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PA e pagamento dei crediti delle imprese: profili normativi

La questione del ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni nelle transazioni commerciali è stata oggetto di parecchi interventi legislativi volti a dare attuazione alla Direttiva 2000/35/UE del 29 giugno 2000 e alla Direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011, recepita con il recente Decreto Legislativo n. 192/2012.

Tale ultima Legge ha previsto, tra l'altro, per i contratti conclusi a decorrere dal primo gennaio 2013, un termine massimo per i pagamenti della PA di sessanta giorni, nonché l'incremento degli interessi moratori che decorrono automaticamente alla scadenza del termine.

In particolare, per quanto attiene ai crediti vantati dalle imprese nei confronti delle amministrazioni regionali e locali e relativi a somministrazioni, forniture e appalti, il legislatore ha introdotto una disciplina che regolamenta la certificazione, da parte degli enti territoriali dei crediti de quibus, nei confronti dei soggetti interessati anche ai fini della cessione pro-soluto dei medesimi crediti nei confronti di banche o intermediari finanziari.

Il meccanismo della certificazione dei crediti è stato poi allargato anche agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali, esclusi gli enti locali commissariati e gli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro.

Ebbene, con l'approvazione del Decreto Legge n. 35/2013 (Gazzetta Ufficiale − serie generale − n. 82 dell'8 aprile 2013), coordinato con la Legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64 (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2013), recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”, è stato disposto lo sblocco dei pagamenti di debiti commerciali delle PA verso imprese, cooperative e professionisti per un importo di € 40 miliardi, da erogarsi nell'arco dei successivi 12 mesi, dando priorità ai crediti che le imprese non hanno ceduto pro-soluto al sistema creditizio.

In particolare, il Decreto prevede importanti misure, quali l'istituzione nel bilancio dello Stato di un unico Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, con una dotazione di 9.327.993.719 euro per il 2013 e di 14.527.993.719 Euro per il 2014.

Il Fondo è distinto in tre Sezioni, tra le quali possono essere effettuate variazioni compensative, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili di:

- enti locali, per importi pari a 1.800 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,

- Regioni e Province autonome, per importi pari a 2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719 euro per l'anno 2014 per i debiti diversi da quelli finanziari e sanitari;

- enti del Servizio Sanitario Nazionale, per importi pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l'anno 2014.

Ancora, nel Decreto in parola è contenuta la previsione normativa di ampliamento del limite massimo al ricorso delle anticipazioni di tesoreria da parte degli enti locali sino alla data del 30 settembre 2013.

Ma le novità normative non finiscono qui.

Nel Decreto Legge de quo vengono poi delineati i criteri di ripartizione dei tagli della “spending review” nei confronti delle Province, nell'ipotesi in cui non via sia intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali: in tal caso è stato previsto che le riduzioni saranno operate in misura proporzionale alle spese per consumi intermedi.

Ancora, in riferimento alla TARES, in linea a quanto previsto dal Decreto Legge n. 201/2011 “Salva Italia”, è stata prospettata per i Comuni la facoltà di decidere in merito al numero delle rate di pagamento e alla scadenza delle stesse: la deliberazione deve essere adottata e pubblicata dal Comune almeno trenta giorni prima della data di versamento.

È stato poi introdotto il “Patto verticale incentivato” (articolo 1-bis), con il quale viene modificata la disciplina del patto di stabilità regionalizzato verticale introdotta dai commi 122-126 della Legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013).

Il fine è di estendere al 2014 ed aumentare l'incentivazione statale a questa forma di flessibilità regionale, che consente ai Comuni ed alle Province del territorio regionale di rimodulare gli obiettivi del patto di stabilità.

Ancora, è stata disposta, sempre dal Decreto Legge n. 35/2013, la sospensione per l'anno 2013 dell'applicazione del cosiddetto “Patto nazionale orizzontale”, ossia del meccanismo di flessibilità nell'applicazione del patto di stabilità interno, introdotto in favore dei Comuni a partire dall'anno 2012, con cui si permette la rimodulazione orizzontale degli obiettivi finanziari tra i comuni a livello nazionale allo scopo di consentire lo smaltimento di residui passivi di parte capitale degli enti soggetti al patto di stabilità interno.

Quanto alle recentissime novità in materia, nell'ultima bozza del “Decreto del Fare bis”, del 23 settembre scorso, è contenuta una previsione normativa che vorrebbe congelare il pagamento delle tasse per le imprese che vantano crediti nei confronti della PA.

Essa prevede che “per gli anni 2013 e 2014 le imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste possono differire entro l'anno finanziario in corso il pagamento dei debiti fiscali in misura pari al proprio credito”, rimandando a “un decreto del ministro dell'Economia e delle finanze” per le modalità di attuazione di quanto disposto.

La norma, invero, si propone lo scopo di “innescare un circolo virtuoso che favorisce, nei limiti consentiti dai meccanismi di finanza pubblica, il pagamento dei debiti fiscali previa ottemperanza della pubblica amministrazione ai propri debiti nei confronti delle imprese”.

La questione del ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni nelle transazioni commerciali è stata oggetto di parecchi interventi legislativi volti a dare attuazione alla Direttiva 2000/35/UE del 29 giugno 2000 e alla Direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011, recepita con il recente Decreto Legislativo n. 192/2012.

Tale ultima Legge ha previsto, tra l'altro, per i contratti conclusi a decorrere dal primo gennaio 2013, un termine massimo per i pagamenti della PA di sessanta giorni, nonché l'incremento degli interessi moratori che decorrono automaticamente alla scadenza del termine.

In particolare, per quanto attiene ai crediti vantati dalle imprese nei confronti delle amministrazioni regionali e locali e relativi a somministrazioni, forniture e appalti, il legislatore ha introdotto una disciplina che regolamenta la certificazione, da parte degli enti territoriali dei crediti de quibus, nei confronti dei soggetti interessati anche ai fini della cessione pro-soluto dei medesimi crediti nei confronti di banche o intermediari finanziari.

Il meccanismo della certificazione dei crediti è stato poi allargato anche agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali, esclusi gli enti locali commissariati e gli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro.

Ebbene, con l'approvazione del Decreto Legge n. 35/2013 (Gazzetta Ufficiale − serie generale − n. 82 dell'8 aprile 2013), coordinato con la Legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64 (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2013), recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”, è stato disposto lo sblocco dei pagamenti di debiti commerciali delle PA verso imprese, cooperative e professionisti per un importo di € 40 miliardi, da erogarsi nell'arco dei successivi 12 mesi, dando priorità ai crediti che le imprese non hanno ceduto pro-soluto al sistema creditizio.

In particolare, il Decreto prevede importanti misure, quali l'istituzione nel bilancio dello Stato di un unico Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, con una dotazione di 9.327.993.719 euro per il 2013 e di 14.527.993.719 Euro per il 2014.

Il Fondo è distinto in tre Sezioni, tra le quali possono essere effettuate variazioni compensative, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili di:

- enti locali, per importi pari a 1.800 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,

- Regioni e Province autonome, per importi pari a 2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719 euro per l'anno 2014 per i debiti diversi da quelli finanziari e sanitari;

- enti del Servizio Sanitario Nazionale, per importi pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l'anno 2014.

Ancora, nel Decreto in parola è contenuta la previsione normativa di ampliamento del limite massimo al ricorso delle anticipazioni di tesoreria da parte degli enti locali sino alla data del 30 settembre 2013.

Ma le novità normative non finiscono qui.

Nel Decreto Legge de quo vengono poi delineati i criteri di ripartizione dei tagli della “spending review” nei confronti delle Province, nell'ipotesi in cui non via sia intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali: in tal caso è stato previsto che le riduzioni saranno operate in misura proporzionale alle spese per consumi intermedi.

Ancora, in riferimento alla TARES, in linea a quanto previsto dal Decreto Legge n. 201/2011 “Salva Italia”, è stata prospettata per i Comuni la facoltà di decidere in merito al numero delle rate di pagamento e alla scadenza delle stesse: la deliberazione deve essere adottata e pubblicata dal Comune almeno trenta giorni prima della data di versamento.

È stato poi introdotto il “Patto verticale incentivato” (articolo 1-bis), con il quale viene modificata la disciplina del patto di stabilità regionalizzato verticale introdotta dai commi 122-126 della Legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013).

Il fine è di estendere al 2014 ed aumentare l'incentivazione statale a questa forma di flessibilità regionale, che consente ai Comuni ed alle Province del territorio regionale di rimodulare gli obiettivi del patto di stabilità.

Ancora, è stata disposta, sempre dal Decreto Legge n. 35/2013, la sospensione per l'anno 2013 dell'applicazione del cosiddetto “Patto nazionale orizzontale”, ossia del meccanismo di flessibilità nell'applicazione del patto di stabilità interno, introdotto in favore dei Comuni a partire dall'anno 2012, con cui si permette la rimodulazione orizzontale degli obiettivi finanziari tra i comuni a livello nazionale allo scopo di consentire lo smaltimento di residui passivi di parte capitale degli enti soggetti al patto di stabilità interno.

Quanto alle recentissime novità in materia, nell'ultima bozza del “Decreto del Fare bis”, del 23 settembre scorso, è contenuta una previsione normativa che vorrebbe congelare il pagamento delle tasse per le imprese che vantano crediti nei confronti della PA.

Essa prevede che “per gli anni 2013 e 2014 le imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste possono differire entro l'anno finanziario in corso il pagamento dei debiti fiscali in misura pari al proprio credito”, rimandando a “un decreto del ministro dell'Economia e delle finanze” per le modalità di attuazione di quanto disposto.

La norma, invero, si propone lo scopo di “innescare un circolo virtuoso che favorisce, nei limiti consentiti dai meccanismi di finanza pubblica, il pagamento dei debiti fiscali previa ottemperanza della pubblica amministrazione ai propri debiti nei confronti delle imprese”.