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Sentenza.
Presidente Giuliano - relatore
Segreto
Pm Pivetti, parz.conf. - ricorrente Longatti
Svolgimento del processo
Carlo Amato e Jolanda Di
Majo, in proprio e quali genitori del figlio minore Mirko Amato,
convenivano davanti al tribunale di Milano Andrea Longatti,
Cesare Crosti, l'ente ospedaliero Fornaroli e l'unità
socio-sanitaria locale 72 di Magenta, chiedendo che fossero
condannati al risarcimento dei danni conseguenti alla tetraparesi
spastica da cui il figlio era rimasto affetto, a causa della
sofferenza ipossica patita al momento del parto.
Tutti i convenuti, salvo il Crosti rimasto contumace, contestarono
la fondatezza della domanda, mentre le rispettive loro compagnie
assicuratrici, Spa Milano assicurazioni e Allianz Pace Spa,
chiamate in causa in garanzia, fecero presente di aver posto
a disposizione degli attori l'importo dei massimali.
Con sentenza del 4 dicembre 1989 il tribunale di Milano respingeva
la domanda nei confronti del Crosti e condannava al risarcimento
dei danni in solido, il Longatti e la Ussl di Magenta, ritenuti
responsabili per il ritardo, da parte del sanitario nella somministrazione
di farmaci ossitocici e nell'esecuzione del parto cesareo, cui
erano conseguite sia l'asfissia neonatale del feto sia i successivi
episodi di apnea verificatisi al 34° giorno ed al 13°
mese di vita.
Il quantum fu determinato in 366 milioni 784mila lire, oltre
rivalutazione ed interessi, per invalidità permanente
(decurtato degli importi già versati dagli assicuratori),
in 200 milioni di lire in moneta attuale per il danno biologico,
in 200 milioni di lire per il danno morale subito dal bambino,
in 100 milioni di lire per quello subito dai genitori, in 500
milioni di lire per le spese mediche e pregresse.
Avverso detta sentenza proponeva appello il Longatti e la Ussl;
proponevano appello incidentale gli attori.
La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 7
giugno 1996, riduceva a metà il quantum liquidato per
danno da invalidità permanente, fissava in 160 milioni
di lire il danno da spese pregresse, in 200 milioni di lire
il danno biologico ed in 100 milioni il danno morale, con rivalutazione
dal giorno dell'evento ed interessi legali, nonché in
250 milioni di lire il risarcimento per le spese future, ed
in 50 milioni di lire il danno morale dei genitori, con rivalutazione
dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, confermando
nel resto l'impugnata sentenza.
Riteneva la Corte che i consulenti tecnici avevano evidenziato
manchevolezze tecnico-professionali (non corretta lettura dei
tracciati dei rilievi cradiografici, inesatta descrizione, mancata
diagnosi dell'ipossia fetale, eccessivo ritardo nell'esecuzione
del taglio cesareo), costituenti inequivocabilmente un comportamento
colposo del sanitario, pure in assenza di particolari difficoltà
dell'intervento; che la sofferenza cerebrale del neonato era
conseguita a tali negligenze.
Osservava il giudice di appello che la consulenza tecnica espletata
in secondo grado aveva escluso ogni nesso di causalità
tra l'evento lesivo, verificatosi al momento del parto, ed il
successivo fenomeno di asfissia, verificatosi il 34° giorno
di vita del neonato; che, non essendo possibile distinguere
il relativo apporto causale tra dette due concause in relazione
alla tetraparesi spastica che affliggeva il minore, bisognava
attribuire loro un ruolo causale paritetico, in applicazione
analogica dell'articolo 2055 Cc.
Inoltre, secondo la Corte di merito, le spese di assistenza
già sostenute andavano distinte da quelle future, e,
fissatane l'entità in 20 milioni di lire annui, liquidava
per le prime 320 milioni di lire e per le seconde 500 milioni
di lire, previa capitalizzazione (con condanna dei convenuti
al 50 per cento), mentre andava confermata la liquidazione del
danno da lucro cessante stabilita dal tribunale.
Riteneva la Corte, quanto alla Ussl 72 di Magenta, che essa
doveva rispondere del fatto a norma dell'articolo 2049 Cc.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Longatti.
Resistono con controricorsi la Azienda Ussl 35 di Magenta e
gli Amato. Detti resistenti hanno anche proposto rispettivi
ricorsi incidentali. A seguito di ordinanza di questa Corte
del 15 giugno 1999, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio
nei confronti della Gestione liquidatoria della Ussl 72 di Magenta,
che si costituiva e proponeva ricorso incidentale. Il Longatti,
l'Asl e gli Amato hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
[Omissis]
2. Con i tre primi motivi
di ricorso, congiuntamente prospettati, il ricorrente principale
Longatti lamenta: a) ai sensi dell'articolo 360 n. 5 Cpc, "insufficiente
e contraddittoria motivazione in merito al ritardo addebitato
nel decidere il taglio cesareo"; b) "omessa motivazione
in merito alla ritenuta non complessità dei problemi
tecnici affrontati nella conduzione del parto"; c) ai sensi
dell'articolo 360 n. 3 Cpc., "violazione e falsa applicazione
dell'articolo 2236 Cc".
Assume il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata
ha affermato la sua responsabilità per aver ritardato
il taglio cesareo, mentre egli si comportò con diligenza,
attenzione e prudenza, sorvegliando una situazione che ben poteva
evolvere verso un parto naturale, secondo i dettami della moderna
ostetricia. Peraltro la stessa consulenza tecnica, in merito
all'assunto ritardo nel praticare il taglio cesareo, esprime
un giudizio di sola verosimiglianza ed in base ad elementi verificabili
solo ex post. Assume il ricorrente che egli si trovò
ad operare in una situazione complessa, nell'ambito della quale
dovette scegliere tra una decisione di taglio cesareo immediato,
sconsigliata dalle regole scientifiche ed una di attesa, che
si protrasse fino a quando non comparvero segni di ipossia del
feto; che erra la Corte di merito allorché ritiene che
non si verteva in un caso di particolare complessità;
che conseguenzialmente la sua eventuale responsabilità
andava valutata a norma dell'articolo 2236 Cc, disciplina esclusa
dal giudice di merito in contraddizione con le risultanze processuali
e con le stesse conclusioni dei propri consulenti.
3.1. Ritiene, questa Corte
che, giusta la stessa prospettazione del ricorrente, i tre motivi
suddetti vadano trattati congiuntamente, stante la loro stretta
connessione.
Essi sono infondati e vanno rigettati.
La soluzione della questione passa attraverso l'esame sintetico
dei veri nodi della responsabilità del medico e cioè
il grado della colpa e la ripartizione dell'onere probatorio.
Si è sottolineato che sotto il profilo sistematico le
orme sulla diligenza (articolo 1176 Cc) sono previste per tutti
i tipi di obbligazioni e non autorizzano ad individuare materie
distinte, per cui il concetto di colpa è unitario.
Dottrina e giurisprudenza tendono, quindi, a ritenere che detto
concetto sia quello previsto dall'articolo 1176 Cc, che impone
di valutare la colpa con riguardo alla natura dell'attività
esercitata.
Pertanto la responsabilità del medico per i danni causati
al paziente postula la violazione dei doveri inerenti al suo
svolgimento, tra i quali quello della diligenza, che va a sua
volta valutato con riguardo alla natura dell'attività
e che, in rapporto alla professione di medico chirurgo, implica
scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale
(Cassazione 8845/95).
Infatti il medico chirurgo nell'adempimento delle obbligazioni
inerenti alla propria attività professionale è
tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon
padre di famiglia, come richiesto dall'articolo 1176, comma
1°, ma è quella specifica del debitore qualificato,
come indicato dall'articolo 1176, comma 2°, la quale comporta
il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro
insieme costituiscono la conoscenza della professione medica.
Il richiamo alla diligenza ha, in questi casi, la funzione di
ricondurre la responsabilità alla violazione di obblighi
specifici derivanti da regole disciplinari precise. In altri
termini sta a significare applicazione di regole tecniche all'esecuzione
dell'obbligo, e quindi diventa un criterio oggettivo e generale
e non soggettivo. Ciò comporta, come è stato rilevato
dalla dottrina, che la diligenza assume nella fattispecie un
duplice significato: parametro di imputazione del mancato adempimento
e criterio di determinazione del contenuto dell'obbligazione.
3.2. Nella diligenza è
quindi compresa anche la perizia da intendersi come conoscenza
ed attuazione delle regole tecniche proprie di una determinata
arte o professione.
Comunemente si dice che trattasi di una diligentia in abstracto,
ma ciò solo per escludere che trattasi di diligentia
quam in suis, e cioè la diligenza che normalmente adotta
quel determinato debitore.
Per il resto il grado di diligenza, per quanto in termini astratti
ed oggettivi, deve essere apprezzato in relazione alle circostanze
concrete e tra queste, quanto alla responsabilità professionale
del medico, rientrano anche le dotazioni della struttura ospedaliera
in cui lo stesso opera.
In relazione a dette strutture tecniche va valutata la diligenza
e quindi la perizia che al medico devono richiedersi, delle
quali è anche espressione la scelta di effettuare in
sede solo gli interventi che possono essere ivi eseguiti, disponendo
per il resto il trasferimento del paziente in altra sede, ove
ciò sia tecnicamente possibile e non esponga il paziente
stesso a più gravi inconvenienti.
3.3. A norma dell'articolo
2236 Cc, applicabile anche ai medici, qualora la prestazione
implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà,
il prestatore d'opera risponde dei danni solo in caso di dolo
o colpa grave.
Va altresì rilevato che la limitazione di responsabilità
professionale del medico chirurgo ai soli casi di dolo o colpa
grave, ai sensi dell'articolo 2236 Cc, attiene esclusivamente
alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare
difficoltà, con esclusione dell'imprudenza e della negligenza.
Infatti, anche nei casi di speciale difficoltà, tale
limitazione non sussiste con riferimento ai danni causati per
negligenza o imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni
caso (Cassazione 11440/97; Corte costituzionale 166/73).
Pertanto il professionista risponde anche per colpa lieve quando
per omissione di diligenza ed inadeguata preparazione provochi
un danno nell'esecuzione di un intervento operatorio o di una
terapia medica.
In altri termini la limitazione della responsabilità
del medico alle sole ipotesi di dolo o colpa grave si applica
unicamente ai casi che trascendono la preparazione media (Cassazione
4152/95), ovvero perché la particolare complessità
discende dal fatto che il caso non è stato ancora studiato
a sufficienza, o non è stato ancora dibattuto con riferimento
ai metodi da adottare (Cassazione 8845/95).
3.4. Quanto alla ripartizione
dell'onere probatorio, la giurisprudenza considera unitariamente,
a tali fini, l'attività sanitaria come prestazione di
mezzi, senza più farsi carico della natura della responsabilità
del medico. Essa ritiene che incombe al professionista, che
invoca il più ristretto grado di colpa di cui all'articolo
2236 Cc, provare che la prestazione implicava la soluzione di
problemi tecnici di speciale difficoltà, mentre incombe
al paziente danneggiato provare quali siano state le modalità
di esecuzione ritenute inidonee (Cassazione 1127/98; 3957/74).
Invece incombe al paziente l'onere di provare che l'intervento
era di facile o routinaria esecuzione ed in tal caso il professionista
ha l'onere di provare, al fine di andare esente da responsabilità,
che l'insuccesso dell'operazione non è dipeso da un difetto
di diligenza propria (Cassazione 5005/96; 11440/97; 4152/95).
Nel caso di intervento di facile esecuzione, non si verifica
un passaggio da obbligazione di mezzi in obbligazione di risultato,
che sarebbe difficile dogmaticamente da giustificare a meno
di negare la stessa distinzione tra i due tipi di obbligazioni
(come pure fa gran parte della recente dottrina), ma opera il
principio res ipsa loquitur, ampiamente applicato in materia
negli ordinamenti anglosassoni (dove la responsabilità
del medico è sempre di natura aquiliana), inteso come
"quell'evidenza circostanziale che crea una deduzione di
negligenza".
3.5. Nella fattispecie la
sentenza impugnata, facendo corretta applicazione dei suddetti
principi ha rilevato che la diligenza cui era tenuto il Longatti
non era quella di cui all'articolo 2236 Cc, non vertendosi in
caso di particolare difficoltà, bensì quella di
cui all'articolo 1176, comma 2°, Cc.
Infatti la sentenza impugnata ha osservato, sulla base delle
indagini e delle conclusioni dei Ctu, che vi è stata
una non corretta lettura da parte del personale medico dei tracciati
dei rilievi cardiografici, che erano idonei a far sospettare,
a partire dalle prime ore del giorno 21 ottobre, una diagnosi
di ipossia fetale, causata anche da una compressione funicolare,
pericolosa se prolungata nel tempo; che un successivo tracciato
aveva confermato l'ipossia; che il tentativo di accelerare il
parto con una perfusione ossitocica fu effettuato solo alle
ore tredici; che alle ore 16 fu cardiologicamente accertato
un peggioramento delle condizioni del feto; che il parto cesareo
fu espletato solo alle ore 18; che tale ulteriore ritardo è
stato espressamente valutato dai consulenti come eccessivo.
Sulla base di queste "manchevolezze di carattere tecnico-professionale"
la sentenza impugnata con motivazione immune da vizi motivazionali,
nei ristretti limiti in cui gli stessi sono rilevabili in questa
sede di legittimità, ha ritenuto che dovesse qualificarsi
colposo il comportamento del Longatti, per aver protratto una
situazione ipossica del feto, clinicamente classificata come
ischemia perinatale, riscontrabile anche allo stato della tecnica
dell'epoca e sulla base di nozioni della professione ostetrica
ginecologica che non si prospettavano di particolare difficoltà.
La ritenuta esclusione della particolare difficoltà del
caso (sempre in relazione alla figura qualificata professionalmente
del soggetto che effettuava la prestazione sanitaria) comporta
che correttamente la Corte di merito ha valutato la colpa a
norma dell'articolo 1176, comma 2°, Cc e non dell'articolo
2236 Cc.
4.1. Con il quarto motivo
di ricorso il ricorrente principale lamenta "l'insufficiente
e contraddittoria motivazione" in merito all'accertamento
del prodursi di un danno cerebrale ricollegabile alle difficoltà
del parto ed al suo operato.
Secondo il ricorrente molteplici dati ed elementi dovevano far
dubitare dell'esattezza delle conclusioni formulate dai consulenti
tecnici di ufficio in ordine al punto che il danno cerebrale
del bambino fosse ricollegabile alle difficoltà del parto.
Ritiene il ricorrente che la depressione delle attività
vitali, cui si riferisce il criterio di Agpar, ben può
essere attribuita all'azione dell'anestesia; che al momento
dell'ingresso nel reparto neonati veniva riscontrata come anomalia
solo "cute rossa ed edematosa"; che durante la permanenza
nel reparto neonati non venne riscontrato alcun episodio convulsivo;
che i casi di encefalopatia di 1° grado evolvono nell'85
per cento dei casi, per cui è da escludere ogni automatismo
tra detta sofferenza ed il danno cerebrale.
4.2. Il suddetto motivo
di ricorso è analogo al primo motivo del ricorso incidentale
proposto dalla Gestione liquidatoria della Ussl.
4.3. Con il quinto motivo
di ricorso il ricorrente principale lamenta, ai sensi dell'articolo
360 n. 5 Cpc, la "omessa insufficiente e contraddittoria
motivazione" in merito alla ritenuta impossibilità
di graduare, sino anche ad escluderla, l'efficienza causale
dei due diversi eventi lesivi che hanno colpito Mirlo Amato.
Secondo il ricorrente erroneamente il giudice di secondo grado
si è astenuto dal graduare l'efficienza causale dell'ipossia,
conseguenza del parto, rispetto a quella del grave fenomeno
di asfissia del 34° giorno, nella produzione dello stato
patologico di tetraparesi spastica. Ritiene il ricorrente che
il secondo episodio è stato da solo sufficiente a provocare
l'evento o, comunque, aveva avuto un'incidenza molto maggiore
dell'altro.
4.4. Detto motivo è
analogo al secondo motivo del ricorso incidentale proposto dalla
Gestione liquidatoria della Usl.
5.1. I predetti motivi,
essendo strettamente connessi, vanno trattati congiuntamente.
Essi sono infondati e vanno rigettati.
Il giudice di secondo grado, sulla base degli accertamenti e
delle conclusioni cui sono pervenuti i Ctu di secondo grado,
ha ritenuto che la situazione ipossica del feto, clinicamente
classificata come ischemia perinatale, dovuta al protrarsi del
parto ed al ritardo nel praticare il parto cesareo, ha causato
una sofferenza cerebrale del neonato, confermata dalla diagnosticata
encefalopatia ipossico-ischemica di 1° grado; che tale encefalopatia
ha avuto un ruolo assai rilevante nella tetraparesi spastica
che affligge Mirko Amato, che trova una concausa autonoma anche
nel fenomeno di asfissia verificatasi il 34° giorno di vita,
"per quanto non è dato distinguere l'effettivo apporto
causale di ciascuno (dei detti due fenomeni patologici autonomi)
nella determinazione di siffatta patologia".
5.2. Rileva preliminarmente
questa Corte che, a parte la dibattuta questione se la norma
di cui all'articolo 1223 Cc regoli il nesso di causalità
giuridica, mentre il nesso di causalità materiale sia
regolato esclusivamente dai principi di cui agli articoli 40
e 41 Cp, con conseguente distinzione tra causalità di
fatto (contenuta nella struttura dell'illecito ed avente come
referenti le predette norme penali) e causalità giuridica
(contenuta nella struttura della valutazione del danno, di cui
agli articoli 2056-1223 Cc), sta di fatto che per giurisprudenza
pacifica il criterio in base al quale sono risarcibili i danni
conseguiti dal fatto illecito (o dall'inadempimento in tema
di responsabilità contrattuale), deve intendersi, ai
fini della sussistenza del nesso di causalità, in modo
da comprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati,
che si presentino come effetto normale, secondo il principio
della cosiddetta regolarità causale (Cassazione 2009/97;
11087/93; 65/1989; 6325/87; 3353/86; 3609/84).
Tutti gli antecedenti in mancanza dei quali un evento dannoso
non si sarebbe verificato debbono considerarsi sue cause, abbiano
essi agito in via diretta o prossima, od indiretta o remota,
salvo il temperamento di cui al capoverso dell'articolo 41 Cp,
secondo cui la causa prossima sufficiente da sola a produrre
l'evento esclude il nesso eziologico fra questo e le altre cause
antecedenti, facendole scadere al rango di mere occasioni; pertanto
per escludere che un determinato fatto abbia concorso a cagionare
un danno, non basta affermare che il danno stesso avrebbe potuto
verificarsi anche in assenza di quel fatto, ma occorre dimostrare,
avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, che
il danno si sarebbe egualmente verificato senza quell'antecedente.
Affermato, quindi, che un evento dannoso è da considerare
causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni,
il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta
teoria della condicio sine qua non), va, altresì, rilevato
che non è sufficiente tale relazione causale per determinare
una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno
delle serie causali così determinate, dare rilievo a
quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento
causante non appaiono del tutto inverosimili (cosiddetta teoria
della causalità adeguata o della regolarità causale,
la quale in realtà, come è stato esattamente osservato
in dottrina, oltre che una teoria causale, è anche una
teoria dell'imputazione del danno).
5.3. Nella fattispecie il
giudice di appello (a fronte delle censure mosse alla sentenza
di primo grado, che basandosi su una consulenza collegiale medico-legale
ed un supplemento di consulenza, che affermava che la malattia
del Mirko Amato trovava causa esclusiva nella cerebropatia per
l'ipossia neonatale, da cui anche l'asfissia del 34° giorno
era stata causata) ha disposto una nuova consulenza collegiale,
che ha concluso nei termini fatti propri dal giudice di appello.
Osserva questa Corte che il principio secondo cui, ove il giudice
del merito ritenga di dover aderire alle conclusioni del consulente
tecnico d'ufficio dalla stesso nominato, non è tenuto
ad una particolareggiata motivazione, ben potendo il relativo
obbligo ritenersi assolto con l'indicazione, come fonte di convincimento,
della relazione di consulenza, è applicabile anche nel
caso in cui le valutazioni contenute in una prima consulenza
siano state oggetto di esame critico in una successiva consulenza
tecnica d'ufficio, alle difformi conclusioni della quale il
giudice del merito ritenga di aderire; anche in questo caso,
infatti, è sufficiente la ragionata accettazione dei
risultati della nuova consulenza per ritenere implicitamente
disattesi, senza necessità di specifica ed analitica
confutazione, le argomentazioni ed i conclusivi rilievi esposti
nella consulenza precedentemente disposta (Cassazione 271/95).
Nella fattispecie, quindi, la sentenza impugnata, che si è
ragionatamente riportata alla consulenza di secondo grado (disposta
proprio a seguito dei rilievi mossi alla consulenza di primo
grado dal Longatti, su cui si basava la sentenza di primo grado)
non è incorsa in alcuno dei vizi motivazionali prospettati
nei suddetti motivi.
Le doglianze mosse in merito dal Longatti e dalla Gestione liquidatoria
si risolvono in una diversa lettura dei dati scientifici, valutati
dal giudice di appello, facendo proprie le risultanze della
consulenza, che non è ammissibile in questa sede di legittimità.
Quanto, invece, alla censura con cui si lamenta che non è
stata ritenuta una più ridotta efficacia causale nell'attività
del Longatti, essa è infondata per i motivi che si esporranno
al punto 10.2.
6.1. Con il sesto motivo
di ricorso il ricorrente principale a norma dell'articolo 360
n. 5 Cpc lamenta "l'omessa e comunque insufficiente o contraddittoria
motivazione" in merito ai criteri adottati nella liquidazione
del danno.
Con il settimo motivo di ricorso lo stesso ricorrente lamenta,
a norma dell'articolo 360 n. 3 Cpc la violazione dell'articolo
1223 Cc in merito alla duplicazione di alcune voci di danno.
Con i due suddetti motivi, trattati congiuntamente, il ricorrente
osserva che a fronte del danno integrale liquidato dal tribunale
nella complessiva somma di 1 miliardo 366 milioni 784mila lire,
per la gran parte già aggiornata ai valori del 1989,
per cui dava luogo alla somma complessiva di 1 miliardo 678
milioni 550mila lire, la Corte di appello ha liquidato il 50
per cento di detti danni in moneta del 1980 pari a 983 milioni
392mila lire, che dava luogo, secondo i calcoli effettuati dai
danneggiati al 28 febbraio 1997, a 5 miliardi 643 milioni 471mila
913 lire (da ridursi poi alla metà).
Ritiene il ricorrente che la motivazione in proposito non sia
adeguata al "consistentissimo aumento dei valori in gioco"
ed in ogni caso viola i principi fissati dall'articolo 1223
Cc e, per il cosiddetto danno da ritardo, dagli articoli 1229,
1224 e 1227 Cc.
In particolare, quanto al danno da lucro cessante il ricorrente
osserva che il reddito annuo presunto, posto a base del lucro
cessante, è stato determinato in misura spropositata
con riferimento al momento del fatto, dovendosi tener conto
del reddito presuntivo di cui all'articolo 4 della legge 39/1977;
che, in ogni caso, trattandosi di u danno che non poteva verificarsi
prima del 18° anno di età, non poteva essere soggetto
a rivalutazione ed interessi; che doveva essere decurtato degli
interessi per l'anticipata capitalizzazione rispetto all'epoca
di maturazione del diritto.
Quanto alle spese di assistenza il ricorrente si duole che,
a fronte di una liquidazione per le spese di assistenza effettuata
dal tribunale in complessivi 500 milioni di lire totali, in
moneta attuale, la Corte di appello ha liquidato autonomamente
le spese per i primi sedici anni, con riferimento alla data
del fatto, poi rivalutandola, mentre per le spese future ha
ritenuto di liquidarle ancora in 500 milioni di lire capitalizzate
(salvo la successiva riduzione al 50 per cento), duplicando
la liquidazione per i primi sedici anni; che la Corte di appello
ha liquidato dette somme senza alcuna argomentazione; che il
tribunale aveva ritenuto necessaria per spese di assistenza
la somma di 20 milioni di lire annui, valutata alla data della
decisione, mentre il giudice di appello l'ha fissata con riferimento
alla data del fatto, senza motivazione, poi rivalutandola.
6.2. Detti due motivi di
ricorso del Longatti sono analoghi a parte del terzo motivo
del ricorso incidentale proposto dalla Gestione liquidatoria
della Ussl.
7.1. I suddetti motivi,
essendo strettamente connessi, vanno trattati congiuntamente.
Essi sono solo parzialmente fondati e vanno accolti per quanto
di ragione.
Osserva preliminarmente questa Corte che in tema di risarcimento
del danno da fatto illecito, trattandosi di debito di valore
che si trasforma in debito di valuta solo per effetto della
liquidazione definitiva, e cioè solo con il passaggio
in giudicato della sentenza che provvede alla liquidazione,
la somma determinata con riferimento alla data del fatto, va
poi rivalutata alla data della decisione ed il giudice di appello
deve adeguare il quantum alla svalutazione monetaria verificatasi
nel periodo intercorso fra la sentenza di primo grado e quella
di secondo, anche d'ufficio, ove manchi una rinunzia espressa
o tacita dell'interessato (Cassazione 4024/95; 10246/95).
Qualora il giudice provveda alla liquidazione equitativa del
danno, ai sensi dell'articolo 1226 Cc, questa va effettuata
con riferimento alla data in cui si è verificato il danno
(e cioè generalmente la data del fatto illecito), con
successiva rivalutazione ed interessi da quella data, da calcolarsi
secondo i principi di cui alla sentenza Su 1712/95. È
tuttavia consentito al giudice di inglobare in un'unica somma,
insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione
monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di
cui all'articolo 1226 Cc, senza necessità di specificare
i singoli elementi della liquidazione (Cassazione 2910/95; 8517/94).
Vale, poi, anche in siffatta liquidazione equitativa di interessi
e rivalutazione, quanto già affermato in tema di motivazione
sulla liquidazione equitativa in generale da questa Corte, e
cioè che per evitare che la relativa decisione, ancorché
fondata su valutazioni discrezionali, sia arbitraria e sottratta
a qualsiasi controllo, è necessario che il giudice indichi,
almeno sommariamente e sia pure con l'elasticità propria
dell'istituto e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale
che lo caratterizza, i criteri che egli ha seguito per determinare
l'entità del danno (Cassazione 6082/96; 5537/84).
Ciò vale a maggior ragione per il giudice di appello
che intenda sostituire ad una liquidazione equitativa effettuata
dal primo giudice una diversa sua liquidazione, egualmente equitativa.
Poiché la liquidazione equitativa non è una liquidazione
puramente intuitiva da parte del giudice, e quindi esentata
dall'obbligo di una motivazione, sia pure sintetica, dei criteri
di esercizio del potere discrezionale, il giudice di appello
ha l'obbligo di indicare i motivi per cui è giunto ad
una diversa liquidazione del danno, rispetto a quella effettuata
dal primo giudice.
7.2. Nella fattispecie,
quanto alla liquidazione del danno da lucro cessante, va osservato
che, qualora occorra procedere alla liquidazione di un danno
futuro non determinabile con assoluta precisione, il giudice,
relativamente al lucro cessante deve procedere attraverso calcoli
di probabilità da compiersi a norma dell'articolo 2056
Cc con equo apprezzamento delle circostanze del caso. Pertanto,
nell'ipotesi di invalidità permanente causata da un fatto
illecito ad un minore, che per la sua età non svolga
attività lavorativa, il danno consistente nel mancato
guadagno che l'infortunato percepirà in futuro rispetto
a quello che percepirebbe se la sua capacità lavorativa
non fosse stata menomata, non può essere determinata
dal giudice che per mezzo di presunzioni, in base al tipo di
attività lavorativa che presumibilmente il minore effettuerà
o avrebbe effettuato (in caso di invalidità totale) in
futuro: tipo di attività che va accertata con criteri
di probabilità, tra cui gli studi compiuti o le inclinazioni
manifestate dal minore, se è possibile rilevarne nel
caso concreto (Cassazione 6420/98), ovvero tenendo conto dell'attività
lavorativa e della posizione economico-sociale della famiglia
del minore (Cassazione 1228/81) ovvero di altri elementi da
cui desumere quale attività probabilmente avrebbe esercitato
il minore, al fine di determinare il suo probabile reddito futuro.
In mancanza di detti elementi il giudice può far riferimento
anche ad un reddito presuntivo quale è quello indicato
dall'articolo 4 legge 39/1977 (che pur essendo indicato in tema
di azione diretta nei confronti dell'assicuratore della Rca,
può costituire un idoneo criterio di cui il giudice si
avvale nell'ambito dei suoi poteri discrezionali di valutazione
equitativa) ovvero al reddito medio di un lavoratore dipendente.
Nella fattispecie, quindi, correttamente il giudice di merito,
nell'ambito dei suoi poteri equitativi, poteva far riferimento
al reddito medio annuo di un lavoratore dipendente.
Sennonché, a questo fine, il giudice di merito avrebbe
dovuto indicare sulla base di quali elementi, riteneva di fissare
il valore medio annuo del reddito di un lavoratore in 25 milioni
di lire.
7.3. Inoltre detta somma,
liquidata a titolo di risarcimento da danno futuro, non poteva
essere rivalutata dalla data del fatto per un doppio ordine
di motivi.
Anzitutto la sentenza, nell'individuare il predetto reddito
medio annuo, fa riferimento "all'attuale realtà
socio-economica", per cui, avendo il giudice già
attualizzato la somma stessa, nell'ambito dell'unica valutazione
equitativa onnicomprensiva, non poteva provvedere ad un'ulteriore
rivalutazione della stessa, per i principi generali sopra esposti
in tema di liquidazione del danno da responsabilità aquiliana.
Inoltre, in tema di risarcimento del danno da lucro cessante,
costituito dal mancato guadagno del minore, per invalidità
permanente, nel futuro (allorché inizierà o avrebbe
potuto iniziare l'attività lavorativa), come in genere
di ogni danno interamente futuro rispetto alla liquidazione,
la stessa non può essere effettuata con riferimento alla
data del fatto illecito, poiché in tale data il danno
non è ancora insorto, ma con riferimento alla data della
decisione.
Per questo tipo di danno non vi è un problema di rivalutare
alla data della decisione una liquidazione del danno effettuata
con riferimento al momento in cui è insorto, ma di valutare
il danno stesso come attuale e quindi di applicare alla liquidazione
un coefficiente di riduzione per l'anticipata corresponsione.
In altri termini qui la cosiddetta attualizzazione del danno
opera in modo diverso rispetto a quella in cui il danno si sia
già verificato: nella prima ipotesi essa comporta che
la somma liquidata con riferimento alla data del fatto sia adeguata
per effetto della normale inflazione della moneta, al fine di
farle mantenere il normale potere di acquisto; nella seconda
ipotesi quelle somme non sono ancora dovute, per cui un problema
di adeguamento per il potere reale (e non monetario) delle stesse
non si pone (né è seriamente ipotizzabile un fenomeno
inverso di deflazione), ma sorge solo quello connesso all'anticipata
corresponsione, il cosiddetto "montante di anticipazione".
7.4. Né può
ritenersi come sostengono i resistenti Amato, che nella fattispecie
il motivo di ricorso, sotto questo profilo, sarebbe inammissibile,
poiché con l'appello il ricorrente principale non aveva
espresso censure in merito alla disposta rivalutazione della
somma dalla data del fatto illecito.
Infatti nell'ambito del credito di valore per danno ingiusto
da fatto illecito l'indennizzo in denaro ha lo scopo di riportare
nel patrimonio del creditore un bene eguale a quello di cui
il patrimonio è rimasto diminuito in conseguenza del
fatto dannoso; la moneta è solo un mezzo di misurazione
variabile con il variare del suo potere di acquisto, e, pertanto,
ciò che il creditore riceve in più, se viene rivalutata
la somma dovutagli, è solo una diversa espressione numerica-monetaria
del valore intrinseco della subita diminuzione patrimoniale.
La rivalutazione serve a mantenere il rapporto di equivalenza
fra il danno subito ed il suo risarcimento in moneta e non costituisce,
come nelle obbligazioni di valuta, un'obbligazione accessoria
che assolve alla funzione di risarcire il maggior danno da mora,
per la parte non coperta dagli interessi.
Nelle obbligazioni di valore, in definitiva, la rivalutazione
non costituisce il ristoro di un pregiudizio ulteriore rispetto
a quello sofferto dal danneggiato medio tempore né il
corrispettivo dei frutti del capitale, costituendo soltanto
la diversa espressione in termini monetari del medesimo danno
lamentando fin dall'inizio (Cassazione 1969/85).
Da ciò consegue che, come da una parte la richiesta del
risarcimento del danno comprende anche la richiesta di attualizzazione
dello stesso, non necessitando una domanda specifica di rivalutazione
(dovendo quindi il giudice provvedere d'ufficio, se egli liquida
il danno con riferimento alla data del fatto), così la
censura che il danneggiante muove all'eccessività della
somma liquidata dal primo giudice investe la somma quale risulta
dalla liquidazione e quindi nella sua attualizzazione, sia che
essa avvenga tramite rivalutazione, sia che essa avvenga tramite
rivalutazione, sia che essa venga operata complessivamente dal
giudice, non avendo la cosiddetta rivalutazione una propria
autonomia nell'ambito di siffatta obbligazione da risarcimento
del danno da responsabilità aquiliana.
7.5. Infondata è
la censura relativa all'omessa decurtazione degli interessi
a scalare per l'anticipata capitalizzazione del danno rispetto
all'epoca della maturazione del diritto.
Infatti è vero che la liquidazione del risarcimento di
danni futuri comporta la detrazione sulla somma assegnata al
danneggiato di interessi a scalare per il periodo di pagamento
anticipato dal capitale, come sopra detto (Cassazione 1161/88).
Sennonché nella fattispecie detta detrazione risulta
effettuata, se solo si considera che, pur ritenendo che il reddito
medio che avrebbe potuto produrre il Mirko Amato è stato
valutato su base annua in 25 milioni di lire, la somma ,liquidata
per tale voce è stata pari a 366 milioni 784mila lire.
7.6. Fondata è la
censura relativa alla liquidazione delle spese di assistenza
pregresse.
Osserva preliminarmente questa Corte che, qualora il danneggiato
abbia provveduto a proprie spese ad eliminare o a ridurre le
conseguenze pregiudizievoli derivanti dal fatto illecito, l'obbligazione
risarcitoria del responsabile non perde la natura di debito
di valore, in quanto diretta a reintegrare il patrimonio di
detto danneggiato nella sua originaria consistenza, e, pertanto,
deve essere quantificata, pure in grado di appello ed anche
d'ufficio, adeguando l'ammontare degli adeguati esborsi al mutato
potere di acquisto della moneta (Cassazione Su 3287/85). Detto
adeguamento, tuttavia, in siffatte ipotesi di spese sostenute
dal danneggiato va effettuato non con riferimento alla data
del fatto, ma con riferimento dalla data dei singoli esborsi,
poiché solo da quel momento si è verificata, per
quella specifica voce, la depauperazione patrimoniale, che trova
causa nell'illecito del danneggiante.
La sentenza impugnata ha ritenuto che le spese pregresse andassero
valutate equitativamente, in 20 milioni di lire annui, richiamandosi
espressamente a quanto deciso, egualmente in via equitativa,
dal tribunale (15-20 milioni annui).
La Corte di appello, che pur ritiene equa detta somma con riferimento
alla data della decisione (1996), ha provveduto alla rivalutazione
della stessa anche per le spese pregresse e cioè per
quelle relative agli anni dal 1980 al 1996, così operando
una duplicazione di attualizzazione di detta voce di danno.
Peraltro detta rivalutazione è stata effettuata con riferimento
alla data del fatto illecito, mentre, trattandosi di spese successive
rispetto allo stesso doveva essere effettuata con riguardo al
singolo anno di riferimento per ciascuna spesa.
Analogo discorso vale per la decorrenza degli interessi su dette
somme.
7.7. Fondata è anche
la censura attinente al vizio motivazionale relativamente alla
liquidazione per le spese future di assistenza.
La Corte di appello ha ritenuto di confermare la liquidazione
di queste in 500 milioni di lire, già fissata dal tribunale,
mediante la capitalizzazione della somma annua di 20 milioni
di lire, determinata equitativamente.
Sennonché, pur facendo riferimento la sentenza impugnata
alle tabelle predisposte dalle primarie società assicuratrici
per la capitalizzazione a premio unico, detti criteri di capitalizzazione
non sono indicati, per cui fondata è la censura del ricorrente
principale secondo cui detti criteri sono solo presupposti,
ma non specificati, nonché la più generale censura
del vizio motivazionale sul punto (ciò è tanto
più evidente se si considera che la capitalizzazione
del reddito annuo di 25 milioni di lire, ai fini del danno da
lucro cessante, ha dato luogo alla somma di 366 milioni 784mila
lire, mentre la capitalizzazione della somma di 20 milioni di
lire ha dato luogo, per spese future di assistenza a 500 milioni
di lire, con una differenza che non trova giustificazione, in
assenza di adeguata motivazione, nella eventuale implicita considerazione
dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa).
8. Con l'ottavo motivo di
ricorso il ricorrente principale lamenta, ai sensi dell'articolo
360 nn. 3 e 5 Cpc la violazione dell'articolo 1223 Cc ed omessa
e contraddittoria motivazione in ordine alla mancata deduzione
del danno degli acconti percepiti dagli aventi diritto per complessivi
218 milioni 186mila 141 lire.
Una censura analoga è contenuta nel terzo motivo del
ricorso della Gestione liquidatoria della Usl.
Le censure vanno trattate congiuntamente essendo analoghe.
Esse sono fondate e vanno accolte.
Infatti la sentenza impugnata (p. 10), dopo aver riconosciuto
che gli Amato avevano ricevuto acconti dalle compagnie di assicurazione
per la somma di 218 milioni 186mila 141 lire, ha poi omesso
di tenerne conto, sia nella parte motiva della sentenza sai
in quella dispositiva.
9. Con l'unico motivo del
ricorso incidentale, gli Amato lamentano la violazione e falsa
applicazione dell'articolo 41 Cp e 2055 Cc nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta
riduzione al 50 per cento della colpa del Longatti e della Ussl
72.
I ricorrenti lamentano che la Corte di appello sul punto del
concorso tra l'asfissia neonatale e quella del 34° giorno,
ha seguito acriticamente le conclusioni della consulenza espletata
in secondo grado, mentre erano maggiormente fondate quelle della
relazione peritale precedente.
Osservano, altresì, che è stato violato il principio
dell'equivalenza delle cause e si è dato luogo ad una
singolare "graduazione delle colpe" tra una concausa
umana ed una concausa naturale.
10.1 Il motivo è
solo parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Quanto alla censura secondo cui erroneamente la sentenza impugnata
avrebbe ritenuto di condividere le conclusioni della seconda
consulenza tecnica d'ufficio, in luogo della prima, essa è
infondata.
Vale qui, quanto già detto in merito all'infondatezza
delle censure, per quanto di segno opposto, mosse dal ricorrente
principale (e dalla ricorrente incidentale Gestione liquidatoria)
all'adesione prestata dal giudice di appello alle conclusioni
cui sono pervenuti i Ctu di primo grado (punto 4).
Peraltro in sede di legittimità la denunzia del vizio
consistente nell'acritica adesione alle conclusioni del consulente
di appello, non può limitarsi alla doglianza di motivazione
inadeguata, essendo, invece, onere della parte, in considerazione
del principio di autosufficienza del ricorso e del carattere
limitato del mezzo di impugnazione, di indicare quali siano
le circostanze e gli elementi rispetto ai quali si invoca il
controllo di logicità sub specie dell'apprezzamento della
causalità dell'errore, ossia della decisività
di tali circostanze, ed a questi fini non basta fare menzione
del parere espresso da altro consulente (sia di parte che di
ufficio), atteso che la contestazione dell'esattezza delle conclusioni
della consulenza espletata in appello mediante la pura e semplice
contrapposizione ad essa delle diverse valutazioni espresse
da altro consulente non serve, di per sé ad evidenziare
alcun errore delle prime, con conseguente insufficiente motivazione
della sentenza che ad esse si sia conformata, ma solo la diversità
dei giudizi formulati dagli esperti (Cassazione 7392/94).
10.2. Fondata, invece, è
la seconda censura del predetto motivo (erronea graduazione
delle colpe).
Questa Corte ha già osservato che alla stregua dei principi
di cui agli articoli 40 e 41 Cp, regolanti il rapporto di causalità
in tema di responsabilità extracontrattuale, solo nel
caso in cui le condizioni ambientali o i fattori naturali che
caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento
imputabile dell'uomo, si palesano sufficienti a determinare
l'evento di danno indipendentemente dall'apporto del comportamento
umano imputabile, l'autore dell'azione o dell'omissione resta
sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento,
non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto
di efficienza causale, senza che in caso contrario la sua piena
responsabilità per tutte le conseguenze scaturenti secondo
normalità dall'evento medesimo possa subire una riduzione
proporzionale in ragione della minore gravità della sua
colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica
di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto
tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma
non già tra una causa umana imputabile ed una concausa
naturale non imputabile (Cassazione 5924/95; 981/91).
Ritiene detta Corte di dover aderire a detto orientamento.
Infatti i principi di cui agli articoli 40 e 41 Cp, regolatori
del rapporto di causalità in tema di responsabilità
extracontrattuale così come in tema di responsabilità
penale (principio della equivalenza delle condizioni, principio
della causalità efficiente, principio della cosiddetta
regolarità causale, già sopra richiamati al punto
5.2.) pongono in evidenza l'alternativa: o le condizioni ambientali
od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica
su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo non si presentano
bastevoli ad ingenerare, senza l'apporto efficiente di questo,
quella alterazione che costituisce l'evento di danno (ed allora
l'autore del comportamento imputabile, attivo od omissivo, rimane
responsabile, per intero, di tutte le conseguenze scaturenti
secondo normalità dall'evento medesimo); oppure quelle
condizioni ambientali e quei fattori naturali, od uno tra essi,
si palesano o si palesa sufficiente a determinare l'evento di
danno a prescindere dall'apporto di un comportamento umano imputabile
(ed allora l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato,
per intero, da ogni responsabilità, dell'evento non avendo
posto in essere alcun antecedente dotato, in concreto di efficienza
concausale).
In definitiva, la valutazione di una situazione di concorso
tra cause naturali non imputabili e cause umane imputabili può
sfociare, alternativamente, o in un giudizio di responsabilità
totale per l'autore della causa umana, o in un giudizio di totale
assolvimento da ogni sua responsabilità, a seconda che
il giudice ritenga essere rimasto operante, nel primo caso (ai
sensi del I comma dell'articolo 41 Cp) oppure essere venuto
meno nel secondo caso (ai sensi del II comma dell'articolo 41
Cp) il nesso di causalità tra detta causa umana imputabile
e l'evento.
È viceversa esclusa ogni possibilità, per il giudice,
di graduare percentualmente la responsabilità dell'autore
della causa imputabile dotata di efficienza concausale (e di
ridurre proporzionalmente l'entità della obbligazione
risarcitoria) in considerazione del grado di efficienza della
o delle concause naturali non imputabili.
Detta graduazione e riduzione non è invero concepibile
nemmeno in presenza di una pluralità di cause umane,
azioni od omissioni imputabili a soggetti diversi dal danneggiato
e diversi tra loro, stante il principio della responsabilità
solidale, il quale non opera soltanto in sede di regresso (articolo
2055 Cc).
In definitiva, il concorso di cause naturali non imputabili
quando è talmente stringente da concretare il caso di
forza maggiore, porta a risolvere negativamente il problema
della responsabilità imputabile ad un terzo, ma non può
mai condurre a ridurre proporzionalmente, di questo terzo, la
esposizione risarcitoria in ragione della minor gravità
della sua colpa, per la assorbente considerazione che una comparazione
del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti
può instaurarsi soltanto tra una pluralità di
comportamenti umani colpevoli, ma non già tra una causa
umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile.
Alla stregua dei principi di diritto sin qui ricordati, il giudizio
espresso dalla Corte territoriale (nel senso che il Longatti
era tenuto al risarcimento del danno solo nella misura del 50
per cento, poiché avevano concorso al danno, con pari
incidenza causale, oltre al fatto ascritto al Longatti, il fenomeno
di asfissia a carico del neonato al 34° giorno di vita)
risulta erroneo nella impostazione e contraddittorio nella motivazione,
di modo che, sul punto, la sentenza deve essere cassata e la
causa deve essere rimessa, per un nuovo giudizio in parte qua
al giudice del rinvio.
11. Pertanto vanno rigettati
i motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto del ricorso principale,
nonché il primo e secondo del ricorso incidentale della
Gestione liquidatoria Usl 72 di Magenta. Vanno accolti, per
quanto di ragione, i motivi sesto, settimo ed ottavo del ricorso
principale, il terzo del ricorso incidentale della Gestione
liquidatoria ed il ricorso incidentale degli Amato.
L'impugnata sentenza va cassata in relazione, con rinvio ad
altra sezione della Corte di appello di Milano, che si uniformerà
ai suddetti principi di diritto e provvederà anche sulle
spese di questo giudizio di legittimità, con esclusione
delle sole spese tra l'Azienda Ussl 35 di Magenta e le altre
parti, che si compensano per l'esistenza di giusti motivi.
PQM
riunisce i ricorsi. Dichiara
inammissibili il ricorso incidentale dell'Azienda Ussl 35 di
Magenta nonché i ricorsi proposti nei confronti di quest'ultima.
Compensa le spese di questo giudizio di legittimità tra
detta Azienda e le altre parti.
Rigetta i motivi di primo, secondo, terzo, quarto, quinto del
ricorso principale, nonché il primo e secondo del ricorso
incidentale della Gestione liquidatoria Usl 72 di Magenta. Accoglie,
per quanto di ragione, i motivi sesto, settimo ed ottavo del
ricorso principale, il terzo del ricorso incidentale della Gestione
liquidatoria Usl 72 di Magenta ed il ricorso incidentale degli
Amato.
Cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e
rinvia, anche per le restanti spese di questo giudizio di legittimità,
ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
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