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Patto di dequalificazione del lavoratore

Un lavoratore, a seguito della sopravvenuta inidoneità a svolgere mansioni di conducente di linea, sesto livello, viene adibito allo svolgimento di mansioni inferiori, con declassamento al nono livello.

Il Tribunale di Napoli revocava la pronuncia del pretore di Napoli adito dal lavoratore (che aveva chiesto di affermarsi il proprio diritto ad essere inquadrato in altre mansioni del sesto livello o, in subordine, in un livello intermedio, con la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, da quantificarsi in separato giudizio) sull’assunto dell’insufficienza della prospettazione, da parte del lavoratore, del possesso di una capacità psicofisica sufficiente per lo svolgimento di altre mansioni del sesto livello ovvero di livelli intermedi (settimo od ottavo). In sostanza, secondo il Tribunale di Napoli il lavoratore avrebbe dovuto dedurre e provare l’esistenza di posti in organico, scoperti, “tali da imporre all’azienda una scelta gestionale diversa”, conforme ai principi di correttezza e buona fede.

Il lavoratore è così ricorso in Cassazione.

La Corte di Cassazione ha richiamato la pronuncia con la quale le Sezioni Unite, componendo il contrasto in ordine alla licenziabilità del dipendente divenuto parzialmente inidoneo alla prestazione per la quale era stato assunto, hanno affermato che la sopravvenuta infermità permanente e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa possono giustificare oggettivamente il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato, ai sensi degli articolo 1 e 3 legge 606/66, se risulti ineseguibile non soltanto l’attività svolta in concreto dal prestatore, ma sia esclusa anche la possibilità, alla stregua di un’interpretazione del contratto secondo buona fede, di svolgere altra attività riconducibile alle mansioni assegnate o ad altre equivalenti ai sensi dell’articolo 2103 e, persino, in difetto di altre soluzioni, a mansioni inferiori, purché l’attività compatibile con l’idoneità del lavoratore sia utilizzabile nell’impresa senza mutamenti dell’assetto organizzativo insindacabilmente scelto dall’imprenditore. La stessa Sentenza delle Sezioni Unite stabiliva infine che incombe sul datore di lavoro l’onere di provare il giustificato motivo di licenziamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 604/66, dimostrando che nell’ambito delle mansioni assegnate e di quelle equivalenti (come tali riconducibili all’articolo 2103 Codice Civile) non è possibile, o comunque compatibile con il buon andamento dell’impresa, un conveniente impiego dell’infermo; salva la (ovvia) possibilità del lavoratore di contrastare tale prova, indicando specificamente le mansioni esercitabili e provando la sua idoneità ad esse (Sentenza 7755/1998).

Secondo la Cassazione, “così come, in caso di eventuale licenziamento, sarebbe stato onere del datore di lavoro dimostrare la impossibilità di adibire il dipendente, divenuto inidoneo alle mansioni di conducente, a mansioni equivalenti o, attesa la disponibilità del lavoratore, a mansioni inferiori, così il datore di lavoro che abbia adibito il lavoratore, divenuto inidoneo alle mansioni di conducente di sesto livello, a mansioni di nono livello, ha l’onere di dimostrare la impossibilità, o la non convenienza aziendale, di utilizzare il dipendente in mansioni equivalenti, nello stesso livello, o in mansioni intermedie fra le precedenti e quelle di fatto attribuite”. Di più: “La giurisprudenza della Corte ammette un ragionevole assolvimento di tale onere probatorio in relazione ai concreti aspetti della vicenda e alle allegazioni del dipendente attore in giudizio (Cassazione, 6253/97; 4970/99), ma non si è mai spinta fino ad addossare al lavoratore l’onere di dimostrare l’esistenza di tali posti, assolvendo il datore da ogni incombente al riguardo”.

La Cassazione, al termine del proprio inter logico giuridico ha elaborato il seguente principio di diritto: “Il datore di lavoro che adibisca il lavoratore, divenuto inidoneo alle mansioni da ultimo espletate, a mansioni di livello inferiore, con il consenso del dipendente, ha l’onere di provare, a norma dell’articolo 2697 Cc, pur con le ragionevoli limitazioni imposte dal caso concreto e dalle mancate allegazioni del dipendente, l’impossibilità o la non convenienza aziendale di adibire il lavoratore ad altre mansioni equivalenti a quelle da ultimo espletate o a mansioni di livello intermedio” a cui la Corte d’appello di Napoli dovrà uniformarsi nella decisione della causa.

Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 10 ottobre 2005, n.19686). Un lavoratore, a seguito della sopravvenuta inidoneità a svolgere mansioni di conducente di linea, sesto livello, viene adibito allo svolgimento di mansioni inferiori, con declassamento al nono livello.

Il Tribunale di Napoli revocava la pronuncia del pretore di Napoli adito dal lavoratore (che aveva chiesto di affermarsi il proprio diritto ad essere inquadrato in altre mansioni del sesto livello o, in subordine, in un livello intermedio, con la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, da quantificarsi in separato giudizio) sull’assunto dell’insufficienza della prospettazione, da parte del lavoratore, del possesso di una capacità psicofisica sufficiente per lo svolgimento di altre mansioni del sesto livello ovvero di livelli intermedi (settimo od ottavo). In sostanza, secondo il Tribunale di Napoli il lavoratore avrebbe dovuto dedurre e provare l’esistenza di posti in organico, scoperti, “tali da imporre all’azienda una scelta gestionale diversa”, conforme ai principi di correttezza e buona fede.

Il lavoratore è così ricorso in Cassazione.

La Corte di Cassazione ha richiamato la pronuncia con la quale le Sezioni Unite, componendo il contrasto in ordine alla licenziabilità del dipendente divenuto parzialmente inidoneo alla prestazione per la quale era stato assunto, hanno affermato che la sopravvenuta infermità permanente e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa possono giustificare oggettivamente il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato, ai sensi degli articolo 1 e 3 legge 606/66, se risulti ineseguibile non soltanto l’attività svolta in concreto dal prestatore, ma sia esclusa anche la possibilità, alla stregua di un’interpretazione del contratto secondo buona fede, di svolgere altra attività riconducibile alle mansioni assegnate o ad altre equivalenti ai sensi dell’articolo 2103 e, persino, in difetto di altre soluzioni, a mansioni inferiori, purché l’attività compatibile con l’idoneità del lavoratore sia utilizzabile nell’impresa senza mutamenti dell’assetto organizzativo insindacabilmente scelto dall’imprenditore. La stessa Sentenza delle Sezioni Unite stabiliva infine che incombe sul datore di lavoro l’onere di provare il giustificato motivo di licenziamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 604/66, dimostrando che nell’ambito delle mansioni assegnate e di quelle equivalenti (come tali riconducibili all’articolo 2103 Codice Civile) non è possibile, o comunque compatibile con il buon andamento dell’impresa, un conveniente impiego dell’infermo; salva la (ovvia) possibilità del lavoratore di contrastare tale prova, indicando specificamente le mansioni esercitabili e provando la sua idoneità ad esse (Sentenza 7755/1998).

Secondo la Cassazione, “così come, in caso di eventuale licenziamento, sarebbe stato onere del datore di lavoro dimostrare la impossibilità di adibire il dipendente, divenuto inidoneo alle mansioni di conducente, a mansioni equivalenti o, attesa la disponibilità del lavoratore, a mansioni inferiori, così il datore di lavoro che abbia adibito il lavoratore, divenuto inidoneo alle mansioni di conducente di sesto livello, a mansioni di nono livello, ha l’onere di dimostrare la impossibilità, o la non convenienza aziendale, di utilizzare il dipendente in mansioni equivalenti, nello stesso livello, o in mansioni intermedie fra le precedenti e quelle di fatto attribuite”. Di più: “La giurisprudenza della Corte ammette un ragionevole assolvimento di tale onere probatorio in relazione ai concreti aspetti della vicenda e alle allegazioni del dipendente attore in giudizio (Cassazione, 6253/97; 4970/99), ma non si è mai spinta fino ad addossare al lavoratore l’onere di dimostrare l’esistenza di tali posti, assolvendo il datore da ogni incombente al riguardo”.

La Cassazione, al termine del proprio inter logico giuridico ha elaborato il seguente principio di diritto: “Il datore di lavoro che adibisca il lavoratore, divenuto inidoneo alle mansioni da ultimo espletate, a mansioni di livello inferiore, con il consenso del dipendente, ha l’onere di provare, a norma dell’articolo 2697 Cc, pur con le ragionevoli limitazioni imposte dal caso concreto e dalle mancate allegazioni del dipendente, l’impossibilità o la non convenienza aziendale di adibire il lavoratore ad altre mansioni equivalenti a quelle da ultimo espletate o a mansioni di livello intermedio” a cui la Corte d’appello di Napoli dovrà uniformarsi nella decisione della causa.

Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 10 ottobre 2005, n.19686).