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Articolo 1.
1. Le disposizioni
degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.
9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
2. Le disposizioni
dellarticolo 11 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.
9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. Allarticolo
152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
"1-ter. Durante
la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
è obbligatorio luso delle luci di posizione, delle
luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte,
delle luci dingombro".
4. Larticolo
12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, è abrogato.
Articolo 2.
1. Al comma 2, secondo
periodo, dellarticolo 173 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "viva
voce", sono inserite le seguenti: "o dotati di auricolare
purchè il conducente abbia adeguate capacità uditive
ad entrambe le orecchie".
Articolo 3.
1. Il comma 5 dellarticolo
186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , è sostituito
dal seguente:
"5. Qualora
dallaccertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso
alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), linteressato
è considerato in stato di ebbrezza ai fini dellapplicazione
delle sanzioni di cui al comma 2".
2. Allarticolo
13, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 gennaio 2002,
n. 9, il capoverso 5 è sostituito dal seguente:
"5. Qualora
dallaccertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti
un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), il
conducente è considerato in stato di ebbrezza ai fini dellapplicazione
delle sanzioni di cui al comma 2".
3. Allarticolo
191, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo
le parole: "o accompagnata da cane guida," sono inserite
le seguenti: "o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona
sordocieca,".
Articolo 4.
1. Sulle autostrade
e sulle strade extraurbane principali di cui allarticolo 2,
comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, gli organi di polizia stradale di cui allarticolo
12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive
fornite dal Ministero dellinterno, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare
dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene
data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento
a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli
articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive
modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo
possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade
di cui allarticolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto
legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito
decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
2. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia
stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti
proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle
strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli
tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità,
delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per
le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare
pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità
del traffico o allincolumità degli agenti operanti
e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche
per le successive integrazioni o modifiche dellelenco delle
strade di cui al precedente periodo.
3. Nei casi indicati
dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici,
di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle
esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano
di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento
dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonchè i dati
di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione.
Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in
modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento
degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati
ai sensi dellarticolo 45, comma 6, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
4. Nelle ipotesi
in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui
al presente articolo, non vi è lobbligo di contestazione
immediata di cui allarticolo 200 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
Articolo 5.
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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