Cassazione - Sezione III Civile

Sentenza 20 giugno - 15 febbraio 2001

2216/2001

 

Massima non ufficiale.

I gestori degli skilift non sono responsabili della percorribilità delle piste da sci. Quello tra lo sciatore ed il gestore di un impianto di risalita è un contratto di trasporto atipico; di conseguenza, in assenza di una clausola espressa sulla sicurezza integrativa, non è possibile rivendicare alcun diritto a indennizzi in caso di eventuale infortunio.

Si deve condividere (con la prevalente giurisprudenza di merito) la natura atipica del contratto di trasporto dello sciatore, posto che non di solo trasporto si tratta, ma di trasporto funzionale all'attività sciistica su piste sicure. Deve escludersi l'esistenza di una clausola espressa o implicita da cui desumere sia l'assunzione di una responsabilità del gestore anche per la manutenzione delle piste, sia l'applicabilità del decreto 18 marzo 1982, che disciplina l'esercizio delle sciovie, senza integrare il contenuto del contratto atipico di trasporto. Non esiste dunque alcun profilo di colpa contrattuale da inadempimento, come esattamente rimarcato dai giudici del merito. Parimenti non sussistono a carico dell'ente gestore della pista sciistica i profili alternativi di responsabilità extracontrattuale.

(Nel caso di specie, i giudici del merito hanno escluso l'esistenza del fatto illecito imputabile all'ente gestore, sotto il profilo del nesso di causalità tra evento e situazione di pericolo (insidia) imputabile a colpa o dolo dell'ente gestore e nello stesso tempo hanno escluso sia la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività propria dell'esercente dell'impianto (non rinvenendosi tale qualificazione in specifiche norme destinate a prevenire sinistri ed a tutelare l'incolumità pubblica, né risultando tale qualità dell'attività dalla natura delle cose o dei mezzi adoperati; confronta Cassazione 9 dicembre 1996 n.10951; 16 febbraio 1996 n.1192 tra le tante) sia l'assunzione della qualità di custode delle piste da parte dell'ente gestore (sotto il profilo che la prova di tale assunzione era a carico del preteso danneggiato e che non era stata data e che neppure era desumibile dalla lettera sottoscritta dal direttore generale, posto che nulla di inequivoco ammetteva su tale circostanza).

 

 

Sentenza.

Presidente Longo - relatore Petti
Pm Apice - ricorrente Parisi

Svolgimento del processo

Il 18 febbraio 1998 Domenico Parisi mentre scendeva lungo la pista n. 8 del complesso sciistico di Sestriere, cadeva a causa di un ciuffo d'erba che, appena nascosto da un sottile strato di neve, provocava l'arresto immediato dello sci e la perdita di equilibrio dello sciatore, che riportava la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra.
Con citazione del 12 aprile 1989 il Parisi chiedeva che il tribunale di Pinerolo condannasse la società spa Sestriere proprietaria degli impianti, a risarcirgli i danni tutti conseguenti all'incidente occorsogli, a titolo di responsabilità sia contrattuale, sia extracontrattuale.
La società convenuta si costituiva contestando il fondamento della domanda: sosteneva infatti di gestire soltanto gli impianti di risalita e di non avere alcun obbligo né competenza in ordine allo stato ed alle condizioni delle piste in discesa, la cui manutenzione non era di sua spettanza.
La causa era istruita con prove orali e documentali.
Con sentenza del 29 novembre 1994 il tribunale respingeva la domanda, ritenendo che gli obblighi contrattuali assunti dalla società con il contratto di trasporto non includessero quello di svolgere la manutenzione della pista di discesa. Compensava le spese giudiziarie, ponendo a carico dell'attore solo quelle di consulenza medica.
La decisione era appellata dal Parisi, che ne chiedeva la riforma, insistendo nei vari profili di responsabilità contrattuale e extracontrattuale.
Resisteva la società Sestriere. Con sentenza del 9 maggio 1997 la Corte di appello di Torino rigettava l'appello e compensava tra le parti le spese del grado.
Contro la decisione ricorre il Parisi deducendo quattro motivi di censura; la controparte non ha svolto difese scritte, ma ha rilasciato procura speciale in data 12 agosto 1999 agli avvocati Maria Antonietta Perilli e Sergio Cellerino, per la discussione orale.

Motivi della decisione

Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi di censura.
I primi tre motivi vengono in esame congiunto per l'intrinseca connessione, mentre l'ultimo motivo (sulle spese) segue la sorte del rigetto dei primi tre.

Nel primo motivo si deduce l'error in iudicando (per la asserita violazione degli articoli. 1362, 1366, 1678, 1681 Cc e 115 Cpc) ed il vizio della motivazione, asseritamente omessa o insufficiente su punto decisivo.
La tesi è che nel contratto de quo tra il gestore dell'impianto sciistico e l'utente sciatore, da ritenersi atipico (rispetto alla forma tipica del contratto di trasporto) lo sciatore accetta l'offerta di servirsi dell'impianto di risalita, previo corrispettivo, facendo affidamento di utilizzare piste agibili ed il gestore assume il rischio di garantirne la percorribilità. L'omissione decisiva consisterebbe nel non aver considerato il contenuto della lettera del 12 gennaio 1989 con la quale la società avrebbe omesso di "custodire" le piste ("le nostre piste erano in perfette condizioni").

Nel secondo motivo (punto 2.2 del ricorso) si sviluppa la prima censura in ordine al contenuto del rapporto ed alla comune intenzione delle parti, in particolare insistendosi sul carattere della atipicità e sull'obbligo del gestore di assicurare la sicurezza non solo dell'impianto di risalita ma anche delle piste percorribili.

Nel punto 2.3 del motivo (che s'inserisce nel profilo di responsabilità contrattuale) si sostiene l'insufficienza della motivazione sul seguente accertamento compiuto dal giudice del riesame: "la risalita con il mezzo meccanico e la successiva discesa, per quanto collegati, non costituiscono elementi interdipendenti tali da costituire unicità del rapporto giuridico": e sulla asseritamente erronea esclusione di un obbligo del gestore di curare la manutenzione delle piste.

Nel punto 2.4 del motivo si aggiunge che l'incidente si verificò "sulla pista sciabile, di nessuna particolare difficoltà, a causa di un insufficiente innevamento di un tratto, peraltro nascosto da un dosso".
Era dunque obbligo, dell'ente gestore segnalare il pericolo, onde evitare incidenti.
Nel terzo motivo si deduce l'errore iuris per la violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2050 Cc e 115 Cpc e il vizio della motivazione.
La tesi è che era stato dedotto anche il profilo della responsabilità extracontrattuale della società Sestrieres, sotto il profilo della presunzione di cui all'articolo. 2051 Cc essendo onere del custode (il gestore) dare la prova del caso fortuito. Tale obbligo di custodia emergerebbe dalla lettera del 12 gennaio 1989 sottoscritta dal direttore generale della società Sestrieres.
In via gradata il motivo di censura considera profili alternativi di responsabilità, vuoi sotto il profilo di cui all'articolo 2050 (essendo l'attività dell'impianto di risalita assimilabile ad attività pericolosa), vuoi sotto il profilo della clausola generale del neminem laedere di cui all'articolo. 2043 Cc, dovendosi ritenere colposo il comportamento del gestore che induca lo sciatore nel ragionevole convincimento della normale percorribilità in discesa della pista.
Si censura infine l'accertamento della percorribilità della pista e la esclusione in fatto dell'insidia o trabocchetto (punto 3.5 del ricorso).

I motivi così riassunti involgono un duplice profilo di responsabilità, a titolo contrattuale ed aquiliano, e su entrambi i profili appare corretta ed adeguata la motivazione del giudice di appello.
Si aggiunge che il punto decisivo, a prescindere dalla qualificazione del titolo della causa petendi, attiene alla esclusione del nesso di causalità materiale tra l'evento e la asserita "insidia".
Tale punto non risulta chiaramente e specificatamente contestato dal ricorrente, anche se la ritenuta responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'articolo 2051, prescinde dal carattere insidioso della res custodita (confronta Cassazione 8 aprile 1997 n. 3041).
Occorre allora procedere con ordine, partendo dalla dedotta responsabilità contrattuale, in relazione al contenuto del rapporto, ed all'obbligo di manutenzione delle piste che farebbe carico al gestore degli impianti di risalita.
Sul punto, dovendosi condividere (con la prevalente giurisprudenza di merito) la natura atipica del contratto di trasporto dello sciatore, posto che non di solo trasporto si tratta, ma di trasporto funzionale all'attività sciistica su piste sicure, occorre stabilire se sia corretta o meno la motivazione data dai giudici del merito in ordine all'esistenza di una clausola (anche implicita) o di una disposizione di sicurezza integrativa (per effetto di eterointegrazione) del contenuto del rapporto.
Tale indagine risulta però compiuta dai giudici del merito, i quali hanno da un lato escluso l'esistenza di una clausola espressa o implicita da cui desumere sia l'assunzione di una responsabilità del gestore anche per la manutenzione delle piste, sia l'applicabilità del decreto 18 marzo 1982, che disciplina l'esercizio delle sciovie, senza integrare il contenuto del contratto atipico di trasporto.
Non esiste dunque alcun profilo di colpa contrattuale da inadempimento, come esattamente rimarcato dai giudici del merito.

Quanto ai profili alternativi di responsabilità extracontrattuale, parimenti corretta ed adeguata appare la motivazione data dai giudici del merito, i quali hanno intanto escluso l'esistenza del fatto illecito imputabile all'ente gestore, sotto il profilo del nesso di causalità tra evento e situazione di pericolo (insidia) imputabile a colpa o dolo dell'ente gestore (e tale punto decisivo non risulta adeguatamente e validamente censurato), e nello stesso tempo hanno escluso sia la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività propria dell'esercente dell'impianto (non rinvenendosi tale qualificazione in specifiche norme destinate a prevenire sinistri ed a tutelare l'incolumità pubblica, né risultando tale qualità dell'attività dalla natura delle cose o dei mezzi adoperati; confronta Cassazione 9 dicembre 1996 n.10951; 16 febbraio 1996 n.1192 tra le tante) sia l'assunzione della qualità di custode delle piste da parte dell'ente gestore (sotto il profilo che la prova di tale assunzione era a carico del preteso danneggiato e che non era stata data e che neppure era desumibile dalla lettera sottoscritta dal direttore generale, posto che nulla di inequivoco ammetteva su tale circostanza).
Pertanto il profilo della responsabilità extracontrattuale era riconducibile esclusivamente alla responsabilità da neminem laedere di cui all'articolo 2043 Cc e la motivazione, in fatto, analitica e congrua, escluda sia il nesso della causalità materiale, sia l'elemento soggettivo dell'imputabilità, accertando anzi la colpa esclusiva della condotta imprudente dello sciatore che cadde perché non riuscì a superare una situazione non particolarmente difficoltosa e ben prevedibile (come infatti fecero gli altri sciatori che lo precedevano).
Al rigetto dei suddetti motivi segue anche il rigetto del quarto, relativo alle spese del merito, che hanno seguito i criteri di soccombenza.
Il ricorrente è tenuto, sulla base della difesa spiegata dal procuratore del resistente in sede di discussione orale, alla rifusione delle spese ed onorari anche di questo grado del giudizio, liquidati come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Parisi alle spese ed onorari di questo giudizio di cassazione in favore della Sestrieres spa, che liquida in lire 43.500 - per spese ed in lire due milioni per onorari.