INDICE
TITOLO I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Articolo 1 : (Risultati
differenziali)
TITOLO II: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Capo I: PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE
Articolo 2 : (Riduzione
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)
Articolo 3 : (Sospensione
degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle
persone fisiche)
Articolo 4 : (Riduzione
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche)
Articolo 5 : (Riduzioni
dell'imposta regionale sulle attività produttive)
Capo II: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO
Articolo 6 : (Concordato
preventivo)
Articolo 7 : (Definizione
automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli
anni pregressi mediante autoliquidazione)
Articolo 8 : (Integrazione
degli imponibili per gli anni pregressi)
Articolo 9 : (Definizione
automatica per gli anni pregressi)
Articolo 10 : (Proroga
di termini)
Articolo 11 : (Definizione
agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale,
sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli
immobili)
Articolo 12 : (Definizione
dei carichi di ruolo pregressi)
Articolo 13 : (Definizione
dei tributi locali)
Articolo 14 : (Regolarizzazione
delle scritture contabili)
Articolo 15 : (Definizione
degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi
verbali di constatazione)
Articolo 16 : (Chiusura
delle liti fiscali pendenti)
Articolo 17 : (Regolarizzazione
di inadempienze di natura fiscale)
Capo III: PROROGHE E ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 18 : (Disposizioni
in materia di reimmatricolazione dei veicoli e di tassa automobilistica
su alcuni quadricicli)
Articolo 19 : (Proroghe
di agevolazioni per il settore agricolo)
Articolo 20 : (Emersione
di attività detenute all'estero)
Articolo 21 : (Disposizioni
in materia di accise)
Articolo 22 : (Misure
di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento
e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse ippiche
e sportive)
TITOLO III: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I: SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Articolo 23 :
(Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio)
Articolo 24 :
(Acquisto di beni e servizi)
Articolo 25. :
(Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare)
Articolo 26 :
(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica)
Articolo 27 :
(Progetto "PC ai giovani")
Articolo 28 :
(Acquisizione di informazioni)
Articolo 29 :
(Patto di stabilità interno per gli enti territoriali)
Articolo 30 :
(Disposizioni varie per le regioni)
Articolo 31 :
(Disposizioni varie per gli enti locali)
Articolo 32 :
(Flussi di tesoreria e dati di cassa)
Capo II: ONERI DI PERSONALE
Articolo 33 :
(Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione
integrativa)
Articolo 34 :
(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti
e organismi pubblici)
Articolo 35 :
(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)
Articolo 36 :
(Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione
del costo della vita)
Articolo 37 :
(Retribuzione dei giudici della Corte costituzionale)
Capo III: INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Articolo 38 :
(Gestioni previdenziali)
Articolo 39 :
(Spesa assistenziale e benefici previdenziali per i lavoratori
esposti all'amianto)
Articolo 40 :
(Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio
civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili)
Articolo 41 :
(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità
e contratti di solidarietà)
Articolo 42 :
(Confluenza dell'INPDAI nell'INPS)
Articolo 43 :
(Norme in materia di ENPALS)
Articolo 44 :
(Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità
e redditi da lavoro)
Articolo 45 :
(Interventi per agevolare l'artigianato e i coltivatori diretti)
Articolo 46 :
(Fondo nazionale per le politiche sociali. Finanziamento della
federazione maestri del lavoro)
Articolo 47 :
(Finanziamento di interventi per la formazione professionale)
Articolo 48 :
(Fondi interprofessionali per la formazione continua)
Articolo 49 :
(Accertamenti sui redditi prodotti all'estero e finanziamento
indennizzi ex Jugoslavia)
Articolo 50 :
(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)
Articolo 51 :
(Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi)
Capo IV: INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Articolo 52: (Razionalizzazione
della spesa sanitaria)
Articolo 53 : (Medici
con titolo di specializzazione)
Articolo 54 : (Livelli
essenziali di assistenza)
Articolo 55 : (Interventi
di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del
patrimonio sanitario pubblico)
Articolo 56 : (Fondo
per progetti di ricerca)
Articolo 57 : (Commissione unica sui dispositivi medici)
Articolo 58 : (Incentivi
per la ricerca farmaceutica)
Articolo 59 : (Deducibilità
delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle malattie
neoplastiche)
Capo V: FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI
Articolo 60 : (Finanziamento
degli investimenti per lo sviluppo)
Articolo 61 : (Fondo
per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree)
Articolo 62 : (Incentivi
agli investimenti)
Articolo 63 : (Incentivi
alle assunzioni)
Articolo 64 : (Misure
compensative per le regioni e gli enti locali)
Articolo 65 : (Operazioni
sui titoli di Stato)
Articolo 66 : (Sostegno
della filiera agroalimentare)
Articolo 67 : (Disposizioni
per l'insediamento nelle zone di montagna)
Articolo 68 : (Interventi
per fronteggiare la malattia vescicolare dei suini)
Articolo 69 : (Misure
in materia agricola)
Articolo 70 : (Fondo
rotativo per la progettualità)
Articolo 71 : (Fondo
rotativo per le opere pubbliche)
Articolo 72 : (Fondi
rotativi per le imprese)
Articolo 73 : (Estensione
di interventi di promozione industriale)
Articolo 74 : (Incentivi
per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza
nelle piccole e medie imprese commerciali)
Articolo 75 : (Interventi
ferroviari)
Articolo 76 : (Interventi
stradali)
Articolo 77 : (Interventi
ambientali)
Articolo 78 : (Fondo
per lo sviluppo sostenibile)
Articolo 79 : (Limiti
di impegno)
Capo VI: ALTRI INTERVENTI
Articolo 80 : (Misure
di razionalizzazione diverse)
Articolo 81 : (Misure
di contenimento dell'inflazione nel mercato assicurativo)
Articolo 82 : (Continuità
territoriale)
Articolo 83 : (Mutui
agevolati)
Articolo 84 : (Privatizzazione
del patrimonio immobiliare delle regioni, degli enti locali e
degli altri enti pubblici)
Articolo 85 : (Tutela
dei prodotti tipici delle zone di montagna)
Articolo 86 : (Interventi
per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui
alla legge 14 maggio 1981, n. 219)
Articolo 87 : (Banconote
e monete)
Articolo 88 : (Disposizioni
concernenti i consorzi agrari)
Articolo 89 : (Contributo
per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione
digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad Internet)
Articolo 90 : (Disposizioni
per l'attività sportiva dilettantistica)
Articolo 91 : (Asili
nido nei luoghi di lavoro)
Articolo 92 : (Esenzioni
a favore dei centri sociali per anziani)
TITOLO IV: NORME FINALI
Articolo 93 : (Fondi
speciali e tabelle)
Articolo 94 : (Disposizioni
varie)
Articolo 95 : (Copertura
finanziaria ed entrata in vigore)
Capo IV
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Articolo 52
(Razionalizzazione della spesa sanitaria)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono
delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo
8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui al
decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329,
degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia,
dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per
cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare
alla spesa per un importo di 50 euro.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2004, nell'ambito degli accordi
di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n.
323, sarà fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione
alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, qualora
le previsioni di spesa definite nell'ambito degli stessi accordi
rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa
predetta.
3. Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore
termale, il Governo, anche nell'ambito della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, assicura la compiuta attuazione delle disposizioni
contenute nella legge 24 ottobre 2000, n. 323.
4. Tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai sensi dell'articolo
4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ai fini dell'accesso all'adeguamento
del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni
2003, 2004 e 2005, sono ricompresi anche i seguenti:
a) l'attivazione nel proprio territorio del monitoraggio delle
prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere,
di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell'articolo 87 della legge
23 dicembre 2000, n. 388; la relativa verifica avviene secondo modalità
definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) l'adozione dei criteri e delle modalità per l'erogazione
delle prestazioni che non soddisfano il principio di appropriatezza
organizzativa e di economicità nella utilizzazione delle
risorse, in attuazione del punto 4.3 dell'Accordo tra Governo, regioni
e province autonome del 22 novembre 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 2002; la
relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) l'attuazione nel proprio territorio, nella prospettiva dell'eliminazione
o del significativo contenimento delle liste di attesa, di adeguate
iniziative, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
dirette a favorire lo svolgimento, presso gli ospedali pubblici,
degli accertamenti diagnostici in maniera continuativa, con l'obiettivo
finale della copertura del servizio nei sette giorni della settimana,
in armonia con quanto previsto dall'accordo tra il Ministro della
salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
del 14 febbraio 2002, sulle modalità di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste
di attesa. A tale fine, la flessibilità organizzativa e gli
istituti contrattuali della turnazione del lavoro straordinario
e della pronta disponibilità, potranno essere utilizzati,
unitamente al recupero di risorse attualmente utilizzate per finalità
non prioritarie, per ampliare notevolmente l'offerta dei servizi,
con diminuzione delle giornate complessive di degenza. Annualmente
le regioni predispongono una relazione, da inviare al Parlamento,
circa l'attuazione dei presenti adempimenti e i risultati raggiunti;
d) l'adozione di provvedimenti diretti a prevedere, ai sensi dell'articolo
3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405, la decadenza automatica dei direttori generali nell'ipotesi
di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle aziende
sanitarie e ospedaliere, nonché delle aziende ospedaliere
autonome.
5. Il comma 3 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, è abrogato.
6. Al secondo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "e al 12,5 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: ", al 12,5 per cento"
e le parole: "pari o superiore a lire 200.000" sono sostituite
dalle seguenti:
"compreso tra euro 103,29 e euro 154,94 e al 19 per cento
per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al
pubblico è superiore a euro 154,94. Il Ministero della salute,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
delle farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione annuale
gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al presente
comma".
7. Il secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, è soppresso. Conseguentemente,
sono rideterminati i prezzi dei medicinali stabiliti in base alla
deliberazione del CIPE 1º febbraio 2001, n. 3/2001, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.
8. La riduzione del prezzo delle specialità medicinali di
cui al decreto del Ministro della salute 27 settembre 2002, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23
ottobre 2002, è rideterminata nella misura massima del 20
per cento.
9. Anche al fine di potenziare il processo di attivazione del monitoraggio
delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere,
di cui al comma 4, lettera a), di contenere la spesa sanitaria,
nonché di accelerare l'informatizzazione del sistema sanitario
e dei relativi rapporti con i cittadini e le pubbliche amministrazioni
e gli incaricati dei pubblici servizi, il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, e sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti
di natura non regolamentare stabilisce le modalità per l'assorbimento,
in via sperimentale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, della tessera recante il codice fiscale nella carta
nazionale dei servizi e per la progressiva utilizzazione della carta
medesima ai fini sopra descritti.
10. All'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, al comma
3, le parole: "l'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti:
"gli anni 2002 e 2003"; al comma 4, le parole: "l'esercizio
2002" sono sostituite dalle seguenti: "gli esercizi 2002
e 2003".
11. Dalla data di entrata in vigore del decreto di riclassificazione
dei medicinali adottato ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 198, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e comunque entro e non oltre
il 16 gennaio 2003 la riduzione di cui al comma 1 dell'articolo
3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è rideterminata nella
misura del 7 per cento.
12. Il termine del 31 dicembre 2003 previsto dall'articolo 7, comma
1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come modificato
dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, dall'articolo
5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e dall'articolo
85, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato
al 31 dicembre 2008.
13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le imprese produttrici devono versare, a favore
del Ministero della salute, per ogni medicinale omeopatico per il
quale sia stato già corrisposto il contributo di lire 40.000
previsto dall'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, la somma di euro 25 a titolo di acconto sulle tariffe dovute
in sede di primo rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'allegato
2, lettera A), annesso al decreto del Ministro della sanità
22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del
10 febbraio 1998.
14. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, a ciascuno dei medicinali omeopatici di cui al comma 13 sarà
attribuito, da parte del Ministero della salute, un numero provvisorio
di registrazione.
15. A tutti i medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici
hanno versato la somma di lire 40.000, ai sensi dell'articolo 85,
comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è consentita
la notifica di variazioni limitatamente ai seguenti casi:
a) variazioni del confezionamento primario;
b) quantità del contenuto;
c) variazione di una o più diluizioni del o dei materiali
di partenza purché la nuova diluizione sia più alta
della precedente;
d) sostituzione di un componente con uno analogo;
e) eliminazione di uno o più componenti;
f) variazione del titolare dell'autorizzazione alla commercializzazione;
g) variazione del nome commerciale;
h) variazione del sito di produzione;
i) variazione del produttore.
16. Il richiedente deve allegare, per ogni variazione notificata,
la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista dal citato
decreto del Ministro della sanità 22 dicembre 1997. La variazione
si intende accordata trascorsi novanta giorni dalla data di notifica.
17. Ai medicinali omeopatici non si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
540, introdotto dal comma 1 dell'articolo 40 della legge 1º
marzo 2002, n. 39.
18. Per il solo anno 2002 sono posti a carico dello Stato, in via
aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo,
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre
2001, l'importo di 165 milioni di euro a compensazione della minore
somma definita a titolo di entrate proprie e l'importo di 50 milioni
di euro per il finanziamento dell'ospedale "Bambino Gesù"
di Roma.
19. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione
in commercio di medicinali, è consentito organizzare o contribuire
a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti in Italia o
all'estero per gli anni 2004, 2005 e 2006 congressi, convegni o
riunioni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 541, e successive modificazioni, nella misura massima del
50 per cento di quelli notificati al Ministro della salute nell'anno
2003 o autorizzati ai sensi del comma 7 del citato articolo. Non
concorrono al raggiungimento della percentuale di cui al periodo
precedente gli eventi espressamente autorizzati dalla Commissione
nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
20. A decorrere dal 1º gennaio 2003 l'importo del reddito
annuo netto indicato all'articolo 1, comma 1, lettera d), della
legge 27 ottobre 1993, n. 433, è elevato a 10.717 euro. L'importo
suddetto può essere elevato ogni due anni con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.
21. Al fine di potenziare le attività di ricerca, assistenza
e cura dei malati oncologici, è assegnato al Centro nazionale
di adroterapia oncologica (CNAO) l'importo di 5 milioni di euro
per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2004 e 2005 per la realizzazione di un centro nazionale di adroterapia
oncologica integrato con strutture di ricerca e sviluppo di tecnologie
utilizzanti fasci di particelle ad alta energia.
22. Al comma 37 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole:
"di alta formazione", sono inserite le seguenti:
"di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287,";
b) nel secondo periodo, dopo le parole:
"credito di imposta", sono inserite le seguenti:
", riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico
dei relativi atti di convenzionamento, e subordinatamente di quelli
di presentazione delle relative domande da presentare entro il 31
marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento per le politiche fiscali, è assegnato nel
limite massimo di 1 milione di euro per ciascun istituto richiedente,
";
c) nel terzo periodo, le parole: "sono individuati annualmente
gli istituti" sono sostituite dalle seguenti: "sono individuate
annualmente le categorie degli istituti" e le parole:
"e la misura massima dello stesso" sono soppresse.
23. La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n.
306, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
"e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti
agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi,
odontoiatri e veterinari, nella misura stabilita dal consiglio di
amministrazione della fondazione, che ne fissa misura e modalità
di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri
vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509".
24. All'articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è abrogato;
b) al comma 4, primo periodo, le parole da: "è autorizzato"
fino a: "per l'anno 1999 e" sono sostituite dalle seguenti:
"può assumere, secondo un piano approvato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, impegni pluriennali corrispondenti
alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, nei
limiti di impegno ventennali";
c) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
"Le rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori
sono corrisposte dal Corpo della Guardia di finanza direttamente
agli istituti bancari mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento".
25. Gli ulteriori adeguamenti al prezzo medio europeo da effettuarsi
secondo criteri e modalità stabilite dal CIPE, sulla base
dei dati di vendita e dei prezzi nell'anno 2001 nei paesi dell'Unione
europea, avranno effetto a partire dal 1º luglio 2003. Fino
a tale data è comunque sospeso il processo di riallineamento
al prezzo medio europeo calcolato secondo i criteri di cui alla
deliberazione del CIPE n. 10 del 26 febbraio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 1998.
26. Il termine di cui al comma 25 è ulteriormente prorogato
nel caso in cui l'incidenza della spesa per l'assistenza farmaceutica
risulti eccedere il tetto programmato previsto dall'articolo 5 del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
27. L'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
è sostituito dal seguente:
"9. è istituita la struttura tecnica interregionale
per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con
il Servizio sanitario nazionale. Tale struttura, che rappresenta
la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti
il personale sanitario a rapporto convenzionale, è costituita
da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Della predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle materie
di rispettiva competenza, i rappresentanti dei Ministeri dell'economia
e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e della salute,
designati dai rispettivi Ministri. Con accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il procedimento
di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi tenendo
conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e
49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è
autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 2 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2003".
Articolo 53
(Medici con titolo di specializzazione)
1. Ai medici che conseguono il titolo di specializzazione è
riconosciuto, ai fini dei concorsi, l'identico punteggio attribuito
per il lavoro dipendente.
Articolo 54
(Livelli essenziali di assistenza)
1. Dal 1º gennaio 2001 sono confermati i livelli essenziali
di assistenza previsti dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza
e garantite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate
all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, con le esclusioni e i limiti
di cui agli allegati 2 e 3 del citato decreto, con decorrenza dalla
data di entrata in vigore dello stesso decreto.
3. La individuazione di prestazioni che non soddisfano i principi
e le condizioni stabiliti dall'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
nonché le modifiche agli allegati richiamati al comma 2 del
presente articolo sono definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo 55
(Interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico)
1. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo le parole: "nei
limiti delle disponibilità finanziarie, iscritte nel bilancio
dello Stato" sono inserite le seguenti:
"e nei bilanci regionali".
Articolo 56
(Fondo per progetti di ricerca)
1. è istituito un fondo finalizzato al finanziamento di
progetti di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con
riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica,
con una dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno
2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Alla ripartizione
del fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze, tra le diverse finalità provvede il Presidente
del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e
per l'innovazione tecnologica.
Con lo stesso decreto sono stabiliti procedure, modalità
e strumenti per l'utilizzo delle risorse, assicurando in via prioritaria
il finanziamento dei progetti presentati da soggetti che abbiano
ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente risultato nell'utilizzo
e nella capacità di spesa delle risorse comunitarie assegnate
e delle risorse finanziarie provenienti dai programmi quadro di
ricerca dell'Unione europea o dai fondi strutturali.
Articolo 57
(Commissione unica sui dispositivi medici)
1. Presso il Ministero della salute è istituita, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione unica
sui dispositivi medici, organo consultivo tecnico del Ministero
della salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio
dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi
e sottoclassi specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento.
2. La Commissione unica sui dispositivi medici è nominata
con decreto del Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, e presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente
da lui designato ed è composta da cinque membri nominati
dal Ministro della salute, da uno nominato dal Ministro dell'economia
e delle finanze e da sette membri nominati dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. Sono, inoltre, componenti di diritto il Direttore generale
della Direzione generale della valutazione dei medicinali e della
farmaco-vigilanza del Ministero della salute e il presidente dell'Istituto
superiore di sanità o un suo direttore di laboratorio.
3. La Commissione dura in carica due anni e i componenti possono
essere confermati una sola volta.
4. La Commissione può invitare a partecipare alle sue riunioni
esperti nazionali e stranieri.
5. Le aziende sanitarie devono esporre on line via Internet i costi
unitari dei dispositivi medici acquistati semestralmente, specificando
aziende produttrici e modelli. Tali informazioni devono essere disponibili
entro il 31 marzo 2003 e devono essere aggiornate almeno ogni sei
mesi.
Articolo 58
(Incentivi per la ricerca farmaceutica)
1. Nell'ambito della procedura negoziale del prezzo dei farmaci
innovativi registrati con procedura centralizzata o di mutuo riconoscimento
è riconosciuto un sistema di "premio di prezzo"
(premium price) alle aziende farmaceutiche che effettuano investimenti
sul territorio nazionale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo
del settore farmaceutico.
Tale procedura negoziale si applica anche ai farmaci innovativi
registrati con procedura nazionale ove l'Italia sia designata Paese
di riferimento per la procedura di mutuo riconoscimento in Europa.
2. Il "premio di prezzo" previsto dal comma 1, la cui
entità è sottoposta a verifica annuale, è determinato
sulla base dei seguenti criteri nell'ambito delle disponibilità
finanziarie prefissate per la spesa farmaceutica:
a) volume annuale assoluto di investimenti produttivi ed in ricerca;
b) rapporto investimenti in officine di produzione dell'anno considerato
rispetto alla media degli investimenti del triennio precedente;
c) livelli annuali delle esportazioni; d) rapporto incrementale
delle esportazioni (prodotti finiti e semilavorati) rispetto all'anno
precedente;
e) numero degli occupati in ricerca e numero addetti per la ricerca,
al netto del personale per il marketing, rapportato alla media degli
addetti dei tre anni precedenti;
f) incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca effettuata
sul territorio nazionale ed il fatturato relativo agli anni precedenti.
I coefficienti dei criteri di cui al presente comma e l'entità
massima del "premio di prezzo" in rapporto al prezzo negoziato
sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività
produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
su proposta del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), nei limiti di un importo finanziario pari allo
0,1 per cento del finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica.
3. I criteri di cui al comma 2 si applicano anche ai prodotti in
licenza.
Articolo 59
(Deducibilità delle erogazioni liberali a favore della ricerca
sulle malattie neoplastiche)
1. Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore
a 500 euro, effettuate nei primi quattro mesi dell'anno 2003 da
persone fisiche a favore di enti, istituti, anche universitari,
pubblici e privati, e associazioni senza scopo di lucro che alla
data di entrata in vigore della presente legge svolgono direttamente
o indirettamente attività di studio e di ricerca scientifica
sulle malattie neoplastiche, presso laboratori universitari, ospedali
e istituti, sono deducibili dal reddito complessivo determinato
per l'anno 2003 ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
Capo V
FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI
Articolo 60
(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo)
1. Gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo 61 della presente legge nonchè le risorse del
Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli interventi
territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente
alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, e alle disponibilità assegnate agli strumenti
di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione, possono
essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente
del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile. La diversa
allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati
con le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate
di cui all'articolo 61 della presente legge, è effettuata
in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi
finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole
misure di incentivazione.
2. Il CIPE informa ogni quattro mesi il Parlamento delle operazioni
effettuate in base al comma 1. A tal fine i soggetti gestori delle
diverse forme di intervento, con la medesima cadenza, comunicano
al CIPE i dati sugli interventi effettuati, includenti quelli sulla
relativa localizzazione.
3. Presso il Ministero delle attività produttive è
istituito un apposito Fondo in cui confluiscono le risorse del Fondo
unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni
di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le disponibilità
assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali,
contratti d'area e contratti di programma, nonché le risorse
che gli siano allocate in attuazione del comma 1.
Allo stesso Fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti
di revoca totale o parziale degli interventi citati, nonché
quelle di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997,
n. 266. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la
promozione industriale, di cui all'articolo 14, comma 3, della legge
5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le attività
di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni di spesa di cui
al Fondo istituito dal presente comma, gravano su detto Fondo. A
tal fine provvede, con proprio decreto, il Ministro delle attività
produttive.
4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture
è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore
dei beni e delle attività culturali. Con regolamento del
Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la
destinazione della quota percentuale di cui al precedente periodo.
5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento
delle dotazioni infrastrutturali del Paese, nell'ambito del programma
di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001,
n. 443, può essere previsto il rifinanziamento degli interventi
di cui all'articolo 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
6. Per le attività iniziate entro il 31 dicembre 2002 relative
alle istruttorie dei patti territoriali e dei contratti d'area,
nonché per quelle di assistenza tecnico-amministrativa dei
patti territoriali, il Ministero delle attività produttive
è autorizzato a corrispondere i compensi previsti dalle convenzioni
a suo tempo stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze
a valere sulle somme disponibili in relazione a quanto previsto
dalle delibere CIPE 17 marzo 2000, n. 31, e 21 dicembre 2001, n.
123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 125
del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002.
Il Ministero delle attività produttive è altresì
autorizzato, aggiornando le condizioni operative per gli importi
previsti dalle convenzioni, a stipulare con gli stessi soggetti
contratti a trattativa privata per il completamento delle attività
previste dalle stesse convenzioni.
Articolo 61
(Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime
aree)
1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il Fondo per le
aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle
aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni
legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo,
con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato
1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro
per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000
milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
3. Il Fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite
delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione
territoriale delle risorse disponibili e per finalità di
riequilibrio economico e sociale, nonché:
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le
risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di
cui all'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque
realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative
di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri
e dei metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare
l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidità
e semplicità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi
annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e
a rispondere alle esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti
massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della
legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo
della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità
di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative
di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione
ai principii contenuti nel comma 2 dell'articolo 72. Sino all'adozione
delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio
periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro
stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni
di monitoraggio già in atto, di specifici contributi dell'ISTAT
e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli
interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresì
elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in
corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto
di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualità
di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
e il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato,
in rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni
del CIPE relative all'utilizzo del Fondo di cui al presente articolo
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione
alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, anche con riferimento all'articolo 60, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui,
competenza e cassa tra le pertinenti unità previsionali di
base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale
delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, nonchè quelle di cui all'articolo 8, comma
2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero
delle attività produttive per la copertura degli oneri statali
relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali
e per il finanziamento di nuovi contratti di programma.
Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota
pari al 70 per cento delle economie è riservata alle aree
sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili
alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c),
del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonchè
alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale
delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attività
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge
n. 415 del 1992, anche, nel limite del 30 per cento delle economie
stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per
il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari
all'85 per cento delle economie è riservata alle aree depresse
del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento
(CE) n. 1260/ 1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate
del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe
previste dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato
che istituisce la Comunità europea, nonchè alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento.
11. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono
a settori esclusi o sospesi dal CIPE, con propria delibera, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, o da disposizioni
comunitaria.".
12. All'articolo 23 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. La società di cui al comma 1 può essere
autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare,
con le modalità da esso stabilite ed a valere sulle risorse
del fondo di cui all'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, una o più operazioni di cartolarizzazione dei
crediti maturati con i mutui di cui al presente decreto. Alle predette
operazioni di cartolarizzazione si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni. I ricavi rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono
al medesimo fondo per essere riutilizzati per gli interventi di
cui al presente decreto. Dell'entità e della destinazione
dei ricavi suddetti la società informa quadrimestralmente
il CIPE".
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse
agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili
alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge del 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che
istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/ 1999
del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'ambito di
programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie
localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione
è riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di
riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalità
regionale, nel rispetto dei limiti della regola "de minimis"
di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12
gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo
preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare
all'unità previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione
di proventi" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facoltà
di presentazione e le modalità delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente
comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede
entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo
l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione
del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio
di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato
decade dal diritto al contributo e non può presentare una
nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio
fiscale.
Articolo 62
(Incentivi agli investimenti)
1. Al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni
in materia di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate
di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, nonché di favorire la prevenzione di comportamenti
elusivi, di acquisire all'amministrazione i dati necessari per adeguati
monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa, occorrenti per
assicurare pieni utilizzi dei contributi, attribuiti nella forma
di crediti di imposta:
a) i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente
alla data dell'8 luglio 2002 comunicano all'Agenzia delle entrate,
a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i
dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati
e, in particolare, quelli concernenti le tipologie degli investimenti,
gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati
intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli investimenti,
le modalità di regolazione finanziaria delle spese relative
agli investimenti, l'ammontare degli investimenti, dei contributi
fruiti e di quelli ancora da utilizzare, nonché ogni altro
dato utile ai predetti fini. Tali dati sono stabiliti con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale
sono altresì approvati il modello di comunicazione e il termine
per la sua effettuazione, comunque non successivo al 28 febbraio
2003. I soggetti di cui al primo periodo sospendono l'effettuazione
degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere
dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi
è consentita nella misura non superiore al rapporto tra lo
stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno
2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare
complessivo dei crediti d'imposta conseguenti ai contributi maturati
e non utilizzati, risultante dalla analisi delle comunicazioni di
cui al primo periodo. L'entità massima della predetta misura
è determinata con provvedimento del Ministero dell'economia
e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il termine
stabilito per la ripresa della utilizzazione dei contributi;
b) i soggetti che, a decorrere dall'8 luglio 2002, hanno conseguito
l'assenso dell'Agenzia delle entrate relativamente alla istanza
presentata ai sensi del citato articolo 8 della legge n. 388 del
2000 effettuano la comunicazione di cui alla lettera a), sospendono
l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono
a decorrere dal 10 aprile 2003.
La ripresa della utilizzazione dei contributi è consentita
fino a concorrenza del 35 per cento del suo ammontare complessivo
nell'anno 2003 e, rispettivamente, del 70 per cento e del 100 per
cento nei due anni successivi;
c) a decorrere dal 1º gennaio 2003 il contributo di cui al
citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000 è attribuito,
nella forma di credito di imposta, esclusivamente per gli investimenti
da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo
87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunità
europea, nonché nelle aree delle regioni Abruzzo e Molise
ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3,
lettera c), dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana
degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006.
Nelle aree ammissibili alla deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo
3, lettera a), del predetto Trattato, il contributo spetta nel limite
dell'85 per cento dell'intensità fissata per tali aree dalla
Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo
2000-2006; nelle aree dell'Abruzzo e del Molise ammesse alla deroga,
ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato,
il contributo spetta nella misura della intensità fissata
per tali aree dalla predetta Carta.
Per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe
previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso
Trattato, diverse da quelle di cui al primo e al secondo periodo
della presente lettera, è attribuito un contributo nelle
forme di credito d'imposta secondo le stesse modalità di
cui al primo periodo, nei limiti di 30 milioni di euro annui fino
al 2006. L'efficacia delle disposizioni del periodo precedente è
subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione
da parte della Commissione europea;
d) i soggetti che, presentata l'istanza ai sensi delle disposizioni
di cui alla lettera b), non ne hanno ottenuto l'accoglimento per
esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002,
e che comunque intendono conseguire il contributo di cui alla lettera
c), a decorrere dalla data prevista nella medesima lettera, rinnovano
l'istanza, esponendo un importo relativo all'investimento non superiore
a quello indicato nell'istanza non accolta, nonché gli altri
dati di cui alla medesima istanza, integrati con gli ulteriori elementi
stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate previsto dalla lettera a). Rispettate tali condizioni, i
soggetti di cui al periodo precedente conservano l'ordine di priorità
conseguito con la precedente istanza non accolta, ai sensi del comma
1-ter del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000;
e) le istanze presentate per la prima volta dai soggetti che intendono
effettuare investimenti a decorrere dal 1º gennaio 2003 contengono
le indicazioni di cui al comma 1-bis del citato articolo 8 della
legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 138 del 2002, integrate con gli ulteriori elementi
stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate previsto dalla lettera a);
f) le istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai
sensi delle lettere d) ed e) espongono gli investimenti e gli utilizzi
del contributo suddivisi, secondo la pianificazione scelta dai soggetti
interessati, con riferimento all'anno nel quale l'istanza viene
presentata e ai due immediatamente successivi.
In ogni caso, l'utilizzo del contributo, in relazione al singolo
investimento, è consentito esclusivamente entro il secondo
anno successivo a quello nel quale è presentata l'istanza
e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di utilizzazione minimi
e massimi pari, in progressione, al 20 e al 30 per cento, nell'anno
di presentazione dell'istanza, e al 60 e al 70 per cento, nell'anno
successivo;
g) qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte
nella istanza, ai sensi della lettera f), non risultino effettuate
nei limiti previsti, per ciascun anno, dalla medesima lettera, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può
presentare una nuova istanza prima dei dodici mesi successivi a
quello nel quale la decadenza si è verificata;
h) l'Agenzia delle entrate, con riferimento alle istanze rinnovate
ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere d) ed
e), provvede a dare attuazione al comma 1-ter del citato articolo
8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10
del citato decreto-legge n. 138 del 2002, nei limiti dello stanziamento
di bilancio pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2003 al 2006;
i) i soggetti comunque ammessi ai benefici di cui al citato articolo
8 della legge n. 388 del 2000, indicano nella dichiarazione annuale
dei redditi relativa all'esercizio in cui sono effettuati gli investimenti
il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati
suddivisi per area regionale interessata, l'ammontare del contributo
utilizzato in compensazione, il limite di intensità di aiuto
utilizzabile, nonché ogni altro elemento ritenuto utile indicato
nelle istruzioni dei modelli della predetta dichiarazione.
2. è abrogato il comma 1-quater dell'articolo 8 della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
3. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: "pari a 1.740
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006" sono
sostituite dalle seguenti:
"pari a
1.725 milioni di euro per l'anno 2003,
1.740 milioni di euro per l'anno 2004,
1.511 milioni di euro per l'anno 2005,
1.250 milioni di euro per l'anno 2006,
700 milioni di euro per l'anno 2007
e 300 milioni di euro per l'anno 2008".
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotta di 335 milioni
di euro per l'anno 2004 e 250 milioni di euro per l'anno 2005.
5. I contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo
che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore
a 5.164.569 euro sospendono, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino al 30 settembre 2003, l'effettuazione
della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai crediti d'imposta derivanti
dalla rettifica del reddito d'impresa o di lavoro autonomo risultante
da dichiarazioni integrative, presentate successivamente al 30 settembre
2002.
6. In caso di effettuazione della compensazione del credito in
violazione di quanto stabilito dal comma 5 non si applicano le riduzioni
delle sanzioni previste dalle disposizioni dell'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
7. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 12 novembre
2002, n. 253; restano validi gli atti e i provvedimenti adottati
e sono fatti salvi gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici
sorti sulla base delle predette disposizioni.
Articolo 63
(Incentivi alle assunzioni)
1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da
un contributo attribuito nella forma di credito di imposta, è
prorogato fino al 31 dicembre 2006 nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima
prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n.
209, determinano anche per l'anno 2003 il diritto al contributo
negli importi stabiliti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, relativamente ai datori di lavoro nei cui riguardi
trova applicazione il citato articolo 2 del decreto-legge n. 209
del 2002. Per lo stesso anno 2003, ogni assunzione che dà
luogo ad un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto
alla misura di cui al primo periodo attribuisce ai datori di lavoro
indicati nello stesso periodo, per l'intero territorio nazionale,
un contributo di 100 euro ovvero di 150 euro, se l'assunto è
di età superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario
complessivo di 125 milioni di euro. Nei casi di cui al secondo periodo,
se l'assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di
cui al comma 10 dell'articolo 7 della citata legge n. 388 del 2000,
è attribuito un ulteriore contributo di 300 euro, nel limite
finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione
degli articoli 60 e 61 della presente legge, a valere sui fondi
previsti dagli stessi articoli;
b) dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente
ai datori di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a), e
dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori
di lavoro di cui alla lettera a), per ogni assunzione che dà
luogo ad un incremento della base occupazionale, rispetto alla base
occupazionale media riferita al periodo tra il 1º agosto 2001
e il 31 luglio 2002, è attribuito il contributo di 100 euro
ovvero di 150 euro nonché quello ulteriore di 300 euro, ai
sensi del secondo e terzo periodo della lettera a), a valere, per
l'anno 2003, sulle stesse dotazioni finanziarie di cui alla medesima
lettera a) e, per gli anni dal 2004 al 2006, relativamente ai contributi
di cui al secondo periodo della lettera a), nei limiti finanziari
complessivi di 125 milioni di euro annui, e, relativamente al contributo
di cui al terzo periodo della lettera a), nel limite finanziario
complessivo annuo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione
degli articoli 60 e 61 della presente legge, a valere sui fondi
previsti dagli stessi articoli;
c) per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) rimangono ferme,
nel resto, le disposizioni di cui al citato articolo 7 della legge
n. 388 del 2000, in particolare quelle relative alle modalità
e ai tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento
della base occupazionale.
2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), primo periodo,
può essere attribuito comunque non oltre il 31 dicembre 2003;
quelli di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e
lettera b), possono essere attribuiti comunque non oltre il 31 dicembre
2006. In entrambi i casi previsti dal primo periodo, i contributi
possono essere fruiti, solo mediante compensazione ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche successivamente
a tali date, in caso di incapienza.
3. Per maturare il diritto ai contributi di cui al comma 1, lettera
a), secondo e terzo periodo, e lettera b), i datori di lavoro devono,
in ogni caso, inoltrare al centro operativo di Pescara dell'Agenzia
delle entrate una istanza preventiva contenente i dati stabiliti
con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, emanato
entro il 31 gennaio 2003, occorrenti per stabilire la base occupazionale
di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza e la durata
dell'assunzione, l'entità dell'incremento occupazionale nonchè
gli identificativi del datore di lavoro e dell'assunto. I contributi
di cui al periodo precedente possono essere fruiti ai sensi del
comma 2 solo dopo l'atto di assenso adottato espressamente dall'Agenzia
delle entrate entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.
Nel rendere l'atto di assenso, l'Agenzia delle entrate, d'intesa
con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze, tiene conto altresì, in funzione
dei dati raccolti ai sensi del primo periodo, della proiezione degli
effetti finanziari sugli anni successivi, in considerazione dei
limiti di spesa progressivamente impegnati nel corso dell'anno in
ragione dei contributi assentiti. Per la gestione delle istanze
trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo
6 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3
agosto 1998, n. 311.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non incidono sui diritti
di utilizzazione dei crediti di imposta previsti dall'articolo 2,
comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n.
209, relativamente ai quali non operano i limiti finanziari di cui
al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
5. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
pari a 725 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata dall'articolo
10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
Articolo 64
(Misure compensative per le regioni e gli enti locali)
1. A valere e nei limiti delle risorse complessivamente previste
all'articolo 62, comma 1, lettera h), è garantita alle regioni
o agli enti locali cui sono attribuiti tributi erariali o quote
di compartecipazione agli stessi l'invarianza del gettito tributario
attraverso misure compensative determinate con successivo provvedimento
ministeriale da emanare d'intesa con gli enti interessati anche
sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia delle entrate
- struttura di gestione.
2. Allo scopo di quantificare le minori entrate di tributi di spettanza
delle regioni e degli enti locali conseguenti ai crediti d'imposta
concessi per gli esercizi pregressi è istituito, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, un apposito Comitato
tecnico, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 65
(Operazioni sui titoli di Stato)
1. Ai fini dell'articolo 8, ventinovesimo comma, della legge 22
dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni, i titoli di Stato
di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n.
483, possono essere concambiati con effetto dal 30 dicembre 2002
con altri titoli di Stato per un ammontare di pari valore di mercato,
previa intesa fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la
Banca d'Italia. Modalità e termini dell'operazione sono disciplinati
con apposita convenzione.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del concambio,
la perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui al
predetto concambio è integralmente deducibile anche in deroga
al limite temporale previsto dal comma 1 dell'articolo 102 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
e comunque non oltre il ventesimo periodo d'imposta successivo.
3. A copertura della minusvalenza di cui al comma 2, la Banca d'Italia
può utilizzare, in esenzione d'imposta, i fondi costituiti
con la rivalutazione dell'oro, per le quote accertate al 1º
gennaio 1999 e ancora esistenti alla data del concambio. Il costo
fiscalmente riconosciuto dell'oro è pari al valore iscritto
in bilancio, al netto del relativo conto rivalutazione che residua
dopo il concambio.
4. è abrogata la lettera b) del comma 1 dell'articolo 104
del citato testo unico.
Articolo 66
(Sostegno della filiera agroalimentare)
1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo
e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari
nelle aree sottoutilizzate, il Ministero delle politiche agricole
e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove,
nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del
CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge,
contratti di filiera a rilevanza nazionale con gli operatori delle
filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione
di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale,
in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti
di Stato in agricoltura.
2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione
delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte
delle imprese agricole e agroalimentari, con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, è istituito un regime di aiuti
conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in
materia di aiuti di Stato in agricoltura nonché dalla comunicazione
della Commissione delle Comunità europee 2001/C 235 03 del
23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C/235 del
21 agosto 2001. Per le finalità di cui al presente comma
è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005.
Articolo 67
(Disposizioni per l'insediamento nelle zone di montagna)
1. La normativa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.
44, e successive modificazioni, concernente misure straordinarie
per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile
nel Mezzogiorno, è estesa, fino all'ammontare massimo di
10 milioni di euro annui, anche ai comuni montani con meno di 5.000
abitanti non ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1
del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218.
2. I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui
al comma 1, ivi compresa la definizione della quota dei fondi in
essere di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive
modificazioni, a tale fine riservata, sono determinati dal CIPE,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo 68
(Interventi per fronteggiare la malattia vescicolare dei suini)
1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti
diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico e in particolare
nel comparto suinicolo, causata dalla malattia vescicolare dei suini,
nell'ambito delle disponibilità di cui all'autorizzazione
di spesa prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo
2001, n. 122, è destinato, per l'anno 2003, un importo di
5 milioni di euro, in conformità all'articolo 87, paragrafo
2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunità europea,
e successive modificazioni, a sostegno delle imprese costrette a
misure di profilassi per l'eradicazione e la prevenzione delle infezioni
da virus della malattia vescicolare dei suini.
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce
alle regioni colpite dalla malattia vescicolare dei suini, entro
il limite di cui al comma 1, gli importi per l'attivazione degli
interventi di cui al comma 3, sulla base dei programmi di intervento
presentati dalle regioni entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. Il programma regionale deve contenere:
a) per quanto concerne l'area di intervento: i territori regionali
in cui sono state riscontrate le infezioni, individuati quali aree
di protezione, in cui sono stati effettuati gli abbattimenti obbligatori,
e i territori limitrofi individuati quali aree di sorveglianza;
b) per quanto concerne gli interventi finanziabili:
1) le spese per controlli sanitari, test e altre indagini;
2) i costi imputabili all'abbattimento del bestiame e al relativo
smaltimento;
3) gli oneri relativi al fermo aziendale derivanti dalla difficoltà
di sostituzione del bestiame, dalla quarantena o da altri periodi
di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti,
con priorità per le imprese ricadenti in zona di protezione;
c) per quanto concerne i beneficiari: le imprese i cui allevamenti
ricadono nelle zone indicate alla lettera a) e per le quali l'autorità
sanitaria abbia previsto un idoneo programma di prevenzione, controllo
ed eradicazione della malattia, predisposto sulla base della normativa
sanitaria in materia;
d) l'entità del contributo, fino al cento per cento delle
spese sostenute per gli interventi indicati alla lettera b) entro
i limiti, comunque, dell'importo trasferito ai sensi del comma 2.
4. All'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
"a-bis) interventi strutturali e di sostegno per fronteggiare
le conseguenze della malattia scrapie negli allevamenti ovini: 2,5
milioni di euro;".
Articolo 69
(Misure in materia agricola)
1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, dopo le parole: "del 17 maggio 1999," sono inserite
le seguenti: "ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali
approvati con decisione della Commissione delle Comunità
europee".
2. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, dopo le parole: "di Trento e di Bolzano" sono
inserite le seguenti: "nonchè ai sensi di regimi di
aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle
Comunità europee".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, è inserito il seguente:
"3-bis. Per le domande di cui al comma 3 relative a regimi
di aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano state presentate
all'ente incaricato, ma non ancora istruite, la verifica della compatibilità
dei requisiti dei richiedenti il credito d'imposta con la normativa
comunitaria può essere richiesta dai richiedenti stessi al
Ministero delle politiche agricole e forestali, che si esprime entro
il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle
domande".
4. Al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, dopo le parole: "85 milioni di euro per l'anno 2002
e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004"
è inserito il seguente periodo: "A decorrere dal 1º
gennaio 2003, con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali è determinato l'ammontare delle risorse destinate
agli investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe
previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni".
5. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, è inserito il seguente:
"5-bis. La richiesta del contributo di cui al comma 1 ha validità
annuale. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste
rinnovate ovvero presentate per la prima volta, provvede a dare
attuazione al comma 1-ter dell'articolo 8 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, introdotto dall'articolo 10 del presente decreto,
in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande a
decorrere dal 1º gennaio di ogni anno".
6. Al fine di dare attuazione all'articolo 47, comma 6, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa
di 2 milioni di euro prevista al comma 7 del medesimo articolo,
la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto
di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali
per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà
coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive
modificazioni.
7. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001,
n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001,
n. 441, le parole: "è prorogato di un anno" sono
sostituite dalle seguenti: "è prorogato di due anni".
8. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi
18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, un importo pari a 30 milioni di
euro per l'anno 2003 è destinato all'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura per le esigenze connesse agli adempimenti di cui
al regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970,
ed al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio
1995.
9. Per l'attuazione degli interventi autorizzati dall'Unione europea
nel settore bieticolo-saccarifero è destinata per l'anno
2003 la somma di 10 milioni di euro. Al predetto onere si provvede,
quanto a 5,165 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 36,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, quanto a 4,835 milioni
di euro, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti
legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228.
10. Alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole: "con
esclusione di quella zootecnica";
b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole:
"esclusa quella zootecnica".
11. All'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge 14 febbraio
1992, n. 185, dopo le parole "primo comma, numero 5),",
sono inserite le seguenti: "lettere a) e b)".
12. Le disponibilità finanziarie accertate al 31 dicembre
2002 sul fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura,
di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente
riassegnate alla pertinente unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali
ai fini di trasferimento al fondo di cui all'articolo 127, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
13. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, dopo le parole: "è esteso" è inserita
la seguente: "esclusivamente".
14. Per armonizzare e coordinare le misure nazionali in favore
del settore ittico con le misure comunitarie e consentire il consolidamento
della riforma della politica comune della pesca, il periodo di vigenza
del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002,
di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni,
è prorogato sino al 31 dicembre 2003.
15. In conseguenza di quanto previsto dal comma 14, le relative
dotazioni finanziarie per l'anno 2003 sono finalizzate agli interventi
di cui alla proroga del medesimo comma 14.
16. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
su proposta del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione
delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge
17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, si provvede
all'aggiornamento del Piano di cui al comma 14.
17. All'articolo 67, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è
aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2
si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative
ai regimi di aiuti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, e successive modificazioni".
18. All'articolo 129, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, dopo le parole: "interventi strutturali e di
prevenzione " sono inserite le seguenti: "e di indennizzo".
Articolo 70
(Fondo rotativo per la progettualità)
1. I commi 54, 56 e 57 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, come sostituiti dall'articolo 8 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:
a) "54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per
investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione
degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza
dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti
pubblici, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti
il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa
le spese necessarie per la redazione degli studi per l'individuazione
del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilità,
delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti
i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa
vigente. La dotazione del Fondo è stabilita periodicamente
dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione,
in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme
concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali
di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. La dotazione
del Fondo è riservata, per un biennio ed entro il limite
del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi inseriti
nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici,
con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle
zone soggette a rischio sismico. La quota residua del Fondo è
riservata, per almeno il 60 per cento, in favore delle aree depresse
del territorio nazionale nonché per l'attuazione di progetti
comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e
di alta formazione europea localizzati in tali aree, ed entro il
limite del 10 per cento per le opere comprese nel programma di infrastrutture
strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, non localizzate nelle predette aree depresse";
b) "56. I criteri di valutazione, i documenti istruttori,
la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione
e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti con deliberazione
del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti.
Le anticipazioni, concesse con determinazione del direttore generale,
non possono superare l'importo determinato sulla base delle tariffe
professionali stabilite dalla vigente normativa e comunque il dieci
per cento del costo presunto dell'opera.
56-bis. Nello stabilire le modalità di cui al comma 56, relativamente
alle opere di importo previsto superiore a 4 milioni di euro, il
consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti è
tenuto ad introdurre, tra i presupposti istruttori, i seguenti requisiti:
a) studio di fattibilità valutato positivamente, con parere
motivato, dal nucleo di valutazione e verifica regionale di cui
all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Tale parere deve essere emesso entro il termine massimo di quarantacinque
giorni dalla data di ricevimento dello studio, anche in caso di
valutazione negativa. Scaduto il termine, in mancanza di parere
espresso, si dà per acquisita la valutazione positiva;
b) provvedimento del presidente della regione che certifichi la
compatibilità dell'opera con gli indirizzi della programmazione
regionale.";
c) "57. La Cassa depositi e prestiti stabilisce con deliberazione
del consiglio di amministrazione, anche per le anticipazioni già
concesse, le cause, le modalità e i tempi di revoca e riduzione,
nel rispetto della natura rotativa del Fondo, per assicurarne il
più efficace utilizzo".
2. Sono abrogati il comma 8 dell'articolo 4 della legge 17 maggio
1999, n. 144, e l'articolo 68 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 54 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, è sostituito dai seguenti: "Le
disponibilità del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno,
lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione
del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto
può essere emanato".
4. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 55 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, è sostituito dai seguenti: "Le
disponibilità del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno,
lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione
del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto
può essere emanato".
Articolo 71
(Fondo rotativo per le opere pubbliche)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 8 del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, con il quale è istituita Infrastrutture
Spa, presso la Cassa depositi e prestiti è istituito il Fondo
rotativo per le opere pubbliche (FROP).
2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di un miliardo di euro ed
è alimentato dalla Cassa depositi e prestiti. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, su proposta del direttore generale della Cassa
depositi e prestiti, può apportare con proprio decreto variazioni
alla consistenza del Fondo.
3. Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario delle
opere, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, da realizzare
mediante:
a) contratto di concessione di cui all'articolo 19 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
b) concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario
a contraente generale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190.
4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo
perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati
coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte
ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore
generale della Cassa depositi e prestiti, fissa con proprio decreto
limiti, condizioni, modalità, caratteristiche della prestazione
delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività
potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione
o della gestione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze può essere disposta la garanzia dello Stato per le
operazioni di cui al comma 4. Tale garanzia è elencata nell'allegato
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
6. Il Governo procede annualmente ad una verifica, e riferisce
alle competenti Commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione
degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, con l'obiettivo di consentire al Parlamento di valutare
l'efficacia della strumentazione adottata, in funzione della realizzazione
tempestiva, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle vigenti
disposizioni nazionali e comunitarie, degli interventi di infrastrutturazione
strategica di preminente interesse nazionale.
Articolo 72
(Fondi rotativi per le imprese)
1. Fatte salve le risorse destinate all'attuazione degli interventi
e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme iscritte
nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti
alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti
affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione
della spesa.
2. I contributi a carico dei fondi di cui al comma 1, concessi
a decorrere dal 1º gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri
e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei seguenti principi:
a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non
può essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo;
b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla
concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro
da ultimare comunque nel secondo quinquennio;
c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene
determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.
3. Al fine di assicurare la continuità delle concessioni,
i decreti interministeriali di natura non regolamentare dovranno
essere emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. In caso di inadempienza provvede con proprio
decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto
degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono
norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti
interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni
di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
ai contributi in conto interessi nonché alla concessione
di incentivi per attività produttive disposti con le procedure
di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, inclusi i patti
territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma, e alla
concessione di incentivi per la ricerca industriale di cui al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Al fine di assicurare l'invarianza
degli effetti finanziari, di cui al presente articolo, con decreto
del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda gli aspetti finanziari,
è definita la programmazione temporale, per il triennio 2003-2005,
degli adempimenti amministrativi di cui alla citata legge n. 488
del 1992.
Articolo 73
(Estensione di interventi di promozione industriale)
1. Con delibera del CIPE, da emanare su proposta del Ministro delle
attività produttive, può essere disposto che gli interventi
di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge
1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 maggio 1989, n. 181, siano effettuati anche in aree interessate
da crisi di settore nel comparto industriale, diverse da quelle
individuate ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge n.
120 del 1989, nonché nelle aree industriali ricomprese nei
territori per i quali con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri è stato dichiarato o prorogato lo stato di emergenza.
Le aree sono individuate dal CIPE su proposta del Ministro delle
attività produttive tenuto conto dello stato di crisi settoriale
con notevoli ripercussioni sull'economia locale.
2. Il programma di promozione imprenditoriale ed attrazione degli
investimenti nel settore delle industrie e dei servizi nelle aree
individuati dal CIPE ai sensi del comma 1, predisposto da Sviluppo
Italia Spa, su direttive del Ministero delle attività produttive,
approvato dallo stesso Ministero, è finalizzato in primo
luogo alla salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, nonché
allo sviluppo del tessuto economico locale, attraverso il ricorso
ad attività sostitutive, nel rispetto della normativa comunitaria
in materia di aiuti di Stato.
3. Al fine di effettuare il monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia
degli interventi agevolativi, Sviluppo Italia Spa trasmette annualmente
al Ministero delle attività produttive, che riferisce al
CIPE, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi di
cui al comma 1 redatto sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero
delle attività produttive.
4. L'applicazione dell'estensione di cui al comma 1 è subordinata
all'approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Articolo 74
(Incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati
di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali)
1. Per l'anno 2003 è attribuito un contributo di 10 milioni
di euro per il cofinanziamento di programmi regionali di investimento
per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati
di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali.
2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede
con apposito decreto alla ripartizione delle risorse di cui al comma
1, nonché all'individuazione delle aree del territorio nazionale
a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità
urbana a danno delle piccole e medie imprese commerciali sulla base
dei seguenti criteri:
a) la sussistenza e l'eventuale natura ed entità degli incentivi
disposti da leggi regionali o da provvedimenti adottati da province,
comuni e città metropolitane, per il sostegno agli investimenti
in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali;
b) la densità di popolazione delle aree interessate dagli
incentivi;
c) gli indici di criminalità locali.
Articolo 75
(Interventi ferroviari)
1. Infrastrutture Spa finanzia prioritariamente, anche attraverso
la costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti
per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il "Sistema
alta velocità/alta capacità ", anche al fine
di ridurre la quota a carico dello Stato. Le risorse necessarie
per i finanziamenti sono reperite sul mercato bancario e su quello
dei capitali secondo criteri di trasparenza ed economicità.
Al fine di preservare l'equilibrio economico e finanziario di Infrastrutture
Spa è a carico dello Stato l'integrazione dell'onere per
il servizio della parte del debito nei confronti di Infrastrutture
Spa che non è adeguatamente remunerabile utilizzando i soli
flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico
del "Sistema alta velocità/alta capacità".
2. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla
gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nella sua interezza
o anche solo per la parte relativa alla realizzazione e gestione
del "Sistema alta velocità/alta capacità",
il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario,
il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa e subentra
nei relativi rapporti contrattuali. Le somme eventualmente dovute
dal concedente al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni
necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli
stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente
al rimborso del debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa.
Lo Stato garantisce il debito residuo nei confronti di Infrastrutture
Spa fino al rilascio della nuova concessione.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita anche
nell'interesse di Infrastrutture Spa la funzione di vigilanza e
di controllo sull'attuazione della concessione di cui al comma 2
per la parte relativa alla realizzazione e gestione del "Sistema
alta velocità/alta capacità".
4. I crediti e i proventi derivanti dall'utilizzo del "Sistema
alta velocità/alta capacità" sono destinati prioritariamente
al rimborso dei finanziamenti concessi da Infrastrutture Spa; su
di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi da
Infrastrutture Spa fino all'estinzione del relativo debito.
5. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è autorizzato
a compensare l'onere relativo alla manutenzione dell'infrastruttura
medesima anche attraverso l'utilizzo del Fondo di ristrutturazione
di cui all'articolo 43, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n.
448.
6. All'articolo 48, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone
prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente
trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro,
desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza
media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno
ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso
alla data della sua emanazione".
Articolo 76
(Interventi stradali)
1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante tra
l'altro la trasformazione dell'ANAS in società per azioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
è trasferita all'ANAS società per azioni, di seguito
denominata "ANAS Spa", in conto aumento del capitale sociale
la rete autostradale e stradale nazionale, individuata con decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al
primo periodo produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del
codice civile in favore dell'ANAS Spa, nonchè effetti sostitutivi
dell'iscrizione dei beni in catasto. Gli uffici competenti provvedono,
se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione,
intavolazione e voltura. Il |