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Sentenza.
Presidente Favara - relatore
Petti
Pm Iannelli, parz.conf. - ricorrenti Lunetta ed altri - controricorrente
ministero della Difesa
Svolgimento del processo
Il giorno 28 ottobre 1986,
il notaio Lunetta Gaetano, di 68 anni, mentre attraversava le
strisce pedonali, lungo il viale della Libertà, in Palermo,
era investito dall'alfetta duemila, condotta dal carabiniere
Salvatore Veneziano, riportando trauma cranico e lesioni.
L'esito del giudizio penale, con regiudicata, accertava la responsabilità
esclusiva del conducente dell'auto.
Il notaio, e la di lui consorte, convivente, signora Cammarata
Lunetta, convenivano, con citazione (del 5 febbraio 1990) dinanzi
al tribunale di Palermo, il ministero della Difesa ed il conducente
dell'auto, e ne chiedevano la condanna in solido al risarcimento
dei danni:
a) personali e diretti,
per il notaio, in relazione al danno biologico ed ai consequenziali
danni, patrimoniale e morale. In particolare, il notaio deduceva
di aver dovuto interrompere la propria attività lavorativa,
di aver perduto ogni attività di relazione, di aver riportato
lesioni gravissime con encefalopatia traumatica costituente
causa unica della insorgenza di una sindrome psichico organica
deteriorativa con una fenomenologia neurologica e psichiatrica
che aveva comportato un grave deterioramento della sfera intellettiva
nonché disturbi della sfera emozionale.
b) danni personali deduceva
anche la moglie convivente, di anni 63, di ordine biologico,
patrimoniale (per il precoce pensionamento) e morale.
Istruita la causa del contraddittorio delle parti, con prove
orali, documentali e medico legali, il tribunale di Palermo,
con sentenza del 25 novembre 1993 rigettò le domande
proposte dalla Cammarata e contenne la liquidazione del danno
richiesto dal notaio, nella minore misura di 252 milioni 714mila
744 lire (di cui 200 milioni di lire già versate dall'assicurazione
dell'auto) e di 8 milioni 600mila lire per spese di consulenza.
La decisione era impugnata dai coniugi Lunetta, che ne chiedevano
la riforma, resisteva l'amministrazione, restava contumace il
Veneziano.
Era disposto un supplemento di consulenza medico legale.
Con sentenza pubblicata il 14 luglio 1997 la Corte di appello
di Palermo così decideva:
in parziale accoglimento del gravame di Gaetano Lunetta... eleva
la somma che il ministero della Difesa e Veneziano Salvatore
sono stati condannati in solido a corrispondergli in 315 milioni
114mila 774 lire, comprensivo delle somme già percepite
dal Lunetta e condanna gli appellati in solido a rifondergli
un terzo delle spese di secondo grado, compensando tra le parti
il resto;
rigetta l'appello di Rosa Cammarata Lunetta e la condanna al
pagamento delle spese del grado sostenute dal ministero della
Difesa (v. amplius in dispositivo).
Contro la decisione ricorrono i coniugi Lunetta deducendo dieci
motivi di ricorso; resiste il ministero della Difesa. Non ha
svolto difesa il Veneziano. Il Lunetta ha prodotto memoria.
Motivi della decisione
Il ricorso merita accoglimento
per il secondo ed il terzo motivo, deve essere rigettato quanto
al primo, quarto, quinto e sesto motivo, assorbiti gli altri,
per le seguenti considerazioni.
Precede, secondo l'ordine logico, l'esame dei motivi che non
meritano accoglimento.
A. Esame del primo, quarto,
quinto e sesto motivo.
Nel primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione
dell'articolo 99 Cpc (principio della domanda) e dell'articolo
112 Cpc (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) ed
il vizio della motivazione. Si assume che "la Corte di
appello non ha nemmeno esaminato la domanda degli appellati
che venisse emessa una condanna in favore degli stessi in solido,
stante la comunanza di vita e la natura dei danni (v. atto di
appello primo motivo)".
In senso contrario si osserva che non sussiste alcuna solidarietà
attiva del danno dei danneggiati, che non è danno comune,
ma personale, iure proprio, sicché la pretesa di solidarietà
attiva è stata implicitamente e correttamente respinta
dai giudici del merito.
Nel quarto motivo si deduce il vizio della motivazione su punto
decisivo della controversia, deducendosi che il notaio, potendo
lavorare sino al 75° anno di età, avrebbe potuto
beneficiare dell'aumento delle tariffe, sicché sarebbe
risultata congrua, per ogni voce di danno (biologico, morale
e patrimoniale) la maggior somma di 650 milioni di lire.
Il motivo non può essere accolto per la sua estrema genericità
e per la mancanza della critica puntuale alle analitiche ed
ampie motivazioni svolte dai giudici del merito sulla entità
e consistenza del danno biologico (30 per cento) e sul danno
morale (considerato al 50 per cento del danno biologico) e sul
danno patrimoniale da lucro cessante (ff. 12 e 18 della motivazione).
Difetta, dunque il requisito di specificità propria del
motivo del ricorso per cassazione, che è critica di legittimità
e non semplice enunciazione di una migliore istanza di giustizia.
Nel quinto motivo (che è il primo secondo la sequenza
logico giuridica, ma che per ordine espositivo segue la dislocazione
del ricorrente) si deduce la violazione del giudicato (articolo
2909 Cc) ed il vizio della motivazione sul punto. La tesi è
che i criteri di liquidazione adottati dal tribunale non erano
stati impugnati dai danneggiati e dal ministero della Difesa;
quindi il giudice di appello non poteva, nel riliquidare i danni,
ridurli ulteriormente, ma doveva tener conto del fatto che il
notaio poteva lavorare ancora per sette anni, e tale circostanza
accresceva "a monte" tutte le voci di danno.
Il motivo presenta un profilo di inammissibilità poiché
non contiene la individuazione dei criteri adottati dai giudici
di primo grado (e sui quali invoca il giudicato interno) e dunque
non consente di comprendere le ragioni della "riduzione
della liquidazione" essendo generico il riferimento alla
semplice possibilità di una maggior durata dell'attività
produttiva. Per completezza si aggiunge che il motivo è
infondato anche nel merito, posto che (ff. 5 della motivazione)
la Corte ha considerato espressamente tale tesi, limitando il
giudicato al solo accertamento della responsabilità del
conducente dell'auto, e considerando, invece, l'effetto devolutivo
pieno dell'appello in ordine alla esatta determinazione del
quantum. La Corte, inoltre, non riduce la liquidazione, ma aggiunge,
nei limiti del provato, un maggior danno, spiegando diffusamente
le ragioni del perché il notaio avrebbe potuto lavorare
sino al 73° anno di età e non oltre.
Non sussiste dunque alcuna violazione di un giudicato interno
e neppure alcun vizio di motivazione, essendo la stessa analitica
ed esauriente.
Con il sesto motivo si deduce l'omesso esame di un punto decisivo
ed il difetto di motivazione sulla ridotta valutazione del danno
morale, in relazione al termine "lieve entità"
che il Ctu in presenza di un trauma encefalico che precede la
sindrome, avrebbe erroneamente considerato.
In senso contrario si osserva come il danno morale (ff. 21 della
motivazione) sia stato equitativamente valutato nella misura
di oltre 60 milioni, superiore al 50 per cento del danno biologico,
e che tale liquidazione equitativa, non viene sostanzialmente
censurata, essendo irrilevante il riferimento alla valutazione
del consulente d'ufficio, ed avendo, invece, i giudici del merito
considerato le varie circostanze (sofferenze fisiche e morali)
secondo la gravità delle lesioni psicofisiche.
Per le esposte considerazioni i suddetti motivi di ricorso non
possono trovare accoglimento.
B. Esame dei motivi che
meritano accoglimento.
(secondo e terzo motivo)
Nel secondo motivo la moglie del danneggiato Rosa Cammarata
deduce iure proprio la violazione e falsa applicazione degli
articoli 2056 e 1223 Cc ed il vizio della motivazione con riferimento
alla mancata liquidazione del proprio danno patrimoniale da
lucro cessante.
Assume la ricorrente che il ritiro dalla attività di
insegnamento per la doverosa assistenza al marito, era conseguenza
diretta della gravità delle lesioni subite dal marito
ed al progressivo aggravamento della sua salute. Erroneamente
la Corte d'appello aveva escluso tale danno con riferimento
al principio della regolarità causale (ff. 23 e 24 della
motivazione).
La censura merita accoglimento. Ed in vero il danno subito dalla
moglie della vittima primaria, che rinunci per solidarietà
familiare ad una propria attività lavorativa (insegnamento)
per dedicarsi al soccorso del proprio marito, è un danno
riflesso o di rimbalzo rispetto alla vittima primaria (secondo
l'originaria intuizione della giurisprudenza francese), ma è
un danno diretto, sia pure di natura consequenziale, per la
vittima secondaria, che lo subisce come conseguenza rispetto
al medesimo evento, subendo l'ingiusta menomazione della propria
sfera "patrimoniale".
Il nesso di causalità, rispetto alla condotta imputabile,
si pone non in termini di causalità materiale, ma di
causalità giuridica, secondo l'id quod plerumque accidit
(articolo 1223 Cc), posto che il conducente dell'auto che guidi
spericolatamente o imprudentemente, ben può prevedere
che la vittima sia un padre o una madre di famiglia, e che dunque
le conseguenze dell'evento possano essere plurioffensive.
È il cosiddetto principio della colpa cosciente, ben
noto alla dottrina penale, ma che bene si adatta alla identificazione
della colpa civile, essendo questa inerente al medesimo illecito,
che viene ora in rilievo come l'illecito civile descritto nella
clausola generale dell'articolo 2043 Cc.
Si aggiunge che per il danno da lucro cessante è lo stesso
legislatore che prevede il criterio dell'equità circostanziata
(articolo 2056 secondo comma) proprio per temperare il rigore
della prova del quantum debeatur.
Nel terzo motivo si deduce, sempre da parte della Cammarata,
la violazione dell'articolo 2059 Cc ed il vizio della motivazione
sul punto della esclusione del danno morale riflesso.
L'argomento è tratto sulla base del precedente costituito
dalla sentenza della Corte costituzionale 372/94 e dei precedenti
di questa Corte, ma anteriori alla innovativa sentenza di questa
Corte (Cassazione 4186/98) che invece ha riconosciuto la legittimazione
ad agire dei congiunti, e il danno grave della salute del proprio
parente (padre, madre, figlio, altro parente convivente etc.).
Questa Corte condivide l'orientamento evolutivo, proprio nella
considerazione (peraltro sottolineata dalla stessa Consulta)
che anche il danno morale debba essere "costituzionalizzato"
e cioè "conformato" ai valori che la Costituzione
arreca alla persona umana, come diritti umani inviolabili che
arricchiscono la sua dignità.
Condivide inoltre l'argomento sistematico (enunciato nella sentenza
citata) che considera inconsistente il tradizionale argomento
dell'ostacolo costituito dall'articolo 1223 Cc (argomento della
causalità diretta ed immediata), in quanto il danno morale
in favore dei congiunti trova causa efficiente nel fatto del
terzo, sicché il criterio di imputazione concerne la
colpa e la regolarità causale, in quanto sono considerati
risarcibili i danni che rientrano nelle conseguenze ordinarie
e normali del fatto.
Si aggiunge, come contributo alla chiarificazione della problematica,
che appare fuorviante parlare di danno riflesso o di rimbalzo,
proprio perché lo stretto congiunto, convivente e/o solidale
(per la doverosa assistenza) con la vittima primaria, riceve
immediatamente un danno consequenziale, di varia natura (biologico,
anche se può essere di ordine psichico/morale, patrimoniale,
e secondo recente dottrina e giurisprudenza, anche esistenziale)
che lo legittima iure proprio ad agire contro il responsabile
dell'evento lesivo.
In relazione a tale danno (qui, nella specie, danno morale),
siamo certamente in presenza di un "fatto reato" plurioffensivo,
e dunque non sussiste alcuna preclusione ai sensi dell'articolo
195 Cp correlato all'articolo 2059 del codice civile.
Restano pertanto superati i contrari arresti e de iure condendo
gli stessi disegni di legge governativa (che peraltro dichiarano
di ispirarsi alla direttiva del Consiglio di Europa 75/1985)
recano la consapevolezza di regolare diversamente la disciplina
dell'articolo 2059 Cc, escludendo la stretta delimitazione al
cosiddetto danno morale da reato.
Quanto poi alla frattura, posta dell'interpretazione della Corte
costituzionale, nella più volte citata sentenza 374/94
all'unitarietà del danno biologico, nel senso di una
collocazione del danno psichico nell'ambito dell'articolo 2059
Cc, si osserva che tale frattura è ormai legislativamente
composta dalla recente legge di riforma, dell'Inail, che anticipa
altre riforme organiche del danno alla salute (D.Lgs. 38/2000
articolo 13) la quale considera unitariamente sotto unico genus
la categoria del danno biologico, con riguardo alla sua natura
non patrimoniale, ma nell'ambito del principio del neminem laedere.
Cade dunque il possibile riferimento ermeneutico al precedente
della Consulta, e la problematica del danno ai congiunti della
vittima primaria deve considerarsi in relazione a questa nuova
prospettiva interpretativa, nel quadro della clausola generale
dell'articolo 2043 del codice civile.
Per le esposte considerazioni anche il terzo motivo merita accoglimento
ed il giudice del rinvio, nel considerare la sussistenza dell'an
debeatur sulla base della gravità delle conseguenze nella
sfera della persona della moglie, per il quantum potrà
decidere equitativamente, secondo un criterio di equità
circostanziata.
C. Assorbimento di altri
motivi.
Restano assorbiti l'ottavo, il nono ed il decimo motivo, mentre
è inesistente il settimo motivo.
Nell'ottavo motivo si deduce (da parte di entrambi i ricorrenti)
il vizio della motivazione sul computo della rivalutazione e
degli interessi sulle somme liquidate, e ciò con riguardo
ai criteri dati dalle Su nella sentenza 1712/95. Il motivo è
inammissibile per difetto di specificità, ma resta assorbito,
per la posizione della Cammarata, in relazione alla necessaria
rideterminazione delle voci di danno.
Nel nono motivo si chiede la riliquidazione delle spese processuali.
Tale motivo resta assorbito dall'accoglimento parziale del ricorso,
che determina il rinvio anche per tali voci e per quelle di
questo grado.
Nel decimo motivo si deduce extra petizione e vizio della motivazione
per le spese poste a carico della Cammarata. Su tale questione
provvederà in vero il giudice del rinvio per effetto
della rivalutazione della posizione della Cammarata quale danneggiata.
L'accoglimento del secondo e del terzo motivo determina cassazione
con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo,
che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio
di cassazione.
PQM
accoglie il secondo ed il
terzo motivo del ricorso, rigetta il primo, il quarto il quinto
ed il sesto motivo, assorbiti gli altri; cassa in relazione
e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di
appello di Palermo.
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