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Ordinanza.
Presidente Ruperto - relatore Zagrebelsky
Nel giudizio di legittimità costituzionale dellart.
22, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali), introdotto dallart. 5, comma 1, del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135 (Disposizioni integrative
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati
sensibili da parte dei soggetti pubblici), promosso con ordinanza
emessa il 14 febbraio 2000 dal Tribunale di Firenze sezione
distaccata di Pontassieve nel procedimento civile vertente tra
V. M. e la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, iscritta
al n. 347 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dellanno
2000.
Visti latto di costituzione della Congregazione Cristiana
dei Testimoni di Geova nonché latto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 6 novembre 2001 il Giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
uditi gli avvocati Stefano Grassi e Gustavo Visentini per
la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova e lavvocato
dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto che con ordinanza del 14 febbraio 2000 il Tribunale
di Firenze - sezione distaccata di Pontassieve, nel corso di
un giudizio promosso, a norma dellart. 700 cod. proc.
civ., con ricorso di una persona aderente alla Congregazione
Cristiana dei Testimoni di Geova nei confronti della medesima
Congregazione, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 8,
primo comma, e 19 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dellart. 22, comma 1-bis, della legge 31
dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali), introdotto dallart.
5, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 (Disposizioni
integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento
di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici), che dispone
che il trattamento dei dati personali relativi agli aderenti
alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano
regolati da accordi o intese ai sensi degli artt. 7 e 8 della
Costituzione, da parte delle stesse confessioni, non sia subordinato
né al consenso scritto dellinteressato né
alla preventiva autorizzazione del Garante, al contrario di
quanto dispone in via generale il comma 1 dellart. 22
della legge n. 675 del 1996, che viceversa richiede entrambi
i suddetti requisiti perché possano essere oggetto di
trattamento, tra gli altri, i «dati personali idonei a
rivelare [. . .] le convinzioni religiose», o «ladesione
a [. . .] associazioni od organizzazioni a carattere religioso»;
che la ricorrente ha chiamato in giudizio la Congregazione
Cristiana dei Testimoni di Geova perché venga accertato
che, in qualità di aderente a tale confessione, non è
tenuta a prestare il consenso scritto ai fini del trattamento
dei dati personali;
che, secondo il rimettente, lart. 22, comma 1-bis, della
legge n. 675 del 1996 fa obbligo alla Congregazione convenuta,
per poter procedere al trattamento dei dati personali del proprio
aderente, di acquisire il consenso scritto dellinteressato
e la preventiva autorizzazione del Garante per la protezione
dei dati personali, in quanto si tratta di confessione religiosa
i cui rapporti con lo Stato italiano non sono regolati da intese
o accordi ai sensi degli artt. 7 e 8 della Costituzione;
che alla stregua dellanzidetta disciplina, poiché
risulta che la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova
non ha concluso alcuna intesa con lo Stato italiano secondo
l'art. 8 della Costituzione, il ricorso dovrebbe essere rigettato;
che pertanto il dubbio di costituzionalità della normativa
in questione sarebbe rilevante perché attiene al presupposto
del giudizio di merito, nel quale si controverte dei rapporti
tra una confessione e un suo aderente, e per la soluzione del
quale - sempre ad avviso del rimettente è «necessario
che sia decisa [. . .] la questione se la disposizione dellart.
22, comma 1-bis, della legge, che pone concretamente la differenza
tra le confessioni religiose per quanto attiene al trattamento
dei dati personali degli aderenti, tra quelle che hanno concluso
intese con lo Stato e quelle che non lo hanno fatto, violi o
meno le norme e i principi costituzionali» invocati;
che, nel merito, il Tribunale ritiene che la norma denunciata,
in quanto esonera le sole confessioni titolari di intesa dallacquisizione
sia del previo consenso scritto dellappartenente sia dellautorizzazione
del Garante, ai fini del trattamento dei dati personali, pone
le confessioni religiose che non hanno concluso unintesa
con lo Stato in una «posizione di minore considerazione»
rispetto a quelle che invece unintesa abbiano concluso,
determinando in tal modo, in danno delle prime, una compressione
della libertà di esercitare lattività pastorale
e spirituale nei confronti degli adepti;
che sotto questo profilo, pur essendo dettata dallintento
di apprestare una maggiore tutela della riservatezza dei dati
personali degli aderenti, la norma in questione si tradurrebbe
in una violazione (a) della pari libertà delle confessioni
garantita dallart. 8 della Costituzione, (b) del principio
di uguaglianza (art. 3) per i singoli aderenti, a seconda dellesistenza
o meno di unintesa tra la confessione di appartenenza
e lo Stato, e (c) del diritto di esercizio della libertà
religiosa, individuale e collettiva (art. 19);
che, infine, il giudice a quo desume argomenti, a sostegno
della valutazione di non manifesta infondatezza della questione,
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 195 del 1993, in
cui è stata dichiarata lillegittimità costituzionale
di una disciplina legislativa regionale che individuava nelle
sole confessioni che avessero concluso intese con lo Stato i
destinatari privilegiati di interventi regionali di sostegno
economico;
che si è costituita nel giudizio così promosso
la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova che, nella
memoria di costituzione, previa ampia ricostruzione del quadro
normativo nonché dei provvedimenti adottati in materia
dal Garante e facendo richiamo a diversi precedenti della giurisprudenza
costituzionale, ha sottolineato come linnovazione legislativa
di favore per le confessioni con intesa di cui al comma 1-bis
dellart. 22 abbia determinato una «inammissibile
penalizzazione» per le altre confessioni, finendo così
per produrre una disparità di trattamento che, oltre
a essere ingiustificata alla stregua del parametro delluguaglianza
nellesercizio dei diritti di libertà religiosa,
si porrebbe anche in contraddizione con la normativa comunitaria
di cui la legge n. 675 del 1996 costituisce attuazione, concludendo
per laccoglimento della questione sollevata;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale
dello Stato;
che secondo lAvvocatura la questione sarebbe inammissibile
- per un triplice ordine di rilievi: (a) per «assenza
di una lite reale fra ricorrente e resistente i cui interessi
coincidono», ciò che sarebbe dimostrato dalla comunanza
di opinioni tra le parti sulla questione sollevata, (b) per
perplessità dellordinanza di rimessione circa il
verso della pronuncia richiesta, se cioè rivolta a estendere
la garanzia individuale del consenso scritto dellinteressato
anche alle confessioni con intesa ovvero se rivolta a escluderlo
per tutte le confessioni, e (c) per insufficiente esposizione
dei fatti dedotti nel giudizio di merito, in particolare quanto
allessere stato effettivamente prestato il consenso di
cui si tratta e comunque, nel merito, infondata, rappresentando
la scelta legislativa censurata lo strumento con il quale vengono
assicurate le «idonee garanzie» richieste anche
in sede comunitaria in relazione al trattamento di dati idonei
a rivelare i convincimenti religiosi dei singoli;
che in prossimità delludienza la Congregazione
Cristiana dei Testimoni di Geova ha depositato una memoria integrativa
nella quale, adducendo argomenti in senso contrario alle eccezioni
di inammissibilità dellAvvocatura dello Stato,
e ulteriormente sviluppando i contenuti dellatto di costituzione
in giudizio, ha insistito per laccoglimento della questione.
Considerato che il giudice rimettente, con ricorso a norma
dellart. 700 cod. proc. civ., è chiamato ad accertare
che la ricorrente aderente alla Congregazione Cristiana
dei Testimoni di Geova non è tenuta a prestare
il consenso scritto per il trattamento dei dati personali richiesto
dalla Congregazione medesima, secondo quanto previsto dallart.
22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali);
che dal menzionato art. 22 risulta un doppio regime di trattamento
dei dati personali idonei a rivelare ladesione ad associazioni
od organizzazioni a carattere religioso, risultante dal comma
1 e dal comma 1-bis;
che, precisamente, (a) il comma 1, con riguardo al trattamento
dei dati personali idonei a rivelare ladesione ad associazioni
od organizzazioni a carattere religioso, prevede il consenso
scritto dellinteressato e la previa autorizzazione del
Garante per la protezione dei dati personali, mentre (b) il
comma 1-bis esonera dallapplicazione della disciplina
del comma 1 il trattamento dei dati relativi ai loro aderenti,
operato dalle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato
siano regolati da accordi o intese ai sensi degli artt. 7 e
8 della Costituzione, sempre che tali dati non siano comunicati
o diffusi fuori delle medesime confessioni (tenute inoltre a
determinare «idonee garanzie» relative ai trattamenti
effettuati);
che il giudice rimettente - dubitando che tale doppio regime,
dalla legge fatto seguire alla circostanza che le confessioni
religiose non abbiano o abbiano regolato i loro rapporti con
lo Stato tramite accordi o intese, determini una disparità
di trattamento non giustificata, cioè una discriminazione,
con violazione degli artt. 3, 8, primo comma, e 19 della Costituzione
solleva questione di legittimità costituzionale
del comma 1-bis dellart. 22 in questione;
che il trattamento dei dati relativi ai propri aderenti da
parte della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova
ente di culto dotato di personalità giuridica (d.P.R.
31 ottobre 1986, n. 783), i cui rapporti con lo Stato non sono
a oggi regolati da intesa (non essendo stata tradotta in legge
lintesa sottoscritta il 20 marzo 2000) ricade nella
previsione del comma 1 dellart. 22, norma di cui il giudice
rimettente è chiamato a fare applicazione;
che, tuttavia, la questione di costituzionalità
è stata sollevata non sul comma 1, bensì sul comma
1-bis dellart. 22, investendo così la norma che
determina, ad avviso del rimettente, la discriminazione denunciata
ma non la norma che trova applicazione a riguardo delle confessioni
religiose i cui rapporti con lo Stato non sono regolati in base
a intese e quindi a riguardo della Congregazione Cristiana dei
Testimoni di Geova, e la cui eventuale dichiarazione dincostituzionalità
non avrebbe altro effetto che di generalizzare la portata della
norma già applicabile nel giudizio davanti al giudice
rimettente, cosicché la pronuncia della Corte non potrebbe
determinare alcuna conseguenza in questultimo;
che, pur avendo la difesa della Congregazione avanzato
un modo dintendere la questione come rivolta invece a
ottenere lestensione della norma dettata per le confessioni
i cui rapporti con lo Stato sono regolati da intese - cioè
del comma 1-bis - a quelle che non lo sono, e quindi anche alla
Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, i termini della
questione sono quelli fissati dallordinanza di rimessione
(art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87) e che, comunque,
anche secondo questa ri-configurazione della questione, essa
non varrebbe comunque a investire il comma 1 dellart.
22, cioè la previsione normativa nella quale rientra
la fattispecie sulla quale il giudice rimettente è chiamato
a pronunciarsi;
che pertanto la questione di legittimità costituzionale,
così come configurata, è manifestamente irrilevante
nel giudizio dal quale essa è stata promossa.
Per questi motivi la Corte Costituzionale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale dellart. 22, comma
1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali),
introdotto dallart. 5, comma 1, del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 135 (Disposizioni integrative della legge
31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili
da parte dei soggetti pubblici), sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 8, primo comma, e 19 della Costituzione, dal Tribunale
di Firenze sezione distaccata di Pontassieve, con lordinanza
indicata in epigrafe.
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