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Rapina aggravata dall’uso dell’arma

siringa, arma giocattolo e la mano in tasca configurano l’aggravante?
Albe cilentane
Ph. Riccardo Radi / Albe cilentane

Abstract: La rapina aggravata dall’uso dell’arma, articolo 628, comma 3, n. 1 codice penale, è configurabile solo ed esclusivamente se il soggetto agente appaia palesemente armato non basta la “supposizione del possesso” da parte della vittima. Principio espresso dal Tribunale penale di Roma sezione feriale 5 agosto 2021.

Massima: La rapina aggravata dall’uso dell’arma per potersi configurare necessita che il soggetto agente appaia palesemente armato così da sortire un effetto intimidatorio concreto nella vittima. Il principio era stato recentemente espresso dalla Suprema Corte sezione II con la sentenza n. 14366/2021, presidente Cammino, relatore Perrotti.

 

Rapina la cornice normativa

1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.

2. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità.

3. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416-bis;

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa ;

3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto ;

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro ;

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

4. Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000.

5. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.

 

La vicenda giudiziaria

Con la sentenza del 5 agosto 2021, il tribunale di Roma sezione feriale, in una vicenda accaduta nel litorale romano dove 3 rampolli della Roma bene, dopo una notte brava, pensano di concluderla simulando il possesso di armi per impaurire due ragazze per sottrargli dei monili in oro.

Compiuta la rapina si danno alla fuga ma vengono fermati poco dopo da una volante della polizia allertata prontamente dalle ragazze. Il tribunale in sede di giudizio abbreviato valutate la circostanza attenuante comune 62 n. 6 c.p. e le generiche in giudizio di equivalenza rispetto alla contestata e riconosciuta aggravante (più persone riunite) accoglieva la richiesta della difesa di non riconoscere l’aggravante dell’uso dell'arma per minacciare le persone offese in contestazione.

Sul tema posto dalla difesa all'attenzione del tribunale di non riconoscere l’aggravante dell'uso (putativo) delle armi nel corso della rapina. La condotta si era esplicitata nell’inserire le mani nelle tasche dei pantaloni e simulare il possesso di pistole.

 

Tribunale: la massima

Sul punto dedotto dalla difesa il tribunale ritiene di attenersi alla giurisprudenza della Suprema Corte che si è già più volte espressa, proprio nel senso indicato nella memoria difensiva depositata prima dell’udienza in abbreviato (Sez. 2, n. 4160, del 16/11/2018, Rv. 274898 e la recentissima Sez. 2, n. 14366, del 4/03/2021 Niosi).

La semplice simulazione della disponibilità di un'arma non integra l'aggravante di cui all'articolo 628, comma terzo, n. 1), cod. pen. Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto l'aggravante per il solo fatto che le vittime avevano riferito di essersi sentite pungere alla schiena da "qualcosa che sembrava un oggetto acuminato", che non avevano visto e che non era stato successivamente rinvenuto; Sez. 5, n. 55302, del 22/9/2016, Rv. 268535; Sez. 2, n. 32427, del 23/6/2010, Rv. 248358, in fattispecie assolutamente identica a quella oggetto del presente giudizio. La mera condotta di inserire le mani nelle tasche e simulare con le dita la presenza di una pistola non configura l’aggravante in contestazione.

Per potersi configurare l'aggravante dell'uso dell'arma è dunque necessario che il soggetto agente appaia palesemente armato, così da sortire un effetto intimidatorio concreto nelle vittime, a nulla rilevando in tal senso la mera equivoca supposizione del possesso di un'arma fondata sull'atteggiamento "puerile" dell'agente (Cassazione Sez. 2, n. 14366, del 4/03/2021 Niosi.

In tema ricordiamo alcune pronunce della Suprema Corte dove è stata riconosciuta l’aggravante dell’uso dell’arma.

Cassazione è riconoscimento dell’aggravante di cui all’articolo 628 comma 3, n. 1 codice penale

Al contrario la Suprema Corte ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante quando si utilizza un’arma giocattolo non riconoscibile come tale: 

L’uso di un’arma giocattolo è ritenuto compatibile con l’aggravante prevista per la rapina dall’articolo 628 comma 3, n. 1, prima ipotesi, e quindi sussistente la circostanza aggravante dell’uso delle armi, quando la minaccia sia realizzata utilizzando un’arma giocattolo non riconoscibile come tale (Sez. 2, 8998/2015).

Anche l’uso di una siringa con ago innestato è stata ritenuta una condotta idonea per configurare l’aggravante prevista dall’articolo 628, comma terzo, n. 1 codice penale:

In tema di rapina, è configurabile l’aggravante della minaccia commessa con armi, prevista dall’articolo 628, comma terzo, n. 1 nel caso in cui venga utilizzata una siringa con ago innestato per minacciare la vittima (in motivazione la Corte ha affermato la natura di arma impropria di una siringa completa di ago, presentando essa evidenti caratteristiche che, in un contesto aggressivo, la rendono utilizzabile per l’offesa alla persona) (Sez. 2, 27619/2016).