;
b) 1.000 euro, per quelli con volume d'affari superiore a 10.000
euro ma non a 200.000 euro;
c) 2.000 euro, per gli altri soggetti.
7. Ai fini della definizione automatica è esclusa la rilevanza
a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni
originarie. è pertanto escluso e, comunque, inefficace il
riporto a nuovo delle predette perdite. Per la definizione automatica
dei periodi d'imposta chiusi in perdita o in pareggio è versato
un importo almeno pari a quello minimo di cui al comma 3, lettera
b), per ciascuno dei periodi stessi.
8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni relative
ai tributi di cui al comma 1, è dovuto, per ciascuna di esse
e per ciascuna annualità, un importo pari a 1.500 euro per
le persone fisiche, elevato a 3.000 euro per le società e
le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e per i soggetti
di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico.
9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità,
rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla
dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni
indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni.
Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e
del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis
ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché
gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi
dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; le variazioni
dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori
imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica
non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti
dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi
e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché
dell'imposta regionale sulle attività produttive. La dichiarazione
integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute,
acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, ne´
per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste
in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle
originariamente dichiarate.
10. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo
comporta:
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti
coobbligati, di ogni accertamento tributario;
b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese
quelle accessorie;
c) l'esclusione della punibilità per i reati tributari di
cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482,
483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché
dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali
reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti
reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti
alla stessa pendenza o situazione tributaria; i predetti effetti
operano a condizione che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo
14, comma 5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione
contabile di tutte le attività, anche detenute all'estero,
secondo le modalità ivi previste, ferma restando la decadenza
dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attività
medesime. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica
ai procedimenti in corso.
11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul monitoraggio
fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, salvo che,
ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5, della presente
legge si provveda alla regolarizzazione contabile di tutte le attività
detenute all'estero secondo le modalità ivi previste, ferma
restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione
delle attività medesime.
12. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo,
per ciascun periodo di imposta, eccedano complessivamente, per le
persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti,
la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati
in due rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo
2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo
2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date
indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il
recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano
le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al
30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in
caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla
scadenza medesima, e gli interessi legali.
13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività
di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione
riservata può opporre agli organi competenti gli effetti
preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di
cui al comma 10, con invito a controllare la congruità delle
somme versate ai fini della definizione e indicate nella medesima
dichiarazione.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:
a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato
notificato processo verbale di constatazione con esito positivo,
ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle
attività produttive, nonché invito al contraddittorio
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218; in caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento
di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
la definizione è ammessa a condizione che il contribuente
versi entro il 16 marzo 2003 le somme derivanti dall'accertamento
parziale notificato alla predetta data;
b) alla data di presentazione della dichiarazione per la definizione
automatica di cui al presente articolo sia stato già avviato
un procedimento penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del
comma 10, di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto
formale conoscenza;
c) il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni
relative a tutti i tributi di cui al comma 2 e per tutti i periodi
d'imposta di cui al comma 1.
15. Le preclusioni di cui alle lettere a) e b) del comma 14 si
applicano con esclusivo riferimento ai periodi d'imposta ai quali
si riferiscono gli atti e i procedimenti ivi indicati. La definizione
automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti
a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata,
ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle
ipotesi di cui al comma 14 del presente articolo; non si fa luogo
al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali
acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base
agli accertamenti definitivi.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre
2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma
8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, possono avvalersi
delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle
dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà
di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli
delle dichiarazioni integrative presentate.
17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che
ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati
ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento
della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti
agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo
di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica
la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione
si perfeziona versando, entro il 16 marzo 2003, l'intero ammontare
dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti
già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito
al 10 per cento; il perfezionamento della definizione comporta gli
effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi da versare complessivamente
ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli
importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate
semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere
dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze
entro le scadenze delle rate semestrali non determina l'inefficacia
della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte
si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al
30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in
caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla
scadenza medesima, e gli interessi legali.
18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
sono definite le modalità applicative del presente articolo.
Articolo 10
(Proroga di termini)
1. Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate
dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, i termini di cui all'articolo
43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono prorogati di un anno.
Articolo 11
(Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria,
catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore
degli immobili)
1. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle
successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili,
per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate
e le scritture private registrate entro la data del 30 novembre
2002 nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate
entro la medesima data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli
incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione
sono definiti, ad istanza dei contribuenti da presentare entro il
16 marzo 2003, con l'aumento del 25 per cento, a condizione che
non sia stato precedentemente notificato avviso di rettifica e liquidazione
della maggiore imposta.
2. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in
via principale, con esclusione di sanzioni e interessi.
3. Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta entro sessanta
giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, la domanda
di definizione è priva di effetti.
4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono
decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazione
delle denunce o dichiarazioni, non sono dovute sanzioni e interessi
qualora si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle
formalità omesse entro il 16 marzo 2003.
Articolo 12
(Definizione dei carichi di ruolo pregressi)
1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali
e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione
fino al 30 giugno 1999, i debitori possono estinguere il debito
senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:
a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per
le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate
dallo stesso.
2. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, relativamente ai ruoli affidati tra il 1º
gennaio 1997 e il 30 giugno 1999, i concessionari informano i debitori
di cui al comma 1 che, entro il 31 marzo 2003, possono sottoscrivere
apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà
attribuita dal medesimo comma 1. Sulle somme riscosse, ai concessionari
spetta un aggio pari al 4 per cento.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è
approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite
le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori,
di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione
delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e
di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.
Articolo 13
(Definizione dei tributi locali)
1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e
i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione
vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare
i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse
loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi
interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente
fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data
di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi
tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste
anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento
o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi,
oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente
locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta
del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta
la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale,
in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino
al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il
completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito
dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.
3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono
tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi
la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente
attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni
ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni
ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi
erariali.
4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome
di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente
articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme
e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
Articolo 14
(Regolarizzazione delle scritture contabili)
1. Le società di capitali e gli enti equiparati, le società
in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate,
nonché le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente
ai redditi d'impresa posseduti, che si avvalgono delle disposizioni
di cui all'articolo 8, possono specificare in apposito prospetto
i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi
e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili
o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse; con riguardo
ai predetti imponibili, maggiori imponibili o minori perdite non
si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 75 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
Il predetto prospetto è conservato per il periodo previsto
dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
e deve essere esibito o trasmesso su richiesta dell'ufficio competente.
2. Sulla base delle quantità e valori evidenziati ai sensi
del comma 1, i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto
alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti
variazioni nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso
al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di imposta in
corso a tale data. Le quantità e i valori così evidenziati
si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attività produttive relative
ai periodi di imposta successivi, con esclusione dei periodi d'imposta
per i quali non è stata presentata la dichiarazione integrativa
ai sensi dell'articolo 8, salvo che non siano oggetto di accertamento
o rettifica d'ufficio.
3. I soggetti indicati nel comma 1 possono altresì procedere,
nei medesimi documenti di cui al comma 2, alla eliminazione delle
attività o delle passività fittizie, inesistenti o
indicate per valori superiori a quelli effettivi. Dette variazioni
non comportano emergenza di componenti positivi o negativi ai fini
della determinazione del reddito d'impresa né la deducibilità
di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione
dei relativi fondi.
4. I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi delle disposizioni
di cui al comma 4 dell'articolo 8, possono procedere, nel rispetto
dei principi civilistici di redazione del bilancio, alla regolarizzazione
contabile, ai sensi dei commi da 1 a 3, delle attività detenute
all'estero alla data del 31 dicembre 2001, con le modalità
anche dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 8.
Dette attività si considerano riconosciute ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività
produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a
quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002.
5. I soggetti di cui al comma 1 che si sono avvalsi delle disposizioni
di cui all'articolo 9 possono procedere alla regolarizzazione delle
scritture contabili di cui al comma 3 con gli effetti ivi previsti,
nonché, nel rispetto dei principi civilistici di redazione
del bilancio, alle iscrizioni nell'inventario, nel rendiconto o
nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo
di imposta in corso a tale data, di attività in precedenza
omesse; in tal caso, sui valori o maggiori valori dei beni iscritti
è dovuta un'imposta sostitutiva del 13 per cento dei predetti
valori. L'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è
dovuta anche con riferimento alle attività detenute all'estero
alla data del 31 dicembre 2001 che siano oggetto di regolarizzazione
contabile ai sensi del periodo precedente. In tale ultima ipotesi
si applicano le modalità dichiarative di cui ai commi 3 e
4 dell'articolo 8. L'imposta sostitutiva del 13 per cento non è
dovuta se i soggetti si sono avvalsi anche della facoltà
prevista dal comma 5 dell'articolo 8. I maggiori valori iscritti
ai sensi del presente comma si considerano riconosciuti ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività
produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a
quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002. L'imposta sostitutiva
è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attività produttive.
6. I soggetti che effettuano la definizione automatica del reddito
d'impresa di cui all'articolo 7, relativa a tutte le annualità
per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31
ottobre 2002, possono procedere all'adeguamento delle esistenze
iniziali dei beni ai sensi dell'articolo 59 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
e successive modificazioni. L'adeguamento può essere effettuato
mediante l'iscrizione come esistenze iniziali delle rimanenze in
precedenza omesse e con il versamento dell'imposta sostitutiva di
cui al comma 5, ovvero mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali
di quantità o valori superiori a quelli effettivi. L'adeguamento
non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere. I maggiori valori
iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi
e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative
ai periodi d'imposta successivi.
Articolo 15
(Definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio
e dei processi verbali di constatazione)
1. Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata
in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini
per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di
cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, non è ancora intervenuta la definizione, nonché
i processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla
data di entrata in vigore della presente legge, non è stato
notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio,
possono essere definiti secondo le modalità previste dal
presente articolo, senza applicazione di interessi e sanzioni. La
definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti
sia stato avviato procedimento penale per i reati previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha formale
conoscenza.
2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al
contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento,
entro il 16 marzo 2003, degli importi che risultano dovuti per effetto
dell'applicazione delle percentuali di seguito indicate, con riferimento
a ciascuno scaglione:
a) 30 per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente
accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, non superiori
a 15.000 euro;
b) 32 per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente
accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori
a 15.000 euro ma non superiori a 50.000 euro;
c) 35 per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente
accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori
a 50.000 euro.
3. La definizione di cui al comma 2 è altresì ammessa
nelle ipotesi di rettifiche relative a perdite dichiarate, qualora
dagli atti di cui al medesimo comma 2 emergano imposte o contributi
dovuti. In tal caso la sola perdita risultante dall'atto è
riportabile nell'esercizio successivo nei limiti previsti dalla
legge.
4. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui
al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 marzo
2003, di un importo calcolato:
a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte
sostitutive, applicando l'aliquota del 20 per cento alla somma dei
maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente
risultanti dal verbale medesimo;
b) per l'imposta regionale sulle attività produttive, l'imposta
sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, riducendo del
50 per cento l'aliquota applicabile alle operazioni risultanti dal
verbale stesso.
5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente articolo
sono effettuati entro il 16 marzo 2003, secondo le modalità
previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi
prevista.
Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione
eccedano, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per
gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti
possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 16
marzo 2004 ed entro il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi
legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento delle
predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia
della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a
tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta
alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni
successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. Entro
dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della
prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio competente la
quietanza dell'avvenuto pagamento unitamente ad un prospetto esplicativo
delle modalità di calcolo seguite.
6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non
corrispondenti a quelli contenuti negli atti indicati al comma 1,
ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle
ipotesi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma; non si fa
luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono
quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti
in base agli accertamenti definitivi.
7. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione,
ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari di
cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482,
483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché
dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali
reati siano stati commessi per eseguire od occultare i citati reati
tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla
stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di cui al
presente comma non si applica ai procedimenti in corso.
8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
al 18 marzo 2003 restano sospesi i termini per la proposizione del
ricorso avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 1, nonché
quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato
decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al
contraddittorio di cui al medesimo comma 1.
Articolo 16
(Chiusura delle liti fiscali pendenti)
1. Le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie
in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, nonché
quelle già di competenza del giudice ordinario, ancora pendenti
dinanzi al tribunale o alla corte di appello, possono essere definite,
a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio,
con il pagamento della somma:
a) di 150 euro, se il valore della lite è di importo fino
a 2.000 euro;
b) pari al 10 per cento del valore della lite, se questo è
di importo superiore a 2.000 euro.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16
marzo 2003, secondo le ordinarie modalità previste per il
versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa
in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette
somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di
sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate
trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della
prima rata è versato entro il termine indicato nel primo
periodo. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 marzo 2003 sull'importo
delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive
alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della
definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali
scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa
pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà
in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi
alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
3. Ai fini del presente articolo si intende:
a) per lite pendente, quella avente ad oggetto avvisi di accertamento,
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di
imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente
legge, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio,
nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato
dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato.
Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del
29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato;
b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno d |