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Sentenza.
Presidente Vittoria - relatore Lucentini
Pm Palmieri, difforme - ricorrente Savastano controricorrente
Casella
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 14 giugno 1984
Rosario Casella esponeva che essendo affetto da alopecia di
tipo androgeno nella regione frontale, parietale bilaterale
ed occipitale del cuoio capelluto sera rivolto
al chirurgo plastico Germano Savastano il quale, verso la fine
del 1981, laveva sottoposto ad intervento cruento di trasposizione
di lembi di pelle da prelevare dalle altre sedi parietali. Sennonché,
dopo pochi giorni, nelle zone esplantate sera verificata
una reazione infiammatoria con successiva necrosi dei tessuti,
ragione per cui sera rivolto ad un altro specialista,
il quale, dopo vari interventi, aveva ridotto la zona necrotica,
tentando la ricomposizione della pelle mediante innesti liberi.
In seguito aveva appreso che lincisione chirurgica aveva
raggiunto la regione alopecica, provocando la devascolarizzazione
delle restanti superfici del cuoio capelluto. Conveniva pertanto
il Savastano davanti al tribunale di Napoli, chiedendone la
condanna al risarcimento del danno.
Radicatosi il contraddittorio, il tribunale accoglieva la domanda
e, per leffetto, condannava il Savastano a pagare al Casella
la somma di 50 milioni 25mila lire, oltre interessi, e la decisione,
impugnata dal soccombente, era confermata dalla Corte dappello
di Napoli, che così motivava.
Infondata era leccezione del Savastano, secondo cui il
Casella non aveva «conservato» la prova del danno,
con conseguente mancato assolvimento del relativo onere, avendo
il tribunale condivisibilmente ritenuto, nellambito del
suo potere discrezionale di scelta delle prove, essere più
che esaurienti le due relazioni peritali del consulente tecnico
Sbrocca e lampia documentazione medica raccolta dallattore
nel corso degli anni, e prodotta in giudizio.
Egualmente infondata era laltra eccezione volta a dedurre
linterruzione del nesso causale per avere il Casella posto
fine ad ogni rapporto con il Savastano, ricorrendo ad altri
sanitari per ulteriori trattamenti, e così impedendogli
di effettuare la seconda parte dellintervento. Il primo
giudice, invero, nel ricostruire la vicenda successiva al primo
intervento, aveva ritenuto la piena attendibilità delle
relazioni mediche redatte dai medici interpellati dal Casella,
in tale modo accertando che costui, a pochi mesi dalloperazione,
presentava, nella regione temporo-parietale di sinistra, una
lesione impetiginizzata. Daltro canto, proseguiva la Corte,
era provato che lo stesso Casella era stato costretto a rivolgersi
ad altri medici a causa dellassenza, da Napoli, del Savastano,
il che giustificava la perdita di fiducia da parte sua.
Il Savastano aveva posto in evidenza, ancora, la particolarità
dellintervento, cosicché, dovendosi applicare i
criteri di imputazione dellinadempimento, rappresentati
dal dolo o dalla colpa grave ex articolo 2236 Cc, non poteva
essere ritenuto responsabile del fatto dannoso, in difetto delluno
o dellaltra, ovvero anche della sola colpa lieve.
In relazione a tale questione osservava la Corte - «non
risulta(va) provato che il Savastano avesse ottemperato ai suoi
doveri di informazione nei confronti del Casella in ordine alla
portata e gravità delloperazione e al rischio di
un esito infausto», in conformità del principio,
emerso nel tempo, della necessità del consenso informato
del paziente, soprattutto nel caso di interventi chirurgici
di natura estetica.
per la cassazione della sentenza il Savastano proponeva ricorso
sulla base di più motivi.
Resisteva con controricorso il Casella.
Entrambe le parti hanno presentato memorie illustrative.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando
omessa o insufficiente motivazione, nonché violazione
e falsa applicazione degli articoli 696 Cpc e 2697 Cc, in relazione
allarticolo 360 nn. 5 e 4 Cpc, il ricorrente deduce che
il Casella aveva lasciato trascorrere ben tre anni dallintervento
chirurgico, sottoponendosi nel frattempo allopera di altri
medici, prima di citarlo in giudizio, in tale modo rendendo
impossibile laccertamento delle sue effettive condizioni
nel tempo immediatamente successivo allintervento medesimo.
La Corte aveva ritenuto la sufficienza della prova fornita,
facendo riferimento alla consulenza tecnica compiuta e alla
certificazione medica prodotta, senza tuttavia considerare che,
mentre questultima documentazione era priva di qualunque
valore, in quanto relativa ad accertamenti non svolti in contraddittorio,
la consulenza tecnica aveva ripetutamente posto in evidenza
come proprio il mancato accertamento dello stato del paziente
dopo il contestato intervento, e prima che il Casella si sottoponesse
alle cure di altri sanitari, avesse impedito daccertare
se e quali responsabilità potessero addebitarglisi.
Con il secondo motivo, denunciando omessa o insufficiente motivazione,
nonché violazione e falsa applicazione degli articoli
696 Cpc e 2697 Cc, in relazione allarticolo 360 nn. 5
e 4 Cpc, il medesimo ricorrente si duole che la Corte territoriale
abbia disapplicato le regole sullonere della prova, non
avendo spiegato le ragioni per cui le certificazioni mediche
in atti, redatte da professionisti interpellati dal Casella,
fossero sufficienti a provare ed a provare attendibilmente
le sue effettive condizioni dopo lintervento.
Con il terzo motivo, denunciando omessa o insufficiente motivazione,
nonché violazione e falsa applicazione dellarticolo
2697 Cc, in relazione allarticolo 360 nn. 5 e 4 Cpd, il
Savastano si duole che il secondo giudice abbia omesso qualunque
motivazione sulla questione dellinterruzione del nesso
di causalità, in tale modo disapplicando le regole in
materia di prova. In realtà, non era provato che le condizioni
del Casella dovessero attribuirsi allintervento, né
era provato che lo stesso Casella fosse stato costretto a rivolgersi
a terzi per la sua assenza da Napoli.
Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione
degli articoli 2697, 2236 Cc, omessa, o insufficiente e contraddittoria
motivazione, in relazione allarticolo 360 nn. 4 e 5 Cpc,
il Savastano afferma davere dedotto in appello che la
fattispecie era riconducibile allipotesi di cui
allarticolo 2236 Cc, trattandosi di prestazione dopera
implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà,
e su tale questione la Corte avrebbe dovuto soffermarsi, «specie
per determinare lincidenza dellonere della prova
circa lassolvimento del dovere dinformativa».
Era invece accaduto che su tale questione la Corte aveva omesso
qualunque motivazione, diffondendosi per contro sulla diversa
questione del consenso informato.
Con il quinto mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione
degli articoli 2330, 2236, 2697 Cc, difetto di motivazione,
in relazione allarticolo 360 nn. 5 e 3 Cpc, il ricorrente
lamenta che la Corte abbia affermato che non risultava che egli
avesse ottemperato al suo dovere di informazione nei confronti
del Casella in ordine alla portata e gravità delloperazione
e al rischio di un esito infausto. Ma laffermazione era
inficiata da più errori: a) il giudice avrebbe dovuto
accertare se lintervento fosse, o no, di particolare difficoltà.
Ritenendo poi che, per implicito, il giudice avesse inteso aderire
alla tesi della facile esecuzione, vi sarebbe difetto di motivazione,
in presenza delle ripetute affermazioni del consulente dufficio
attestanti la particolare difficoltà dellintervento;
b) era il Casella che avrebbe dovuto dimostrare che non era
stato informato delle difficoltà e dellesito dellintervento.
Osserva il Collegio che, secondo la puntuale notazione contenuta
nel quarto mezzo dannullamento, la Corte dappello,
in effetti, non considerò, nonostante che fosse stata
dedotta la questione della difficoltà, se speciale o
no, dellintervento chirurgico compiuto dal Savastano,
in riferimento ai connessi criteri di imputazione dellinadempimento
(dolo o colpa grave) ex articolo 2236 Cc, avendo ritenuto di
potere altrimenti risolvere la controversia.
In particolare, la stessa Corte finì con laffermare
che la responsabilità del sanitario derivava anche dalla
violazione del dovere dinformazione su di lui incombente,
non risultando provato che vi avesse ottemperato: il che introduce
la questione, oggetto del quinto mezzo, se sia il medico a dover
provare davervi adempiuto o se, allopposto, il relativo
onere probatorio competa al paziente.
Va premesso, in linea generale, che lattività
medica trova fondamento e giustificazione, nellordinamento
giuridico, non tanto nel consenso dellavente diritto (articolo
51 Cp), come si riteneva nel passato, poiché tale opinione,
di per sé, contrasterebbe con larticolo 5 Cc, in
tema di divieto degli atti disposizione del proprio corpo, ma
in quanto essa stessa legittima, essendo volta a tutelare un
bene costituzionalmente garantito, qual è quello della
salute.
Dallautolegittimazione dellattività medica,
anche al di là dei limiti posti dallarticolo 5
Cc, non può tuttavia trarsi la convinzione che il medico
possa, fuori di taluni casi eccezionali (allorché il
paziente non sia in grado, per le sue condizioni, di manifestare
la propria volontà, ovvero, più in generale, ove
sussistano le condizioni di cui allarticolo 54 Cp), intervenire
senza il consenso, ovvero, a fortiori, malgrado il dissenso
del paziente.
La necessità del consenso si evince, in
generale, dallarticolo 13 Costituzione, il quale sancisce
linviolabilità della libertà personale,
nel cui ambito deve ritenersi inclusa la libertà di salvaguardare
la propria salute e la propria integrità fisica, escludendone
ogni restrizione se non per atto motivato dellautorità
giudiziaria e nei soli casi e con le modalità previsti
dalla legge. Ma è soprattutto rilevante in materia larticolo
32 Costituzione, per il quale «Nessuno può essere
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge (la quale) non può in nessun caso
violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».
È proprio in attuazione di tali principi che la legge
180/78, sulla riforma dei manicomi, ha stabilito che «gli
accertamenti e trattamenti, sanitari sono volontari»,
salvi i casi espressamente previsti, concetto che è stato
di lì a poco ribadito dalla legge 833/78, istitutiva
del servizio sanitario nazionale, il cui articolo 33 dispone
che «gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono, di
norma, volontari».
La formazione del consenso presuppone una specifica informazione
su quanto ne forma oggetto (cosiddetto consenso informato),
che non può provenire che dal sanitario che deve prestare
la sua attività professionale. Tale consenso implica
la piena conoscenza della natura dellintervento medico
e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi,
dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative,
con la precisazione, peraltro, che, nel caso di interventi di
chirurgia estetica, in quanto non finalizzati al recupero della
salute in senso stretto, linformazione deve essere particolarmente
precisa e dettagliata.
Qualora linformazione sia mancata, in tutto o in
parte, si avrà una responsabilità del sanitario
colpevole dellomissione: la quale sarà di natura
contrattuale ovvero di natura extracontrattuale (precisamente:
precontrattuale ex articolo 1337 Cc), a seconda che si ritenga
che il difetto dinformazione rilevi sul piano dellinadempimento
di un contratto già pienamente perfezionato, o su quello,
semplicemente, delle trattative.
In alcune sue decisioni (v., da ultimo, Cassazione 10014/94,
364/97) questa Corte ha ritenuto di optare per la seconda alternativa,
collegando lobbligo di informazione al comportamento secondo
buona fede cui le parti sono appunto tenute nello svolgimento
delle trattative e nella formazione del contratto.
Peraltro, già con sentenza 1132/76 la Corte aveva enunciato
lopposto principio, osservando: che il contratto dopera
professionale si conclude tra il medico ed il cliente quando
il primo, su richiesta del secondo, accetta di esercitare la
propria attività professionale in relazione al caso prospettatogli;
che tale attività si scinde in due fasi, quella, preliminare,
diagnostica, basata sul rilevamento dei dati sintomatologici,
e laltra, conseguente, terapeutica o di intervento chirurgico,
determinata dalla prima; che luna e laltra fase
esistono sempre, e compongono entrambe liter dellattività
professionale, costituendo perciò entrambe la complessa
prestazione che il medico si obbliga ad eseguire per effetto
del concluso contratto di opera professionale; che, poiché
solo dopo lesaurimento della fase diagnostica sorge il
dovere del chirurgo dinformare il cliente sulla natura
e sugli eventuali pericoli dellintervento operatorio risultato
necessario, questo dovere dinformazione, diretto ad ottenere
un consapevole consenso alla prosecuzione dellattività
professionale, non può non rientrare nella complessa
prestazione. Di qui, in definitiva, la natura contrattuale della
responsabilità derivante dallomessa informazione.
Tale orientamento giurisprudenziale, successivamente fatto proprio
da altre decisioni (Cassazione 1773/81, 4394/85), sembra meglio
adeguarsi, nel confronto con laltro, al normale accadimento
delle vicende umane e alle norme che tali vicende sono chiamate
a regolare.
Ritenuto dunque che la violazione del dovere di informazione
dà luogo ad unipotesi di inadempimento contrattuale,
lonere della prova correlativo si distribuirà tra
le parti in conformità delle consuete norme in materia.
Comè noto, lorientamento tradizionale afferma
che, in materia di obbligazioni contrattuali, è il creditore
che deve dimostrare linadempimento, oltre al contenuto
della non adempiuta obbligazione, mentre il debitore è
tenuto, dopo tale prova, a giustificare ex articolo 1218 Cc
linadempimento che il creditore gli attribuisce.
Secondo tale indirizzo, più precisamente, si deve avere
riguardo, a questi fini, alloggetto specifico della domanda:
sicché, a differenza del caso in cui si chieda lesecuzione
del contratto e ladempimento delle relative obbligazioni,
ovè sufficiente che lattore provi la fonte
del rapporto dedotto in giudizio, ossia lesistenza del
negozio e quindi dellobbligo che assume inadempiuto, qualora,
invece, si domandi la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento
dei danni per inadempimento, lattore è tenuto a
provare anche il fatto su cui la domanda è fondata, ossia
linadempimento, spettando quindi al convenuto di dare
la prova della non imputabilità di esso (in questo senso,
ad esempio, Cassazione 124/97, 8435/96, 7863/95, 4285/94, 1119/93,
etc.).
Il medesimo orientamento giurisprudenziale è stato seguito,
espressamente, dalla citata sentenza Cassazione 10014/94, pur
se in contraddizione con le premesse poste, in quanto riferite
(come visto) ad unipotesi di responsabilità precontrattuale.
In tempi recenti, tuttavia, si è fatto via via strada,
sino a divenire prevalente, il diverso ed opposto orientamento
secondo cui, nellazione di adempimento, di risoluzione
ed in quella risarcitoria, il creditore è tenuto a provare
soltanto lesistenza del titolo, e non anche linadempienza
dellobbligato, dovendo essere questultimo a provare
di avere adempiuto, salvo che non opponga leccezione inademplenti
non est adimplendum, nel qual caso sarà laltra
parte a doverla neutralizzare, provando il proprio adempimento
o che la sua obbligazione non era ancora dovuta (ex
plurimis, Cassazione 3232/98, 11629/99, 973/96, 10446/94, 3099/87).
Lidea che è alla base di questo indirizzo è
stata volta a volta individuata: a) nellontologica distinzione
fra responsabilità contrattuale e responsabilità
extracontrattuale che comporta oneri probatori diversi circa
lindividuazione dei fatti costitutivi della pretesa, che
sono, nellun caso, la fonte negoziale o legale, e, nellaltro,
il comportamento lesivo; b) nel criterio di ragionevolezza,
sotteso allattività ermeneutica delle norme, alla
cui luce appare irrazionale che, di fronte ad unidentica
situazione, probatoria delle ragioni del credito (lesistenza
dellobbligazione contrattuale e il diritto ad ottenere
ladempimento), lonere probatorio si atteggi in maniera
diversa a seconda che il creditore agisca per ladempimento
ovvero chieda il risarcimento del danno (o la risoluzione) per
causa dinadempimento; c) nel criterio di vicinanza della
prova, secondo cui lonere della prova di un fatto va posto
a carico della parte cui esso si riferisce: onde linadempimento
che nasce e si consuma, per così dire, nella sfera
dazione del debitore non deve essere provato dal
creditore, dovendo invece essere il debitore a provarne linimputabilità;
d) nel criterio di persistenza del diritto, da intendere nel
senso che, nel caso di pretese creditorie destinate ad essere
estinte entro un certo termine attraverso ladempimento,
il creditore è dispensato dalla prova dellinadempimento
sulla base di quella presunzione; e) nel fatto che, se larticolo
1453 Cc consente, a chi ha chiesto ladempimento, di domandare
successivamente la risoluzione, sarebbe illogico ritenere che,
in un caso siffatto, abbia a mutare la ripartizione dellonere
probatorio, prima richiedendosi allattore di provare soltanto
lesistenza dellobbligazione che vuole sia adempiuta
e poi, nel corso del giudizio pur dopo uneventuale
condanna del convenuto alladempimento, basata sul mancato
assolvimento dellonere relativo -, pretendendosi che sia
lo stesso attore a provare, in ragione dellesercitato
ius variandi, linadempimento già precedentemente
accertato sulla base di una diversa regola probatoria.
In relazione al nuovo principio, che appare meritevole di completa
adesione, appare di particolare interesse, sul punto della persistenza
del diritto, la sentenza 11629/99 di questa Corte suprema.
Essa, invero, nel conformarvisi, ha precisato tuttavia che la
presunzione «non opera allorquando siano dedotti non già
linadempimento dellobbligazione, ma linesatto
adempimento o la violazione di un obbligo accessorio (quale,
ad esempio, lobbligo di informazione) la cui prova incombe
al deducente».
Nel rilevarsi che tali eccezioni risultano perfettamente coerenti
con le ragioni giustificative della regola generale non
potendo che essere il creditore, in presenza di un inesatto
adempimento, a provare in che cosa consista linadempimento
non sembra che la violazione del dovere di informazione,
di cui oggi si controverte in causa, sia tale da comportare
linclusione della fattispecie nella disciplina derogatoria,
sol che si consideri che esso, lungi dallessere accessorio
o strumentale (rispetto ad un altro), derivando da una norma
di rilevanza costituzionale volta a tutelare un diritto primario
della persona, non può non avere, per ciò stesso,
nella complessiva struttura negoziale, natura e dignità
autonome (con autonoma rilevanza, sul piano delle conseguenze
giuridiche, nel caso dinadempimento).
Ritenuto, allora, che avrebbe dovuto essere il Savastano a provare,
il fatto estintivo del dovere di informazione, ossia di avervi
adempiuto a prescindere dalle difficoltà dellattività
professionale prestata, essendo incondizionato il dovere medesimo
-, è da concludere che il giudice dappello, ritenendo
che il debitore Savastano non avesse provato davere informato
il Caselli della natura, dei rischi, delle conseguenze dellintervento,
non violò le denunciate norme sullonere della prova.
La sentenza gravata, che individuò in capo al Savastano
un duplice profilo di inadempimento in relazione allobbligazione
avente ad oggetto lintervento di chirurgia e a quella
avente ad oggetto linformazione del paziente resta
pertanto ferma per quanto riguarda il secondo.
Il ricorso va, in conclusione, rigettato.
Nella ricorrenza di giusti motivi, si compensano fra le parti
le spese del giudizio di cassazione.
PQM
rigetta il ricorso e compensa le spese
del giudizio di cassazione.
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