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Sentenza.
Presidente Ruperto - relatore Franco
Bile
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18
della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per lapplicazione
del Concordato dell11 febbraio 1929 fra la Santa Sede
e lItalia, nelle parti relative al matrimonio), dell'art.
8, numero 2, comma 2, della legge 25 marzo 1985 n. 121 (Ratifica
ed esecuzione dellaccordo, con protocollo addizionale,
firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni
al Concordato lateranense dell11 febbraio 1929, tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede), recte dell'Accordo ratificato
da tale legge, e degli artt. 129 e 129-bis del codice civile,
promossi con ordinanze emesse il 25 febbraio 2000 dal Tribunale
di Vicenza, il 24 febbraio 2000 dalla Corte d'appello di Roma
e il 5 maggio 2000 dal Tribunale di Roma, rispettivamente iscritte
ai numeri 359 e 425 del registro ordinanze 2000 ed al n. 82
del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica numeri 27 e 30, prima serie speciale, dell'anno
2000 e n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di costituzione di Paola Landi, di Luigi Calzavara
e di Fabio Belli, nonché l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2001 e nella camera
di consiglio del 9 maggio 2001 il Giudice relatore Franco Bile;
uditi l'avvocato Carlo Tricerri per Luigi Calzavara e l'avvocato
dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con lordinanza iscritta al n. 359 del 2000, il Tribunale
di Vicenza, provvedendo direttamente a seguito di rimessione
in decisione della causa, ha proposto - in riferimento allart.
3 della Costituzione ed al <<principio supremo della laicità
dello Stato>> - la questione di legittimità costituzionale
dellart. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 847(Disposizioni
per lapplicazione del Concordato dell11 febbraio
1929 fra la Santa Sede e lItalia, nelle parti relative
al matrimonio), <<laddove prevede (secondo il diritto
vivente) lapplicazione della disciplina di cui allart.
129 del codice civile ai casi nei quali venga resa esecutiva
la sentenza che dichiari la nullità del matrimonio celebrato
davanti al ministro del culto cattolico, anche allorquando sia
decorso il termine per la proposizione della azione di nullità
innanzi al giudice italiano o comunque si siano consolidate
situazioni di comunione di vita>>, anziché della
disciplina di cui allart. 5, commi 6 e seguenti, della
legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento
del matrimonio).
Lordinanza è stata pronunziata in un giudizio
nel quale - dopo che un matrimonio celebrato con il rito concordatario
era stato dichiarato nullo dalla giurisdizione ecclesiastica
per <<difetto di consenso da parte delluomo, per
incapacità del medesimo ad esprimere un consenso libero
e responsabile>>, e la relativa sentenza era stata resa
esecutiva in Italia, con applicazione in via provvisoria a carico
del marito (nel presupposto dellapplicabilità dellart.
129 cod. civ.) della corresponsione di una somma mensile <<fino
alla definizione dellinstaurando giudizio di merito>>
- la moglie aveva chiesto la condanna del marito al pagamento
di un assegno mensile per un periodo non inferiore a tre anni
<<ai sensi e per gli effetti dellart. 129 cod. civ.>>,
ed il marito convenuto aveva eccepito, fra laltro, la
mala fede dellattrice, che era stata consapevole della
sua <<inidoneità a contrarre il matrimonio>>.
Il Tribunale - dopo avere dato atto che, in sede di precisazione
delle conclusioni, la parte attrice aveva modificato la domanda,
chiedendo limposizione al marito di un contributo mensile
di mantenimento volto ad assicurarle la permanenza del tenore
di vita pregresso, senza alcuna limitazione temporale e che
la causa era passata in decisione - osserva preliminarmente
che le precisate conclusioni dovrebbero comportare il rigetto
della domanda, in quanto volte ad ottenere il riconoscimento
di un assegno oltre il triennio previsto dallart. 129
cod. civ., oppure il suo accoglimento nel limite di tale triennio.
Peraltro, esse - ad avviso del rimettente - non potrebbero essere
interpretate in questo senso riduttivo, sia per lespressa
esclusione della limitazione temporale, sia per il fatto che
lattrice ha chiesto commisurarsi il contributo al tenore
di vita pregresso.
Lart. 129 cod. civ., tuttavia, laddove prevede
il pagamento di somme periodiche in proporzione alle sostanze
del coniuge tenuto, quando laltro coniuge <<non
abbia adeguati mezzi propri>>, attribuirebbe a tale contribuzione
non la funzione di consentire al coniuge debole di proseguire
nel tenore di vita precedente, non prendendo in considerazione
<<la situazione economica pregressa relativa al periodo
di convivenza>>, ma soltanto - con riferimento al coniuge
di buona fede ma meno fornito di redditi - quella di assicurare
la possibilità di poter far fronte al mutamento che la
sua vita subisce per effetto della dichiarazione di nullità
del matrimonio, rispetto alle aspettative pregresse. La temporaneità
della misura, daltro canto, si spiegherebbe sia per lassenza
di individuazione di una responsabilità, sia per la contingenza
della situazione creatasi, sia per la mancanza di un pregresso
consistente rapporto di coabitazione. Il distacco dalla logica
dellassicurazione del tenore di vita goduto in costanza
di matrimonio sarebbe, daltronde, evidenziato anche dal
fatto che nella maggior parte dei casi lazione di nullità
non è più esercitabile quando vi è stata
coabitazione per più di un anno e, dunque, la comparazione
con il tenore di vita mantenuto antecedentemente sarebbe ristretta
ad un periodo estremamente limitato e poco significativo.
Dopo avere offerto tale ricostruzione del significato
dellart. 129 cod. civ., il Tribunale rileva che lart.
18 della legge n.847 del 1929 - laddove, per il caso del matrimonio
celebrato davanti al ministro del culto cattolico dichiarato
nullo dalla giurisdizione canonica con sentenza resa esecutiva
nello Stato, prevedeva lapplicabilità dellart.
116 cod. civ. del 1865, contenente la disciplina del matrimonio
putativo - è stato ed è interpretato secondo il
<<diritto vivente>> nel senso che il rinvio alla
disciplina del matrimonio putativo si debba intendere trasferito
alla corrispondente disciplina del codice civile del 1942, dapprima
nella sua consistenza originaria, ed ora in quella emergente
dalla riforma del diritto di famiglia, ivi comprese le conseguenze
patrimoniali introdotte da tale riforma e regolate nellattuale
testo dellart. 129 cod. civ. (nonché nellart.
129-bis).
Secondo il rimettente, tuttavia, mentre la regolamentazione
delle conseguenze patrimoniali emergente da detta disciplina,
specificamente dettata in relazione alla nullità del
matrimonio civile, troverebbe giustificazione nellordinamento
italiano proprio in quanto la nullità di tale matrimonio
dovrebbe essere fatta valere, nella maggior parte dei casi,
in un tempo tanto breve da escludere linstaurazione di
una vera e propria convivenza o da consentirne solo una di scarsa
consistenza, essa non sarebbe adeguata alla nullità del
matrimonio concordatario.
Se, infatti, sul piano formale la dichiarazione di nullità
civile e quella canonica fanno entrambe venir meno il vincolo
coniugale e se il vizio accertato nella specie dallautorità
canonica richiama quello disciplinato dallart. 120 cod.
civ., tuttavia i relativi giudizi si basano su <<situazioni
profondamente differenti>>, potendo la dichiarazione di
nullità canonica essere pronunciata a notevole distanza
di tempo dalla celebrazione del matrimonio, e anche dopo linstaurazione
fra i coniugi del consortium totius vitae e la nascita di figli.
Da tanto, secondo il rimettente, conseguirebbe:
a) che, quando la dichiarazione di nullità canonica
interviene a notevole distanza di tempo dalla celebrazione del
matrimonio, lapplicazione della disciplina di cui allart.
129 cod. civ. - <<per i suoi presupposti e per i suoi
contenuti>> - <<non appare idonea a garantire una
tutela adeguata>> al coniuge privo di redditi sufficienti;
b) che tale inadeguatezza risulta in particolare dal raffronto
della disciplina in esame con quella <<dettata in ipotesi
che, pur avendo alla base situazioni di fatto simili, risultano
tuttavia diversamente e maggiormente tutelate dallordinamento
statale>>;
c) che tali ipotesi dovrebbero, in particolare, individuarsi
in quelle per cui è prevista la tutela accordata dallart.
5 della legge n. 898 del 1970, per il caso di scioglimento del
matrimonio civile e di cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario, con la previsione della corresponsione al coniuge
economicamente più debole di contribuzioni periodiche
senza limiti di tempo, idonee ad assicurare un tenore di vita
corrispondente a quello prima goduto;
d) che, quando la nullità canonica del matrimonio concordatario
viene dichiarata a notevole distanza di tempo dalla celebrazione
del matrimonio, lapplicazione dellart. 129 cod.
civ., imposta dallart. 18 della legge n. 847 del 1929,
farebbe sorgere, quindi, il dubbio della conformità di
tale disciplina al principio di eguaglianza di cui allart.
3 della Costituzione ed al principio supremo di laicità
dello Stato;
e) che la violazione dellart. 3 della Costituzione risiederebbe,
per un verso, nella non giustificata disparità di trattamento
tra casi simili determinata dalla <<minore tutela che
il coniuge economicamente debole riceve nel caso della delibazione
della sentenza canonica di nullità rispetto a quella
che riceve il coniuge debole nel caso di divorzio>>, e
- per altro verso - nel fatto stesso dellapplicazione
dellart. 129 cod. civ. al caso dei <<coniugi il
cui matrimonio sia stato dichiarato nullo dopo molti anni di
convivenza>>, che, invece, sarebbe <<più
complesso>> rispetto a quello oggetto delloriginaria
previsione della norma (cioè quello <<dei coniugi
che chiedono la pronunzia di nullità al giudice civile
entro il termine di decadenza previsto dalle varie ipotesi>>);
f) che il principio supremo di laicità dello Stato sarebbe
violato, in quanto dalla <<scelta confessionale (di avvalersi
della giurisdizione matrimoniale canonica)>> deriverebbero
conseguenze di natura strettamente patrimoniale.
Con riferimento a questultimo aspetto, il rimettente
rileva che il coniuge economicamente più forte potrebbe
non solo aggirare legittimamente le decadenze previste per lazione
civile di nullità, evitando di dover ricorrere allazione
di divorzio, ma anche ottenere il vantaggio di potersi sottrarre
a parte consistente delle sue responsabilità patrimoniali
verso il coniuge debole, senza che possa avere alcun rilievo
una convivenza protrattasi magari per molti anni, con le sue
implicazioni <<a livello di scelte economiche e patrimoniali
personali>>.
Ad ovviare alla disparità di trattamento non sarebbe
sufficiente, daltronde, lart. 8, numero 2, dellAccordo
del 1984 di modificazione del Concordato, atteso che esso si
limiterebbe a consentire - con norma soltanto processuale -
una pronuncia anticipatoria in sede delibatoria e non integrerebbe
una disciplina sostanziale, che competeva al legislatore introdurre.
In chiusura, lordinanza di rimessione ricorda: aa) che
allatto della revisione del Concordato si era sottolineata
lesigenza che si prevedesse pattiziamente che, in caso
di delibazione di sentenze canoniche di nullità dopo
convivenze protrattesi per anni, fosse applicabile la disciplina
delle conseguenze patrimoniali del divorzio; bb) che non essendosi
recepito tale auspicio nel suddetto accordo di revisione ed
in assenza dellemanazione di una legge statale, la Corte
di cassazione aveva tentato di risolvere il problema negando
la delibazione di sentenze canoniche pronunciate a seguito di
convivenza coniugale, a questa attribuendo rilievo sotto il
profilo del limite dellordine pubblico, ma le Sezioni
unite avevano poi censurato tale orientamento; cc) che, tuttavia,
le stesse sezioni unite avevano sottolineato che lindirizzo
giurisprudenziale disatteso era mosso da ragioni apprezzabili,
avvertendo che spettava al legislatore ordinario farsi carico
del problema ed introdurre una legislazione di tutela del coniuge
economicamente debole, in modo da evitare che il ricorso alla
tutela canonica servisse a sottrarsi ad ogni responsabilità
patrimoniale.
1.1. - Si è costituita la parte privata convenuta nel
giudizio a quo, chiedendo che la questione sia dichiarata non
rilevante ed infondata.
In via preliminare, ha sostenuto che erroneamente il rimettente
avrebbe impugnato lart. 18 della legge del 1929, invece
che lart. 129 cod. civ. e che comunque tale normativa,
costituzionalmente protetta, avrebbe potuto essere impugnata
solo in riferimento ai principi supremi dellordinamento.
Nel merito, ha, quindi, rilevato che la tesi del rimettente
- secondo cui lazione di nullità civile dovrebbe
sempre essere introdotta in un termine breve, decorrente dalla
celebrazione del matrimonio - sarebbe erronea, posto che, talvolta,
essa può essere proposta a partire da un momento in cui
si avverino specifiche circostanze, anche dopo molti anni di
convivenza.
Altrettanto erronea sarebbe laffermazione secondo cui
la nullità canonica suppone la perpetuatio del matrimonio
per un lungo tempo, potendo essa, ancorché non soggetta
a termini di decadenza o prescrizione, essere proposta anche
subito dopo le nozze o senza che si sia instaurata la convivenza,
mentre la lamentata violazione dellart. 3 non sussisterebbe,
perché lintroduzione della tutela patrimoniale
divorzistica per il caso di nullità si risolverebbe in
un privilegio per chi contrae il matrimonio concordatario rispetto
a chi contrae solo quello civile.
La normativa concordataria, del resto, in quanto costituzionalmente
protetta, non consentirebbe di applicare in via analogica od
estensiva alla fattispecie della delibazione di sentenza ecclesiastica
di nullità matrimoniale <<norme di altri istituti
(come quello divorzista) e per legge ordinaria>>.
Infine, dovendosi necessariamente distinguere tra varie situazioni
(come quelle del coniuge di buona o mala fede), il problema
potrebbe essere risolto solo dal legislatore od in sede di ulteriore
revisione pattizia, e non da parte della Corte, poiché
altrimenti si creerebbe il rischio di discriminazioni esse stesse
contrarie ai principi costituzionali.
1.2. - Nellimminenza delludienza pubblica, ma tardivamente,
il convenuto nel giudizio a quo ha depositato una memoria illustrativa,
riprendendo i già illustrati argomenti.
1.3. - Si è pure costituita, tardivamente, la parte
attrice nel giudizio a quo, insistendo per laccoglimento
della questione.
2. - Con lordinanza iscritta al n. 425 del 2000 la Corte
di appello di Roma ha sollevato questione di legittimità
costituzionale <<dellart. 8 penultimo comma>>
della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dellaccordo,
con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984,
che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell11
febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede),
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
La Corte rimettente non fornisce alcuna notizia sulloggetto
della controversia avanti ad essa pendente, se non quelle desumibili
dallintestazione dellordinanza, dalla quale si apprende
che il giudizio a quo pende fra un appellante ed un'appellata
(e, quindi, in grado dappello), con lintervento
del pubblico ministero.
Premesso che il giudice della delibazione può statuire
sui provvedimenti economici ai sensi del citato art. 8, nei
limiti previsti dagli artt. 129 e 129-bis cod. civ., il rimettente
sottolinea che la nullità del matrimonio nellordinamento
italiano sarebbe prevista solo per ipotesi limitate e tassative
e che lazione <<nella maggior parte dei casi>>
non può più essere proposta una volta decorso
un anno di coabitazione dalla celebrazione o dalla cessazione
della causa di nullità. Il limitato trattamento patrimoniale
previsto dagli artt. 129 e 129-bis sarebbe motivato, nei casi
di buona fede dellaltro coniuge, proprio dal fatto che,
per la sua limitata durata, il rapporto matrimoniale non potrebbe
aver turbato in modo rilevante la vita e i rapporti economico-sociali
del coniuge incolpevole.
Viceversa, il tribunale ecclesiastico potrebbe pronunciare
la nullità del matrimonio concordatario anche <<per
ragioni ed in termini che nel nostro ordinamento non sarebbero
ammissibili (ad esempio, esclusione del bonum sacramenti o del
bonum prolis), anche dopo trascorso lanno dalla coabitazione>>
ed emergerebbe così <<una situazione di ingiustificata
sperequazione>> fra il coniuge economicamente debole convenuto
in un giudizio ecclesiastico di nullità e quello convenuto
con un giudizio di declaratoria della cessazione degli effetti
civili, tenuto conto che la declaratoria della nullità
da parte del tribunale ecclesiastico è efficace nellordinamento
italiano anche per ragioni che, secondo il nostro ordinamento,
non sarebbero ammissibili e comunque accertabili senza limiti
di tempo. Infatti, al matrimonio dichiarato nullo in sede ecclesiastica
troverebbe applicazione il regime degli artt. 129 e 129-bis
cod. civ. in ipotesi che, se fossero fatte valere secondo lordinamento
italiano, sarebbero deducibili solo a fondamento di unazione
di divorzio e darebbero luogo alla tutela economica di cui allart.
5 della legge n. 898 del 1970.
Pertanto, situazioni uguali o comunque analoghe sarebbero trattate
diversamente, secondo che, si adisca il giudice ecclesiastico
per la declaratoria di nullità o quello civile per la
declaratoria della cessazione degli effetti civili, senza che
ciò possa trovare giustificazione nella diversità
delle azioni esercitate e nella scelta (espressione di convinzioni
religiose) di contrarre matrimonio con il rito concordatario,
poiché tale scelta non potrebbe comunque comportare conseguenze
giuridicamente pregiudizievoli in danno del coniuge debole,
pena la violazione del principio di eguaglianza avanti alla
legge senza distinzioni di religione, posto dallart. 3,
primo comma, della Costituzione.
2.1. - E intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, tramite lAvvocatura generale dello Stato, depositando
memoria, nella quale ha sostenuto linammissibilità
e linfondatezza della questione.
2.2. - Si è pure costituita la parte privata appellante
nel giudizio a quo, depositando memoria, nella quale, preliminarmente,
dà ampio conto della vicenda alla quale si riferisce
il giudizio a quo, rilevando in particolare:
a1) che nel 1992 la Corte dappello di Roma, nel dichiarare
efficace la dichiarazione di nullità di un matrimonio
concordatario per la riconosciuta esclusione del bonum sacramenti
ex parte viri, aveva stabilito in favore della moglie - ex art.
8 dellAccordo del 1984 - un assegno mensile provvisorio,
rimettendo le parti avanti al tribunale per la determinazione
di quelle definitivo;
a2) che, successivamente, il marito aveva chiesto al Tribunale
di Roma di dichiarare che dal momento della domanda lassegno
non era più dovuto;
a3) che il Tribunale aveva rigettato la domanda, nel presupposto
che, con la citata norma dellart. 8, si fosse inteso attribuire
al coniuge un diritto soggettivo al mantenimento non diverso
da quello a lui spettante in caso di divorzio;
a4) che egli aveva proposto appello, ponendo in evidenza che
lassegno cui allude lart. 8 non prevedeva il mantenimento
e che lunico referente normativo erano gli artt. 129 e
129-bis cod. civ., che, peraltro, non avrebbero potuto, in particolare
la seconda norma, giustificare alcun indennizzo, in quanto la
moglie era stata a conoscenza della causa di nullità
canonica.
Nel merito, ha sostenuto linfondatezza della questione.
3. - Con lordinanza iscritta al n. 82 del 2001, il Tribunale
di Roma ha proposto - in riferimento allart. 3 della Costituzione
- la questione di legittimità costituzionale degli artt.
129 e 129-bis cod. civ., nella parte in cui non prevedono che,
in ipotesi di matrimonio nullo sulla base di sentenza ecclesiastica
delibata in Italia, le conseguenze patrimoniali siano disciplinate
alla stessa stregua degli artt. 5 e seguenti della legge n.
898 del 1970, <<quando la nullità sia stata dichiarata
dopo che si sia consolidata una concreta comunanza di vita>>.
Lordinanza è stata pronunziata in un giudizio
di cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario
promosso dalla moglie, la quale aveva anche chiesto limposizione
al marito di un assegno di mantenimento nella misura stabilita
in sede di separazione consensuale. Il marito aveva dedotto
che, con sentenza ecclesiastica, il matrimonio era stato dichiarato
nullo e che era in corso avanti alla Corte di appello di Roma
il giudizio da lui instaurato per la dichiarazione di efficacia
della sentenza. Avendo poi detta Corte dichiarato esecutiva
la sentenza ecclesiastica, il Tribunale rimettente ha ritenuto
di rigettare la domanda di divorzio e di disporre nel contempo
<<con separata ordinanza la valutazione della legittimità
costituzionale degli artt. 129 e 129-bis cod. civ.>>.
Quanto alla non manifesta infondatezza della proposta questione,
il giudice rimettente rileva in particolare:
1a) che - pur in presenza di situazioni per molta parte simili,
in ragione della medesima ricorrenza di una concreta comunità
di vita tanto in caso di divorzio che in caso di nullità
- in questa seconda ipotesi <<le disposizioni in questione
tutelano in misura minima il coniuge più debole (art.
129 cod. civ.) e solo a condizione che egli non abbia dato causa
alla nullità>>;
1b) che il principio di eguaglianza imporrebbe di prevedere
una parificazione di trattamento <<fra matrimonio concordatario
nullo alla stregua del diritto canonico e scioglimento del matrimonio>>;
1c) che tale parificazione non dovrebbe essere <<necessariamente
identità>>, e sarebbe fondata <<sulla impossibilità
per la dichiarazione di nullità del matrimonio di distruggere
retroattivamente il rapporto, la eventuale comunione di vita
che possa essersi protratta per anni>>.
In punto di rilevanza, il rimettente osserva che le denunciate
disposizioni precluderebbero ogni possibilità <<di
dare risposta positiva alla istanza>> della parte attrice
del giudizio a quo, volta ad ottenere un assegno in suo favore,
mentre la condizione economica della stessa, aveva dato luogo
in sede di separazione consensuale allattribuzione di
un assegno in suo favore, a carico del coniuge>> e, daltro
canto, <<la situazione di convivenza coniugale si è
protratta in ogni caso per otto anni, dal matrimonio contratto
il 18.10.1986, alla separazione consensuale in data 22.12.1994>>.
Da tanto - secondo il rimettente - conseguirebbe che, ove
alla fattispecie fossero applicati parametri analoghi a quelli
previsti dallart. 5 della legge n. 898 del 1970, non potrebbe
<<escludersi che in concreto, dopo lesame della
situazione attuale della donna, lassegno in questione
possa essere attribuito>>.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Vicenza, con lordinanza n. 359 del
2000, propone - in riferimento allart. 3 della Costituzione
ed al <<principio supremo della laicità dello Stato>>
- la questione di legittimità costituzionale dellart.
18 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per lapplicazione
del Concordato dell11 febbraio 1929 fra la Santa Sede
e lItalia, nella parte relativa al matrimonio), laddove,
secondo il diritto vivente, assoggetta i casi nei quali venga
resa esecutiva la sentenza del tribunale ecclesiastico che dichiari
la nullità del matrimonio celebrato davanti al ministro
del culto cattolico, anche quando sia decorso il termine per
la proposizione dellazione di nullità innanzi al
giudice italiano o comunque si siano consolidate situazioni
di comunione di vita, alla disciplina del matrimonio putativo
di cui allart. 129 del codice civile anziché alla
disciplina del divorzio di cui allart. 5, commi 6 e seguenti,
della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi
di scioglimento del matrimonio).
Il Tribunale di Roma, con lordinanza n. 82 del 2001,
propone - in relazione allart. 3 della Costituzione -
la questione di legittimità costituzionale degli artt.
129 e 129-bis cod. civ., nella parte in cui non prevedono che,
in ipotesi di matrimonio concordatario nullo sulla base di sentenza
delibata in Italia, gli effetti patrimoniali del venir meno
del matrimonio siano disciplinati dagli artt. 5 e seguenti della
legge n. 898 del 1970, quando la nullità sia stata dichiarata
dopo che si sia consolidata una concreta comunanza di vita.
La Corte dappello di Roma, con lordinanza n. 425
del 2000, propone, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
la questione di legittimità costituzionale <<dellart.
8, penultimo comma, della legge 25 marzo 1985, n. 121>>
(Ratifica ed esecuzione dellaccordo, con protocollo addizionale,
firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni
al Concordato lateranense dell11 febbraio 1929, tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede), nella parte in cui - disponendo
che la corte d'appello può, nella sentenza intesa a rendere
esecutiva la sentenza canonica di nullità del matrimonio
concordatario, statuire provvedimenti economici provvisori a
favore di uno dei coniugi, rimandando le parti al giudice competente
per la decisione sulla materia - non prevede, per il caso in
cui la nullità sia stata dichiarata per ragioni non previste
dallordinamento dello Stato, che il giudice italiano possa
disporre conseguenze economiche identiche a quelle di cui allart.
5 della legge n. 898 del 1970, e debba fare invece applicazione
degli artt. 129 e 129-bis cod. civ. (in realtà la norma
impugnata va correttamente identificata nella legge n. 121 del
1985, in quanto dà esecuzione allart. 8, numero
2, comma 2, dellAccordo).
2. - I giudizi introdotti dalle tre ordinanze, benché
formalmente concernenti norme diverse, pongono nella sostanza
la medesima questione di legittimità costituzionale,
avente ad oggetto le norme che - in tutti i casi in cui il matrimonio
cosiddetto concordatario, celebrato davanti al ministro del
culto cattolico, sia dichiarato nullo dalla giurisdizione ecclesiastica
con sentenza resa esecutiva nello Stato - prevedono, pur in
presenza di una consolidata comunione di vita fra i coniugi,
lapplicabilità del regime patrimoniale dettato
dallordinamento italiano per il matrimonio putativo, e
non di quello (dai rimettenti ritenuto più favorevole
per il coniuge sprovvisto di redditi adeguati) di cui alla legge
n. 898 del 1970, in tema di scioglimento del matrimonio civile
e di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione
del matrimonio concordatario.
I giudizi, pertanto, devono essere riuniti.
3. - La scelta legislativa censurata dai rimettenti risale
allart. 18 della legge n. 847 del 1929, il quale aveva
previsto - per il caso in cui fossero rese esecutive nello Stato
sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità di
matrimoni concordatari - lapplicabilità dellart.
116 del codice civile del 1865 allora vigente, secondo cui il
matrimonio nullo era considerato produttivo di effetti civili
per i coniugi in buona fede (ovvero solo per quello in buona
fede) e per i figli.
Entrato in vigore il codice civile del 1942, dottrina e giurisprudenza
riferirono il rinvio contenuto nellart. 18 allart.
128 del nuovo testo, espressamente intitolato al matrimonio
putativo, che conteneva lintera disciplina di tale figura,
senza previsioni in tema di conseguenze patrimoniali.
Nella stessa prospettiva, sopraggiunta la riforma del diritto
di famiglia del 1975, il rinvio è stato riferito alla
nuova disciplina del matrimonio putativo, oggi articolata nellart.
128 (per gli effetti personali) e negli artt. 129 e 129-bis
(che, con scelta innovativa, disciplinano gli effetti patrimoniali
per i coniugi, o per il coniuge, in buona fede).
3.1. - La vigenza dellart. 18 non è venuta meno
a seguito dellAccordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984,
recante modificazioni al Concordato del 1929, reso esecutivo
in Italia con la legge n. 121 del 1985.
E ben vero che questa Corte, nella sentenza n. 421 del
1993, ha affermato che lAccordo <<disciplina lintera
materia matrimoniale concordataria nei suoi aspetti sostanziali
e processuali, e impedisce quindi di fare ricorso, per tale
materia, a testi legislativi precedenti>> (come la legge
27 maggio 1929, n.810, di esecuzione del Concordato del 1929).
Siffatto discorso peraltro non può riguardare lart.
18 della legge n. 847 del 1929, che non è la legge di
esecuzione del Concordato, recando disposizioni per la sua applicazione
in materia matrimoniale. E tali disposizioni ben possono ritenersi
tuttora vigenti, nella parte in cui siano compatibili con il
contenuto dellAccordo. Orbene tale contenuto non consente
di ravvisare, a proposito dellart. 18, nessuna delle ipotesi
di abrogazione di cui allart. 15 disp. att. cod. civ.
Di abrogazione espressa lAccordo sicuramente non parla.
E per la configurabilità di unabrogazione tacita
occorrerebbe che le disposizioni inserite nellordinamento
con la legge n. 121 del 1985 contenessero una normativa incompatibile
con quella dellart. 18 o tale da risolversi in una nuova
disciplina della intera materia.
Non ricorre, peraltro, né luno né laltro
caso. Ed anzi lart. 8, numero 2, comma 2, dellAccordo
- prevedendo che la corte di appello, adita per la dichiarazione
di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità,
possa dare provvedimenti economici provvisori, in funzione anticipatoria
di una futura decisione di merito da emettersi da un non meglio
individuato giudice competente - induce a ritenere che tale
tutela di merito, in assenza di altre previsioni ed in attesa
di un nuovo intervento del legislatore statale, sia proprio
quella delineata fin dal 1929 dallart. 18 della legge
n. 847.
3.2 - La questione proposta dallordinanza n. 425 del
2000 è manifestamente inammissibile, in quanto - come
esattamente eccepito dalla difesa del Presidente del Consiglio
dei ministri - è stata sollevata senza alcuna indicazione
in ordine alloggetto della vicenda del giudizio a quo
e, quindi, mancano gli elementi che permettano di apprezzarne
la rilevanza ai fini della decisione.
Né - in applicazione del consolidato principio di autosufficienza
dellordinanza di rimessione - il vizio può essere
sanato dallallegazione che di tali elementi è stata
fatta dalla parte costituita.
4. - Le ordinanze n. 359 del 2000 e n. 82 del 2001 differiscono
solo sul piano formale, in quanto la prima pone la questione
di legittimità costituzionale dellart. 18 della
legge n. 847 del 1929 (che per comune opinione estende oggi
al matrimonio concordatario, dichiarato nullo in sede ecclesiastica,
il regime delle conseguenze patrimoniali del matrimonio putativo,
previsto dagli artt. 129 e 129-bis cod. civ.), mentre la seconda
impugna direttamente tali articoli (implicitamente considerandoli
applicabili in ragione del rinvio operato appunto dallart.
18).
Entrambe, del resto, chiedono a questa Corte una sentenza additiva
che - in caso di dichiarazione di nullità del matrimonio
concordatario, da cui sia nata una consolidata comunione di
vita - ne sottragga gli effetti patrimoniali alla disciplina
del matrimonio putativo, che non tutelerebbe sufficientemente
il coniuge privo di redditi adeguati, e perciò lederebbe
i principi costituzionali di eguaglianza e di laicità
dello Stato, e li assoggetti ad una disciplina diversa, ad essi
conforme.
5. - La difesa della parte costituita nel giudizio di cui allordinanza
n. 359 del 2000 sostiene che la questione di legittimità
costituzionale non sarebbe ammissibile, in quanto il rinvio
alla disciplina del matrimonio putativo - contenuto nellart.
18 della legge n. 847 del 1929 e sostanzialmente confermato
dallart. 8 dellAccordo del 1984 - sarebbe costituzionalmente
protetto e non consentirebbe di applicare in via analogica od
estensiva alla fattispecie della delibazione di sentenza ecclesiastica
di nullità <<norme di altri istituti (come quello
divorzista) e per legge ordinaria>>.
Leccezione è infondata.
Già nel Concordato del 1929 non vi era alcuna norma
che imponesse allo Stato di disciplinare le conseguenze del
matrimonio concordatario dichiarato nullo dal tribunale ecclesiastico
mediante lapplicazione dellart. 116 cod. civ. del
1865. Ne consegue che lart. 18 della legge n. 847 del
1929, nella parte in cui rinviava a quella norma, non poteva
reputarsi espressione di impegno pattizio, e che, entrata in
vigore la Costituzione, la relativa previsione, ormai riferibile
alla disciplina del codice civile del 1942, è del tutto
estranea allart. 7 della Costituzione.
Tale conclusione resta ferma anche dopo lAccordo del
1984. Esso si limita infatti ad esprimere a livello pattizio
non già limpegno dello Stato a prevedere una disciplina
delle conseguenze patrimoniali del matrimonio concordatario
dichiarato nullo in sede ecclesiastica, ma solo la facoltà
di disporre in tal senso, come rivela luso del verbo <<potrà>>,
e comunque nulla dice sul suo contenuto, affidato alla discrezionalità
del legislatore statale.
Perciò la norma che rinvia, per il matrimonio concordatario
dichiarato nullo dal tribunale ecclesiastico, alla disciplina
del matrimonio (civile) putativo può essere sottoposta
al controllo di costituzionalità delle leggi ordinarie,
senza alcuna limitazione.
6. - Nel merito, la questione non è fondata.
Allo scopo di ottenere da questa Corte la sentenza additiva
dal contenuto prima delineato - idoneo ad emendare la normativa
impugnata dai lamentati profili di contrasto con il principio
costituzionale di eguaglianza e con quello di laicità
dello Stato - i rimettenti non sottopongono al sindacato di
costituzionalità la disciplina generale degli effetti
che nel diritto interno conseguono alla nullità del matrimonio
civile, sotto il profilo della sua applicabilità al matrimonio
concordatario dichiarato nullo dalla giurisdizione canonica
con sentenza esecutiva nello Stato; in particolare, non chiedono
alla Corte di verificare se ed in quale grado siffatta disciplina
tuteli le situazioni caratterizzate dallesistenza fra
i coniugi di una consolidata comunione di vita, la cui dissoluzione
arrechi pregiudizio al soggetto economicamente più debole.
In realtà, lesigenza di tutela di questo soggetto
può porsi non soltanto nel caso di nullità del
matrimonio concordatario, ma anche in quello di nullità
del matrimonio celebrato ai sensi del codice civile (o eventualmente
ai sensi di un ordinamento straniero, ove degli effetti di tale
nullità si debba tener conto in Italia, in base al nostro
diritto internazionale privato).
Per garantire effettività di tutela al soggetto economicamente
più debole, il legislatore - nellesercizio della
sua discrezionalità - ben potrebbe intervenire sulla
disciplina attuale degli effetti patrimoniali della nullità
del matrimonio, affrancandola dalle rigidità che nel
sistema vigente ne circoscrivono il contenuto entro limiti angusti
(cfr., ad es., lart. 129 cod. civ.).
Ma non è questa la questione rimessa alla Corte dalle
ordinanze in esame.
Esse - sia pure con impostazioni per taluni aspetti differenziate
- ritengono, nella sostanza, che lassoggettamento del
matrimonio concordatario nullo alla disciplina del matrimonio
putativo, previsto dallart. 18 della legge n. 847 del
1929, sarebbe oggi adeguato per il solo art. 128 cod. civ.,
relativo agli effetti personali, il cui contenuto si adatterebbe
indifferentemente sia al matrimonio civile che a quello concordatario,
ma non anche per gli artt. 129 e 129-bis cod. civ., relativi
agli effetti patrimoniali.
Infatti, secondo i rimettenti, la disciplina contenuta in tali
ultimi articoli, ed in particolare la ridotta tutela accordata
agli interessi patrimoniali del coniuge sprovvisto di redditi
adeguati - limitata nel tempo e sottoposta alla condizione che
egli versi in buona fede, ossia non abbia dato causa alla nullità
- troverebbe giustificazione nellordinamento italiano,
nel quale la nullità del matrimonio deve essere fatta
valere in termini di decadenza tanto brevi da escludere linstaurazione
di una vera e propria convivenza o da consentirne solo una di
scarso rilievo, dalla cui fine non potrebbero derivare nocumenti
economici rilevanti al coniuge meno provvisto; ma sarebbe, al
contrario, del tutto incongrua rispetto alla dichiarazione di
nullità del matrimonio concordatario, che può
essere pronunciata, secondo lordinamento canonico, a notevole
distanza di tempo dalla celebrazione, anche dopo linstaurazione
fra i coniugi del consortium totius vitae e la nascita di figli.
In tali casi, ad avviso dei rimettenti, la disciplina patrimoniale
del matrimonio putativo (in particolare quella contenuta nellart.
129 cod. civ.) non sarebbe idonea, per i suoi presupposti e
per i suoi contenuti, a tutelare convenientemente il coniuge
privo di redditi adeguati; e questa inadeguatezza sarebbe dimostrata
dal raffronto con la disciplina apprestata dalla legge sul divorzio,
n. 898 del 1970, che allart. 5 prevede la corresponsione
al coniuge economicamente più debole di contribuzioni
periodiche senza limiti di tempo, idonee ad assicurargli un
tenore di vita corrispondente a quello goduto durante il matrimonio.
7. - Sulla base di tali considerazioni, i rimettenti
chiedono alla Corte una sentenza additiva che comporti la totale
e indiscriminata estensione al matrimonio concordatario dichiarato
nullo della disciplina dei profili patrimoniali della cessazione
degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio
concordatario, di cui alla legge n. 898 del 1970.
Laccoglimento della richiesta avrebbe un duplice effetto:
per un verso, di ritagliare - nel più ampio quadro degli
aspetti patrimoniali delle vicende relative alla patologia del
matrimonio - una disciplina comune alla nullità del matrimonio
concordatario ed al divorzio; per altro verso, di assoggettare
la nullità del matrimonio concordatario ad una disciplina
avente contenuti differenti rispetto a quella della nullità
del matrimonio civile.
Sotto entrambi i profili, la questione, così come posta
dai giudici rimettenti, non può essere accolta.
7.1. - In ordine al primo profilo, le due fattispecie della
nullità del matrimonio e del divorzio presentano elementi
di diversità non meramente formali, ma sostanziali.
Luna si fonda - tanto nell'ordinamento civile quanto
in quello canonico, sia la causa di nullità prevista
da entrambi o da uno solo di essi - sulla constatazione giudiziale
di un difetto originario dell'atto. L'altro, viceversa, si fonda,
ai sensi dell'art. 1 della legge n. 898 del 1970, sull'accertamento,
ad opera del giudice, <<che la comunione spirituale e
materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita
per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3>>,
e quindi presuppone una crisi dello svolgimento del rapporto
coniugale.
La diversità strutturale delle due fattispecie vale
di per sé ad escludere la violazione dellart. 3
della Costituzione, sotto il profilo della disparità
di trattamento, in quanto, a cagione di essa, non è costituzionalmente
necessario che le situazioni di declaratoria della nullità
canonica alle quali fanno riferimento i rimettenti debbano ricevere
lo stesso trattamento che lordinamento assegna alla disciplina
delle conseguenze patrimoniali della cessazione degli effetti
civili del matrimonio concordatario (o dello scioglimento del
matrimonio civile).
Benvero, tanto nellipotesi della nullità, quanto
in quella del divorzio, è possibile che dal matrimonio
sia derivata linstaurazione fra i coniugi di una consolidata
comunione di vita. Ma spetta solo al legislatore - nellesercizio
della sua discrezionalità, e salvo il sindacato di costituzionalità
- il potere di modificare il sistema vigente nella prospettiva
di un accostamento tra la disciplina della nullità del
matrimonio concordatario e quella della cessazione degli effetti
civili conseguenti alla sua trascrizione, per effetto di divorzio.
7.2. - Sotto il secondo profilo, invece, la statuizione chiesta
dai rimettenti determinerebbe essa stessa uningiustificata
disparità di trattamento, circa gli effetti patrimoniali,
della nullità del matrimonio concordatario rispetto alla
nullità del matrimonio civile.
7.3. - Tanto basta ai fini della dichiarazione di non fondatezza
della questione di legittimità costituzionale proposta
da entrambe le ordinanze in riferimento allart. 3 della
Costituzione, e dallordinanza n. 359 del 2000, anche sotto
il profilo della contrarietà al principio supremo di
laicità dello Stato.
Per questi motivi la Corte Costituzionale
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dellart. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni
per lapplicazione del Concordato dell11 febbraio
1929 fra la Santa Sede e lItalia, nelle parti relative
al matrimonio), sollevata dal Tribunale di Vicenza, in riferimento
allart. 3 della Costituzione ed al principio supremo di
laicità dello Stato, e degli artt. 129 e 129-bis del
codice civile, sollevata dal Tribunale di Roma, in riferimento
allart. 3 della Costituzione;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale della legge 25 marzo 1985,
n. 121 (Ratifica ed esecuzione dellaccordo, con protocollo
addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta
modificazioni al Concordato lateranense dell11 febbraio
1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), nella parte
in cui dà esecuzione all'art. 8, numero 2, comma 2, dell'Accordo,
sollevata dalla Corte dappello di Roma, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
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