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SOMMARIO:
La sentenza in oggetto ha riconosciuto lassegno da invalido
civile agli invalidi parziali ultradiciottenni, con frequenza scolastica,
atteso che questultima può essere ricompresa nellaccezione
dello stato di incollocazione al lavoro.
1 Normativa in atto
Lart, 13, primo comma, della legge 30
marzo 1971, n.118 dispone che ai mutilati ed agli invalidi civili
di età compresa tra il 18°anno e letà pensionabile,
nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità
lavorativa, in misura superiore ai due terzi, incollocati al lavoro
e per il tempo durante il quale tale condizione sussiste, è
concesso un assegno mensile a carico dello Stato.
2 Ordinanza di rimessione alla Corte
Costituzionale emessa dal Tribunale di Lucca
Nel corso di un giudizio, promosso contro lINPS,
con ordinanza emessa il 1° giugno 2001, il Tribunale di Lucca
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 2 e 3, secondo comma, 31, primo comma, 32,
34 e 38, terzo comma, della Costituzione, dellart. 13, primo
comma, della legge 30/3/1971, n.118, sopra richiamato, nella parte
in cui non prevede il diritto allassegno per gli studenti
maggiorenni, invalidi parziali, frequentanti regolare corso di studi
e non iscritti alle liste di collocamento obbligatorio.
Il Giudice in questione ha richiamato uninterpretazione
della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ( Cass., Sez. un.,10
gennaio 1992, n.203), per la quale il requisito della incollocazione
ha valenza costitutiva del diritto alla prestazione assistenziale
e per la sua sussistenza non è sufficiente il mero stato
di disoccupazione ma è, invece, necessario che linvalido
si sia iscritto o abbia presentato domanda di iscrizione nelle liste
degli aventi diritto al collocamento obbligatorio e non abbia conseguito
una occupazione in mansioni compatibili
Il Giudice ha dubitato della legittimità
costituzionale della disposizione, come sopra interpretata, con
riferimento allipotesi di soggetto maggiorenne invalido parziale
che, essendo in età scolare ed avendo in svolgimento il corso
di studio di scuola secondaria, sarebbe obbligato, per non perdere
il beneficio economico, a ricercare ( ed accettare ), nel periodo
scolastico, unoccupazione lavorativa con tutte le conseguenze
pregiudizievoli sul proprio rendimento di studio e sulle condizioni
psico-fisiche già debilitate in origine. La rigida riconducibilità
dellassegno di invalidità al requisito formale della
iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio sarebbe in contrasto
con i principi fondamentali di uguaglianza sostanziale, di tutela
della persona e di solidarietà sociale, sanciti dalla Costituzione.
3 Decisione della Corte Costituzionale
Con sentenza n. 329 del 9 luglio 2002 la Corte
Costituzionale, pur riconoscendo che il soggetto disabile che frequenta
la scuola ha diritto alla relativa indennità fino al compimento
del 18° anno di età, mentre oltre questo limite può
percepire un assegno mensile, a condizione che sia incollocato
al lavoro (oltre agli ulteriori requisiti di percentuale di
invalidità e di rispetto del limite di reddito), ha ritenuto
nel merito infondata la questione, così come motivata dal
Tribunale di Lucca, avuto riguardo al complesso sistema normativo
inerente linvalidità civile.
La Corte ha, infatti, considerato ipotizzabile,
rispetto alla accezione incollocati al lavoro, contenuta
nella disposizione censurata, uninterpretazione diversa da
quella prospettata nellordinanza di rimessione, tenuto conto
della particolare condizione del soggetto che intende proseguire
il corso di studi.
In proposito, la Corte ha rilevato che la sola
iscrizione o la richiesta di iscrizione nelle liste
di collocamento per il disabile maggiorenne che frequenti la scuola,
se intesa come condizione imprescindibile per lerogazione
dellassegno mensile, costituirebbe un adempimento meramente
formale, contrario allo spirito della legislazione più recente
rivolta alla valorizzazione della capacità lavorativa residua
dei disabili attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato,
nel più ampio quadro della promozione dellinserimento
e della integrazione normativa di questi soggetti ( legge 12 marzo
1999, n.68 ).
Per quanto sopra, linterpretazione
della disposizione censurata che permette di considerare lipotesi
della frequenza scolastica come condizione per la fruizione dellassegno
mensile per linvalido maggiorenne in quanto rivolta a favorire
il diritto alla istruzione, si rivela funzionale ad un più
proficuo, successivo inserimento del disabile nella società
e nel mondo del lavoro.
Conclusivamente, la Corte ha ritenuto che
nei confronti dei soggetti disabili presi in considerazione dalla
disposizione censurata, il requisito dellincollocazione
interpretato alla luce dei principi fondamentali di uguaglianza
sostanziale, di tutela della persona e di solidarietà sociale
sanciti dalla Carta costituzionale e invocati dal Giudice a quo
per sostenere lincostituzionalità della norma impugnata
va letto come comprensivo della ipotesi della frequenza scolastica,
che, pertanto, costituisce condizione per lerogazione dellassegno
mensile, dovendo linvalido provare la ricorrenza dello stato
di incollocazione attraverso il certificato di frequenza scolastica.
4 Conclusioni e disposizioni applicative
Si invitano le Sedi e le Agenzie, in sede di
definizione di domande di assegno dei soggetti disabili parziali
maggiorenni che siano in possesso degli altri requisiti previsti
dalla legge, a ricomprendere nellincollocazione al lavoro,
richiesta per lerogazione dellassegno mensile, lipotesi
della frequenza scolastica comprovata con regolare certificazione.
Eventuale contenzioso, anche giudiziario, attivato
da invalidi che si trovino nelle condizioni sopra descritte, ai
quali sia stata respinta la domanda per lerogazione dellassegno
di cui trattasi dovrà essere definito, tenendo conto dei
principi affermati dalla Corte con la sentenza n.329.
Per IL DIRETTORE GENERALE
PRAUSCELLO
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