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Sentenza.
Presidente V. Duva - Relatore R. Perconte Licatese
Svolgimento del processo
N. G. vedova B., in proprio e nel nome
dei figlio (omissis), conveniva in giudizio, innanzi al tribunale
di Prato, P. D. e B. G., quali eredi di B. C., indicato come responsabile
di un sinistro stradale avvenuto nel marzo 1987, nel quale era morto
il rispettivo marito e padre B. C., nonché la Compagnia Tirrena
di Assicurazioni s.p.a., per sentirli condannare, in solido, al
risarcimento dei danni.
I convenuti contestavano la domanda, chiedendone
il rigetto.
Il 9 marzo 1994 il processo veniva interrotto
per la messa in liquidazione coatta amministrativa della società
(omissis).
La N., in proprio e nella qualità, riassumeva
il processo nei confronti della P. e del B., del commissario liquidatore
della società (omissis) e della s.p.a. (omissis), quale impresa
designata.
Con sentenza del 28 novembre 1994 il Tribunale,
dichiarato unico responsabile del sinistro il defunto B., condannava
i convenuti, in solido, a pagare agli attori la somma di lire 180.174.000,
oltre agli interessi, di cui lire 10.000.000 per il danno morale
a favore della N.
Appellava la società Tirrena in liquidazione,
notificando l'atto, poi riassunto, alla N., anche per il figlio
(omissis), al B. e alla P..
In contumacia di questi ultimi due, la Corte
d'Appello di Firenze, con sentenza del 16 aprile 1998, in parziale
accoglimento del gravame della Compagnia assicuratrice, ha ritenuto
non dovuto l'importo di lire 10.000.000 liquidato alla N. a titolo
di danno non patrimoniale, riducendo così il risarcimento
a lire 170.174.000, oltre agli interessi come indicati dai primi
giudici. Per la cassazione di detta sentenza ricorrono in via principale
la (omissis) in liquidazione coatta amministrativa e in via incidentale
la N. e il B., ciascuno sulla base di un unico motivo.
Il B. e la P. non hanno svolto difese.
Motivi della decisione
E' preliminare la riunione dei ricorsi, ai
sensi dell'art. 335 C.p.c..
La ricorrente principale denuncia la violazione
degli artt. 112 e 345 C.p.c. e 21 della legge 24 dicembre 1969 n.
990, nonché, in subordine, difetto di motivazione su un punto
decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 C.p.c.). Avendo l'appellante
fatto presente che l'importo complessivo liquidato dal giudice di
primo grado superava il massimale di 200 milioni, la Corte ha disatteso
tale doglianza e ha condannato la società assicuratrice anche
alla rivalutazione e agli interessi, oltre il limite del massimale,
pur in mancanza di una corrispondente domanda di parte in primo
grado. Nelle conclusioni degli attori infatti non era nessun riferimento
a un comportamento defatigatorio o a un colpevole ritardo della
società (omissis) nel pagamento dei danni, così come
in nessun modo era stata richiesta la condanna della Compagnia assicuratrice
oltre il massimale.
La censura è fondata.
La Corte, dopo aver rilevato l'infondatezza
del gravame della società assicuratrice "quanto al capitale"
(ciò che ormai più non interessa), osserva che, "se
l'appellante (...) ha inteso lamentare che comunque il massimale
sarebbe superato per la condanna al pagamento di interessi e spese
(cosa che, in particolare nell'atto di impugnazione, non risulta
in alcun modo specificato)", la condanna oltre quel limite
è giustificata, "stante il comportamento tenuto",
pur nell'assoluta evidenza, fin dall'inizio, dell'esclusiva responsabilità
del B., e sebbene quindi fosse facilmente prevedibile che, col protrarsi
del giudizio, il massimale sarebbe diventato insufficiente. Viceversa
la società assicuratrice tenne un comportamento "puramente
defatigatorio", e pertanto "deve ora rispondere, anche
oltre i limiti del massimale, del maggior danno e degli interessi
conseguenti al (colpevole) ritardo nel pagamento di quanto dovuto".
Ebbene, posto che i limiti del massimale possono
essere superati nel caso di colpevole inerzia dell'assicuratore
nell'adempimento della propria obbligazione nei confronti del danneggiato,
resta fermo che in tanto una condanna siffatta può essere
pronunciata in quanto vi sia un'espressa, tempestiva domanda dell'avente
diritto.
E al riguardo si osserva che sussiste il vizio
di ultrapetizione se il giudice condanna l'assicuratore alla rivalutazione
del massimale, per svalutazione ed interessi, ove il danneggiato
in primo grado chieda il risarcimento di "tutti" i danni
derivati dal sinistro, perché tale locuzione non può
comprendere quelli conseguenti al colpevole ritardo dell'assicuratore,
fatto costitutivo diverso rispetto all'illecito del danneggiante
(Cass. 8 maggio 1998 n. 4677; 9 gennaio 1998 n. 133).
Nel caso di specie, per un verso la (omissis),
deducendo in appello di essere tenuta solo nel limite del massimale
di legge, denunciò la violazione di questo limite sotto ogni
possibile profilo (onde non ha ragion d'essere il dubbio espresso
in proposito dalla Corte); per altro verso, come gli stessi resistenti
ammettono e come è facilmente verificabile negli atti, in
prime cure fu chiesto il risarcimento di "tutti i danni",
istanza questa che, per quanto testè detto, non può
intendersi estesa fino al superamento del massimale per colpevole
ritardo dell'assicuratore.
Consegue da quanto detto l'invalicabilità,
nel casa concreto, del massimale, oltre il quale non sono dovuti
ai danneggiati né interessi né svalutazione.
A loro volta i resistenti, denunciando la violazione
dell'art. 2059 C.c. (art. 360 n. 3 e 5 C.p.c.), sostengono che la
Corte avrebbe dovuto comunque accordare alla N. il danno non patrimoniale,
anche se con una diversa motivazione, tenuto conto dell'estremo
disagio materiale e morale in cui ella versa in seguito alla morte
del marito. Lo stato di separazione non vale infatti ad escludere
che la N. abbia provato sofferenza morale e patema d'animo, onde
non le si può negare il "pretium doloris".
Anche questa censura è fondata.
La corte, dopo aver ricordato che il danno
morale, tradizionalmente definito come "pretium doloris",
viene generalmente ravvisato nell' "ingiusto turbamento dello
stato d'animo del danneggiato in conseguenza dell'illecito",
o anche nel "patema d'animo o stato d'angoscia transeunte"
generato dall'illecito; ha negato il risarcimento a questo titolo
alla N. col semplice rilievo "che non può rientrare
in tali concetti l'aggravio di responsabilità che deriva
alla madre per la crescita e l'educazione del figlio a seguito della
morte del padre; aggravio che, nella normalità, deve ritenersi
non si concreti in un danno risarcibile".
Questo ragionamento, per le sue evidenti lacune
logiche e giuridiche, non può essere condiviso.
Occorre sottolineare che lo stato di separazione
personale non è incompatibile, di per sé solo, col
risarcimento del danno morale a favore di un coniuge per la morte
dell'altro coniuge, dovendo aversi riguardo, oltre che, in generale,
alla sua almeno tendenziale temporaneità e alla possibilità,
giammai esclusa "a priori", di una riconciliazione che
ristabilisca la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e
l' unità della compagine familiare, altresì, in particolare,
alle ragioni che l'hanno determinato e a ogni altra utile circostanza
idonea a manifestare se e in qual misura l'evento luttuoso, dovuto
all'altrui fatto illecito, abbia provocato, nel coniuge superstite,
quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano
alla morte di una persona più o meno cara.
La Corte, non condividendo (giustamente) la
motivazione adottata dal Tribunale a fondamento del danno morale
(giustificato solo col peso, venuto a gravare unicamente sulla madre,
della responsabilità del mantenimento, dell'educazione e
dell'istruzione del figlio omissis), non poteva fermare qui la sua
indagine, ma avrebbe dovuto accertare altresì se quell'importo
potesse essere accordato, secondo la sua naturale finalità,
quale "pecunia doloris", ossia a ristoro e compensazione
di un ingiusto turbamento dello stato d'animo patito per la morte
del marito, alla stregua del principio dianzi enunciato.
Né a questa ulteriore indagine si frapponevano
ostacoli di ordine processuale, non solo perché la stessa
appellante (omissis) non si era limitata a denunciare il travisamento
del concetto di danno morale operato dal Tribunale, ma aveva esteso
il dibattito allo stato di separazione, non espressamente preso
in esame dai primi giudici, anche se per farne erroneamente discendere,
in ogni caso, l'automatica esclusione del titolo in parola; ma altresì,
e soprattutto, perché la N., nella comparsa di risposta,
aveva chiesto la conferma di quella voce con una corretta motivazione,
osservando, ad ogni buon conto, che il risarcimento le era dovuto
nonostante lo stato di separazione, non idoneo a far venir meno,
ma al più solo ad attenuare la sofferenza, anche perché
recente.
E' il caso di soggiungere che la N., pur sempre
vittoriosa in punto di danno morale e indifferente alle ragioni
che ne avevano ispirato la concessione, in presenza dell'avversa
impugnazione non aveva alcun onere di proporre un appello incidentale
al solo scopo di ottenere la correzione della motivazione, ma era
unicamente tenuta, come ha fatto, in applicazione analogica dell'art.
346 C.p.c., a manifestare la volontà che a base del risarcimento
riconosciutole dal Tribunale fosse posta una ragione diversa.
Consegue all'accoglimento di entrambi i ricorsi
la cassazione della sentenza impugnata, col rinvio a un giudice
di pari grado, designato nel dispositivo, cui si demanda anche di
provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale e il ricorso
incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese del giudizio di Cassazione, ad altra Sezione della Corte d'Appello
di Firenze.
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