|
Sentenza.
Presidente Carbone - Relatore Preden
Svolgimento del processo
Il giorno 8 agosto 1993, A. B. veniva investito
da unauto di proprietà di L. M. e riportava lesioni
a causa delle quali decedeva il 23.10.1993.
Con atto notificato il 14.1.1994, la madre, T. S., la moglie, E.
Z., la figlia, B. B., e i fratelli, M., V., F. e T. B. convenivano
davanti al Tribunale di Brescia il M. e la spa S.A.I. Assicurazioni,
per sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni,
patrimoniali e non patrimoniali, da essi subiti, sia iure proprio
che iure hereditatis.
I convenuti resistevano.
A seguito della morte di B. B., la madre E. Z. si costituiva per
proseguire il processo quale unica erede.
Il tribunale, con
sentenza dell8.10.1998, dichiarava la colpa esclusiva del
M. e condannava in solido i convenuti a pagare alla Z. la somma
di lire 163.210.000, di cui lire 100.000.000 per danno morale, lire
50.000.000 quale erede della defunta figlia B. per il danno morale
da questultima sofferto, lire 3.850.000 quale unica erede
della vittima per il danno biologico temporaneo sofferto dalla medesima
e lire 9.360.000 per esborsi; alla S. la somma di lire 30.000.000
a titolo di danno morale; ai Belcuore la somma di lire 20.000.000
ciascuno a titolo di danno morale; rigettava la domanda della Z.
per il risarcimento iure hereditatis del danno morale sofferto dalla
vittima, quella di risarcimento del danno biologico patito iure
proprio dalla Z. e dalla S. e quella di risarcimento del danno patrimoniale
subito dalla Z..
Proponevano appello gli attori, chiedendo: lelevazione dellimporto
del risarcimento del danno morale sofferto dalla Z., da B. B. e
dalla S.; il riconoscimento alla Z., iure hereditatis, del danno
morale sofferto dallucciso e lelevazione del danno biologico
subito dal medesimo; il riconoscimento del danno biologico o esistenziale
subito dalla moglie, dalla figlia e dalla madre della vittima per
la perdita del congiunto; il riconoscimento alla vedova del danno
patrimoniale.
La Corte dappello
di Brescia, con sentenza del 2.1.2001, accoglieva parzialmente lappello.
La corte così provvedeva:
- elevava a lire 8.000.000 la liquidazione del danno biologico subito
dalla vittima, richiesto iure successionis dalla Z.;
- riconosceva il danno morale sofferto dalla vittima tra il giorno
dell investimento e quello della morte, e lo liquidava in
lire 25.000.000, in favore della Z., unica erede a seguito della
morte della figlia B.;
- riconosceva la sussistenza, in capo ai congiunti della vittima,
del danno biologico iure proprio, sotto il profilo del danno esistenziale,
consistente nella permanente alterazione dellequilibrio del
nucleo familiare; riteneva in re ipsa la prova del pregiudizio,
in quanto lamentato da congiunti legati alla vittima da stretto
rapporto parentale e da vincolo di convivenza; liquidava, equitativamente,
limporto del relativo risarcimento in favore della Z., in
lire 30.000.000 in proprio ed in lire 10.000.000 quale erede della
figlia B., ed in lire 20.000.000 in favore della Sileo;
- riteneva corretta la liquidazione in favore dei congiunti del
danno morale soggettivo iure proprio;
- confermava il rigetto della domanda di risarcimento del danno
patrimoniale subito dalla Z., sul rilievo che il defunto marito
era pensionato, che alla vedova competeva la pensione di reversibilità
e che nessuna prova era stata fornita circa lesecuzione di
lavori in proprio, quale elettricista, da parte del marito.
Avverso la sentenza
ha proposto ricorso per cassazione la Zani, anche quale erede della
figlia Barbara, sulla base di unico mezzo.
Ha resistito, con
controricorso, la S.A.I., che ha altresì proposto ricorso
incidentale, affidato ad unico mezzo, nei confronti della Z., in
proprio e quale erede della figlia, e della S..
La S. non ha svolto
difese.
Motivi della decisione
1. I due ricorsi, proposti avverso la medesima
sentenza vanno riuniti (articolo 335 Cpc).
Ricorso n. 12983/01
2. Con lunico mezzo, la ricorrente, denunciando
violazione di norme di diritto (articoli 2056 e 1226 Cc; articolo
2043 Cc; articoli 315, 433, 230bis Cc; articoli 29. 30 e 32 Costituzione)
ed omessa motivazione, censura il mancato riconoscimento del risarcimento
del danno patrimoniale subito dalla Zani in conseguenza della morte
del marito.
2.1. Il motivo è fondato.
Il totale diniego della sussistenza di un danno
patrimoniale subito dalla vedova per la morte del marito è
stato motivato dalla corte dappello sulla base di due argomentazioni:
a) la vedova ha perduto la quota di reddito che il marito le riservava,
ma ha acquisito la pensione di reversibilità; b) manca la
prova che il marito, elettricista pensionato, svolgesse in proprio
dei piccoli lavori in tale qualità.
Il primo argomento è errato, in quanto
applica il principio della compensatio lucri cum damno. Ma tale
ipotesi non si configura quando, a seguito della morte della persona
offesa, alla vedova sia stata concessa una pensione di reversibilità,
poiché tale erogazione si fonda su un titolo diverso rispetto
allatto illecito (sentenza 1140/97; 1347/98; 10291/01).
La motivazione risulta quindi errata in diritto.
La sentenza va pertanto cassata con rinvio ad altro giudice che
dovrà nuovamente motivare sul punto concernente la attribuzione
alla vedova del danno, patrimoniale tenendo conto del suindicato
principio.
Ricorso n. 16386101
3. Con lunico mezzo, la ricorrente -incidentale,
denunciando violazione ed erronea applicazione di norme di diritto
nonché contraddittorietà della motivazione, censura
la sentenza della corte dappello nella parte in cui ha accolto
la domanda di risarcimento del danno biologico, sotto il profilo
esistenziale, in favore della moglie, della figlia e della madre
della vittima.
Sostiene: che la corte dappello ha riconosciuto
il diritto al risarcimento del danno esistenziale inquadrandolo
nellambito del danno biologico, quale lesione del diritto
alla salute tutelato dallarticolo 32 Costituzione inteso in
senso ampio; che il danno biologico può trovare adeguato
risarcimento solo ove sia data la prova della sussistenza di una
situazione patologica che possa far affermare la violazione del
bene salute costituzionalmente garantito, mentre nessuna prova al
riguardo è stata fornita dagli attori.
3.1 Il motivo è solo in parte fondato
e va accolto per quanto di ragione.
3.1.1. La corte dappello ha accolto la
domanda degli attori, formulata come domanda di risarcimento di
danno biologico iure proprio, sotto il profilo del danno esistenziale,
sul rilievo che luccisione di un congiunto provoca un pregiudizio
al bene salute, da intendere non ristretto alla mera integrità
fisica (e psichica), ma esteso anche al benessere sociale, come
ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza 184/86; che
tale pregiudizio non é coincidente con gli stress emozionali
contingenti, ai quali si addice la previsione dellarticolo
2059 Cc, in quanto consiste nella permanente alterazione dellequilibrio
del nucleo familiare; che la prova della sussistenza di tale pregiudizio
deve ritenersi in re ipsa, quando è lamentato da stretti
congiunti, conviventi con la vittima.
3.1.2. Lammissione a risarcimento del
danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, consistente nella
perdita del rapporto parentale (con tale espressione sinteticamente
lo designa una ormai cospicua giurisprudenza di merito, che lo inserisce
nellambito del cosiddetto danno esistenziale ), compiuta dalla
corte territoriale va condivisa nella sua essenza, anche se necessita
di alcune precisazioni.
3.1.3. Il risarcimento del danno non patrimoniale
è prevista dallarticolo 2059 Cc (Danni non patrimoniali
secondo cui: Il danno non patrimoniale deve essere risarcito
solo nei casi determinati dalla legge. Allepoca dellemanazione
del codice civile (1942) lunica previsione espressa del risarcimento
del danno non patrimoniale era racchiusa nellarticolo 185
del Cp del 1930.
Ritiene il Collegio che la tradizionale restrittiva lettura dellarticolo
2059, in relazione allarticolo 185 Cp, come diretto ad assicurare
tutela soltanto al danno morale soggettivo, alla sofferenza contingente,
al turbamento dellanimo transeunte determinati da fatto illecito
integrante reato (interpretazione fondata sui lavori preparatori
del codice del 1942 e largamente seguita dalla giurisprudenza),
non può essere ulteriormente condivisa.
Nel vigente assetto del lordinamento,
nel quale assume posizione preminente la Costituzione - che, allarticolo
2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili delluomo -,
il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia,
comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla
persona.
3.1.4. Tale conclusione trova sostegno nella
progressiva evoluzione verificatasi nella disciplina di tale settore,
contrassegnata dal nuovo atteggiamento assunto, sia dal legislatore
che dalla giurisprudenza, in relazione alla tutela riconosciuta
al danno non patrimoniale, nella sua accezione più ampia
di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona
non connotati da rilevanza economica (in tal senso, v. già
Corte costituzionale, sentenza 88/1979).
3.1.4.1. Nella legislazione successiva al codice
si rinviene un cospicuo ampliamento dei casi di espresso riconoscimento
del risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori dell
ipotesi di reato, in relazione alla compromissione di valori personali
(articolo 2 della legge 117/88: risarcimento anche dei danni non
patrimoniali derivanti dalla privazione della libertà personale
cagionati dallesercizio di funzioni giudiziarie; articolo
29, comma 9, della legge 675/96: impiego di modalità illecite
nella raccolta di dati personali; articolo 44, comma 7, del decreto
legislativo 286/98: adozione di atti discriminatori per motivi razziali,
etnici o religiosi; articolo 2 della legge 89/2001: mancato rispetto
del termine ragionevole di durata del processo).
3.1.4.2. Appare inoltre significativa levoluzione
della giurisprudenza di questa Suprema Corte, sollecitata dalla
sempre più avvertita esigenza di garantire lintegrale
riparazione del danno ingiustamente subito, non solo nel patrimonio
inteso in senso strettamente economico, ma anche nei valori propri
della persona (articolo 2 Costituzione). In proposito va anzitutto
richiamata la rilevante innovazione costituita dallammissione
a risarcimento (a partire dalla sentenza 3675/81) di quella peculiare
figura di danno non patrimoniale (diverso dal danno morale soggettivo)
che è il danno biologico, formula con la quale si designa
lipotesi della lesione dellinteresse costituzionalmente
garantito (articolo 32 Costituzione) alla integrità psichica
e fisica della persona.
Non ignora il Collegio che la tutela risarcitoria
del cosiddetto danno biologico viene somministrata in virtù
del collegamento tra larticolo 2043 Cc e larticolo 32
Costituzione, e non già in ragione della collocazione del
danno biologico nellambito dellarticolo 2059, quale
danno non patrimoniale, e che tale costruzione trova le sue radici
(v. Corte Costituzione, sentenza 184/86) nella esigenza di sottrarre
il risarcimento del danno biologico (danno non patrimoniale) dal
limite posto dallarticolo 2059 (norma nel cui ambito ben avrebbe
potuto trovare collocazione, e nella quale, peraltro, una successiva
sentenza della Corte costituzionale, la 372/94, ha ricondotto il
danno biologico fisico o psichico sofferto dal congiunto della vittima
primaria). Ma anche tale orientamento. non appena ne sarà
fornita loccasione, merita di essere rimeditato.
Nel senso del riconoscimento della non coincidenza
tra il danno non patrimoniale previsto dallarticolo 2059 e
il danno morale soggettivo va altresì ricordato che questa
Suprema Corte ha ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale,
evidentemente inteso in senso diverso dal danno morale soggettivo,
anche in favore delle persone giuridiche; soggetti per i quali non
è ontologicamente configurabile un coinvolgimento psicologico
in termini di patemi danimo (v., da ultimo, sentenza 2367/00).
3.1.4.3. Si deve quindi ritenere ormai acquisito
allordinamento positivo il riconoscimento della lata estensione
della nozione di danno non patrimoniale, inteso come
danno da lesione di valori inerenti alla persona, e non più
solo come danno morale soggettivo.
Non sembra tuttavia proficuo ritagliare
allinterno di tale generale categoria specifiche figure di
danno, etichettandole in vario modo: ciò che rileva, ai fini
dellammissione a risarcimento, in riferimento allarticolo
2059, è lingiusta lesione di un interesse inerente
alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettivi di
valutazione economica.
3.1.5. Venendo ora alla questione cruciale
del limite al quale larticolo 2059 del codice del 1942 assoggetta
il risarcimento del danno non patrimoniale, mediante la riserva
di legge, originariamente esplicata dal solo articolo 185 Cp (ma
v. anche larticolo 89 Cpc), ritiene il Collegio che, venendo
in considerazione valori personali di rilievo costituzionale, deve
escludersi che il risarcimento del danno non patrimoniale che ne
consegua sia soggetto al limite derivante dalla riserva di legge
correlata allarticolo 185 Cp.
Una lettura della norma costituzionalmente
orientata impone di ritenere inoperante il detto limite se la lesione
ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti.
Occorre considerare, infatti, che nel caso in cui la lesione abbia
inciso su un interesse costituzionalmente protetto la riparazione
mediante indennizzo (ove non sia praticabile quella in forma specifica)
costituisce la forma minima di tutela, ed una tutela minima non
é assoggettabile a specifici limiti, poiché ciò
si risolve in rifiuto di tutela nei casi esclusi (v. Corte costituzionale,
sentenza 184/86, che si avvale tuttavia dellargomento per
ampliare lambito della tutela ex articolo 2043 al danno non
patrimoniale da lesione della integrità biopsichica; ma largomento
si presta ad essere utilizzato anche per dare una interpretazione
conforme a Costituzione dellarticolo 2059).
Daltra parte, il rinvio ai casi in
cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale
ben può essere riferito, dopo lentrata in vigore della
Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, atteso
che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili
inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente,
ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura
un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione
del danno non patrimoniale.
3.1.6. Venendo ora ad esaminare la questione
della ammissione a risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione
di congiunto, consistente nella definitiva perdita del rapporto
parentale (con tale espressione sinteticamente lo designa una ormai
cospicua giurisprudenza di merito, che lo inserisce nellambito
del c.d. danno esistenziale ), osserva il Collegio che il soggetto
che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza
della uccisione di un congiunto lamenta lincisione di un interesse
giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare,
la cui tutela ex articolo 32 Costituzione, ove risulti intaccata
lintegrità biopsichica, si esprime mediante il risarcimento
del danno biologico, sia dallinteresse allintegrità
morale, la cui tutela, agevolmente ricollegabile allarticolo
2 Costituzione, ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente,
si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo.
Linteresse fatto valere nel caso di danno da uccisione di
congiunto è quello alla intangibilità della sfera
degli affetti e della reciproca solidarietà nellambito
della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione
delle attività realizzatrici della persona umana nellambito
di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia,
la cui tutela è ricollegabile agli articoli 2, 29 e 30 Costituzione.
Si tratta di interesse protetto, di rilievo
costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non
apre la via ad un risarcimento ai sensi dellarticolo 2043,
nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad un risarcimento
(o meglio: ad una riparazione), ai sensi dellarticolo 2059,
senza il limite ivi previsto in correlazione allarticolo 185
Cp in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in tema
di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato.
3.1.7. Il danno non patrimoniale da uccisione
di congiunto, consistente nella perdita del rapporto parentale,
si colloca quindi nellarea dellarticolo 2059 in raccordo
con le suindicate norme della Costituzione.
Il suo risarcimento postula tuttavia la
verifica della sussistenza degli elementi nel quali si articola
lillecito civile extracontrattuale definito dallarticolo
2043. Larticolo 2059 non delinea una distinta figura di illecito
produttiva di danno non patrimoniale, ma, nel presupposto della
sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dellillecito
civile, consente, nei casi determinati dalla legge, anche la riparazione
di danni non patrimoniali (eventualmente in aggiunta a quelli patrimoniali
nel caso di congiunta lesione di interessi di natura economica e
non economica).
3.1.8. Per quanto concerne il nesso di causalità,
va rilevato che, nel caso in cui la perdita del rapporto parentale
sia determinata dall uccisione di un congiunto, il medesimo
fatto (uccisione di una persona) lede in pari tempo situazioni giuridiche
di soggetti diversi legati da un vincolo parentale.
Levento naturale morte non
causa soltanto lestinzione della vita della vittima primaria,
che subisce il massimo sacrificio del relativo diritto personalissimo,
ma causa altresì, nel contempo, lestinzione del rapporto
parentale con i congiunti della vittima, che a loro volta subiscono
la lesione dellinteresse alla intangibilità della sfera
degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che
connota la vita familiare.
Si ripropone, in questo caso, il fenomeno della
propagazione intersoggettiva delle conseguenze di un medesimo fatto
illecito. Figura nota, della quale la giurisprudenza, in tema di
danni non patrimoniali, ha fatto governo in varie ipotesi, ammettendo
a risarcimento: il danno morale soggettivo da morte di congiunto,
(sentenza 2915/71; 1016/73; 6854/88; 11396/97); il danno morale
soggettivo cagionato da le non mortale sofferta da un congiunto,
come statuito, innovando il precedente orientamento restrittivo
(di cui sono espressione le sentenze suindicate), dalla più
recente giurisprudenza di questa Suprema Corte (sentenza 4186/98;
4852/99; 13358/99; 1516/01; Sezioni unite, 9556/02); il danno consistente
nella impossibilità di intrattenere rapporti sessuali a causa
delle lesioni subite dal coniuge (sentenza 6607/86); il danno subito
dalla moglie e dai figli di un infortunato, rimasto in coma profondo,
per la lesione dei diritti riflessi di cui siano portatori, ai sensi
degli articoli 143 e 147 Cc (sentenza 8305/96) Ma ricadono nel paradigma,
sia pur in materia di danni patrimoniali, anche lipotesi della
lesione del diritto di credito ad opera di un terzo (secondo quanto
affermato nel caso Meroni dalle Sezioni unite con la nota sentenza
174/71) e del danno patrimoniale subito dai congiunti della vittima
(ai quali viene equiparato il convivente more uxorio: sentenza 2988/94)
per la perdita delle contribuzioni che da quella ricevevano ed avrebbero
presumibilmente ancora ricevuto in futuro, sempre pacificamente
riconosciuto dalla giurisprudenza civile (sentenza 3929/69; 2063/75;
4137/81; 11453/95; 1085/98; ma v. anche Corte costituzionale, sentenza
372/94).
In questi casi si suole parlare di danno
riflesso o di rimbalzo. Ma la definizione non coglie nel segno:
dovendosi aver riguardo alla lesione della posizione giuridica protetta,
nel caso di evento plurioffensivo la lesione è infatti contestuale
ed immediata per tutti i soggetti che sono titolari dei vari interessi
incisi (sentenza 1561/01; Sezioni unite, 9556/02).
Ciò posto, il problema della causalità
va affrontato e risolto negli stessi termini in cui questa Suprema
Corte lo ha affrontato e risolto in relazione alle menzionate ipotesi
di propagazione intersoggettiva delle conseguenze di uno stesso
fatto illecito.
Al fine di individuare il responsabile dellevento
lesivo (incidente sulle posizioni giuridicamente protette facenti
capo alla vittima primaria ed a quelle che si suole definire come
vittime secondarie) dovrà essere accertato il nesso di causalità
materiale intercorrente tra la condotta delluccisore e la
morte della vittima primaria alla stregua delle regole dettate dagli
articoli 41 e 42 Cp, secondo i criteri della c.d. causalità
di fatto o naturale, impostati sul principio della condizione sine
qua non o della equivalenza, con il correttivo del criterio della
causalità efficiente(v., per tutte, sentenza 8348/96
e 5923/95, che esprimono un orientamento consolidato).
Una volta risolta il problema dellimputazione
dellevento (problema che è proprio della responsabilità
extracontrattuale, poiché in quella contrattuale il soggetto
responsabile è di norma il contraente inadempiente: sentenza
11629/99), dovrà invece procedersi alla ricerca del collegamento
giuridico tra il fatto (uccisione) e le sue conseguenze dannose,
selezionando quelle risarcibili, rispetto a quelle non risarcibili,
in base ai criteri della causalità giuridica, alla stregua
di quanto prevede larticolo 1223 Cc (richiamato dallarticolo
2056, comma 1, Cc), che limita il risarcimento ai soli danni che
siano conseguenza immediata e diretta dellillecito, ma che
viene inteso, secondo costante giurisprudenza (sentenza 89/1962;
373/71; 6676/92; 1907/93; 2356/00; 5913/00), nel senso che la risarcibilità
deve essere estesa ai danni mediati ed indiretti, purché
costituiscano effetti normali del fatto illecito, secondo il criterio
della cosiddetta regolarità causale (sul punto v., da ultimo,
Sezioni unite, sentenza 9556/02, in tema di danno morale soggettivo
sofferto dai congiunti della vittima di lesioni non mortali, che
conferma le argomentazioni della sentenza 4186/99).
3.1.9. Circa lelemento soggettivo, non
sembra esatto ritenere che, essendo necessaria la prevedibilità
dellevento al fine di ritenere sussistente la colpa, il soggetto
che ha posto in essere la condotta che ha causato la morte della
vittima primaria non dovrebbe rispondere del danno subito dai congiunti
per difetto di prevedibilità degli eventi ulteriori, tra
i quali rientra la privazione, in danno dei superstiti, del rapporto
coniugale e parentale, e, quindi, per mancanza di colpa.
Agevole opporre che la prevedibilità
dellevento dannoso deve essere valutata in astratto e non
in concreto; che levento dannoso è costituito, in tesi,
dalla lesione dellinteresse allintangibilità
delle relazioni familiari; che tale lesione deve ritenersi prevedibile,
rientrando nella normalità che la vittima sia inserita in
un nucleo familiare, come coniuge, genitore, figlio o fratello.
3.1.10. Per quanto concerne, infine, la prova
del danno, osserva il Collegio che il danno non patrimoniale da
uccisione di congiunto non coincide con la lesione dellinteresse
protetto, esso consiste in una perdita, nella privazione di un valore
non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita
del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle
reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità
con le quali normalmente si esprimono nellambito del nucleo
familiare; perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza
della lesione dellinteresse protetto.
Volendo far riferimento alla nota distinzione
tra danno-evento e danno-conseguenza (introdotta da Corte costituzionale
184/86, che ha collocato nella prima figura il danno biologico,
ma abbandonata dalla successiva Corte costituzionale 372/94), si
tratta di danno-conseguenza.
Non vale pertanto lassunto secondo cui
il danno sarebbe in re ipsa, nel senso che sarebbe coincidente con
la lesione dellinteresse. Deve affermarsi invece che dalla
lesione dellinteresse scaturiscono, o meglio possono scaturire,
le suindicate conseguenze. che, in relazione alle varie fattispecie,
potranno avere diversa ampiezza e consistenza, in termini di intensità
e protrazione nel tempo.
Il danno in questione deve quindi essere
allegato e provato. Trattandosi tuttavia di pregiudizio che si proietta
nel futuro (diversamente dal danno morale soggettivo contingente),
dovendosi aver riguardo al periodo di tempo nel quale si sarebbe
presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che lillecito
ha invece reso impossibile, sarà consentito il ricorso a
valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi
obbiettivi che sarà onere del danneggiato fornire.
La sua liquidazione, vertendosi in tema
di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi
di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a
valutazione equitativa (articoli 1226 e 2056 Cc), tenuto conto dellintensità
del vincolo familiare, della situazione di convivenza, e di ogni
ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno
ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, letà
della vittima e dei singoli superstiti.
Ed é appena il caso di notare che il
danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in quanto
ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo contingente,
può essere riconosciuto a favore dei congiunti unitamente
a questultimo, senza che possa ravvisarsi una duplicazione
di risarcimento.
Ma va altresì precisato che, costituendo
nel contempo funzione e limite del risarcimento del danno alla persona,
unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio effettivamente
subito, il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta
del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto
parentale, dovrà considerare, nel liquidare il primo, la
più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente
che gli va riconosciuta, poiché, diversamente, sarebbe concreto
il rischio di duplicazione del risarcimento. In altri termini, dovrà
il giudice assicurare che sia raggiunto un giusto equilibrio tra
le varie voci che concorrono a determinare il complessivo risarcimento.
4. In conclusione, deve affermarsi che é
incorsa in errore la corte territoriale affermando che la prova
del danno era in re ipsa.
Limpugnata sentenza va quindi cassata con rinvio ad altro
giudice di pari grado, che dovrà attenersi ai suenunciati
principi (sub n. 2.1. e n. 3.1.10).
Il giudice di rinvio, che si designa in altra
sezione della Corte dappello di Brescia, provvederà
anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie;
cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte
dappello di Brescia.
|