Cassazione - Sezione III Civile

Sentenza 5 ottobre 2000 - 16 febbraio 2001

2335/2001

 

Massima non ufficiale.

La limitazione di responsabilità professionale del medico chirurgo ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell'articolo 2236 Cc, attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con esclusione dell'imprudenza e della negligenza. Infatti, anche nei casi di speciale difficoltà, tale limitazione non sussiste con riferi1rdmento ai danni causati per negligenza o imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso (Cassazione 11440/97; Corte costituzionale 166/73).
Pertanto il professionista risponde anche per colpa lieve quando per omissione di diligenza ed inadeguata preparazione provochi un danno nell'esecuzione di un intervento operatorio o di una terapia medica.
In altri termini la limitazione della responsabilità del medico alle sole ipotesi di dolo o colpa grave si applica unicamente ai casi che trascendono la preparazione media (Cassazione 4152/95), ovvero perché la particolare complessità discende dal fatto che il caso non è stato ancora studiato a sufficienza, o non è stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da adottare (Cassazione 8845/95).

 

 

Sentenza.

Presidente Giuliano - relatore Segreto
Pm Pivetti, parz.conf. - ricorrente Longatti

Svolgimento del processo

Carlo Amato e Jolanda Di Majo, in proprio e quali genitori del figlio minore Mirko Amato, convenivano davanti al tribunale di Milano Andrea Longatti, Cesare Crosti, l'ente ospedaliero Fornaroli e l'unità socio-sanitaria locale 72 di Magenta, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni conseguenti alla tetraparesi spastica da cui il figlio era rimasto affetto, a causa della sofferenza ipossica patita al momento del parto.
Tutti i convenuti, salvo il Crosti rimasto contumace, contestarono la fondatezza della domanda, mentre le rispettive loro compagnie assicuratrici, Spa Milano assicurazioni e Allianz Pace Spa, chiamate in causa in garanzia, fecero presente di aver posto a disposizione degli attori l'importo dei massimali.
Con sentenza del 4 dicembre 1989 il tribunale di Milano respingeva la domanda nei confronti del Crosti e condannava al risarcimento dei danni in solido, il Longatti e la Ussl di Magenta, ritenuti responsabili per il ritardo, da parte del sanitario nella somministrazione di farmaci ossitocici e nell'esecuzione del parto cesareo, cui erano conseguite sia l'asfissia neonatale del feto sia i successivi episodi di apnea verificatisi al 34° giorno ed al 13° mese di vita.
Il quantum fu determinato in 366 milioni 784mila lire, oltre rivalutazione ed interessi, per invalidità permanente (decurtato degli importi già versati dagli assicuratori), in 200 milioni di lire in moneta attuale per il danno biologico, in 200 milioni di lire per il danno morale subito dal bambino, in 100 milioni di lire per quello subito dai genitori, in 500 milioni di lire per le spese mediche e pregresse.
Avverso detta sentenza proponeva appello il Longatti e la Ussl; proponevano appello incidentale gli attori.
La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 7 giugno 1996, riduceva a metà il quantum liquidato per danno da invalidità permanente, fissava in 160 milioni di lire il danno da spese pregresse, in 200 milioni di lire il danno biologico ed in 100 milioni il danno morale, con rivalutazione dal giorno dell'evento ed interessi legali, nonché in 250 milioni di lire il risarcimento per le spese future, ed in 50 milioni di lire il danno morale dei genitori, con rivalutazione dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
Riteneva la Corte che i consulenti tecnici avevano evidenziato manchevolezze tecnico-professionali (non corretta lettura dei tracciati dei rilievi cradiografici, inesatta descrizione, mancata diagnosi dell'ipossia fetale, eccessivo ritardo nell'esecuzione del taglio cesareo), costituenti inequivocabilmente un comportamento colposo del sanitario, pure in assenza di particolari difficoltà dell'intervento; che la sofferenza cerebrale del neonato era conseguita a tali negligenze.
Osservava il giudice di appello che la consulenza tecnica espletata in secondo grado aveva escluso ogni nesso di causalità tra l'evento lesivo, verificatosi al momento del parto, ed il successivo fenomeno di asfissia, verificatosi il 34° giorno di vita del neonato; che, non essendo possibile distinguere il relativo apporto causale tra dette due concause in relazione alla tetraparesi spastica che affliggeva il minore, bisognava attribuire loro un ruolo causale paritetico, in applicazione analogica dell'articolo 2055 Cc.
Inoltre, secondo la Corte di merito, le spese di assistenza già sostenute andavano distinte da quelle future, e, fissatane l'entità in 20 milioni di lire annui, liquidava per le prime 320 milioni di lire e per le seconde 500 milioni di lire, previa capitalizzazione (con condanna dei convenuti al 50 per cento), mentre andava confermata la liquidazione del danno da lucro cessante stabilita dal tribunale.
Riteneva la Corte, quanto alla Ussl 72 di Magenta, che essa doveva rispondere del fatto a norma dell'articolo 2049 Cc.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Longatti.
Resistono con controricorsi la Azienda Ussl 35 di Magenta e gli Amato. Detti resistenti hanno anche proposto rispettivi ricorsi incidentali. A seguito di ordinanza di questa Corte del 15 giugno 1999, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Gestione liquidatoria della Ussl 72 di Magenta, che si costituiva e proponeva ricorso incidentale. Il Longatti, l'Asl e gli Amato hanno presentato memorie.

Motivi della decisione

[Omissis]

2. Con i tre primi motivi di ricorso, congiuntamente prospettati, il ricorrente principale Longatti lamenta: a) ai sensi dell'articolo 360 n. 5 Cpc, "insufficiente e contraddittoria motivazione in merito al ritardo addebitato nel decidere il taglio cesareo"; b) "omessa motivazione in merito alla ritenuta non complessità dei problemi tecnici affrontati nella conduzione del parto"; c) ai sensi dell'articolo 360 n. 3 Cpc., "violazione e falsa applicazione dell'articolo 2236 Cc".
Assume il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ha affermato la sua responsabilità per aver ritardato il taglio cesareo, mentre egli si comportò con diligenza, attenzione e prudenza, sorvegliando una situazione che ben poteva evolvere verso un parto naturale, secondo i dettami della moderna ostetricia. Peraltro la stessa consulenza tecnica, in merito all'assunto ritardo nel praticare il taglio cesareo, esprime un giudizio di sola verosimiglianza ed in base ad elementi verificabili solo ex post. Assume il ricorrente che egli si trovò ad operare in una situazione complessa, nell'ambito della quale dovette scegliere tra una decisione di taglio cesareo immediato, sconsigliata dalle regole scientifiche ed una di attesa, che si protrasse fino a quando non comparvero segni di ipossia del feto; che erra la Corte di merito allorché ritiene che non si verteva in un caso di particolare complessità; che conseguenzialmente la sua eventuale responsabilità andava valutata a norma dell'articolo 2236 Cc, disciplina esclusa dal giudice di merito in contraddizione con le risultanze processuali e con le stesse conclusioni dei propri consulenti.

3.1. Ritiene, questa Corte che, giusta la stessa prospettazione del ricorrente, i tre motivi suddetti vadano trattati congiuntamente, stante la loro stretta connessione.
Essi sono infondati e vanno rigettati.
La soluzione della questione passa attraverso l'esame sintetico dei veri nodi della responsabilità del medico e cioè il grado della colpa e la ripartizione dell'onere probatorio.
Si è sottolineato che sotto il profilo sistematico le orme sulla diligenza (articolo 1176 Cc) sono previste per tutti i tipi di obbligazioni e non autorizzano ad individuare materie distinte, per cui il concetto di colpa è unitario.
Dottrina e giurisprudenza tendono, quindi, a ritenere che detto concetto sia quello previsto dall'articolo 1176 Cc, che impone di valutare la colpa con riguardo alla natura dell'attività esercitata.
Pertanto la responsabilità del medico per i danni causati al paziente postula la violazione dei doveri inerenti al suo svolgimento, tra i quali quello della diligenza, che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell'attività e che, in rapporto alla professione di medico chirurgo, implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale (Cassazione 8845/95).
Infatti il medico chirurgo nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività professionale è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia, come richiesto dall'articolo 1176, comma 1°, ma è quella specifica del debitore qualificato, come indicato dall'articolo 1176, comma 2°, la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica.
Il richiamo alla diligenza ha, in questi casi, la funzione di ricondurre la responsabilità alla violazione di obblighi specifici derivanti da regole disciplinari precise. In altri termini sta a significare applicazione di regole tecniche all'esecuzione dell'obbligo, e quindi diventa un criterio oggettivo e generale e non soggettivo. Ciò comporta, come è stato rilevato dalla dottrina, che la diligenza assume nella fattispecie un duplice significato: parametro di imputazione del mancato adempimento e criterio di determinazione del contenuto dell'obbligazione.

3.2. Nella diligenza è quindi compresa anche la perizia da intendersi come conoscenza ed attuazione delle regole tecniche proprie di una determinata arte o professione.
Comunemente si dice che trattasi di una diligentia in abstracto, ma ciò solo per escludere che trattasi di diligentia quam in suis, e cioè la diligenza che normalmente adotta quel determinato debitore.
Per il resto il grado di diligenza, per quanto in termini astratti ed oggettivi, deve essere apprezzato in relazione alle circostanze concrete e tra queste, quanto alla responsabilità professionale del medico, rientrano anche le dotazioni della struttura ospedaliera in cui lo stesso opera.
In relazione a dette strutture tecniche va valutata la diligenza e quindi la perizia che al medico devono richiedersi, delle quali è anche espressione la scelta di effettuare in sede solo gli interventi che possono essere ivi eseguiti, disponendo per il resto il trasferimento del paziente in altra sede, ove ciò sia tecnicamente possibile e non esponga il paziente stesso a più gravi inconvenienti.

3.3. A norma dell'articolo 2236 Cc, applicabile anche ai medici, qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave.
Va altresì rilevato che la limitazione di responsabilità professionale del medico chirurgo ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell'articolo 2236 Cc, attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con esclusione dell'imprudenza e della negligenza.
Infatti, anche nei casi di speciale difficoltà, tale limitazione non sussiste con riferimento ai danni causati per negligenza o imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso (Cassazione 11440/97; Corte costituzionale 166/73).
Pertanto il professionista risponde anche per colpa lieve quando per omissione di diligenza ed inadeguata preparazione provochi un danno nell'esecuzione di un intervento operatorio o di una terapia medica.
In altri termini la limitazione della responsabilità del medico alle sole ipotesi di dolo o colpa grave si applica unicamente ai casi che trascendono la preparazione media (Cassazione 4152/95), ovvero perché la particolare complessità discende dal fatto che il caso non è stato ancora studiato a sufficienza, o non è stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da adottare (Cassazione 8845/95).

3.4. Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, la giurisprudenza considera unitariamente, a tali fini, l'attività sanitaria come prestazione di mezzi, senza più farsi carico della natura della responsabilità del medico. Essa ritiene che incombe al professionista, che invoca il più ristretto grado di colpa di cui all'articolo 2236 Cc, provare che la prestazione implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, mentre incombe al paziente danneggiato provare quali siano state le modalità di esecuzione ritenute inidonee (Cassazione 1127/98; 3957/74).
Invece incombe al paziente l'onere di provare che l'intervento era di facile o routinaria esecuzione ed in tal caso il professionista ha l'onere di provare, al fine di andare esente da responsabilità, che l'insuccesso dell'operazione non è dipeso da un difetto di diligenza propria (Cassazione 5005/96; 11440/97; 4152/95).
Nel caso di intervento di facile esecuzione, non si verifica un passaggio da obbligazione di mezzi in obbligazione di risultato, che sarebbe difficile dogmaticamente da giustificare a meno di negare la stessa distinzione tra i due tipi di obbligazioni (come pure fa gran parte della recente dottrina), ma opera il principio res ipsa loquitur, ampiamente applicato in materia negli ordinamenti anglosassoni (dove la responsabilità del medico è sempre di natura aquiliana), inteso come "quell'evidenza circostanziale che crea una deduzione di negligenza".

3.5. Nella fattispecie la sentenza impugnata, facendo corretta applicazione dei suddetti principi ha rilevato che la diligenza cui era tenuto il Longatti non era quella di cui all'articolo 2236 Cc, non vertendosi in caso di particolare difficoltà, bensì quella di cui all'articolo 1176, comma 2°, Cc.
Infatti la sentenza impugnata ha osservato, sulla base delle indagini e delle conclusioni dei Ctu, che vi è stata una non corretta lettura da parte del personale medico dei tracciati dei rilievi cardiografici, che erano idonei a far sospettare, a partire dalle prime ore del giorno 21 ottobre, una diagnosi di ipossia fetale, causata anche da una compressione funicolare, pericolosa se prolungata nel tempo; che un successivo tracciato aveva confermato l'ipossia; che il tentativo di accelerare il parto con una perfusione ossitocica fu effettuato solo alle ore tredici; che alle ore 16 fu cardiologicamente accertato un peggioramento delle condizioni del feto; che il parto cesareo fu espletato solo alle ore 18; che tale ulteriore ritardo è stato espressamente valutato dai consulenti come eccessivo.
Sulla base di queste "manchevolezze di carattere tecnico-professionale" la sentenza impugnata con motivazione immune da vizi motivazionali, nei ristretti limiti in cui gli stessi sono rilevabili in questa sede di legittimità, ha ritenuto che dovesse qualificarsi colposo il comportamento del Longatti, per aver protratto una situazione ipossica del feto, clinicamente classificata come ischemia perinatale, riscontrabile anche allo stato della tecnica dell'epoca e sulla base di nozioni della professione ostetrica ginecologica che non si prospettavano di particolare difficoltà.
La ritenuta esclusione della particolare difficoltà del caso (sempre in relazione alla figura qualificata professionalmente del soggetto che effettuava la prestazione sanitaria) comporta che correttamente la Corte di merito ha valutato la colpa a norma dell'articolo 1176, comma 2°, Cc e non dell'articolo 2236 Cc.

4.1. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente principale lamenta "l'insufficiente e contraddittoria motivazione" in merito all'accertamento del prodursi di un danno cerebrale ricollegabile alle difficoltà del parto ed al suo operato.
Secondo il ricorrente molteplici dati ed elementi dovevano far dubitare dell'esattezza delle conclusioni formulate dai consulenti tecnici di ufficio in ordine al punto che il danno cerebrale del bambino fosse ricollegabile alle difficoltà del parto.
Ritiene il ricorrente che la depressione delle attività vitali, cui si riferisce il criterio di Agpar, ben può essere attribuita all'azione dell'anestesia; che al momento dell'ingresso nel reparto neonati veniva riscontrata come anomalia solo "cute rossa ed edematosa"; che durante la permanenza nel reparto neonati non venne riscontrato alcun episodio convulsivo; che i casi di encefalopatia di 1° grado evolvono nell'85 per cento dei casi, per cui è da escludere ogni automatismo tra detta sofferenza ed il danno cerebrale.

4.2. Il suddetto motivo di ricorso è analogo al primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla Gestione liquidatoria della Ussl.

4.3. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente principale lamenta, ai sensi dell'articolo 360 n. 5 Cpc, la "omessa insufficiente e contraddittoria motivazione" in merito alla ritenuta impossibilità di graduare, sino anche ad escluderla, l'efficienza causale dei due diversi eventi lesivi che hanno colpito Mirlo Amato.
Secondo il ricorrente erroneamente il giudice di secondo grado si è astenuto dal graduare l'efficienza causale dell'ipossia, conseguenza del parto, rispetto a quella del grave fenomeno di asfissia del 34° giorno, nella produzione dello stato patologico di tetraparesi spastica. Ritiene il ricorrente che il secondo episodio è stato da solo sufficiente a provocare l'evento o, comunque, aveva avuto un'incidenza molto maggiore dell'altro.

4.4. Detto motivo è analogo al secondo motivo del ricorso incidentale proposto dalla Gestione liquidatoria della Usl.

5.1. I predetti motivi, essendo strettamente connessi, vanno trattati congiuntamente.
Essi sono infondati e vanno rigettati.
Il giudice di secondo grado, sulla base degli accertamenti e delle conclusioni cui sono pervenuti i Ctu di secondo grado, ha ritenuto che la situazione ipossica del feto, clinicamente classificata come ischemia perinatale, dovuta al protrarsi del parto ed al ritardo nel praticare il parto cesareo, ha causato una sofferenza cerebrale del neonato, confermata dalla diagnosticata encefalopatia ipossico-ischemica di 1° grado; che tale encefalopatia ha avuto un ruolo assai rilevante nella tetraparesi spastica che affligge Mirko Amato, che trova una concausa autonoma anche nel fenomeno di asfissia verificatasi il 34° giorno di vita, "per quanto non è dato distinguere l'effettivo apporto causale di ciascuno (dei detti due fenomeni patologici autonomi) nella determinazione di siffatta patologia".

5.2. Rileva preliminarmente questa Corte che, a parte la dibattuta questione se la norma di cui all'articolo 1223 Cc regoli il nesso di causalità giuridica, mentre il nesso di causalità materiale sia regolato esclusivamente dai principi di cui agli articoli 40 e 41 Cp, con conseguente distinzione tra causalità di fatto (contenuta nella struttura dell'illecito ed avente come referenti le predette norme penali) e causalità giuridica (contenuta nella struttura della valutazione del danno, di cui agli articoli 2056-1223 Cc), sta di fatto che per giurisprudenza pacifica il criterio in base al quale sono risarcibili i danni conseguiti dal fatto illecito (o dall'inadempimento in tema di responsabilità contrattuale), deve intendersi, ai fini della sussistenza del nesso di causalità, in modo da comprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati, che si presentino come effetto normale, secondo il principio della cosiddetta regolarità causale (Cassazione 2009/97; 11087/93; 65/1989; 6325/87; 3353/86; 3609/84).
Tutti gli antecedenti in mancanza dei quali un evento dannoso non si sarebbe verificato debbono considerarsi sue cause, abbiano essi agito in via diretta o prossima, od indiretta o remota, salvo il temperamento di cui al capoverso dell'articolo 41 Cp, secondo cui la causa prossima sufficiente da sola a produrre l'evento esclude il nesso eziologico fra questo e le altre cause antecedenti, facendole scadere al rango di mere occasioni; pertanto per escludere che un determinato fatto abbia concorso a cagionare un danno, non basta affermare che il danno stesso avrebbe potuto verificarsi anche in assenza di quel fatto, ma occorre dimostrare, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, che il danno si sarebbe egualmente verificato senza quell'antecedente.
Affermato, quindi, che un evento dannoso è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della condicio sine qua non), va, altresì, rilevato che non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante non appaiono del tutto inverosimili (cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, la quale in realtà, come è stato esattamente osservato in dottrina, oltre che una teoria causale, è anche una teoria dell'imputazione del danno).

5.3. Nella fattispecie il giudice di appello (a fronte delle censure mosse alla sentenza di primo grado, che basandosi su una consulenza collegiale medico-legale ed un supplemento di consulenza, che affermava che la malattia del Mirko Amato trovava causa esclusiva nella cerebropatia per l'ipossia neonatale, da cui anche l'asfissia del 34° giorno era stata causata) ha disposto una nuova consulenza collegiale, che ha concluso nei termini fatti propri dal giudice di appello.
Osserva questa Corte che il principio secondo cui, ove il giudice del merito ritenga di dover aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio dalla stesso nominato, non è tenuto ad una particolareggiata motivazione, ben potendo il relativo obbligo ritenersi assolto con l'indicazione, come fonte di convincimento, della relazione di consulenza, è applicabile anche nel caso in cui le valutazioni contenute in una prima consulenza siano state oggetto di esame critico in una successiva consulenza tecnica d'ufficio, alle difformi conclusioni della quale il giudice del merito ritenga di aderire; anche in questo caso, infatti, è sufficiente la ragionata accettazione dei risultati della nuova consulenza per ritenere implicitamente disattesi, senza necessità di specifica ed analitica confutazione, le argomentazioni ed i conclusivi rilievi esposti nella consulenza precedentemente disposta (Cassazione 271/95).
Nella fattispecie, quindi, la sentenza impugnata, che si è ragionatamente riportata alla consulenza di secondo grado (disposta proprio a seguito dei rilievi mossi alla consulenza di primo grado dal Longatti, su cui si basava la sentenza di primo grado) non è incorsa in alcuno dei vizi motivazionali prospettati nei suddetti motivi.
Le doglianze mosse in merito dal Longatti e dalla Gestione liquidatoria si risolvono in una diversa lettura dei dati scientifici, valutati dal giudice di appello, facendo proprie le risultanze della consulenza, che non è ammissibile in questa sede di legittimità.
Quanto, invece, alla censura con cui si lamenta che non è stata ritenuta una più ridotta efficacia causale nell'attività del Longatti, essa è infondata per i motivi che si esporranno al punto 10.2.

6.1. Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente principale a norma dell'articolo 360 n. 5 Cpc lamenta "l'omessa e comunque insufficiente o contraddittoria motivazione" in merito ai criteri adottati nella liquidazione del danno.
Con il settimo motivo di ricorso lo stesso ricorrente lamenta, a norma dell'articolo 360 n. 3 Cpc la violazione dell'articolo 1223 Cc in merito alla duplicazione di alcune voci di danno.
Con i due suddetti motivi, trattati congiuntamente, il ricorrente osserva che a fronte del danno integrale liquidato dal tribunale nella complessiva somma di 1 miliardo 366 milioni 784mila lire, per la gran parte già aggiornata ai valori del 1989, per cui dava luogo alla somma complessiva di 1 miliardo 678 milioni 550mila lire, la Corte di appello ha liquidato il 50 per cento di detti danni in moneta del 1980 pari a 983 milioni 392mila lire, che dava luogo, secondo i calcoli effettuati dai danneggiati al 28 febbraio 1997, a 5 miliardi 643 milioni 471mila 913 lire (da ridursi poi alla metà).
Ritiene il ricorrente che la motivazione in proposito non sia adeguata al "consistentissimo aumento dei valori in gioco" ed in ogni caso viola i principi fissati dall'articolo 1223 Cc e, per il cosiddetto danno da ritardo, dagli articoli 1229, 1224 e 1227 Cc.
In particolare, quanto al danno da lucro cessante il ricorrente osserva che il reddito annuo presunto, posto a base del lucro cessante, è stato determinato in misura spropositata con riferimento al momento del fatto, dovendosi tener conto del reddito presuntivo di cui all'articolo 4 della legge 39/1977; che, in ogni caso, trattandosi di u danno che non poteva verificarsi prima del 18° anno di età, non poteva essere soggetto a rivalutazione ed interessi; che doveva essere decurtato degli interessi per l'anticipata capitalizzazione rispetto all'epoca di maturazione del diritto.
Quanto alle spese di assistenza il ricorrente si duole che, a fronte di una liquidazione per le spese di assistenza effettuata dal tribunale in complessivi 500 milioni di lire totali, in moneta attuale, la Corte di appello ha liquidato autonomamente le spese per i primi sedici anni, con riferimento alla data del fatto, poi rivalutandola, mentre per le spese future ha ritenuto di liquidarle ancora in 500 milioni di lire capitalizzate (salvo la successiva riduzione al 50 per cento), duplicando la liquidazione per i primi sedici anni; che la Corte di appello ha liquidato dette somme senza alcuna argomentazione; che il tribunale aveva ritenuto necessaria per spese di assistenza la somma di 20 milioni di lire annui, valutata alla data della decisione, mentre il giudice di appello l'ha fissata con riferimento alla data del fatto, senza motivazione, poi rivalutandola.

6.2. Detti due motivi di ricorso del Longatti sono analoghi a parte del terzo motivo del ricorso incidentale proposto dalla Gestione liquidatoria della Ussl.

7.1. I suddetti motivi, essendo strettamente connessi, vanno trattati congiuntamente.
Essi sono solo parzialmente fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
Osserva preliminarmente questa Corte che in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, trattandosi di debito di valore che si trasforma in debito di valuta solo per effetto della liquidazione definitiva, e cioè solo con il passaggio in giudicato della sentenza che provvede alla liquidazione, la somma determinata con riferimento alla data del fatto, va poi rivalutata alla data della decisione ed il giudice di appello deve adeguare il quantum alla svalutazione monetaria verificatasi nel periodo intercorso fra la sentenza di primo grado e quella di secondo, anche d'ufficio, ove manchi una rinunzia espressa o tacita dell'interessato (Cassazione 4024/95; 10246/95).
Qualora il giudice provveda alla liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'articolo 1226 Cc, questa va effettuata con riferimento alla data in cui si è verificato il danno (e cioè generalmente la data del fatto illecito), con successiva rivalutazione ed interessi da quella data, da calcolarsi secondo i principi di cui alla sentenza Su 1712/95. È tuttavia consentito al giudice di inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1226 Cc, senza necessità di specificare i singoli elementi della liquidazione (Cassazione 2910/95; 8517/94).
Vale, poi, anche in siffatta liquidazione equitativa di interessi e rivalutazione, quanto già affermato in tema di motivazione sulla liquidazione equitativa in generale da questa Corte, e cioè che per evitare che la relativa decisione, ancorché fondata su valutazioni discrezionali, sia arbitraria e sottratta a qualsiasi controllo, è necessario che il giudice indichi, almeno sommariamente e sia pure con l'elasticità propria dell'istituto e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che lo caratterizza, i criteri che egli ha seguito per determinare l'entità del danno (Cassazione 6082/96; 5537/84).
Ciò vale a maggior ragione per il giudice di appello che intenda sostituire ad una liquidazione equitativa effettuata dal primo giudice una diversa sua liquidazione, egualmente equitativa.
Poiché la liquidazione equitativa non è una liquidazione puramente intuitiva da parte del giudice, e quindi esentata dall'obbligo di una motivazione, sia pure sintetica, dei criteri di esercizio del potere discrezionale, il giudice di appello ha l'obbligo di indicare i motivi per cui è giunto ad una diversa liquidazione del danno, rispetto a quella effettuata dal primo giudice.

7.2. Nella fattispecie, quanto alla liquidazione del danno da lucro cessante, va osservato che, qualora occorra procedere alla liquidazione di un danno futuro non determinabile con assoluta precisione, il giudice, relativamente al lucro cessante deve procedere attraverso calcoli di probabilità da compiersi a norma dell'articolo 2056 Cc con equo apprezzamento delle circostanze del caso. Pertanto, nell'ipotesi di invalidità permanente causata da un fatto illecito ad un minore, che per la sua età non svolga attività lavorativa, il danno consistente nel mancato guadagno che l'infortunato percepirà in futuro rispetto a quello che percepirebbe se la sua capacità lavorativa non fosse stata menomata, non può essere determinata dal giudice che per mezzo di presunzioni, in base al tipo di attività lavorativa che presumibilmente il minore effettuerà o avrebbe effettuato (in caso di invalidità totale) in futuro: tipo di attività che va accertata con criteri di probabilità, tra cui gli studi compiuti o le inclinazioni manifestate dal minore, se è possibile rilevarne nel caso concreto (Cassazione 6420/98), ovvero tenendo conto dell'attività lavorativa e della posizione economico-sociale della famiglia del minore (Cassazione 1228/81) ovvero di altri elementi da cui desumere quale attività probabilmente avrebbe esercitato il minore, al fine di determinare il suo probabile reddito futuro.
In mancanza di detti elementi il giudice può far riferimento anche ad un reddito presuntivo quale è quello indicato dall'articolo 4 legge 39/1977 (che pur essendo indicato in tema di azione diretta nei confronti dell'assicuratore della Rca, può costituire un idoneo criterio di cui il giudice si avvale nell'ambito dei suoi poteri discrezionali di valutazione equitativa) ovvero al reddito medio di un lavoratore dipendente.
Nella fattispecie, quindi, correttamente il giudice di merito, nell'ambito dei suoi poteri equitativi, poteva far riferimento al reddito medio annuo di un lavoratore dipendente.
Sennonché, a questo fine, il giudice di merito avrebbe dovuto indicare sulla base di quali elementi, riteneva di fissare il valore medio annuo del reddito di un lavoratore in 25 milioni di lire.

7.3. Inoltre detta somma, liquidata a titolo di risarcimento da danno futuro, non poteva essere rivalutata dalla data del fatto per un doppio ordine di motivi.
Anzitutto la sentenza, nell'individuare il predetto reddito medio annuo, fa riferimento "all'attuale realtà socio-economica", per cui, avendo il giudice già attualizzato la somma stessa, nell'ambito dell'unica valutazione equitativa onnicomprensiva, non poteva provvedere ad un'ulteriore rivalutazione della stessa, per i principi generali sopra esposti in tema di liquidazione del danno da responsabilità aquiliana.
Inoltre, in tema di risarcimento del danno da lucro cessante, costituito dal mancato guadagno del minore, per invalidità permanente, nel futuro (allorché inizierà o avrebbe potuto iniziare l'attività lavorativa), come in genere di ogni danno interamente futuro rispetto alla liquidazione, la stessa non può essere effettuata con riferimento alla data del fatto illecito, poiché in tale data il danno non è ancora insorto, ma con riferimento alla data della decisione.
Per questo tipo di danno non vi è un problema di rivalutare alla data della decisione una liquidazione del danno effettuata con riferimento al momento in cui è insorto, ma di valutare il danno stesso come attuale e quindi di applicare alla liquidazione un coefficiente di riduzione per l'anticipata corresponsione.
In altri termini qui la cosiddetta attualizzazione del danno opera in modo diverso rispetto a quella in cui il danno si sia già verificato: nella prima ipotesi essa comporta che la somma liquidata con riferimento alla data del fatto sia adeguata per effetto della normale inflazione della moneta, al fine di farle mantenere il normale potere di acquisto; nella seconda ipotesi quelle somme non sono ancora dovute, per cui un problema di adeguamento per il potere reale (e non monetario) delle stesse non si pone (né è seriamente ipotizzabile un fenomeno inverso di deflazione), ma sorge solo quello connesso all'anticipata corresponsione, il cosiddetto "montante di anticipazione".

7.4. Né può ritenersi come sostengono i resistenti Amato, che nella fattispecie il motivo di ricorso, sotto questo profilo, sarebbe inammissibile, poiché con l'appello il ricorrente principale non aveva espresso censure in merito alla disposta rivalutazione della somma dalla data del fatto illecito.
Infatti nell'ambito del credito di valore per danno ingiusto da fatto illecito l'indennizzo in denaro ha lo scopo di riportare nel patrimonio del creditore un bene eguale a quello di cui il patrimonio è rimasto diminuito in conseguenza del fatto dannoso; la moneta è solo un mezzo di misurazione variabile con il variare del suo potere di acquisto, e, pertanto, ciò che il creditore riceve in più, se viene rivalutata la somma dovutagli, è solo una diversa espressione numerica-monetaria del valore intrinseco della subita diminuzione patrimoniale. La rivalutazione serve a mantenere il rapporto di equivalenza fra il danno subito ed il suo risarcimento in moneta e non costituisce, come nelle obbligazioni di valuta, un'obbligazione accessoria che assolve alla funzione di risarcire il maggior danno da mora, per la parte non coperta dagli interessi.
Nelle obbligazioni di valore, in definitiva, la rivalutazione non costituisce il ristoro di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello sofferto dal danneggiato medio tempore né il corrispettivo dei frutti del capitale, costituendo soltanto la diversa espressione in termini monetari del medesimo danno lamentando fin dall'inizio (Cassazione 1969/85).
Da ciò consegue che, come da una parte la richiesta del risarcimento del danno comprende anche la richiesta di attualizzazione dello stesso, non necessitando una domanda specifica di rivalutazione (dovendo quindi il giudice provvedere d'ufficio, se egli liquida il danno con riferimento alla data del fatto), così la censura che il danneggiante muove all'eccessività della somma liquidata dal primo giudice investe la somma quale risulta dalla liquidazione e quindi nella sua attualizzazione, sia che essa avvenga tramite rivalutazione, sia che essa avvenga tramite rivalutazione, sia che essa venga operata complessivamente dal giudice, non avendo la cosiddetta rivalutazione una propria autonomia nell'ambito di siffatta obbligazione da risarcimento del danno da responsabilità aquiliana.

7.5. Infondata è la censura relativa all'omessa decurtazione degli interessi a scalare per l'anticipata capitalizzazione del danno rispetto all'epoca della maturazione del diritto.
Infatti è vero che la liquidazione del risarcimento di danni futuri comporta la detrazione sulla somma assegnata al danneggiato di interessi a scalare per il periodo di pagamento anticipato dal capitale, come sopra detto (Cassazione 1161/88). Sennonché nella fattispecie detta detrazione risulta effettuata, se solo si considera che, pur ritenendo che il reddito medio che avrebbe potuto produrre il Mirko Amato è stato valutato su base annua in 25 milioni di lire, la somma ,liquidata per tale voce è stata pari a 366 milioni 784mila lire.

7.6. Fondata è la censura relativa alla liquidazione delle spese di assistenza pregresse.
Osserva preliminarmente questa Corte che, qualora il danneggiato abbia provveduto a proprie spese ad eliminare o a ridurre le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal fatto illecito, l'obbligazione risarcitoria del responsabile non perde la natura di debito di valore, in quanto diretta a reintegrare il patrimonio di detto danneggiato nella sua originaria consistenza, e, pertanto, deve essere quantificata, pure in grado di appello ed anche d'ufficio, adeguando l'ammontare degli adeguati esborsi al mutato potere di acquisto della moneta (Cassazione Su 3287/85). Detto adeguamento, tuttavia, in siffatte ipotesi di spese sostenute dal danneggiato va effettuato non con riferimento alla data del fatto, ma con riferimento dalla data dei singoli esborsi, poiché solo da quel momento si è verificata, per quella specifica voce, la depauperazione patrimoniale, che trova causa nell'illecito del danneggiante.
La sentenza impugnata ha ritenuto che le spese pregresse andassero valutate equitativamente, in 20 milioni di lire annui, richiamandosi espressamente a quanto deciso, egualmente in via equitativa, dal tribunale (15-20 milioni annui).
La Corte di appello, che pur ritiene equa detta somma con riferimento alla data della decisione (1996), ha provveduto alla rivalutazione della stessa anche per le spese pregresse e cioè per quelle relative agli anni dal 1980 al 1996, così operando una duplicazione di attualizzazione di detta voce di danno.
Peraltro detta rivalutazione è stata effettuata con riferimento alla data del fatto illecito, mentre, trattandosi di spese successive rispetto allo stesso doveva essere effettuata con riguardo al singolo anno di riferimento per ciascuna spesa.
Analogo discorso vale per la decorrenza degli interessi su dette somme.

7.7. Fondata è anche la censura attinente al vizio motivazionale relativamente alla liquidazione per le spese future di assistenza.
La Corte di appello ha ritenuto di confermare la liquidazione di queste in 500 milioni di lire, già fissata dal tribunale, mediante la capitalizzazione della somma annua di 20 milioni di lire, determinata equitativamente.
Sennonché, pur facendo riferimento la sentenza impugnata alle tabelle predisposte dalle primarie società assicuratrici per la capitalizzazione a premio unico, detti criteri di capitalizzazione non sono indicati, per cui fondata è la censura del ricorrente principale secondo cui detti criteri sono solo presupposti, ma non specificati, nonché la più generale censura del vizio motivazionale sul punto (ciò è tanto più evidente se si considera che la capitalizzazione del reddito annuo di 25 milioni di lire, ai fini del danno da lucro cessante, ha dato luogo alla somma di 366 milioni 784mila lire, mentre la capitalizzazione della somma di 20 milioni di lire ha dato luogo, per spese future di assistenza a 500 milioni di lire, con una differenza che non trova giustificazione, in assenza di adeguata motivazione, nella eventuale implicita considerazione dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa).

8. Con l'ottavo motivo di ricorso il ricorrente principale lamenta, ai sensi dell'articolo 360 nn. 3 e 5 Cpc la violazione dell'articolo 1223 Cc ed omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla mancata deduzione del danno degli acconti percepiti dagli aventi diritto per complessivi 218 milioni 186mila 141 lire.
Una censura analoga è contenuta nel terzo motivo del ricorso della Gestione liquidatoria della Usl.
Le censure vanno trattate congiuntamente essendo analoghe.
Esse sono fondate e vanno accolte.
Infatti la sentenza impugnata (p. 10), dopo aver riconosciuto che gli Amato avevano ricevuto acconti dalle compagnie di assicurazione per la somma di 218 milioni 186mila 141 lire, ha poi omesso di tenerne conto, sia nella parte motiva della sentenza sai in quella dispositiva.

9. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, gli Amato lamentano la violazione e falsa applicazione dell'articolo 41 Cp e 2055 Cc nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta riduzione al 50 per cento della colpa del Longatti e della Ussl 72.
I ricorrenti lamentano che la Corte di appello sul punto del concorso tra l'asfissia neonatale e quella del 34° giorno, ha seguito acriticamente le conclusioni della consulenza espletata in secondo grado, mentre erano maggiormente fondate quelle della relazione peritale precedente.
Osservano, altresì, che è stato violato il principio dell'equivalenza delle cause e si è dato luogo ad una singolare "graduazione delle colpe" tra una concausa umana ed una concausa naturale.

10.1 Il motivo è solo parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Quanto alla censura secondo cui erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto di condividere le conclusioni della seconda consulenza tecnica d'ufficio, in luogo della prima, essa è infondata.
Vale qui, quanto già detto in merito all'infondatezza delle censure, per quanto di segno opposto, mosse dal ricorrente principale (e dalla ricorrente incidentale Gestione liquidatoria) all'adesione prestata dal giudice di appello alle conclusioni cui sono pervenuti i Ctu di primo grado (punto 4).
Peraltro in sede di legittimità la denunzia del vizio consistente nell'acritica adesione alle conclusioni del consulente di appello, non può limitarsi alla doglianza di motivazione inadeguata, essendo, invece, onere della parte, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso e del carattere limitato del mezzo di impugnazione, di indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto ai quali si invoca il controllo di logicità sub specie dell'apprezzamento della causalità dell'errore, ossia della decisività di tali circostanze, ed a questi fini non basta fare menzione del parere espresso da altro consulente (sia di parte che di ufficio), atteso che la contestazione dell'esattezza delle conclusioni della consulenza espletata in appello mediante la pura e semplice contrapposizione ad essa delle diverse valutazioni espresse da altro consulente non serve, di per sé ad evidenziare alcun errore delle prime, con conseguente insufficiente motivazione della sentenza che ad esse si sia conformata, ma solo la diversità dei giudizi formulati dagli esperti (Cassazione 7392/94).

10.2. Fondata, invece, è la seconda censura del predetto motivo (erronea graduazione delle colpe).
Questa Corte ha già osservato che alla stregua dei principi di cui agli articoli 40 e 41 Cp, regolanti il rapporto di causalità in tema di responsabilità extracontrattuale, solo nel caso in cui le condizioni ambientali o i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo, si palesano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dall'apporto del comportamento umano imputabile, l'autore dell'azione o dell'omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale, senza che in caso contrario la sua piena responsabilità per tutte le conseguenze scaturenti secondo normalità dall'evento medesimo possa subire una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non già tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (Cassazione 5924/95; 981/91).
Ritiene detta Corte di dover aderire a detto orientamento.
Infatti i principi di cui agli articoli 40 e 41 Cp, regolatori del rapporto di causalità in tema di responsabilità extracontrattuale così come in tema di responsabilità penale (principio della equivalenza delle condizioni, principio della causalità efficiente, principio della cosiddetta regolarità causale, già sopra richiamati al punto 5.2.) pongono in evidenza l'alternativa: o le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo non si presentano bastevoli ad ingenerare, senza l'apporto efficiente di questo, quella alterazione che costituisce l'evento di danno (ed allora l'autore del comportamento imputabile, attivo od omissivo, rimane responsabile, per intero, di tutte le conseguenze scaturenti secondo normalità dall'evento medesimo); oppure quelle condizioni ambientali e quei fattori naturali, od uno tra essi, si palesano o si palesa sufficiente a determinare l'evento di danno a prescindere dall'apporto di un comportamento umano imputabile (ed allora l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità, dell'evento non avendo posto in essere alcun antecedente dotato, in concreto di efficienza concausale).
In definitiva, la valutazione di una situazione di concorso tra cause naturali non imputabili e cause umane imputabili può sfociare, alternativamente, o in un giudizio di responsabilità totale per l'autore della causa umana, o in un giudizio di totale assolvimento da ogni sua responsabilità, a seconda che il giudice ritenga essere rimasto operante, nel primo caso (ai sensi del I comma dell'articolo 41 Cp) oppure essere venuto meno nel secondo caso (ai sensi del II comma dell'articolo 41 Cp) il nesso di causalità tra detta causa umana imputabile e l'evento.
È viceversa esclusa ogni possibilità, per il giudice, di graduare percentualmente la responsabilità dell'autore della causa imputabile dotata di efficienza concausale (e di ridurre proporzionalmente l'entità della obbligazione risarcitoria) in considerazione del grado di efficienza della o delle concause naturali non imputabili.
Detta graduazione e riduzione non è invero concepibile nemmeno in presenza di una pluralità di cause umane, azioni od omissioni imputabili a soggetti diversi dal danneggiato e diversi tra loro, stante il principio della responsabilità solidale, il quale non opera soltanto in sede di regresso (articolo 2055 Cc).
In definitiva, il concorso di cause naturali non imputabili quando è talmente stringente da concretare il caso di forza maggiore, porta a risolvere negativamente il problema della responsabilità imputabile ad un terzo, ma non può mai condurre a ridurre proporzionalmente, di questo terzo, la esposizione risarcitoria in ragione della minor gravità della sua colpa, per la assorbente considerazione che una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non già tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile.
Alla stregua dei principi di diritto sin qui ricordati, il giudizio espresso dalla Corte territoriale (nel senso che il Longatti era tenuto al risarcimento del danno solo nella misura del 50 per cento, poiché avevano concorso al danno, con pari incidenza causale, oltre al fatto ascritto al Longatti, il fenomeno di asfissia a carico del neonato al 34° giorno di vita) risulta erroneo nella impostazione e contraddittorio nella motivazione, di modo che, sul punto, la sentenza deve essere cassata e la causa deve essere rimessa, per un nuovo giudizio in parte qua al giudice del rinvio.

11. Pertanto vanno rigettati i motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto del ricorso principale, nonché il primo e secondo del ricorso incidentale della Gestione liquidatoria Usl 72 di Magenta. Vanno accolti, per quanto di ragione, i motivi sesto, settimo ed ottavo del ricorso principale, il terzo del ricorso incidentale della Gestione liquidatoria ed il ricorso incidentale degli Amato.
L'impugnata sentenza va cassata in relazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che si uniformerà ai suddetti principi di diritto e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità, con esclusione delle sole spese tra l'Azienda Ussl 35 di Magenta e le altre parti, che si compensano per l'esistenza di giusti motivi.

PQM

riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibili il ricorso incidentale dell'Azienda Ussl 35 di Magenta nonché i ricorsi proposti nei confronti di quest'ultima. Compensa le spese di questo giudizio di legittimità tra detta Azienda e le altre parti.
Rigetta i motivi di primo, secondo, terzo, quarto, quinto del ricorso principale, nonché il primo e secondo del ricorso incidentale della Gestione liquidatoria Usl 72 di Magenta. Accoglie, per quanto di ragione, i motivi sesto, settimo ed ottavo del ricorso principale, il terzo del ricorso incidentale della Gestione liquidatoria Usl 72 di Magenta ed il ricorso incidentale degli Amato.
Cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le restanti spese di questo giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.