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Sentenza.
Presidente
Longo - relatore Petti
Pm Apice - ricorrente Parisi
Svolgimento del processo
Il
18 febbraio 1998 Domenico Parisi mentre scendeva lungo la pista
n. 8 del complesso sciistico di Sestriere, cadeva a causa di
un ciuffo d'erba che, appena nascosto da un sottile strato di
neve, provocava l'arresto immediato dello sci e la perdita di
equilibrio dello sciatore, che riportava la frattura del quarto
metacarpo della mano sinistra.
Con citazione del 12 aprile 1989 il Parisi chiedeva che il tribunale
di Pinerolo condannasse la società spa Sestriere proprietaria
degli impianti, a risarcirgli i danni tutti conseguenti all'incidente
occorsogli, a titolo di responsabilità sia contrattuale,
sia extracontrattuale.
La società convenuta si costituiva contestando il fondamento
della domanda: sosteneva infatti di gestire soltanto gli impianti
di risalita e di non avere alcun obbligo né competenza
in ordine allo stato ed alle condizioni delle piste in discesa,
la cui manutenzione non era di sua spettanza.
La causa era istruita con prove orali e documentali.
Con sentenza del 29 novembre 1994 il tribunale respingeva la
domanda, ritenendo che gli obblighi contrattuali assunti dalla
società con il contratto di trasporto non includessero
quello di svolgere la manutenzione della pista di discesa. Compensava
le spese giudiziarie, ponendo a carico dell'attore solo quelle
di consulenza medica.
La decisione era appellata dal Parisi, che ne chiedeva la riforma,
insistendo nei vari profili di responsabilità contrattuale
e extracontrattuale.
Resisteva la società Sestriere. Con sentenza del 9 maggio
1997 la Corte di appello di Torino rigettava l'appello e compensava
tra le parti le spese del grado.
Contro la decisione ricorre il Parisi deducendo quattro motivi
di censura; la controparte non ha svolto difese scritte, ma
ha rilasciato procura speciale in data 12 agosto 1999 agli avvocati
Maria Antonietta Perilli e Sergio Cellerino, per la discussione
orale.
Motivi della decisione
Il
ricorso non merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi
di censura.
I primi tre motivi vengono in esame congiunto per l'intrinseca
connessione, mentre l'ultimo motivo (sulle spese) segue la sorte
del rigetto dei primi tre.
Nel
primo motivo si deduce l'error in iudicando (per la asserita
violazione degli articoli. 1362, 1366, 1678, 1681 Cc e 115 Cpc)
ed il vizio della motivazione, asseritamente omessa o insufficiente
su punto decisivo.
La tesi è che nel contratto de quo tra il gestore dell'impianto
sciistico e l'utente sciatore, da ritenersi atipico (rispetto
alla forma tipica del contratto di trasporto) lo sciatore accetta
l'offerta di servirsi dell'impianto di risalita, previo corrispettivo,
facendo affidamento di utilizzare piste agibili ed il gestore
assume il rischio di garantirne la percorribilità. L'omissione
decisiva consisterebbe nel non aver considerato il contenuto
della lettera del 12 gennaio 1989 con la quale la società
avrebbe omesso di "custodire" le piste ("le nostre
piste erano in perfette condizioni").
Nel
secondo motivo (punto 2.2 del ricorso) si sviluppa la prima
censura in ordine al contenuto del rapporto ed alla comune intenzione
delle parti, in particolare insistendosi sul carattere della
atipicità e sull'obbligo del gestore di assicurare la
sicurezza non solo dell'impianto di risalita ma anche delle
piste percorribili.
Nel
punto 2.3 del motivo (che s'inserisce nel profilo di responsabilità
contrattuale) si sostiene l'insufficienza della motivazione
sul seguente accertamento compiuto dal giudice del riesame:
"la risalita con il mezzo meccanico e la successiva discesa,
per quanto collegati, non costituiscono elementi interdipendenti
tali da costituire unicità del rapporto giuridico":
e sulla asseritamente erronea esclusione di un obbligo del gestore
di curare la manutenzione delle piste.
Nel
punto 2.4 del motivo si aggiunge che l'incidente si verificò
"sulla pista sciabile, di nessuna particolare difficoltà,
a causa di un insufficiente innevamento di un tratto, peraltro
nascosto da un dosso".
Era dunque obbligo, dell'ente gestore segnalare il pericolo,
onde evitare incidenti.
Nel terzo motivo si deduce l'errore iuris per la violazione
e falsa applicazione degli articoli 2043, 2050 Cc e 115 Cpc
e il vizio della motivazione.
La tesi è che era stato dedotto anche il profilo della
responsabilità extracontrattuale della società
Sestrieres, sotto il profilo della presunzione di cui all'articolo.
2051 Cc essendo onere del custode (il gestore) dare la prova
del caso fortuito. Tale obbligo di custodia emergerebbe dalla
lettera del 12 gennaio 1989 sottoscritta dal direttore generale
della società Sestrieres.
In via gradata il motivo di censura considera profili alternativi
di responsabilità, vuoi sotto il profilo di cui all'articolo
2050 (essendo l'attività dell'impianto di risalita assimilabile
ad attività pericolosa), vuoi sotto il profilo della
clausola generale del neminem laedere di cui all'articolo. 2043
Cc, dovendosi ritenere colposo il comportamento del gestore
che induca lo sciatore nel ragionevole convincimento della normale
percorribilità in discesa della pista.
Si censura infine l'accertamento della percorribilità
della pista e la esclusione in fatto dell'insidia o trabocchetto
(punto 3.5 del ricorso).
I
motivi così riassunti involgono un duplice profilo di
responsabilità, a titolo contrattuale ed aquiliano, e
su entrambi i profili appare corretta ed adeguata la motivazione
del giudice di appello.
Si aggiunge che il punto decisivo, a prescindere dalla qualificazione
del titolo della causa petendi, attiene alla esclusione del
nesso di causalità materiale tra l'evento e la asserita
"insidia".
Tale punto non risulta chiaramente e specificatamente contestato
dal ricorrente, anche se la ritenuta responsabilità extracontrattuale,
ai sensi dell'articolo 2051, prescinde dal carattere insidioso
della res custodita (confronta Cassazione 8 aprile 1997 n. 3041).
Occorre allora procedere con ordine, partendo dalla dedotta
responsabilità contrattuale, in relazione al contenuto
del rapporto, ed all'obbligo di manutenzione delle piste che
farebbe carico al gestore degli impianti di risalita.
Sul punto, dovendosi condividere (con la prevalente giurisprudenza
di merito) la natura atipica del contratto di trasporto dello
sciatore, posto che non di solo trasporto si tratta, ma di trasporto
funzionale all'attività sciistica su piste sicure, occorre
stabilire se sia corretta o meno la motivazione data dai giudici
del merito in ordine all'esistenza di una clausola (anche implicita)
o di una disposizione di sicurezza integrativa (per effetto
di eterointegrazione) del contenuto del rapporto.
Tale indagine risulta però compiuta dai giudici del merito,
i quali hanno da un lato escluso l'esistenza di una clausola
espressa o implicita da cui desumere sia l'assunzione di una
responsabilità del gestore anche per la manutenzione
delle piste, sia l'applicabilità del decreto 18 marzo
1982, che disciplina l'esercizio delle sciovie, senza integrare
il contenuto del contratto atipico di trasporto.
Non esiste dunque alcun profilo di colpa contrattuale da inadempimento,
come esattamente rimarcato dai giudici del merito.
Quanto
ai profili alternativi di responsabilità extracontrattuale,
parimenti corretta ed adeguata appare la motivazione data dai
giudici del merito, i quali hanno intanto escluso l'esistenza
del fatto illecito imputabile all'ente gestore, sotto il profilo
del nesso di causalità tra evento e situazione di pericolo
(insidia) imputabile a colpa o dolo dell'ente gestore (e tale
punto decisivo non risulta adeguatamente e validamente censurato),
e nello stesso tempo hanno escluso sia la natura intrinsecamente
pericolosa dell'attività propria dell'esercente dell'impianto
(non rinvenendosi tale qualificazione in specifiche norme destinate
a prevenire sinistri ed a tutelare l'incolumità pubblica,
né risultando tale qualità dell'attività
dalla natura delle cose o dei mezzi adoperati; confronta Cassazione
9 dicembre 1996 n.10951; 16 febbraio 1996 n.1192 tra le tante)
sia l'assunzione della qualità di custode delle piste
da parte dell'ente gestore (sotto il profilo che la prova di
tale assunzione era a carico del preteso danneggiato e che non
era stata data e che neppure era desumibile dalla lettera sottoscritta
dal direttore generale, posto che nulla di inequivoco ammetteva
su tale circostanza).
Pertanto il profilo della responsabilità extracontrattuale
era riconducibile esclusivamente alla responsabilità
da neminem laedere di cui all'articolo 2043 Cc e la motivazione,
in fatto, analitica e congrua, escluda sia il nesso della causalità
materiale, sia l'elemento soggettivo dell'imputabilità,
accertando anzi la colpa esclusiva della condotta imprudente
dello sciatore che cadde perché non riuscì a superare
una situazione non particolarmente difficoltosa e ben prevedibile
(come infatti fecero gli altri sciatori che lo precedevano).
Al rigetto dei suddetti motivi segue anche il rigetto del quarto,
relativo alle spese del merito, che hanno seguito i criteri
di soccombenza.
Il ricorrente è tenuto, sulla base della difesa spiegata
dal procuratore del resistente in sede di discussione orale,
alla rifusione delle spese ed onorari anche di questo grado
del giudizio, liquidati come in dispositivo.
PQM
Rigetta
il ricorso e condanna il ricorrente Parisi alle spese ed onorari
di questo giudizio di cassazione in favore della Sestrieres
spa, che liquida in lire 43.500 - per spese ed in lire due milioni
per onorari.
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