INDICE
TITOLO I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Articolo 1 : (Risultati
differenziali)
TITOLO II: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Capo I: PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE
Articolo 2 : (Riduzione
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)
Articolo 3 : (Sospensione
degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle
persone fisiche)
Articolo 4 : (Riduzione
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche)
Articolo 5 : (Riduzioni
dell'imposta regionale sulle attività produttive)
Capo II: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO
Articolo 6 : (Concordato
preventivo)
Articolo 7 : (Definizione
automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli
anni pregressi mediante autoliquidazione)
Articolo 8 : (Integrazione
degli imponibili per gli anni pregressi)
Articolo 9 : (Definizione
automatica per gli anni pregressi)
Articolo 10 : (Proroga
di termini)
Articolo 11 : (Definizione
agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale,
sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli
immobili)
Articolo 12 : (Definizione
dei carichi di ruolo pregressi)
Articolo 13 : (Definizione
dei tributi locali)
Articolo 14 : (Regolarizzazione
delle scritture contabili)
Articolo 15 : (Definizione
degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi
verbali di constatazione)
Articolo 16 : (Chiusura
delle liti fiscali pendenti)
Articolo 17 : (Regolarizzazione
di inadempienze di natura fiscale)
Capo III: PROROGHE E ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 18 : (Disposizioni
in materia di reimmatricolazione dei veicoli e di tassa automobilistica
su alcuni quadricicli)
Articolo 19 : (Proroghe
di agevolazioni per il settore agricolo)
Articolo 20 : (Emersione
di attività detenute all'estero)
Articolo 21 : (Disposizioni
in materia di accise)
Articolo 22 : (Misure
di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento
e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse ippiche
e sportive)
TITOLO III: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I: SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Articolo 23 :
(Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio)
Articolo 24 :
(Acquisto di beni e servizi)
Articolo 25. :
(Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare)
Articolo 26 :
(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica)
Articolo 27 :
(Progetto "PC ai giovani")
Articolo 28 :
(Acquisizione di informazioni)
Articolo 29 :
(Patto di stabilità interno per gli enti territoriali)
Articolo 30 :
(Disposizioni varie per le regioni)
Articolo 31 :
(Disposizioni varie per gli enti locali)
Articolo 32 :
(Flussi di tesoreria e dati di cassa)
Capo II: ONERI DI PERSONALE
Articolo 33 :
(Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione
integrativa)
Articolo 34 :
(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti
e organismi pubblici)
Articolo 35 :
(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)
Articolo 36 :
(Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione
del costo della vita)
Articolo 37 :
(Retribuzione dei giudici della Corte costituzionale)
Capo III: INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Articolo 38 :
(Gestioni previdenziali)
Articolo 39 :
(Spesa assistenziale e benefici previdenziali per i lavoratori
esposti all'amianto)
Articolo 40 :
(Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio
civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili)
Articolo 41 :
(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità
e contratti di solidarietà)
Articolo 42 :
(Confluenza dell'INPDAI nell'INPS)
Articolo 43 :
(Norme in materia di ENPALS)
Articolo 44 :
(Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità
e redditi da lavoro)
Articolo 45 :
(Interventi per agevolare l'artigianato e i coltivatori diretti)
Articolo 46 :
(Fondo nazionale per le politiche sociali. Finanziamento della
federazione maestri del lavoro)
Articolo 47 :
(Finanziamento di interventi per la formazione professionale)
Articolo 48 :
(Fondi interprofessionali per la formazione continua)
Articolo 49 :
(Accertamenti sui redditi prodotti all'estero e finanziamento
indennizzi ex Jugoslavia)
Articolo 50 :
(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)
Articolo 51 :
(Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi)
Capo IV: INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Articolo 52: (Razionalizzazione
della spesa sanitaria)
Articolo 53 : (Medici
con titolo di specializzazione)
Articolo 54 : (Livelli
essenziali di assistenza)
Articolo 55 : (Interventi
di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del
patrimonio sanitario pubblico)
Articolo 56 : (Fondo
per progetti di ricerca)
Articolo 57 : (Commissione unica sui dispositivi medici)
Articolo 58 : (Incentivi
per la ricerca farmaceutica)
Articolo 59 : (Deducibilità
delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle malattie
neoplastiche)
Capo V: FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI
Articolo 60 : (Finanziamento
degli investimenti per lo sviluppo)
Articolo 61 : (Fondo
per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree)
Articolo 62 : (Incentivi
agli investimenti)
Articolo 63 : (Incentivi
alle assunzioni)
Articolo 64 : (Misure
compensative per le regioni e gli enti locali)
Articolo 65 : (Operazioni
sui titoli di Stato)
Articolo 66 : (Sostegno
della filiera agroalimentare)
Articolo 67 : (Disposizioni
per l'insediamento nelle zone di montagna)
Articolo 68 : (Interventi
per fronteggiare la malattia vescicolare dei suini)
Articolo 69 : (Misure
in materia agricola)
Articolo 70 : (Fondo
rotativo per la progettualità)
Articolo 71 : (Fondo
rotativo per le opere pubbliche)
Articolo 72 : (Fondi
rotativi per le imprese)
Articolo 73 : (Estensione
di interventi di promozione industriale)
Articolo 74 : (Incentivi
per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza
nelle piccole e medie imprese commerciali)
Articolo 75 : (Interventi
ferroviari)
Articolo 76 : (Interventi
stradali)
Articolo 77 : (Interventi
ambientali)
Articolo 78 : (Fondo
per lo sviluppo sostenibile)
Articolo 79 : (Limiti
di impegno)
Capo VI: ALTRI INTERVENTI
Articolo 80 : (Misure
di razionalizzazione diverse)
Articolo 81 : (Misure
di contenimento dell'inflazione nel mercato assicurativo)
Articolo 82 : (Continuità
territoriale)
Articolo 83 : (Mutui
agevolati)
Articolo 84 : (Privatizzazione
del patrimonio immobiliare delle regioni, degli enti locali e
degli altri enti pubblici)
Articolo 85 : (Tutela
dei prodotti tipici delle zone di montagna)
Articolo 86 : (Interventi
per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui
alla legge 14 maggio 1981, n. 219)
Articolo 87 : (Banconote
e monete)
Articolo 88 : (Disposizioni
concernenti i consorzi agrari)
Articolo 89 : (Contributo
per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione
digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad Internet)
Articolo 90 : (Disposizioni
per l'attività sportiva dilettantistica)
Articolo 91 : (Asili
nido nei luoghi di lavoro)
Articolo 92 : (Esenzioni
a favore dei centri sociali per anziani)
TITOLO IV: NORME FINALI
Articolo 93 : (Fondi
speciali e tabelle)
Articolo 94 : (Disposizioni
varie)
Articolo 95 : (Copertura
finanziaria ed entrata in vigore)
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Articolo 23
(Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio)
1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le
dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli
stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti
spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono
ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione della
spesa è istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione
per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese
per consumi intermedi, la cui dotazione iniziale è costituita
dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione
del periodo precedente.
La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro
competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio,
nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte
dei conti.
2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 le
dotazioni relative agli enti indicati nella Tabella C allegata alla
presente legge sono rideterminate nella medesima Tabella, con una
riduzione complessiva del 2,5 per cento rispetto alla legislazione
vigente; analoga riduzione è disposta per gli stanziamenti
di bilancio destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi
da quelli indicati nella Tabella C, intendendosi conseguentemente
modificate le relative autorizzazioni di spesa.
3. Gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui
al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento
per consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento rispetto
al consuntivo 2001. A decorrere dal 1º gennaio 2003, in considerazione
dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 69, comma 14, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, della gestione finanziaria e patrimoniale
unica dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP), ai fini della determinazione dell'apporto dello
Stato di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, si
tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilità
finanziarie dell'ente.
4. Agli enti territoriali si applicano le disposizioni di cui all'articolo
29.
5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere
dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli
organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti.
Articolo 24
(Acquisto di beni e servizi)
1. Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni
aggiudicatrici, quali individuate nell'articolo 1 del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive
modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione,
rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici
di servizi disciplinati dalle predette disposizioni, espletano procedure
aperte o ristrette, con le modalità previste dalla normativa
nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando
il valore del contratto è superiore a 50.000 euro. è
comunque fatto salvo, per l'affidamento degli incarichi di progettazione,
quanto previsto dall'articolo 17, commi 10, 11 e 12, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:
a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
b) le pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui facciano ricorso
alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa ai sensi degli
articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e 32 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, ovvero facciano ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
c) le cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma
1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e 24 e 32 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, le pubbliche amministrazioni considerate
nella Tabella C allegata alla presente legge e, comunque, gli enti
pubblici istituzionali hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni
quadro definite dalla CONSIP Spa. Per procedere ad acquisti in maniera
autonoma gli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, adottano i prezzi delle convenzioni di cui
sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi
ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio
delle funzioni di controllo. Al fine di consentire il conseguimento
di risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono, altresì,
aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3
giugno 1999, n. 157.
4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo
di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa sono
nulli. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde,
a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai
predetti contratti. La stipula degli stessi è causa di responsabilità
amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale,
si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto.
5. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la
trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso
solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata
indagine di mercato, dandone comunicazione alla sezione regionale
della Corte dei conti.
6. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica e per
consentire il monitoraggio dei consumi pubblici, la CONSIP Spa può
stipulare convenzioni quadro ai sensi dell'articolo 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per l'approvvigionamento
di beni o servizi di specifico interesse di una o più amministrazioni
di cui al comma 1 del presente articolo nel rispetto di quanto stabilito
al comma 3, ovvero può svolgere facoltativamente ed a titolo
gratuito, per conto e su richiesta delle amministrazioni medesime,
le attività di stazione appaltante, nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici.
7. Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge
24 ottobre 1977, n. 801, i casi e le modalità differenziati
di ricorso alla procedura di acquisizione di beni e servizi in economia,
ovvero a trattativa privata, sono stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di
cui all'articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previe intese
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
8. I servizi prestati dalla CONSIP Spa alle società per
azioni interamente partecipate dallo Stato ai sensi dell'articolo
32, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei confronti
delle quali è previsto il controllo della Corte dei conti
ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive
modificazioni, sono remunerati nel rispetto della normativa comunitaria
di settore.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per
le regioni, norme di principio e di coordinamento.
Articolo 25.
(Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare)
1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina
del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare
e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici.
2. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti
alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive
di interessi o sanzioni comunque denominate nonché norme
riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva
ed esecutiva.
Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta
precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche
amministrazioni a pagamento.
4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità
euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma
1, l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro.
Articolo 26
(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica)
1. Per l'attuazione del comma 7 dell'articolo 29 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, è istituito il Fondo per il finanziamento
di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni
e nel Paese con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno
2003, al cui finanziamento concorrono la riduzione dell'8 per cento
degli stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio dello
Stato e quota parte delle riduzioni per consumi intermedi di cui
all'articolo 23, comma 3. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro
dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti di natura
non regolamentare, stabilisce le modalità di funzionamento
del Fondo, individua i progetti da finanziare e, ove necessario,
la relativa ripartizione tra le amministrazioni interessate.
2. Al fine di assicurare una migliore efficacia della spesa informatica
e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare
significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo
le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare
gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo
una coordinata e integrata strategia, il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie:
a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione
e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche
amministrazioni, e ne verifica l'attuazione;
b) approva, con il Ministro dell'economia e delle finanze, il piano
triennale ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo
7 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, entro il 30 giugno
di ogni anno;
c) valuta la congruenza dei progetti di innovazione tecnologica
che ritiene di grande valenza strategica rispetto alle direttive
di cui alla lettera a) ed assicura il monitoraggio dell'esecuzione;
d) individua i progetti intersettoriali che devono essere realizzati
in collaborazione tra le varie amministrazioni interessate assicurandone
il coordinamento e definendone le modalità di realizzazione;
e) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione
della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per
l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni;
f) stabilisce le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni
comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati
su loro specifica richiesta, di cui esse dispongono, al fine di
consentirne il riuso previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge
24 novembre 2000, n. 340;
g) individua specifiche iniziative per i comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti e per le isole minori;
h) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione
delle nuove tecnologie.
3. Nei casi in cui i progetti di cui ai commi 1 e 2 riguardino
l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle regioni e degli
enti territoriali, i provvedimenti sono adottati sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
4. Al fine di accelerare la diffusione della carta di identità
elettronica e della carta nazionale dei servizi, le pubbliche amministrazioni
interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con
decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia
e delle finanze, della salute e dell'interno, possono procurarsi
i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili
tra loro:
a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
b) contributi di privati interessati a forme di promozione;
c) ricorso alla finanza di progetto;
d) operazioni di cartolarizzazione.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento
dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie
abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei
corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai
fini dell'acquisizione dell'autorizzazione al rilascio dei titoli
accademici, le istituzioni devono disporre di adeguate risorse organizzative
e gestionali in grado di:
a) presentare un'architettura di sistema flessibile e capace di
utilizzare in modo mirato le diverse tecnologie per la gestione
dell'interattività, salvaguardando il principio della loro
usabilità;
b) favorire l'integrazione coerente e didatticamente valida della
gamma di servizi di supporto alla didattica distribuita;
c) garantire la selezione, progettazione e redazione di adeguate
risorse di apprendimento per ciascun courseware;
d) garantire adeguati contesti di interazione per la somministrazione
e la gestione del flusso dei contenuti di apprendimento, anche attraverso
l'offerta di un articolato servizio di teletutoring;
e) garantire adeguate procedure di accertamento delle conoscenze
in funzione della certificazione delle competenze acquisite; provvedere
alla ricerca e allo sviluppo di architetture innovative di sistemi
e-learning in grado di supportare il flusso di dati multimediali
relativi alla gamma di prodotti di apprendimento offerti.
6. Per la realizzazione dell'anagrafe degli italiani residenti
all'estero e per la informatizzazione delle prefetture è
autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005.
Articolo 27
(Progetto "PC ai giovani")
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze è istituito un Fondo speciale, denominato "PC
ai giovani" nel quale affluiscono le disponibilità,
non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge,
di cui all'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, fermo restando quanto disposto dal decreto-legge 6 settembre
2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre
2002, n. 246. Il Fondo è destinato alla copertura delle spese
relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione
e le tecnologie denominato "PC ai giovani", diretto ad
incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici
e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2003. Con
decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione
delle istanze degli interessati, nonché di erogazione degli
incentivi stessi prevedendo anche la possibilità di avvalersi
a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla pubblica
amministrazione.
2. Il comma 4 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, è abrogato.
Articolo 28
(Acquisizione di informazioni)
1. Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica il Ministero dell'economia e delle finanze provvede
all'acquisizione di ogni utile informazione sul comportamento degli
enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'obbligo
di utilizzo delle convenzioni CONSIP, avvalendosi dei propri rappresentanti
nei collegi sindacali o di revisione presso i suddetti enti ed organismi
e dei servizi ispettivi di finanza pubblica.
2. Qualora non sia prevista la presenza di un proprio rappresentante
in seno al collegio dei revisori o dei sindaci, il Ministero dell'economia
e delle finanze può acquisire le suddette informazioni avvalendosi,
in caso di mancato o tempestivo riscontro, anche del collegio dei
revisori o dei sindaci ovvero dei nuclei di valutazione o dei servizi
di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286.
3. Al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle
condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità
europea e delle norme conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti,
e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati con criteri uniformi
su tutto il territorio nazionale.
4. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli
uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare
disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma
5.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione,
le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni
di cui ai commi 3 e 4; analogamente provvede, con propri decreti,
ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.
6. Il comma 6 dell'articolo 227 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, è sostituito dal seguente:
"6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente
alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le
informazioni relative al rispetto del patto di stabilità
interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo.
Tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione
telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza
Stato, città e autonomie locali e la Corte dei conti".
7. Il decreto previsto dal comma 6 è emanato entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 29
(Patto di stabilità interno per gli enti territoriali)
1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica,
ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun
comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorre alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2003-2005 adottati con l'adesione al patto di stabilità e
crescita, nonché alla condivisione delle relative responsabilità,
con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che
costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della
Costituzione.
2. Per le regioni a statuto ordinario sono confermate le disposizioni
sul patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. Per l'esercizio
2005 si applica un incremento pari al tasso d'inflazione programmato
indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
3. Le regioni a statuto ordinario possono estendere le regole del
patto di stabilità interno nei confronti dei propri enti
strumentali.
4. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo
finanziario di ciascuna provincia, computato ai sensi del comma
5, deve essere almeno pari a quello dell'anno 2001 migliorato del
7 per cento.
5. Il disavanzo finanziario di cui al comma 4 è calcolato,
sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale
differenza tra le entrate finali e le spese correnti.
Nel disavanzo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale,
dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al
patto di stabilità interno;
b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari
e dalla riscossione dei crediti;
d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base
di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea
e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità
naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle
elezioni amministrative;
e) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali
trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti
statali o regionali.
6. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo
finanziario di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000
abitanti, computato ai sensi del comma 7, non può essere
superiore a quello dell'anno 2001.
7. Il disavanzo finanziario di cui al comma 6 è calcolato,
sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale
differenza tra le entrate finali e le spese correnti.
Nel disavanzo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale,
dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al
patto di stabilità interno;
b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari
e dalla riscossione dei crediti;
d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base
di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea
e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità
naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle
elezioni amministrative.
8. Il secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo 24 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, introdotto dall'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, è soppresso.
9. Il comma 5 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, è abrogato. Al comma 9 dello stesso articolo 24 della
citata legge n. 448 del 2001, le parole da: "Per l'anno 2002,
qualora l'ente" fino alla fine del comma sono soppresse.
10. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per
l'anno 2004, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di
ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può
essere superiore a quello dell'anno 2003, determinato secondo quanto
previsto nei precedenti commi, incrementato del tasso d'inflazione
programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
11. A decorrere dall'anno 2005, per ciascuna provincia e per ciascun
comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il disavanzo
finanziario utile ai fini del rispetto delle regole del patto di
stabilità interno è calcolato, sia per la gestione
di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate
finali e le spese finali. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale,
provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano
al patto di stabilità interno;
b) i trasferimenti statali attribuiti sotto forma di compartecipazione
ai tributi erariali;
c) le entrate derivanti dai proventi della dismissione di attività
finanziarie e dalla riscossione dei crediti;
d) le spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie
e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale
e dalle concessioni di crediti.
12. Il disavanzo finanziario, come definito dal comma 11, di ciascuna
provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000
abitanti, non può essere superiore a quello risultante dall'applicazione,
al corrispondente disavanzo finanziario del penultimo anno precedente,
di una percentuale di variazione definita, per ciascuno degli anni
considerati, dalla legge finanziaria. In sede di prima applicazione,
per l'anno 2005, la percentuale è fissata nel 7,8 per cento
rispetto al 2003.
13. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi
al patto di stabilità interno anche secondo i criteri adottati
in contabilità nazionale, le regioni a statuto ordinario,
le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti
trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta
giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti
sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un
prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto
Ministero di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di statistica. Al
fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al presente
articolo, gli stessi enti possono costituire società consortili
con le locali strutture specialistiche universitarie, di ricerca
e di alta formazione europea per l'attuazione dei necessari controlli.
14. Per le regioni a statuto ordinario che non conseguono gli obiettivi
di cui al comma 2 si applicano le disposizioni recate dall'articolo
4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
15. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai
commi 4 e 6 da parte delle province e dei comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti, risultante dalla verifica di cui al
comma 16, i predetti enti non possono procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e non possono avvalersi di eventuali
deroghe in proposito disposte per il periodo di riferimento e, inoltre,
non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.
Gli enti sono, altresì, tenuti a ridurre almeno del 10 per
cento, rispetto all'anno 2001, le spese per l'acquisto di beni e
servizi. Tali misure operano per ciascun anno successivo a quello
per il quale è stato accertato il mancato conseguimento degli
obiettivi.
16. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti, il collegio dei revisori dei conti verifica, per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005, il rispetto degli obiettivi di cui
ai commi 4, 6, 10 e 11.
Qualora l'obiettivo non sia stato rispettato, il collegio ne dà
comunicazione al Ministero dell'interno. Della mancata comunicazione
rispondono personalmente i componenti del collegio inadempiente.
17. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione
cumulativa articolata per trimestri in termini di cassa del disavanzo
finanziario, coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze.
Il collegio dei revisori dei conti è tenuto a verificare,
entro e non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento,
il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo
annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione,
oltre che all'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A seguito dell'accertamento
del mancato rispetto dell'obiettivo, le province e i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel periodo
successivo e fino a quando non risulti riassorbito lo scostamento
registrato, a limitare i pagamenti correnti entro l'ammontare dei
pagamenti effettuati alla stessa data e allo stesso titolo nell'anno
2001. Per il mancato rispetto dell'obiettivo annuale si applicano
le disposizioni del comma 15. Attraverso le loro associazioni, le
province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono
al monitoraggio sull'andamento delle spese, delle entrate e dei
saldi dei rispettivi bilanci. Pertanto le comunicazioni previste
dal presente comma e dai commi 13 e 16 sono trasmesse anche all'ANCI,
all'UNCEM e all'UPI.
18. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con
il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2003,
2004 e 2005, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti.
Fino a quando non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso
gli enti sono determinati, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica
per il triennio 2003-2005. Alle finalità di cui al presente
articolo provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai
rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro
il 31 marzo di ciascun anno si applicano, per gli enti locali dei
rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo.
Articolo 30
(Disposizioni varie per le regioni)
1. Al fine di avviare l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione
e in attesa di definire le modalità per il passaggio al sistema
di finanziamento attraverso la fiscalità, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli
affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali
e la devoluzione e con le amministrazioni statali interessate e
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, procede alla ricognizione di
tutti i trasferimenti erariali di parte corrente, non localizzati,
attualmente attribuiti alle regioni per farli confluire in un fondo
unico da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
I criteri di ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli
affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali
e la devoluzione d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. All'articolo 6, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 135,
le parole da: "attraverso bandi annuali" fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: "con la medesima
procedura di cui al comma 2. La suddetta quota di risorse è
da finalizzare al miglioramento della qualità dell'offerta
turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi
turistici locali di cui all'articolo 5". Il comma 4 dell'articolo
6 della citata legge n. 135 del 2001 è abrogato.
3. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, le parole: "a norma del comma 2 si provvede entro
il 30 settembre 2002, sulla base dei dati consuntivi risultanti
per l'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "a norma
del comma 2 si provvede, entro il 30 novembre 2003, sulla base dei
dati consuntivi risultanti per l'anno 2002".
4. L'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
è sostituito dal seguente:
"Articolo 6. - (Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento
delle funzioni conferite)
1. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate
dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati ai
sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione
di quelle relative all'esercizio delle funzioni nel settore del
trasporto pubblico locale, cessa a decorrere dal 1º gennaio
2004.
2. Entro il 30 giugno 2003, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono
rideterminate le aliquote di cui agli articoli 2 e 3 e la quota
di compartecipazione di cui all'articolo 4, al fine di assicurare
la necessaria copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite
alle regioni a statuto ordinario".
5. Per gli anni 2001 e 2002 la perdita di gettito realizzata dalle
regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa
sulla benzina a lire 242 a litro, non compensata dal maggiore gettito
delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17,
comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta
a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva annua
di euro 342,583 milioni da erogare, rispettivamente, negli anni
2003 e 2004. Alla ripartizione tra le regioni del suddetto importo
si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana,
di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito
dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo
di solidarietà nazionale per gli anni 2001-2005, quantificato
in 80 milioni di euro per ciascun anno, è corrisposto alla
regione Sicilia mediante limiti di impegno quindicennali pari a
23 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, a 8 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2005 e ad ulteriori 8 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2006. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma,
la regione è autorizzata a contrarre mutui di durata quindicennale.
L'erogazione del contributo è subordinata alla redazione
di un piano economico degli investimenti che la regione Sicilia
è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto
tra PIL regionale e PIL nazionale.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è avviata con la regione Valle d'Aosta-Valle 'Aoste
in apposita sede tecnica la procedura, secondo le modalità
previste dallo statuto della regione medesima, per la definizione
di un'intesa volta a regolare i rapporti finanziari tra lo Stato
e la regione compresi quelli connessi alle competenze in materia
sanitaria.
8. Per la copertura del maggiore fabbisogno della spesa sanitaria
di cui all'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, quantificato in 196 milioni di euro annui, alla regione
Friuli Venezia Giulia è riconosciuta, a decorrere dall'anno
2003, una maggiore compartecipazione ai tributi statali di pari
importo.
9. Al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la
regione Friuli Venezia Giulia conseguenti al trasferimento a carico
dello Stato degli oneri connessi al personale e alle funzioni ATA
di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché
all'assegnazione alle province dell'imposta sulle formalità
di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico
registro automobilistico (PRA) di cui all'articolo 56 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'assegnazione agli enti
locali dell'aumento dell'addizionale provinciale e comunale sul
consumo di energia elettrica, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'articolo
10, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la compartecipazione
ai tributi statali della regione Friuli Venezia Giulia è
ridotta, a decorrere dall'anno 2003, per un importo complessivo
di 49 milioni di euro annui.
10. All'articolo 49, primo comma, numero 4), dello statuto speciale
della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: "sei
decimi" sono sostituite dalle seguenti: "otto decimi"
in attuazione dei commi 8 e 9.
11. Restano fermi i limiti di impegno di 13 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2002 e di 25,82 milioni di euro a decorrere dall'anno
2003 stabiliti dall'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, limitatamente ai mutui già assunti dalla regione.
12. Ai fini della definizione dei rapporti finanziari pregressi
tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia le devoluzioni alla
regione sono ridotte dell'importo di euro 54 milioni. Detto importo
è pari alla differenza tra i crediti dello Stato, di cui
alla normativa richiamata al comma 9, relativi alle risorse connesse
all'attribuzione alle province dell'imposta sulle formalità
di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al PRA relativa
agli anni 1999-2002, all'assegnazione agli enti locali dell'incremento
dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica
relativa agli anni 2000-2002, nonchè alle risorse relative
alle funzioni e al personale ATA per gli anni 2000-2002, e i debiti
dello Stato per la copertura del maggiore fabbisogno sanitario relativo
all'anno 2000. La riduzione è operata in misura pari a euro
14 milioni nell'anno 2003 e a euro 20 milioni in ciascuno degli
anni 2004 e 2005.
13. La regione Friuli Venezia Giulia può destinare a spese
d'investimento per lo sviluppo dei settori produttivi gli importi
ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, e dell'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre
1993, n. 537.
14. Nel caso in cui dovesse verificarsi una significativa modificazione
del quadro finanziario di riferimento, lo Stato e la regione Friuli
Venezia Giulia provvedono alla revisione dei rapporti regolati dal
presente articolo, secondo le procedure previste dall'articolo 63,
quinto comma, dello statuto speciale della regione Friuli Venezia
Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
15. Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per
finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione
dell'articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti
sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei
conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la
relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad
un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità
di carica percepita al momento di commissione della violazione.
Articolo 31
(Disposizioni varie per gli enti locali)
1. I trasferimenti erariali per l'anno 2003 di ogni singolo ente
locale sono determinati in base alle disposizioni recate dagli articoli
24 e 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L'incremento delle
risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione
del tasso programmato di inflazione per l'anno 2003 alla base di
calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità
di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448. Sono definitivamente attribuiti al fondo ordinario gli importi
di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a) e c), della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e di cui all'articolo 1, comma 164, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Per l'anno 2003 è attribuito un contributo statale di
300 milioni di euro che, previa attribuzione dell'importo di 20
milioni di euro a favore delle unioni di comuni e di 5 milioni di
euro a favore delle comunità montane ad incremento del contributo
di cui al comma 6, per il 50 per cento è destinato ad incremento
del fondo ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito
secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31,
comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione
dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997,
n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo
perequativo degli squilibri di fiscalità locale.
3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli
enti locali, salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'articolo 66, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, le erogazioni di contributi e di
altre assegnazioni per gli enti locali sono disposte secondo le
modalità individuate con il decreto del Ministro dell'interno
21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del
7 marzo 2002.
4. Per l'anno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario per
gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, è incrementata di complessivi 60
milioni di euro.
5. Per l'anno 2003 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello
Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad
un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità
dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario
per gli investimenti.
6. Per l'anno 2003 il contributo spettante alle unioni di comuni
e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di
funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di euro. Per
la ripartizione di tali contributi, e di quelli previsti per le
stesse finalità da altre disposizioni di legge, si applica
il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 1º
settembre 2000, n. 318, escludendo, ai fini dell'applicazione dei
parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso
regolamento, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
7. Allo scopo di realizzare soluzioni integrate per lo sviluppo
delle attività di controllo del territorio finalizzate a
incrementare la sicurezza dei cittadini secondo modelli di polizia
di prossimità:
a) l'incremento del contributo destinato all'unione di comuni di
cui al comma 6, della presente legge è aumentato di ulteriori
5 milioni di euro per l'esercizio in forma congiunta dei servizi
di polizia locale, destinati a finalità di investimento;
b) gli enti locali, nell'ambito dei propri poteri pianificatori
del territorio, possono prevedere che le sedi di servizio e caserme
occorrenti per la realizzazione dei presidi di polizia siano inserite
tra le opere di urbanizzazione secondaria. A tal fine, il decreto
ministeriale di cui all'articolo 41-quinquies della legge 17 agosto
1942, n. 1150, può prevedere, su proposta del Ministro dell'interno,
la quantità complessiva di spazi pubblici da destinare prioritariamente
all'insediamento delle predette sedi di servizio o caserme;
c) l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede all'adeguamento
funzionale ed all'avvio del programma di ridislocazione dei presidi
di polizia, contestualmente alla progressiva ridotazione delle risorse
occorrenti, determinate in 25 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005.
8. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni al
gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 67, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 25, comma
5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita nella
misura del 6,5 per cento. Per lo stesso anno 2003 è istituita
per le province una compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella
misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza affluito
al bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti
dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo
1023. Per le province si applicano le modalità di riparto
e di attribuzione previste per i comuni dalla richiamata normativa.
9. Al comma 6 dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, dopo le parole:
"Per i comuni" sono inserite le seguenti: "e le province"
e, alla fine del periodo, le parole: "e comuni" sono sostituite
dalle seguenti: ", province e comuni".
10. A decorrere dal 1º gennaio 2003, le basi di calcolo dei
sovracanoni di cui all'articolo 27, comma 10, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono fissate rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro.
11. Fermo restando quanto previsto per l'anno 2002 dal comma 11
dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito
dall'articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere
dall'anno 2003, il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli
enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è determinato annualmente
nella misura necessaria all'attribuzione dei contributi sulle rate
di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti
o concessi ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85.
12. Nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo dell'inesistenza
o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni
1999 e seguenti, non si è reso possibile operare in tutto
o in parte le riduzioni dei trasferimenti previste dalle disposizioni
di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo
10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, al completamento
di tali riduzioni si provvede:
a) per i comuni, per l'anno 2003, in sede di erogazione da parte
del Ministero dell'interno della compartecipazione al gettito IRPEF
2003 di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
nella misura stabilita dal comma 8 del presente articolo o, in caso
di insufficienza della quota di compartecipazione, in sede di erogazione
delle somme eventualmente spettanti a titolo di addizionale all'IRPEF.
Le somme così recuperate sono portate, con apposito decreto
del Ministro dell'interno, in aumento della dotazione del pertinente
capitolo 1316 dello stato di previsione del proprio Ministero, ai
sensi dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni;
b) per le province, a decorrere dall'anno 2003, all'atto della
devoluzione alle stesse del gettito d'imposta RC auto da parte dei
concessionari e sulla base degli importi all'uopo comunicati per
ciascuna provincia dal Ministero dell'interno. Le somme recuperate
sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, al pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione
del Ministero dell'interno.
13. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti
i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 12.
14. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti
locali, il Ministero dell'interno è autorizzato a decurtare
i trasferimenti erariali spettanti nella misura degli importi dovuti
o, in caso di insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli importi
dalle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF.
è fatta salva la facoltà, su richiesta dell'ente,
di procedere alla rateizzazione fino a tre anni degli importi dovuti,
ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1º luglio
1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
1986, n. 488, e successive modificazioni, ovvero, in caso di incapienza
dei trasferimenti erariali e delle somme spettanti a titolo di compartecipazione
al gettito dell'IRPEF, di procedere alla rateizzazione in dieci
annualità decorrenti dall'esercizio successivo a quello della
determinazione definitiva dell'importo da recuperare.
15. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte
seconda della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, e che venga formulata la proposta al Governo
dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),
della presente legge, in ordine ai principi generali del coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario, sono abrogate le
disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano
l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato,
nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento.
Resta ferma l'applicazione delle predette disposizioni per il risanamento
degli enti dissestati la cui deliberazione di dissesto è
stata adottata prima della data di entrata in vigore della legge
costituzionale n. 3 del 2001.
16. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale
delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento
dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre
2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualità
d'imposta 1998 e successive.
17. All'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto-legge 27 ottobre
1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
1995, n. 539, come modificato dall'articolo 53, comma 6, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, i numeri 4) e 4-bis) sono sostituiti dai
seguenti: "4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000
a 4.999 abitanti; 4-bis) anno 2004 per i comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti".
18. L'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali
posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista all'articolo
7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve intendere
applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti
che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.
19. Le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi di cui
all'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono fornite
in via telematica entro quindici giorni dalla data dell'evento,
secondo le specifiche tecniche definite dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS). L'INPS, sulla scorta dei dati del
Casellario delle pensioni, comunica le informazioni ricevute dai
comuni agli enti erogatori di trattamenti pensionistici per gli
adempimenti di competenza. Il Casellario delle pensioni mette a
disposizione dei comuni le proprie banche dati.
20. I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area
fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del
servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva
conoscenza da parte del contribuente.
21. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti:
"quattro anni".
22. Le disposizioni previste dall'articolo 27, comma 2, della legge
29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, non si intendono
applicabili per le esigenze dirette a sopperire, per un periodo
non superiore a quindici giorni, alle necessità di erogazione
di servizi pubblici essenziali da parte degli enti territoriali.
Articolo 32
(Flussi di tesoreria e dati di cassa)
1. Per il triennio 2003-2005 conservano validità le disposizioni
di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
2. In relazione all'esigenza di definire i risultati trimestrali
e annuali dei conti pubblici per la predisposizione del conto economico
delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il termine di invio dei dati cumulati
della gestione di cassa che le regioni e gli enti del settore pubblico
di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, devono trasmettere al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai
sensi dell'articolo 30 della citata legge n. 468 del 1978, è
fissato al 20 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento.
3. Ai soli fini di consentire l'elaborazione dei conti consolidati
di settore e definire i risultati annuali e trimestrali dei conti
pubblici, gli obblighi informativi di cui al comma 2 sono estesi
agli enti previdenziali trasformati in associazioni o fondazioni,
ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive
modificazioni, e agli enti previdenziali di categorie professionali
costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103, ferma restando la loro autonomia patrimoniale e gestionale.
4. Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, le imprese individuali con volume di affari annuo
fino a 75.000 euro che svolgono attività nei piccoli comuni
di montagna con popolazione fino a 1.000 abitanti, non turistici
o che abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente
nell'ultimo triennio, possono dedurre dal reddito d'impresa, fino
a concorrenza dello stesso, l'importo di 3.000 euro.
5. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, le parole: "117.797.672,84 euro"
sono sostituite dalle seguenti: "159.114.224,77 euro".
Capo II
ONERI DI PERSONALE
Articolo 33
(Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione
integrativa)
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione
collettiva nazionale previste dall'articolo 16, comma 1, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, a carico del bilancio statale, sono incrementate,
a decorrere dall'anno 2003, di 570 milioni di euro da destinare
anche all'incentivazione della produttività. All'articolo
16, comma 1, primo periodo, della citata legge n. 448 del 2001,
le parole: "per ciascuno degli anni del biennio" sono
sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2003".
2. Le risorse previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi
al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate,
a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni
di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche
all'incentivazione della produttività, del personale delle
Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione
delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo
n. 195 del 1995. A decorrere dall'anno 2003 è stanziata una
ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro
da destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia,
osservate le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge
28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni di euro da destinare ai funzionari
della carriera prefettizia e 2 milioni di euro da destinare al personale
della carriera diplomatica. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo
16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la progressiva
attuazione del disposto di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo
2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 50 milioni di
euro per l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di
500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Fino a quando non
saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza
del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli
ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento
militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici
della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stanziati 35 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, al fine di assicurare
una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici
dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti
della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle
Forze armate, anche attraverso l'attribuzione di trattamenti perequativi
da disporre con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'interno e gli altri Ministri interessati.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi
ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo
11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
4. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali
per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici
non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio
sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione, delle università, nonché degli enti
di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli oneri per la corresponsione
dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3,
comma 2, del predetto decreto legislativo, sono a carico delle amministrazioni
di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi
bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti
di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai criteri previsti per il personale
delle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo e
provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione
dei medesimi benefici economici individuando le quote da destinare
all'incentivazione della produttività.
5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole:
"per gli enti pubblici non economici"
sono inserite le seguenti: "e per gli enti e le istituzioni
di ricerca".
6. A decorrere dal 1º gennaio 2003, in relazione alla peculiarità
dell'attività svolta nel soccorso tecnico urgente dal personale
del settore aero-navigante e dal personale specialista del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che richiede elevati livelli di
specializzazione in rapporto alle accresciute esigenze di sicurezza
del Paese, ed anche al fine di garantire il progressivo allineamento
alle indennità corrisposte al personale specialista delle
Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo
47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende
e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20
giugno 2000, sono incrementate di euro 1.640.000 e di euro 290.000
da destinare, con modalità e criteri da definire in sede
di contrattazione integrativa, rispettivamente ai profili del settore
aero-navigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco istituiti
dall'articolo 28 dello stesso contratto collettivo nazionale ed
al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in
servizio presso le sedi di nucleo. Per le medesime finalità
sono altresì incrementate le risorse di cui al comma 1 del
presente articolo di un importo pari a euro 1.070.000 da destinare
al trattamento accessorio dei padroni di barca, motoristi navali
e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. A decorrere dal 1º gennaio 2003, le risorse da far confluire
nel fondo unico di amministrazione, di cui all'articolo 31 del contratto
collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999, relativo al
personale del comparto ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, istituito presso
il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4 milioni di
euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno
2004, da utilizzare per riconoscere al personale delle aree funzionali
dell'amministrazione penitenziaria preposto alla direzione degli
istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e
dei centri di servizio sociale per adulti uno specifico emolumento
inteso a compensare i rischi e le responsabilità connesse
all'espletamento delle attività stesse.
Articolo 34
(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e
organismi pubblici)
1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2,
e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla rideterminazione delle
dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all'articolo
1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto
conto:
a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della
legge 6 luglio 2002, n. 137, nonché delle disposizioni relative
al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori;
b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli
enti locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3;
c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28
dicembre 2001, n. 448.
2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1
è assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le
dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare
il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del
29 settembre 2002.
3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione
di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002,
tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino
in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità
o di riqualificazione del personale. Sono fatti salvi gli effetti
derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 7, ultimo periodo,
della legge 15 luglio 2002, n. 145, nonché dai provvedimenti
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche previsti dalla
legge 6 luglio 2002, n. 137, già formalmente avviati alla
data del 31 dicembre 2002, e dai provvedimenti di indisponibilità
emanati in attuazione dell'articolo 52, comma 68, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e registrati presso l'ufficio centrale del
bilancio entro la predetta data del 31 dicembre 2002.
4. Per l'anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi
comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di
personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza
organica non sia superiore all'unità, nonché quelle
relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di
polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve
le assunzioni autorizzate per l'anno 2002 sulla base dei piani annuali
e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge nonché quelle connesse con la professionalizzazione
delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre
2000, n. 331.
5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate
e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle
procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche
ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici,
le università e gli enti di ricerca possono procedere ad
assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni
di euro. A tale fine è costituito un apposito fondo nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno
2003 e a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura
di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni.
Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni,
è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli
addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto
degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso
tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi, alla ricerca
scientifica e tecnologica, al settore della giustizia e alla tutela
dei beni culturali, nonchè dei vincitori di concorsi espletati
alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento
alla medesima data che si concluderanno con l'approvazione della
relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre
2002. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco le richieste di assunzioni sono corredate da
specifici programmi recanti anche l'indicazione delle esigenze più
immediate e urgenti al fine di individuare, ove necessario, un primo
contingente da autorizzare entro il 31 gennaio 2003 a valere sulle
disponibilità del fondo di cui al comma 5.
7. Allo scopo di conseguire un più elevato livello di efficienza
ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali,
la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è
incrementata di 230 unità. Con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede
alla distribuzione per profili professionali delle predette unità
e contestualmente alla rideterminazione delle dotazioni organiche
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per qualifiche dirigenziali,
per profili professionali, posizioni economiche e sedi di servizio,
nel limite del numero dei posti dell'organico vigente come incrementato
dal presente comma nonché nel limite dei relativi oneri complessivi
previsti dal presente comma. Alla copertura dei posti derivanti
dal predetto incremento di organico disponibili nel profilo di vigile
del fuoco si provvede, nella misura del 75 per cento, mediante l'assunzione
degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti
di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno
del 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, che rimane valida fino al 31
dicembre 2005. Per il rimanente 25 per cento e per i posti eventualmente
non coperti con la predetta graduatoria, si provvede con gli idonei
della graduatoria del concorso per titoli a 173 posti di vigile
del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno del 5
novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Gli oneri derivanti dall'incremento
della dotazione organica sono determinati nel limite della misura
massima complessiva di 4.571.000 euro per l'anno 2003, di 7.044.000
euro per l'anno 2004 e di 7.421.000 euro a decorrere dall'anno 2005.
Le assunzioni del personale operativo portato in aumento vengono
effettuate nell'anno 2003 in deroga al divieto di cui al comma 4
ed alle vigenti procedure di programmazione e di approvazione.
8. In relazione alle esigenze di cui all'articolo 21 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto ivi previsto,
a decorrere dall'anno 2003 è autorizzata l'ulteriore spesa
di 17 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo
di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiore a 560
unità. In relazione alle esigenze di cui all'articolo 33,
comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166, e fermo restando
quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 è autorizzata
l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro per l'arruolamento di un
contingente aggiuntivo di volontari in servizio permanente comunque
non superiore a 110 unità e ad incremento della dotazione
organica fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196. Contestualmente il contingente di militari di truppa
chiamati ad assolvere il servizio militare obbligatorio nel Corpo
delle capitanerie di porto è ridotto nell'anno 2003 a 2.811
unità e nell'anno 2004 a 2.575 unità.
9. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 199, e successive modificazioni, dopo le parole:
"in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo
82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi
ivi richiamate"
sono aggiunte le seguenti: "ovvero per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso
pubblico ".
10. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle
Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi
di polizia e al personale della carriera diplomatica e prefettizia.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano
ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati
e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali
e alle relative federazioni nonché al comparto scuola, per
il quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli
22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e 23 della presente legge.
Per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli enti
del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di
cui al comma 11.
11. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra
Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza
unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le
province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che
abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno
per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio
sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo
indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso
alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute,
fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario
nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle
cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 tenuto
conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica,
dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità
dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale
sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale
possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i predetti
limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può
essere stabilita, in ogni caso, una percentuale superiore al 20
per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore
a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato
del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto
alle entrate correnti sia superiore alla media regionale per fasce
demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni di personale
devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al
patto di stabilità interno per l'anno 2002. Fino all'emanazione
dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni
di cui al comma 4.
Nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore
a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto
di stabilità interno per l'anno 2002 rimane confermata la
disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'articolo
19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti,
le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle
regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti
erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità
di personale. Con i decreti di cui al presente comma è altresì
definito, per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti
del Servizio sanitario nazionale, l'ambito applicativo delle disposizioni
di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Con decreto del
Ministero delle attività produttive, sono individuati per
le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere
specifici indicatori volti a definire le condizioni di equilibrio
economico-finanziario.
12. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni
di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno
2003 sono soggette a limitazioni delle assunzioni di personale sono
prorogati di un anno. La durata delle idoneità conseguite
nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti
di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998,
n. 210, è prorogata per l'anno 2003. All'articolo 16 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente:
"1-bis. Per le categorie di personale di cui all'articolo
1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui
al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo
anno di età".
13. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui al comma 1 possono
procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, ad eccezione
di quanto previsto all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla
stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa
nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per
le stesse finalità nel triennio 1999-2001. Tale limitazione
non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie
locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno
2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità
interno, nonché nei confronti del personale infermieristico
del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano
applicazione le specifiche disposizioni di settore.
Per gli enti di ricerca, per l'Istituto superiore di sanità,
per l'Agenzia spaziale italiana e per l'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente, nonché per le scuole superiori ad
ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a
tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti
con le istituzioni comunitarie e internazionali di cui all'articolo
5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti
con le imprese.
14. è autorizzato lo stanziamento di 4 milioni di euro per
l'anno 2003 in favore dell'Istituto superiore di sanità per
proseguire l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma
7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
15. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 2
della legge 23 luglio 1991, n. 233, è autorizzato lo stanziamento
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005.
16. è autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per
l'anno 2003 in favore dell'Istituto nazionale per la fisica della
materia (INFM).
17. Sono escluse dalle limitazioni previste dal comma 12 per la
pubblica amministrazione, le assunzioni di personale delle polizie
municipali nel rispetto del patto di stabilità e dei bilanci
comunali, ferme restando le piante organiche stabilite dalle regioni.
18. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato
dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che
scadranno nell'anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre 2003.
I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla
predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.
19. I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le
attività culturali e l'Agenzia del territorio sono autorizzati
ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2003, del personale in servizio
con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma
24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
20. I comandi in atto del personale della società per azioni
Poste italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
di cui all'articolo 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, sono prorogati sino al 31 dicembre 2003.
21. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, anche
in deroga alla normativa vigente, procedure semplificate per potenziare
e accelerare i processi di mobilità, anche intercompartimentale,
del personale delle pubbliche amministrazioni.
22. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del completamento
degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e previo esperimento
delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non
economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti
a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per
cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo
le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche
adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio
di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati
dai documenti di finanza pubblica. A tale fine, secondo modalità
indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione
dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette
amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze
armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, i piani
previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448.
23. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità
e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento
delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e
di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più
regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo,
su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato,
sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi
sulla destinazione del personale, individua gli enti e gli organismi
pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili
in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente
essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone
se necessario anche la trasformazione in società per azioni
o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento
con enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari.
Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto
agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie
per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi
e posti in liquidazione ";
b) al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
"c-bis) svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza
costituzionale".
24. Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12
marzo 1999, n. 68, già differito di diciotto mesi dall'articolo
19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è prorogato
di ulteriori dodici mesi.
25. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed
è seguito, previo superamento di esame, da un semestre di
applicazione presso amministrazioni pubbliche o private.";
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale
delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma
1 comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei
dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31
luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso di cui
al comma 3. Il corso-concorso è bandito dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno".
Articolo 35
(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre
costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento
dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro,
sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione
di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi
delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento
di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle
zone montane e delle isole minori.
In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme
di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di
cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni
scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà,
escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento
fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario
già comprese in cattedre costituite fra più scuole.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono fissati i criteri e i parametri per la definizione
delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da
conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del
6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica
determinata per l'anno scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli
anni considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2
per cento.
3. Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza
e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza e assistenza
agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche.
4. Dall'anno scolastico 2003-2004 il personale amministrativo,
tecnico e ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i distretti
scolastici di cui alla parte I, titolo I, capo II, del testo unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, è restituito ai compiti d'istituto.
5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione
per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione
medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda
di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, è
sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione
di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo
29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio.
Tale commissione è competente altresì ad effettuare
le periodiche visite di controllo disposte dall'autorità
scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato
in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di
istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione
scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il
predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto
in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del
provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in
altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione
del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per
il personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri
compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
6. Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarato
inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza
non si procede al collocamento fuori ruolo.
I collocamenti fuori ruolo eventualmente già disposti per
detto personale cessano il 31 agosto 2003.
7. Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori
di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica
o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L'attivazione di posti
di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/ alunni in presenza
di handicap particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le
garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto
articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione
dell'alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende
sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità
e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta
dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca
e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
8. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 16, comma 3,
secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le economie
di spesa derivanti dall'applicazione del comma 5 del presente articolo
sono destinate ad incrementare le risorse annuali stanziate per
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