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Art. 1.
Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le
imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro
degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di
libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione
di prodotti editoriali. Le tariffe agevolate sono determinate, anche
in funzione del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo
3, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, applicando la tariffa piu' bassa per
le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero
non superi le 20.000 copie. Per l'anno 2004, l'entita' dell'agevolazione
tariffaria per i soggetti identificati dal presente decreto resta
quella definita dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13
novembre 2002.
2. Accedono altresi' alle tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni
senza fini di lucro, le associazioni le cui pubblicazioni periodiche
abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari
di riferimento nonche', relativamente ai bollettinidei propri organi
direttivi, gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni
professionali di categoria e le associazioni d'arma e combattentistiche.
3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto per associazioni
ed organizzazioni senza fini di lucro si intendono quelle di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
e successive modificazioni, le organizzazioni di volontariato di
cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni,
le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo
28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione
sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni
ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonche'
gli enti ecclesiastici, le associazioni storiche operanti, per statuto,
da almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la valorizzazione
dell'ambiente naturale e le associazioni dei profughi istriani,
fiumani e dalmati.
3bis. A decorrere dall'anno 2005, i soggetti aventi titolo presentano
domanda per ogni anno entro il 30 settembre dell'anno precedente.
Art. 2.
Prodotti editoriali esclusi dalle agevolazioni
1. Sono esclusi dalle tariffe agevolate di cui all'articolo 1:
a) i quotidiani e i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie
per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato, su base
annua;
b) i periodici per i quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati,
a titolo oneroso, direttamente dai destinatari, per una percentuale
inferiore al 50 per cento del totale degli abbonamenti;
c) i quotidiani ed i periodici di pubblicita', vale a dire diretti
a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o
altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne
l'acquisto;
d) i quotidiani e i periodici di promozione delle vendite di beni
o servizi;
e) i quotidiani e i periodici di vendita per corrispondenza;
f) i cataloghi, vale a dire le pubblicazioni contenenti elencazioni
di prodotti o servizi, anche se corredate da indicazioni sulle caratteristiche
dei medesimi;
g) i quotidiani e i periodici non posti in vendita, vale a dire
non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento,
ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni ed associazioni
senza fini di lucro e degli altri soggetti indicati nel comma 2
dell'articolo 1 o comunque riconducibili agli stessi, ancorche'
editi da imprese costituite in forma societaria ed iscritte al ROC;
h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, vale a dire finalizzate
all'acquisizione di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme
di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni
senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente
per le proprie finalita' di autofinanziamento;
i) i quotidiani e i periodici delle pubbliche amministrazioni e
degli enti pubblici, nonche' di altri organismi, ivi comprese le
societa' riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali
o che svolgano una pubblica funzione;
l) i quotidiani e i periodici contenenti supporti integrativi o
altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione
al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74;
m) i prodotti editoriali pornografici.
Art. 3.
Modalita' di corresponsione dei rimborsi
1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza
del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso in favore della
societa' Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare
delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti dei fondi
stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base
di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', rilasciata
dalla societa' Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale
applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del presente
decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate
a favore di ogni soggetto avente titolo.
1bis. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono determinate
le procedure per il monitoraggio dell'andamento degli oneri ai fini
del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.
Art. 3bis.
Qualita' del servizio postale agevolato
1. La Commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici,
di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata
dai rappresentanti della societa' Poste italiane S.p.a, formula
proposte di regole comuni relative al miglioramento della qualita'
del servizio postale agevolato e alla semplificazione delle procedure
di invio di quotidiani e periodici
Art. 4.
Abrogazioni
1. Sono abrogati, in particolare:
a) l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre
1998, n. 448;
c) l'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) l'articolo 13quinquies del decretolegge 25 ottobre 2002, n. 236,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.284.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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